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Ministero del Lavoro
e
delle Politiche Sociali
Direzione Generale per
l'Immigrazione
Prot. N. 1234 / SDG IMM /
03
Allegati n. 3
Allegato
2: tabella ripartizione quote lavotatori
stagionali
Allegato
3: tabella ripartizione quota lavoro subordinato
non stagionale |
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Roma, 20
giugno 2003
Alle
Direzioni Regionali del Lavoro Loro
Sedi
Alle
Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite
delle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 ñ Uff.Lavoro ñ
Isp.Lavoro Bolzano
Alla
Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi
Sociali Servizio Lavoro Trento
Alla
Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per
l'Impiego Trieste
Alla
Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le
Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo
e,
p.c.:
Agli
Assessorati Regionali al lavoro Loro
Sedi
Al
Ministero degli Affari Esteri - Gabinetto del
Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI ñCentro
Visti
Roma
Al
Ministero dell'Interno -Gabinetto del
Ministro
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per
la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e
Postale
- Dipartimento per le libertý civili e
l'immigrazione
Roma
All' INPSñDirezione Generale Roma |
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Si comunica che in data 19.6.2003 Ë
stato registrato alla Corte dei Conti l' allegato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
06.06.2003 (
allegato
1).
Il DPCM recante la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota massima
di 19.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel
territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro
subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro
autonomo.
Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi,
all'art. 1, n. 8.500 lavoratori per le esigenze di carattere
stagionale.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari
riguardano:
- cittadini provenienti da:
Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro,
Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da Paesi
che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria,
Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non
comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale per l'anno 2001 o 2002.
L'art. 3 prevede una quota di n. 800 ingressi per lavoro
autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono
attivitý di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societý non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e
privati. Nella quota prevista sono ammesse le conversioni
del permesso di soggiorno per motivi di studio in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo esclusivamente
nell'ambito delle tipologie indicate.
L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
riservata a lavoratori argentini di origine italiana, inseriti
in un apposito elenco dettagliato per qualifiche
professionali, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane in Argentina e visibile
attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo
Ministero condiviso dalle Direzioni Provinciali del
Lavoro.
L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 10.000 ingressi
per lavoro subordinato non stagionale ripartita come
segue:
1.
n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti
all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o
personale altamente qualificato;
2.
n. 5.900 per cittadini stranieri extracomunitari residenti
all'estero di nazionalitý non predeterminata;
3.
n. 3.600 ingressi riservata a cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto specifici accordi di cooperazione in
materia migratoria e cosÏ ripartiti:
…
1.000 cittadini albanesi
…
600 cittadini tunisini
…
500 cittadini marocchini
…
300 cittadini egiziani
…
200 cittadini nigeriani
…
200 cittadini moldavi
…
500 cittadini cingalesi
…
300 cittadini bangalesi
Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto,
questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni
segnalati, la distribuzione tra le Regioni e le Province
Autonome della quota per lavoro stagionale (
All.
2) e della quota per lavoro subordinato non stagionale (
All.
3). Con riguardo al prospetto relativo ai lavoratori
stagionali sottolineiamo che la quota prevista in Campania Ë
interamente destinata alla provincia di Caserta.
Le restanti quote previste dal D.P.C.M, agli articoli 3,
4 e 5, nella parte riguardante i dirigenti o lavoratori
altamente qualificati, non sono state ripartite. Le
Direzioni Provinciali del Lavoro comunicheranno
settimanalmente alle Direzioni Regionali di appartenenza il
numero delle autorizzazioni al lavoro rilasciate a valere
sulle quote previste dagli articoli 4 e 5, nonchË il numero
delle attestazioni di disponibilitý in quota per le
conversioni del permesso di studio in permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. Le D.R.L. inoltreranno i dati cosÏ
raccolti al Servizio lavoratori extracomunitari (fax n.:
06 3675 5891) che terrý il computo generale dell'utilizzo di
tali quote.
Le Direzioni Regionali assegnatarie delle quote attribuite
come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole
province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio
immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite
il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del
Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM, Ë consentita
l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i
datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi
provinciali.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del
Lavoro devono essere corredate dalla prescritta
documentazione.
Per la esatta rilevazione
del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro
stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito
con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il
lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in
Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni
collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo
massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare
una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al
medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento
della quota massima sopraindicata.
Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti
finalizzati alla conversione del permesso di studio in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che
codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare
unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di
soggiorno per studio in corso di validitý, senza accordare
alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio
nazionale.
Si ricorda a codesti Uffici la
necessitý dell'invio mensile dei dati relativi alle
autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, secondo le modalitý in uso.
IL DIRETTORE
GENERALE
firmato: Giuseppe Maurizio Silveri