srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2003                                                                                                                      gennaio          

 

 

 

 

Sommario

·      Circolare del Ministero del Lavoro su

su regolarizzazione (dal sito di Briguglio)

·      Circolare n. 28 (2002) del Ministero

dell'Interno

·      Contributi domestici: nessuna sanzione

fino al 31 gennaio

·      Nota di Sergio Briguglio in merito alla

condizione dei lavoratori stranieri in fase

     di regolarizzazione

·      Un sito del patronato Inas per italiani

   intenzionati a rientrare in patria

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 34

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

Circolare del Ministero dell'Interno su regolarizzazione

(dal sito di Briguglio: www.stranieriinitalia.it/briguglio/2003/gennaio)

 

 

Ai sigg. Prefetti Loro sedi


Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Trento


Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Bolzano


Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta


E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi

 

 

Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari

 

Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari

Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)

 

Nota

 

1)     Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).

Può essere consentita l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l'istanza di regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.

 

2)     Presentazione di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento del contributo forfetario effettuato nei termini.

Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro l'11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale per giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per l'inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l'indicazione del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.

 

3)     Esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati.

In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento, comunica l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di lavoro.

 

 

Il capo dipartimento

(Dr.ssa Anna D'Ascenzo)

 

 

 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

 

 

 

Prot. n. 02007513–15100329                                                      Roma, 23 dicembre 2002

 

 

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI 39100 BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

PROVINCIA DI 38100 TRENTO

- AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SEDE

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Segretariato Generale- Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

- AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

PIazzale deIIa Farnesina, 1 00194 ROMA

 

e, per conoscenza:

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA

Via del Prefetti, 46 00186 ROMA

 

 

 

 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

 

- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO

CIVILE E DI ANAGRAFE

Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

 

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - Presso

Amministrazione Comunale – Viale Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

 

 

 

CIRCOLARE n°. 28 (2002)

 

 

OGGETTO: iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il differente comportamento tenuto dagli Uffici demograficI comunali in merito alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".

Pertanto, dopo un approfondito esame della problematica si ritiene di dover impartire la seguente disposizione, ai fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le procedure previste.

E pertanto, ribadendo l'orientamento già espresso in altre occasionI, si ritiene che si debba procedere all’iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

 

 

 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

 

D'altra parte dal contesto generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri in possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata dei permesso stesso, come si evince dall’art. 6, c. 7 del citato d.Igs n. 286/1998.

Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il contenuto della presente circolare.

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                                    (Ciclosi)

 

 

 

 


 

 

Contributi domestici: nessuna sanzione fino al 31 gennaio

 

 

La scadenza per il pagamento dei contributi (relativi al trimestre ottobre-dicembre 2002) dei lavoratori domestici, regolarmente assunti, Ë prevista per il 10 gennaio. Visto però il lungo intervallo delle feste natalizie e di fine anno, l'INPS non farà scattare alcuna sanzione per coloro che pagheranno entro la fine di questo mese.

Ricorda inoltre che quei datori di lavoro, che non avessero ricevuto a casa i nuovi bollettini, possono far richiesta di carnet prestampati tramite Internet (collegandosi al sito www.inps.it) o chiamando Inpsinforma al numero 16464.In alternativa ci si potrà recare negli uffici INPS per ricevere bollettini in bianco che dovranno essere poi debitamente compilati.

 

 Non è fissata invece alcuna scadenza per l'iscrizione all'Inps dei lavoratori domestici (colf e badanti) extracomunitari per i quali non è stato ancora firmato il contratto di soggiorno.

 I datori di lavoro potranno decidere se iscriverli prima oppure contestualmente alla firma del contratto. Sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli", è disponibile la nuova versione del modello LD09, in versione editabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di Sergio Briguglio in merito alla condizione dei lavoratori stranieri

in fase di regolarizzazione (17/01/2003)

 

Con riferimento alla condizione dei lavoratori stranieri in fase di regolarizzazione, mi risulta che

 

a)     non esiste alcuna circolare sulla possibilita' di uscita (dall'Italia) e reingresso in pendenza di regolarizzazione.

      L'orientamento delle questure e' quello di rilasciare, nei soli casi in cui vi siano motivi molto gravi a   sostegno della richiesta, un permesso per motivi umanitari utilizzabile, come ogni permesso in corso di validita', per uscire e rientrare senza bisogno di munirsi di un nuovo visto o di un visto di reingresso. La valutazione sull'opportunita' di rilasciare tale permesso e' lasciata al questore.

 

b)    nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia dovuta al decesso del datore di lavoro (o della       persona assistita) e' possibile ottenere la chiusura immediata della pratica di regolarizzazione e il rilascio del permesso per attesa occupazione.

      In caso di licenziamento, invece, c'e' solo la possibilita' di chiedere al prefetto di applicare la stessa  procedura; ove venga opposto un diniego, si dovra' attendere la convocazione delle parti in prefettura. Il caso di dimissioni non sembra, al momento, contemplato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sito del patronato INAS per italiani intenzionati a rientrare in patria

(parte dell'editoriale nr.526 di "Corrispondenza Italia" dell'Inas)

 

Roma (Migranti-press) - La crisi economica che, in America Latina ha sconvolto, in particolare, Argentina, Uruguay e Venezuela, ha prodotto in questi ultimi mesi un afflusso massiccio nella Penisola (e, comunque, in Europa) di cittadini italiani, anche di seconda o terza generazione, che rientrano in Italia con l'obiettivo di risiedervi stabilmente.  Un rientro che comporta alcune difficoltà, tra cui la ricostituzione del proprio stato civile.

Una situazione che va affrontata sia al momento della partenza, attraverso la consulenza delle sedi Inas all'estero, sia all'arrivo in Italia, attraverso la consulenza garantita dell'intero Sistema Cisl. Per origine, l'Inas ha realizzato un "percorso virtuale", consultabile sul proprio sito internet (www.inas.cisl.it), in cui insieme all'elenco completo degli indirizzi internet "utili" delle istituzioni italiane e straniere di riferimento su questo tema e degli enti che formano il Sistema servizi Cisl, è presente anche una "guida" chiara sulla procedura, ad esempio, per ottenere la cittadinanza italiana. Il possesso del "passaporto" ovvero della cittadinanza italiana, è il requisito essenziale, infatti, per usufruire dei benefici connessi dalla normativa italiana in caso di rientro.

Chi arriva in Italia con passaporto straniero (perché ancora non rilasciato dai consolati) e spesso senza un visto di ingresso di lunga durata (deve essere di più di 3 mesi) ha diritto solo ad un permesso di soggiorno per motivi di turismo. Tale permesso di soggiorno non consente di fissare la residenza anagrafica in Italia, che si ottiene solo dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno di lunga durata (oltre i 3 mesi).

Una volta giunti in Italia, i  nostri connazionali si trovano poi a dover fare i conti con il problema di fissare la residenza anagrafica in Italia nel Comune prescelto. Requisito che permette di usufruire, come indicato nella "guida virtuale" messa a punto dall'Inas, di una serie di diritti e di prestazioni assistenziali.  Altre tappe fondamentali per chi rientra in Italia riguardano la richiesta della carta di identità, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal Comune di elezione, valido per cinque anni.  La carta di identità valida per l'espatrio, ricorda ancora l'Inas, è necessaria per entrare nei paesi dell'Unione Europea. La residenza in Italia, inoltre, è requisito per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.  Un'iscrizione che consente di usufruire delle prestazioni generali e specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate in Italia.

Nel sito Inas si parla anche dell'importante tematica del lavoro e dell'opportunità ad esempio, dell'iscrizione presso gli uffici di collocamento del luogo di residenza.  Tra gli altri argomenti trattati nello spazio internet dell'Istituto di patronato della Cisl, dedicato agli italiani che rientrano in patria, spiccano la previdenza, l'assistenza e il riconoscimento in Italia del titolo accademico ottenuto all'estero presso un'università statale o legalmente riconosciuta.  Tutte le regioni, infine, possiedono una legislazione a favore dei loro corregionali all'estero.

Le norme vanno dall'assistenza sociale e sanitaria al sostegno delle attività produttive, dalle pensioni alla cultura, all'istruzione, nonché alle provvidenze per coloro che rientrano in Italia.  Ogni anno, le regioni stanziano risorse finanziarie a favore dei propri corregionali (spese di viaggio per il rimpatrio, trasporto masserizie, acquisto e/o costruzione abitazione: assegnazione quote degli alloggi di edilizia popolare; riscatto periodo di lavoro all'estero: sostegno famiglie disagiate). E nella guida consultabile via internet dell'Inas viene suggerito, nel dettaglio, come fare per ottenere i contributi delle singole legislazioni regionali per le provvidenze riservate a coloro che rientrano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

Caritas Diocesana di Roma: www.caritasroma.it/immigrazione

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp