Paolo Bonetti
OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA
BOZZA DI REGOLAMENTO “ASILO” DEL 6/5/2003
Considerazione preliminare generale : Il regolamento omette di dare
attuazione alle recentissime norme
comunitarie previste dalla la direttiva 2003/9/CE DEL Consiglio del 27 gennaio
2003 recante norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli
stati membri, che invece il regolamento deve comunque recepire ai sensi
dell’art. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n.
189/2002. Occorre un complessivo sforzo di approfondimento e di attuazione di
quelle norme.
Art. 2. co. 1: occorre disciplinare la fase della presentazione della
domanda presso i posti di polizia di frontiera. Occorre prevedere la presenza
di un interprete soprattutto presso i valichi di frontiera presso i quali sono
istituiti i servizi di accoglienza previsti dall’art. 11 T.U. e il
diritto dello straniero di chiedere anche al valico di frontiera la presenza di
un difensore di fiducia e/o di un rappresentante dell’ACNUR.
Art. 2. co. 2: Prevedere che il verbale della domanda di asilo è
redatto seguendo un modello che deve essere predisposto dalla Commissione
nazionale, sentito il parere dell’ACNUR, in osservanza delle norme
nazionali, internazionali e comunitarie.
Occorre inoltre prevedere che
1)
la domanda di asilo è presentata in forma
scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità
che la riceve.
2)
il richiedente asilo ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della
domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a
confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto
rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella
propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo
svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può
disporre nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua
fiducia.
3)
La domanda è
formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della
lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle
lingue di maggior uso in ambito internazionale.
4)
I rappresentanti
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi
ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno,
informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono
ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei
diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di
appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate.
5)
Nella presentazione e
nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile,
si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale
appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale
facoltà.
6)
La Questura
immediatamente dopo la presentazione e verbalizzazione della domanda rilascia ad ogni richiedente asilo
copia della domanda di asilo e della documentazione da esso allegata, vistata
dall’autorità che l’ha ricevuta e copia del verbale che deve
essere riletto dall’interessato e firmato per conferma.
Art. 2 co. 3: Poiché
l’art. 31 della Convenzione di Ginevra consente che coloro che si trovano
sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo se hanno
ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che
il trattenimento non sia obbligatorio nei confronti del richiedente asilo che
si presenti spontaneamente alle autorità competenti per presentare la
domanda di asilo, anche se ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello
Stato o vi si trovi in condizione di irregolarità.
Art. 2, co. 5: Occorre specificare che si tratta del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo. Inoltre in osservanza della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003
occorre prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo deve
essere rilasciato entro 3 giorni dal ricevimento della domanda di asilo da
parte della Questura.
Occorre altresì prevedere che il permesso di soggiorno
deve essere rinnovabile fino a quando la
decisione sulla domanda di asilo esaminata con la procedura ordinaria non sia
più impugnabile o sia passata in giudicato l’eventuale sentenza di
giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda
stesso ovvero fino a quando non è adottata una sentenza in primo grado
di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato contro il rifiuto della
domanda di asilo esaminata con la procedura semplificata. In mancanza di questa previsione, il richiedente
non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso
effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI,
dato che può comunque essere allontanato dal territorio dello Stato
prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilità di
chiedere il riesame.
Art.
2, co. 6: Occorre prevedere che nei casi
in cui presentino domanda di asilo contemporaneamente più stranieri che compongono un unico nucleo
familiare, si redigano domande distinte e distinti verbali, salvo che per i
figli minorenni di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. A
tutti deve essere rilasciato un distinto permesso di soggiorno per richiesta di
asilo. In ogni caso il regolamento deve dare immediata attuazione alle norme
previste in materia dalla direttiva
2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime
relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
In
ogni caso si deve prevedere che i minori non accompagnati richiedenti asilo non
siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione, come prescrive
l’art. 19 della citata direttiva comunitaria.
Art.
2, co. 7: in osservanza delle norme della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio
2003 occorre prevedere che in ogni caso siano espressamente illustrati tra i
principali diritti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo 1) l’assistenza sanitaria (sia le prestazioni
essenziali ed urgenti che devono essere fin dall’inizio garantite ai
sensi dell’art. 35 T.U., sia l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale del titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo in base
all’art. 34, comma 1 lett. b) t.u.), 2) l’iscrizione dei minori
nelle scuole dell’obbligo (come prescrive l’art. 38 t.u.), 3)
l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente
asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento erogati dall’ente locale ai
sensi dell’art. 1- sexies legge n. 39/1990; 4) il diritto di accedere ai
corsi di formazione o riqualificazione professionale istituiti in Italia; 5) il
diritto di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato nei casi in cui
sia trascorso un anno dalla data di presentazione della sua domanda di asilo
senza che gli sia stata comunicata alcuna decisione in merito; 6) la non
interruzione dell’accesso a tali rapporti di lavoro e di tali rapporti di
lavoro in corso nei casi in cui sia in corso il giudizio sul suo ricorso
avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo.
Art.
3. co. 4: Il permesso di soggiorno
rilasciato al richiedente asilo dimesso dal CDI deve avere le medesime
caratteristiche di durata e di validità degli altri permessi per
richiesta di asilo.
Art. 4, co. 1: Tra
le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere
incluso l’arabo, in analogia con il disposto dell’art. 4, co. 2,
del Testo Unico.
Art. 4 nuovo comma: Occorre prevedere che il richiedente
asilo, anche con l’ausilio di
persona di fiducia o di appartenente ad uno degli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, ha diritto di inviare o
presentare alla Commissione territoriale competente (ed alla Commissione
nazionale nei casi di revoca dello status) memorie o documentazione di supporto
alla propria domanda di asilo in ogni fase del procedimento.
Art. 8, co. 1:
Prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze in
struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa
garantire loro salute e benessere.
Art. 8, co. 3, lettera d): Includere la possibilità di visita di straniero regolarmente
soggiornante per il quale vi sia una richiesta da parte della persona
trattenuta.
Art. 9: Stabilire
che modalità diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per
caso, nelle situazioni relative a soggetti portatori di necessità
particolari (ad esempio, minori).
Art. 9, co. 2:
Stabilire che ciascun nucleo familiare fruisce di un ambiente riservato.
Art. 9, co. 3:
anche in attuazione della citata
direttiva comunitaria
1)
occorre sostituire la
dizione (assai vaga) “per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti
all’esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato” con la frase (più precisa e meglio fondata
giuridicamente) “documentate esigenze garantite a livello costituzionale e internazionale, come la
necessità di cure mediche, la partecipazione ad attività di istruzione,
le visite a familiari, la partecipazione ad attività religiose o di
culto, l’esercizio del diritto di difesa e la partecipazione ad
attività processuali”;
2)
si deve prevedere che
l’autorizzazione temporanea ad allontanarsi sia adottata caso per caso,
in modo obiettivo ed imparziale, che il diniego dell’autorizzazione deve
essere motivato e che non è necessaria autorizzazione allorchè il
richiedente asilo debba presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici
se è necessaria la sua comparizione.
Ai
richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione deve essere comunque
garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare liberamente con
l'esterno.
Prevedere la
possibilità di impugnazione del provvedimento di diniego, in analogia a
quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della “Carta dei diritti e
dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT.
Stabilire che il mancato rispetto dell’orario di uscita non
realizza di per sé la condizione di allontanamento non autorizzato,
purché l’interessato segnali l’impossibilità di
ottemperare all’obbligo di rientro o adduca valide ragioni per
l’omessa segnalazione.
Art. 9, co. 5:
Riformulare nel modo seguente: “Gli interpreti presenti nel centro devono
essere in grado di fornire alle presone trattenute le informazioni di cui al
comma 4”.
Art. 10, co.2: Occorre prevedere quale soggetto (ASL? Croce rossa ecc.) deve
farsi carico di assicurare l’attivazione e la gestione del servizio.
Art. 11, co. 1:
Prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del comma 2, la
possibilità che i rappresentanti di cui al comma 1 offrano servizi di
informazione e assistenza legale.
Prevedere che l’autorizzazione ad operare presso i
centri di identificazione non deve essere richiesta dall’ente che
è iscritto nella sezione prima del Registro nazionale degli enti
istituito ai sensi dell’art. 545 regolam. approvato con D.P.R. n.
194/1999 e che in tal caso il rappresentante legale dell’ente deve
limitarsi a comunicare al Prefetto e al gestore del centro i nominativi delle
persone da esso delegate ad operare nel centro.
Art. 12, co. 2. Prevedere che negli altri casi è competente ad
esaminare la domanda la Commissione territoriale nella cui circoscrizione ha
sede la Questura che ha svolto le procedure di istruttoria delle domande di
asilo e che ha rilasciato al richiedente il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo.
Art. 12, co. 3: Prevedere che il corso deve comunque avere ad oggetto la
normativa e la giurisprudenza di diritto pubblico, internazionale e comunitario
concernenti il diritto d’asilo, la condizione degli stranieri e dei
rifugiati, la protezione umanitaria, la tutela dei diritti dell’uomo, la
cooperazione internazionale in materia di affari interni e giustizia, nonché
la situazione internazionale dei diritti umani e le tecniche di analisi delle
domande di asilo, incluse le linee guida adottate dalla Commissione nazionale e
le tecniche di intervista rivolte
minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione
di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di
persecuzioni rivolte a minori.. Prevedere, come
requisito necessario per i membri delle commissioni territoriali, il
superamento di un esame a fine corso, con commissione esaminatrice comprendente
un rappresentante dell’ACNUR o di organismo delegato dall’ACNUR.
Art. 12, co. 6: In ogni caso ciascuna Commissione territoriale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione nell’osservanza delle norme nazionali, internazionali e
comunitarie vigenti e delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale e ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni
collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue
funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che
esercitano funzioni analoghe in altri Stati dell’UE e da organismi anche
internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.
Il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Commissione nazionale, provvede affinché il Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la Commissione territoriale possa assicurare che ad ogni Commissione territoriale disponga in ogni caso di un personale di segreteria adeguato al numero di domande, di documentazione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei Paesi di provenienza degli stranieri e di un numero sufficiente di interpreti qualificati, i quali diano garanzia di riservatezza, di imparzialità e di neutralità della traduzione.
Art. 13, co. 1: Prevedere che qualora
nella domanda di asilo il richiedente abbia espressamente richiesto di essere
sentito, l'effettivo svolgimento dell’audizione da parte della
Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per
l'audizione.
Art. 13, co. 2: Includere, tra i motivi validi ai fini del
rinvio dell’audizione, le condizioni di salute di un familiare del
richiedente.
Prevedere che il richiedente asilo che per qualsiasi motivo non riesca o non
possa presentarsi per la data fissata per l’audizione innanzi alla
Commissione territoriale ha comunque il diritto di inviare con raccomandata e
ricevuta di ritorno memorie e documentazione prima della decisione della
commissione stessa.
Art. 14. co. 1: Prevedere che il verbale deve recare l’indicazione dell'orario di inizio e della
fine dell'audizione e l’annotazione esplicita del contenuto delle domande
rivolte allo straniero e di eventuali problemi di interpretariato emersi
durante l’audizione stessa.
Prevedere che il verbale dell’audizione sia riletto al
richiedente asilo in una lingua da lui conosciuta, e che costui prima di
approvarne i contenuti e, conseguentemente, di sottoscriverlo abbia il diritto
di chiedere che siano al verbale apportate precise modificazioni, integrazioni
e rettifiche concernenti la sua situazione personale, le sue dichiarazioni e la
documentazione da esso eventualmente prodotta.
Prevedere che al termine dell'audizione,
la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella
occasione, alla Commissione.
Art. 14, co. 2 Prevedere che durante
l'audizione il richiedente asilo ha diritto di farsi assistere da un avvocato
di sua fiducia o da un’altra persona di sua fiducia.
Prevedere
inoltre che l'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale
documentazione prodotta durante l'audizione.
Prevedere infine che durante l’audizione l'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
eventuali dichiarazioni spontanee dello straniero, nonchè attraverso
domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo
straniero.
Art. 14, co. 3 . Prevedere che in casi particolari, compresi quelli
dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subito violenza, la Commissione può disporre la designazione di
personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a
garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo,
prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del
richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia
ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente.
Art. 15 comma aggiuntivo: Occorre prevedere quali siano gli elementi
che in ogni caso devono essere tenuti in considerazione da ogni Commissione ai
fini della decisione e perciò occorre prevedere che ai fini della decisione sulla domanda di asilo ogni Commissione
deve in ogni caso valutare:
a) la domanda, il verbale e la
documentazione prodotta dallo straniero o acquisita d'ufficio dalla
Commissione;
b) le dichiarazioni rese in sede
di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione
socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è
allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione
personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.
Art. 15, co. 1: Occorre sopprimere (perché non previsto dalla legge e
perciò è illegittimo) il riferimento al numero legale per le
deliberazioni della Commissione. E’ sufficiente prevedere che ogni
decisione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri
della Commissione e che la decisione deve recare se la decisione è stata
presa all’unanimità o se reca dei voti contrari.
Art. 15, co. 2 lett c) Occorre inserire tra i motivi legittimanti la forma complementare di
protezione l’esistenza del diritto d’asilo previsto dall’art.
10, comma 3 Cost.
Art. 15, co. 3 Occorre prevedere che al richiedente sia consegnato (dalla
Questura o dalla Commissione) il testo della decisione unitamente ad una sua
traduzione in lingua conosciuta dall’interessato o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, con preferenza per la lingua designata
dall’interessato nella domanda di asilo o durante l’audizione.
Inoltre occorre prevedere che nella motivazione della decisione deve essere data una
valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le
dichiarazioni rese dallo straniero.
Art. 15. co. 4. Occorre prevedere che allo straniero al quale la Commissione
rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato il Questore
della Provincia in cui dimora rilascia il documento di viaggio per rifugiati
avente la medesima scadenza del titolo di soggiorno rilasciato e un permesso di
soggiorno per asilo della durata di due anni, rinnovabile finchè non sia
definitiva una decisione di cessazione o di revoca dello status di rifugiato,
ferma restando la possibilità per il rifugiato, nei casi e nei modi
previsti dalla legge, di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno recante la
menzione dello status di rifugiato.
Art. 15, co. 5: Il comma si presenta
viziato di illegittimità sotto diversi punti di vista.
A tale proposito occorre
preliminarmente ricordare che
a)
L'art. 1-ter comma 3
legge n. 39/1990 menziona un "provvedimento di allontanamento" e
prevede la sua non sospensiva in caso di ricorso contro la decisione presa
dalla commissione territoriale nell'ambito della procedura semplificata (non a
seguito dell'esame durante la procedura ordinaria);
b)
Il provvedimento di
allontanamento nell'ordinamento giuridico italiano non esiste se non come
sommatoria dei due provvedimenti di respingimento e di espulsione. L'unico vero
allontanamento è quello dal territorio nazionale e nel caso di espulsione
esso può avvenire soltanto per i provvedimenti di espulsione da
eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Tali provvedimenti sono quelli
che siano già stati disposti dall'autorità giudiziaria
(espulsione a titolo di misura di sicurezza o espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione), mentre l'esecuzione dei
provvedimenti amministrativi di espulsione con
accompagnamento alla frontiera può avvenire soltanto ai sensi dell'art.
13, comma 5-bis T.U. cioè con il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera emesso dal Questore che deve essere immediatamente trasmesso al
tribunale e deve essere da esso convalidato entro le successive 48 ore.
c)
nessuna delle norme
legislative vigenti prescrive però l'adozione automatica di un
provvedimento amministrativo di espulsione in caso di rigetto della domanda di
asilo e trattandosi di provvedimento che incide negativamente sulla condizione
giuridica dello straniero esso non può essere istituito neppure dal
regolamento in virtù della riserva di legge
prevista dall'art. 10, comma 2 Cost.;
d)
Gli artt. 10 e 19 T.U.
prevedono un esplicito divieto di respingimento e di espulsione dello straniero
verso Paesi che potrebbero perseguitarlo e dunque un provvedimento
amministrativo di espulsione per qualsiasi motivo sarebbe nullo;
e)
In un solo caso il
richiedente asilo può essere già oggetto di un provvedimento di
allontanamento, quello di colui che - come espressamente prevede l'art. 1-bis,
comma 2, lett. b) L. n. 39/1990 - ha presentato domanda di asilo quando era
già destinatario di un
provvedimento di espulsione, sicchè la norma dell'art. 1-ter comma 6 L.
n. 39/1990, come modificata dalla legge n. 189/2002 non può che
riferirsi a questo caso allorchè il provvedimento di espulsione sia da eseguirsi
con accompagnamento alla frontiera;
f)
nei casi di procedura
ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura
semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve
un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla
definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n.
39/1990) e "fino al termine della procedura stessa"
(semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri
sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura
non si può certo identificare con la decisione della commissione
territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale,
poichè gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di
presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione
giurisdizionale è immediatamente esecutiva e soltanto in tale momento
sarebbe legittima una revoca del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo
la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata, mentre per i
richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria
la revoca del permesso di soggiorno potrebbe avvenire soltanto a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto il testo del comma deve essere
riformulato complessivamente.
In primo luogo poichè la norma
sull'inefficacia sospensiva del ricorso avverso la decisione negativa della
Commissione territoriale è suscettibile di privare di effettività
il diritto d’asilo e il diritto di difesa, entrambi costituzionalmente
garantiti, e poiché negli altri casi sottoposti alla procedura
semplificata l'art. 1-quater, comma 5 L. n. 39/1990 consente il ricorso al
tribunale – da presentarsi probabilmente entro i medesimi 15 giorni di
cui all'art. 1- ter , occorre
comunque che il regolamento dia alla norma legislativa un’attuazione
doverosamente restrittiva prevedendo che:
1)
il questore provvede
all’esecuzione con accompagnamento alla frontiera del provvedimento di
espulsione soltanto nei confronti dello straniero che abbia presentato domanda
di asilo quando era già destinatario di un provvedimento di espulsione
da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera pronunciato
dall’autorità giudiziaria o di un provvedimento amministrativo di
espulsione, a condizione che al momento della notifica della decisione di
rigetto della domanda di asilo il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera e il provvedimento amministrativo di espulsione siano già
stati convalidati dalla competente autorità giudiziaria, insieme con il
provvedimento di trattenimento disposto nei casi indicati al comma 2, lett. b)
dell’art. 1-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n.
189/2002;
2)
negli altri casi
sottoposti alla procedura semplificata il Prefetto adotta il provvedimento
amministrativo di espulsione dopo la scadenza dei termini per la presentazione
del ricorso avverso un diniego di riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero, qualora sia stato depositato il ricorso giurisdizionale con domanda di
sospensione del provvedimento impugnato, dopo la comunicazione della decisione
del giudice sulla domanda;
In secondo luogo poichè nei casi
di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la
procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente
asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente
"fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1,
comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa"
(semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990), in tali casi gli stranieri
sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura
non si può certo identificare con la decisione della commissione
territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale, anche
perchè gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, legge n. 39/1990
consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la
decisione giurisdizionale è immediatamente esecutiva.
Pertanto
si deve prevedere la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo in
caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato:
a)
soltanto dopo la
decisione di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente
asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata;
b)
soltanto a seguito del
passaggio in giudicato di una sentenza di rigetto del ricorso giurisdizionale
presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la
procedura ordinaria.
In terzo luogo nel caso in cui sia rigettata la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato presentata da un minore straniero non accompagnato e la Commissione
non adotti un altro provvedimento ai sensi dell’art. 5, c. 6 T.U. si deve
prevedere che:
1)
Il minore non
può essere espulso né respinto, né comunque allontanato
dall’Italia sulla semplice base di tale rigetto, conformemente agli artt.
3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’art. 19, c.
2 del T.U.
2)
Una volta esauriti i rimedi avverso la
decisione della C. T. (richiesta di esame e ricorso al Tribunale), il Tribunale
per i minorenni, al quale è stata data comunicazione (ai senso
dell’art. 1, c. 5 della l. 39/90) della domanda di asilo presentata dal
minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse nel minore
il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle
competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed
internazionali; ove risulti che ciò sia nel superiore interesse del
minore, ne dispone il rimpatrio assistito.
In ogni caso l’art. 15, co. 5, primo periodo deve essere
riformulato come segue:
“... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad
altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per
motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2
lett. c), della durata di un anno che consente l’acceso al lavoro, allo
studio e al diritto all’unità familiare e che è rinnovabile, ferma restando la
possibilità per il titolare di chiedere ed ottenere la carta di
soggiorno nei casi e nei modi previsti dalla legge”.
Art. 16, co. 1: Prevedere che il
richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura
semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque
giorni previsti per la presentazione del richiesta di riesame da parte della
Commissione territoriale integrata.
Prevedere inoltre che il
trattenimento nel centro di identificazione del richiedente asilo che ha
presentato richiesta di riesame è prorogato soltanto se non sono ancora
scaduti i termini complessivi della procedura semplificata e che in caso
contrario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
Poiché altresì la richiesta di riesame
non impedisce la presentazione, anche contestuale, del ricorso giurisdizionale
avverso la medesima decisione di diniego occorre prevedere che
1)
Il richiedente asilo o
il suo difensore o, in mancanza, l’Avvocatura dello Stato devono far
pervenire anche per le vie brevi sia al tribunale, sia alla Commissione territoriale
integrata rispettivamente copia della richiesta di riesame e copia del ricorso
giurisdizionale e in tal caso la cancelleria del tribunale e la segreteria
della Commissione territoriale
devono comunicarsi reciprocamente immediatamente anche per le vie brevi
i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale e in sede di riesame;
2)
qualora la decisione di
diniego sia annullata dalla decisione presa in sede di riesame la decisione
positiva sulla domanda di asilo presa in sede di riesame estingue il giudizio
sul ricorso giurisdizionale presentato sulla prima decisione di diniego;
3)
qualora la sentenza del
giudice sulla decisione di diniego impugnato accolga il ricorso prima della
decisione in sede di riesame tale sentenza estingue la procedura di riesame;
4)
qualora la decisione in
sede di riesame confermi la decisione di diniego il ricorso giurisdizionale
può essere presentato sulla decisione originaria e sulla decisione di
conferma adottata in sede di riesame e il giudizio sul ricorso presentato contro
la decisione originaria si estende anche alla decisione di conferma, se ne fa
richiesta il ricorrente o l’Avvocatura dello Stato.
Art. 16, co. 2: Il comma deve essere soppresso perché è
evidentemente pleonastico e di dubbia legittimità, poiché la
legge affida la motivazione della richiesta di riesame allo stesso estensore
della domanda di riesame.
Art. 16, co. 3: E’ illegittima e deve essere perciò soppressa la
previsione di ogni valutazione relativa all’eventuale manifesta
infondatezza dell’istanza di riesame da parte del Presidente della
Commissione. Occorre poi prevedere la nomina di
un diverso relatore. Stabilire che la Commissione territoriale integrata deve essere presieduta dal membro della Commissione
nazionale.
Art. 16, co. 4:
Stabilire che si procede ad audizione anche su istanza del richiedente asilo ed in ogni caso qualora si tratti di minore non
accompagnato.
Art. 17, co. 1: Prevedere che il
richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza non può comunque
essere allontanato prima della scadenza del termine per la presentazione del
ricorso giurisdizionale e della risposta sull’istanza di autorizzazione a
permanere sul territorio dello Stato connessa con il ricorso giurisdizionale
presentato.
Art. 17, co. 2: Il
comma è ovviamente pleonastico, dal momento che la stessa domanda di
asilo è fondata sul timore di persecuzione o di gravi rischi per
l’incolumità o la libertà. Non ha quindi nessun significato
la richiesta di ulteriore specificazione dei motivi che giustificano
l’istanza di sospensione dell’allontanamento.
Art. 17, co. 3:
Limitare i casi in cui il prefetto può negare la sospensione. In ogni caso l’autorizzazione deve essere concessa nei
seguenti casi:
a)
qualora
il giudice competente abbia adottato una ordinanza incidentale di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato o
abbia annullato o sospeso l’esecuzione del connesso provvedimento espulsivo;
b)
qualora
sia stata presentata domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare nei
confronti dello straniero;
c)
qualora
ricorra uno dei divieti di espulsione previsti dall’art. 19 T.U.;
d)
qualora
lo straniero appartenga ad una categoria di persona aventi titolo a beneficiare
della protezione temporanea adottato in virtù di un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 20
T.U., anche sulla base di apposite misure decise dal Consiglio europeo ed
attuate ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
Art. 17, co. 4: Prevedere che nel caso in cui il giudice
accoglie il ricorso contro la decisione negativa alla domanda d’asilo la
sentenza deve anche dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per
il riconoscimento del diritto di asilo e che la sentenza, anche se non è
definitiva, sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della
Commissione Territoriale. La sentenza è immediatamente comunicata, anche
per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla
Commissione nazionale e alla Questura competente. La Commissione territoriale
rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il
questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i
documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.
Art.
18, co. 1 : Occorre prevedere che la
Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione nell’osservanza delle norme nazionali, internazionali e
comunitarie vigenti e ha il diritto di
corrispondere con le Commissioni territoriali e con tutte le pubbliche
amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni
collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue
funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che
esercitano funzioni analoghe in altri Stati dell’UE e da organismi anche
internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.
Occorre
poi prevedere che il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione fornisce alla Commissione adeguati mezzi e personale di
supporto (esperti in diritto internazionale, di diritto interno, di tutela dei
diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di
origine, ecc.).
Art.
19: Prevedere che la Commissione
nazionale provvede anche ad adottare, sentito l’ACNUR e il Ministero
dell’Interno,
a)
il modello di verbale
di domanda di asilo
b)
l’opuscolo
recante i diritti e i doveri dei richiedente asilo
c)
modalità di
formazione ed aggiornamento del personale delle Questure, degli Uffici
territoriali del Governo e della polizia di frontiera concernenti
l’applicazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria
vigente in materia di diritto d’asilo.
Art.
19 lett. b): Prevedere che le linee guida devono
essere adottate e modificate dalla Commissione nazionale a maggioranza dei suoi
membri, sentito il parere dell’ACNUR, ed entrano in vigore dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Prevedere che in ogni caso il "manuale
sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i
Governi, e gli orientamenti contenuti nelle raccomandazioni e direttive
dell’Unione europea sulla definizione del termine "rifugiato" e
sulle forme sussidiarie di protezione, costituiscono il vincolo per i contenuti
delle linee guida. Prevedere infine che la Commissione nazionale, anche su
segnalazione dell’ACNUR e degli altri enti od organismi di tutela dei
diritti degli stranieri, provvede a svolgere opera di costante vigilanza
sull’effettiva attuazione da parte delle Commissioni territoriali delle
linee guida adottate.
Art.
20
In
primo luogo poiché la cessazione e la revoca dello status di rifugiato
incidono sull’effettivo godimento del diritto d’asilo tutelato
dalla Costituzione si deve prevedere che le decisioni riguardanti la cessazione
e la revoca dello status di rifugiato,
siano prese col voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione centrale
e avuto il parere del rappresentante del delegato dell’ACNUR.
In
secondo luogo occorre prevedere che la procedura concernente la cessazione o la
revoca dello status di rifugiato possa essere avviata dalla Commissione
nazionale, dopo averne preannunciato gli stranieri interessati ed aver chiesto
loro di far pervenire eventuali controdeduzioni e che l'interessato debba
essere sentito personalmente dalla Commissione nazionale su richiesta della
stessa o su sua richiesta, secondo le medesime modalità e garanzie
previste per le audizioni dei richiedenti asilo di fronte alle Commissioni
territoriali.
In
terzo luogo si deve prevedere che la cessazione o la revoca dello status di
rifugiato deve essere adottata dalla Commissione nazionale con decisione
scritta e motivata, recante anche l’indicazione se la decisione è
stata presa all’unanimità o a maggioranza e quale sia stato il
parere del rappresentante dell’ACNUR. La decisione deve essere comunicata
allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile o, se
non sia possibile, in lingua inglese o francese o spagnola o araba, con
preferenza per quella da costui indicata, e deve recare le modalità di
impugnazione.
In
quarto luogo si deve prevedere che in caso di revoca o di cessazione dello
status di rifugiato se lo straniero non deve essere espulso con misura di
sicurezza o con provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal
Ministro dell’Interno resta titolare della carta di soggiorno di cui era
in possesso al momento della comunicazione della decisione della Commissione
nazionale e negli altri casi il Questore su richiesta dell’interessato
converte il permesso di soggiorno per asilo in un altro permesso di soggiorno di cui abbia
diritto ad altro titolo, con preferenza per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, di studio o familiari.
In
quinto luogo si deve prevedere che qualora il giudice annulli la decisione di
cessazione o revoca dello status di rifugiato adottata dalla Commissione
nazionale essa rilascia il certificato di riconoscimento dello status di
rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i titoli di soggiorno e i documenti
corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.
Art.
21, comma 2 Il termine per
l’effettiva entrata in vigore del regolamento deve essere spostato da 90
ad almeno 120 giorni dalla pubblicazione,
perché la nuova Commissione nazionale nei 30 giorni successivi
alla nomina deve provvedere anche ad adottare e far pubblicare le linee guida,
l’Opuscolo sui diritti e doveri del richiedente asilo e il modello di
verbale in cui raccogliere la domanda di asilo e perché i componenti
delle nuove Commissioni territoriali devono essere preparati a conoscere e ad
applicare anche tali strumenti.