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Gazzetta Ufficiale N. 159 del 11 Luglio 2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3298).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio 2003, n. 3287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;
Considerato l'aggravamento della situazione emergenziale
determinata dai recenti sbarchi di clandestini sulla costa del
territorio della Regione siciliana;
Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre ulteriori misure di
carattere straordinario, al fine di contrastare piu' efficacemente la
grave situazione emergenziale determinata dagli arrivi di clandestini
sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle misure di
espulsione ed alla dislocazione territoriale dei centri di permanenza
temporanea e di assistenza;
Vista la nota prot. n. 11050/110(4)/Sett.Sic.e Prot. civ. del
Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto, in data 26 giugno
2003;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Acquisita l'intesa con la Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione all'aggravamento della situazione emergenziale di
cui alla presente ordinanza, determinato da nuovi sbarchi di
clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana, le
disposizioni contenute nelll'ordinanza n. 3287/2003 si applicano
anche nel territorio della regione medesima.

Art. 2.
1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3244/2002, n.
3262/2003, e n. 3287/2003 citate in premessa, si applicano anche per
la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture
destinate alle attivita' di prima assistenza e di soccorso previste
dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consigli
dei Ministri n. 3244/2002, dopo le parole «nonche' all'acquisto o
noleggio di automezzi» sono aggiunte le parole «e di apparecchiature
informatiche».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3287/2003, dopo le parole «all'art. 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289» e' aggiunto il seguente periodo «e per le
spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei
programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative
di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.».

Art. 3.
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 1, comma
2, dell'ordinanza n. 3287/2003, il capo del Dipartimento delle
liberta' civile e dell'immigrazione del Ministero dell'interno
provvede, deroga alla normativa vigente, alla conclusione di
contratti di appalto o di acquisto di cosa futura, a trattativa
privata, anche con affidamento diretto, sulla base di scelte di
carattere fiduciario, in relazione alla somma urgenza inerente alla
realizzazione delle opere necessarie, operate dal medesimo capo del
Dipartimento.
2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3244/2002, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003, e'
aggiunto il seguente periodo «Articoli 1472 e 1655 e seguenti del
codice civile».

Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero
dell'interno, cosi' come integrati dalle risorse finanziarie previste
per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Presidente: Berlusconi

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialitý e non Ë sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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