Migranti e Diritti

 

 

In Italia e in Europa negli ultimi anni le condizioni dei migranti e il senso comune degli italiani e degli europei su questo tema sono peggiorati e con essi è peggiorata la qualità delle nostre democrazie.

 

Il fenomeno dell’immigrazione è un dato strutturale e permanente delle nostre società e che nessun proibizionismo, nessuna politica restrittiva e repressiva possono cancellare. L’orientamento assunto dai governi dei paesi più ricchi va invece proprio nella direzione  di politiche di chiusura più o meno rigide.  In realtà non vi è contraddizione tra l’adozione di tali politiche e la persistenza di una domanda di lavoro non soddisfatta dall’offerta interna. Le politiche di chiusura delle frontiere, la restrizione dei canali di ingresso regolare, la precarizzazione della condizione giuridica degli stranieri attraverso l’irrigidimento delle norme sul soggiorno, il mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza, sono funzionali all’utilizzo dei migranti come manodopera a basso costo, altamente ricattabile e dunque più “flessibile” e facilmente “espellibile”.

 

L’azione dei governi Europei sia pure con differenze fra destra e sinistra è tendenzialmente influenzata dalla retorica  securitaria e da una concezione proibizionista del fenomeno migratorio.

 

A livello europeo l’impegno a “comunitarizzare” le politiche in materia di immigrazione e asilo nell’arco di cinque anni risale all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (maggio 1999). Ma l’unico versante su cui i governi dell’Unione Europea sembrano agire in sintonia, sia a livello politico che tecnico, e ancora prima di una effettiva armonizzazione delle politiche a livello formale, è quello delle politiche di ammissione e di “lotta all’immigrazione illegale”.

 

É necessario costruire una nuova cultura politica sul terreno dei diritti dei migranti a partire da alcuni punti centrali che definiscano una strategia di governo alternativa del fenomeno migratorio.

 

 

Tutela dei diritti fondamentali

 

Diritto d’asilo

 

-        Attuazione dell’art. 10 co. 3 della Costituzione attraverso l’approvazione di una norma organica in materia di asilo

 

-       Rispetto effettivo del principio di “non refoulement”, e garanzia di accesso di rappresentanti  di organismi di tutela alle aree di trattenimento degli stranieri da espellere o respingere, ai valichi di frontiera e in quelle situazioni ove si verifichino considerevoli ingressi irregolari, marittimi o terrestri.

Previsione di adeguate garanzie procedurali che permettano di assicurare una tutela effettiva dei diritti del richiedente in fase di ogni fase del procedimento, attraverso l’attuazione della risoluzione del Consiglio Europeo (20.06.95) sulle “garanzie minime per le procedure di asilo”.

Non trattenimento dei richiedenti asilo se non in situazioni circoscritte, tassativamente indicate dalla legge e per il tempo strettamente necessario.

- Attuazione di misure adeguate di assistenza, accoglienza e tutela per i richiedenti asilo, potenziando le esperienze di accoglienza “decentrate” realizzate dalle associazioni e dagli enti locali, rinforzando il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati la cui attuazione è posta in capo agli enti locali in base a quanto previsto dalla L. 189/2002. 

-                    Contrasto di un uso strumentale delle nozioni di “paese terzo sicuro”, “paese d’origine sicuro”, “richiesta di asilo dall’estero”

-                    Strutturazione degli organi di valutazione delle istanze di asilo come organi “terzi” rispetto all’amministrazione dello Stato, dotati di reale indipendenza valutativa e decisionale.

-                    Previsione di misure atte a tutelare la particolare condizione del minore richiedente asilo in tutte le fasi della procedura;

-                    Garanzia di accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva avverso la decisione negativa assunta dall’organo di valutazione (effetto sospensivo automatico del ricorso contro decisione negativa assunta dall’organo di valutazione)

-                    Definizione di un regime di protezione sussidiaria per chi, non potendo essere riconosciuto rifugiato, non possa rientrare in patria a causa di situazioni di violenza generalizzata  o per il rischio di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti  o di subire gravi discriminazioni o forme di esclusione sociale o economica a causa della propria “appartenenza”, anche di genere.

-                    Inclusione del diritto d’asilo tra i diritti fondamentali della persona previsti nella Costituzione europea

-                    Revisione della Convenzione di Dublino finalizzata alla tutela dell’unita’ familiare e, nei limiti in cui questo non comporta rilevanti squilibri tra i carichi dei diversi Stati membri, al rispetto della volonta’ del richiedente

-                    Istituzione di una commissione presso il Parlamento europeo per il monitoraggio della tutela del diritto d’asilo nei paesi dell’Unione

 

o          Diritti dei minori

-                    Tutela del superiore interesse del minore in tutti i procedimenti che lo riguardino, con priorita’ rispetto agli obiettivi di controllo dell’immigrazione, in conformita’ con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

-                    Inespellibilita’ del minore (tranne che al seguito del genitore); valutazione del superiore interesse del minore nel decidere sull’espulsione del genitore

-                    Rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato solo a tutela del suo superiore interesse (in base alla valutazione delle condizioni nel paese d’origine, dell’opinione del minore, dell’opinione dei genitori); diritto di difesa contro il rimpatrio coattivo

-                    Divieto di trattenimento in centri di detenzione amministrativa

-                    Garanzia del diritto alla protezione, all’assistenza, alla salute, all’istruzione per tutti i minori, a prescindere dalla regolarita’ del soggiorno

-                    Regolarizzazione dei minori entrati irregolarmente mediante rilascio di un permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività lavorativa compatibilmente  con le norme sull’obbligo scolastico ed il lavoro minorile e che al compimento dei 18 anni possa essere convertito, ove ne sussistano i requisiti, in permesso per studio o lavoro

-                    Possibilita’ di ricongiungimento del genitore al minore

 

o          Diritti all’unita’ familiare

 

-                    Riconoscimento del diritto all’unità familiare con i parenti fino al 3° grado a tutti i cittadini stranieri che possano garantire il loro sostentamento

-                    Applicazione dei requisiti di reddito e alloggio per il ricongiungimento familiare limitata, in presenza di minori, a perseguire la tutela del loro interesse

-                    Riconoscimento della validità delle dichiarazioni di ospitalità ai fini della dimostrazione dell’idoneità dell’alloggio

 

 

o          Diritti del cittadino straniero

-                    Garanzia a tutti coloro che risiedono stabilmente in nel territorio italiano/europeo di pieni diritti civili, sociali e politici

-                    Riconoscimento nei Trattati Europei del diritto alla libera circolazione per tutti, cittadini dell’Unione Europea o di Stati terzi

-                    Trasferimento delle competenze riguardanti il soggiorno dalle questure ai comuni, ovvero riconoscimento del diritto dei cittadini immigrati a sbrigare le loro pratiche amministrative presso normali uffici civili

-                    Illegittimità di qualsiasi provvedimento di limitazione alla libertà personale nei confronti di cittadini stranieri che non abbiano commesso nessun reato

-                    Garanzia del diritto alla difesa e previsione di un congruo periodo di tempo per la presentazione dei ricorsi

-                    Rispetto della riserva di legge ex art. 10 Cost.: pubblicizzazione delle circolari che incidono sulla posizione giuridica dello straniero

-                    Istituzione del difensore civico dello straniero, con compiti di monitoraggio delle prassi adottate dalle amministrazioni competenti (incluse le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane)

-                    Diritto all'autocertificazione e all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per tutti gli stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

-                    Possibilità di legalizzare la documentazione comprovante il grado di parentela o qualsiasi altro stato, fatto o qualità personale rilasciata all'estero anche tramite i consolati dei paesi esteri in Italia e le prefetture.

-                    Diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento non inferiore a 12 mesi in caso di perdita del lavoro

 

o          Tutela della salute

-                    Parificazione del cittadino straniero (anche in condizioni di soggiorno illegale) al cittadino nazionale per l’accesso all’assistenza sanitaria

-                    Divieto di espulsione della donna incinta e della puerpera

 

 

·                  Politica migratoria efficace: accesso al lavoro e integrazione

 

 

o          Le politiche migratorie devono essere collegate agli accordi di cooperazione allo sviluppo  bilaterali fra UE ed i Paesi terzi senza però condizionare gli aiuti finanziari.

o          Le politiche d’integrazione dovranno fondarsi sul principio di eguaglianza dei trattamenti e delle opportunità e far parte della strategia Europea sulla piena occupazione e l’inclusione sociale.

o          La strategia europea per la piena occupazione e l’inclusione sociale dovrà prevedere misure specifiche contro i meccanismi di segregazione nel mercato del lavoro, per consentire l’accesso dei migranti al sistema di protezione sociale: scuola, educazione, formazione professionale, assistenza socio-sanitaria, alloggio.

o          Canali di ingresso per l’immigrazione economica

-                    Possibilita’ di ingresso per ricerca di lavoro in presenza di requisiti di autosufficienza o di corrispondente garanzia di terzi

-                    Possibilita’ di conversione dei permessi di soggiorno anche di breve durata in altro tipo di permesso di soggiorno

-                    Introduzione di una previsione normativa che preveda la possibilità permanente di regolarizzazione del soggiorno in caso di: a) esistenza dei presupposti di legge all’atto della richiesta (anche se carenti o assenti al momento dell’ingresso); b) protratta permanenza nel territorio nazionale

-                    Diritto allo studio ed alla formazione professionale, riconoscimento e conversione del titolo di studio conseguito nel paese d’origine.

 

o          Stabilita’ del soggiorno

-                    Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, senza condizioni, dopo 4 anni di presenza regolare in Italia senza aver commesso alcun reato.

-                    Diritto alla irrevocabilità della Carta di Soggiorno

 

o          Allontanamento e rimpatrio

 

-                    Valutazione delle condizioni di inserimento effettivo dello straniero in posizione irregolare e dei suoi legami con il paese d’origine finalizzata all’eventuale adozione di un provvedimento di regolarizzazione in luogo del provvedimento di espulsione

-                    Rimpatrio su base volontaria, non gravato da divieto di reingresso, per lo straniero in posizione irregolare che non possa accedere al meccanismo di regolarizzazione permanente.

-                    Effetto sospensivo automatico del ricorso contro il provvedimento di espulsione e convalida preventiva da parte del giudice di ogni provvedimento di espulsione (sentito l’interessato, in presenza di interprete)

-                    Condizionamento della stipula di accordi di riammissione al rispetto dei diritti fondamentali e alla possibilita’ del relativo monitoraggio

 

o          Partecipazione alla vita pubblica

-                    Riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative e del Parlamento Europeo per i cittadini stranieri residenti da almeno 4 anni in Italia/Europa

 

o          Accesso alla cittadinanza

-                    Attribuzione della cittadinanza per nascita a chi e’ nato in Italia/Europa da genitori stranieri

-                    Possibilita’ di conferimento della cittadinanza allo straniero residente da almeno 4 anni in Italia/Europa con la  possibilità di conservare la cittadinanza del paese di provenienza.

 

 

Su questi punti è necessario un impegno unitario straordinario di tutta la società civile, dei partiti democratici, dei sindacati, delle organizzazioni dei migranti, delle ONG e delle amministrazioni locali.