"I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

 

Newsletter - n. 6 / Luglio 2003

 

Save the Children Italia

 

 

 

In questo numero:

 

1) Una richiesta di collaborazione per il "Rapporto sulla condizione dei

minori non accompagnati in Italia"

 

2) Normativa e giurisprudenza:

2.1) La sentenza della Corte Costituzionale sul rilascio del permesso ai 18

anni

2.2) Il regolamento di attuazione

2.3) La giurisprudenza dei TAR e dei Tribunali

 

3) Appuntamenti: Il Meeting Antirazzista di Cecina e il diritto alla

partecipazione

 

 

Per cancellarsi o iscriversi a questa mailing-list, si prega di scrivere a:

elena@savethechildren.it

 

 

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1) UNA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER IL "RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DEI

MINORI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA"

 

Save the Children Italia, nell'ambito del Separated Children in Europe

Programme (programma di Save the Children e UNHCR sui minori non

accompagnati in Europa), sta curando la stesura di un rapporto sulle

condizioni dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Un analogo rapporto verrà redatto in tutti i paesi europei, e

successivamente tutti i rapporti verranno sintetizzati in un'analisi

comparativa finalizzata a individuare le principali problematiche e le

"buone pratiche" nell'accoglienza dei minori non accompagnati, da utilizzare

poi come strumento di proposta sia a livello di istituzioni europee che a

livello nazionale.

Attualmente il Separated Children in Europe Programme è il principale

interlocutore della Commissione Europea per le questioni connesse ai minori

non accompagnati e in alcuni casi le proposte e raccomandazioni presentate

dal SCEP

sono riuscite ad avere un certo impatto.

Per ulteriori informazioni sul SCEP potete consultare il sito

http://www.separated-children-europe-programme.org

 

Per delineare le effettive condizioni dei minori non accompagnati in Italia,

spesso molto differenziate nelle diverse realtà locali, è assolutamente

necessario il contributo delle persone che lavorano a diretto contatto con i

ragazzi: operatori delle comunità, operatori dei servizi sociali, volontari

di associazioni ecc.

 

Chiediamo quindi a tutti coloro che hanno esperienza diretta in questo campo

di rispondere al questionario che trovate in allegato, possibilmente entro

il 31 luglio.

 

Sappiamo che vi stiamo chiedendo un certo impegno, ma è davvero importante

che questi rapporti non vengano redatti dall'alto, a tavolino, ma

rispecchino anche il punto di vista degli operatori.

Grazie!

 

 

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2) NORMATIVA E GIURISPRUDENZA:

 

2.1) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RILASCIO DEL PERMESSO AI 18

ANNI

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 23.5.2003 ha stabilito che

anche i minori in tutela possono ottenere un permesso di soggiorno per

studio o lavoro al compimento dei 18 anni, come i minori affidati.

La circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2000, che aveva stabilito

che i minori in tutela non possono convertire il permesso di soggiorno per

minore età in un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni,

risulta dunque in evidente contrasto con tale sentenza.

Il testo della sentenza può essere scaricato alla pagina

http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm (sent. "Corte

Costituzionale 23.05.2003 permesso") [Per non rischiare di non vedere gli

aggiornamenti sul sito, si consiglia di cliccare sempre su "Aggiorna

pagina"]

 

Questa sentenza è una risposta a una questione di legittimità costituzionale

sollevata dal TAR Emilia Romagna.

Nel 2002, infatti, il TAR Emilia Romagna aveva sollevato eccezione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 del Testo Unico sull'immigrazione

(d. lgs. 286/98), che stabilisce la possibilità di convertire il permesso di

soggiorno al compimento dei 18 anni per i minori affidati ma non per i

minori sottoposti a tutela: secondo il TAR non prevedere tale

possibilità anche per i minori in tutela implicherebbe un'irragionevole

disparità di trattamento rispetto ai minori affidati (il testo

dell'ordinanza può essere scaricato alla pagina

http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm , "TAR Emilia Romagna

23.05.2002 permesso").

Nella sentenza 198/2003, la Corte Costituzionale ha affermato che "la

disposizione del comma 1 dell' art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va

riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo

X del Libro primo del Codice civile, e che pertanto non si pone un problema

di costituzionalità di questa disposizione": la Corte ha dunque stabilito

che l'art. 32, co. 1 non implica una disparità di trattamento in quanto esso

deve essere interpretato equiparando i minori in tutela ai minori affidati,

ai fini del rilascio del permesso al compimento dei 18 anni.

 

Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 32 del Testo Unico

sull'immigrazione si applica a tutti i minori affidati ai sensi della legge

184/83: "Questa disposizione viene pacificamente interpretata, [...] come

relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n.

184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma

dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello

stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9

della medesima legge."

Possono quindi convertire il permesso di soggiorno al compimento dei 18

anni:

- i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni

(affidamento giudiziario);

- i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice

Tutelare (affidamento amministrativo);

- i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato

disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto).

 

Fino ad oggi molte Questure non consideravano i minori affidati di fatto a

parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini) come minori affidati

ai sensi della legge 184/83, ritenendo che fosse necessario un provvedimento

formale di affidamento, e quindi non applicavano in questi casi l'art. 32,

co. 1, rigettando di conseguenza le domande di rilascio del permesso di

soggiorno al compimento dei 18 anni.

La sentenza della Corte Costituzionale ha dunque importanti implicazioni

anche per questi casi.

 

Questo tipo di decisione della Corte Costituzionale, che rigetta la

questione di costituzionalità nei termini in cui è stata sollevata ma indica

nel contempo qual è l'interpretazione della legge conforme a Costituzione,

pur non avendo effetto di legge (come lo hanno le sentenze di accoglimento),

ha grande autorevolezza.

Dato che la circolare del 13.11.2000 risulta in evidente contrasto con la

sentenza della Corte Costituzionale, auspichiamo che in tempi rapidi il

Ministero dell'Interno dia alle Questure indicazioni conformi alla sentenza.

Save the Children, insieme ad altre organizzazioni impegnate nella

promozione dei diritti dei minori non accompagnati, intende inviare a breve

una lettera al Ministero in questo senso.

 

In ogni caso, anche prima che il Ministero dell'Interno diffonda una

circolare in tal senso, consigliamo coloro che stanno seguendo minori

sottoposti a tutela o che sono affidati di fatto a parenti entro il quarto

grado, e che incontrano difficoltà a ottenere il permesso di soggiorno al

compimento dei 18 anni, di contattare la Questura di competenza facendo

presente la recente sentenza della Corte Costituzionale e, in caso di

rigetto della domanda, di presentare ricorso.

 

 

 

2.2) IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Da un comunicato della Presidenza del Consiglio del 27 giugno 2003 si

apprende che il Consiglio dei Ministri ha approvato "uno schema di

regolamento generale di attuazione della legge Fini-Bossi che adegua il

regolamento vigente alle nuove disposizioni della legge medesima. Il

provvedimento verrà inviato al Consiglio di Stato ed alla Conferenza

unificata per il parere."

Le norme di attuazione dell'art. 25 della legge Bossi-Fini relative ai

minori stranieri non accompagnati dovrebbero essere comprese in questo

schema di regolamento.

Ad oggi, tuttavia, non ne è stato diffuso il testo.

Non appena sarà diffuso, lo metteremo a disposizione alla pagina

http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm

 

 

 

2.3) LA GIURISPRUDENZA DEI TAR E DEI TRIBUNALI

 

Sono sempre più numerose le sentenze di accoglimento di ricorsi presentati

contro provvedimenti di rigetto della domanda di rilascio del permesso di

soggiorno al compimento dei 18 anni o contro provvedimenti di rimpatrio.

Alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm  potrete

trovare un'ampia e aggiornata raccolta di sentenze dei TAR e dei Tribunali

ordinari, che

possono essere utilizzate per rafforzare ulteriori ricorsi.

 

Vi preghiamo di contribuire all'arricchimento di questa raccolta,

segnalandoci la giurisprudenza riguardante i minori stranieri

non accompagnati all'indirizzo legale@savethechildren.it

 

Ricordiamo inoltre che è attivo il Servizio di Consulenza Legale di Save the

Children sui minori non accompagnati: potete scrivere i vostri quesiti

all'indirizzo legale@savethechildren.it

 

 

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3) APPUNTAMENTI: IL MEETING ANTIRAZZISTA DI CECINA E IL DIRITTO ALLA

PARTECIPAZIONE

 

Dal 12 al 19 luglio si terrà a Cecina il Meeting Antirazzista "Frontiere".

Trovate il programma del Meeting alla pagina

http://www.savethechildren.it/minori/appuntamenti.htm

 

Durante il Meeting si svolgerà il laboratorio "Separated Children in

Europe - Ragazzi che scelgono il loro futuro" - Workshop di consultazione

dei minori stranieri non accompagnati e laboratorio espressivo con i

graffiti.

 

Questo laboratorio si inserisce in un progetto di promozione della

partecipazione dei minori stranieri non accompagnati promosso da Save the

Children Italia in partnership con la Cooperativa Il Progetto di Pontedera e

altre comunità di accoglienza toscane, nell'ambito del Separated Children in

Europe Programme.

Il progetto è finalizzato a promuovere il diritto dei minori non

accompagnati di esprimere la loro opinione sulle questioni che li

interessano e che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione

(Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 12), favorendo la riflessione e

l'espressione dei ragazzi sulla loro esperienza, il potenziamento delle loro

capacità espressive attraverso l'acquisizione del linguaggio dei graffiti,

la formazione degli educatori sulle strategie partecipative e l'inserimento

delle idee espresse dai ragazzi nelle proposte portate avanti nei confronti

delle istituzioni da parte di Save the Children e del Separated Children in

Europe Programme.

 

Venerdì18 luglio nel tardo pomeriggio si svolgerà la presentazione dei

risultati del workshop.

Siete tutti invitati a partecipare!

 

 

Cordiali saluti,

Elena Rozzi

 

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Newsletter a cura di:

Elena Rozzi

Responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati"

Save the Children Italia

via Gaeta 19 - 00185 Roma

tel. +39 06 4740214 - fax +39 06 47883231

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sito: www.savethechildren.it