(Sergio Briguglio 9/1/2003)

 

NORMATIVA E POLITICA DEGLI INGRESSI PER LAVORO

 

·      Normativa attuale

·      Confronto con norme del passato

·      Politica degli ingressi: un’interpretazione semplice

·      Una possibile politica alternativa

·      Armonizzazione europea

·      Conclusioni

 

 

1) Normativa attuale

 

·      Programmazione dei flussi (subordinato, anche stagionale, e autonomo)

o     Uno o piu’ DPCM (prassi: anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro)

o     Entro il 30 Novembre di ogni anno

o     Tengono conto di

-       linee del documento programmatico triennale

-       domanda censita dal Minlavoro

-       eventuali rapporti delle regioni sulla sostenibilita’ dei flussi

-       numero dei ricongiungimenti e delle domande di asilo

o     Sentiti Conferenza Stato-regioni-citta’, Commissioni parlamentari, Comitato interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio

o     Mancata pubblicazione: possibile DPCM entro quote anno precedente

·      Possibilita’ di quote riservate a paesi con accordi bilaterali per il controllo dell’immigrazione illegale e per discendenti da italiani < 3 grado ascendente (liste di prenotazione nei consolati)

·      Possibilita’ di limitazioni per paesi che non collaborano al controllo dell’immigrazione illegale

·      Possibilita’ di istituzione di liste per i paesi con accordi e per stranieri formati in patria da soggetti italiani nell’ambito di progetti approvati dal Minlavoro o dal Ministruzione

 

·      Chiamata nominativa o da liste

·      Sportello unico per l’immigrazione presso l’UTG

·      Requisiti del datore di lavoro (italiano o straniero regolare):

o     reddito congruo

o     garanzia alloggio idoneo (leggi regionali); ripartizione oneri da Regolamento; oneri a carico datore di lavoro: possibili trattenute < 1/3 salario (D.L. 195: norma a regime?)

o     spese rimpatrio

o     impegno a comunicare variazioni relative al rapporto di lavoro

o     assenza misure di prevenzione e di condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

·      Requisiti del lavoratore:

o     assenza di divieti di reingresso susseguenti a espulsione

o     assenza di condanne, anche per patteggiamento, per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta’ sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

 

·      Domande presentate presso lo sportello unico per l’immigrazione (transitoriamente: Direzione provinciale del lavoro) della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avra’ luogo la prestazione lavorativa

·      Domanda trasmessa d’ufficio alla Direzione competente per la provincia di svolgimento dell’attivita’ lavorativa (in attesa di aggiornamento del Regolamento, circ. Minlavoro 59/02[1]); l’eventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia

·      Domande presentabili per posta (circ. Minlavoro 59/02) dopo la pubblicazione in GU del decreto-flussi: fa fede la data di inoltro

·      La domanda deve contenere:

o     generalita’ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro

o     generalita’ o numero dei lavoratori da assumere

o     trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o     disponibilita’ di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

o     impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o     impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro

o     eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari

·      Documentazione da allegare (circ. Minlavoro 59/02):

o     eventuale certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente

o     idonea documentazione attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro (determinato, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui)

o     idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia

o     proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rimpatrio dello straniero

·      Possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralita’ di rapporti di lavoro part-time (con domande presentate “in un’unica soluzione”, circ. Minlavoro 59/02), come pure il singolo rapporto part-time (> 20 ore settimanali, da circ. Minlavoro 59/02), a condizione che il reddito del lavoratore sia non inferiore all’importo dell’assegno sociale (439 euro mensili; alloggio escluso)

·      Esame delle domande secondo l’ordine di ricezione

·      Tempestiva trasmissione alla Questura per acquisizione del parere del Questore

·      Accertamento di indisponibilita’ nazionale e comunitaria per 20 gg.; silenzio-assenso; disponibilita’ non vincolante (circ. Minlavoro 59/02)

·      Esame della congruita’ della retribuzione (per lavoro domestico: allegato circ. Minlavoro 50/02)

·      Rilascio (nel rispetto delle quote) o diniego dell’autorizzazione entro 40 gg. (limite con carattere puramente ordinatorio)

·      Richiesta d’ufficio all’Agenzia delle entrate del codice fiscale per il lavoratore (trasmesso al consolato)

·      Nulla-osta e proposta di contratto trasmessi al lavoratore o al consolato (d’uficio, su richiesta del datore di lavoro)

·      Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare (richiesta di visto o stipula del contratto?) entro 6 mesi dal rilascio

·      Visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato o negato entro 20 gg.

·      Richiesta di permesso di soggiorno entro 8 gg. dall’ingresso

 

·      Durata del permesso di soggiorno:

o     due anni per rapporto a tempo indeterminato

o     durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

·      In caso di licenziamento, da comunicare entro 5 gg. da parte del datore di lavoro ai centri per l’impiego (probabile aggiornamento del Regolamento), o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, circ. Mininterno 19/05/2001):

o     iscrizione al collocamento per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi

o     rinnovo del permesso in caso di scadenza intermedia

o     specificazione “attesa occupazione” sul permesso, ma conservazione facolta’ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o     in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso e’ fissata (da Regolamento, soggetto ad aggiornamento) a

-       2 anni, per rapporto a tempo indeterminato

-       corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato

·      La prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dell’accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso e’ consentita

 

·      Lavoro stagionale:

o     durata massima: 9 mesi

o     domanda presentata allo sportello unico della provincia di residenza

o     accertamento di indisponibilita’ in 5 gg.

o     rilascio o diniego del nulla-osta entro 20 gg.

o     diritto di precedenza per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche

o     possibilita’ di convertire, a partire dal secondo anno di presenza per lavoro stagionale, il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali

o     dopo due anni, possibile rilascio autorizzazione 3 anni (visto ogni anno)

 

·      Ingressi extra quota: dirigenti, traduttori, interpreti, professori universitari, lettori, artisti, tirocinanti, sportivi, circensi, giornalisti, persone collocate “alla pari”, infermieri professionali

 

·      Previdenza:

o     il lavoratore conserva, in caso di rimpatrio, i diritti acquisiti; ne gode, al compimento dei 65 anni a prescindere dal soddisfacimento del requisito di minima contribuzione

o     in presenza di accordo, trasferisce i contributi versati presso l’ente previdenziale del paese di origine (?)

o     per lo stagionale e’ consentita la ricostruzione della posizione contributiva in caso di reingresso (?)

 

 

2) Confronto con norme del passato

 

·      L. 943/86 (1987-1990):

o     chiamata nominativa (o numerica da liste)

o     accertamento di indisponibilita’ di manodopera nazionale o comunitaria (un mese)

·      L. 39/90 (1991-1998):

o     come L. 943 per chiamate e accertamento di indisponibilita’

o     possibili tetti numerici (utilizzati solo a partire dal 1997)

o     decreti-flussi: disponibilita’ presunta (di manodopera straniera) per alto numero di disoccupati; possibile l’ingresso di colf (esonerati da rispetto graduatorie collocamento); disponibilita’ alloggio; reddito datore di lavoro (con circolare)

·      L. 40/98 (1999-2001):

o     sponsorizzazione:

-       sponsor italiano o straniero con  permesso > 1 anno residuo (max 2 lavoratori), o associazione o ente locale

-       alloggio; sostentamento > assegno sociale, rimpatrio, iscrizione SSN (fidejussione)

o     autosponsorizzazione (art. 23, co.4):

-       a completamento quota sponsorizzazioni non esaurita dopo 60 gg.

-       anzianita' di iscrizione in lista presso il consolato

-       direttiva mezzi sostentamento: meta' assegno sociale, rimpatrio, SSN, indicazione esistenza alloggio

-       utilizzata solo per Albania, Tunisia, Marocco

 

 

3) Politica degli ingressi: un’interpretazione semplice

 

·      Asimmetria asilo-immigrazione: diritto d’asilo, non di immigrazione

·      Scarsa differenza rispetto all’inserimento post-ammissione (“equiparazione” sulla base di convenzioni internazionali)

·      Grande differenza rispetto all’ammissione:

o     Rifugiato: condizione soggettiva => autocertificazione => ammissione fino a prova contraria

o     Immigrato: irrilevante la condizione soggettiva => nessuna protezione dall’allontanamento, nessuna ammissione automatica, convenienza paese d’arrivo

·      Chi decide che cosa e’ conveniente?

·      In prima battuta: composizione interessi di chi vende (lavoro) e chi lo compra => mercato

·      Mercato ideale: allocazione ottimale delle risorse

·      Possibili fallimenti del mercato: concorrenza imperfetta, costi sociali non incorporati dai prezzi (esternalita’ negative), etc. => intervento statale

·      Esternalita’ causata da “distanza

o     due conseguenze:

-       conoscenza imperfetta del mercato

-       incapacita’ di rimpatrio

o     concomitanza delle conseguenze => indigenza

o     indifferenza dello Stato => effetto repulsivo (equilibrio), ma violazione diritti fondamentali

o     assistenza statale => costo e assenza di equilibrio

·      Necessario un intervento correttivo (preventivo) rispetto al mercato

·      Due possibilita’: agire sul versante informazione o sul versante autosufficienza

·      Italia 1987-2002: prevenire mancanza di informazione: chiamata nominativa dall’estero (contratto preventivo), con varianti: reddito, alloggio, indisponibilita’, quote

·      Anni ’90:

o     22.000 ingressi (non stagionali) per anno

o     79.000 sanati per anno

·      Esperienza ONG: quasi tutte le 22.000 chiamate corrispondono a escamotages => 80-100 % degli accessi corrispondono a regolarizzazioni ufficiali o mascherate

·      Almeno una delle condizioni e’ troppo restrittiva

·      Principale candidato: contratto preventivo

o     sempre presente; fenomeno pressoche’ costante

o     motivo: servizi alla persona o piccola impresa richiedono incontro diretto preventivo => ingresso o prolungamento del soggiorno illegali per cercare lavoro

·      Errore: contratto preventivo come cura della mancanza di informazione

·      In realta’: il contratto puo’ essere solo l’effetto della cura (non indicata)

·      La cura dovrebbe consistere in un meccanismo che consenta l’incontro domanda-offerta senza richiedere il soggiorno illegale

·      Possibilita’:

o     reclutamento dall’estero: improponibile per famiglie e piccole imprese

o     intermediazione (agenzia):

-       illegale => funziona, ma con incertezza sull’inserimento effettivo

-       legale (es.: OIM) => 60 chiamate su 5000 iscritti certificati, con una quota residua di 1200 ingressi

 

 

4) Una possibile politica alternativa

 

·      Necessaria una rivoluzione copernicana: prevenire l’incapacita’ di rimpatrio

·      Ricetta (conversione turismo-lavoro):

o     quota di risorse corrispondente al “minimo inserimento accettabile” (assegno sociale; disponibilita’ alloggio; assicurazione sanitaria; “biglietto di ritorno”)

o     ingresso e soggiorno autorizzati sulla base dell’ammontare di risorse disponibili

·      Gia’ sperimentato per il turismo (400.000 per anno in Italia)

·      Da estendere al problema dell’accesso al lavoro:

o     attivita’ saltuarie => rinnovo

o     attivita’ stabili => conversione (stabilizzazione)

·      Degrado delle condizioni al di sotto della soglia o mancato rinnovo => rimpatrio (straniero non invitato, diverso da nazionale)

·      Esperienze simili (L. 40/98)

o     Sponsorizzazione:

-       sostentamento nella ricerca di lavoro (mezzi, alloggio, iscrizione SSN) e spese rimpatrio garantite da un terzo

-       quote inutilmente basse (15000 per il 2000, 15000 per il 2001)

-       grande successo (150000?)

-       sponsor italiani: probabile escamotage; sponsor stranieri (circa il 50%): uso proprio

-       limite principale: mancanza di conoscenze nel paese d’arrivo (simile all’impossibilita’ di incontro diretto); superabile con sponsorizzazione pubblica (mai utilizzata)

·      Autosponsorizzazione:

o     autosufficienza

o     residui di quote per sponsorizzazione non utilizzati dopo 60 gg. (inesistenti, salvo paesi con accordi)

o     liste nei consolati (inesistenti, salvo paesi con accordi)

o     utilizzata solo per paesi con accordi (Albania, Tunisia, Marocco)

o     Albania (OIM):

-       1200 ingressi

-       400 contatti

-       300 gia’ occupati

-       100 partecipanti a corso formazione

-       70 occupati

-       30 fallimenti

-       30/1200=2.5% < percentuale fallimenti < 30/400=7.5%

·      Differenze tra autosponsorizzazione e conversione turismo-lavoro: nella seconda

o     niente quote basate su stime del fabbisogno del mercato

o     niente liste

=> ridotto l’intervento statale

·      Obiezione 1: difficolta’  allontanamento straniero sotto soglia o con permesso non rinnovabile

o     Risposta: fotocopia passaporto + impronte + biglietto

ð      allontanamento senza spesa per lo Stato; possibile appena necessario (dopo ricorso);

ð      non necessarie sanzioni (divieto di reingresso) ne’ detenzione (CPT): nessun danno e’ stato apportato alla collettivita’

o     Nota: impronte a garanzia della possibilita’ di recupero della sovranita’ dello Stato (parzialmente ceduta allo straniero ammesso a esercitare la liberta’ di movimento)

·      Obiezione 2: concorrenza troppo aggressiva per il disoccupato nazionale

o     Risposta: accertamento di indisponibilita’

·      Obiezione 3: limiti nelle capacita’ di accoglienza

o     Risposta: possibili tetti (o diluizioni, nello spazio e nel tempo)

·      Benefici: se la soglia corrisponde al vero inserimento minimale (non inutilmente alta), e se non ci sono tetti numerici, il flusso illegale e’ privo di senso

·      La conversione turismo-lavoro definisce una sorta di diritto di immigrazione: il migrante ha diritto ad essere ammesso purche’ non rappresenti un onere netto per il paese d’arrivo

 

 

5) Armonizzazione europea

 

·      Proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro

o     Richiesta di “permesso di soggiorno – lavoratore”: dall’estero o da soggiorno legale (turismo, ricerca lavoro, etc.); richiesta pendente non autorizza prolungamento soggiorno

o     Requisiti:

-       contratto per attivita’ per cui lo straniero sia qualificato

-       prova della “necessita’ economica” (accertamento di indisponibilita’)

o     Accertamento di indisponibilita’ 4 settimane : cittadini UE, o gia’ autorizzati ad accedere al lavoro, o che abbiano lavorato nello Stato membro > 3 anni negli ultimi 5, o di paesi candidati all’UE

o     Durata permesso: come contratto, ma < 3 anni

o     Rinnovo: come rilascio per condizioni (salvo, in caso di soggiorno per lavoro pregresso > 3 anni, requisito di necessita’) e durata

o     Primi 3 anni di soggiorno: lavoratore vincolato al tipo di attivita’ ed eventualmente alla regione

o     Stipula di nuovo contratto soggetta ad autorizzazione

o     Permesso revocabile per disoccupazione > 3 mesi negli ultimi 12 (per i primi 2 anni), > 6 mesi su 12 (successivamente)

o     Nota: per il lavoro autonomo, ai fini della revoca, la condizione di disoccupazione prolungata e’ sostituita da quella di prolungato ricorso all’assistenza pubblica, con la stessa misura temporale

o     Possibile, per limiti di accoglienza, imposizione di tetti o sospensione di rilascio di permessi; necessaria la definizione di criteri per la gestione di graduatorie dei richiedenti

o     Tutte le limitazioni o le facilitazioni devono essere motivate e comunicate agli Stati membri e alla Commissione

 

6) Conclusioni

 

·      Trend italiano (L. 189/02): ritorno alla sola chiamata dall’estero (+ intermediazione possibile: nuovo art. 23)

·      Armonizzazione europea:

o     possibile accesso al permesso per lavoro per lo straniero legalmente presente ad altro titolo

o     condizione di revoca: onere per il welfare

o     accertamento di indisponibilita’

o     assenza di quote, salvo il caso di limiti nella capacita’ di accoglienza

·      Apparente accordo con il modello di conversione turismo-lavoro

·      In realta’: parere contrario dei rappresentanti di tutti i Governi



[1] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.