R E P U B B L I C A I T A L I A N A |
N. |
254/2003 |
Reg. Sent. |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. |
354/2001 |
Reg. Ric. |
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa |
sentenza depositata 17.06.2003 |
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Sezione
Autonoma per la Provincia di Bolzano |
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costituito dai magistrati: |
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Anton WIDMAIR -
Presidente
Luigi MOSNA -
Consigliere
Hans ZELGER -
Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO -
Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
S E
N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 354 del registro ricorsi 2001
presentato
da
SAIDANI Moncef Ben Youssef, rappresentato e difeso
dall’avv. Amanda Cheneri, con domicilio eletto presso lo studio della
medesima in Bolzano, via Dante n. 20, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente -
c o
n t r o
MINISTERO DELL’INTERNO –
QUESTURA DI BOLZANO,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9,
presso la quale, pure per legge, è domiciliato, - resistente
-
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia
di Bolzano dd. 27.06.2001 n. 55 cat. A/12/01, con il quale è stato
disposto diniego alla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno a
favore del ricorrente.
Visto
il ricorso notificato il 15.11.2001 e depositato in termini in segreteria il
04.12.2001 con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno –
Questura di Bolzano dd. 16.11.2001;
Vista
l'ordinanza n. 193 dd. 18.12.2001 di questo Tribunale con la quale è
stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista
la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica
udienza del 24.04.2002 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito
l’avv. M. De Pascalis in sostituzione dell’avv. A. Cheneri per il
ricorrente e l’avvocato dello Stato G. Denicolò per il Ministero
dell’Interno – Questura di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
F A
T T O
Con il ricorso notificato in data
15.11.2001 viene impugnato il provvedimento in epigrafe per i motivi di cui in
seguito.
Si premette che il ricorrente si trova
in Italia dal 1989 ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno
per lavoro subordinato dal 17.04.1990.
In data 08.11.1996 detto permesso gli
è stato rinnovato per altri quattro anni con scadenza nel mese di
novembre 2000.
Il 14.11.2000 il medesimo ha
presentato istanza di rinnovo evidenziando e documentando lo stato di malattia
che non gli aveva consentito di lavorare per due anni.
Con il provvedimento oggetto di
odierna impugnazione il Questore di Bolzano rigettava l’istanza in
argomento.
A sostegno del ricorso vengono dedotti
i seguenti motivi di impugnazione:
1. Eccesso di
potere – Violazione-errata applicazione dell’art. 36-37 D.P.R.
394/99 – art. 22, comma 9, D.L. 286/98;
2. Violazione
dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286.
Con comparsa dd. 16.11.2001 si
è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a
mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento che, con
successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza
cautelare, siccome infondati.
Con ordinanza n. 193/2001 emessa nella
camera di consiglio del 18.12.2001 questo Tribunale ha accolto la richiesta del
ricorrente di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento.
Alla pubblica udienza del 24.04.2002
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di rigetto di cui è causa è
motivato dal Questore di Bolzano sul fatto che “il richiedente non
svolge attività lavorativa dal 28.08.1998; che all’atto della
richiesta di rinnovo, non ha dimostrato l’esistenza di un rapporto di
lavoro in corso; che tali circostanze sono confermate dalla dichiarazione sottoscritta
e prodotta dallo stesso”.
Con il primo motivo di gravame, deduce il ricorrente di non
aver potuto più svolgere alcuna attività lavorativa essendo stato
colpito, nel febbraio 1998, da tubercolosi e che, proprio a causa di detta
malattia, ha dovuto subire un ricovero ed un trattamento di cura ambulatoriale,
usufruendo, per tal motivo, dell’indennità post-sanatoriale
prevista dalla L. 14.12.1970, n. 1088 venendo così a percepire un
importo pari a circa 24 milioni di lire che ha costituito una lecita fonte di
risorse per il proprio sostentamento.
Conseguentemente, il medesimo deduce che il mancato
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel periodo agosto 1998 -
agosto 2000 è da attribuire esclusivamente al suo stato di salute e non
ad una libera scelta.
Orbene, nel caso di specie va in particolare evidenziato che
il ricorrente è in Italia dal 1989 e che dal 17.04.1990 è in
possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Essendogli stato puntualmente rinnovato detto permesso fino
al novembre 2000, è da ritenere che, fino alla richiesta di rinnovo di
cui è causa avanzata in data 14.11.2000, egli abbia tenuto un
comportamento consono alle disposizioni di legge disciplinanti
l’immigrazione atteso che, in caso contrario, sarebbe evidentemente
incorso nella revoca ovvero nel diniego del rinnovo.
Un tanto premesso, rileva innanzitutto il Collegio che il
diritto alla salute ed alla cura costituisce un principio costituzionalmente
riconosciuto e costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Nel caso di specie, non si pone in dubbio che il ricorrente
sia stato affetto da tubercolosi e che, successivamente alla cura, vi sia stato
un periodo di mancata attività lavorativa.
Un tanto viene comprovato dalla documentazione allegata e da
quanto affermato nel presente ricorso dal ricorrente stesso.
In particolare, dalla documentazione in atti
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Bolzano risulta,
chiaramente, che l’odierno ricorrente:
1.
“ha
fruito di assistenza sanitaria anti-tubercolare mediante RICOVERO E CURA
AMBULATORIA e per un periodo non inferiore a 60 giorni ed ha diritto
all’indennità prevista dall’art. 5 della L. 06.08.1975, n.
419, per un periodo di 24 mesi. Il diritto a tale indennità decorre dal
19/08/1998 …” (cfr. all. n. 3 elenco doc. ric.);
2.
ha
percepito dall’I.N.P.S. di Bolzano, per prestazioni A.C.T. dal 27.02.1998
al 18.08.2000, l’importo di Lire 22.633.970.- tramite la Banca
Commerciale Italiana – sede di Bolzano (cfr. all. n. 5 elenco doc. ric.).
3.
“dal
18.08.2000 … cesserà di fruire dell’indennità
post-sanatoriale o post-ambulatoriale” (cfr. ancora citato all. n. 3);
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio reputa
fondato il primo motivo di gravame non potendosi imputare al ricorrente, quale
motivo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, il fatto di non aver
svolto alcuna attività lavorativa in un periodo
“post-sanatoriale” per il quale la vigente normativa, riconoscendo
la necessità di un periodo di convalescenza per il recupero delle
pregresse condizioni di salute, addirittura prevede la concessione delle
specifiche indennità di cui all’art. 5 della L. 06. 08.1975, n.
419 nonché -ricorrendone i presupposti- di cui all’art. 4 della L.
14.12.1970.
Infondato si appalesa, invece, il secondo motivo di gravame
con il quale il ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte
dell’Amministrazione resistente, del termine di 20 giorni -previsto
dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 25.07.1998- per il rilascio, rinnovo o
conversione del permesso di soggiorno.
Tale termine, infatti, come già affermato in
più occasioni da questo Tribunale, ha carattere meramente sollecitatorio
per cui il decorso dello stesso non inficia comunque il provvedimento.
Pertanto, per quanto sopra esposto, il ricorso è da
accogliere per l’assorbente fondatezza del primo motivo di impugnazione.
Sussistono giustificati motivi per addivenire
all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione
Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del
24.04.2002.
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
Anton WIDMAIR Terenzio DEL
GAUDIO
/br/