TRIBUNALE DI LECCO

RICORSO A SENSI DEL D.Leg.vo 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il signor Mohammed Ej Jnati nato il 26/02/1950 a Beni Amir, Marocco residente a Dervio in Via Madonnina n. 2 carta di soggiorno n. E108873 assistito e difeso, per delega a margine del presente atto dall’avv. Maria Grazia Corti

PREMESSO CHE

Il ricorrente, il 6.3.2002, ha presentato la richiesta al ricongiungimento famigliare, ex art. 29 decreto legislativo 286/98 al Ministero degli Affari Esteri, e ha ottenuto, in data 16.4.2002 il Nulla Osta della Questura di Lecco. (All. 1)

Il nulla osta è stato presentato al Consolato Italiano di Casablanca in data 24.4.2002 (All. 2), come previsto dalla normativa vigente, per l’ottenimento del visto d’ingresso in Italia per i congiunti: Khatib Khadija moglie dello scrivente e per i figli Ej Jnati Rachid (nato il 6.9.1995),  Ej Jnati Fatima Ezzahrae(nata il 6.12.1997) e Ej Jnati Sanae (nata l’8.1.2002);

Pur avendo il ricorrente reiteratamente avanzato sollecito al Consolato Italiano, nessun appuntamento veniva fissato per l’espletamento della pratica nei mesi successivi. Risulta, pertanto, palese che il comportamento del Consolato sia stato illegittimo in base all’art. 5, co.8 del DPR 394/99 che fissa il termine di 90 gg. per il rilascio del visto d’ingresso.

In data 21.10.2002 il ricorrente inviava al Consolato Italiano a Casablanca una ulteriore lettera di sollecito (All.3), in cui peraltro si evidenziavano le difficoltà, di ordine economico, conseguenti al mancato ricongiungimento e alla mancata possibilità di garantire ai figli minori Rachid e Fatima Ezzahrae la  frequenza alle scuole italiane, per il primo alla scuola elementare e per la seconda alla scuola dell’infanzia relativamente all’anno scolastico 2002/2003. La frequenza se garantita, avrebbe infatti ridotto al minimo lo svantaggio dei figli rispetto all’apprendimento della lingua italiana,  all’integrazione e al successo scolastico.

Né può essere ignorato il diritto all’unità famigliare e alla tutela dei figli minori, che è sotteso alla legge.

Il Consolato rispondeva in data 6.11.2002 con una comunicazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Visti Elsa Di Sante (All.4) in cui si informava, senza ulteriormente indicare l’autorità supplente alla quale rivolgersi per il  disbrigo dell’iter burocratico richiesto, che l’ufficio era temporaneamente chiuso al pubblico.

In tale comunicazione, anzi si legge:” nell’attesa di poter procedere a più conveniente trattazione, e per consentire a questo ufficio snellezza delle procedure, si prega di evitare ulteriori sollecitazione in merito.” Nessuna indicazione veniva data nella lettera consolare relativamente all’eventuale necessità di ripresentare alla Questura competente una ulteriore richiesta di ricongiungimento famigliare, pur tenuto conto che, alla data della lettera del Consolato, il nulla osta presentato dal ricorrente risultava emesso da più di sei mesi.

Finalmente il Consolato Italiano in data 19 maggio fissava per il 3 giugno 2003  l’appuntamento per la concessione dei visti richiesti. Nel frattempo, tuttavia, il Consolato emanava un avviso in cui si dichiara che, a decorrere dal 9 maggio 2003, non sarebbero più stati presi in considerazione i Nulla Osta per  ricongiungimento famigliare rilasciati dalle Questure da oltre 6 mesi (All.5).

Il ricorrente, pur considerato la possibilità di presentare ricorso alla decisione del Consolato, si recava immediatamente presso la Questura di Lecco per fissare un appuntamento e ripresentare tutta  la documentazione necessaria per ottenere un nuovo nulla osta. Tale appuntamento è stato fissato il 20 agosto 2003! (All.6).

In data 3 giugno 2003, comunque la moglie del ricorrente e i tre figli minori si sono recati a Casablanca presso il Consolato Italiano in ragione dell’appuntamento fissato ma non è neppure stato loro concesso di entrare nell’Ufficio Visti.

Si osserva che, come peraltro ben evidenziato con propria ordinanza dal Tribunale di Grosseto in un caso identico (All.7)sussiste la  competenza della Autorità Giudiziaria ordinaria a provvedere in merito all’illegittimo mancato rilascio, da parte della competente Autorità Amministrativa, del visto di ingresso per il ricongiungimento famigliare, questo premesso

RICORRE

Al Tribunale di Lecco affinché, sentito il ricorrente, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

IN PRINCIPALITA’: ritenuto fondato il diritto del ricorrente, ordinare al Ministro degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro-tempore, di provvedere senza indugio al  rilascio del visto d’ingresso in Italia per ricongiungimento  famigliare ai signori

Khadib Khadiia (moglie del ricorrente)

Ej Jnati Rachid (figlio del ricorrente)

Ej Jnati Fatima Ezzahrae (figlia del ricorrente)

Ej Jnati Sanae (figlia del ricorrente)

tutti residenti nella città di Beni Mellal (Marocco), con provvedimento immediatamente e provvisoriamente esecutivo, stante l’urgenza.

AD ISTRUTTORIA: si producono i seguenti documenti:

1)copia nulla osta Questura di Lecco del 16.4.2002;

2)copia della ricevuta di consegna dei documenti inoltrati al Consolato Italiano a Casablanca;

3)copia lettera inviata dal ricorrente il 21.10.2002 al Consolato Italiano a Casablanca;

4)copia lettera inviata al ricorrente il 6.11.2002 dall’Ufficio Visti dello stesso Consolato;

5)avviso Consolato Italiano del 9.5.2003;

6)copia comunicazione data appuntamento in Questura di Lecco;

7)copia ordinanza Tribunale di Grosseto del 11.11.2002.

Lecco,il 18 giugno 2003.                      IL RICORRENTE

 

                                   IL DIFENSORE