REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

 

Registro Sentenze:   960/2003

                                                                         Registro Generale:  651/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore

CARLO TESTORI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Ex art. 9 legge 205/2000

 

nella Camera di Consiglio  del 10 Luglio 2003

 

Visto il ricorso 651/2003  proposto da:

MERJA ORGES

 

rappresentato e difeso da:

CARUCCIO AVV. SAVERIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR  

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO  

 

QUESTURA DI RAVENNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento 15.3.2003 n. 30 del Questore di Ravenna, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTURA DI RAVENNA

 

Udito il relatore Cons. Rosaria Trizzino  e uditi l’avvocato S. Caruccio per il ricorrente e l’avvocato dello Stato S. Capelli, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma semplificata;

Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21.7.2000 n. 205;

Considerato in fatto

Oggetto del ricorso in epigrafe è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato il 17.6.1999 e scaduto il 26.11.2002.

Secondo il Questore di Ravenna il ricorrente, condannato dal Gip del Tribunale di Ravenna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è da annoverare fra gli appartenenti alla categoria delle persone socialmente pericolose di cui al punto 3 dell’articolo 1 della legge n. 1423 del 1956 e quindi privo dei requisiti richiesti dal D.Lvo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 189 del 2002 per soggiornare sul territorio nazionale.

A sostegno del gravame il ricorrente, in relazione alla tipologia e all’esito del giudizio di pericolosità e alla determinazione di appartenenza alla categoria di persone pericolose, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 1423 del 1956, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le censure svolte da ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 10 luglio 2003, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, primo comma, della legge 20.7.2000 n. 205.

Ritenuto in diritto

1. In merito alle censure dedotte con l’unico articolato motivo va preliminarmente rilevato in punto di fatto quanto segue:

- il ricorrente, con sentenza 26.4.2001 n. 491 emessa dal Gip del Tribunale di Ravvenna ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., è stato condannato a mesi 8 di reclusione e € 1721,53 di multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;

- tale condanna è stata considerata dal Questore di Ravenna significativa ai fini dell’appartenenza del ricorrente alla categoria delle persone indicate al punto 3 della legge 1423 del 1956 e costituisce quindi il presupposto su cui si fonda l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

- inoltre, trattandosi di rinnovo di permesso di soggiorno scaduto il 27.11.2002 l’istanza di rinnovo è stata esaminata alla luce delle più restrittive disposizioni contenute nella legge 30.7.2002 n. 189 (c.d. Bossi-Fini).

2. Ciò premesso, proprio in considerazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 30.7.2002 n. 189, in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni anche a situazioni già consolidate prima della sua entrata in vigore occorre precisare quanto segue in relazione alle modifiche introdotte al T.U. di cui al D.L.vo 25.7.1998 n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato italiano e di permesso di soggiorno.

2.1 In particolare si osserva che il comma terzo dell’articolo 4 è stato modificato, per quanto qui di interesse, introducendo fra le cause impeditive all’ingresso nel territorio nazionale la condanna anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2 del c.p.p. e per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina etc.

Con tale modifica si è introdotto un effetto limitativo di un diritto che non era precedentemente previsto attraverso l’inserimento della fattispecie nel novero delle ipotesi ostative alla concessione del permesso di soggiorno e quindi del suo rinnovo.

Peraltro, nel momento nel quale l’interessato ha deciso di ricorrere all’istituto di cui all’articolo 444 e ss. del codice di procedura penale, nel novero delle controindicazioni rispetto all’opzione non rientrava l’effetto introdotto dall’articolo 4 citato, sicché deve ragionevolmente ritenersi che l’imputato si sia determinato a tale accordo proprio confidando negli effetti della sentenza. previsti dall’articolo 445 c.p.p. unanimemente riconosciuti in giurisprudenza.

In considerazione di ciò, mancando qualsiasi specifica previsione sul punto non può che rilevarsi la non applicabilità retroattiva della previsione e, quindi, che la regola di cui all’articolo 4 della legge Fini-Bossi potrà essere applicata solamente ai casi di applicazione di pena su richiesta, successivi all’entrata in vigore della legge stessa cfr. in senso conforme Tar Toscana, I, 4.2.2003 n. 691).

3. Sulla base delle suesposte considerazioni i precedenti penali a carico del ricorrente non possono essere considerati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

Né essi sono sufficienti a ritenere lo straniero annoverabile fra i soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alla legge 1423 del 1956, attesa la documentata situazione lavorativa del ricorrente.

4. Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

Peraltro, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna. Sede di Bologna, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in camera di Consiglio, il 10 luglio 2003.

Il Presidente                                                                                  L’Estensore

f.to Bartolomeo Perricone                                                     f.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Bologna, lì 11 LUG 2003

Il Segretario

                                                                                                       f.to Silvia Lazzarini