Comune
di Rimini Settore Polizia Municipale
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Prot.n.129127
Rimini,
lì 11/07/2003
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente recante
inibitoria, rivolta ai titolari di strutture ricettive alberghiere e/o
extralberghiere, nonché ai proprietari o possessori di immobili, di
fornire alloggio, ovvero di cedere in godimento immobili, rustici o urbani, a
cittadini extracomunitari presenti in Italia in violazione alle norme previste
dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.
IL SINDACO
quale Ufficiale del Governo
PREMESSO CHE:
•ricorrentemente nel corso della stagione turistico-balneare ed in controtendenza rispetto al restante periodo dell'anno sul territorio del Comune di Rimini si manifesta un significativo incremento percentuale dei fenomeni c.d.«di criminalità diffusa», e ciò anche in relazione al fatto che una media città di provincia con 136.000 abitanti si trasforma, in tale periodo, nella più grande metropoli della Regione Emilia-Romagna, con una presenza media di 700.000 city-users ;
•in un tale contesto, anche l'esercizio dell'attività di vendita svolta su aree pubbliche da parte di soggetti senza titolo riveste valenza di turbativa, con autonoma quanto significativa rilevanza sotto i profili economico e sociale, nonché dell'allarme sociale. Ciò non solo in quanto attività svolta da cittadini extracomunitari prevalentemente presenti sul territorio nazionale in violazione agli artt.4 e 5 della Legge 6 marzo 1998, n.40, ma anche perché riguardante la vendita abituale di merci contraffate, in particolare sulla spiaggia e sul lido del mare, in violazione agli artt.474 e 648 del Codice Penale, giusta Sentenza della Cassazione-Sezioni Unite del 9 maggio 2001;
•i fenomeni di turbativa e di tensione sociale
che attualmente si manifestano sul territorio comunale, conseguenti alla
presenza di venditori così come sopra qualificati, evidenziano la
possibilità che, laddove nel proseguo della stagione turistico-balneare
detta fenomenologia dovesse ulteriormente implementarsi sia concretamente
possibile che, in luoghi quali la spiaggia ed il lido del mare in quanto
caratterizzati dalla presenza sincronica di una moltitudine di turisti,
avvengano fatti suscettibili di costituire minaccia per la sicurezza dei
cittadini, intesa quale integrità corporea degli stessi ;
•nelle more di definizione, da parte dell'Amministrazione
Comunale, di un ampio ed articolato
programma di tutela dei ceti meno abbienti, ivi compresi i cittadini
extracomunitari, nell'immediatezza
si rende comunque necessario assumere provvedimenti di natura cautelare suscettibili di scongiurare i
paventati pericoli;
CONSIDERATO CHE:
•la presenza crescente, sul territorio comunale, di cittadini extracomunitari
clandestini - le cui oggettive
difficoltà nel compiere un legittimo processo di integrazione,
contribuiscono al loro coinvolgimento
in fenomeni di criminalità diffusa e nell'attività di vendita di
prodotti contraffatti -
è sempre
correlata, in un rapporto di causa/effetto, alla disponibilità, da parte
di proprietari di case di
civile abitazione, ovvero di strutture alberghiere e/o extralberghiere,
a fornire alloggio per mercede, fatto che anche laddove non caratterizzato dal
dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie criminosa di cui al
5° comma dell'art. 10 della Legge 6 marzo 1998,. n.40 , è comunque
sempre correlato alla cessione in affitto di appartamenti degradati, ovvero di
camere relative ad esercizi alberghieri e/o extralberghieri fuori mercato ed in
condizioni lesive della dignità personale, il tutto spesso connesso a
forme di evasione delle imposte;
•ai sensi dall'ari 41 comma 2°, lett.c), della Legge 6 marzo 1998, n.40, costituisce atto di discriminazione il comportamento caratterizzato dal porre : "........ condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso.....omissis........all'alloggio ....omissis.....allo straniero regolarmente soggiornante in Italia.....", così escludendo che costituisca atto di discriminazione il rifiuto di fornire l'accesso all'alloggio di straniero presente in Italia in violazione degli artt.4 e 5 della Legge 6 marzo 1998, n.40;
•ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di
esecuzione del T.U. Leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 6 maggio
1940, n.635, l'esercente ha facoltà, laddove sussista un legittimo
motivo a rifiutare la prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e
ne corrisponda il prezzo (in tal senso: Cass. Pen., Sez.l, 16 ottobre 1979,
n.8458);
RILEVATO CHE:
•le vigenti normative in materia di alloggio dello straniero in strutture ricettive alberghiere
e/o extralberghiere,
ovvero per la cessione allo straniero, in proprietà o godimento, di
immobili, rustici o urbani, non prevedono l'obbligo, per il dante causa, di
accertare la legittima presenza dello straniero in Italia, e ciò previa
esibizione dei documenti a tal fine previsti dal Titolo II della Legge 6 marzo
1998, n.40;
•detta incongruenza normativa costituisce,
peraltro, alibi per alcuni gestori di strutture alberghiere e/o extralberghiere,
ovvero per alcuni proprietari o possessori di immobili, per porre in
essere
condotte che, ancorché non costituenti ingiusto profitto,
risultano comunque lesive della dignità della persona;
RITENUTO :
•di dover provvedere, ai sensi dell'art.54,
comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 all'emanazione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente mirata a limitare, nel periodo turistico -balneare,
l'insediamento sul territorio comunale di cittadini extracomunitari
clandestini. Ciò in quanto per le ragioni tutte motivate in
premessa, un'eventuale incontrollata affluenza degli stessi in assenza di reali
strumenti che possano consentire un legittimo processo di integrazione,
è
suscettibile di attivarne il coinvolgimento in fenomeni di
criminalità diffusa o di vendita di prodotti, contraffatti, con il rischio di
innescare una situazioni di tensione con i cittadini residenti capace a sua volta di
involversi in fatti costituenti grave minaccia per l'incolumità della
moltitudine di turisti presenti nel territorio comunale ed,
in particolare, sulla spiaggia e sul lido del mare;
•di individuare, nell'inibitoria rivolta ai proprietari e possessori di immobili, rustici o urbani, nonchè ai gestori di strutture alberghiere e/o extralberghiere, di fornire accesso all'alloggio a cittadino extracomunitario presente sul territorio Italiano in violazione alle norme previste dal Titolo II della Legge 6 marzo 1998, n.40, la modalità attraverso la quale prevenire il paventato quanto realistico grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, risultando la disponibilità a fornire alloggio quale rapporto di causa/effetto con l'insediamento sul territorio comunale di soggetti clandestini;
•che il provvedimento inibitorio de quo si qualifica come ordinanza necessitata in
materia di sicurezza
pubblica, con valenza cautelare rispetto a gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei
cittadini ed, in quanto tale, di stretta competenza del Sindaco;
RILEVATO INOLTRE CHE:
•detta inibitoria ha anche l'attitudine di
sopperire al deficit di tutela nei confronti dell' immigrato, laddove impedisce che lo
stesso sia alloggiato, in quanto clandestino, con modalità lesive
della dignità
della persona;
•detta inibitoria è anche suscettibile
di assumere concreta valenza cautelare rispetto al più articolato fenomeno c.d. «di
criminalità diffusa»;
•l'attuazione del presente provvedimento
è anche suscettibile di costituire sperimentazione di una più ampia ed
articolata azione di contrasto
- che operativamente comporterà un capillare monitoraggio dell'intero territorio
comunale - contro il
fenomeno c.d.« degli affitti in nero», in quanto costituente strumento di evasione
fiscale che, oltre a danneggiare l'economia nazionale, ha l'attitudine di
umiliare la dignità delle persone ed, in particolare, dei soggetti
più deboli della nostra società;
VISTO l'art.54, comma
2°, dei Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali»;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante:
«Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
VISTO il Testo Unico
di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;
VISTO l'art.650
Codice Penale;
ORDINA
1- nel territorio del Comune di Rimini, a far
data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, è fatto
divieto di fornire alloggio, ovvero di cedere in godimento immobili, rustici
o urbani, a cittadino
extracomunitario presente in Italia in violazione alle norme previste dal
Titolo II del Decreto Legislativo
25 luglio 1998, n.286;
2-nel territorio del Comune di Rimini, a far
data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, chiunque fornisce
alloggio, ovvero cede in godimento immobili, rustici o urbani, ad uno
straniero cittadino dei paesi terzi che figurano
nell'elenco di cui all'allegato 1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato
1), è tenuto a verificare il possesso, da parte dello stesso,
della documentazione preordinata
ad attestarne la legittima presenza in Italia, così come individuata al
successivo punto 5);
3- a far data dall'entrata in vigore della
presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, nel territorio del Comune di Rimini, chiunque, a qualsiasi titolo,
da alloggio ovvero ospita uno straniero cittadino dei paesi terzi che figurano
nell'elenco di cui all'allegato 1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato
1), anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso in godimento beni
immobili, rustici o urbani,
è tenuto ad allegare, alla comunicazione prevista dall'art.147 del Testo
unico di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, cosi
come modificato dall'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, copia
della documentazione attestante la legittima presenza dello straniero in
Italia, così come definita al successivo punto 5);
4- a far data dall'entrata in vigore della
presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, nel territorio del Comune di
Rimini, il gestore delle struttura ricettiva alberghiera e/o extralberghiera
che ospita uno straniero cittadino dei paesi terzi che figurano nell'elenco di
cui all'allegato
1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato 1), oltre all'adempimento
previsto dall'ari.109 del Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, è
tenuto a richiedere l'esibizione della documentazione attestante la legittima
presenza dello straniero in Italia, così come definita al successivo
punto 5), mantenendo fotocopia della stessa ai propri atti, con l'obbligo di
esibirla in caso di controllo dell'Autorità ;
5- sono
considerati atti idonei ad attestare la legittima presenza in Italia dello
straniero, i <<visti d'ingresso>> così come definiti dal
Decreto Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000 (G.U. n.178 del 1°
agosto 2000), il <<Permesso di soggiorno>> e la <<Carta di
soggiorno>> di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
6- il divieto di fornire alloggio, previsto
dalla presente ordinanza, non si applica ai casi contemplati dall'art. 12 comma 2°, della Legge 8 marzo 1998, n.40, riguardanti
l'attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate nei confronti dello straniero in
condizioni di bisogno, comunque presente in Italia. Resta fermo l'obbligo della comunicazione prevista
dall'art.147 del Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, così come
modificato dall'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;
7- salvo che non costituisca più grave reato,
la violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
8- a chiunque spetti, è fatto obbligo di
applicare e far rispettare la presente ordinanza;
9- la presente ordinanza è immediatamente
eseguibile.
Il Sindaco
f.to (Dr. Alberto Ravaioli)