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            Prot.n.129127

 

 

            Rimini, lì 11/07/2003

 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente recante inibitoria, rivolta ai titolari di strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere, nonché ai proprietari o possessori di immobili, di fornire alloggio, ovvero di cedere in godimento immobili, rustici o urbani, a cittadini extracomunitari presenti in Italia in violazione alle norme previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.

 

 

 

IL SINDACO

 

quale Ufficiale del Governo

 

 

 

 

PREMESSO CHE:

 

ricorrentemente nel corso della stagione turistico-balneare ed in controtendenza rispetto al restante periodo dell'anno sul territorio del Comune di Rimini si manifesta un significativo incremento percentuale dei fenomeni c.d.«di criminalità diffusa», e ciò anche in relazione al fatto che una  media città di provincia con 136.000 abitanti si trasforma, in tale periodo, nella più grande metropoli della Regione Emilia-Romagna, con una presenza media di 700.000 city-users ;

 

 

in un tale contesto, anche l'esercizio dell'attività di vendita svolta su aree pubbliche da parte di soggetti senza titolo riveste valenza di turbativa, con autonoma quanto significativa rilevanza sotto i profili economico e sociale, nonché dell'allarme sociale. Ciò non solo in quanto attività  svolta da cittadini extracomunitari prevalentemente presenti sul territorio nazionale in violazione agli artt.4 e 5 della Legge 6 marzo 1998, n.40, ma anche perché riguardante la vendita abituale di merci contraffate, in particolare sulla spiaggia e sul lido del mare, in violazione agli artt.474 e 648 del Codice Penale, giusta Sentenza della Cassazione-Sezioni Unite del 9 maggio 2001;

 

 

i fenomeni di turbativa e di tensione sociale che attualmente si manifestano sul territorio comunale, conseguenti alla presenza di venditori così come sopra qualificati, evidenziano la possibilità che, laddove nel proseguo della stagione turistico-balneare detta fenomenologia dovesse ulteriormente implementarsi sia concretamente possibile che, in luoghi quali la spiaggia ed il lido del mare in quanto caratterizzati dalla presenza sincronica di una moltitudine di turisti, avvengano fatti suscettibili di costituire minaccia per la sicurezza dei cittadini, intesa quale integrità corporea degli stessi ;

nelle more di definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un ampio ed articolato   programma di tutela dei ceti meno abbienti, ivi compresi i cittadini extracomunitari,   nell'immediatezza si rende comunque necessario assumere provvedimenti di natura cautelare   suscettibili di scongiurare i paventati pericoli;


 

CONSIDERATO CHE:

 

la presenza crescente, sul territorio  comunale, di cittadini extracomunitari clandestini - le cui  oggettive difficoltà nel compiere un legittimo processo di integrazione, contribuiscono al loro   coinvolgimento in fenomeni di criminalità diffusa e nell'attività di vendita di prodotti contraffatti - è    sempre correlata, in un rapporto di causa/effetto, alla disponibilità, da parte di proprietari di case di    civile abitazione, ovvero di strutture alberghiere e/o extralberghiere, a fornire alloggio per mercede, fatto che anche laddove non caratterizzato dal dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie criminosa di cui al 5° comma dell'art. 10 della Legge 6 marzo 1998,. n.40 , è comunque sempre correlato alla cessione in affitto di appartamenti degradati, ovvero di camere relative ad esercizi alberghieri e/o extralberghieri fuori mercato ed in condizioni lesive della dignità personale, il tutto spesso connesso a forme di evasione delle imposte;

 

ai  sensi  dall'ari 41 comma  2°, lett.c),  della  Legge 6 marzo 1998, n.40, costituisce atto di    discriminazione il comportamento caratterizzato dal porre : "........ condizioni più svantaggiose   o si rifiuti di fornire l'accesso.....omissis........all'alloggio ....omissis.....allo straniero regolarmente soggiornante in Italia.....", così escludendo che costituisca atto di discriminazione il  rifiuto di fornire l'accesso all'alloggio di straniero presente  in  Italia  in    violazione degli artt.4 e 5 della Legge 6 marzo 1998, n.40;

 

ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U. Leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 6 maggio 1940, n.635, l'esercente ha facoltà, laddove sussista un legittimo motivo a rifiutare la prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (in tal senso: Cass. Pen., Sez.l, 16 ottobre 1979, n.8458);

 

  RILEVATO CHE:

 

le vigenti  normative in materia di  alloggio dello straniero in strutture ricettive alberghiere e/o     extralberghiere, ovvero per la cessione allo straniero, in proprietà o godimento, di immobili, rustici o urbani, non prevedono l'obbligo, per il dante causa, di accertare la legittima presenza dello straniero in Italia, e ciò previa esibizione dei documenti a tal fine previsti dal Titolo II della Legge 6 marzo 1998, n.40;

 

detta incongruenza normativa costituisce, peraltro, alibi per alcuni gestori di strutture alberghiere     e/o extralberghiere, ovvero per alcuni proprietari o possessori di immobili, per porre in essere       condotte che, ancorché non costituenti ingiusto profitto, risultano comunque lesive della dignità della persona;

 

  RITENUTO :

 

di dover provvedere, ai sensi dell'art.54, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n.267     all'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente mirata a limitare, nel periodo turistico     -balneare, l'insediamento sul territorio comunale di cittadini extracomunitari clandestini. Ciò in     quanto per le ragioni tutte motivate in premessa, un'eventuale incontrollata affluenza degli stessi in assenza di reali strumenti che possano consentire un legittimo processo di integrazione, è       suscettibile di attivarne il coinvolgimento in fenomeni di criminalità diffusa o di vendita di prodotti,      contraffatti, con il rischio di innescare una situazioni di tensione con i cittadini residenti capace a      sua volta di involversi in fatti costituenti grave minaccia per l'incolumità della moltitudine di turisti      presenti nel territorio comunale ed, in particolare, sulla spiaggia e sul lido del mare;

 

di individuare, nell'inibitoria rivolta ai proprietari e possessori di immobili, rustici o urbani, nonchè ai gestori di strutture alberghiere e/o extralberghiere, di fornire accesso all'alloggio a cittadino extracomunitario presente sul territorio Italiano in violazione alle norme previste dal Titolo II della Legge 6 marzo 1998, n.40, la modalità attraverso la quale prevenire il paventato quanto realistico  grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, risultando la disponibilità a fornire alloggio quale rapporto di causa/effetto con l'insediamento sul territorio comunale di soggetti clandestini;

 

che il provvedimento inibitorio de quo si qualifica come ordinanza necessitata in materia di    sicurezza pubblica, con valenza cautelare rispetto a gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei   cittadini ed, in quanto tale, di stretta competenza del Sindaco;


 

  RILEVATO INOLTRE CHE:

 

detta inibitoria ha anche l'attitudine di sopperire al deficit di tutela nei confronti dell' immigrato,    laddove impedisce che lo stesso sia alloggiato, in quanto clandestino, con modalità lesive della     dignità della persona;

 

detta inibitoria è anche suscettibile di assumere concreta valenza cautelare rispetto al più articolato    fenomeno c.d. «di criminalità diffusa»;

 

l'attuazione del presente provvedimento è anche suscettibile di costituire sperimentazione di una     più  ampia  ed  articolata  azione  di  contrasto  -  che  operativamente  comporterà  un  capillare     monitoraggio dell'intero territorio comunale - contro il fenomeno c.d.« degli affitti in nero», in     quanto costituente strumento di evasione fiscale che, oltre a danneggiare l'economia nazionale, ha l'attitudine di umiliare la dignità delle persone ed, in particolare, dei soggetti più deboli della nostra società;

 

VISTO l'art.54, comma 2°, dei Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle  leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

 

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante: «Testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

 

VISTO il Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

 

VISTO l'art.650 Codice Penale;

 

ORDINA

 

 1- nel territorio del Comune di Rimini, a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al  30 settembre 2003, è fatto divieto di fornire alloggio, ovvero di cedere in godimento immobili, rustici o  urbani, a cittadino extracomunitario presente in Italia in violazione alle norme previste dal Titolo II del  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;

 

 2-nel territorio del Comune di Rimini, a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al  30 settembre 2003, chiunque fornisce alloggio, ovvero cede in godimento immobili, rustici o urbani, ad uno straniero  cittadino  dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato 1),  è  tenuto  a  verificare  il  possesso,  da  parte  dello  stesso, della  documentazione preordinata ad attestarne la legittima presenza in Italia, così come individuata al successivo punto 5);

 

 3- a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, nel territorio   del Comune di  Rimini, chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero cittadino dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato 1), anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso in godimento beni immobili,  rustici o urbani, è tenuto ad allegare, alla comunicazione prevista dall'art.147 del Testo unico di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, cosi come modificato dall'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, copia della documentazione attestante la legittima presenza dello straniero in Italia, così come definita al successivo punto 5);

 

 4- a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2003, nel territorio del Comune di Rimini, il gestore delle struttura ricettiva alberghiera e/o extralberghiera che ospita uno straniero cittadino dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1) del Regolamento (CE) n.539/2001 (Allegato 1), oltre all'adempimento previsto dall'ari.109 del Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con  R.D. 18 giugno 1931, n.773, è tenuto a richiedere l'esibizione della documentazione attestante la legittima presenza dello straniero in Italia, così come definita al successivo punto 5), mantenendo fotocopia della stessa ai propri atti, con l'obbligo di esibirla in caso di controllo dell'Autorità ;

 

5- sono considerati atti idonei ad attestare la legittima presenza in Italia dello straniero, i <<visti d'ingresso>> così come definiti dal Decreto Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000 (G.U. n.178 del 1° agosto 2000), il <<Permesso di soggiorno>> e la <<Carta di soggiorno>> di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286;

 

 6- il divieto di fornire alloggio, previsto dalla presente ordinanza, non si applica ai casi contemplati  dall'art. 12  comma 2°, della Legge 8 marzo 1998, n.40, riguardanti l'attività di soccorso ed assistenza  umanitaria prestate nei confronti dello straniero in condizioni di bisogno, comunque presente in Italia.  Resta fermo l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.147 del Testo Unico di pubblica sicurezza,  approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, così come modificato dall'art.7 del Decreto Legislativo 25  luglio 1998, n.286;

 

 7- salvo che non costituisca più grave reato, la violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi  dell'art.650 del Codice Penale;

 

 8- a chiunque spetti, è fatto obbligo di applicare e far rispettare la presente ordinanza;

 

 9- la presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

 

 

 

                                                                                               Il Sindaco

                                                                                        f.to (Dr. Alberto Ravaioli)

 

 

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