Amnesty International

Ics – Consorzio italiano di solidarietà

Medici Senza Frontiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note aggiuntive di raccomandazione al regolamento di attuazione DELLA LEGGE 189/02, NELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2003

 

Nota: con il presente documento, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere intendono ribadire la propria preoccupazione per le disposizioni in materia di asilo contenute all’interno della legge 189 del 30 luglio 2002 (“Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”). A questo proposito, le tre organizzazioni desiderano proporre le proprie raccomandazioni sulla bozza del regolamento di attuazione delle suddette disposizioni.

 

 

Le materie su cui Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere presentare le proprie preoccupazioni e raccomandazioni sono le seguenti:

 

  1. riesame della domanda
  2. garanzie procedurali
  3. trattenimento
  4. effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale
  5. richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso
  6. protezione umanitaria
  7. composizione e formazione delle commissioni

 

 

 

1) Riesame della domanda

 

In relazione al riesame, le tre organizzazioni ritengono che:

 

1.1. vada esclusa ogni valutazione relativa all’eventuale manifesta infondatezza dell’istanza di riesame da parte del Presidente della Commissione territoriale, in quanto il concetto di manifesta infondatezza dell’istanza è del tutto assente nella L. 189/02 e non può essere introdotto attraverso una fonte secondaria quale il regolamento; la formulazione della disposizione regolamentare presente nella bozza appare pertanto illegittima in quanto attribuisce al Presidente della Commissione territoriale un potere di valutazione del tutto arbitrario;

1.2. sia opportuno prevedere la nomina di un relatore diverso da quello incaricato in sede di esame ordinario, nel rispetto del principio di terzietà;

1.3. la possibilità di accedere al riesame non sia subordinata alla presentazione di “elementi sopravvenuti ovvero preesistenti non adeguatamente valutati in prima istanza”;

1.4. in sede di riesame la Commissione territoriale integrata debba essere presieduta dal membro della Commissione nazionale;

1.5. il richiedente asilo sottoposto alla procedura di riesame debba godere delle garanzie procedurali indicate al punto 2.

 

 

2) Garanzie procedurali

 

Le tre organizzazione ritengono fondamentale prevedere le seguenti garanzie procedurali:

 

2.1.       il richiedente asilo deve avere diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, a utilizzare per la presentazione la propria lingua e a ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con indicazione della documentazione allegata. Assistenza particolare va assicurata ai minori non accompagnati; il tutore deve essere presente alla verbalizzazione della domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato;

2.2.       devono essere ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione della domanda i rappresentanti dell’ACNUR e gli altri soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 (introdotto dalla L. 189/2002);

2.3.       sia prevista, ove necessario, l’assistenza di interpreti qualificati, nonché, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna, l’assistenza di personale di sesso femminile;

2.4.       il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia;

2.5.       l’intervista del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di vulnerabilità (vittime di tortura, donne che hanno subito violenza etc.) debba essere condotta da personale opportunamente formato;

2.6.       il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo. Essi devono essere messi in condizioni di ricevere, anche dall’ACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto d’asilo per poter assicurare assistenza efficace al minore, e devono avere facoltà, nel corso dell’audizione, di porgli domande e formulare osservazioni;

2.7.       nell’esaminare la domanda di asilo la Commissione territoriale deve tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica, prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati;

2.8 il richiedente o il suo legale debbono avere diritto ad acquisire copia del verbale     nell’audizione; il verbale deve riportare indicazione dell’ora di inizio e fine dell’audizione;

2.9 negli atti della Commissione sia riportata la modalità – all’unanimità o a maggioranza – con cui è stata assunta la decisione.

 

 

3) Trattenimento e centri di identificazione

 

3.1   Secondo Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere l’applicazione della misura del trattenimento – così come emerge dalla lettura della bozza di regolamento di attuazione –  si configura come un provvedimento di fatto generalizzato, tale da comprendere la quasi totalità delle domande di asilo.

Ciò costituisce ragione di grave preoccupazione dal momento che un’applicazione generalizzata della misura del trattenimento non tiene in considerazione le specificità delle motivazioni che spingono una persona a scappare dal proprio paese. L’estensione all’utilizzo del trattenimento forza quei principi di ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero porsi a fondamento della legge, nonché viola la stessa disposizione di legge che prevede all’art. 31 co. 1 che in via generale “il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata”.

Un applicazione di fatto generalizzata della misura del trattenimento si pone altresì in contrasto con la Direttiva dell’Unione Europea recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.

Riteniamo perciò che, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, co. 2, lettera (a) e coerentemente con il dettato dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il regolamento debba almeno esplicitare che la misura del trattenimento non sia applica a quei richiedenti asilo che, anche avendo fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, si siano presentati spontaneamente in Questura a chiedere asilo. È del tutto evidente infatti che tali casi non rientrano nella casistica di coloro che hanno eluso e tentato di eludere i controlli di frontiera e che non vi siano ragioni per ritenere che a tali casi non vada applicata la procedura ordinaria.

 

3.2.       Per ciò che attiene all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.1-ter, comm.2 punto 4 che dispone che il mero “allontanamento non autorizzato dai centri […] equivale a rinuncia alla domanda”, le tre organizzazioni richiamano l’attenzione ad una attuazione ponderata di tale misura. La previsione automatica della rinuncia alla domanda di asilo a seguito di mancato rispetto dell’orario di allontanamento dal centro di identificazione costituisce una misura eccessiva poiché prevede una sorta di automatica attribuzione di volontà al richiedente nell’eventualità dell’allontanamento. Va infatti sottolineato che il diritto d’asilo costituisce un diritto soggettivo della persona, costituzionalmente garantito, e non un mero interesse legittimo. Si richiede pertanto che il regolamento specifichi che il mancato rispetto dell’orario di uscita non configura la condizione allontanamento non autorizzato purché l’interessato segnali l’impossibilità di ottemperare l’obbligo, ovvero adduca valide ragioni per l’omessa segnalazione.

 

3.3.       Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici senza Frontiere ritengono che il regolamento debba esplicitare che:

-       3.3.1 ciascun nucleo familiare fruisce di spazi propri e, ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione;

-       3.3.2. nei riguardi di persone portatori di particolari esigenze (ad esempio minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi, tortura e sfruttamento sessuale) si dia luogo ad un trasferimento in una struttura adeguata, nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro salute e benessere;

-       3.3.3. il minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

-       3.3.4. nel rispetto delle direttive impartite dalla Prefettura - ufficio territoriale del Governo - il direttore del centro di cui all’articolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualità di vita che garantisca  la salute ed il benessere dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi, tortura e sfruttamento sessuale.

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici senza Frontiere fanno presente che i centri di identificazione che si intende istituire devono corrispondere agli standard previsti dalla Direttiva dell’Unione Europea recante norme minime sull’accoglienza, recentemente entrata in vigore. In particolare si ricorda che l’art. 14 della suddetta Direttiva impone che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata agli ospiti. Si fa presente che le condizioni in cui versano alcuni delle attuali strutture di prima accoglienza (quali ad esempio i centri di Foggia Borgo Mezz’anone, S. Anna di Crotone) versano in condizioni di gravissimo degrado e sono palesemente inidonei ad ospitare centri di identificazione. Pertanto il loro eventuale utilizzo, anche in via provvisoria, è da escludersi.

Si suggerisce pertanto di potenziare l’accoglienza realizzata attraverso la rete nazionale di strutture nate nell’ambito del PNA (Programma Nazionale Asilo), esperienza confluita nel costituendo servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’art. 1 sexies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

                                                 

 

 

4)  Effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale

 

4.1. Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che il regolamento debba esplicitare che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, in possesso del richiedente sottoposto alla procedura ordinaria, debba essere rinnovabile fino a completamento delle eventuali procedure di ricorso. In mancanza di tale previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto godrebbe infatti, paradossalmente, di minori garanzie in fase di accesso alla tutela giurisdizionale rispetto al richiedente obbligatoriamente trattenuto nel centro di identificazione, dato che non gode della possibilità di chiedere il riesame, e potrebbe comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida nel merito del ricorso. 

 

4.2. Occorre infine stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo, il richiedente è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché ove necessario, da un interprete, con onorari e spese a carico dell'erario.

 

 

5) Richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso

 

Nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di sospensione il Prefetto deve essere tenuto a valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.

 

 

6) Status di rifugiato e prerogative del destinatario della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 Testo Unico

 

In merito a questo argomento, le tre organizzazioni ritengono occorra stabilire che:

 

6.1. sia autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado; coerentemente con il disposto dell’art. 30, co. 1, lettera c), del Testo Unico, il permesso di soggiorno è rilasciato, al familiare o tutore o affidatario, anche se questi è già presente sul territorio dello Stato;

6.2 il permesso di soggiorno per motivi umanitari abbia durata di un anno, sia rinnovabile e consenta lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma e l’iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado;

6.3. il permesso di soggiorno sia rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio, coerentemente con quanto disposto con Circolare del Ministero dell’interno del 24/2/2003;

6.4. lo status del beneficiario della protezione umanitaria sia equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto all’unità familiare e il rilascio di documenti sostitutivi;

6.5. il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non abbia più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso, possa chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.

 

 

7) Composizione e formazione delle commissioni territoriali

 

 La bozza del regolamento d’attuazione non pone particolare attenzione alla composizione e formazione  delle commissioni territoriali così come della commissione nazionale per il diritto di asilo. Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere chiedono che il regolamento d’attuazione preveda quanto segue:

 

> i componenti nominati a comporre le commissioni siano altamente qualificati in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto internazionale;

> i componenti  delle  commissioni siano costantemente aggiornati sugli sviluppi politici e sulla situazione dei diritti umani nei paesi di provenienza dei rifugiati.

 

Al fine di salvaguardare il principio della trasparenza, le tre organizzazioni raccomandano inoltre che – in base al regolamento di attuazione – la commissione nazionale, al termine di ogni anno di funzionamento, renda pubblici e relazioni al Parlamento sui risultati delle attività della commissione e delle commissioni territoriali, relativamente al numero e all’esito delle domande esaminate.