(2/6/2003)

 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA STESURA DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO D’ASILO

 

 

1.     Condizione del richiedente asilo

 

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo deve essere rinnovabile fino a completamento delle eventuali procedure di ricorso. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI, dato che puo’ comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilita’ di chiedere il riesame.

 

Il minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

 

2.     Trattenimento nei Centri di identificazione

 

Occorre chiarire che la disposizione di cui all’art. 1 bis, co. 2, lettera a) Legge 39/1990 non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dall’eventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno.

 

In relazione alle modalita’ di trattenimento, occorre

1.      prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze (ad esempio, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale) in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro salute e benessere; stabilire inoltre che modalita’ diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, per tali soggetti; tenere in considerazione, in tutti i casi in cui il trattenimento riguardi minori o familiari di minori presenti in Italia, il superiore interesse del minore, in conformita’ con quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;

2.      stabilire che ciascun nucleo familiare fruisce di spazi propri, e che ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera g) della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT;

3.      includere la possibilita’ di visita di straniero regolarmente soggiornante per il quale vi sia una richiesta da parte della persona trattenuta, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT;

4.      prevedere la possibilita’ di impugnazione dei provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’allontanamento o alle visite, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT;

5.      stabilire che il mancato rispetto dell’orario di uscita non configura la condizione di allontanamento non autorizzato, purche’ l’interessato segnali l’impossibilita’ di ottemperare all’obbligo di rientro o adduca valide ragioni per l’omessa segnalazione;

6.      prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del paragrafo 3 della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT, la possibilita’ che i rappresentanti degli organismi di tutela ammessi al Centro offrano servizi di informazione e assistenza legale

 

 

3.     Riesame della domanda

 

In relazione al riesame,

1.      va esclusa ogni valutazione relativa all’eventuale manifesta infondatezza dell’istanza di riesame da parte del Presidente della Commissione territoriale;

2.      e’ opportuno prevedere la nomina di un relatore diverso da quello incaricato in sede di esame ordinario;

3.      la Commissione territoriale integrata deve essere presieduta dal membro della Commissione nazionale;

4.      si deve procedere ad audizione anche su istanza del richiedente asilo.

 

 

4.     Richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso

 

E’ necessario definire le modalita’ e i tempi per la presentazione della richiesta di autorizzazione al Prefetto.

 

Dal momento che l’allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente asilo che abbia presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica rischia di privare di effettivita’ tale ricorso, e in considerazione del grave danno per la liberta’, l’incolumita’ o la vita del richiedente che conseguirebbe ad una decisione errata sulla sua richiesta di asilo, e’ necessario limitare i casi in cui il Prefetto puo’ negare l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso. Piu’ precisamente, il provvedimento di diniego dovrebbe essere adottato solo quando

1.      la Commissione abbia accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui all’art. 1, co. 4 Legge 39/1990, per l’inammissibilita’ della domanda;

2.      nel corso dell’attuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gia’ adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese d’origine tale da giustificare una diversa decisione;

3.      si tratti di domanda ripetuta (una precedente domanda di asilo presentata dal richiedente sia stata, cioe’, rigettata) senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.

In ogni caso, nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di sospensione il Prefetto deve essere tenuto a valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.

 

 

5.     Ricorso

 

Occorre stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo il richiedente e’ ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia, ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’ ove necessario, da un interprete, con onorari e spese a carico dell'erario. Il pagamento delle spese per l’assistenza legale dei richiedenti asilo e’ posto a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo previsto dall'art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

 

6.     Diniego del riconoscimento dello status di rifugiato

 

In caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e di assenza delle condizioni per il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, co. 6, del Testo unico, occorre stabilire che

1.      l’espulsione, con divieto di reingresso, scatta solo nei casi di richiedente trattenuto in un CPT;

2.      nei casi di trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione si esegue il respingimento “senza divieto di reingresso”;

3.      nei restanti casi si procede in base all’art. 12 del DPR 394/99 (invito a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., con espulsione in caso di mancato rispetto dei termini).

 

Nei casi in cui il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato riguardi un minore non accompagnato, e’ necessario tenere presente che il minore non puo’ essere espulso ne’ respinto, ne’ comunque allontanato dal territorio dello Stato sulla semplice base di tale diniego, conformemente a quanto sancito dagli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’art. 19, co. 2  del Testo Unico. Occorre quindi stabilire che, una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della Commissione territoriale (richiesta di riesame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni al quale e’ stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 1, co. 5 della Legge 39/90, della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse del minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e dispone le misure opportune.

 

 

7.     Garanzie procedurali

 

Occorre stabilire che

1.      Il richiedente asilo ha diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, ad utilizzare per la presentazione la propria lingua, e ad ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con indicazione della documentazione allegata. Assistenza particolare va assicurata ai minori non accompagnati; il tutore deve essere presente alla verbalizzazione della domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato.

2.      Sono ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione della domanda i rappresentanti dell’ACNUR e gli altri soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 (introdotto dalla L. 189/2002.

3.      E’ prevista, ove sia necessario, l’assistenza di intepreti qualificati, nonche’, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna, l’assistenza di personale di sesso femminile.

4.      Nei casi in cui presentino domanda di asilo i membri di un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande per ciascuno dei membri adulti.

5.      I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorita’ sugli altri.

6.      L’audizione del minore non accompagnato puo’ essere esclusa solo nei casi in cui la Commissione territoriale ritenga di avere elementi sufficienti per l’adozione di una decisione positiva sulla domanda di asilo presentata dal minore.

7.      Il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia.

8.      L’intervista del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di vulnerabilita’ deve essere effettuata da persona dotata della necessaria competenza.

9.      Il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo. Essi devono essere messi in condizioni di ricevere, anche dall’ACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto d’asilo per poter assicurare assistenza efficace al minore, e devono avere facolta’, nel corso dell’audizione, di porgli domande e formulare osservazioni.

10.   Nell’esaminare la domanda di asilo la Commissione territoriale deve tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica, prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

11.   Il richiedente o il suo legale hanno diritto ad acquisire copia del verbale dell’audizione; il verbale deve riportare indicazione dell’ora di inizio e fine dell’audizione.

12.   Negli atti della Commissione e’ annotata la modalita’ – all’unanimita’ o a maggioranza – con cui e’ stata assunta la decisione.

13.   Il richiedente ha diritto di acquisire - anche tramite i soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 - copia della documentazione che lo riguarda.

 

 

8.     Status di rifugiato e prerogative del destinatario della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 Testo Unico

 

Occorre stabilire che

1.      e’ autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado; coerentemente con il disposto dell’art. 30, co. 1, lettera c), del Testo Unico, il permesso di soggiorno e’ rilasciato, al familiare o tutore o affidatario, anche se questi e’ gia’ presente sul territorio dello Stato;

2.      il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e’ rinnovabile e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata o autonoma e l’iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado;

3.      il permesso di soggiorno e’ rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio, coerentemente con quanto disposto con Circolare del Ministero dell’interno del 24/2/2003;

4.      lo status del beneficiario della protezione umanitaria e’ equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto all’unita’ familiare e il rilascio di documenti sostitutivi;

5.      il rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione);

6.      il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso puo’ chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta conversione in permesso per lavoro e’ esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a nuovi ingressi.

 

 

9.     Cessazione e revoca dello status di rifugiato

 

Occorre stabilire che

1.      per le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato e’ richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

2.      nei casi in cui il provvedimento di cessazione o di revoca dello status di rifugiato sia divenuto definitivo l’interessato e i suoi familiari devono lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salvo che siano titolari di carta di soggiorno o di altro premesso di soggiorno, o che possano diventarlo possedendone i requisiti previsti dalla legge.

3.      eventuali rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono interrotti dalla cessazione o dalla revoca dello status di rifugiato.