(Sergio Briguglio 9/1/2003)
NORMATIVA E POLITICA DEGLI
INGRESSI PER LAVORO
·
Normativa
attuale
·
Confronto
con norme del passato
·
Politica
degli ingressi: un’interpretazione semplice
·
Una
possibile politica alternativa
·
Armonizzazione
europea
·
Conclusioni
1) Normativa attuale
·
Programmazione
dei flussi
(subordinato, anche stagionale, e autonomo)
o
Uno
o piu’ DPCM
(prassi: anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro)
o
Entro
il 30 Novembre
di ogni anno
o
Tengono
conto di
-
linee
del documento programmatico triennale
-
domanda
censita dal
Minlavoro
-
eventuali
rapporti delle regioni sulla sostenibilita’ dei flussi
-
numero
dei ricongiungimenti e delle domande di asilo
o
Sentiti Conferenza
Stato-regioni-citta’, Commissioni parlamentari, Comitato
interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio
o
Mancata
pubblicazione:
possibile DPCM entro quote anno precedente
·
Possibilita’
di quote riservate
a paesi con accordi bilaterali per il controllo dell’immigrazione
illegale e per discendenti da italiani < 3 grado ascendente (liste di
prenotazione nei consolati)
·
Possibilita’
di limitazioni
per paesi che non collaborano al controllo dell’immigrazione illegale
·
Possibilita’
di istituzione di liste per i paesi con accordi e per stranieri formati in patria da soggetti italiani
nell’ambito di progetti approvati dal Minlavoro o dal Ministruzione
·
Chiamata
nominativa o
da liste
·
Sportello
unico per
l’immigrazione presso l’UTG
·
Requisiti
del datore di lavoro
(italiano o straniero regolare):
o
reddito congruo
o
garanzia
alloggio idoneo
(leggi regionali); ripartizione oneri da Regolamento; oneri a carico datore di
lavoro: possibili trattenute < 1/3 salario (D.L. 195: norma a
regime?)
o
spese
rimpatrio
o
impegno
a comunicare variazioni relative al rapporto di lavoro
o
assenza
misure di prevenzione e di condanne o denunce pendenti per reati relativi
all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
·
Requisiti
del lavoratore:
o
assenza
di divieti di reingresso susseguenti a espulsione
o
assenza
di condanne, anche per patteggiamento, per reati 380,
co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta’ sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare
a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori
·
Domande presentate presso lo sportello unico per l’immigrazione (transitoriamente: Direzione provinciale del lavoro) della provincia di residenza o di quella
in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avra’ luogo la
prestazione lavorativa
·
Domanda trasmessa d’ufficio alla Direzione competente per la
provincia di svolgimento dell’attivita’ lavorativa (in attesa di
aggiornamento del Regolamento, circ. Minlavoro 59/02[1]);
l’eventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia
·
Domande presentabili per posta (circ. Minlavoro 59/02) dopo la
pubblicazione in GU del decreto-flussi: fa fede la data di inoltro
·
La domanda deve contenere:
o
generalita’
del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e
l’indicazione del luogo di lavoro
o
generalita’
o numero dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle
leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di
contratto di soggiorno
o
disponibilita’ di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
o
impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio
definitivo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
o
impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale
(nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici
consolari
·
Documentazione da allegare (circ. Minlavoro
59/02):
o
eventuale
certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98,
o autocertificazione corrispondente
o
idonea
documentazione attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro
(determinato, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base
del redditometro: circa 95 Milioni annui)
o
idonea documentazione relativa alle modalita’ di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero
autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di rimpatrio dello straniero
·
Possibile
(circ. Minlavoro 55/00) la pluralita’ di rapporti di lavoro
part-time (con
domande presentate “in un’unica soluzione”, circ. Minlavoro
59/02), come pure il singolo rapporto part-time (> 20 ore
settimanali,
da circ. Minlavoro 59/02), a condizione che il reddito del lavoratore sia non
inferiore all’importo dell’assegno sociale (439 euro mensili; alloggio escluso)
·
Esame
delle domande secondo l’ordine di ricezione
·
Tempestiva
trasmissione alla Questura per acquisizione del parere del Questore
·
Accertamento
di indisponibilita’ nazionale e comunitaria per 20 gg.; silenzio-assenso;
disponibilita’ non vincolante (circ. Minlavoro 59/02)
·
Esame
della congruita’ della retribuzione (per lavoro domestico: allegato circ. Minlavoro
50/02)
·
Rilascio
(nel rispetto delle quote) o diniego dell’autorizzazione entro 40 gg. (limite con carattere
puramente ordinatorio)
·
Richiesta
d’ufficio all’Agenzia delle entrate del codice fiscale per il
lavoratore (trasmesso al consolato)
·
Nulla-osta
e proposta di contratto trasmessi al lavoratore o al consolato (d’uficio, su
richiesta del datore di lavoro)
·
Nulla-osta
al lavoro subordinato da utilizzare (richiesta di visto o stipula del
contratto?) entro 6 mesi dal rilascio
·
Visto
di ingresso
per lavoro subordinato rilasciato o negato entro 20 gg.
·
Richiesta
di permesso di soggiorno entro 8 gg. dall’ingresso
·
Durata
del permesso
di soggiorno:
o
due
anni per
rapporto a tempo indeterminato
o
durata
del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo
determinato
·
In
caso di licenziamento, da comunicare entro 5 gg. da parte del datore di lavoro ai centri
per l’impiego (probabile aggiornamento del Regolamento), o dimissioni (anche per rapporto a tempo
determinato, circ. Mininterno 19/05/2001):
o
iscrizione
al collocamento per durata residua del permesso, ma comunque > 6
mesi
o
rinnovo
del permesso in caso di scadenza intermedia
o
specificazione
“attesa occupazione” sul permesso, ma conservazione facolta’
permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)
o
in
caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del
permesso e’ fissata (da Regolamento, soggetto ad aggiornamento) a
-
2
anni, per rapporto a tempo indeterminato
-
corrispondente
alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante
dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato
·
La
prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dell’accoglimento della
richiesta di rinnovo
del permesso e’ consentita
·
Lavoro
stagionale:
o
durata
massima: 9 mesi
o
domanda
presentata allo sportello unico della provincia di residenza
o
accertamento
di indisponibilita’ in 5 gg.
o
rilascio
o diniego del nulla-osta entro 20 gg.
o
diritto
di precedenza
per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate
numeriche
o
possibilita’
di convertire,
a partire dal secondo anno di presenza per lavoro stagionale, il permesso di
soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote
annuali
o
dopo
due anni, possibile rilascio autorizzazione 3 anni (visto ogni anno)
·
Ingressi
extra quota:
dirigenti, traduttori, interpreti, professori universitari, lettori, artisti,
tirocinanti, sportivi, circensi, giornalisti, persone collocate “alla
pari”, infermieri professionali
·
Previdenza:
o
il
lavoratore conserva, in caso di rimpatrio, i diritti acquisiti; ne gode, al
compimento dei 65 anni a prescindere dal soddisfacimento del requisito di minima
contribuzione
o
in
presenza di accordo, trasferisce i contributi versati presso l’ente previdenziale
del paese di origine (?)
o
per
lo stagionale e’ consentita la ricostruzione della posizione contributiva
in caso di reingresso (?)
2) Confronto con norme del passato
·
L.
943/86
(1987-1990):
o
chiamata
nominativa (o numerica da liste)
o
accertamento
di indisponibilita’ di manodopera nazionale o comunitaria (un mese)
·
L.
39/90
(1991-1998):
o
come
L. 943 per chiamate e accertamento di indisponibilita’
o
possibili
tetti numerici (utilizzati solo a partire dal 1997)
o
decreti-flussi:
disponibilita’ presunta (di manodopera straniera) per alto numero di
disoccupati; possibile l’ingresso di colf (esonerati da rispetto
graduatorie collocamento); disponibilita’ alloggio; reddito datore di
lavoro (con circolare)
·
L.
40/98
(1999-2001):
o
sponsorizzazione:
-
sponsor
italiano o straniero con permesso >
1 anno residuo (max 2 lavoratori), o associazione o ente locale
-
alloggio;
sostentamento > assegno sociale, rimpatrio, iscrizione SSN
(fidejussione)
o
autosponsorizzazione (art. 23, co.4):
-
a
completamento quota sponsorizzazioni non esaurita dopo 60 gg.
-
anzianita'
di iscrizione in lista presso il consolato
-
direttiva
mezzi sostentamento: meta' assegno sociale, rimpatrio, SSN, indicazione
esistenza alloggio
-
utilizzata
solo per Albania, Tunisia, Marocco
3) Politica degli ingressi: un’interpretazione
semplice
·
Asimmetria asilo-immigrazione: diritto
d’asilo, non di immigrazione
·
Scarsa
differenza rispetto all’inserimento post-ammissione (“equiparazione” sulla base di
convenzioni internazionali)
·
Grande
differenza rispetto all’ammissione:
o
Rifugiato: condizione soggettiva =>
autocertificazione => ammissione fino a prova contraria
o
Immigrato: irrilevante la condizione
soggettiva => nessuna protezione dall’allontanamento, nessuna
ammissione automatica, convenienza paese d’arrivo
·
Chi
decide che
cosa e’ conveniente?
·
In
prima battuta: composizione interessi di chi vende (lavoro) e chi lo compra
=> mercato
·
Mercato
ideale:
allocazione ottimale delle risorse
·
Possibili
fallimenti del mercato: concorrenza imperfetta, costi sociali non incorporati
dai prezzi (esternalita’ negative), etc. => intervento statale
·
Esternalita’
causata da “distanza”
o
due
conseguenze:
-
conoscenza
imperfetta del
mercato
-
incapacita’ di rimpatrio
o
concomitanza delle conseguenze => indigenza
o
indifferenza dello Stato => effetto
repulsivo (equilibrio), ma violazione diritti fondamentali
o
assistenza statale => costo e assenza
di equilibrio
·
Necessario
un intervento correttivo (preventivo) rispetto al mercato
·
Due
possibilita’:
agire sul versante informazione o sul versante autosufficienza
·
Italia
1987-2002:
prevenire mancanza di informazione: chiamata nominativa dall’estero (contratto preventivo), con
varianti: reddito, alloggio, indisponibilita’, quote
·
Anni
’90:
o
22.000
ingressi (non
stagionali) per anno
o
79.000
sanati per
anno
·
Esperienza
ONG: quasi tutte le 22.000 chiamate corrispondono a escamotages => 80-100 % degli accessi corrispondono a
regolarizzazioni ufficiali o mascherate
·
Almeno
una delle condizioni e’ troppo restrittiva
·
Principale
candidato: contratto preventivo
o
sempre
presente; fenomeno pressoche’ costante
o
motivo:
servizi alla persona o piccola impresa richiedono incontro diretto
preventivo
=> ingresso o prolungamento del soggiorno illegali per cercare lavoro
·
Errore: contratto preventivo come
cura della mancanza di informazione
·
In
realta’: il contratto puo’ essere solo l’effetto della
cura (non
indicata)
·
La
cura
dovrebbe consistere in un meccanismo che consenta l’incontro
domanda-offerta senza richiedere il soggiorno illegale
·
Possibilita’:
o
reclutamento
dall’estero:
improponibile per famiglie e piccole imprese
o
intermediazione (agenzia):
-
illegale
=> funziona, ma con incertezza sull’inserimento effettivo
-
legale
(es.: OIM) => 60 chiamate su 5000 iscritti certificati, con una quota
residua di 1200 ingressi
4) Una possibile politica alternativa
·
Necessaria
una rivoluzione copernicana: prevenire l’incapacita’ di
rimpatrio
·
Ricetta
(conversione turismo-lavoro):
o
quota
di risorse
corrispondente al “minimo inserimento accettabile” (assegno
sociale; disponibilita’ alloggio; assicurazione sanitaria;
“biglietto di ritorno”)
o
ingresso
e soggiorno autorizzati sulla base
dell’ammontare di risorse disponibili
·
Gia’
sperimentato per il turismo (400.000 per anno in Italia)
·
Da
estendere al problema dell’accesso al lavoro:
o
attivita’
saltuarie => rinnovo
o
attivita’
stabili => conversione (stabilizzazione)
·
Degrado delle condizioni al di sotto
della soglia o mancato rinnovo => rimpatrio (straniero non invitato, diverso da nazionale)
·
Esperienze
simili (L.
40/98)
o
Sponsorizzazione:
-
sostentamento
nella ricerca di lavoro (mezzi, alloggio, iscrizione SSN) e spese rimpatrio
garantite da un terzo
-
quote
inutilmente basse (15000 per il 2000, 15000 per il 2001)
-
grande
successo (150000?)
-
sponsor
italiani: probabile escamotage; sponsor stranieri (circa il 50%): uso proprio
-
limite
principale:
mancanza di conoscenze nel paese d’arrivo (simile
all’impossibilita’ di incontro diretto); superabile con
sponsorizzazione pubblica (mai utilizzata)
·
Autosponsorizzazione:
o
autosufficienza
o
residui di quote per sponsorizzazione
non utilizzati dopo 60 gg. (inesistenti, salvo paesi con accordi)
o
liste nei consolati (inesistenti,
salvo paesi con accordi)
o
utilizzata
solo per paesi con accordi (Albania, Tunisia, Marocco)
o
Albania
(OIM):
-
1200
ingressi
-
400
contatti
-
300
gia’ occupati
-
100
partecipanti a corso formazione
-
70
occupati
-
30
fallimenti
-
30/1200=2.5%
< percentuale fallimenti < 30/400=7.5%
·
Differenze tra autosponsorizzazione e
conversione turismo-lavoro: nella seconda
o
niente
quote basate su stime del fabbisogno del mercato
o
niente
liste
=> ridotto
l’intervento statale
·
Obiezione
1:
difficolta’ allontanamento straniero sotto soglia o con
permesso non rinnovabile
o
Risposta:
fotocopia passaporto + impronte + biglietto
ð allontanamento senza spesa per lo Stato; possibile appena necessario (dopo ricorso);
ð non necessarie sanzioni (divieto di reingresso) ne’ detenzione (CPT): nessun danno e’ stato apportato alla collettivita’
o Nota: impronte a garanzia della possibilita’ di recupero della sovranita’ dello Stato (parzialmente ceduta allo straniero ammesso a esercitare la liberta’ di movimento)
·
Obiezione
2: concorrenza troppo aggressiva per il
disoccupato nazionale
o
Risposta:
accertamento di indisponibilita’
·
Obiezione
3: limiti
nelle capacita’ di accoglienza
o
Risposta:
possibili tetti
(o diluizioni,
nello spazio e nel tempo)
·
Benefici: se la soglia corrisponde al
vero inserimento minimale (non inutilmente alta), e se non ci sono tetti
numerici, il flusso illegale e’ privo di senso
·
La
conversione turismo-lavoro definisce una sorta di diritto di immigrazione: il migrante ha diritto ad
essere ammesso purche’ non rappresenti un onere netto per il paese
d’arrivo
5) Armonizzazione europea
·
Proposta
di direttiva
sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro
o
Richiesta
di “permesso di soggiorno – lavoratore”: dall’estero
o da soggiorno legale
(turismo, ricerca lavoro, etc.); richiesta pendente non autorizza prolungamento
soggiorno
o
Requisiti:
-
contratto per attivita’ per cui lo
straniero sia qualificato
-
prova
della “necessita’ economica” (accertamento di
indisponibilita’)
o
Accertamento
di indisponibilita’ 4 settimane : cittadini UE, o gia’ autorizzati ad accedere
al lavoro, o che abbiano lavorato nello Stato membro > 3 anni negli
ultimi 5, o di paesi candidati all’UE
o
Durata
permesso: come
contratto, ma < 3 anni
o
Rinnovo: come rilascio per condizioni
(salvo, in caso di soggiorno per lavoro pregresso > 3 anni, requisito
di necessita’) e durata
o
Primi
3 anni di
soggiorno: lavoratore vincolato al tipo di attivita’ ed eventualmente alla
regione
o
Stipula
di nuovo contratto
soggetta ad autorizzazione
o
Permesso
revocabile per
disoccupazione
> 3 mesi negli ultimi 12 (per i primi 2 anni), > 6 mesi su
12 (successivamente)
o
Nota:
per il lavoro autonomo, ai fini della revoca, la condizione di disoccupazione prolungata
e’ sostituita da quella di prolungato ricorso all’assistenza
pubblica, con
la stessa misura temporale
o Possibile, per limiti di accoglienza, imposizione di tetti o sospensione di rilascio di permessi; necessaria la definizione di criteri per la gestione di graduatorie dei richiedenti
o Tutte le limitazioni o le facilitazioni devono essere motivate e comunicate agli Stati membri e alla Commissione
6) Conclusioni
·
Trend
italiano (L. 189/02): ritorno alla sola chiamata dall’estero (+ intermediazione possibile: nuovo art. 23)
·
Armonizzazione
europea:
o
possibile
accesso al permesso per lavoro per lo straniero legalmente presente ad altro
titolo
o
condizione
di revoca: onere per il welfare
o
accertamento
di indisponibilita’
o
assenza
di quote, salvo il caso di limiti nella capacita’ di accoglienza
·
Apparente
accordo con il
modello di conversione turismo-lavoro
·
In
realta’:
parere contrario
dei rappresentanti di tutti i Governi
[1] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.