Decreto del
Ministro dell'Interno emanato di concerto con i Ministri della Difesa,
dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministro dell'Interno
di concerto con
i Ministri della Difesa, dell'Economia e delle Finanze
e delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTO il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO in particolare gli articoli 11e 12, commi 9-bis e seguenti del
citato Testo Unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di fermo,
ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico
ìllecito di migranti;
VISTO l'articolo 35 della legge 30 luglìo 2002, n. 189, con
il quale è stata istituita la Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere;
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
VISTI i decreti del Ministro dell'Interno recanti direttive per il
coordinamento delle Forze di Polizia e, in particolare, il decreto del 25 marzo
1998, con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;
DECRETA
Articolo 1
(Principi generali)
1. Le attività dì vigilanza, prevenzione e contrasto
dell'immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell'articolo 12
del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato "Testo Unico" e secondo le disposizioni del
presente decreto, dai mezzi aeronavali :
- della Marina Militare;
- delle Forze di Polizia;
- delle Capitanerie di Porto.
2. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo II, comma 3, del Testo
Unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di
acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attività del
comma 1 sono svolti dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di seguito
denominata "Dìrezione Centrale".
3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma 2,
nonchè per il coordinamento delle direttìve operative occorrenti
per l'integrazione delle attività aeronavali, gli Enti e le
Amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione Centrale
tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti
o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte
nel traffico o nel trasporto di migranti.
A tal fine, la Direzione Centrale può avvalersi di qualificati
rappresentanti rispettivamente designati dalla Marina Militare e dai Comandi
Generali interessati.
4. La Direzione Centrale esamina con immediatezza gli interventi da effettuare
anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite con il Paese
del quale il natante batte bandiera o da cui risulta partito, nonchè gli
interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e dei quali non si
conosce il porto di partenza.
5. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi
aeronavali della Marina Militare fatte salve, in ogni caso, le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale.
Articolo 2
(Linee di azione)
l. L'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via
mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:
a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite
attività di carattere prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di
prevenire il fenomeno "alla fonte";
b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina
Militare, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto e
delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L'intervento si
estrinseca nell'esercizio dei poteri ,di polizia dell'alto mare diretti al
monitoraggio, alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli
obiettivi navali in
navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini;
c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in
servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina
Militare ai sensi dell'articolo 12, comma 9-ter, del Testo Unico. L'intervento
è finalizzato all'attività istituzionale delle Forze di Polizia
diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le
organizzazioni transnazionali che gestiscono l'illecito traffico, al fine
di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illecita provenienza.
2. Restano immutate le competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto per
quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare.
Nell ' espletamento di tali attività le situazioni che dovessero
presentare aspetti connessi con l'immigrazione clandestina, ferma restando la
pronta adozione degli interventi dì soccorso, devono essere
immediatamente portate a conoscenza della Direzione Centrale e dei Comandi
responsabili del coordinamento dell'attività di contrasto
all'immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.
3. Le attività in mare possono assumere il carattere di:
a) sorveglianza;
b) intervento di soccorso, il cui coordinamento è di competenza del
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) intervento di polizia, la cui competenza è attribuita, in via
prioritaria, alle Forze di Polizia secondo i piani regionali di coordinata
vigilanza nella acque territoriali ed interne e alle Forze Armate e di Polizia
secondo quanto indicato al successivo articolo 4 per le acque internazionali.
4.Gli interventi di soccorso e di polizia possono essere concomitanti.
Articolo 3
(Dispositìvo di controllo )
1. Le
unità navali in servizio di polizia esercitano l'azione dì
vigìlanza prevalentemente nelle acque territoriali, fatti salvi gli
interventi connessi all' assolvimento dei finì istituzionali a carattere
esclusivo delle Amministrazioni di appartenenza.
2. Le unità navali della Marìna Militare esercitano, nell'ambito
delle proprie funzioni d'istituto, anche l'azione di controllo nelle
acque internazionali. Le stesse unità navali, nei casi di
necessità e urgenza, anche su richiesta della Direzione Centrale,
possono essere utilizzate per concorrere all'attività di cui
all'articolo 12 del Testo Unico.
Articolo 4
(Attività di sorveglianza)
1.L
'attività di sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni e
delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si
articola, di massima, su:
a) dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della Marina
Militare e dagli analoghi disposìtivi di "scoperta" delle
altre Amministrazioni che effettuano vigilanza nella acque territoriali;
b) pattugliamento delle unità navali specificamente impiegate per tali
attività;
c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di pattugliamento
marittimo della Marina Militare e di aeromobili della Guardia di Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina
Militare, della Guardia dì Finanza, delle altre Forze di Polizia e delle
Capitanerie di Porto che perseguono i fini istituzionali delle proprie
Amministrazioni quali compiti primari;
e) valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi
internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da organismi di
intelligence.
Articolo 5
(Attività in acque internazionali)
l. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti
in acque internazionali è assicurata una costante attività di
sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al
tracciamento di natanti sospettati di traffico di clandestini.
2.L' attività di identificazione è svolta prevalentemente con il
concorso dei mezzi aerei assegnati e cooperanti al fine di ottenere la
situazione di superficie dell'area di competenza.
3.La fase di tracciamento deve essere condotta, compatibilmente con la
situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma occulta al fine di
non vanificare l'intervento repressivo nei confronti delle organizzazioni
criminali che gestiscono l'illecito traffico.
4. In considerazione dell'area interessata alle operazioni e del potenziale
informativo disponibile da parte degli assetti aeronavali, ed al fine di
rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicìtà
dell'impiego, il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) svolge la
necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione
dell'attivìtà di cui al comma l, in stretta cooperazione con il
Comando Generale della Guardia di Finanza (CENOP) e con il Comando Generale
delle Capitanerie di Porto (Centrale Operativa).
5. Nella fase esecutiva ciascuna Amministrazione/Ente è responsabile
dell'emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo
debitamente informati gli altri. Le unità della Marina Militare, per le
specifiche caratteristiche e capacità dei sistemi di comunicazione di
cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi in cui mezzi di
diverse Amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima scena d'azione. La
Marina Militare -CINCNAV riceve, tramite le strutture di comando e direzione
delle Amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle unità impiegate,
dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d'azione le modalità di dettaglio
e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale
contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di Polizia e delle Capitanerie di
Porto che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire
collegamenti radio con le unità della Marina Militare.
6.Qualora all'attività di sorveglianza concorrano i velivoli di
pattugliamento marittimo dell'Aviazione per la Marina (MPA), il Comando in Capo
della Squadra Navale (CINCNAV) che ne detiene il Controllo Operativo è
delegato a coordinare, di concerto con il Comando Generale della Guardia
di Finanza e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l'impiego
nelle aree di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi
disponibili per il concorso alla specifica attività. A tal fine e per
garantire la massima sicurezza
delle operazioni, i Comandi interessati assicurano il più completo
scambio informativo sulle attività programmate da parte degli Organismi
responsabili.
Articolo 6
(Attivìtà nelle acque territoriali e nella Zona contigua)
1.Ferme restando le competenze dei Prefetti dei capoluoghi di Regione ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del Testo Unico in materia di coordinata vigilanza,
nelle acque territoriali e interne italiane le unità navali delle Forze
di Polizia svolgono attività di sorveglìanza e di controllo ai
finì della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di
migranti. Le unità navali della Marina Militare e delle Capitanerie di
Porto concorrono a tale attività attraverso la tempestiva comunicazione dell
'avvistamento dei natanti in arrivo o mediante tracciamento e riporto dei
natanti stessi, in attesa dell'intervento delle Forze di Polizia.Quando in
relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo navale
sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in
mare, le unità di Stato presenti, informata la Direzione Centrale e
sotto il coordinamento dell'organizzazione di soccorso in mare di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, provvedono
alla pronta adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i
riscontri di polizia giudiziaria.
2. Al fine di rendere più efficace l'intervento delle Forze di
Polizia nelle acque territoriali è stabilita una fascia di
coordinamento che si estende fino al limite dell'area di mare
internazionalmente definita come "zona contigua" nelle cui acque il
coordinamento delle attività navali connesse al contrasto
dell'immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse
Amministrazioni, è affidato al Corpo della Guardia di Finanza.
Articolo 7
(Norme di comportamento)
l. Nell'assolvimento del compito assegnato l'azione di contrasto è
sempre improntata alla salvaguardia della vìta umana ed al rispetto
della dignità della persona.
2. Su conformi direttive della Direzione Centrale le unità navali
di cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti,
all'effettuazione dell'inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora
sussista un'adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di
essere utilizzate nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un
loro possibile rinvio nei porti di provenienza.
3. In acque internazionali, qualora a seguito dell'inchiesta di bandiera se ne
verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita.
Nell'ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l'eventuale esercizio di
tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell'Interno una
volta acquisito, tramite Ministero degli Affari Esteri, l'autorizzazione del
Paese di bandiera. Parimenti, l' esercizio del diritto di visita può
essere richiesto formalmente dal Ministro dell' Interno anche nell'ipotesi di
interventi da effettuarsi su natanti privi di bandìera e dei quali non
si conosce il porto di partenza.
4. La visita a bordo di mercantili sospettati di essere coinvolti nel traffico
di migranti deve avvenire in una cornice di massima sicurezza, onde
salvaguardare l'incolumità del team ispettivo e dei migranti stessi.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ove si
renda necessario l'uso della forza, l' intensità, la durata e
l'estensione della risposta devono essere proporzionate all'intensità
dell'offesa, all'attualità e all'effettività della minaccia.
6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili, a seguito di
interrogazione da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento, appaiano
ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di partenza o di
arrivo, la Direzione Centrale, immediatamente informata dalle Amministrazioni
di appartenenza, intraprende le opportune iniziative per verificare
l'attendibilità di tale notizie e per l' adozione di conseguenti misure.
Articolo 8
(Supporto informativo)
1.La Direzione
Centrale si avvale della rete informativa nazionale che collega i vari
Dicasteri/Enti e Comandi interessati con l'obiettivo di conseguire la massima
integrazione e tempestività nella diffusione delle pertinenti
informazioni.
Articolo 9
(Formazione)
1. Al fine di
assicurare una base di formazione comune tra il personale delle varie
Amministrazioni chiamato ad operare nel settore del contrasto all'immigrazione
clandestina, sono individuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, corsi di qualificazione avanzata, in Italia ed
all'estero, cui inviare personale altamente qualificato e con specifica
esperienza nell'ìmpiego di dispositìvi aeronavali di
sorveglianza nel particolare settore.
Articolo 10
(Disposizioni finali)
Il Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Capo di
Stato Maggiore della Marina, il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il
Comandante Generale delle Capitanerie di Porto sono incaricati, ciascuno per la
parte di propria competenza, per l' esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
19/06/2003