TRIBUNALE DI ROMA – PRIMA SEZIONE

 

Il Giudice a scioglimento della riserva;

-vista la documentazione prodotta relativa alla attuale situazione politica del paese di provenienza del ricorrente;

-rilevato che il ricorrente ha lasciato il paese di provenienza per tutelare la propria incolumità specificando e documentando le torture subite;

-vista la decisione della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico;

-visti gli atti di impugnazione dei provvedimenti amministrativi;

-ritenuto presumibile che – come dallo stesso dichiarato – il ricorrente non sia stato messo in grado, in sede di procedimento amministrativo, di illustrare la propria posizione, in quanto non assistito da interprete della lingua specifica dallo stesso parlata;

-che, pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dello status di rifugiato ed il conseguente provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Roma;

-rilevato che è indirizzo consolidato che la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e la domanda di asilo politico, deve essere intesa conclusa solamente dopo l’esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali ordinarie e che, fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo al soggiorno temporaneo in Italia;

-ritenuta l’evidenza del periculum in mora, attesa l’immediata operatività del decreto di espulsione

 

PQM

 

-sospende il provvedimento  di espulsione notificato al ricorrente in data _______________

-dispone il rilascio al ricorrente ________________ del permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione delle procedure amministrative e a quelle giurisdizionali ordinarie;

-fissa per il giudizio di merito il termine di trenta giorni

Roma, lì___ luglio 2003