IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, ai sensi del quale il Ministro della salute puo' autorizzare le
regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio
del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per
l'esercizio in Italia della specifica professione;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 "Autorizzazione alle
regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1, della
legge 8 gennaio 2002, n. 1", successivamente integrato con decreto
ministeriale 2 agosto 2002;
Considerato che, successivamente al perfezionamento dei citati
decreti ministeriali, la regione Campania ha formalmente manifestato
la disponibilita' a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al
citato art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402/2001;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 "Autorizzazione
alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402 convertito in legge dall'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1" e successive integrazioni, e' ulteriormente
integrato aggiungendo agli Enti in esso citati, anche la regione
Campania.
Roma, 27 novembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialitý e non Ë sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato