La  Corte d’Appello di Firenze

 

 

Sezione I Civile

 

 

 

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori Magistrati

 

Dott. Giovacchino Massettani          Presidente

 

Dott. Bruno Rados                            Consigliere

 

Dott. Paolo Occhipinti                      Consigliere r.

 

 

Nella procedura per reclamo, proposto ex art.739 cpc da ---- avverso il decreto con cui il Tribunale di Firenze rigettava in data 31 luglio 2002, il ricorso contro il provvedimento del Questore di Firenze, di diniego del nulla-osta al ricongiungimento con la figlia ---- e col marito ---, ha pronunziato il seguente

 

 

DECRETO

 

 

 

---, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha avanzato alla Questura di Firenze istanza di ricongiungimento con la figlia --- e col marito --- , producendo – al fine di dimostrare il requisito della disponibilità di alloggio – una dichiarazione di ospitalità rilasciata da tale --- nell’appartamento di proprietà di quest’ultimo.La Questura, con provvedimento in data 28 marzo 2002, ha rifiutato il rilascio del nulla-osta, motivando che la situazione di ospitalità da parte di un terzo non concreta  il requisito della piena disponibilità dell’abitazione da parte dello straniero richiesto dall’art.29 comma 3°, lettera a)del D.Lgs. n.286/98.La--- ha proposto allora ricorso al Tribunale di Firenze, denunciando la violazione di legge dell’art.29 D.Lgs. n286/98 cit., nonché del principio di parità di trattamento con gli stranieri che in passato hanno ottenuto il nulla-osta sulla base di una  mera dichiarazione di ospitalità.

Il Tribunale di Firenze, col reclamato decreto del 31.7 – 1.8.2002, ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente nella specie il requisito – ai fini del riconoscimento del diritto dello straniero al ricongiungimento familiare – della disponibilità di un alloggio, per tale dovendosi intendere soltanto l’ipotesi della titolarità in capo allo straniero richiedente di un diritto reale su un alloggio ovvero un diritto obbligatorio al godimento dello stesso.In definitiva soltanto la titolarità di “una situazione giuridicamente protetta”:tale non è, secondo il primo giudice, quella derivante da una mera dichiarazione di ospitalità nei confronti dello straniero, che non comporta alcun obbligo giuridico in capo all’ospitante, il quale può in ogni momento, porre termine al rapporto di mera cortesia instaurato.Né la dichiarazione di ospitalità potrebbe integrare il contratto di comodato, contratto reale che si perfeziona solo con la consegna della cosa.

Contro tale decreto propone reclamo la ---, riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado.

Resiste la Questura, riportandosi alle dichiarazioni del decreto impugnato.

Il reclamo si prospetta fondato.

Come rilevato dal primo giudice, la P.A. non ha alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione dei requisiti (disponibilità di un alloggio con determinate caratteristiche ; reddito annuo di un determinato importo) previsti  dall’art.29 D.Lgs n.286/98 per il riconoscimento del diritto del cittadino straniero titolare di una carta o di un permesso di soggiorno al ricongiungimento familiare, sicché l’unica questione che si pone nella specie è di pretta  natura interpretativa della locuzione “disponibilità di alloggio” usata dal legislatore.

Ritiene  al riguardo la Corte che la estrema genericità e ampiezza di una tale espressione, in mancanza di notazioni od incisi specifici in senso contrario che impongano un’interpretazione restrittiva della stessa, non possa che legittimare l’interpretazione più ampia sostenuta da parte reclamante.

Invero, anche se il principio di solidarietà e del diritto all’unità familiare – che è alla base del diritto di riacquisto dell’unità familiare da parte dello straniero legittimamente soggiornante in Italia – va bilanciato, con la previsione di requisiti e/o condizioni   minimali, con i principi dell’ordine e della sicurezza pubblica, la estrema larghezza e onnicomprensività dell’espressione legislativa in esame impedisce di adottare interpretazioni restrittive che restringano il termine “disponibilità” alle sole situazioni “giuridicamente protette”  di titolarità di un diritto reale o di obbligazione sull’alloggio.

Con il lato termine “disponibilità” si deve infatti ragionevolmente intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ad un’ipotesi di disponibilità – sia essa di fatto o di diritto – ed a  qualunque titolo – di un alloggio, e quindi anche a quella  disponibilità che sia frutto di un rapporto di ospitalità, come è per l’appunto nella specie, ove è pacifica la sussistenza, in fatto, della disponibilità da parte della reclamante di un alloggio avente le caratteristiche richieste in forza della dichiarazione di ospitalità rilasciata da --- ; tenuto anche conto che la stabilità di un alloggio non viene meno per il fatto che lo stesso venga goduto a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con correlato potere dell’ospitante    e/o comodante di far cessare “ad nutum” la suddetta disponibilità.

Il reclamo va pertanto accolto, ricorrendo giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dei due gradi del procedimento.

 

P.T.M.

 

In accoglimento del reclamo proposto da --- contro il decreto del Tribunale di Firenze in data 31.7 – 1.8.2002, dichiara diritto della reclamante ad ottenere il nulla-osta al ricongiungimento familiare con la figlia --- e  il marito --- .

 

Firenze, 6 dicembre 2002

 

Il consigliere estensore                                                                                              Il presidente

Dott. Bruno Rados                                                                            Dott. Giovacchino Massettani                                        

 

Nota della Cancelleria:

Si attesta che tale decreto non è ancora passato in giudicato, non essendo ancora decorso il termine, per la proposizione del ricorso in Cassazione

Firenze, 22.01.2003