srm materiali materiali di
lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione 2003
gennaio |
Sommario · Circolare del Ministero del
Lavoro su su
regolarizzazione (dal sito di Briguglio) · Circolare n. 28 (2002) del
Ministero dell'Interno · Contributi domestici: nessuna
sanzione fino al 31
gennaio · Nota di Sergio Briguglio in
merito alla condizione dei
lavoratori stranieri in fase di regolarizzazione · Un sito del patronato Inas
per italiani intenzionati a rientrare in
patria |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n.
34
_________ a
cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38,
00184 Roma tel. 06
48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Circolare del Ministero
dell'Interno su regolarizzazione
(dal sito di Briguglio:
www.stranieriinitalia.it/briguglio/2003/gennaio)
Ai sigg. Prefetti
Loro sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta
E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi
Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi
particolari
Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni
casi particolari
Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari.
Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)
Nota
1)
Mancato
perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal
datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).
Può essere consentita l'ulteriore permanenza
sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto
dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del
perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del
rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte, lettera di
licenziamento etc.), l'istanza di regolarizzazione verrà archiviata e
verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per
attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura
presso lo sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la
questura.
2)
Presentazione
di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento
del contributo forfetario effettuato nei termini.
Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano
regolarmente versato il contributo forfetario entro l'11 novembre 2002,
omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale
per giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi,
potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi
delle poste italiane per l'inserimento nel normale iter procedurale. La
prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con
l'indicazione del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a
tutti gli effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.
3)
Esecuzione del
provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati.
In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto
all'allontanamento, comunica l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad
esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura
definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone
notifica al datore di lavoro.
Il capo dipartimento
(Dr.ssa Anna D'Ascenzo)
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 02007513–15100329 Roma,
23 dicembre 2002
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SEDE
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Segretariato Generale- Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA
- AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
PIazzale deIIa Farnesina, 1 00194 ROMA
e, per conoscenza:
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via del Prefetti, 46 00186 ROMA
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - Presso
Amministrazione Comunale – Viale Comaschi n. 1160 56021 CASCINA
(PI)
CIRCOLARE n°. 28 (2002)
OGGETTO: iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini
italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il
differente comportamento tenuto dagli Uffici demograficI comunali in merito
alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in
possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per
avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
"jure sanguinis".
Pertanto, dopo un approfondito esame della problematica si ritiene di
dover impartire la seguente disposizione, ai fine di garantire la parità
di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori
disagi, velocizzando le procedure previste.
E pertanto, ribadendo l'orientamento già espresso in altre
occasionI, si ritiene che si debba procedere all’iscrizione nei registri
anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un
valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal
titolo per il quale viene concesso.
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
D'altra parte dal contesto generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
del regolamento di attuazione dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto
1999 n. 394 emerge che gli stranieri in possesso dl regolare permesso dl
soggiorno possono essere iscritti nell’anagrafe della popolazione
residente, a prescindere dalla durata dei permesso stesso, come si evince
dall’art. 6, c. 7 del citato d.Igs n. 286/1998.
Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il
contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
Contributi domestici:
nessuna sanzione fino al 31 gennaio
La scadenza per il pagamento dei contributi
(relativi al trimestre ottobre-dicembre 2002) dei lavoratori domestici,
regolarmente assunti, Ë prevista per il 10 gennaio. Visto però il
lungo intervallo delle feste natalizie e di fine anno, l'INPS non farà
scattare alcuna sanzione per coloro che pagheranno entro la fine di questo
mese.
Ricorda inoltre che quei datori di lavoro, che non
avessero ricevuto a casa i nuovi bollettini, possono far richiesta di carnet
prestampati tramite Internet (collegandosi al sito www.inps.it)
o chiamando Inpsinforma al numero 16464.In alternativa ci si potrà
recare negli uffici INPS per ricevere bollettini in bianco che dovranno essere
poi debitamente compilati.
Non
è fissata invece alcuna scadenza per l'iscrizione all'Inps dei
lavoratori domestici (colf e badanti) extracomunitari per i quali non è
stato ancora firmato il contratto di soggiorno.
I
datori di lavoro potranno decidere se iscriverli prima oppure contestualmente
alla firma del contratto. Sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione
"Moduli", è disponibile la nuova versione del modello LD09, in
versione editabile.
Nota di Sergio Briguglio in
merito alla condizione dei lavoratori stranieri in fase di regolarizzazione
(17/01/2003) Con riferimento alla condizione dei lavoratori stranieri in fase di
regolarizzazione, mi risulta che a)
non esiste
alcuna circolare sulla possibilita' di uscita (dall'Italia) e reingresso in
pendenza di regolarizzazione. L'orientamento delle questure e'
quello di rilasciare, nei soli casi in cui vi siano motivi molto gravi a sostegno della richiesta, un
permesso per motivi umanitari utilizzabile, come ogni permesso in corso di
validita', per uscire e rientrare senza bisogno di munirsi di un nuovo visto
o di un visto di reingresso. La valutazione sull'opportunita' di rilasciare
tale permesso e' lasciata al questore. b)
nei casi in
cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia dovuta al decesso del datore di
lavoro (o della persona assistita) e'
possibile ottenere la chiusura immediata della pratica di regolarizzazione e
il rilascio del permesso per attesa occupazione. In caso di licenziamento, invece,
c'e' solo la possibilita' di chiedere al prefetto di applicare la stessa procedura; ove venga opposto un diniego,
si dovra' attendere la convocazione delle parti in prefettura. Il caso di
dimissioni non sembra, al momento, contemplato. |
Un sito del
patronato INAS per italiani intenzionati a rientrare in patria
(parte
dell'editoriale nr.526 di "Corrispondenza Italia" dell'Inas)
Roma (Migranti-press) -
La crisi economica che, in America Latina ha sconvolto, in particolare,
Argentina, Uruguay e Venezuela, ha prodotto in questi ultimi mesi un afflusso
massiccio nella Penisola (e, comunque, in Europa) di cittadini italiani, anche
di seconda o terza generazione, che rientrano in Italia con l'obiettivo di
risiedervi stabilmente. Un rientro
che comporta alcune difficoltà, tra cui la ricostituzione del proprio
stato civile.
Una situazione che va
affrontata sia al momento della partenza, attraverso la consulenza delle sedi
Inas all'estero, sia all'arrivo in Italia, attraverso la consulenza garantita
dell'intero Sistema Cisl. Per origine, l'Inas ha realizzato un "percorso
virtuale", consultabile sul proprio sito internet (www.inas.cisl.it), in cui
insieme all'elenco completo degli indirizzi internet "utili" delle
istituzioni italiane e straniere di riferimento su questo tema e degli enti che
formano il Sistema servizi Cisl, è presente anche una "guida"
chiara sulla procedura, ad esempio, per ottenere la cittadinanza italiana. Il
possesso del "passaporto" ovvero della cittadinanza italiana,
è il requisito essenziale, infatti, per usufruire dei benefici connessi
dalla normativa italiana in caso di rientro.
Chi arriva in Italia
con passaporto straniero (perché ancora non rilasciato dai consolati) e
spesso senza un visto di ingresso di lunga durata (deve essere di più di
3 mesi) ha diritto solo ad un permesso di soggiorno per motivi di turismo. Tale
permesso di soggiorno non consente di fissare la residenza anagrafica in
Italia, che si ottiene solo dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno di
lunga durata (oltre i 3 mesi).
Una volta giunti in
Italia, i nostri connazionali si
trovano poi a dover fare i conti con il problema di fissare la residenza
anagrafica in Italia nel Comune prescelto. Requisito che permette di usufruire,
come indicato nella "guida virtuale" messa a punto dall'Inas, di una
serie di diritti e di prestazioni assistenziali. Altre tappe fondamentali per chi rientra in Italia
riguardano la richiesta della carta di identità, il documento di
riconoscimento personale rilasciato dal Comune di elezione, valido per cinque
anni. La carta di identità valida
per l'espatrio, ricorda ancora l'Inas, è necessaria per entrare nei
paesi dell'Unione Europea. La residenza in Italia, inoltre, è requisito
per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Un'iscrizione che consente di usufruire delle prestazioni
generali e specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private
convenzionate in Italia.
Nel sito Inas si parla
anche dell'importante tematica del lavoro e dell'opportunità ad esempio,
dell'iscrizione presso gli uffici di collocamento del luogo di residenza. Tra gli altri argomenti trattati nello
spazio internet dell'Istituto di patronato della Cisl, dedicato agli italiani
che rientrano in patria, spiccano la previdenza, l'assistenza e il
riconoscimento in Italia del titolo accademico ottenuto all'estero presso
un'università statale o legalmente riconosciuta. Tutte le regioni, infine, possiedono
una legislazione a favore dei loro corregionali all'estero.
Le norme vanno
dall'assistenza sociale e sanitaria al sostegno delle attività
produttive, dalle pensioni alla cultura, all'istruzione, nonché alle
provvidenze per coloro che rientrano in Italia. Ogni anno, le regioni stanziano risorse finanziarie a favore
dei propri corregionali (spese di viaggio per il rimpatrio, trasporto
masserizie, acquisto e/o costruzione abitazione: assegnazione quote degli
alloggi di edilizia popolare; riscatto periodo di lavoro all'estero: sostegno
famiglie disagiate). E nella guida consultabile via internet dell'Inas viene
suggerito, nel dettaglio, come fare per ottenere i contributi delle singole
legislazioni regionali per le provvidenze riservate a coloro che rientrano.
SITI INTERNET SU
TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia
Canciani dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):
www.unhcr.ch
Caritas Diocesana di Roma: www.caritasroma.it/immigrazione
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non
accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di
immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp