TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

Sezione distaccata di CITTADELLA

 

  N. 80463/02 n.c.

  N. 3706/02 Cron.

 

 

 

Il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto che nel caso di specie, dato atto del nulla-osta al ricongiungimento familiare con Verjoni Gazmend a favore dei genitori Verjoni Skender e Sybe rilasciato dal Questore di Padova il 21.05.2002, appare illeggittimo il diniego di visto (non datato) della Ambasciata d’Italia in Tirana (prot.llo 345), poiché l’unico elemento addotto per il diniego (inidonietà delle rimesse bancarie) appare contraddetto dalla prova delle costanti rimesse mensili a favore dei genitori da parte del ricorrente ( i cui importi, di circa € 90,00 mensili valutati nella media, debbono commisurarsi al costo della vita ed agli stipendi in Albania e non in Italia) nonché dalla certificazione del Comune di Maminas ( circa il fatto che i genitori vivono con quanto loro inviato dal figlio dall’Italia), sicchè appare illegittimo per essere stato emesso in violazione dell’art. 29, lett. c, D.Lgs. 286/98 (indipendentemente dalla successive modifiche normative, peraltro inapplicabili vista l’epoca della domanda) e dell’art.15 D.M. 12.07.2000.

PQM

Visto l’art. 30, 6° c. D.Lgs. 286/98;

annulla il provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare richiesto da Verjoni Gazmend a favore dei propri genitori Verjoni Skender e Verjoni Sybe (provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Tirana, prot.llo 345) e dispone il rilascio del visto a favore dei genitori del richiedente ( nulla-osta del Questore di Padova 21.05.2002 ). Si comunichi.

Cittadella, 17.12.2002

 

 

      IL GIUDICE

Dr. Sergio Trentanovi