REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L' EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze:   942/2003

                                                                         Registro Generale:  319/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

BARTOLOMEO PERRICONE Presidente

ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore

CARLO TESTORI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 29 Maggio 2003

 

Visto il ricorso 319/2003 proposto da:

IBNOUBOUZID SGHIR

 

rappresentato e difeso da:

GORI AVV. ANDREA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RIZZOLI 1/2

presso

GORI AVV. ANDREA

 

contro

 

QUESTURA DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Bologna 9.12.2002, con il quale si negava al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 10 aprile 2003 n. 241, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTURA DI BOLOGNA

 

Uditi nella pubblica udienza del 29 maggio 2003, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato A. Gori per il ricorrente.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento 9.12.2002 il Questore di Bologna respingeva l’istanza presentata dal ricorrente il 21.12.2001 per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scadente il 16.12.2002.

Secondo il Questore non sussisterebbero i presupposti richiesti dalla legge (articolo 5, comma 5 del D.Lvo 286 del 1998 come modificato dalla legge 189 del 2002), essendo stata emessa a carico del ricorrente la sentenza 13.1.1999 n. 33 di condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (anni 1 e mesi 6 e giorni 20 di reclusione).

Tale diniego è impugnato dal ricorrente sulla base dell’unico articolato motivo con il quale deduce il vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza o apoditticità della motivazione e dell’erronea valutazione dei presupposti

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione de ricorso.

All’udienza del 29 maggio 2003, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in punto di fatto, il Collegio deve rilevare che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato condannato con sentenza 13.1.1999 n. 33 del Tribunale di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 6 e giorni 20 di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti accertata il 29.5.1998.

Tale condanna costituisce l’unico presupposto dell’impugnato diniego, basato esclusivamente sul richiamo di tale sentenza comportante la mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 5, quinto comma del D. Lvo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 189 del 2002 senza alcuna ulteriore specifica motivazione.

2. Con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce la carenza e l’apoditticità della motivazione e l’erronea valutazione dei presupposti.

In particolare l’istante rileva che l’Autorità amministrativa non solo non avrebbe considerato il suo positivo reinserimento nella società e nell’ambiente del lavoro, ma anche avrebbe completamente disatteso le valutazioni compiute dal Tribunale di Bologna ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale.

2.1. La censura è fondata e merita accoglimento.

Al riguardo il Collegio deve innanzitutto rilevare che dalla documentazione in atti risulta incontestabilmente che il ricorrente, che ha sempre prestato regolare attività lavorativa, anche dopo la condanna ha continuato - regolarmente e senza soluzione di continuità - a essere impiegato come operaio percependo una retribuzione mensile più che raddoppiata rispetto alla quota minima di legge.

Da ciò deve dunque desumersi il pieno reinserimento del ricorrente nel contesto sociale, peraltro reso possibile solo in ragione della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente dal Tribunale di Bologna.

2.2. L’istituto della sospensione condizionale della pena trova la sua disciplina negli articoli 163 e seguenti del codice penale.

In particolare, l’articolo 164 così dispone “La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

La concessione del beneficio trova dunque il suo presupposto nel giudizio prognostico positivo che il giudice penale formula riferendosi al caso concreto e tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato.

2.3. Illegittima, siccome confliggente con una siffatta valutazione, si palesa perciò la valutazione operata dall’Autorità amministrativa secondo criteri normativi astratti e generali, senza considerare la specifica situazione soggettiva del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ed invero, proprio in relazione alle precipue connotazioni della disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena, gli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno indicati nelle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del T.U. n. 286 del 1998 (così come modificati dalla legge 189 del 2002 - cd. Bossi-Fini) e in particolare le condanne inflitte dal giudice penale, vanno considerati non sulla base di presunzioni automatiche e assolute di pericolosità del soggetto che ha già commesso un reato incluso fra quelli ivi indicati, ma in concreto tenendo conto dei giudizi prognostici concreti contenuti nella sentenza di condanna.

3. In conclusione, con riferimento alla fattispecie all’esame, deve ritenersi l’illegittimità del diniego impugnato in quanto basato esclusivamente e apoditticamente sulle condanne subite dal ricorrente senza alcuna considerazione della sospensione condizionale della pena e della situazione alloggiativa e lavorativa del ricorrente.

4. Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

Peraltro, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio, del 29 maggio e 27 giugno 2003.

Il Presidente                                                                                        L'Estensore

f.to Bartolomeo Perricone                                                      f.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Bologna, lì 10 LUG 2003

Il Segretario

f.to Silvia Lazzarini