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inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2002

Ordinanza del Tribunale di Catania, I sez. civ. del 25 novembre 2002 che dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimitý costituzionale dellíart. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale Ë disposto líaccompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera sia ´immediatamente esecutivoª, invece che disporre che esso sia esecutivo solo dopo la convalida da parte del giudice, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione; nonchË del combinato disposto dei commi 3 e 5 bis dellíart. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui il 3ƒ comma della norma in questione prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato líordine di accompagnamento coattivo sia ´immediatamente esecutivoª invece che disporre che esso sia esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dellíimpugnazione medesima, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione.

 

***


TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

__________





Il giudice Felice Lima,

Letti gli atti del procedimento n. 893/02 R.G.Esp.Vol. e la richiesta della Questura di Catania, depositata il 22.11.2002 alle ore 11.40, di convalida - ex art. 13, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo oggi vigente - del decreto del 21.11.2002, con il quale Ë stato disposto líaccompagnamento coattivo alla frontiera di *** *** Maria Luisa;---------------------------------------------- 

Osserva quanto segue.----------------------------------------------------------- 

I fatti oggetto del procedimento, quali emergono dagli unici tre atti prodotti dalla Questura di Catania a sostegno della richiesta di convalida di cui sopra (decreto di espulsione, decreto di accompagnamento coattivo, relata di notificazione dei due provvedimenti), paiono - in ordine cronologico - i seguenti: 

1. il 21.11.2002 ´la cittadina colombiana *** *** Maria Luisa, nata a *** (Colombia) il ****, identificata a mezzo di passaporto ordinario nr. *** rilasciato il *** dalla Rappresentanza Diplomatica colombiana a Roma valido fino al ***, Ë stata rintracciata, allíinterno di uníabitazione di questo capoluogo, da personale del Commissariato P.S. ìCentraleî intervenuto a seguito di esposto e deferita allíA.G. per false generalitýª (cosÏ testualmente dal decreto di espulsione in atti). PoichÈ dei fatti cosÏ confusamente riassunti nel decreto di espulsione non viene fornita alcuna documentazione - non Ë stato allegato alcun verbale della perquisizione della imprecisata abitazione alla quale si fa riferimento nÈ della identificazione della *** *** nÈ delle dichiarazioni rese da questíultima in quellíoccasione - resta non chiaro: a) in quali circostanze, in forza di quali disposizioni e, addirittura, dove concretamente (non venendo indicato il luogo in cui si troverebbe líabitazione giý detta) la polizia di stato si sia introdotta in una casa di abitazione e vi abbia trovato la *** ***; b) sotto quale profilo si configuri il reato di ´false generalitýª ascritto alla donna, posto che si assume essere stata ella identificata con regolare passaporto in corso di validitý; c) chi abbia fatto e con riferimento a che vicende un imprecisato esposto nei confronti della *** ***; 

2. lo stesso 21.11.2001, il Prefetto di Catania ha adottato nei confronti della *** *** un decreto di espulsione sul presupposto che, essendo stato ´ripristinato dal 6.7.2001 líobbligo del visto di ingresso in Italia per i cittadini colombianiª, ricorrerebbe nella specie líipotesi di cui allíart. 13, comma 2, lett. a, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286;------------------------------------------------- 

3. sempre il 21.11.2001, il Questore di Catania ha adottato nei confronti della *** *** un ordine di accompagnamento coattivo ´alla frontiera aerea di Milano Malpensa per essere rimpatriata al suo Paese díorigineª;----------------------------------------------------------------------- 

4. il decreto di espulsione e líordine di accompagnamento sono stati notificati alla *** *** il 21.11.2002, alle ore 21.00, presso líufficio immigrazione della Questura di Catania; 

5. lo stesso 21.11.2001 Ë stata redatta dalla Questura di Catania la richiesta di convalida oggetto di questo procedimento, con la quale si riferiva che líaccompagnamento alla frontiera sarebbe stato eseguito líindomani, 22.11.2002, in modo da consentire la partenza della *** *** da Milano Malpensa, con un volo che sarebbe partito alle ore 10.10;--------------------------------------------- 

6. la richiesta di convalida in questione Ë stata depositata in questo ufficio il 22.11.2002, alle ore 11.40, quando ormai, stando a quanto riferito dalla stessa Questura istante, líordine del quale si chiede la convalida era giý stato eseguito.------------------------------------------------ 

Fatti identici a quelli fin qui riassunti formano oggetto di altre tre richieste di convalida di analoghi contenuto e presupposti, relative ad altri stranieri, che hanno dato luogo ai procedimenti contraddistinti dai nn. 877, 878 e 894 R.G.Esp.Vol. di questo ufficio, la cui trattazione Ë pure assegnata al sottoscritto. Per semplicitý di trattazione, si Ë ritenuto di non riunire i quattro procedimenti, limitandosi a richiamare, negli altri tre, tutte le considerazioni che vengono svolte in questo.--------------- 

CiÚ posto in fatto, va rilevato, in diritto, che líart. 13, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo oggi vigente, dispone che, ´nei casi previsti ai commi 4 e 5ª e cioË quando líespulsione di uno straniero dal territorio dello Stato Ë eseguita mediante ´accompagna-mento alla frontiera a mezzo della forza pubblicaª, ´il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale Ë disposto líaccompagnamento alla frontiera. Il provvedimento Ë immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazioneª.----------------- 

Si pone, con riferimento a questa norma e in relazione ai concreti fatti oggetti di questo procedimento (e, peraltro, degli altri tre sopra indicati) una questione di legittimitý costituzionale che appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione.---------------- 

Infatti, il sottoscritto Ë oggi chiamato a decidere se convalidare o no un provvedimento che ha ormai esaurito tutti i suoi effetti, cosicchÈ la decisione da adottare Ë del tutto inutile (volutamente si adotta questa espressione - ìinutileî - che, pur se meno tecnica di ìprivo di efficacia sulla situazione oggetto di essoî, meglio esprime la contraddizione voluta dalla legge).------------------------ 

Nel caso di specie, il decreto del Questore di Catania sembrerebbe da non convalidare - e, dunque, il ricorso introduttivo di questo procedimento sembrerebbe destinato al rigetto - perchÈ nessuna prova di alcun genere - neppure vagamente indiziaria - Ë stata offerta della ´sussistenza dei requisitiª per líadozione di esso, la verifica dei quali líart. 13, comma 5 bis, del D.L.vo 286/1998 indica espressamente fra i compiti di questo giudice: la Questura di Catania, infatti, come si Ë giý detto, ha allegato alla sua richiesta di convalida soltanto il decreto da convalidare, il decreto di espulsione adottato dal Prefetto e la relata di notifica dei due atti. 

Giudicare legittimi i provvedimenti sottoposti a giudizio di convalida in forza soltanto di essi stessi equivarrebbe a dire che il giudizio di convalida di cui alla norma appena citata Ë ridotto alla verifica della sola esistenza e formale apparenza di validitý ed efficacia dei provvedimenti da convalidare. Il che sarebbe paradossale e, per le ragioni che si diranno appresso, incostituzionale.----- 

Dunque, il provvedimento del Questore sembrerebbe destinato a non essere convalidato, ma, poichÈ esso, nel momento in cui ne Ë stata richiesta la convalida, era giý stato eseguito e aveva esaurito tutti i suoi effetti, la mancata convalida non avrebbe alcuna ripercussione su di esso e sui suoi effetti. 

SicchÈ - e questo Ë il profilo della rilevanza della questione - va sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimitý costituzionale di cui appresso, onde ottenere che - ove la Corte la ritenesse fondata - la norma venga dichiarata parzialmente incostituzionale e il presente procedimento, invece che con un inutile rigetto della richiesta di convalida, si concluda con una dichiarazione di non luogo a provvedere per impossibilitý di una efficace convalida o non convalida.--------------------- 

Eí pacifico che la disposizione di cui al comma 5 bis dellíart. 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, Ë stata introdotta dallíart. 2, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 giugno 2002, n. 106, per assicurare il rispetto dellíart. 13 della Costituzione, la cui violazione ad opera del D.L.vo 286/1998 - con riferimento alla materia qui in esame - era apparsa di particolare evidenza e gravitý dopo la sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo/10 aprile 2001 n. 105.------ 

In quellíoccasione, infatti, la Corte Costituzionale, occupandosi dellíart. 13 del D.L.vo 286/1998 (nel testo anteriore alla modifica introdottavi con il D.L. 51/2002), ha statuito, fra líaltro che: 

´Il trattenimento costituisce la modalitý organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dallíarticolo 14, comma 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale. Il decreto di espulsione con accompagnamento (...) non puÚ restare estraneo al controllo dellíautoritý giudiziaria. Per eliminare ogni eventuale residuo dubbio basta considerare che líaccompagnamento inerisce alla materia regolata dallíarticolo 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertý personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertý di circolazione. » proprio muovendo da simili premesse che questa Corte, fin dalla sentenza n. 2 del 1956, ha affermato che la traduzione del rimpatriando con foglio di via obbligatorio Ë misura incidente sulla libertý personale e, nella pi˜ recente sentenza n. 210 del 1995, ha negato che líordine di rimpatrio comporti lesione dei beni protetti dallíarticolo 13 della Costituzione, in considerazione del carattere obbligatorio, ma non coercitivo, che tale ordine presenta. Ancora, sulla distinzione tra mera obbligatorietý e coercitivitý della misura si Ë basata la sentenza n. 194 del 1996, in tema di accompagnamento per i necessari accertamenti tossicologici del conducente di un veicolo in condizioni di alterazione fisica o psichica che si possano ragionevolmente ritenere correlate allíuso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In quella non lontana decisione, in effetti, per escludere la attinenza dellíaccompagnamento allíarea della libertý personale Ë stata decisiva la considerazione che il destinatario della misura puÚ rifiutarsi di seguire gli agenti, pur esponendosi in tal caso al rischio di un giudizio e di una sanzione penale, senza perÚ che líautoritý di polizia possa esercitare alcuna forma di coazione fisica. Infine, in una fattispecie assai vicina a quelle attuali, nella sentenza n. 62 del 1994, líespulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero sottoposto a custodia cautelare o in espiazione di una pena detentiva, anche se residua, non superiore a tre anni, Ë stata ritenuta misura incidente sulla libertý personale, sulla premessa, non esplicitata, ma non per questo meno chiara, che il passaggio dalla condizione di detenzione ad altra misura coercitiva determinasse una diversitý di grado e non di qualitý, identica rimanendo, in entrambe le ipotesi, la natura del bene costituzionale coinvolto. Se pure dunque líinterpretazione prospettata dai remittenti fosse astrattamente plausibile limitando líanalisi alla sola legge ordinaria, Ë comunque la forza del precetto costituzionale dellíarticolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: un controllo che non puÚ fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto líamministrazione procedente a disporre quella peculiare modalitý esecutiva dellíespulsione - líaccompagnamento alla frontiera - che Ë causa immediata della limitazione della libertý personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento. Una volta chiarito che il controllo si estende a tutti i presupposti del trattenimento, Ë risolta per implicito anche líulteriore questione, posta subordinatamente dai remittenti, secondo i quali nessuna delle disposizioni censurate prevede espressamente che il diniego di convalida sia suscettibile di incidere sul provvedimento di espulsione con accompagnamento. Anche in assenza di una espressa previsione in tal senso, non puÚ dubitarsi che, nellíipotesi in cui il giudice ritenga insussistenti o non congruamente motivate le ragioni per le quali líautoritý di polizia non si sia limitata ad adottare un provvedimento di espulsione con intimazione, ma abbia disposto líesecuzione dellíespulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la misura dellíaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Se infatti presidio della libertý personale, nel sistema delineato dallíarticolo 13 della Costituzione, Ë líatto motivato dellíautoritý giudiziaria, non víË alcuna possibilitý di sostenere che un atto coercitivo come líaccompagnamento, che direttamente incide sulla libertý della persona e che Ë allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dallíautoritý di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato líillegittimitý ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalidaª.--------------------------------------- 

Essendo questi i principi affermati - in maniera chiara e incontrovertibile - dalla Corte Costituzionale, pare altrettanto incontrovertibile che, come osservato da un autorevole commentatore, la disciplina della convalida introdotta con il comma 5 bis dellíart. 13 del D.L.vo 286/1998 celi dietro líossequio formale allíart. 13 della Costituzione il suo sostanziale svuotamento, dato che, prevedendo che ´il provvedimento [oggetto della convalida] Ë immediatamente esecutivoª e consentendo al Questore di comunicare il provvedimento da convalidare entro quarantotto ore dalla sua adozione, fa sÏ che possa accadere che il provvedimento venga sottoposto al controllo del giudice dopo che Ë stato giý eseguito e quando, dunque, la sua eventuale mancata convalida resterý completamente irrilevante.-------- 

PerchÈ líipotesi qui prospettata non appaia meramente accademica, va sottolineato che nel caso qui in esame líordine di accompagnamento coattivo alla frontiera Ë stato comunicato a questo ufficio dopo che era stato eseguito e che anche negli altri tre casi in atto pendenti in questo ufficio (i cui estremi sono stati sopra indicati) i provvedimenti di accompagnamento sono stati comunicati per la convalida dopo la loro avvenuta esecuzione. In due dei tre casi, addirittura il giorno dopo líavvenuta esecuzione: il Questore ha redatto la lettera di trasmissione il giorno dellíadozione dellíordine di accompagnamento, riferendo che questo sarebbe stato eseguito quello stesso giorno, e ha trasmesso la lettera predetta solo líindomani, a esecuzione avvenuta.------------------------------------------------------------ 

Pare, in definitiva, di tutta evidenza come non possa dirsi rispettato il precetto dellíart. 13 della Costituzione se, per le ragioni appena dette, il controllo del giudice Ë privo di qualsiasi benchÈ minima efficacia e ridotto, quindi, a una mera apparenza formale.-------------------- 

E sembra violato anche líart. 24 della Costituzione.-------------------- 

Ha statuito, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2000, n. 198, che ´... líart. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 dispone che ìallo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciutiî. Anche allo straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dallíart. 24 della Costituzione e tutelato altresÏ dal Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n.881, ove allíart. 13 si stabilisce che ìuno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non puÚ esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformitý della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilitý di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso allíesame dellíautoritý competente, o di una o pi˜ persone specificamente designate da detta autoritý, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fineî. Principio analogo Ë poi ribadito nellíart. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98. » da considerare, altresÏ, che il diritto a un riesame del provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti illegittimamente sul territorio nazionale, come testimonia la lettera dellíart. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovíË ripresa la formula, contenuta nellíart. 2, comma 1, dello straniero ìcomunque presente [...] nel territorio dello Statoî ...ª.----------------------------------------------------------------------- 

Ed Ë evidente che questi principi - fissati dalla Corte con riferimento allíimpugnazione del decreto di espulsione - devono ritenersi vigenti anche con riferimento al diritto di rappresentare al giudice le proprie ragioni con riferimento al giudizio di convalida del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera. 

E per quanto possano ricostruirsi in maniera restrittiva i diritti di difesa dellíespulso non pare possa negarsi che essi sono radicalmente negati, in concreto, in una disciplina legislativa che consente di eseguire líindomani mattina alle 10.10 a Milano un ordine di accompagnamento alla frontiera notificato il giorno prima alle 21.00 a Catania.------------------------------------------------------ 

Ci si deve chiedere, infatti, quale concreta - anche se, in ipotesi, celere e sommaria - difesa possa approntare una persona che viene accompagnata alla frontiera con queste modalitý, senza, addirittura, che la legge preveda e/o la Questura riconosca opportuno neppure che siano verbalizzate e riferite al giudice le dichiarazioni rese dallíinteressata in quel contesto.-------------------------- 

E perchÈ, ancora una volta, le preoccupazioni sottese ai ragionamenti fin qui svolti non appaiano teoriche e infondatamente allarmistiche, si consideri che la *** ***, oggetto del provvedimento di accompagnamento del quale in questa sede deve delibarsi la legittimitý, risulta essere, per espressa affermazione della Questura di Catania, persona munita di regolare passaporto rilasciatole in Italia da una legittima ´Rappresentanza Diplomatica colombiana a Romaª (cosÏ testualmente il decreto del Questore oggetto della richiesta di convalida), sicchÈ non puÚ escludersi che, essendo la contestazione rivolta alla donna solo quella della mancanza di un visto di ingresso, ella, ove ne avesse avuta la possibilitý, avrebbe potuto fornire soddisfacenti chiarimenti e ragioni legittimanti la sua presenza nel nostro paese. 

E va qui rilevato un altro profilo non manifestamente infondato di illegittimitý costituzionale del D.L.vo 286/1998, che ha rilievo nella decisione di convalidare o no líordine di accompagnamento coattivo. 

Infatti:---------------------------------------------------------------------- 

- considerando che, come si Ë giý detto, la Corte Costituzionale ha affermato (in un brano della motivazione della sentenza 105/2001 sopra testualmente riportato) che ´Ë la forza del precetto costituzionale dellíarticolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalidaª del decreto di accompagnamento coattivo;---------------------- 

- considerando che, come pure si Ë detto, la stessa Corte (in un brano della motivazione della sentenza 198/2000 sopra testualmente riportato) ha statuito che ´il diritto a un riesame del provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti illegittimamente sul territorio nazionaleª; 

deve dubitarsi della legittimitý costituzionale anche del 3ƒ comma dellíart. 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui dispone che il decreto di espulsione, pur se suscettibile di impugnativa, Ë anchíesso, come líordine di accompagnamento coattivo ´immediata-mente esecutivoª. 

La questione, come si Ë accennato sopra, ha rilievo in questo giudizio di convalida dellíordine di accompagnamento coattivo alla frontiera per le considerazioni che seguono. 

Infatti, se, come si Ë detto e ribadito, il controllo della legittimitý dellíaccompagnamento coattivo si deve estendere alla sussistenza dei suoi presupposti, il giudice della convalida dellíaccompagnamento deve verificare líesistenza di un decreto di espulsione legittimo.----------------- 

Ora, Ë vero che, per rendere costituzionalmente legittime le norme che disciplinano il provvedimento di espulsione, Ë previsto un sistema di controllo giurisdizionale diverso e autonomo rispetto a quello della convalida dellíaccompagnamento coattivo, sicchÈ in assenza di impugnativa secondo quelle diverse procedure, il decreto di espulsione dovrebbe presumersi legittimo, ma Ë altrettanto vero che in un sistema nel quale a *** *** Maria Luisa, alle ore 21.00 del 21.11.2002, a Catania, sono stati notificati un decreto di espulsione e un ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera, che sono stati eseguiti a Milano alle ore 10.10 dellíindomani 22.11.2002, (sicchÈ evidentemente la donna Ë stata fatta viaggiare, priva di libertý, di notte, da Catania a Milano per potere essere lÏ con líanticipo sufficiente a imbarcarsi su un volo in partenza alle 10.10) nessun valore presuntivo puÚ darsi alla mancata impugnazione del decreto di espulsione - nelle poche ore notturne disponibili e in assenza di libertý - da parte della *** ***. 

SicchÈ occorre chiedersi come potrebbe questo giudice sindacare utilmente la legittimitý o meno di un accompagnamento coattivo alla frontiera fondato su un decreto di espulsione in ordine al quale la destinataria non ha avuto la benchÈ minima possibilitý di formulare rilievi di sorta (si Ë giý detto sopra come, essendo la *** *** persona munita di regolare passaporto rilasciatole in Italia da una legittima ´Rappresentanza Diplomatica colombiana a Romaª ed essendo la contestazione rivoltale solo quella della mancanza di un visto di ingresso, non possa escludersi che ella, ove ne avesse avuta la possibilitý, avrebbe potuto fornire soddisfacenti chiarimenti e ragioni legittimanti la sua presenza nel nostro paese). 

E ancora, per sottolineare la gravitý della violazione costituzionale che si denuncia, va riferito che in altra occasione - oggetto del procedimento iscritto al n. 1734/01 R.G.Esp.Vol di questo ufficio, definito con provvedimento del 21.12.2001 - il Questore di Catania ha negato il permesso di soggiorno a una donna legittimamente coniugata a un cittadino italiano (il diniego Ë stato dichiarato illegittimo dal Tribunale a seguito di ricorso dellíinteressata), fondando il provvedimento sullíaffermazione - del tutto priva del benchÈ minimo riscontro probatorio e, anzi, smentita da alcune emergenze processuali - che il matrimonio in questione sarebbe stato un matrimonio di interesse (?!) e omettendo di considerare che, in presenza di un valido matrimonio ritualmente celebrato e trascritto nei registri dello stato civile, nessun neppur minimo potere di sindacato sulla sua legittimitý e dei suoi effetti Ë rimesso al Questore. 

Nel caso da ultimo riferito, ove fossero giý state in vigore le norme della cui costituzionalitý qui si dubita, una donna moglie di un cittadino italiano si sarebbe vista notificare a tarda sera un decreto di espulsione palesemente illegittimo e un ordine di accompagnamento coattivo illegittimo perchÈ esecutivo di un ordine illegittimo e sarebbe stata accompagnata alla frontiera senza potere in alcun modo sottoporre ad alcun giudice líesame dei due provvedimenti tanto gravemente lesivi dei suoi diritti di libertý personale. 

Appare, insomma, contrario con evidenza a fondamentali norme e principi della nostra carta costituzionale che una legge possa consentire alla polizia di prelevare con la forza alle ore 21.00 di un qualsiasi giorno una qualsiasi persona in un imprecisato luogo, con imprecisate modalitý e per non chiare ragioni (´un espostoª), trattenerla priva di libertý, tradurla nella notte a migliaia di chilometri di distanza ed espellerla dal Paese alle 10.10 dellíindomani mattina senza che questa persona possa in alcun modo godere di alcuna neppur minima tutela giurisdizionale.---------------------------------- 

E numerosi sono stati i casi in cui questo Tribunale ha giudicato illegittimi decreti di espulsione adottati dal Prefetto di Catania.---------------------------------------------------------- 

Le considerazioni appena svolte impongono:--------------------------- 

A) di considerare irrilevante - con riferimento alla questione di legittimitý costituzionale del comma 5 bis dellíart. 13 del D.L.vo 286/1998 - la circostanza che, dopo le riforme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, líaccompagnamento coattivo alla frontiera Ë - salve alcune eccezioni - il sistema ordinario di esecuzione dei provvedimenti di espulsione;---------------------------------- 

B) di considerare rilevante la questione di legittimitý costituzionale dellíart. 13, 3ƒ comma, del D.L.vo 286/1998 nei termini giý detti.------------------------------------------------- 

Infatti, se Ë vero che, essendo - pur con rilevanti eccezioni che bastano a togliere rilievo allíargomento - líaccompagnamento coattivo la forma ordinaria di esecuzione dei decreti di espulsione, potrebbe ritenersi il controllo della legittimitý dellíaccompagnamento compreso (per cosÏ dire) nel controllo della legittimitý del decreto di espulsione, Ë altrettanto vero che, essendo i decreti di espulsione provvisoriamente esecutivi e potendo, quindi, essere messi in esecuzione prima che sia stato possibile per líinteressato adire il giudice in opposizione a essi ed essendo anche líordine di accompagnamento coattivo immediatamente esecutivo, puÚ accadere - come Ë accaduto nei casi concreti oggetto di questo procedimento e degli altri tre ai quali si Ë fatto riferimento sopra - che una persona venga accompagnata alla frontiera in adempimento di un ordine di accompagnamento non sottoposto ad alcun controllo giurisdizionale, adottato in esecuzione di un decreto di espulsione anchíesso non sottoposto - per líoggettiva impossibilitý di farlo creata dalle concrete modalitý di azione della Questura (fulminea esecuzione dopo notifica notturna) e permessa dalla legge - ad alcun controllo giurisdizionale.------------------------------------------------------- 

BenchÈ forse superfluo, puÚ essere opportuno, per completezza di esposizione, trattare anche del 3ƒ comma dellíart. 13 della Costituzione.---------------------------------------- 

Questa norma dispone che ´in casi eccezionali di necessitý ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, líautoritý di pubblica sicurezza puÚ adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore allíautoritý giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effettoª.- 

Il legislatore, nel dettare la disciplina di cui allíart. 13 del D.L.vo 286/1998, sembra avere ritenuto di poter fare applicazione di questa eccezionale restrizione del precetto di cui ai primi due commi dellíart. 13 della Costituzione.--------------------------------------------------------------- 

Ma ciÚ non puÚ ritenersi costituzionalmente legittimo per due ordini di diverse ma convergenti ragioni. 

Sotto un primo profilo, il 3ƒ comma dellíart. 13 prevede la possibilitý della deroga in questione solo ´in casi eccezionali di necessitý ed urgenzaª e nessuna necessitý e urgenza - men che meno ´eccezionaliª - possono ravvisarsi nei casi oggetto della disciplina normativa qui in discussione. 

Per il fatto - in sÈ ovvio, ma evidentemente bisognevole di riaffermazione - che non ogni straniero in quanto tale puÚ essere ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, si rinvia a Cassazione, Prima Sezione Civile, 30 agosto 2002, n. 12721.---------------------------------------------- 

Sotto altro profilo, il meccanismo procedurale di cui al 3ƒ comma dellíart. 13 della Costituzione Ë efficacemente sperimentabile solo con riferimento a provvedimenti dei quali possa essere ipotizzata contemporaneamente líesecuzione provvisoria e la utile revoca.------------ 

Nel caso dellíarresto in flagranza, per esempio, la restrizione della libertý personale viene attuata provvisoriamente per ovvie eccezionali ragioni di necessitý e urgenza e, nel caso in cui il giudice non convalidi il provvedimento, quella restrizione di libertý viene a cessare rimettendo líarrestato nella condizione in cui si trovava prima dellíarresto. E ciÚ perchÈ líarresto da inizio a una condizione di restrizione della libertý che permane finchÈ non interviene il giudice e il giudice, con i suoi provvedimenti, potrý far durare o cessare la restrizione in questione.----------------------------------- 

Líespulsione dello straniero, invece, anche a prescindere da quanto detto sulla mancanza di esigenze di eccezionale necessitý o urgenza, non Ë suscettibile di esecuzione provvisoria, perchÈ esaurisce tutti i suoi effetti con líesecuzione medesima e questa da luogo a una situazione irreversibile. 

Infatti, eseguita líespulsione - in ipotesi illegittima - líintervento del giudice nulla potrý utilmente disporre, perchÈ il bene che il controllo giurisdizionale intendeva tutelare sarý stato definitivamente leso e le sorti del destinatario del provvedimento controverso resteranno immutate sia nel caso di convalida dellíespulsione e dellíaccompagnamento coattivo alla frontiera che in quello di non convalida della stessa. 

La gravitý della situazione creata con la disciplina legislativa della quale si ipotizza qui líincostituzionalitý emerge ancor pi˜ se si considerano le ipotesi - pi˜ volte verificatesi anche in procedimenti venuti al giudizio di questo Tribunale (fra i tanti, i procedimenti iscritti ai nn. 57/02 e 62/02 R.G.Esp.Vol.) - in cui líespulso invochi a sostegno della sua pretesa di permanere nel nostro Paese fatti fondanti il suo diritto allíasilo e/o alla condizione di rifugiato.-------------- 

Le ipotesi, cioË, di persone che prospettino fondatamente che il loro reimpatrio coattivo costituisca gravissima e ovviamente irreversibile lesione di loro diritti fondamentali come la sopravvivenza fisica. 

Appare di tutta evidenza come sia logicamente e giuridicamente illogico ipotizzare che costoro possano essere ìprovvisoriamenteî espulsi, salvi gli eventuali inutili, perchÈ successivi, provvedimenti dellíautoritý giudiziaria.----------------------------------------------------------------------- 

Dunque, le questioni di costituzionalitý sopra illustrate vanno sottoposte alla Corte Costituzionale, perchÈ, ove essa le ritenga fondate, possa dichiararsi non luogo a provvedere sullíordine di accompagnamento coattivo di *** *** Maria Luisa, perchÈ ormai eseguito e, dunque, non pi˜ suscettibile di effettivo controllo da parte dellíautoritý giudiziaria. Diversamente, ove la Corte Costituzionale dovesse ritenere non fondate le questioni medesime, occorrerý ricostruire, alla luce di quelle che saranno le indicazioni che dalla Corte medesima verranno, i termini di un giudizio di convalida o non convalida da pronunciarsi comunque, pur dopo líavvenuta esecuzione del provvedimento del Questore che vanificherebbe gli effetti di una eventuale non convalida.------------------------------------------------------------------------- 

P.Q.M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimitý costituzionale: 

A) dellíart. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale Ë disposto líaccompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera sia ´immediatamente esecutivoª, invece che disporre che esso sia esecutivo solo dopo la convalida da parte del giudice, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione;------------ 

B) del combinato disposto dei commi 3 e 5 bis dellíart. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui il 3ƒ comma della norma in questione prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato líordine di accompagnamento coattivo sia ´immediatamente esecutivoª invece che disporre che esso sia esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dellíimpugnazione medesima, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione; 

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale; 

Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.------------------------------------------------------- 

Catania, 23 novembre 2002.

Il Giudice



Depositato in cancelleria il 25 novembre 2002

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