IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare larticolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi alloccupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per laccertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli pi˜ adeguati alla valutazione ed al controllo delleffettiva situazione di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare larticolo 1, comma 1, che riserva allo Stato lesercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalitý e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione allinserimento nel mercato del lavoro di cui allarticolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi˜ rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attivitý lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresÏ, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.
Art. 2
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), devessere comprovata dalla presentazione dellinteressato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti leventuale attivitý lavorativa precedentemente svolta, nonchÈ limmediata disponibilitý allo svolgimento di attivitý lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati allaccertamento della condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dellassolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonchÈ dellaccertamento della condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare leffettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo allidentificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attivitý diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresÏ tenuti a verificare la veridicitý della dichiarazione dellinteressato circa leffettivo svolgimento dellattivitý in questione e la sua cessazione. Ai fini dellapplicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicitý delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione Ë comprovato con dichiarazioni, anche contestuali allistanza, sottoscritte dallinteressato. In tali casi, nonchÈ in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, allinterno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino allemanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalitý e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive modificazioni.
Art. 3
Indirizzi generali ai servizi per
limpiego ai fini
della prevenzione della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire lincontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e linoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dallinizio dello stato di disoccupazione, cosÏ come accertato ai sensi dellarticolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
Art.4
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte dellinteressato degli obblighi di cui allarticolo 2, comma 3, nonchÈ di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui allarticolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, Ë ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E fatta salva la possibilitý di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), viene altresÏ meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dellanzianitý dello stato di disoccupazione il rifiuto di unofferta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dellanzianitý qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalitý posseduta dallinteressato.
3. Laccettazione di unofferta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dellanzianitý nello stato di disoccupazione. Detta anzianitý riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, lanzianitý nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Art.5
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui allarticolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alloccupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dellindennitý di mobilitý, di cui allarticolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalitý di raccordo tra lattivitý svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate allattivitý di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarý inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addÏ 21 aprile 2000
CIAMPI
DAlema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino