REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

CATANZARO

1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA

 

Registro Sentenze: 2129 / 03

Registro Generale: 767 / 2003

Anno 2003

nelle persone dei Signori:

ALDO FINATI Presidente

NICOLA DURANTE Primo Ref. , relatore

UMBERTO MAIELLO Ref.

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 19 Giugno 2003

 

Visto il ricorso 767/2003 proposto da:

GURI SIMONI

rappresentato e difeso da:

VIZZA FRANCESCO

con domicilio eletto in CATANZARO

VIA MILELLI, 12 presso MARIANO PEPPINO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ

con domicilio eletto in CATANZARO -  VIA G.DA FIORE

presso la sua sede

QUESTURA DI CROTONE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ

con domicilio eletto in CATANZARO - VIA G.DA FIORE

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno richiesto il 24.03.2003, cat. A11 / Imm / 2003, notificato in data 31.03.2003;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA DI CROTONE

 

Udito il relatore Primo Ref. NICOLA DURANTE

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell'art. 219 L. 1034/71 (come novellato dell'art. 31 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell'art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e ciò anche se l'amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);

Sentiti sul punto i difensori, come da verbale d'udienza;

Ravvisata La manifesta fondatezza del gravame, atteso che, se anche l'art. 32 T.U. 286/98 prevede la conversione del permesso di soggiorno per minore età solo con riferimento ai minori affidati ai sensi degli artt. 2 o 4 L. 184/83, egualmente l'autorità amministrativa, nel decidere l'istanza, avrebbe dovuto prendere in esame tutte le circostanze relative al caso di specie, per come descritte nella memoria della Caritas di Crotone (ed in particolare la pregressa attività lavorativa del ricorrente e l'esistenza in loco di un datore di lavoro disposto ad assumerlo regolarmente), valutando, in tal modo, la possibilità di rilasciare un nuovo permesso per motivi di lavoro.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando in forma semplificata sui ricorso in epigrafe (n. 767/03 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi restando i successivi provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 giugno 2003.

    

   L’estensore                                                             Il presidente

F.to Nicola Durante                                                  F.to  Aldo Finati

 

                                            Il segretario

                                    F.to Vito Antonio Madia

 

 

 

Depositata in Segreteria il 24 GIU. 2003