REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 960/2003
Registro
Generale: 651/2003
nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO
PERRICONE Presidente
ROSARIA
TRIZZINO Consigliere, relatore
CARLO TESTORI Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Ex art. 9 legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 10 Luglio 2003
Visto il ricorso 651/2003 proposto da:
MERJA ORGES
rappresentato e difeso da:
CARUCCIO AVV. SAVERIO
con domicilio eletto
in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso
SEGRETERIA TAR
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI RAVENNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento 15.3.2003 n. 30 del Questore di Ravenna, di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito il relatore Cons. Rosaria Trizzino e uditi l’avvocato S. Caruccio per
il ricorrente e l’avvocato dello Stato S. Capelli, anche in ordine
all’eventualità dell’adozione di decisione in forma
semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21.7.2000 n. 205;
Oggetto
del ricorso in epigrafe è il provvedimento del Questore di Ravenna con
il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di
soggiorno rilasciato il 17.6.1999 e scaduto il 26.11.2002.
Secondo
il Questore di Ravenna il ricorrente, condannato dal Gip del Tribunale di
Ravenna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è da
annoverare fra gli appartenenti alla categoria delle persone socialmente
pericolose di cui al punto 3 dell’articolo 1 della legge n. 1423 del 1956
e quindi privo dei requisiti richiesti dal D.Lvo n. 286 del 1998, come
modificato dalla legge 189 del 2002 per soggiornare sul territorio nazionale.
A
sostegno del gravame il ricorrente, in relazione alla tipologia e
all’esito del giudizio di pericolosità e alla determinazione di
appartenenza alla categoria di persone pericolose, deduce la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1 della legge 1423 del 1956, l’eccesso
di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità istruttoria,
contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
L’intimata
Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le censure
svolte da ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella
camera di consiglio del 10 luglio 2003, fissata per la trattazione
dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, primo comma, della legge
20.7.2000 n. 205.
Ritenuto in diritto
1. In merito alle censure dedotte con l’unico
articolato motivo va preliminarmente rilevato in punto di fatto quanto segue:
- il
ricorrente, con sentenza 26.4.2001 n. 491 emessa dal Gip del Tribunale di
Ravvenna ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., è stato condannato a
mesi 8 di reclusione e € 1721,53 di multa per detenzione illecita di
sostanze stupefacenti;
- tale
condanna è stata considerata dal Questore di Ravenna significativa ai
fini dell’appartenenza del ricorrente alla categoria delle persone
indicate al punto 3 della legge 1423 del 1956 e costituisce quindi il presupposto
su cui si fonda l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
-
inoltre, trattandosi di rinnovo di permesso di soggiorno scaduto il 27.11.2002
l’istanza di rinnovo è stata esaminata alla luce delle più
restrittive disposizioni contenute nella legge 30.7.2002 n. 189 (c.d.
Bossi-Fini).
2. Ciò premesso, proprio in
considerazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 30.7.2002 n. 189,
in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni anche a
situazioni già consolidate prima della sua entrata in vigore occorre
precisare quanto segue in
relazione alle modifiche introdotte al T.U. di cui al D.L.vo 25.7.1998 n. 286,
in materia di ingresso nel territorio dello Stato italiano e di permesso di
soggiorno.
2.1 In particolare si osserva che il comma terzo
dell’articolo 4 è stato modificato, per quanto qui di interesse,
introducendo fra le cause impeditive all’ingresso nel territorio
nazionale la condanna anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per reati previsti dall’articolo
380, commi 1 e 2 del c.p.p. e per reati inerenti gli stupefacenti, il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina etc.
Con
tale modifica si è introdotto un effetto limitativo di un diritto che
non era precedentemente previsto attraverso l’inserimento della
fattispecie nel novero delle ipotesi ostative alla concessione del permesso di
soggiorno e quindi del suo rinnovo.
Peraltro,
nel momento nel quale l’interessato ha deciso di ricorrere
all’istituto di cui all’articolo 444 e ss. del codice di procedura
penale, nel novero delle controindicazioni rispetto all’opzione non
rientrava l’effetto introdotto dall’articolo 4 citato,
sicché deve ragionevolmente ritenersi che l’imputato si sia determinato
a tale accordo proprio confidando negli effetti della sentenza. previsti
dall’articolo 445 c.p.p. unanimemente riconosciuti in giurisprudenza.
In
considerazione di ciò, mancando qualsiasi specifica previsione sul punto
non può che rilevarsi la non applicabilità retroattiva della previsione
e, quindi, che la regola di cui all’articolo 4 della legge Fini-Bossi
potrà essere applicata solamente ai casi di applicazione di pena su
richiesta, successivi all’entrata in vigore della legge stessa cfr. in
senso conforme Tar Toscana, I, 4.2.2003 n. 691).
3. Sulla base delle suesposte considerazioni i
precedenti penali a carico del ricorrente non possono essere considerati
ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.
Né
essi sono sufficienti a ritenere lo straniero annoverabile fra i soggetti appartenenti
a una delle categorie di cui alla legge 1423 del 1956, attesa la documentata
situazione lavorativa del ricorrente.
4. Il ricorso va pertanto accolto e per
l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro,
in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese e
competenze del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia
Romagna. Sede di Bologna, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa,
lo accoglie e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere
annullato.
Spese compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in camera di Consiglio, il
10 luglio 2003.
Il Presidente L’Estensore
f.to Bartolomeo Perricone
f.to Rosaria Trizzino
Depositata in Segreteria ai sensi
dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna, lì 11 LUG 2003
Il Segretario
f.to Silvia Lazzarini