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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2003                                                                                                                      giugno          

 

 

 

 

Sommario

 

Decreto del Presidente del Consiglio

concernente la programmazione

transitoria dei flussi d'ingresso dei

lavoratori extracomunitari nel territorio

dello Stato per l'anno 2003  (6 giugno 2003)

 

 

Circolare n. 25/2003 del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali

concernente il decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003

(20 giugno 2003)

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 37

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari

 nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

 

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

 

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;

 

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

 

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000 ingressi per lavoro stagionale;

 

Tenuto conto che Ë emerso l'ulteriore fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2003 sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

 

Tenuto conto, in particolare, che in alcune regioni e province autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle rispettive Amministrazioni regionali;

 

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

 

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

 

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

 

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

 

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di paesi specificamente individuati;

 

Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 19.500 unità ancora utilizzabili in sede di programmazione transitoria, ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;

 


 

Decreta:

 

Art. 1

 

1.     Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n.19.500 unità.

 

Art. 2

 

1.     Nell'ambito della quota massima di cui all'art.1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 8.500 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.     2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.

 

Art. 3

 

1.     Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 Ë consentito l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività' di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

soci e amministratori di società' non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2.    All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione     professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Art. 4

 

Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 persone.

 

Art. 5

 

1.     Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

 

1.000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.



Roma, 6 giugno 2003
                                                                                                                                   Il Presidente: Silvio Berlusconi



Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2003, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 342.

 

 

 

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Immigrazione

 

Prot. N. 1234 / SDG IMM / 03

Allegati n. 3

 

 

 

Roma, 20 giugno 2003


Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni

Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le

Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

 

e, p.c.: Agli Assessorati Regionali

al lavoro
Loro Sedi

 

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro

-D.G.I.E.P.M.-Uff. VI

Centro Visti Roma

 

Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto del Ministro

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direz. C.le per la Polizia Stradale,

Ferroviaria, di Frontiera e Postale 

-Dipartimento per le libertà civili e

l'immigrazione Roma

All' INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.6.2003 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003".

 

CIRCOLARE N. 25 / 2003

 

Allegato 2: tabella ripartizione
quote lavotatori stagionali

 

Allegato 3: tabella ripartizione
quota lavoro subordinato non
stagionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comunica che in data 19.6.2003 è stato registrato alla Corte dei Conti l' allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.06.2003 (allegato 1).

Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota massima di 19.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

 

Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 1, n. 8.500 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;

- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;

- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 o 2002.


L'art. 3 prevede una quota di n. 800 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Nella quota prevista sono ammesse le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo esclusivamente nell'ambito delle tipologie indicate.


L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori argentini di origine italiana, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina e visibile attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo Ministero condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.


L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue: 1. n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato; 2. n. 5.900 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero di nazionalità non predeterminata; 3. n. 3.600 ingressi riservata a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartiti:

· 1.000 cittadini albanesi · 600 cittadini tunisini · 500 cittadini marocchini · 300 cittadini egiziani · 200 cittadini nigeriani · 200 cittadini moldavi · 500 cittadini cingalesi · 300 cittadini bangalesi

 

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le Regioni e le Province Autonome della quota per lavoro stagionale (All. 2) e della quota per lavoro subordinato non stagionale (All. 3). Con riguardo al prospetto relativo ai lavoratori stagionali sottolineiamo che la quota prevista in Campania è interamente destinata alla provincia di Caserta.

Le restanti quote previste dal D.P.C.M, agli articoli 3, 4 e 5, nella parte riguardante i dirigenti o lavoratori altamente qualificati, non sono state ripartite. Le Direzioni Provinciali del Lavoro comunicheranno settimanalmente alle Direzioni Regionali di appartenenza il numero delle autorizzazioni al lavoro rilasciate a valere sulle quote previste dagli articoli 4 e 5, nonchè il numero delle attestazioni di disponibilità in quota per le conversioni del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le D.R.L. inoltreranno i dati così raccolti al Servizio lavoratori extracomunitari (fax n.: 06 3675 5891) che terrà il computo generale dell'utilizzo di tali quote.

Le Direzioni Regionali assegnatarie delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio mensile dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità in uso.

 

 IL DIRETTORE GENERALE firmato: Giuseppe Maurizio Silveri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ALLEGATO 2

 

 

                                                                    

RIPARTIZIONE QUOTE LAVORATORI STAGIONALI

                                                                              

                                   Lombardia....                                                           700

                                   Bolzano....                                                            1.300

                                   Trento                                                                       400

                                   Veneto                                                                 1.000

                        Friuli-Venezia Giulia....                                         200

                                   Liguria....                                                                  100

                                   Emilia-Romagna....                                            1.000

                                   Toscana....                                                               300

                                   Marche....                                                                 450

                                   Lazio....                                                                     500

                       Abruzzo....                                                                 200

                                   Molise...                                                                      50

                                   Puglia....                                                                   400

                                   Campania-destinati alla D.P.L. di Caserta      1.500

                                   Calabria....                                                               400

 

 

                                   Totale..................................                                 8.500

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ALLEGATO N.3

"RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE"

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