IMMIGRATI: TRIB. RIMINI, APOLIDIA ROM NON COSTITUISCE REATO =

 (ASCA) - Roma, 21 lug - L'art. 19, 1* comma della legge

 Bossi-Fini 189 del 2002 prevede il divieto di espulsione

 dello straniero che possa essere oggetto di persecuzioni per

 motivi di razza, di sesso, di lingua e di cittadinanza. E'

 la tesi, impostata sulla difesa dell'apolidia, proposta al

 tribunale di Rimini dall'avvocato Massimo Succi per la

 difesa nel processo per direttissima a carico del rom Osman

 Bajric, arrestato ai sensi della stessa legge 189 per non

 aver lasciato l'Italia, chiedendo anche la citazione come

 teste di don Oreste Benzi, presidente dell'associazione Papa

 Giovanni XXIII, (il rom, ha sostenuto il teste, si trova da

 oltre 38 anni in Italia dopo aver lasciato la Croazia ed un

 suo eventuale ritorno nel proprio paese sarebbe stato

 impossibile per non aver piu' la cittadinanza croata perche

 apolide).

     Il giudice dottoressa Fiorella Casadei, si legge in un

 comunicato, ha accolto la tesi sia del difensore che del

 teste, provvedendo ad emettere sentenza di assoluzione ai

 sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale che

 stabilisce che il fatto non costituisce reato. La sentenza,

 aggiunge il comunicato, e' di portata storica perche'

 ''viene a riconoscere in sede penale l'apolidia degli zingari

 rom come status giuridico, dando speranza a migliaia di

 rom''.

 211354 LUG 03