(Sergio Briguglio 5/8/2003)

 

 

SOMMARIO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE TRASMESSA AL PRECONSIGLIO

 

 

Art. 1

 

Esteso l’esonero dall’accertamento della condizione di reciprocita’ (peraltro mai imposto dalla normativa vigente) ai titolari di permesso per motivi familiari, umanitari e di studio.

 

 

Art. 2 bis

 

In mancanza di autorita’ straniera riconosciuta o di affidabilita’ dei documenti attestanti qualita’ che non possono essere oggetto di autocertificazione, provvede l’autorita’ diplomatica o consolare italiana con dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67.

 

 

Art. 5

 

Estensione della concertazione, ai fini della definizione delle istruzioni del Ministro degli affari esteri sulla tipologia dei visti, ai ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, della salute, delle attivita’ produttive, e degli affari regionali.

 

Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione ex art. 23 T.U., ai fini della prova di disponibilita’ di mezzi di sostentamento.

 

Il termine di 90 gg. per il rilascio del visto si applica salvo diversa previsione del T.U. o del presente Regolamento.

 

Al titolare del visto e’ consegnata informazione scritta su diritti e doveri in relazione al soggiorno in Italia.

 

 

Art. 6

 

Per il ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico e’ richiesta documentazione attestante il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco.

 

Per il ricongiungimento motivato da invalidita’ totale del figlio maggiorenne o da gravi motivi di salute degli altri figli del genitore, richiesta la documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana.

 

L’autorita’ consolare legalizza la documentazione prodotta in loco (salvo che nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che escludano la necessita’ di legalizzazione dei documenti) e alla loro vidimazione ai fini del ricongiungimento.

 

La richiesta di nulla-osta al ricongiungimento e’ presentata allo Sportello unico. Per ingressi al seguito puo’ essere presentata da procuratore speciale.

 

Lo Sportello unico provvede a richiedere all’Agenzia delle entrate il rilascio del codice fiscale ai familiari.

 

Nulla-osta o diniego emessi entro 90 gg. e comunicati dallo Sportello unico all’autorita’ consolare.

 

Visto rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta successiva al rilascio di nulla-osta o alla scadenza del suddetto termine di 90 gg. (in questo caso la richiesta di visto e’ accompagnata da copia della domanda di nulla-osta e degli atti vidimati dallo Sportello unico).

 

Il rilascio del visto e’ comunicato per via telematica allo Sportello unico.

 

 

Art. 6 bis

 

Il provvedimento di diniego del visto e’ adottato anche in seguito a condanne (anche in primo grado) per reati di cui all’art. 4, co. 3, T.U.

 

In caso di diniego per motivi di sicurezza di un visto del tipo di cui all’art. 4, co. 2, T.U., la motivazione del diniego e’ omessa.

 

 

Art. 8

 

Il reingresso a permesso scaduto e’ comunque consentito in esonero dall’obbligo di munirsi di visto di reingresso, per assenze dovute a obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi.

 

 

Art. 8 bis

 

L’indicazione dell’alloggio ai fini della stipula del contratto di soggiorno e’ contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto.

 

La documentazione relativa ad alloggio e copertura delle eventuali spese di rimpatrio deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto.

 

 

Art. 9

 

I permessi di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro subordinato sono richiesti presso lo Sportello unico.

 

Modalita’ di richiesta particolari sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02.

 

Esonero dalla presentazione della disponibilita’ di mezzi per il rimpatrio anche in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (oltre che per motivi di lavoro).

 

Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione per lavoro.

 

Gli stagionali autorizzati a soggiornare per un periodo di durata non superiore a 30 gg. sono esonerati dai rilievi fotodattiloscopici.

 

La documentazione relativa a mezzi di sostentamento e alloggio e il documento di viaggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne’ per richiedenti asilo o per stranieri (gia’ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide.

 

 

Art. 10

 

I turisti provenienti da paesi in esenzione dal visto e soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno in frontiera, compilando apposito modulo. La ricevuta equivale al permesso di soggiorno.

 

 

Art. 11

 

Possibile il rilascio di permessi di soggiorno

-       per motivi di giustizia, su richiesta dell’autorita’ giudiziaria, della durata di 3 mesi, prorogabili, in caso di presenza dello straniero indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui all’art. 380 c.p.p. o all’art. 3 L. 75/58 (RISERVA POLITICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA);

-       per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dall’interessato o dal Comitato per i minori stranieri (PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO) dei gravi motivi che impediscono l’allontanamento;

-       per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia;

-       per cure mediche, al genitore del minore di cui all’art. 31, co. 3, T.U.[1];

-       per tutela, ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U. (PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO)

 

Il permesso di soggiorno triennale per lo stagionale di cui all’art. 5, co. 5 ter, T.U. e’ revocato in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna, entro la data limite di validita’ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto concesso sulla base del nulla-osta triennale.[2]

 

Il permesso di soggiorno e’ rilasciato in conformita’ con il Regolamento (CE) 1030/02. Allo straniero e’ attribuito il codice fiscale.

 

Il permesso per motivi familiari o di lavoro subordinato, pur essendo rilasciato dalla questura, e’ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi.

 

 

Art. 13

 

La dichiarazione sostitutiva in relazione al reddito disponibile ai fini del rinnovo e’ ammessa a condizione che tale reddito risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

 

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e’ condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilita’ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi di cui all’art. 5 bis, co. 1, lettera a), T.U.

 

 

Art. 14

 

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari consente lo svolgimento di un’attivita’ di lavoro subordinato non ancora avviata previa iscrizione nell’elenco anagrafico (anziche’ nelle liste di collocamento).[3]

 

Sono utilizzabili per lavoro autonomo o subordinato anche i permessi di soggiorno per motivi umanitari e per tutela (PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO), alle stesse condizioni previste per il permesso per motivi familiari.

 

I permessi di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o subordinato sono convertibili in permesso per residenza elettiva.

 

Le conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro successive al conseguimento della laurea o della laurea specialistica e quelle, al compimento della maggiore eta’ del titolare, dei permessi per studio o formazione in permesso per lavoro[4] sono detratte dalle quote per l’anno successivo rispetto a quello in cui ha luogo la conversione.[5]

 

La conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso per lavoro subordinato e’ condizionata alla stipula del contratto di soggiorno.

 

La conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo e’ condizionata alla certificazione da parte dello Sportello unico (e non della rappresentanza diplomatico-consolare italiana) della sussistenza dei requisiti previsti, sulla base della documentazione corrispondente presentata dall’interessato.

 

La conversione del permesso di soggiorno per formazione in permesso per lavoro e’ ammessa solo a conclusione del corso.

 

 

Art. 15

 

Gli stranieri iscritti all’anagrafe non decadono dall’iscrizione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 16

 

Tra le fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno e’ incluso il trattamento pensionistico per invalidita’.[6]

 

Il riferimento al Mod. 101, ai fini della dimostrazione di disponibilita’ di reddito, e’ sostituito dal riferimento al CUD.

 

Il rilascio della carta di soggiorno al familiare di italiano non e’ condizionato alla documentazione relativa a soggiorno pregresso, disponibilita’ di reddito, condanne o rinvii a giudizio, disponibilita’ di alloggio.

 

Semplice validazione della documentazione attestante lo stato di coniuge o figlio minore, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che escludano la necessita’ di legalizzazione dei documenti. La documentazione non e’ comunque richiesta per il figlio minore che ha fatto ingresso per ricongiungimento.[7]

 

 

Art. 17

 

Abolita la vidimazione decennale della carta di soggiorno.

 

 

Art. 19

 

Alla scadenza del divieto di reingresso, lo straniero presenta istanza, alla rappresentanza italiana, di dichiarazione di cessazione del divieto. La rappresentanza inoltra l’istanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero.

 

Analoga procedura si segue per la richiesta di reingresso anticipato. L’istanza e’ accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede l’autorizzazione al reingresso.

 

 

Art. 20

 

Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento in CPT fa riferimento alla scelta del CPT piu’ vicino effettuata in base alla disponibilita’ di posti.

 

 

Art. 27

 

Il permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. e’ convertibile in permesso di soggiorno per lavoro (piuttosto che semplicemente rinnovabile) in presenza di un rapporto di lavoro.

 

 

Art. 28

 

Al minore non accompagnato che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U. (assenza di decisione del Comitato minori stranieri e inserimento in un progetto di integrazione) e’ rilasciato un permesso per tutela, anziche’ per minore eta’ (PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DEL LAVORO).[8]

 

 

Art. 28 bis

 

Al minore non accompagnato e’ rilasciato inizialmente un permesso di soggiorno per minore eta’.

 

Il Comitato per i minori stranieri effettua le indagini sui familiari del minore nel paese d’origine. La segnalazione al Comitato della presenza di un minore straniero non accompagnato deve contenere le eventuali informazioni utili a tali indagini.

 

Nei casi in cui possa aver luogo il ricongiungimento con i familiari o l’affidamento alle autorita’ competenti nel paese d’origine[9], il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore. In caso contrario, ne dispone l’inserimento in un progetto di integrazione di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U.. In questo caso al minore e’ rilasciato un permesso di soggiorno per tutela, valido fino al compimento dei 18 anni.[10]

 

L’ente gestore del progetto presenta al Comitato una relazione che comprovi il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

 

 

Art. 28 ter

 

Il Comitato per i minori stranieri opera per tutelare, in conformita’ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano.

 

Il Comitato e’ composto da 11 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Minlavoro, MAE, Mininterno (2), Mingiustizia, ANCI (2), Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2).

 

Il Comitato opera presso il Minlavoro. E’ presideuto dal rappresentante del Minlavoro. Si riunisce almeno una volta al mese.

 

In caso di urgenza i poteri sono esercitati dal Presidente o da un componente da lui delegato. I provvedimenti perdono efficacia se non sono ratificati dal Comitato durante la prima riunione successiva.

 

Ove necessario, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare, per la nomina di un tutore provvisorio.

 

 

Art. 28 quater

 

Il Comitato

-       vigila sulle modalita’ di soggiorno e sulla gestione dei programmi di accoglienza;

-       delibera sui programmi di accoglienza temporanea e sulle modalita’ di soggiorno dei minori accolti;

-       ...

 

...

 

 

Art. 28 quinquies

 

...

 

 

Art. 28 sexies

 

Per quanto non esplicitamente disciplinato, si applicano, all’ingresso e al soggiorno dei minori, le disposizioni valide per gli stranieri in generale.

 

(RISERVA POLITICA DEL MINISTERO DEL LAVORO SUGLI ARTICOLI DA 28 BIS A 28 SEXIES)

 

 

Art. 29

 

Le quote per le professioni sanitarie sono stabilite sulla base delle valutazioni effettuate dal Minsalute.

 

 

Art. 30

 

Lo Sportello unico e’ diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro.

 

E’ composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro (designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro), almeno uno della Polizia di Stato (designato dal questore).

 

E’ istituito con decreto del prefetto, che puo’ individuare anche piu’ unita’ operative di base.

 

 

Art. 30 bis

 

La richiesta di nulla-osta per l’assunzione di lavoratore straniero residente all’estero e’ presentata dal datore di lavoro allo Sportello unico della provincia di residenza o di sede dell’impresa o di svolgimento dell’attivita’.

 

La richiesta e’ redatta su appositi moduli, e contiene

-       generalita’ del datore di lavoro e i dati relativi all’impresa;

-       generalita’ e residenza all’estero del lavoratore (in caso di richiesta nominativa) o numero dei lavoratori da assumere (in caso di richiesta numerica);

-       trattamento retributivo e assicurativo, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;

-       impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;

-       impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

 

Alla domanda devono essere allegati

-       autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, ove richiesta;

-       autocertificazione della posizione previdenziale e contributiva, atta a comprovare la capacita’ reddituale del datore di lavoro;

-       proposta di contratto di soggiorno, a tempo indeterminato, determinato o stagionale,a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore all’importo dell’assegno sociale.[11]

 

L’eventuale partecipazione alle spese per l’alloggio e la corrispondente decurtazione del salario devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno. La decurtazione non e’ ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dell’alloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente.

 

Il datore di lavoro puo’ chiedere che alla trasmisisone alla rappresentanza diplomatico-consolare del nulla-osta all’assunzione provveda lo Sportello unico.

 

E’ consentita la presentazione della domanda e della documentazione corrispondente per via telematica, ai sensi del Regolamento di cui all’art. 34, co. 2, L. 189/02.

 

Il nulla-osta e’ rilasciato dallo Sportello unico della provincia in cui ha sede l’attivita’ lavorativa. Lo Sportello unico che ha ricevuto la domanda trasmette la documentazione a quello di competenza.

 

La capacita’ reddituale del datore di lavoro non e’ richiesta nel caso in cui questi sia affetto da patologie che ne limitano l’autosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza.

 

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata o di irregolarita’ sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a provvedere. I termini per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione e’ regolarizzata.

 

 

Art. 30 ter

 

La modulistica e’ definita con decreto del Ministro del lavoro.

 

 

Art. 30 quater

 

E’ (parzialmente) disciplinato l’accesso all’archivio informatizzato dello Sportello unico.

 

 

Art. 30 quinquies

 

Lo Sportello unico trasmette le richieste di assunzione al Centro per l’impiego per l’accertamento di indisponibilita’. Si prescinde da tale accertamento in caso di richieste nominative per stagionali.

 

Il Centro per l’impiego provvede entro 20 gg. a comunicare eventuali disponibilita’ (anche di lavoratori stranieri iscritti nelle liste di collocamento o comunque censiti come disoccupati) allo Sportello unico e al datore di lavoro.

 

 

Art. 30 sexies

 

Il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per l’impiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l’impiego se intende confermare la richiesta di assunzione.

 

 

Art. 31

 

In caso di certificata indisponibilita’ o di conferma della richiesta di assunzione o di mancanza di comunicazione, nei termini previsti, da parte del Centro per l’impiego, lo Sportello unico chiede al questore di formulare il proprio parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi all’assunzione in capo al datore di lavoro. Il questore formula il parere richiesto.

 

Lo Sportello unico richiede la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi.

 

In caso di assenza di motivi ostativi e di certificato rispetto dei limiti, lo Sportello unico richiede all’Agenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore, convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, da utilizzare entro 6 mesi dalla data di rilascio, e spedisce l’intera documentazione, se cosi’ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare.

 

Il datore di lavoro informa il lavoratore dell’avvenuto rilascio.

 

La rappresentanza diplomatico-consolare alla quale sia pervenuta la documentazione comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali di cui all’art. 5 del presente Regolamento, entro 30 gg., e trasmette l’informazione relativa all’avvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL.

 

 

Art. 32

 

Le liste di prenotazione sono diffuse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento.

 

 

Art. 32 bis

 

In ogni rappresentanza diplomatico-consolare sono istituite liste di prenotazione di lavoratori discendenti da italiani. Le liste sono trasmesse al Minlavoro.

 

 

Art. 34

 

Soppresse le disposizioni relative alla prestazione di garanzia.[12]

 

E’ disciplinata l’approvazione dei programmi di formazione di cui all’art. 23 T.U..

 

Il Minlavoro tiene le liste degli stranieri che hanno partecipato ai programmi di formazione.

 

Per richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione non si procede ad accertamento di indisponibilita’.

 

Per richieste numeriche, gli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza sui connazionali, con l’eccezione degli gli stagionali “anziani” di cui all’art. 24, co. 4, T.U..

 

I decreti di programmazione dei flussi prevedono quote per lavoro subordinato non stagionale, assegnate a livello regionale, riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione. I residui di tali quote non utilizzati entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale. Il decreto puo’ prevedere l’estensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste.

 

I decreti di programmazione dei flussi prevedono una quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi.

 

 

Art. 35

 

Entro 8 gg. dall’ingresso in Italia del lavoratore deve aver luogo la stipula, presso lo Sportello unico, del contratto di soggiorno. Il lavoratore esibisce il titolo attestante la disponibilita’ di alloggio, la richiesta di certificazione di idoneita’ dello stesso e la dichiarazione di impegno relativo alle spese di rimpatrio.

 

Copia del contratto di soggiorno e’ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per l’impiego, all’autorita’ consolare competente e al datore di lavoro.

 

Lo Sportello unico provvede a gestire i casi di mancata consegna del codice fiscale.

 

 

Art. 36

 

Lo Sportello unico provvede a far compilare al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e comunica al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura per i rilievi dattiloscopici.

 

Soppressi i riferimenti al permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

Art. 36 bis

 

Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.[13]

 

 

Art. 37

 

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavoro ne da’ comunicazione entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per l’impiego.

 

Ove ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo, il Centro per l’impiego provvede all’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilita’, anche ai fini della corresponsione dell’indennita’ di mobilita’, per tutta la durata residua del permesso e comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.

 

Quando si tratti di licenziamento individuale o di dimissioni o non ricorrano le condizioni per l’iscrizione nelle liste di mobilita’, il lavoratore ha 40 gg. di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per rendere la dichiarazione relativa all’attivita’ lavorativa svolta e alla disponibilita’ immediata allo svolgimento di attivita’ lavorativa. Il Centro per l’impiego provvede, a seguito della dichiarazione, a inserire il lavoratore nell’elenco anagrafico di cui all’art. 4 DPR 442/00 o ad aggiornarne la posizione. Il lavoratore mantiene l’inserimento nell’elenco per tutta la durata residua del permesso e comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.

 

La questura provvede, in caso di scadenza del permesso di soggiorno prima che siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione nelle liste di mobilita’ o nell’elenco anagrafico, a rinnovare il permesso con durata tale da completare i 6 mesi di iscrizione, previo accertamento dell’effettiva iscrizione.

 

Alla scadenza del periodo di inserimento nelle liste di mobilita’ o nell’elenco anagrafico, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia diritto, in base alla normativa, a un permesso di soggiorno ad altro titolo o che abbia stipulato un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

 

 

Art. 38

 

Disposizioni per l’assunzione per lavoro stagionale analoghe a quelle per lavoro subordinato, con alcune semplificazioni:

-       rilascio dellautorizzazione entro 20 gg. dalla richiesta;

-       accertamento di indisponibilita’ effettuato, per le sole richieste numeriche, entro 5 gg.;

-       termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per l’impiego della segnalazioni di eventuali disponibilita’;

-       termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione;

-       termine di 10 gg. per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello sportello unico in caso di silenzio del Centro per l’impiego.

 

 

Art. 38 bis

 

Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’art. 5, co. 3 ter, T.U. puo’ chiedere allo Sportello unico il rilascio del nulla-osta pluriennale in favore del lavoratore.

 

I visti di ingresso per le annualita’ successive alla prima sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico).

 

Il rilascio del nulla-osta pluriennale avviene nell’ambito della quota per lavoro stagionale localmente assegnata. Nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tiene conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati.

 

 

Art. 39

 

Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita’ professionali finalizzati allo svolgimento di attivita’ autonoma che richieda specifica idoneita’ professionale o tecnica avviene entro le quote definite dal decreto flussi.

 

L’attestazione relativa alle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ autonoma va richiesta anche in caso di attivita’ che non richiedano il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori. In tal caso[14] l’attestazione fa riferimento alla disponibilita’, in Italia, di un ammontare pari all’importo annuo dell’assegno sociale.

 

Le dichiarazioni di assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell’attivita’ autonoma e l’attestazione relativa alle risorse necessarie sono rilasciate anche per stranieri che intendano operare come soci prestatori d’opera presso societa’, anche cooperative, costituite da almeno 3 anni.

 

Ai fini del rilascio del visto, dichiarazione, attestazione e nulla-osta della questura devono essere state rilasciate in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di visto.

 

La rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 gg., accertato il possesso dei requisiti, rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti, e ne da’ comunicazione a Mininterno, INPS e INAIL.

 

Il permesso per lavoro autonomo e’ rilasciato e consegnato dalla questura.

 

Soppressa la possibilita’ di conversione di un permesso di soggiorno “diverso da quello che consente l’esercizio di attivita’ lavorativa” in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.[15]

 

 

Art. 40

 

Nel caso di ingresso per i lavori particolari di cui all’art. 27 T.U., l’accertamento di indisponibilita’ si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali.

 

Il nulla-osta per rapporti a tempo indeterminato per dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali e’ a tempo indeterminato.

 

Il nulla-osta e’ rilasciato dallo Sportello unico, salvo che per lavoratori dello spettacolo, stranieri ammessi per formazione professionale, marittimi, circensi, artisti e giornalisti corrispondenti.

 

Il nulla-osta e’ da utilizzare entro 120 gg.

 

In caso di formazione professionale, il permesso di soggiorno e’ rinnovabile per tutta la durata del corso. Negli altri casi ha durata pari a quella del nulla-osta o, in mancanza, alle documentate necessita’.[16]

 

Il trasferimento di dirigenti o personale altamente specializzato puo’ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni, e a condizione che gli interessati siano stati precedentemente impiegati per almeno 6 mesi nello stesso settore. Al termine, e’ possibile l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dell’azienda presso cui il trasferimento e’ stato effettuato.

 

Lettori, ricercatori e professori universitari possono essere assunti anche da istituti di istruzione superiore e di ricerca pubblici o privati.

 

Per traduttori e interpreti e’ necessario anche il titolo di studio o attestato professionale rilasciato da ente autorizzato nel paese in cui il rilascio avviene.

 

Gli stranieri ammessi per formazione professionale possono svolgere periodi di addestramento presso datori di lavoro nell’ambito di corsi organizzati da enti di formazione accreditati. Tali attivita’ devono essere preventivamente autorizzate. L’ente formatore assicura lo straniero presso l’INAIL. L’attivita’ puo’ coprire al massimo il 30% del monte-ore della formazione.

 

I lavoratori alle dipendenze di imprese estere sono ammessi solo per prestazioni altamente specializzate, a condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

 

Le disposizioni relative ai marittimi riguardano solo quelli dipendenti da societa’ straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco sunavi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (non gli stranieri componenti l’equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica).

 

Riguardo ai lavoratori trasferiti temporaneamente dall’estero, soppressa la condizione relativa alla vigenza di accordi bilaterali. Soppresso il limite di 2 anni per la durata massima della prestazione. Imposta la condizione di previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati piu’ rappresentativi del settore.[17]

 

Per il lavoratori dello spettacolo e per i circensi il nulla-osta e’ rilasciato, con codice fiscale, dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo. La durata iniziale non puo’ superare i 12 mesi. E’ possibile la proroga, ma, nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, e’ concessa solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta e’ comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede l’impresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

I visti di ingresso per artisti che effettuano prestazioni autonome di durata inferiore ai 90 gg. sono rilasciati extra-quota, a condizione di svolgimento di attivita’ per il solo imprenditore con riferimento al quale e’ stato rilasciato il visto.

 

Riguardo agli sportivi professionisti, la dichiarazione di assenso del CONI e’ richiesta anche per lavoro autonomo. La dichiarazione di assenso e’ accompagnata dal codice fiscale. In caso di rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione e’ trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societa’, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. E’ consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societa’ nell’ambito della stessa federazione sportiva.

 

Gli ingressi disportivi professionisti per lavoro autonomo non sono limitati dalle quote ordinarie. Rientrano, con gli ingressi per lavoro subordinato e con i tesseramenti di stranieri gia’ in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari, nelle quote stabilite ex art. 27, co. 5 bis, T.U.. Non rientrano in tali quote allenatori e preparatori atletici[18].

 

Se la dichiarazione di assenso del CONI riguarda un minore, la richiesta della dichiarazione deve essere accompagnata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente.

 

Gli infermieri professionali possono essere assunti da strutture sanitarie pubbliche o private. Il nulla-osta puo’ essere chiesto anche da societa’ di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria. Le cooperative possono chiederlo se gestiscono l’intera struttura o un suo reparto o un suo servizio.

 

Dirigenti, lavoratori altamente specializzati, lettori, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivita’ di lavoro autonomo.

 

Possono essere stipulati rapporti di lavoro con altri datori di lavoro solo da sportivi professionisti, traduttori, interpreti, collaboratori familiari di cui all’art. 27, co. 1, lettera e), infermieri professionali. Per tutti questi (tranne gli sportivi) si applica il periodo di disoccupazione garantito di almeno 6 mesi.

 

 

Art. 42

 

L’iscrizione al SSN non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Cessa (oltre che per il venir meno dei requisiti che l’hanno resa possibile) solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo esibizione da parte dell’interessato di documentazione comprovante la pendenza di ricorso contro i suddetti provvedimenti.[19]

 

 

Art. 44

 

Ai fini dell’ingresso per motivi di cura deve essere indicata anche la durata della degenza prevista. Deve essere presentata anche certificazione, rilasciata all’estero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente.

 

 

Art. 44 bis

 

E’ consentito l’ingresso per motivi di studio, alle condizioni stabilite dall’art. 39 T.U. e dall’art. 46 del presente Regolamento, degli stranieri che vogliano frequentare corsi universitari.

 

E’ consentito l’ingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui all’art. 5, co. 3,

-       di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale di durata determinata;

-       di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dell’istruzione e dell’universita’, o dal Ministero dei beni culturali;

-       di minori ultraquindicenni, in casi eccezionali, con decreto dirigenziale del MAE, sentito il Ministero dell’istruzione e dell’universita’;

-       di cittadini stranieri che vogliano svolgere attivita’ di studio in campo sanitario;

-       di cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali;

 

E’ consentito l’ingresso per attivita’ scientifica, alle condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui all’art. 5, co. 3, di cittadini stranieri (anche con coniuge e figli minori al seguito) che vogliano svolgere attivita’ culturali o di ricerca non incluse tra quelle previste dall’art. 27, co. 1, lettera c), T.U.

 

E’ possibile l’ingresso per formazione professionale dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso per motivi di studio che vogliano frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, secondo le modalita’ di cui all’art. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98. I corsi devono essere finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, e devono avere durata non superiore a 24 mesi.

 

L’ingresso per formazione professionale e’ consentito entro il contingente fissato con decreto, emanato entro il 30 giugno di ogni anno, del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In sede di prima applicazione, nelle more dell’emanazione del decreto e, comunque, entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti. Il numero degli ingressi cosi’ autorizzato e’ portato in detrazione alla quota fissata col decreto. Per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente. In caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro puo’ provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.

 

La richiesta di visto di ingresso per formazione professionale, se riferita a corsi che prevedono periodi di addestramento presso datori di lavoro, e’ corredata dalla certificazione di cui all’art. 40, co. 9, del presente Regolamento.

 

 

Art. 49

 

Il riconoscimento dei titoli professionali puo’ essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia.

 

Le misure compensative possono consistere nel superamento di una prova attitudinale o nello svolgimento di in un tirocinio. Al fine dell’espletamento di tali misure, se lo straniero e’ all’estero, e’ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario.

 

 

Art. 50

 

Soppresso l’obbligo, per istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati, di comunicare il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

 

La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici in materia sanitaria e l’ammissione a esami di laurea, diploma o abilitazione, non danno titolo, di per se’, allo svolgimento della professione. Per lo svolgimento della professione e’ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute. In mancanza, non e’ consentita l’iscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per l’esercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dell’Unione europea.

 

Il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive all’albo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi due anni.

 

 

Art. 61 bis

 

E’ (parzialmente) disciplinato il funzionamento dei sitemi informativi.



[1] Il titolo e’ improprio, dal momento che l’art. 31, co. 3 T.U. fa riferimento a motivi legati allo sviluppo psico-fisico del minore, non solo alle sue condizioni di salute.

[2] Dovrebbe essere prevista una tolleranza rispetto alla data di reingresso.

[3] Immutata la condizione di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro per attivita’ gia’ in corso.

[4] La formulazione e’ inappropriata: dovrebbe far riferimento alle conversioni di permessi per affidamento, per tutela o per minore eta’, effettuate ai sensi dell’art. 32 T.U. (non a conversioni di permessi per studio o formazione).

[5] Al di fuori del caso di conversione post lauream sembra applicarsi ancora la condizione di rispetto delle quote per l’anno in corso.

[6] Si noti come questa disposizione, facendo riferimento a misure previdenziali e non a misure assistenziali, non modifichi – ovviamente – il circolo vizioso che si e’ creato in relazione al godimento delle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili con l’entrata in vigore della L. 388/00: lo straniero titolare di permesso di soggiorno che diventi invalido civile non e’ piu’ in grado di maturare redditi da lavoro; la mancanza di reddito gli impedisce di ottenere la carta di soggiorno, e, quindi, di godere del trattamento assistenziale; finisce cosi’ per essere privo perfino della possibilita’ di rinnovare il permesso di soggiorno.

[7] Dovrebbe essere considerato allo stesso modo il caso di figlio minore che abbia fatto ingresso al seguito e quello del figlio minore nato in Italia e registrato all’anagrafe.

[8] Il rinvio alla disposizione di cui all’art. 11, co. 1, lettera b) del regolamento (che fa riferimento, per il rilascio del permesso per tutela, ai “minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U.) e’ ambiguo. Non si capisce infatti se delle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U. debba valere solo l’inserimento in un adeguato progetto di integrazione, o se debba valere – ad esempio – anche l’assenza di decisione da parte del Comitato per i minori stranieri. In questo secondo caso, emergerebbe una contraddizione con la formulazione del successivo art. 28 bis, co. 2, in base alla quale il Comitato, ove il rimpatrio non sia possibile, dispone (con propra decisione) proprio l’inserimento in un siffatto progetto (da cui consegue il rilascio di un permesso per tutela). Sarebbe opportuno stabilire che il rilascio del permesso per tutela richiede solo l’inserimento nel progetto di integrazione, a prescindere dal fatto che tale inserimento sia stato disposto dal Comitato o abbia avuto luogo de facto.

[9] Alla luce dei contenuti delle Linee-guida del Comitato per i minori stranieri (“Disposizioni attuative dei compiti attribuiti al Comitato minori stranieri in merito ai minori non accompagnati presenti sul territorio”), in base ai quali il minore straniero affidato a genitori in condizioni di soggiorno illegale rientrerebbe nella definizione di minore straniero non accompagnato, e’ evidente il rischio che, sulla base dell’art. 28 bis del Regolamento, il Comitato provveda ad affidare alle autorita’ competenti del paese d’origine un minore che si trovi in tale condizione! Occorre circoscrivere opportunamente la definizione di minore non accompagnato ovvero il novero delle decisioni che il Comitato puo’ assumere.

[10] Vedi nota all’art. 28. Si noti anche che se la durata dell’inserimento nel progetto di integrazione utile ai fini della conversione del permesso di soggiorno di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U. decorre dalla decisione del Comitato invece che dall’inserimento de facto, l’inerzia del Comitato (indiscutibile se il ritmo delle sedute e’ di una al mese!) e l’oggettiva durata delle indagini sui familiari si tradurrebbero nell’esclusione di quasi tutti i minori dalla facolta’ di convertire il permesso di soggiorno per tutela al compimento della maggiore eta’. Una norma di legge risulterebbe allora di fatto vanificata da norme regolamentari.

[11] Dovrebbe essere specificato che l’impegno orario e la retribuzione minima possono essere raggiunti anche in relazione ad una molteplicita’ di rapporti di lavoro.

[12] La soppressione e’ inopportuna, dal momento che l’art. 46 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, all’art. 34. E tale riferimento e’ reso necessario dall’art. 39, co. 3, lettera a), T.U.. Non puo’ quindi essere soppresso. Parte delle vecchie disposizioni dell’art. 34 andrebbero quindi mantenute o inserite nell’art. 46.

[13] Benche’ questa disposizione obbedisca ad una applicazione di buon senso delle norme contenute nella L. 189/02, con il trasferimento dell’onere per il rimpatrio e per l’individuazione dell’alloggio dal vecchio datore di lavoro al nuovo, essa configura una disparita’ tra l’assunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gia’ regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. Questo appare in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione OIL n. 143, e, quindi, con l’art. 10 della Costituzione. Se la stipula del contratto di soggiorno per lavoro fosse invece richiesta solo per l’accesso – appunto – alla condizione di straniero soggiornante per lavoro non si configurerebbe alcuna violazione.

[14] Non sono certo di aver intepretato bene la formulazione della disposizione.

[15] La soppressione di questa disposizione non trova alcuna base nelle modifiche apportate al Testo unico dalla L. 189/02. Dal momento che il DPR 394/99 aveva superato il vaglio delle competenti commissioni parlamentari e delle altre istituzioni preposte, la soppressione non sembra legittima, soprattutto ove non si intenda sottoporre lo schema di DPR al controllo parlamentare.

[16] Verosimilmente, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato il permesso di soggiorno ha durata di 2 anni.

[17] Nota che la rimozione della durata massima del rapporto di lavoro e del vincolo di vigenza di accordi bilaterali scardina completamente il meccanismo delle quote: per moltissimi settori, l’ingresso di lavoratori extra-quote puo’ aver luogo attraverso la stipula di contratti di appalto a persona fisica residente all’estero che sia formalmente l’originario datore di lavoro dei lavoratori in oggetto. Per di piu’, la formulazione della disposizione del Regolamento era e resta in contrasto con quella della disposizione di legge, riguardo a chi giochi il ruolo di datore di lavoro: quello all’estero o quello in Italia?

[18] Questi ultimi ingressi, verosimilmente, sono quindi da considerare sottratti ai limiti imposti dalle quote programmate.

[19] Questa disposizione rende inutile l’obbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso, di cui all’art. 13, co. 3 del Regolamento.