Paolo Bonetti

 

 

 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO “ASILO” DEL 6/5/2003

 

Considerazione preliminare generale : Il regolamento omette di dare attuazione alle recentissime norme comunitarie previste dalla la direttiva 2003/9/CE DEL Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, che invece il regolamento deve comunque recepire ai sensi dell’art. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002. Occorre un complessivo sforzo di approfondimento e di attuazione di quelle norme.

 

Art. 2. co. 1: occorre disciplinare la fase della presentazione della domanda presso i posti di polizia di frontiera. Occorre prevedere la presenza di un interprete soprattutto presso i valichi di frontiera presso i quali sono istituiti i servizi di accoglienza previsti dall’art. 11 T.U. e il diritto dello straniero di chiedere anche al valico di frontiera la presenza di un difensore di fiducia e/o di un rappresentante dell’ACNUR.

 

Art. 2. co. 2: Prevedere che il verbale della domanda di asilo è redatto seguendo un modello che deve essere predisposto dalla Commissione nazionale, sentito il parere dell’ACNUR, in osservanza delle norme nazionali, internazionali e comunitarie.

Occorre inoltre prevedere che

1)    la domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve.

2)    il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia.

3)    La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale.

4)    I rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

5)    Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

6)    La Questura immediatamente dopo la presentazione e verbalizzazione della domanda  rilascia ad ogni richiedente asilo copia della domanda di asilo e della documentazione da esso allegata, vistata dall’autorità che l’ha ricevuta e copia del verbale che deve essere riletto dall’interessato e firmato per conferma.

 

Art. 2 co. 3: Poiché l’art. 31 della Convenzione di Ginevra consente che coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che il trattenimento non sia obbligatorio nei confronti del richiedente asilo che si presenti spontaneamente alle autorità competenti per presentare la domanda di asilo, anche se ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato o vi si trovi in condizione di irregolarità.

 

Art. 2, co. 5: Occorre specificare che si tratta del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Inoltre in osservanza della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 occorre prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo deve essere rilasciato entro 3 giorni dal ricevimento della domanda di asilo da parte della Questura.

Occorre altresì prevedere che il permesso di soggiorno deve essere rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo esaminata con la procedura ordinaria non sia più impugnabile o sia passata in giudicato l’eventuale sentenza di giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda stesso ovvero fino a quando non è adottata una sentenza in primo grado di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato contro il rifiuto della domanda di asilo esaminata con la procedura semplificata. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI, dato che può comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilità di chiedere il riesame.

 

Art. 2, co. 6: Occorre prevedere che nei casi in cui presentino domanda di asilo contemporaneamente  più stranieri che compongono un unico nucleo familiare, si redigano domande distinte e distinti verbali, salvo che per i figli minorenni di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. A tutti deve essere rilasciato un distinto permesso di soggiorno per richiesta di asilo. In ogni caso il regolamento deve dare immediata attuazione alle norme previste in materia dalla direttiva  2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

In ogni caso si deve prevedere che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione, come prescrive l’art. 19 della citata direttiva comunitaria.

 

 

Art. 2, co. 7: in osservanza delle norme della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 occorre prevedere che in ogni caso siano espressamente illustrati tra i principali diritti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo 1) l’assistenza sanitaria (sia le prestazioni essenziali ed urgenti che devono essere fin dall’inizio garantite ai sensi dell’art. 35 T.U., sia l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo in base all’art. 34, comma 1 lett. b) t.u.), 2) l’iscrizione dei minori nelle scuole dell’obbligo (come prescrive l’art. 38 t.u.), 3) l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento erogati dall’ente locale ai sensi dell’art. 1- sexies legge n. 39/1990; 4) il diritto di accedere ai corsi di formazione o riqualificazione professionale istituiti in Italia; 5) il diritto di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato nei casi in cui sia trascorso un anno dalla data di presentazione della sua domanda di asilo senza che gli sia stata comunicata alcuna decisione in merito; 6) la non interruzione dell’accesso a tali rapporti di lavoro e di tali rapporti di lavoro in corso nei casi in cui sia in corso il giudizio sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo.

 

Art. 3. co. 4: Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo dimesso dal CDI deve avere le medesime caratteristiche di durata e di validità degli altri permessi per richiesta di asilo.

 

Art. 4, co. 1: Tra le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere incluso l’arabo, in analogia con il disposto dell’art. 4, co. 2, del Testo Unico.

 

Art. 4 nuovo comma: Occorre prevedere che il richiedente asilo, anche con l’ausilio di persona di fiducia o di appartenente ad uno degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, ha diritto di inviare o presentare alla Commissione territoriale competente (ed alla Commissione nazionale nei casi di revoca dello status) memorie o documentazione di supporto alla propria domanda di asilo in ogni fase del procedimento.

 

 

Art. 8, co. 1: Prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro salute e benessere.

 

Art. 8, co. 3, lettera d): Includere la possibilità di visita di straniero regolarmente soggiornante per il quale vi sia una richiesta da parte della persona trattenuta.

 

Art. 9: Stabilire che modalità diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, nelle situazioni relative a soggetti portatori di necessità particolari (ad esempio, minori).

 

Art. 9, co. 2: Stabilire che ciascun nucleo familiare fruisce di un ambiente riservato.

 

Art. 9, co. 3: anche in attuazione della citata direttiva  comunitaria

1)    occorre sostituire la dizione (assai vaga) “per rilevanti motivi  personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato” con la frase (più precisa e meglio fondata giuridicamente) “documentate esigenze  garantite a livello costituzionale e internazionale, come la necessità di cure mediche, la partecipazione ad attività di istruzione, le visite a familiari, la partecipazione ad attività religiose o di culto, l’esercizio del diritto di difesa e la partecipazione ad attività processuali”;

2)    si deve prevedere che l’autorizzazione temporanea ad allontanarsi sia adottata caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale, che il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato e che non è necessaria autorizzazione allorchè il richiedente asilo debba presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

Ai richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione deve essere comunque garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare liberamente con l'esterno.

 

 Prevedere la possibilità di impugnazione del provvedimento di diniego, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT.

 

Stabilire che il mancato rispetto dell’orario di uscita non realizza di per sé la condizione di allontanamento non autorizzato, purché l’interessato segnali l’impossibilità di ottemperare all’obbligo di rientro o adduca valide ragioni per l’omessa segnalazione.

 

Art. 9, co. 5: Riformulare nel modo seguente: “Gli interpreti presenti nel centro devono essere in grado di fornire alle presone trattenute le informazioni di cui al comma 4”.

 

Art. 10, co.2: Occorre prevedere quale soggetto (ASL? Croce rossa ecc.) deve farsi carico di assicurare l’attivazione e la gestione del servizio.

 

Art. 11, co. 1: Prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del comma 2, la possibilità che i rappresentanti di cui al comma 1 offrano servizi di informazione e assistenza legale.

Prevedere che l’autorizzazione ad operare presso i centri di identificazione non deve essere richiesta dall’ente che è iscritto nella sezione prima del Registro nazionale degli enti istituito ai sensi dell’art. 545 regolam. approvato con D.P.R. n. 194/1999 e che in tal caso il rappresentante legale dell’ente deve limitarsi a comunicare al Prefetto e al gestore del centro i nominativi delle persone da esso delegate ad operare nel centro.

 

Art. 12, co. 2. Prevedere che negli altri casi è competente ad esaminare la domanda la Commissione territoriale nella cui circoscrizione ha sede la Questura che ha svolto le procedure di istruttoria delle domande di asilo e che ha rilasciato al richiedente il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

Art. 12, co. 3: Prevedere che il corso deve comunque avere ad oggetto la normativa e la giurisprudenza di diritto pubblico, internazionale e comunitario concernenti il diritto d’asilo, la condizione degli stranieri e dei rifugiati, la protezione umanitaria, la tutela dei diritti dell’uomo, la cooperazione internazionale in materia di affari interni e giustizia, nonché la situazione internazionale dei diritti umani e le tecniche di analisi delle domande di asilo, incluse le linee guida adottate dalla Commissione nazionale e le tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori.. Prevedere, come requisito necessario per i membri delle commissioni territoriali, il superamento di un esame a fine corso, con commissione esaminatrice comprendente un rappresentante dell’ACNUR o di organismo delegato dall’ACNUR.

 

Art. 12, co. 6: In ogni caso ciascuna Commissione territoriale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nell’osservanza  delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale e ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dell’UE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

 Il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Commissione nazionale, provvede affinché il Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la Commissione territoriale possa assicurare che ad ogni Commissione territoriale disponga in ogni caso di un personale di segreteria adeguato al numero di domande, di documentazione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei Paesi di provenienza degli stranieri e di un numero sufficiente di interpreti qualificati, i quali diano garanzia di riservatezza, di imparzialità e di neutralità della traduzione.

 

Art. 13, co. 1: Prevedere che qualora nella domanda di asilo il richiedente abbia espressamente richiesto di essere sentito, l'effettivo svolgimento dell’audizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.


Art. 13, co. 2: Includere, tra i motivi validi ai fini del rinvio dell’audizione, le condizioni di salute di un familiare del richiedente.

Prevedere che il richiedente asilo che per qualsiasi motivo non riesca o non possa presentarsi per la data fissata per l’audizione innanzi alla Commissione territoriale ha comunque il diritto di inviare con raccomandata e ricevuta di ritorno memorie e documentazione prima della decisione della commissione stessa.

 

 

Art. 14. co. 1: Prevedere che il verbale deve recare l’indicazione dell'orario di inizio e della fine dell'audizione e l’annotazione esplicita del contenuto delle domande rivolte allo straniero e di eventuali problemi di interpretariato emersi durante l’audizione stessa.

Prevedere che il verbale dell’audizione sia riletto al richiedente asilo in una lingua da lui conosciuta, e che costui prima di approvarne i contenuti e, conseguentemente, di sottoscriverlo abbia il diritto di chiedere che siano al verbale apportate precise modificazioni, integrazioni e rettifiche concernenti la sua situazione personale, le sue dichiarazioni e la documentazione da esso eventualmente prodotta.

 Prevedere che al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione.

 

Art. 14, co. 2 Prevedere che durante l'audizione il richiedente asilo ha diritto di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia o da un’altra persona di sua fiducia.

Prevedere inoltre che l'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

Prevedere infine che durante l’audizione l'esame della richiesta di asilo avviene attraverso eventuali dichiarazioni spontanee dello straniero, nonchè attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero.

 

Art. 14, co. 3 . Prevedere che in casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 

Art. 15 comma aggiuntivo: Occorre prevedere quali siano gli elementi che in ogni caso devono essere tenuti in considerazione da ogni Commissione ai fini della decisione e perciò occorre prevedere che ai fini della decisione sulla domanda di asilo ogni Commissione deve in ogni caso valutare:
a)
la domanda, il verbale e la documentazione prodotta dallo straniero o acquisita d'ufficio dalla Commissione;
b)
le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c)
l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

 

Art. 15, co. 1: Occorre sopprimere (perché non previsto dalla legge e perciò è illegittimo) il riferimento al numero legale per le deliberazioni della Commissione. E’ sufficiente prevedere che ogni decisione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri della Commissione e che la decisione deve recare se la decisione è stata presa all’unanimità o se reca dei voti contrari.

 

Art. 15, co. 2 lett c) Occorre inserire tra i motivi legittimanti la forma complementare di protezione l’esistenza del diritto d’asilo previsto dall’art. 10, comma 3 Cost.

 

Art. 15, co. 3 Occorre prevedere che al richiedente sia consegnato (dalla Questura o dalla Commissione) il testo della decisione unitamente ad una sua traduzione in lingua conosciuta dall’interessato o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, con preferenza per la lingua designata dall’interessato nella domanda di asilo o durante l’audizione.

Inoltre occorre prevedere che nella motivazione della decisione deve essere data una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.

 

Art. 15. co. 4. Occorre prevedere che allo straniero al quale la Commissione rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato il Questore della Provincia in cui dimora rilascia il documento di viaggio per rifugiati avente la medesima scadenza del titolo di soggiorno rilasciato e un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni, rinnovabile finchè non sia definitiva una decisione di cessazione o di revoca dello status di rifugiato, ferma restando la possibilità per il rifugiato, nei casi e nei modi previsti dalla legge, di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno recante la menzione dello status di rifugiato.

 

Art. 15, co. 5: Il comma si presenta viziato di illegittimità sotto diversi punti di vista.

A tale proposito occorre preliminarmente  ricordare che

a)     L'art. 1-ter comma 3 legge n. 39/1990 menziona un "provvedimento di allontanamento" e prevede la sua non sospensiva in caso di ricorso contro la decisione presa dalla commissione territoriale nell'ambito della procedura semplificata (non a seguito dell'esame durante la procedura ordinaria);

b)    Il provvedimento di allontanamento nell'ordinamento giuridico italiano non esiste se non come sommatoria dei due provvedimenti di respingimento e di espulsione. L'unico vero allontanamento è quello dal territorio nazionale e nel caso di espulsione esso può avvenire soltanto per i provvedimenti di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Tali provvedimenti sono quelli che siano già stati disposti dall'autorità giudiziaria (espulsione a titolo di misura di sicurezza o espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione), mentre l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione con
accompagnamento alla frontiera può avvenire soltanto ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis T.U. cioè con il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore che deve essere immediatamente trasmesso al tribunale e deve essere da esso convalidato entro le successive 48 ore.

c)     nessuna delle norme legislative vigenti prescrive però l'adozione automatica di un provvedimento amministrativo di espulsione in caso di rigetto della domanda di asilo e trattandosi di provvedimento che incide negativamente sulla condizione giuridica dello straniero esso non può essere istituito neppure dal regolamento in virtù della riserva di legge
prevista dall'art. 10, comma 2 Cost.;

d)    Gli artt. 10 e 19 T.U. prevedono un esplicito divieto di respingimento e di espulsione dello straniero verso Paesi che potrebbero perseguitarlo e dunque un provvedimento amministrativo di espulsione per qualsiasi motivo sarebbe nullo;

e)     In un solo caso il richiedente asilo può essere già oggetto di un provvedimento di allontanamento, quello di colui che - come espressamente prevede l'art. 1-bis, comma 2, lett. b) L. n. 39/1990 - ha presentato domanda di asilo quando era già destinatario di un
provvedimento di espulsione, sicchè la norma dell'art. 1-ter comma 6 L. n. 39/1990, come modificata dalla legge n. 189/2002 non può che riferirsi a questo caso allorchè il provvedimento di espulsione sia da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

f)     nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa"
(semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si può certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale,
poichè gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale è immediatamente esecutiva e soltanto in tale momento sarebbe legittima una revoca del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata, mentre per i
richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria la revoca del permesso di soggiorno potrebbe avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

  Pertanto il testo del comma deve essere riformulato complessivamente.

 

  In primo luogo poichè la norma sull'inefficacia sospensiva del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale è suscettibile di privare di effettività il diritto d’asilo e il diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti, e poiché negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata l'art. 1-quater, comma 5 L. n. 39/1990 consente il ricorso al tribunale – da presentarsi probabilmente entro i medesimi 15 giorni di cui all'art. 1- ter , occorre comunque che il regolamento dia alla norma legislativa un’attuazione doverosamente restrittiva prevedendo che:

1)    il questore provvede all’esecuzione con accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione soltanto nei confronti dello straniero che abbia presentato domanda di asilo quando era già destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera pronunciato dall’autorità giudiziaria o di un provvedimento amministrativo di espulsione, a condizione che al momento della notifica della decisione di rigetto della domanda di asilo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e il provvedimento amministrativo di espulsione siano già stati convalidati dalla competente autorità giudiziaria, insieme con il provvedimento di trattenimento disposto nei casi indicati al comma 2, lett. b) dell’art. 1-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002;

2)    negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata il Prefetto adotta il provvedimento amministrativo di espulsione dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso avverso un diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, qualora sia stato depositato il ricorso giurisdizionale con domanda di sospensione del provvedimento impugnato, dopo la comunicazione della decisione del giudice sulla domanda;

 

  In secondo luogo poichè nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa" (semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990), in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si può certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale, anche perchè gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, legge n. 39/1990 consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale è immediatamente esecutiva.

Pertanto si deve prevedere la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato:

a)     soltanto dopo la decisione di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata;

b)    soltanto a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria. 

 

In terzo luogo nel caso in cui sia rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un minore straniero non accompagnato e la Commissione non adotti un altro provvedimento ai sensi dell’art. 5, c. 6 T.U. si deve prevedere che:

1)    Il minore non può essere espulso né respinto, né comunque allontanato dall’Italia sulla semplice base di tale rigetto, conformemente agli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’art. 19, c. 2 del T.U.

2)     Una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della C. T. (richiesta di esame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni, al quale è stata data comunicazione (ai senso dell’art. 1, c. 5 della l. 39/90) della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse nel minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; ove risulti che ciò sia nel superiore interesse del minore, ne dispone il rimpatrio assistito.

 

In ogni caso l’art. 15, co. 5, primo periodo deve essere riformulato come segue: “... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2 lett. c), della durata di un anno che consente l’acceso al lavoro, allo studio e al diritto all’unità familiare e che è  rinnovabile, ferma restando la possibilità per il titolare di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno nei casi e nei modi previsti dalla legge”.

 

Art. 16, co. 1: Prevedere che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione del richiesta di riesame da parte della Commissione territoriale integrata.

   Prevedere inoltre che il trattenimento nel centro di identificazione del richiedente asilo che ha presentato richiesta di riesame è prorogato soltanto se non sono ancora scaduti i termini complessivi della procedura semplificata e che in caso contrario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Poiché altresì la richiesta di riesame non impedisce la presentazione, anche contestuale, del ricorso giurisdizionale avverso la medesima decisione di diniego occorre prevedere che

1)    Il richiedente asilo o il suo difensore o, in mancanza, l’Avvocatura dello Stato devono far pervenire anche per le vie brevi sia al tribunale, sia alla Commissione territoriale integrata rispettivamente copia della richiesta di riesame e copia del ricorso giurisdizionale e in tal caso la cancelleria del tribunale e la segreteria della Commissione territoriale  devono comunicarsi reciprocamente immediatamente anche per le vie brevi i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale e in sede di riesame;

2)    qualora la decisione di diniego sia annullata dalla decisione presa in sede di riesame la decisione positiva sulla domanda di asilo presa in sede di riesame estingue il giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato sulla prima decisione di diniego;

3)    qualora la sentenza del giudice sulla decisione di diniego impugnato accolga il ricorso prima della decisione in sede di riesame tale sentenza estingue la procedura di riesame;

4)    qualora la decisione in sede di riesame confermi la decisione di diniego il ricorso giurisdizionale può essere presentato sulla decisione originaria e sulla decisione di conferma adottata in sede di riesame e il giudizio sul ricorso presentato contro la decisione originaria si estende anche alla decisione di conferma, se ne fa richiesta il ricorrente o l’Avvocatura dello Stato.

 

 

Art. 16, co. 2: Il comma deve essere soppresso perché è evidentemente pleonastico e di dubbia legittimità, poiché la legge affida la motivazione della richiesta di riesame allo stesso estensore della domanda di riesame.

 

Art. 16, co. 3: E’ illegittima e deve essere perciò soppressa la previsione di ogni valutazione relativa all’eventuale manifesta infondatezza dell’istanza di riesame da parte del Presidente della Commissione. Occorre poi prevedere la nomina di un diverso relatore. Stabilire che la Commissione territoriale integrata deve essere presieduta dal membro della Commissione nazionale.

 

Art. 16, co. 4: Stabilire che si procede ad audizione anche su istanza del richiedente asilo ed in ogni caso qualora si tratti di minore non accompagnato.

 

Art. 17, co. 1: Prevedere che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza non può comunque essere allontanato prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale e della risposta sull’istanza di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato connessa con il ricorso giurisdizionale presentato.

 

Art. 17, co. 2: Il comma è ovviamente pleonastico, dal momento che la stessa domanda di asilo è fondata sul timore di persecuzione o di gravi rischi per l’incolumità o la libertà. Non ha quindi nessun significato la richiesta di ulteriore specificazione dei motivi che giustificano l’istanza di sospensione dell’allontanamento.

 

Art. 17, co. 3: Limitare i casi in cui il prefetto può negare la sospensione. In ogni caso l’autorizzazione deve essere concessa nei seguenti casi:

a)     qualora il giudice competente abbia adottato una ordinanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato o abbia annullato o sospeso l’esecuzione del  connesso provvedimento espulsivo;

b)    qualora sia stata presentata domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare nei confronti dello straniero;

c)     qualora ricorra uno dei divieti di espulsione previsti dall’art. 19 T.U.;

d)    qualora lo straniero appartenga ad una categoria di persona aventi titolo a beneficiare della protezione temporanea adottato in virtù di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 20 T.U., anche sulla base di apposite misure decise dal Consiglio europeo ed attuate ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

 

Art. 17, co. 4: Prevedere che nel caso in cui il giudice accoglie il ricorso contro la decisione negativa alla domanda d’asilo la sentenza deve anche dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e che la sentenza, anche se non è definitiva, sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione Territoriale. La sentenza è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione nazionale e alla Questura competente. La Commissione territoriale rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.

 

Art. 18, co. 1 : Occorre prevedere che la Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nell’osservanza  delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e ha il diritto di corrispondere con le Commissioni territoriali e con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dell’UE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

Occorre poi prevedere che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione fornisce alla Commissione adeguati mezzi e personale di supporto (esperti in diritto internazionale, di diritto interno, di tutela dei diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).

 

 

Art. 19: Prevedere che la Commissione nazionale provvede anche ad adottare, sentito l’ACNUR e il Ministero dell’Interno,

a)     il modello di verbale di domanda di asilo

b)    l’opuscolo recante i diritti e i doveri dei richiedente asilo

c)     modalità di formazione ed aggiornamento del personale delle Questure, degli Uffici territoriali del Governo e della polizia di frontiera concernenti l’applicazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria vigente in materia di diritto d’asilo.

 

 

Art. 19 lett. b):  Prevedere che le linee guida devono essere adottate e modificate dalla Commissione nazionale a maggioranza dei suoi membri, sentito il parere dell’ACNUR, ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Prevedere che in ogni caso il "manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti contenuti nelle raccomandazioni e direttive dell’Unione europea sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione, costituiscono il vincolo per i contenuti delle linee guida. Prevedere infine che la Commissione nazionale, anche su segnalazione dell’ACNUR e degli altri enti od organismi di tutela dei diritti degli stranieri, provvede a svolgere opera di costante vigilanza sull’effettiva attuazione da parte delle Commissioni territoriali delle linee guida adottate.

 

 

Art. 20

In primo luogo poiché la cessazione e la revoca dello status di rifugiato incidono sull’effettivo godimento del diritto d’asilo tutelato dalla Costituzione si deve prevedere che le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato,  siano prese col voto favorevole della maggioranza  dei componenti la Commissione centrale e avuto il parere del rappresentante del delegato dell’ACNUR.

In secondo luogo occorre prevedere che la procedura concernente la cessazione o la revoca dello status di rifugiato possa essere avviata dalla Commissione nazionale, dopo averne preannunciato gli stranieri interessati ed aver chiesto loro di far pervenire eventuali controdeduzioni e che l'interessato debba essere sentito personalmente dalla Commissione nazionale su richiesta della stessa o su sua richiesta, secondo le medesime modalità e garanzie previste per le audizioni dei richiedenti asilo di fronte alle Commissioni territoriali.

In terzo luogo si deve prevedere che la cessazione o la revoca dello status di rifugiato deve essere adottata dalla Commissione nazionale con decisione scritta e motivata, recante anche l’indicazione se la decisione è stata presa all’unanimità o a maggioranza e quale sia stato il parere del rappresentante dell’ACNUR. La decisione deve essere comunicata allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile o, se non sia possibile, in lingua inglese o francese o spagnola o araba, con preferenza per quella da costui indicata, e deve recare le modalità di impugnazione.

In quarto luogo si deve prevedere che in caso di revoca o di cessazione dello status di rifugiato se lo straniero non deve essere espulso con misura di sicurezza o con provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno resta titolare della carta di soggiorno di cui era in possesso al momento della comunicazione della decisione della Commissione nazionale e negli altri casi il Questore su richiesta dell’interessato converte il permesso di soggiorno per asilo in un altro  permesso di soggiorno di cui abbia diritto ad altro titolo, con preferenza per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o familiari.

In quinto luogo si deve prevedere che qualora il giudice annulli la decisione di cessazione o revoca dello status di rifugiato adottata dalla Commissione nazionale essa rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i titoli  di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.

 

Art. 21, comma 2 Il termine per l’effettiva entrata in vigore del regolamento deve essere spostato da 90 ad almeno 120 giorni dalla pubblicazione,  perché la nuova Commissione nazionale nei 30 giorni successivi alla nomina deve provvedere anche ad adottare e far pubblicare le linee guida, l’Opuscolo sui diritti e doveri del richiedente asilo e il modello di verbale in cui raccogliere la domanda di asilo e perché i componenti delle nuove Commissioni territoriali devono essere preparati a conoscere e ad applicare anche tali strumenti.