TRIBUNALE DI LECCO
RICORSO
A SENSI DEL D.Leg.vo 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Il signor Mohammed Ej Jnati nato il 26/02/1950 a Beni Amir, Marocco residente a Dervio in Via Madonnina n. 2 carta di soggiorno n. E108873 assistito e difeso, per delega a margine del presente atto dall’avv. Maria Grazia Corti
PREMESSO
CHE
Il ricorrente, il
6.3.2002, ha presentato la richiesta al ricongiungimento famigliare, ex art. 29
decreto legislativo 286/98 al Ministero degli Affari Esteri, e ha ottenuto, in
data 16.4.2002 il Nulla Osta della Questura di Lecco. (All. 1)
Il nulla osta è
stato presentato al Consolato Italiano di Casablanca in data 24.4.2002 (All.
2), come previsto dalla normativa vigente, per l’ottenimento del visto
d’ingresso in Italia per i congiunti: Khatib Khadija moglie dello
scrivente e per i figli Ej Jnati Rachid (nato il 6.9.1995), Ej Jnati Fatima Ezzahrae(nata il
6.12.1997) e Ej Jnati Sanae (nata l’8.1.2002);
Pur avendo il ricorrente
reiteratamente avanzato sollecito al Consolato Italiano, nessun appuntamento
veniva fissato per l’espletamento della pratica nei mesi successivi.
Risulta, pertanto, palese che il comportamento del Consolato sia stato
illegittimo in base all’art. 5, co.8 del DPR 394/99 che fissa il termine
di 90 gg. per il rilascio del visto d’ingresso.
In data 21.10.2002 il ricorrente inviava al Consolato Italiano a Casablanca una ulteriore lettera di sollecito (All.3), in cui peraltro si evidenziavano le difficoltà, di ordine economico, conseguenti al mancato ricongiungimento e alla mancata possibilità di garantire ai figli minori Rachid e Fatima Ezzahrae la frequenza alle scuole italiane, per il primo alla scuola elementare e per la seconda alla scuola dell’infanzia relativamente all’anno scolastico 2002/2003. La frequenza se garantita, avrebbe infatti ridotto al minimo lo svantaggio dei figli rispetto all’apprendimento della lingua italiana, all’integrazione e al successo scolastico.
Né può
essere ignorato il diritto all’unità famigliare e alla tutela dei
figli minori, che è sotteso alla legge.
Il Consolato rispondeva
in data 6.11.2002 con una comunicazione a firma del Responsabile
dell’Ufficio Visti Elsa Di Sante (All.4) in cui si informava, senza
ulteriormente indicare l’autorità supplente alla quale rivolgersi
per il disbrigo dell’iter
burocratico richiesto, che l’ufficio era temporaneamente chiuso al
pubblico.
In tale comunicazione,
anzi si legge:” nell’attesa di poter procedere a più
conveniente trattazione, e per consentire a questo ufficio snellezza delle
procedure, si prega di evitare ulteriori sollecitazione in merito.”
Nessuna indicazione veniva data nella lettera consolare relativamente
all’eventuale necessità di ripresentare alla Questura competente
una ulteriore richiesta di ricongiungimento famigliare, pur tenuto conto che,
alla data della lettera del Consolato, il nulla osta presentato dal ricorrente
risultava emesso da più di sei mesi.
Finalmente il Consolato
Italiano in data 19 maggio fissava per il 3 giugno 2003 l’appuntamento per la concessione
dei visti richiesti. Nel frattempo, tuttavia, il Consolato emanava un avviso in
cui si dichiara che, a decorrere dal 9 maggio 2003, non sarebbero più
stati presi in considerazione i Nulla Osta per ricongiungimento famigliare rilasciati dalle Questure da
oltre 6 mesi (All.5).
Il ricorrente, pur
considerato la possibilità di presentare ricorso alla decisione del
Consolato, si recava immediatamente presso la Questura di Lecco per fissare un
appuntamento e ripresentare tutta
la documentazione necessaria per ottenere un nuovo nulla osta. Tale
appuntamento è stato fissato il 20 agosto 2003! (All.6).
In data 3 giugno 2003,
comunque la moglie del ricorrente e i tre figli minori si sono recati a
Casablanca presso il Consolato Italiano in ragione dell’appuntamento
fissato ma non è neppure stato loro concesso di entrare
nell’Ufficio Visti.
Si osserva che, come
peraltro ben evidenziato con propria ordinanza dal Tribunale di Grosseto in un
caso identico (All.7)sussiste la
competenza della Autorità Giudiziaria ordinaria a provvedere in
merito all’illegittimo mancato rilascio, da parte della competente
Autorità Amministrativa, del visto di ingresso per il ricongiungimento
famigliare, questo premesso
RICORRE
Al Tribunale di Lecco affinché, sentito il ricorrente, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
IN PRINCIPALITA’: ritenuto fondato il diritto del ricorrente, ordinare al Ministro degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro-tempore, di provvedere senza indugio al rilascio del visto d’ingresso in Italia per ricongiungimento famigliare ai signori
Khadib Khadiia (moglie
del ricorrente)
Ej Jnati Rachid (figlio
del ricorrente)
Ej Jnati Fatima Ezzahrae
(figlia del ricorrente)
Ej Jnati Sanae (figlia
del ricorrente)
tutti residenti nella
città di Beni Mellal (Marocco), con provvedimento immediatamente e provvisoriamente
esecutivo, stante l’urgenza.
AD ISTRUTTORIA: si
producono i seguenti documenti:
1)copia nulla osta
Questura di Lecco del 16.4.2002;
2)copia della ricevuta di
consegna dei documenti inoltrati al Consolato Italiano a Casablanca;
3)copia lettera inviata
dal ricorrente il 21.10.2002 al Consolato Italiano a Casablanca;
4)copia lettera inviata
al ricorrente il 6.11.2002 dall’Ufficio Visti dello stesso Consolato;
5)avviso Consolato
Italiano del 9.5.2003;
6)copia comunicazione
data appuntamento in Questura di Lecco;
7)copia ordinanza
Tribunale di Grosseto del 11.11.2002.
Lecco,il 18 giugno 2003. IL
RICORRENTE
IL
DIFENSORE