IT


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.10.2002

COM(2002) 548 definitivo

2002/0242 (CNS)

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato

 

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

 

1.         CONTESTO

1.1.     Conformemente agli obiettivi definiti nel Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di “uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia” nell'Unione europea[1], la Commissione europea presenta una proposta di direttiva “relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato”. La proposta va ad integrare le iniziative già presentate in tema di immigrazione ai fini di lavoro subordinato o autonomo[2] e di ricongiungimento familiare[3], allo scopo di ravvicinare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per instaurare una esaustiva cornice normativa che ne disciplini l’ammissione in funzione della finalità del soggiorno. È stato deciso di rinunciare a presentare una proposta relativa all’ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi non contemplati dalle altre proposte di direttiva, che avrebbe costituito il parallelo della direttiva 90/34/CEE del 28 giugno 1990 “relativa al diritto di soggiorno”[4] dei cittadini comunitari che non beneficiano di tale diritto in forza di altre disposizioni del diritto comunitario. Appare infatti che, in questa fase del processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di immigrazione,  l’ammissione di un numero limitato di persone interessate da tale categoria può essere adeguatamente disciplinata dagli Stati membri con disposizioni di diritto interno. Se in futuro si avvertisse la necessità di norme comuni in materia, la Commissione si riserva la possibilità di fare ricorso al suo diritto di iniziativa per completare la cornice legislativa comunitaria. La Commissione ha così presentato, per quanto attiene alle misure relative alla politica d'immigrazione, tutte le proposte necessarie all'attuazione dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea come modificato dal trattato di Amsterdam. Ha in tal modo adempiuto al mandato conferitole a questo proposito dal Consiglio europeo di Tampere che, al punto 20 delle conclusioni approvate il 15 ed il 16 ottobre 1999, “riconosce la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi (...). A tal fine, esso chiede al Consiglio decisioni rapide, sulla base di proposte della Commissione”.

 

1.2.     La migrazione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato presenta la peculiare caratteristica di essere, da un lato, temporanea per definizione, e, dall’altro, indipendente dalla situazione del mercato del lavoro nello Stato ospitante. Essa costituisce inoltre una forma di reciproco arricchimento, che è evidente per i migranti direttamente interessati, ma è altresì valido tanto per lo Stato d'origine che per lo Stato ospitante, e favorisce in modo generale una maggiore reciproca comprensione tra culture. L'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di formazione professionale è pertanto tradizionalmente vista con favore, in particolare quella degli studenti dell'insegnamento superiore, come si evince dalla Risoluzione “sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio”[5] adottata dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 1994 nell'ambito della cooperazione nei settori della Giustizia e degli affari interni realizzata dal trattato di Maastricht. Alcuni Stati membri attuano del resto politiche che sempre più frequentemente attraggono studenti dai paesi terzi.

 

1.3.     Il numero di studenti che beneficiano di scambi internazionali non è mai stato così elevato e la domanda di insegnamento internazionale e di mobilità degli studenti cresce costantemente. Uno degli obiettivi dell’azione della Comunità europea nel settore dell’istruzione e delle relazioni esterne consiste nel promuovere l’immagine dell’insieme degli Stati membri come centro mondiale di eccellenza per l’insegnamento, e nel contribuire ad una maggiore condivisione del sapere nel mondo e diffondere così valori che le sono propri, quali i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Nella dichiarazione comune di Bologna del 19 giugno 1999, i Ministri dell’educazione dei ventinove Stati europei hanno dichiarato che “la vitalità e l’efficacia di una civiltà si misurano sempre dal grado di irraggiamento culturale verso altri paesi. Dobbiamo fare in modo che il sistema europeo d'insegnamento superiore eserciti nel mondo intero un'attrattiva degna delle sue straordinarie tradizioni culturali e scientifiche.” Come dimostrato da alcune esperienze, l’ammissione di numerosi cittadini di paesi terzi negli istituti di insegnamento europei, soprattutto a livello di master e di dottorato, può a sua volta esercitare un effetto positivo sul dinamismo dei sistemi di formazione in Europa. Gli istituti sono infatti spronati ad elaborare con sempre maggiore frequenza programmi di elevata qualità, adeguati alla domanda d'internazionalizzazione dell'insegnamento ed alla crescente mobilità degli studenti. La presente proposta di direttiva è stata concepita in modo da contribuire al conseguimento di tali obiettivi attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di studio, che ne favorirebbe l’ammissione. La proposta contribuisce in questo modo indirettamente all'obiettivo di sviluppo di un'istruzione di qualità, enunciato all'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea e diventa, assieme alla proposta intesa a stabilire il programma Erasmus World[6], un elemento della strategia volta a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di  insegnamento superiore proposta dalla Commissione nella comunicazione del 18 luglio 2001[7].

 

1.4.     Molti Stati membri offrono sempre più spesso ad alcuni cittadini di paesi terzi la possibilità di restare come lavoratori al termine della loro formazione, almeno per un periodo limitato, in modo da colmare l’eventuale fabbisogno di manodopera qualificata del mercato nazionale del lavoro. Un passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore è previsto per i cittadini di paesi terzi dalla proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo[8], il cui articolo 5 autorizza la richiesta di un permesso di soggiorno “direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente è già residente o si trova legalmente in tale territorio”. La volontà di favorire l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio richiede tuttavia che siano adottate dall'Unione e dagli Stati membri misure di accompagnamento intese ad evitare che si alimenti il fenomeno della fuga dei cervelli dal Sud verso il Nord del mondo, che ha già assunto proporzioni senza precedenti. Tali misure di accompagnamento sono previste nell’ambito del partenariato con i paesi d'origine, che le conclusioni del vertice di Tampere elencano fra gli elementi necessari per una politica migratoria globale; esse dovranno prioritariamente mirare ad attuare l'impegno assunto dalla Comunità e dagli Stati membri con l'articolo 13, paragrafo 4, comma 3 dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, ovvero assicurare che i programmi di cooperazione nazionali e regionali in materia di la formazione in uno Stato membro siano orientati all'inserimento professionale dei cittadini dei paesi ACP nel loro paese d'origine.

 

1.5.     La volontà di favorire l'ingresso di cittadini di paesi terzi ai fini di studio, formazione professionale o volontariato deve sempre essere accompagnata da una costante attenzione al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La proposta contiene a questo riguardo disposizioni di portata sufficientemente ampia, che lasciano agli Stati membri il margine di manovra necessario per rifiutare l'ammissione o porre termine al soggiorno di un cittadino di paesi terzi che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (articoli 5 e 15, paragrafo 2). Il fatto che i vari tipi di permesso di soggiorno contemplati dalla presente proposta abbiano, salvo eccezioni, una validità massima di un anno o debbano generalmente essere rinnovati di anno in anno, favorirà l'esercizio di un controllo rigoroso da parte degli Stati membri.

2.        ORIGINE DELLA PROPOSTA E COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE

 

2.1.     L'oggetto della presente proposta di direttiva è già stato trattato in passato, in tutto o in parte, da alcuni testi o iniziative avviate a livello europeo. Oltre alla risoluzione sull'ammissione di cittadini di paesi terzi allo scopo di studi adottata dal Consiglio dei Ministri nel 1994 (si veda sopra punto 1.2.), la proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, adottata dalla Commissione nel 1997[9], comprendeva disposizioni relative all'ammissione ai fini di studio e di formazione professionale ed anche per altri motivi, ma l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ne ha precluso il seguito.

 

2.2.     Come contributo alle riflessioni che hanno preceduto l’elaborazione della presente proposta di direttiva, la Commissione ha commissionato uno studio di diritto comparato all'International Centre for Migration Policy Development (I.C.M.P.D.). I risultati sono stati pubblicati nel 2001 con il titolo “Admission of third country nationals to an EU Member State for the purposes of study or vocational training and admission of persons not gainfully employed” dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea. La Commissione ha inoltre condotto numerose consultazioni nell’ambito dei lavori preparatori della presente proposta sulla base di una nota interna di discussione. Oltre a consultazioni bilaterali con delegazioni composte da funzionari delle amministrazioni degli Stati membri, sono stati anche raccolti a livello europeo ed in ciascuno Stato membro i pareri di molte organizzazioni rappresentative nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, del volontariato e delle migrazioni, nonché quelli delle parti sociali. Sotto molti aspetti, i risultati di questi lavori hanno permesso di arricchire o migliorare sostanzialmente il contenuto della proposta.

 

3.        OBIETTIVI E BREVE DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

3.1.      La proposta distingue quattro categorie di cittadini di paesi terzi: gli studenti di livello universitario, gli alunni dell’istruzione secondaria, i tirocinanti non retribuiti e i volontari. L'ammissione ai fini di studio riguarda soprattutto l'insegnamento superiore, per la ben nota ragione che è a questo livello che la mobilità internazionale degli studenti è più frequente, mentre l’ammissione ai fini di formazione professionale verte sull’acquisizione di competenze professionali presso un’impresa privata o pubblica o un ente di formazione professionale pubblico o privato. La proposta di direttiva contiene disposizioni volte a promuovere lo scambio per alunni delle scuole superiori tra l’Unione europea ed i paesi terzi nell’intento di stimolare la scoperta della cultura europea da parte dei giovani dei paesi terzi, soprattutto perché essi potrebbero voler ritornare nello Stato membro che li ha accolti per proseguire gli studi universitari. La proposta contiene anche disposizioni applicabili ai volontari, che incontrano in alcuni casi difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno perché, non essendo né lavoratori (giacché manca l’elemento della retribuzione), né studenti (in mancanza d'iscrizione ad un istituto di insegnamento), non sono riconducibili a nessuna specifica categoria di migranti.

3.2.     Oltre alle condizioni d'ammissione generali, la proposta definisce le condizioni d'ammissione specifiche per ciascuna delle quattro categorie. Per tali categorie, le condizioni sono state redatte nel modo più oggettivo possibile, così da favorire l'ammissione delle persone interessate per le finalità di cui ai punti 1.2 e 1.3, pur preservando il potere discrezionale degli Stati membri. Il principale criterio per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per studio, formazione professionale o volontariato deve essere, oltre alla dimostrazione che dispongono di risorse sufficienti per sopperire alle proprie necessità durante il soggiorno, rispettivamente l'ammissione in un istituto di insegnamento, la partecipazione ad un programma di scambio tra scuole, la firma di una convenzione di formazione professionale e la partecipazione ad un programma di volontariato. Per quanto concerne la condizione relativa alla disponibilità di risorse degli studenti e dei tirocinanti si propone che gli Stati membri rendano pubblica l'entità minima delle risorse finanziarie mensili richieste. Le risorse degli studenti di scuola superiore e dei volontari devono invece essere assicurate, rispettivamente, dalla famiglia d'accoglienza o dall'organizzazione che attua il programma di volontariato, la quale deve sopperire alle loro necessità.

 

3.3      La mobilità degli studenti tra Stati membri deve essere agevolata affinché l'Unione europea possa partecipare alla realtà di una sempre crescente internazionalizzazione dell’istruzione. Al riguardo occorre distinguere tra due situazioni: da un lato, quella dei cittadini di paesi terzi ammessi nell'Unione europea per motivi di studio, ai quali l'articolo 7 della presente proposta di direttiva riconosce, a specifiche condizioni, dopo essere stati ammessi una prima volta da uno Stato membro, il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per proseguire parte del ciclo di studi intrapreso o per completarlo con un nuovo programma di studi; dall’altro, quella dei cittadini di paesi terzi che risiedono già nell'Unione europea, per i quali la presente proposta non trova applicazione perché la proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo dispone, all’articolo 16, paragrafo 1, che una volta acquisito lo status di residente di lungo periodo (ovvero dopo cinque anni di soggiorno legale ed ininterrotto), essi godono del diritto di soggiornare in un altro Stato membro per seguire studi o una formazione professionale. La proposta contiene inoltre una disposizione intesa a facilitare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari volti ad incoraggiare la mobilità verso o all’interno dell'Unione europea (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2).

 

3.4.     In considerazione del costo di una formazione e del fatto che sempre più spesso gli interessati devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, la proposta accorda in genere agli studenti, ed eventualmente ai tirocinanti non retribuiti, un accesso limitato al mercato del lavoro per un numero di ore di lavoro massimo autorizzato, stabilito da ciascuno Stato membro tra le 10 e 20 ore alla settimana, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di richiedere alle persone interessate una dichiarazione circa l'esercizio della loro attività lavorativa, in modo da facilitare il controllo del limite imposto.

 

3.5.     La proposta contiene anche un certo numero di disposizioni di ordine procedurale. Giova osservare in particolare che essa autorizza i richiedenti a presentare in loco una domanda di permesso di soggiorno, ad esclusione dei titolari di visti di breve soggiorno. Oltre al termine massimo previsto per il rilascio dei permessi di soggiorno e visti che è generalmente di 90 giorni, nel caso di una pratica completa, la proposta fornisce la base affinché le buone prassi adottate da alcuni Stati membri intese ad accelerare le procedure d'ammissione degli studenti e degli alunni di scuola secondaria possano essere generalizzate a tutta l'Unione europea, grazie a convenzioni sottoscritte tra l'autorità degli Stati membri competente in materia d'immigrazione da un lato, e gli istituti d’istruzione o le organizzazioni che attuano programmi di scambio per alunni, dall'altra. Al fine di promuovere nei paesi terzi le possibilità d'istruzione e di formazione professionale offerte in Europa, viene chiesto agli Stati membri di compiere uno sforzo supplementare di trasparenza affinché i cittadini di paesi terzi possano accedere nel loro paese d'origine ad informazioni sugli istituti e programmi d'insegnamento o di formazione professionale disponibili negli Stati membri dell'Unione europea e sulle condizioni e procedure d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato.

 

4.         SCELTA DELLA BASE GIURIDICA

4.1.      La base giuridica della proposta è stata determinata con riferimento al suo oggetto: regolare le condizioni e procedure d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per motivi di studio, di formazione professionale o di volontariato. La proposta non verte quindi sulle condizioni d'ammissione negli istituti d’istruzione o negli enti di formazione professionale, che restano di competenza degli Stati membri e, eventualmente, degli istituti, enti o imprese interessati. La presente proposta non obbliga pertanto gli Stati membri ad aprire ai cittadini di paesi terzi il loro sistema nazionale d'insegnamento o di formazione professionale, se ciò non è previsto, né a creare gli enti o le attività di formazione professionale di cui parla la presente direttiva (ad esempio i tirocini di formazione all’interno di un’impresa). Conformemente alle modifiche introdotte con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, l'articolo 63, paragrafo 3), lettera a) e paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato assunto quale base giuridica; l’articolo dispone infatti che il Consiglio adotta misure in materia di politica dell'immigrazione nei settori seguenti: “a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare”.

4.2.      La presente proposta deve pertanto essere adottata con la procedura di cui all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea: il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Trattandosi di una direttiva basata sul titolo IV del trattato, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante né applicabile in detto paese, in forza degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La presente direttiva non è applicabile nemmeno nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità stabilite nel protocollo.

 

5.         SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

5.1.      La Comunità europea non ha competenza esclusiva nei settori che rientrano nell’ambito del titolo IV “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” del trattato CE e può pertanto intervenire, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario; l'azione della Comunità non può comunque trascendere quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. La direttiva proposta si conforma a questi criteri.

5.2.      Le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di formazione professionale presentano attualmente grandi disparità tra gli Stati membri. L'obiettivo primario della presente direttiva, ovvero la creazione di una cornice giuridica armonizzata a livello della Comunità per le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per le finalità menzionate e per periodi superiori a tre mesi, nonché le procedure di rilascio da parte degli Stati membri dei relativi permessi di soggiorno e dei visti, non può essere realizzato adeguatamente dagli Stati membri. Inoltre, la promozione dell'Unione europea nel suo insieme come centro mondiale d'eccellenza per gli studi e la formazione professionale - alla quale la presente proposta contribuisce - può ovviamente essere meglio realizzata a livello comunitario che a livello nazionale.

5.3.      Lo strumento proposto è la direttiva, che stabilisce principi generali ma lascia gli Stati membri che ne sono i destinatari liberi di scegliere la forma ed i mezzi più adeguati per l’attuazione di tali principi nel proprio ordinamento giuridico interno e nel contesto nazionale. La proposta rinvia alla regolamentazione o alla prassi amministrativa dello Stato membro interessato per quanto attiene alla definizione delle nozioni d'istituto di insegnamento superiore, professionale, secondario e di ente di formazione professionale, nonché per i criteri relativi al loro eventuale riconoscimento, dichiarazione, autorizzazione ... così come per l’individuazione degli organismi e programmi di insegnamento linguistico ai quali i cittadini di paesi terzi possono richiedere l’ammissione. Alcune condizioni, quali la prova del pagamento dei diritti d'iscrizione dovuti all'istituto di insegnamento o di formazione professionale e delle tasse per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno o le conoscenze linguistiche dei richiedenti il permesso di soggiorno, non sono rese obbligatorie ma lasciate alla discrezionalità degli Stati membri (articolo 5, paragrafo 1, lettera d, articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), ed articolo 9, lettera c). È stato anche tenuto conto del fatto che in alcuni Stati le persone beneficiano automaticamente di un'assicurazione per malattia in seguito all’iscrizione presso un istituto di insegnamento (articolo 6, paragrafo 2). Infine, la direttiva non stabilisce l’entità delle risorse finanziarie di cui gli studenti ed i tirocinanti non retribuiti devono disporre per essere ammessi, e gli Stati membri sono tenuti soltanto a rendere pubblico l'importo minimo che reputeranno necessario. Sempre ai fini della flessibilità, la direttiva lascia alla discrezionalità degli Stati membri anche altre condizioni (ad esempio quelle relative ai limiti d'età degli alunni e dei volontari). Anche per quanto riguarda le procedure accelerate, la direttiva si limita ad instaurare una cornice convenzionale nella quale l'autorità competente degli Stati membri e gli istituti di insegnamento o le organizzazioni che attuano programmi di scambio tra scuole potranno fissare di comune accordo le modalità di rilascio dei permessi di soggiorno e visti, in particolare i termini più brevi di rilascio applicabili in questo contesto.


COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

L’oggetto della presente proposta è definire le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che si recano nel territorio degli Stati membri per motivi di studio, di formazione professionale o di volontariato, nonché le norme applicabili alle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno.

Articolo 2

Questa disposizione definisce, ove necessario, i termini e le espressioni che ricorrono nella proposta. Dette definizioni si ispirano direttamente a quelle già utilizzate in vari strumenti di diritto comunitario in vigore.

a)         “Cittadino di paesi terzi”: la definizione si applica alle persone che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, compresi gli apolidi.

b)         “Studente”: una persona ammessa in un istituto di insegnamento superiore. Atteso che la proposta di direttiva si applica in maniera generale all'ingresso e soggiorno ai fini di formazione professionale, nel campo d'applicazione della proposta di direttiva è stata inserita anche l’istruzione di tipo professionale, che rappresenta una modalità diffusa di formazione professionale della quale i cittadini di paesi terzi possono beneficiare quando non sia prevista nel loro paese d'origine, benché non si tratti di insegnamento di livello superiore. Per contro, al di fuori dell’insegnamento professionale, la proposta di direttiva non trova applicazione ai cittadini di paesi terzi che intendono seguire uno studio a livello inferiore d’istruzione, ad eccezione degli alunni delle scuole secondarie che partecipano a programmi di scambio.

c)         “Programma di studi”: un programma di insegnamento a tempo pieno; ne sono quindi esclusi i corsi serali, per i quali gli Stati membri non rilasciano in genere permessi di soggiorno per studio ai cittadini di paesi terzi. Inoltre, la formazione deve essere seguita in vista del conseguimento di un diploma, titolo o certificato che ne sancisce il completamento; sono pertanto escluse le persone che seguono corsi soltanto in qualità di uditore.

d)         “Alunno”: una persona ammessa in un istituto d’istruzione secondaria. Per quanto riguarda questa categoria di persone, la proposta di direttiva si applica unicamente alla mobilità organizzata nell’ambito di programmi di scambio tra scuole gestiti da organizzazioni specializzate, che sono state abilitate a tal fine dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e non alla mobilità individuale degli alunni, che continuerà ad essere disciplinata dal diritto interno degli Stati membri.

e)         “Tirocinante non retribuito”: una persona che segue una formazione professionale non retribuita in base ad una convenzione di formazione di cui all’articolo 9, lettera a).

f)         “Formazione professionale”: qualsiasi forma di formazione professionale, purché a tempo pieno, comprendente sia la formazione professionale di base volta all’acquisizione di una competenza professionale, il perfezionamento professionale volto al miglioramento delle capacità professionali (riorientamento professionale o specializzazione), sia la riconversione professionale. Gli enti presso i quali è possibile seguire una formazione sono stati definiti in termini ampi giacché la disparità dei sistemi di formazione professionale degli Stati membri è ancora maggiore di quella relativa ai sistemi di insegnamento: da un lato, si trovano enti di formazione professionale pubblici e privati, riconosciuti o finanziati da uno Stato membro secondo la regolamentazione o prassi amministrativa nazionale, ad eccezione degli organismi assimilati ad istituti di istruzione ai sensi della lettera g), dall’altra vi sono le imprese del settore privato o pubblico, indipendentemente dal loro status giuridico, dimensione o settore di attività, ivi comprese quelle che non perseguono fini di lucro.

g)          “Istituto”: rientrano in questa categoria gli istituti di insegnamento sia pubblici che privati, purché riconosciuti o finanziati dagli Stati membri. Si rinvia, tanto per la definizione degli istituti che fanno parte dell’insegnamento superiore, dell’insegnamento professionale e dell’istruzione secondaria, che per le modalità di accreditamento (nel senso ampio di riconoscimento, o di dichiarazione presso l'autorità competente), al diritto nazionale o alle prassi amministrative di ciascuno Stato membro, come avviene di solito negli atti di diritto comunitario in materia di politica d'istruzione o di formazione professionale della Comunità (si veda ad esempio la decisione n. 253/2000 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione “Socrate”[10]). La proposta assimila gli enti di formazione professionale agli istituti di insegnamento quando dispensano corsi alle persone iscritte. Ciò vale per taluni enti (chiamati a volte “scuole professionali” in alcuni Stati membri) che, per varie ragioni (soprattutto perché non dipendono dal Ministero dell’istruzione), non sono formalmente considerati istituti d’insegnamento. In realtà, non c'è motivo di trattare tali enti diversamente dagli istituti di insegnamento, atteso che svolgono la medesima attività e che il rapporto che li lega alle persone che li frequentano è basato su un'iscrizione a corsi e non sulla firma di una convenzione di formazione, come nel caso dei tirocinanti non retribuiti.

h)         “Programma di volontariato”: la definizione si ispira alla decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 che stabilisce il programma d'azione comunitaria “Servizio volontario europeo per i giovani”[11] e alla convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2000 “relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani”. Un volontario è una persona che svolge un'attività pratica per fini di solidarietà verso gli altri e con una finalità di arricchimento personale. Né la persona, né l’organizzazione nell’ambito della quale essa opera possono perseguire alcun fine di lucro ed il volontario non può ricevere alcuna retribuzione; non sono considerati tali i benefici in natura ed il denaro che riceve per le piccole spese.

Articolo 3

1.         Esistono altri strumenti che disciplinano le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini contemplati dalla presente proposta. Con la presente direttiva la Commissione non intende derogare a tali strumenti, le cui disposizioni continueranno ad applicarsi ai cittadini di paesi terzi interessati quando risultino più favorevoli.

2.         Il paragrafo consente agli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli di diritto interno, purché compatibili con la presente direttiva. È il caso, ad esempio, di disposizioni che estendono ai cittadini di paesi terzi di cui alla presente direttiva il beneficio del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza in relazione ad alcuni diritti.

3.         Questo paragrafo esclude alcune specifiche categorie di persone dall'ambito della direttiva:

a)         i richiedenti asilo e le persone che godono di protezione temporanea o sussidiaria; ciò non significa che sia negato loro il diritto all'istruzione o alla formazione professionale, che è disciplinato dalle pertinenti (proposte di) direttive, bensì implica che tali persone non potranno avvalersi della presente direttiva per presentare una domanda intesa a modificare il loro status (ad esempio dallo status di richiedente asilo a quello di studente); tali cambiamenti possono avvenire soltanto in forza di disposizioni più favorevoli di diritto interno dei singoli Stati membri;

b)         i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità europea, i quali sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva perché godono indirettamente del diritto di libera circolazione riconosciuto ai cittadini comunitari;

c)         i cittadini di paesi terzi che godono dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, poiché l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo prevede che sia riconosciuto loro un diritto di soggiorno negli altri Stati membri per seguire studi o una formazione professionale.

Capo II

Condizioni di ingresso e di soggiorno

Articolo 4

Questa disposizione vuole garantire una effettiva applicazione del ravvicinamento delle legislazioni nazionali che la presente proposta di direttiva pone in essere, disponendo che gli Stati membri ammettono nel proprio territorio i cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo campo d'applicazione soltanto se l’idoneo permesso di soggiorno è stato rilasciato in conformità delle sue disposizioni.

Articolo 5

1.         Questa disposizione stabilisce le condizioni generali d'ammissione che i cittadini di paesi terzi interessati dalla presente proposta devono in tutti i casi soddisfare, in aggiunta alle condizioni specifiche per la categoria di appartenenza, precisate rispettivamente agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10:

a)         in aggiunta ai consueti documenti validi per l’espatrio (passaporto o documento di viaggio equipollente), è previsto che i minori ai sensi della legislazione dello Stato membro ospitante siano in possesso dell’autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

b)         questa condizione è ripresa perché costituisce un criterio fondamentale, alla stregua di quanto previsto per la maggior parte dei beneficiari della libera circolazione delle persone in Europa;

c)         questa tradizionale condizione del diritto degli stranieri è stata formulata in modo flessibile, lasciando agli Stati membri il compito di stabilire quali siano i documenti o le verifiche necessari, in modo da non imporre requisiti (come ad esempio la produzione di un certificato di buona condotta o di un estratto del casellario giudiziario) riferiti allo Stato terzo, nel quale può essere difficile ottenerli, se non impossibile laddove i documenti richiesti non esistano.

d)         per ragioni di flessibilità, questa condizione non è stata resa obbligatoria e sarà imposta come prerequisito ai fini dell'ammissione soltanto dagli Stati membri che lo desiderano.

2.         La disposizione intende logicamente facilitare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi quando partecipano a programmi comunitari, quali il programma Socrate nel settore dell'educazione, Leonardo da Vinci nel settore della formazione professionale, Gioventù con riferimento al volontariato o ancora altri programmi più specifici (ad esempio Alpha e Alban per l’America latina, Scholarship 2000 per la Cina, …). Essa è destinata ad assumere ancora maggior rilievo, tanto più che la Commissione propone di creare un nuovo programma comunitario “Erasmus World” inteso a favorire, tramite la concessione di borse di studio, l'ammissione negli Stati membri di cittadini di paesi terzi per motivi di studio[12]. Agevolare il rilascio dei permessi di soggiorno e, eventualmente, dei visti, richiede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché essi siano rilasciati in tempo utile per permettere loro di partecipare senza indugio alle attività dei programmi comunitari. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della presente proposta e dell'articolo 16 della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, questa disposizione si applicherà soltanto ai cittadini di paesi terzi (in particolare quelli dei paesi candidati) che chiedono l’ammissione in uno Stato membro per la prima volta e a coloro che risiedono in uno Stato membro ed intendono formarsi in un altro Stato membro prima di potere beneficiare dello status di residente di lungo periodo.

Articolo 6

1.         Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di studio.

a)  La prima condizione di base è essere stati ammessi in un istituto di insegnamento superiore o professionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), per seguire il programma di studi di cui all'articolo 2, lettera c). L'ammissione in un istituto costituisce un requisito preliminare al rilascio del permesso di soggiorno. La condizione che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare al momento del rilascio del permesso o del visto è di essere ammessi, e non di dover comprovare l'avvenuta iscrizione, giacché le ricevute d'iscrizione sono spesso rilasciate soltanto quando lo studente già si trova nel territorio dello Stato ospitante. Lo studente potrà quindi comprovare l’adempimento di tale condizione presentando una lettera d'ammissione definitiva, senza dovere produrre un certificato d'iscrizione. La disposizione permette anche di autorizzare provvisoriamente il soggiorno di cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi da uno istituto con riserva del superamento di un esame d'ammissione o dell’ottenimento di una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.

b)    La seconda condizione concerne le risorse finanziarie di cui gli studenti devono disporre per poter entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Gli studenti devono dimostrare che potranno disporre per tutto il periodo di soggiorno di risorse sufficienti a coprire le spese di sussistenza, di studio e di rientro nel paese di origine. La disposizione è stata redatta in maniera flessibile in modo da lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere con quali modalità gli studenti potranno comprovare l’adempimento di questa condizione. La direttiva non stabilisce alcun importo minimo, giacché tale determinazione sarà oggetto di una decisione spettante a ciascuno Stato membro, il quale stabilirà l’entità delle risorse di cui debba generalmente disporre una persona che segua degli studi nel suo territorio. L'importo stabilito costituirà una soglia di riferimento, a fronte della quale la domanda presentata da ciascun candidato sarà valutata in base alla sua situazione personale (ad esempio la possibilità del richiedente di beneficiare di un alloggio universitario versando un affitto modesto, di risorse in natura quali l'alloggio o il vitto di cui il candidato può beneficiare gratuitamente presso suoi familiari che risiedono già legalmente nel territorio dello Stato membro interessato, …). A partire dal primo rinnovo del permesso di soggiorno per studio, gli Stati membri tengono conto delle risorse che lo studente può parzialmente ottenere durante il suo soggiorno grazie all'esercizio di un'attività lavorativa, nei limiti previsti dall'articolo 18.

c)    e d) Le ultime due condizioni, cioè una sufficiente conoscenza della lingua in cui si svolge il programma di studi o di formazione professionale seguito dallo studente ed il pagamento preliminare dei diritti d'iscrizione dovuti all'istituto di insegnamento, non sono rese obbligatorie, giacché, per motivi di flessibilità, il relativo obbligo è lasciato alla discrezionalità del singolo Stato membro.

2.         In alcuni Stati, le persone che frequentano un istituto di insegnamento sono automaticamente coperte da tale assicurazione per il fatto stesso di essere iscritti. Questo paragrafo mira a precisare la loro situazione per quanto riguarda la condizione della copertura assicurativa per malattia che figura tra le condizioni d'ammissione generali citate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3.         Questo paragrafo riguarda i corsi d’insegnamento linguistico ai quali i cittadini di paesi terzi possono chiedere l’ammissione. Questa forma d'insegnamento è caratterizzata da grande disparità sia per quanto riguarda gli organizzatori (in alcuni casi si tratta di società commerciali) sia sotto l’aspetto della durata dei programmi (molti non sono a tempo pieno). Vista tale situazione, sembra ragionevole lasciare agli Stati membri il compito di stabilire i programmi d’insegnamento e gli organismi erogatori che intendono prendere in considerazione al fine di ammettere cittadini di paesi terzi nel loro territorio per motivi di studio.

Articolo 7

Questo articolo inteso a far fronte alla crescente domanda di mobilità degli studenti si applica soltanto a coloro che sono stati ammessi in uno Stato membro con la qualifica di studente e non ai cittadini di paesi terzi che soggiornano per altro motivo e che potranno avvalersi, se intendono studiare o seguire una formazione professionale in uno Stato membro diverso da quello di soggiorno, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno per studio rilasciato in forza della presente direttiva fa sorgere in capo al suo titolare un diritto al soggiorno nello Stato membro nel quale egli desidera proseguire gli studi, sempre che siano soddisfatte, oltre alle condizioni specifiche previste dalla presente disposizione, le condizioni generali e specifiche d'ammissione stabilite agli articoli 5 e 6. Per limitare il rischio che la scadenza del permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro non coincida con l’inizio della validità del nuovo permesso di soggiorno nell’altro Stato membro, il termine per il rilascio è stato portato a 30 giorni.

Questo diritto al permesso di soggiorno è limitato ai casi in cui lo studente desidera proseguire per oltre tre mesi in un altro Stato membro una parte del suo programma di studi ed in seguito ritornare per completarlo nello Stato nel quale è stato inizialmente ammesso, oppure integrare il ciclo di studi già completato (il che suppone che siano state superate tutte le prove necessarie a tal fine) nello Stato in cui è stato inizialmente ammesso con un nuovo programma di studi in un altro Stato membro. Quest’ultima ipotesi non si applica agli studenti che intendono seguire un ciclo di studi che non presenta un sufficiente collegamento con gli studi già compiuti (sono pertanto esclusi coloro che intendono cambiare orientamento di studi); infatti in questo caso lo Stato membro interessato si riappropria del potere discrezionale di cui dispone in maniera generale in forza dell’articolo 6, paragrafo 1. Il diritto di soggiorno è anche limitato dalla possibilità accordata allo Stato membro di opporre allo studente un rifiuto motivato in base all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e agli articoli 15 e 16. In particolare, per evitare che lo studente che non progredisce sufficientemente negli studi tenti di aggirare l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), si prevede che l'interessato debba trasmettere allo Stato nel quale desidera proseguire gli studi un dossier che illustra in dettaglio il percorso accademico seguito (in particolare il numero di anni di studi compiuti ed i risultati successivi) assieme alla domanda di permesso di soggiorno e che lo Stato nel quale lo studente è stato già ammesso trasmetta su richiesta dell’altro Stato membro le informazioni relative al percorso accademico dello studente negli istituti ubicati nel suo territorio. Se lo studente desidera avviare un nuovo programma di studi in un altro Stato membro, si deve evincere chiaramente dal suo fascicolo che il secondo ciclo di studi è complementare a quello già completato nello Stato membro nel quale era stato inizialmente ammesso. L’insieme di tali condizioni consentirà di evitare che i cittadini di paesi terzi possano abusare del diritto di soggiorno accordato loro dalla presente disposizione prolungando in modo eccessivo il soggiorno nell’Unione europea avvalendosi dello status di studente.

Articolo 8

1.         Questa disposizione riguarda gli alunni, ovvero i cittadini di paesi terzi che seguono studi secondari ai sensi della regolamentazione o della prassi amministrativa dello Stato membro interessato. Essa si applica unicamente alla mobilità organizzata nel quadro di programmi di scambio per alunni gestiti da organizzazioni specializzate e non alla mobilità individuale dell'alunno, che continuerà a essere disciplinata dal diritto interno degli Stati membri.

a)         Anche se la maggior parte dei giovani interessati ha in genere un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, per motivi di flessibilità la proposta lascia che sia il singolo Stato membro a determinare i limiti d'età degli alunni per ciò che lo riguarda;

b)         questa condizione è analoga a quanto previsto per gli studenti dell’istruzione superiore o professionale;

c)         questa condizione fondamentale è riferita alla partecipazione dell'alunno ad un programma di scambio tra scuole. Tale programma deve essere attuato da un'organizzazione accreditata, riconosciuta o dichiarata a tal fine nello Stato membro interessato secondo le modalità che esso stesso stabilisce.

d)         L’alunno deve comprovare che l’organizzazione responsabile del programma di scambio al quale partecipa, e non la famiglia di accoglienza di cui alla lettera e), assume l'intera responsabilità sul piano civile di sostenere, all'occorrenza, le spese di soggiorno, di studio e sanitarie dell’alunno durante tutto il periodo della sua permanenza, nonché le spese per il suo rientro, di modo che lo Stato ospitante possa rivolgersi a detta organizzazione per garanzia. L'obbligo di tale assunzione di responsabilità è giustificato dal fatto che non sono sottoposte a verifica le risorse economiche dell’alunno. La responsabilità assume inoltre particolare rilievo nell'ambito delle procedure accelerate di cui all'articolo 21 della presente proposta.

e)         Anche questa condizione concernente l'alloggio dell’alunno presso una famiglia è fondamentale. Infatti, l'accoglienza in famiglia è parte integrante degli obiettivi del soggiorno dell'alunno ed è intesa a fargli scoprire la cultura ed approfondire la conoscenza della lingua dello Stato interessato. La famiglia ospitante sarà selezionata conformemente alle regole del programma di scambio al quale l'alunno partecipa e potrà costituire uno dei criteri in base al quale lo Stato membro valuterà l'opportunità di rilasciare il permesso di soggiorno, in considerazione delle condizioni che esso stesso avrà stabilito in proposito.

2.         La condizione di reciprocità intende permettere allo Stato membro, se lo desidera, di continuare ad attuare programmi di scambio tra scuole soltanto con i paesi terzi che offrono un'analoga possibilità ai propri studenti.

Articolo 9

Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini della formazione professionale. Ai fini della presente direttiva, il concetto di formazione professionale deve intendersi in senso restrittivo, contrariamente all'interpretazione ampia datane dalla direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti[13]. Il termine utilizzato per designare le persone che seguono tale formazione è quello di “tirocinante”, impiegato inizialmente dal Consiglio nella sua Risoluzione del 20 luglio 1994 “sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione”[14] ed in seguito dalla Commissione nella sua proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

a)         La presente proposta di direttiva si applica ai tirocinanti non retribuiti, poiché i tirocinanti retribuiti rientrano già nella proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. Oltre al criterio essenziale relativo all'assenza di retribuzione, la differenza tra le due categorie è riferita all'atto giuridico che vincola il tirocinante all'organismo presso il quale segue la formazione professionale. Nel caso del tirocinante che rientra nella presente proposta, tale atto giuridico è una convenzione di formazione, mentre i tirocinanti retribuiti sono vincolati da un contratto di lavoro di tipo particolare (ad esempio un contratto di formazione-lavoro). La convenzione di formazione deve essere approvata ove richiesto dallo Stato membro, come potrebbe avvenire in linea di principio per i tirocini svolti presso imprese e non in enti di formazione professionale già riconosciuti o finanziati dagli Stati membri. I benefici in natura, il rimborso al tirocinante di alcune spese sostenute o una modesta somma di denaro concessa per le piccole spese nonché a titolo di gratifica, non sono considerati retribuzione ai fini della presente direttiva. La verifica del rispetto delle condizioni d'ammissione da parte degli Stati membri garantirà segnatamente che i tirocinanti non retribuiti non siano impiegati al posto di lavoratori salariati. Per limitare al massimo questo rischio, la presente proposta limita tassativamente la durata del permesso di soggiorno rilasciato al tirocinante non retribuito (cfr. articolo 13).

b)                  Questa condizione relativa alle risorse è stata formulata in modo identico a quella prevista per gli studenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari per il fatto che si applica ai tirocinanti che seguono una formazione professionale. Per il resto si richiamano i commenti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

c)       La condizione relativa alla conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante è meno rigida rispetto a quanto previsto per gli studenti. Le conoscenze linguistiche necessarie al compimento di un corso di formazione professionale sono infatti minori di quelle richieste per seguire studi, e l'esperienza dimostra che molti tirocinanti perfezionano le loro conoscenze linguistiche durante il tirocinio stesso. Secondo i casi e sempre che sia richiesta dallo Stato membro interessato, tale iniziazione alla lingua può essere offerta al tirocinante prima della sua partenza o all'inizio del soggiorno se ha già una conoscenza elementare della lingua in questione.

Articolo 10

Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di un’attività di volontariato:

a)    questa condizione è formulata in modo identico a quella relativa agli studenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Ad esempio, i limiti d'età per i volontari sono stati fissati tra i 18 ed i 25 anni sia nel programma d'azione comunitaria “Servizio volontario europeo per i giovani” sia nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla “promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani”.

b)    Questa condizione fondamentale riguarda la partecipazione del cittadino di un paese terzo ad un programma di volontariato. Tale programma deve essere attuato nello Stato membro interessato da parte di un'organizzazione senza fine di lucro che persegue obiettivi d'interesse generale. L'organizzazione ospitante deve essere riconosciuta dallo Stato membro interessato secondo le modalità che esso stabilisce a tal fine. L'arrivo del volontario deve avvenire in base ad una convenzione sottoscritta tra l’interessato e l'organizzazione di accoglienza. Tale convenzione deve indicare con sufficiente precisione le mansioni che il volontario dovrà svolgere e l'orario cui sarà tenuto, affinché lo Stato membro interessato possa verificare che il previsto volontariato non nasconda attività che dovrebbero di norma formare oggetto di un contratto di lavoro. Deve anche indicare le condizioni di inquadramento di cui il volontario beneficerà nell'espletamento dei suoi compiti per risolvere le difficoltà che dovesse incontrare; ad esempio, l'organizzazione d'accoglienza potrebbe prevedere la presenza di un supervisore incaricato di assisterlo durante il suo soggiorno. Inoltre la convenzione deve quantificare con precisione le risorse finanziarie o in natura che saranno disponibili per provvedere alle spese di viaggio, di eventuale formazione, vitto, alloggio e trasporto, nonché la somma di denaro che il volontario percepirà per le piccole spese. Queste risorse non devono essere rese disponibili soltanto dall'organizzazione che attua il programma di volontariato, ma possono provenire anche da altre fonti (ad esempio, un familiare del volontario che vive legalmente nel territorio dello Stato membro interessato potrebbe offrirgli l'alloggio). L’assunzione, da parte dell’organizzazione di accoglienza, di tutte le spese che il volontario dovrà sostenere durante il soggiorno spiega perché non venga imposta al volontario stesso alcuna condizione relativa alle risorse economiche personali.

c)    Il volontario deve dimostrare che l’organizzazione responsabile del programma di attività al quale partecipa ha sottoscritto a suo nome una assicurazione per responsabilità civile per le attività svolte e si assume l'intera responsabilità di sostenere, all'occorrenza, le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di rimpatrio per tutto il periodo della sua presenza nel territorio dello Stato membro interessato, di modo che lo Stato ospitante possa chiamare detta organizzazione in garanzia.

d)    Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'arricchimento personale del volontario al quale il soggiorno deve apportare dei benefici al di là del gesto di solidarietà concreta che compie, è necessario assicurare che il volontario possa partecipare ad un corso di base sulla lingua, la storia e la società dello Stato ospitante. Secondo i casi, tale iniziazione può essergli offerta prima della partenza, oppure all'inizio del soggiorno.

 

Capo III

Validità e rinnovo dei permessi di soggiorno

Articolo 11

1.         Questa disposizione è stata formulata in maniera flessibile, affinché la validità dei permessi di soggiorno per studio possa coincidere con la durata dell'insegnamento, che può variare a seconda del tipo di studi. L'idea di base, e che corrisponde alla prassi adottata in diversi Stati membri, è che tali permessi di soggiorno siano rilasciati con validità di un anno, salvo se la durata del programma di studi o di formazione professionale è inferiore, nel qual caso il permesso di soggiorno rilasciato coincide con tale durata, nonché nei casi in cui lo studente è ammesso con riserva nel territorio dello Stato ospitante in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo diploma conseguito all'estero o del superamento di un esame d'ammissione. La proposta permette anche agli Stati membri che lo desiderano di rilasciare permessi di soggiorno per studio con validità superiore ad un anno, a copertura dell’intero ciclo di studi. Si prevede che i permessi di soggiorno siano rinnovati su base annuale, salvo il caso in cui il rinnovo è richiesto per un programma di studi la cui durata è inferiore ad un anno.

2.         Questo paragrafo precisa le condizioni di rinnovo o di revoca in qualsiasi momento dei permessi di soggiorno per studio. Alcune sono condizioni supplementari che si aggiungono a quelle previste per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6.

a)  Questa disposizione riguarda il caso dello studente ammesso con riserva in vista del superamento di un esame d'ammissione al programma di studi prescelto, che non riesce a superare tale esame e non viene pertanto iscritto dall’istituto d’insegnamento.

b)  Questa disposizione riguarda il caso dello studente che era stato ammesso con riserva in attesa dell’ottenimento di una dichiarazione di equipollenza del suo diploma conseguito all’estero, ma che non l'ottiene.

c)  La finalità di questa disposizione consiste nel consentire agli Stati membri di evitare che gli studenti cittadini di paesi terzi possano abusare del loro status di studenti per svolgere un’attività lavorativa anziché studiare.

d)  La disposizione si applica al caso di uno studente che non dimostra di seguire il programma di studi con sufficiente profitto. Per misurarne pienamente la portata, occorre tenere conto che gli istituti di insegnamento costituiscono un filtro preliminare al controllo esercitato dalle autorità competenti in materia di permessi di soggiorno, in quanto il fatto stesso di non reiscrivere uno studente priverà automaticamente quest'ultimo della possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, perché non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). La disposizione è stata formulata in termini generali giacché le modalità di valutazione del rendimento degli studenti applicate negli istituti di insegnamento europei sono molto varie, il che rende impossibile disporre con più precisione al riguardo. Questa condizione investe gli Stati membri di un ampio potere discrezionale poiché li induce ad esprimere un giudizio sul percorso accademico degli studenti che siano stati reiscritti da un istituto; di conseguenza, è sembrato opportuno rendere obbligatoria la consultazione preliminare dell'istituto di insegnamento presso il quale lo studente interessato è iscritto al fine di garantire che l'autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno prenda una decisione con cognizione di causa. Il parere dell'istituto di insegnamento, che non vincola l'autorità competente, verte tanto sui risultati dettagliati dello studente che sulle motivazioni che li possono giustificare. L'autorità competente potrà procedere anche in assenza del parere dell'istituto di insegnamento, qualora esso non si pronunci entro un termine ragionevole.

Articolo 12

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno "programma di scambio per alunni" la cui durata massima è di un anno non rinnovabile.

Articolo 13

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito, la cui durata massima è di un anno, rinnovabile eccezionalmente un'unica volta nell'ipotesi in cui sembri necessario prolungare il soggiorno del tirocinante per permettergli di completare la formazione professionale che ha iniziato. Come per gli studenti, tale permesso di soggiorno può essere revocato se il titolare non rispetta i limiti previsti dall'articolo 18 per l'esercizio di un lavoro, nel caso in cui tale possibilità sia riconosciuta dallo Stato membro.

Articolo 14

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno per volontariato, la cui durata massima è di un anno non rinnovabile.

Articolo 15

Questa disposizione riguarda i motivi di rifiuto o di revoca dei permessi di soggiorno o dei visti considerati dalla presente direttiva. Il primo paragrafo riguarda l'ipotesi dei titolari che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni richieste per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio degli Stati membri. Il secondo paragrafo verte sui motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che devono essere fondati unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. Queste decisioni devono essere prese su base individuale, in considerazione della situazione particolare della persona interessata e nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, una persona non deve essere penalizzata per il fatto che soffre di una malattia sopravvenuta dopo il suo ingresso nel territorio dello Stato membro.

Articolo 16

Mentre l'articolo 15, paragrafo 2, relativo ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale, questa disposizione impone loro di revocare qualsiasi permesso di soggiorno o visto rilasciato in forza della presente direttiva qualora esso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta.

Capo IV

Diritti dei cittadini di paesi terzi

Articolo 17

Questa disposizione precisa logicamente che il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva gode del diritto di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato. Atteso che molti Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno soltanto quando un cittadino di paesi terzi è già presente nel loro territorio ed impongono l'obbligo di visto di lungo soggiorno per il suo primo ingresso, si prevede che tali Stati membri facilitino il rilascio del visto.

Si osservi che la proposta di direttiva non contiene alcuna disposizione analoga all'articolo 3 della direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 “relativa al diritto di soggiorno degli studenti”[15], la quale dispone: “la presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.” Tale precisazione è infatti inutile nella misura in cui i cittadini di paesi terzi non beneficiano del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 18

Questa disposizione che disciplina il diritto d'accesso al mercato del lavoro si applica soltanto agli studenti e ai tirocinanti non retribuiti; ne sono pertanto escluse tutte le altre categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla presente direttiva (alunni e volontari).

Il paragrafo 1 riconosce agli studenti, entro certi limiti, il diritto di lavorare per conseguire l'obiettivo essenziale del loro soggiorno che è di completare un programma di studi. In linea generale, è previsto che gli studenti possano lavorare soltanto al di fuori del tempo normalmente dedicato alle ore di lezione, calcolo che varia significativamente a seconda del tipo di programma seguito. In tutti i casi, è previsto un orario settimanale massimo: per tenere conto, nella misura del possibile, della diversità delle norme attualmente applicabili negli Stati membri, la proposta di direttiva non stabilisce il numero di ore, ma lascia libero ciascuno Stato membro di determinarlo per quanto lo riguarda tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 ore alla settimana. Il minimo è stato fissato in modo da permettere ad uno studente di usufruire della possibilità di integrare significativamente le risorse di cui ha bisogno per vivere, in considerazione del fatto che, a partire dal primo rinnovo del permesso di soggiorno, gli Stati membri computano ai fini della valutazione delle risorse di cui lo studente dispone anche i redditi da lavoro che eventualmente percepisce (si rimanda al commento dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); il massimo, che corrisponde approssimativamente ad un lavoro a tempo parziale, è stato considerato il limite compatibile con un programma di studi a tempo pieno (si rimanda all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Naturalmente tali limiti non sono applicati ai periodi di vacanza.

Il secondo paragrafo mira a permettere agli Stati membri che lo desiderano di non concedere in modo generalizzato a tutti gli studenti il diritto di lavorare durante il primo anno di soggiorno. Questa disposizione è stata prevista per scoraggiare coloro che intendono lavorare nell'Unione europea abusando dello status di studente ed anche perché il primo anno di soggiorno è per molti studenti un anno di transizione a volte difficile, durante il quale devono concentrarsi sugli studi per superarli con profitto. Inoltre si prevede che gli Stati membri possano revocare l'accesso al lavoro di uno studente che non fa progressi negli studi, allo scopo di preservare l'obiettivo del soggiorno che consiste appunto nello studio e non nell'occupazione. Giova ricordare che l'inosservanza da parte degli studenti dei limiti imposti all'esercizio del diritto di lavoro può giustificare il rifiuto del rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno.

Il terzo paragrafo riguarda i tirocinanti non retribuiti ai quali la proposta di direttiva non accorda il diritto di lavorare, pur permettendo agli Stati membri che lo desiderano di prevedere tale possibilità negli stessi limiti stabiliti per gli studenti. Questa disposizione è stata prevista per permettere eventualmente alle persone interessate di integrare le risorse di cui devono disporre, benché la loro permanenza sia inferiore ad un periodo di soggiorno ai fini di studio (si veda a questo proposito l'articolo 13). Per preservare il carattere di formazione non retribuita del tirocinio, è stabilito che i tirocinanti non debbano lavorare né direttamente, né indirettamente, per conto dell'impresa nella quale svolgono il tirocinio.

Il quarto paragrafo riguarda le formalità che possono eventualmente essere imposte agli studenti che lavorano. Discende da questa disposizione che gli studenti che svolgono un’attività lavorativa subordinata (al di fuori o durante i periodi di vacanze scolastiche) sono generalmente dispensati dal permesso di lavoro perché un tale obbligo non sembra necessario. Il paragrafo 1 assoggetta invece gli studenti che desiderano esercitare un'attività economica indipendente alle norme specifiche per l'esercizio della professione scelta, ai fini dell’accertamento del possesso delle qualificazioni necessarie. Per facilitare la verifica del rispetto da parte degli studenti dei limiti orari imposti, si prevede che gli Stati membri possano costringerli a dichiarare l'esercizio di un'attività dipendente o indipendente presso l'autorità che designano. Questa dichiarazione può essere imposta come requisito preliminare all'esercizio dell'attività o al contrario essere resa a posteriori. Un'analoga dichiarazione può essere richiesta dai datori di lavoro degli studenti. Questo sistema di dichiarazione non è stato reso obbligatorio per non appesantire le formalità negli Stati membri che non desiderano attuarlo.

Capo V

Procedura e trasparenza

Articolo 19

Questa disposizione verte sulla presentazione delle domande di permesso di soggiorno. La procedura ordinaria prevede che una domanda sia presentata mentre il cittadino di un paese terzo si trova ancora fuori del territorio, in genere nel paese in cui risiede legalmente. È sembrato opportuno permettere ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo d'applicazione della presente proposta di direttiva di potere presentare una domanda di permesso di soggiorno in loco, quando già si trovano nel territorio dello Stato membro interessato. Questa possibilità è tuttavia limitata alle persone che vi soggiornano legalmente e per un periodo superiore a tre mesi, ad esclusione quindi dei titolari di un visto di validità massima di tre mesi. Per motivi di flessibilità, è stata anche prevista una deroga generale che permette di esaminare una domanda presentata da una persona che non soddisfa le condizioni imposte dalla presente disposizione, in modo da non precludere la possibilità di regolarizzazione da parte degli Stati membri.

Articolo 20

Questa disposizione riguarda le garanzie accordate ai cittadini di paesi terzi nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti contemplati dalla presente proposta di direttiva. Tali garanzie vertono sui tempi di rilascio, la motivazione delle decisioni di rifiuto, modifica, mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno e sul diritto di inoltrare ricorso giurisdizionale contro tali decisioni.

Fatto salvo l'articolo 21, il termine massimo di diritto comune proposto per il rilascio dei permessi di soggiorno è di tre mesi, il che dovrebbe in particolare permettere agli studenti che presentano una domanda alla fine dei loro studi secondari di ottenere un permesso di soggiorno in tempo per l'inizio dell'anno accademico successivo.

Articolo 21

Questa disposizione riguarda la previsione di procedure accelerate per il rilascio dei permessi di soggiorno per studio e per la partecipazione a programmi di scambio tra scuole, al fine di facilitare l'ammissione di queste due categorie di cittadini di paesi terzi. Dà base legale alle positive esperienze fatte in materia da alcuni Stati membri nell’intento di favorirne la diffusione in tutta l'Unione europea. Il meccanismo si basa sulla conclusione di una convenzione tra l'autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno, da un lato, e gli istituti di insegnamento o le organizzazioni che attuano programmi di scambio per alunni dall'altro, in virtù della quale i permessi di soggiorno o i visti sarebbero rilasciati entro un termine inferiore ai tre mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. In questo contesto, la domanda è presentata in linea di principio dall’istituto o dall'organizzazione, ma il permesso di soggiorno deve in ogni caso essere rilasciato a nome dello studente o dell'alunno interessato. Questa disposizione costituisce una mera possibilità tanto per gli Stati membri che per gli istituti o le organizzazioni potenzialmente interessati.

La convenzione deve per lo meno precisare i seguenti aspetti:

a) e b)  le modalità secondo le quali l’istituto o l'organizzazione che attua il programma di scambio per alunni verificherà il rispetto delle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel territorio per conto dell'autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno. È un elemento fondamentale per accelerare la procedura ed evitare di introdurre maggiori complicazioni rispetto al diritto comune. Non si tratta affatto di un mandato di competenze da parte dell'autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno agli istituti o alle organizzazioni considerate, in quanto essa rimane pienamente responsabile della verifica del loro rispetto, ma può procedere ad un esame più rapido del dossier grazie ai rapporti di fiducia che la firma della convenzione presuppone. È evidente che il rispetto delle esigenze d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica resta pienamente garantito dall'autorità competente dello Stato membro.

c)         Per motivi di flessibilità, il termine da indicare nella convenzione non è stato stabilito nella direttiva stessa, ma deve necessariamente essere inferiore al termine di diritto comune di tre mesi previsto all'articolo 20, paragrafo 1.

d)         Al fine di responsabilizzare gli istituti e le organizzazioni in questione nel loro compito di selezionare e trattare le domande che intendono sottoporre a procedura accelerata, la convenzione deve necessariamente prevedere una clausola per la denuncia, qualora sia accertato che cittadini di paesi terzi ammessi in questo modo non soddisfano più le condizioni di soggiorno.

e)         Questa clausola riguarda soltanto le convenzioni concluse con le organizzazioni che attuano programmi di scambi tra scuole. Poiché queste devono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), rendersi responsabili nei confronti dello Stato membro interessato per quanto riguarda le spese di soggiorno, di studio, sanitarie e di rimpatrio durante tutto il periodo di permanenza dell'alunno nel territorio dello Stato membro interessato, è normale che la convenzione precisi le modalità relative a questa responsabilità e, in particolare, le condizioni finanziarie che le organizzazioni devono soddisfare.

Non è escluso che un istituto di insegnamento di un paese terzo che invia i suoi studenti presso un istituto di insegnamento della Comunità europea sia parte a tale convenzione, in particolare nei casi in cui una cooperazione interuniversitaria tra i due istituti interessati è oggetto di un accordo specifico (ad esempio nel quadro del nuovo programma Erasmus World). Se è chiaro che gli istituti di paesi terzi non potranno partecipare alla verifica del rispetto delle condizioni d'ammissione nel territorio degli Stati membri, nella citata ipotesi la convenzione potrebbe disciplinare le modalità di trasmissione dei dossier degli studenti tra gli istituti interessati e l'esame preliminare delle condizioni d'ammissione nell'istituto d'insegnamento europeo.

Articolo 22

Questa disposizione riguarda i diritti di cui gli Stati membri possono esigere il pagamento ai richiedenti il permesso di soggiorno. Si propone che il livello dei diritti sia fissato da ogni Stato membro per ciò che lo riguarda fino ad un importo massimo, in funzione dei costi reali sostenuti dall'amministrazione nazionale per il trattamento delle domande.

Articolo 23

Questa disposizione mira a favorire la divulgazione a livello internazionale delle informazioni relative alle opportunità di studio offerte nell'Unione europea ai cittadini di paesi terzi, allo scopo di promuovere gli istituti di insegnamento degli Stati membri. Queste informazioni, che devono essere periodicamente aggiornate, vertono sia sulle condizioni e procedure d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri ai fini di studio (comprese le informazioni sugli importi minimi mensili delle risorse finanziarie che lo Stato membro interessato chiede agli studenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sia, per quanto possibile visto l’elevato numero e la varietà, sui programmi e istituti accessibili ai cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri non devono necessariamente procedere direttamente a diffondere tali informazioni, ma possono ad esempio rimettere tale compito agli istituti di insegnamento, assicurandosi però che le informazioni siano disponibili via Internet.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 24

Questo articolo introduce una disposizione tipo di non discriminazione. Il testo è basato sull'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea e sull'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disposizione fa salvi gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 25

Si tratta di una disposizione standard di diritto comunitario, che lascia agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva, sempre che queste siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26

La Commissione è incaricata di riferire al Consiglio ed al Parlamento sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in particolare allo scopo di individuare le opportune modifiche o integrazioni da apportare. Una prima relazione sarà necessariamente presentata tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento fissato all'articolo 27 e, dopo tale data, secondo una periodicità da determinare.

Articolo 27

La disposizione precisa la data alla quale gli Stati membri dovranno avere recepito la presente direttiva nel loro diritto interno: non oltre il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri saranno tenuti ad informare immediatamente e sistematicamente la Commissione delle modifiche legislative, regolamentari ed amministrative che adotteranno a tal fine e a corredare tali modifiche di un riferimento alla presente direttiva.

Articolo 28

Questa disposizione fissa la data di entrata in vigore della direttiva in funzione della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 29

Questa disposizione precisa che gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, ad eccezione della Danimarca, in forza degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea; la direttiva non si applica nemmeno nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità fissate dal protocollo.

 


2002/0242 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4),

vista la proposta della Commissione[16],

visto il parere del Parlamento europeo[17],

visto il parere del Comitato economico e sociale[18],

visto il parere del Comitato delle regioni[19],

considerando quanto segue:

(1)       Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)       L'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione nel settore delle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.

(3)       Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.

(4)       Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno ne è parte integrante.

(5)       Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture.

(6)       Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

(7)       È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l’ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell’istruzione, della formazione professionale o del volontariato.

(8)       In considerazione del costo degli studi e del fatto che sempre più studenti devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, è opportuno che l’ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio contempli un accesso limitato al mercato del lavoro.

(9)       È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio possano essere accelerate, specie nel caso di partenariati conclusi fra istituti d’insegnamento europei e terzi, ovvero nell’ambito di programmi di scambio fra scuole gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri.

(10)     Occorre garantire maggiore trasparenza affinché i cittadini di paesi terzi abbiano effettivo accesso alle informazioni sugli istituti e i programmi d’insegnamento o formazione professionale ai quali possono iscriversi nella Comunità europea.

(11)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)     Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1: oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire:

a)            le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

b)           norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno che consentano ai cittadini di paesi terzi di entrare e soggiornare ai suddetti fini.

Articolo 2: definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a)         «cittadino di paesi terzi », chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, compresi gli apolidi;

b)         «studente», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per seguire un programma di studi presso un istituto di insegnamento superiore o un istituto professionale;

c)         «programma di studi», un insieme di corsi a tempo pieno che porti al conseguimento di un diploma, titolo o certificato, compreso il dottorato, o un anno di studi propedeutici all'insegnamento superiore;

d)         «alunno», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per frequentare corsi presso un istituto di istruzione secondaria, nell’ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro;

e)         «tirocinante non retribuito», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per effettuare una formazione professionale non retribuita;

f)         «formazione professionale», un programma di formazione a tempo pieno diretto all'acquisizione o allo sviluppo di competenze professionali presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, ovvero presso un'impresa del settore pubblico o privato, che porti al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro;

g)         «istituto», un istituto pubblico o privato di insegnamento superiore, professionale o secondario, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

h)        «programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, non lucrative e non retribuite, messo in atto da un'organizzazione non lucrativa che persegua obiettivi di interesse generale, riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di uno Stato membro.

Articolo 3: campo d’applicazione

1.           Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai cittadini di paesi terzi sempre e quando non siano applicabili disposizioni più favorevoli in forza:

a)           di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra;

b)           di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.

2.         La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

3.           Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:

a)           ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;

b)           ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

c)           ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;

d)           ai cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio del [...] relativa allo [...], ed esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Capo II

Condizioni di ingresso e di soggiorno

Articolo 4: principio

1.         Gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio ai soli cittadini di paesi terzi appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 6 a 10, che siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato loro dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

2.         I permessi di soggiorno previsti dalla presente direttiva sono rilasciati soltanto se risulta, dall’esame dell’istanza di permesso, che il richiedente possiede i requisiti necessari conformemente all'articolo 5 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10.

Articolo 5: condizioni generali

1.           Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi della presente direttiva solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni specifiche di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10 secondo la categoria di appartenenza, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a)           sia titolare di un passaporto in corso di validità o di documenti di viaggio equivalenti corredati, ove non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto interno dello Stato membro ospitante, dell’autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

b)           sia titolare di una copertura assicurativa sanitaria contro tutti i rischi nello Stato membro ospitante;

c)           non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica e presenti, all’occorrenza, i documenti richiesti a tal fine dallo Stato membro. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione;

d)           se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento delle tasse dovute per l’esame dell’istanza di permesso di soggiorno in base all’articolo 22 della presente direttiva.

2.         Gli Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l’Unione europea.

Articolo 6: condizioni specifiche agli studenti

1.         Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per studio solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all’articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a)           sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

b)           dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno.  Gli Stati membri pubblicano l’importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l’esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c)           se richiesto dallo Stato membro, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

d)           se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all’istituto.

2.         Per gli studenti che beneficiano automaticamente di una copertura assicurativa sanitaria per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3.         Gli Stati membri determinano gli organismi e i tipi di corsi per i quali il cittadino di paesi terzi che adempie le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), ed eventualmente lettera d), può fare domanda di permesso di soggiorno per studio finalizzato all'apprendimento di una lingua.

Articolo 7: mobilità degli studenti

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l’articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio alle seguenti condizioni:

a)         soddisfi le esigenze degli articoli 5 e 6 ai fini di quello Stato membro e

b)        abbia corredato la richiesta di permesso di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi, all’occorrenza, che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato.

Lo Stato membro che ha ammesso lo studente trasmette, su richiesta dello Stato membro in cui è stata introdotta l’istanza, le informazioni relative al percorso accademico dello studente presso gli istituti ubicati nel suo territorio.

Articolo 8:

condizioni specifiche agli alunni che partecipano a un programma di scambio fra scuole

1.         Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all’articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a)         abbia raggiunto l'età minima e non abbia superato l'età massima fissate dallo Stato membro;

b)         esibisca la prova della sua iscrizione a un istituto di istruzione secondaria;

c)         dimostri di partecipare a un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa dello Stato membro interessato;

d)         comprovi che l’organizzazione promotrice del programma di scambio è pienamente responsabile per quanto lo riguarda, per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto riguarda le spese di soggiorno, il costo degli studi, le spese sanitarie e di ritorno;

e)         alloggi in famiglia durante l’intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.

2.         Gli Stati membri possono limitare il rilascio dei permessi di soggiorno «programma di scambio per alunni» ai cittadini provenienti da paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 9: condizioni specifiche ai tirocinanti non retribuiti

Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all’articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a)           abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

b)           dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno.  Gli Stati membri pubblicano l’importo delle risorse economiche minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque svolga un tirocinio non retribuito, fermo restando l’esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c)           se richiesto dallo Stato membro, benefici di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 10: condizioni specifiche ai volontari

Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per volontariato solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all’articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a)       abbia raggiunto l'età minima e non abbia superato l'età massima fissate dallo Stato membro;

b)      abbia stipulato una convenzione con l'organizzazione nello Stato membro interessato promotrice del programma di volontariato prescelto, che specifichi le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, all'argent de poche per tutta la durata del soggiorno, nonché alla formazione di cui potrebbe abbisognare per lo svolgimento corretto delle sue funzioni;

c)       comprovi che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per le sue attività ed è pienamente responsabile per quanto lo riguarda, per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto riguarda le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di ritorno;

d)      frequenti una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali dello Stato membro ospitante.

 

Capo III

Permessi di soggiorno

Articolo 11: permesso di soggiorno per studio

1.         Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il corso di studi prescelto.

2.         Fatti salvi gli articoli 15 e 16, può accadere che il rinnovo del permesso di soggiorno per studio venga rifiutato come pure che il documento venga revocato nei seguenti casi:

a)         il permesso di soggiorno è subordinato al superamento di una prova di ammissione all’istituto prescelto e il suo titolare non ha presentato il certificato attestante l’iscrizione;

b)         il permesso di soggiorno è subordinato al conseguimento di una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero e il suo titolare non ha presentato tale dichiarazione;

c)         il titolare non osserva i limiti imposti all’esercizio del suo diritto al lavoro dall’articolo 18 della presente direttiva;

d)         il titolare non procede negli studi con sufficiente profitto. Lo Stato membro può rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno per questa ragione solo con decisione specificamente motivata in base al parere sul profitto dello studente che quello Stato membro avrà preventivamente richiesto alle autorità dell’istituto di insegnamento interessato, salvo che queste autorità abbiano omesso di rispondere alla richiesta di parere in tempi ragionevoli.

Articolo 12: permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni»

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato solo per una durata massima non rinnovabile di un anno.

Articolo 13 : permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito

1.           Il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito ha la stessa durata del tirocinio per il quale è stato rilasciato e non può durare, in linea di principio, più di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una tantum esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché sussistano le condizioni di cui agli articoli 5 e 9.

2.         Il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito può essere revocato qualora il titolare non osservi i limiti imposti dall’articolo 18 all’esercizio di un’attività lavorativa.

Articolo 14: permesso di soggiorno per volontariato

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima non rinnovabile di un anno.

 

Articolo 15: revoca

1.         Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti rilasciati in forza della presente direttiva se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 5, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 6 a 10.

 

2.         Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 16: frode

Le autorità competenti revocano i permessi di soggiorno e i visti rilasciati in forza della presente direttiva, ottenuti illegalmente.

Capo IV

Diritti dei cittadini di paesi terzi

Articolo 17: diritti concessi a tutte le categorie di cittadini di paesi terzi

 oggetto della presente direttiva

Il titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato da uno Stato membro in forza della presente direttiva, gode del diritto di entrare e soggiornare nel territorio di quello Stato membro. Gli Stati membri che rilasciano il permesso di soggiorno solo nel loro territorio e impongono l'obbligo del visto per il primo ingresso accordano ai cittadini di paesi terzi ogni agevolazione per l'ottenimento del visto richiesto.

Articolo 18: lavoro degli studenti e dei tirocinanti non retribuiti

Lo studente può svolgere un’attività lavorativa autonoma o subordinata al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le disposizioni applicabili alla professione prescelta. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore lavorate alla settimana fra 10 e 20 ore. Questo limite non si applica durante le vacanze.

Gli Stati membri hanno facoltà di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.

Gli Stati membri possono autorizzare i tirocinanti non retribuiti a svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall’impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all’articolo 9, lettera a).

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l’obbligo di dichiarare l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o subordinata a un’autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

Capo V

Procedura e trasparenza

Articolo 19: richiesta di permesso di soggiorno

La richiesta di rilascio del visto va presentata alla rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza del richiedente, o direttamente nel territorio dello Stato membro interessato se il richiedente è stato autorizzato a risiedervi per un periodo superiore a tre mesi.  In via derogatoria, uno Stato membro può esaminare un’istanza che non sia stata presentata in conformità con il presente articolo.

Articolo 20: garanzie procedurali

1.         Fatto salvo l’articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2          Ove le informazioni fornite a sostegno della richiesta siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni richieste.

3.         Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione.

Articolo 21: procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno

 per studio e «programma di scambio per alunni»

È data facoltà, da un lato, all’autorità di uno Stato membro competente per l’ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall’altro, a un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un’organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l’istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

Tale convenzione disciplina in particolare:

a)         le modalità in base alle quali l’istituto o l’organizzazione promotrice dello scambio verificano, per conto dello Stato membro, l’osservanza delle condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio, ferme restando le prerogative riconosciute agli Stati membri dalla presente direttiva;

b)         le modalità in base alle quali l’istituto o l’organizzazione promotrice dello scambio introducono le richieste di permesso di soggiorno e le modalità in base alle quali l’autorità competente ai fini di questa procedura rilascia il permesso di soggiorno o il visto;

c)         il termine più breve rispetto a quello dell’articolo 20, paragrafo 1, entro il quale vengono rilasciati il permesso di soggiorno o il visto. Tale termine decorre dalla data di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno da parte dell’istituto o dell’organizzazione promotrice dello scambio;

d)         la possibilità di denunciare la convenzione nel caso di cittadini ammessi secondo la procedura accelerata che manifestamente non posseggano più i requisiti per il soggiorno;

e)         nel caso di una convenzione stipulata con un’organizzazione promotrice di scambi fra scuole, le condizioni, in prevalenza finanziarie, cui deve rispondere detta organizzazione ai fini della procedura accelerata, nonché le modalità relative alle sue responsabilità nei confronti dell’alunno durante l’intera durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 22: tassa

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle istanze di permesso di soggiorno presentate ai sensi della presente direttiva. Tale tassa non può essere di importo superiore alle spese amministrative sostenute.

Articolo 23: trasparenza

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui all’articolo 2, lettera g), sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio per motivi di studio.

 

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 24: non discriminazione

 

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Articolo 25: sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 27 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 26: relazione

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all’articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 27: recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28: entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 29: destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente



[1]           Aggiornamento semestrale, relativo al I semestre 2002, COM (2002) 261, pag. 23.

[2]           Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001) 386).

[3]           Proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(1999) 638) e proposte modificate di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(2000) 624) e COM(2002) 225).

[4]           GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

[5]           GU C 274 del 19.9.1996, pag. 10.

[6]           Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008). COM(2002) 401.

[7]           COM(2001)385.

[8]           COM(2001)386.

[9]           GU C 337 del 7.11.1997, pag. 9.

[10]          GU L 28 del 3.2.2000, pag. 15.

[11]          GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

[12]          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008) (Documento COM (2002) 401).

[13]          GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

[14]          GU C 274 del 19.9.1996, pag. 6.

[15]          GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

[16]          GU C [...] del [...], pag. [...].

[17]          GU C [...] del [...], pag. [...].

[18]          GU C [...] del [...], pag. [...].

[19]          GU C [...] del [...], pag. [...].