Ric. n. 32/03                                                                         Sent.493/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente, relatore

         Claudio Rovis                           Consigliere

         Mauro Springolo                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex articolo 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma

primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

         sul ricorso n. 32/03 proposto da SOPA ADNAN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Rechichi e Roberto Carmine Rechichi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e

la Questura della Provincia di Venezia, in persona del Questore pro tempore non costituiti;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Venezia del 26.10.2002, di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero di concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Visto il ricorso, notificato il 19/12/2002 e depositato  presso la Segreteria il 7.1.2003 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 (relatore il Presidente Zuballi) – L’avv.to Rechichi per il ricorrente;

 Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul  punto le  parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino jugoslavo di nazionalità albanese, aveva a suo tempo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Considera illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni lavorative, per violazione di legge, difetto di motivazione, violazione degli artt. 5, 18 e 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 189 del 2002.

Ritiene che sia possibile la modifica del permesso di soggiorno da quello per ragioni umanitarie a quello per ragioni di lavoro, tanto più che il ricorrente possiede tutti i requisiti per ottenere la regolarizzazione.

Il provvedimento sarebbe inoltre viziato per violazione dell'articolo 5 sempre della legge 286 del '98.

D I R I T T O

Ad avviso di questo Collegio risulta fondata la censura di violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la normativa attualmente vigente consente il rinnovo del permesso già rilasciato a titolo umanitario per altri e diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa, beninteso ove ne sussistano i presupposti di legge.

Pertanto l'amministrazione, prima di procedere al diniego, avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedere il permesso al ricorrente a diverso titolo, esaminando quindi la sussistenza dei necessari presupposti di legge.

Quanto fin qui indicato risulta sufficiente ad accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato, salvi i provvedimenti che l'amministrazione vorrà, nella sua discrezionalità, adottare, tenendo conto della presente pronuncia.

Vi sono validi motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario