R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A

N.

254/2003

   Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

354/2001

   Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sentenza

depositata

17.06.2003

 

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati:

 

Anton WIDMAIR                             - Presidente

Luigi MOSNA                                   - Consigliere

Hans ZELGER                                  - Consigliere

Terenzio DEL GAUDIO                   - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 354 del registro ricorsi 2001

presentato da

SAIDANI Moncef Ben Youssef, rappresentato e difeso dall’avv. Amanda Cheneri, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Bolzano, via Dante n. 20, giusta delega a margine del ricorso,        - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTURA DI BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,                   - resistente -

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. 27.06.2001 n. 55 cat. A/12/01, con il quale è stato disposto diniego alla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno a favore del ricorrente.

Visto il ricorso notificato il 15.11.2001 e depositato in termini in segreteria il 04.12.2001 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano dd. 16.11.2001;

Vista l'ordinanza n. 193 dd. 18.12.2001 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 24.04.2002 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. M. De Pascalis in sostituzione dell’avv. A. Cheneri per il ricorrente e l’avvocato dello Stato G. Denicolò per il Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso notificato in data 15.11.2001 viene impugnato il provvedimento in epigrafe per i motivi di cui in seguito.

Si premette che il ricorrente si trova in Italia dal 1989 ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 17.04.1990.

In data 08.11.1996 detto permesso gli è stato rinnovato per altri quattro anni con scadenza nel mese di novembre 2000.

Il 14.11.2000 il medesimo ha presentato istanza di rinnovo evidenziando e documentando lo stato di malattia che non gli aveva consentito di lavorare per due anni.

Con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione il Questore di Bolzano rigettava l’istanza in argomento.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1.     Eccesso di potere – Violazione-errata applicazione dell’art. 36-37 D.P.R. 394/99 – art. 22, comma 9, D.L. 286/98;

2.     Violazione dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286.

Con comparsa dd. 16.11.2001 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, siccome infondati.

Con ordinanza n. 193/2001 emessa nella camera di consiglio del 18.12.2001 questo Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento.   

Alla pubblica udienza del 24.04.2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di rigetto di cui è causa è motivato dal Questore di Bolzano sul fatto che “il richiedente non svolge attività lavorativa dal 28.08.1998; che all’atto della richiesta di rinnovo, non ha dimostrato l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso; che tali circostanze sono confermate dalla dichiarazione sottoscritta e prodotta dallo stesso”.

Con il primo motivo di gravame, deduce il ricorrente di non aver potuto più svolgere alcuna attività lavorativa essendo stato colpito, nel febbraio 1998, da tubercolosi e che, proprio a causa di detta malattia, ha dovuto subire un ricovero ed un trattamento di cura ambulatoriale, usufruendo, per tal motivo, dell’indennità post-sanatoriale prevista dalla L. 14.12.1970, n. 1088 venendo così a percepire un importo pari a circa 24 milioni di lire che ha costituito una lecita fonte di risorse per il proprio sostentamento.

Conseguentemente, il medesimo deduce che il mancato svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel periodo agosto 1998 - agosto 2000 è da attribuire esclusivamente al suo stato di salute e non ad una libera scelta.

Orbene, nel caso di specie va in particolare evidenziato che il ricorrente è in Italia dal 1989 e che dal 17.04.1990 è in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

Essendogli stato puntualmente rinnovato detto permesso fino al novembre 2000, è da ritenere che, fino alla richiesta di rinnovo di cui è causa avanzata in data 14.11.2000, egli abbia tenuto un comportamento consono alle disposizioni di legge disciplinanti l’immigrazione atteso che, in caso contrario, sarebbe evidentemente incorso nella revoca ovvero nel diniego del rinnovo. 

Un tanto premesso, rileva innanzitutto il Collegio che il diritto alla salute ed alla cura costituisce un principio costituzionalmente riconosciuto e costantemente affermato dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie, non si pone in dubbio che il ricorrente sia stato affetto da tubercolosi e che, successivamente alla cura, vi sia stato un periodo di mancata attività lavorativa.

Un tanto viene comprovato dalla documentazione allegata e da quanto affermato nel presente ricorso dal ricorrente stesso.

In particolare, dalla documentazione in atti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Bolzano risulta, chiaramente, che l’odierno ricorrente:

1.     “ha fruito di assistenza sanitaria anti-tubercolare mediante RICOVERO E CURA AMBULATORIA e per un periodo non inferiore a 60 giorni ed ha diritto all’indennità prevista dall’art. 5 della L. 06.08.1975, n. 419, per un periodo di 24 mesi. Il diritto a tale indennità decorre dal 19/08/1998 …” (cfr. all. n. 3 elenco doc. ric.);

2.     ha percepito dall’I.N.P.S. di Bolzano, per prestazioni A.C.T. dal 27.02.1998 al 18.08.2000, l’importo di Lire 22.633.970.- tramite la Banca Commerciale Italiana – sede di Bolzano (cfr. all. n. 5 elenco doc. ric.).

3.     “dal 18.08.2000 … cesserà di fruire dell’indennità post-sanatoriale o post-ambulatoriale” (cfr. ancora citato all. n. 3);

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio reputa fondato il primo motivo di gravame non potendosi imputare al ricorrente, quale motivo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, il fatto di non aver svolto alcuna attività lavorativa in un periodo “post-sanatoriale” per il quale la vigente normativa, riconoscendo la necessità di un periodo di convalescenza per il recupero delle pregresse condizioni di salute, addirittura prevede la concessione delle specifiche indennità di cui all’art. 5 della L. 06. 08.1975, n. 419 nonché -ricorrendone i presupposti- di cui all’art. 4 della L. 14.12.1970.  

Infondato si appalesa, invece, il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione resistente, del termine di 20 giorni -previsto dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 25.07.1998- per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.

Tale termine, infatti, come già affermato in più occasioni da questo Tribunale, ha carattere meramente sollecitatorio per cui il decorso dello stesso non inficia comunque il provvedimento.

Pertanto, per quanto sopra esposto, il ricorso è da accogliere per l’assorbente fondatezza del primo motivo di impugnazione.

Sussistono giustificati motivi per addivenire all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24.04.2002.

IL PRESIDENTE                                                       L'ESTENSORE

Anton WIDMAIR                                              Terenzio DEL GAUDIO

 

/br/