In Italia e
in Europa negli ultimi anni le condizioni dei migranti e il senso comune degli
italiani e degli europei su questo tema sono peggiorati e con essi è
peggiorata la qualità delle nostre democrazie.
Il fenomeno
dell’immigrazione è un dato strutturale e permanente delle nostre
società e che nessun proibizionismo, nessuna politica restrittiva e
repressiva possono cancellare. L’orientamento assunto dai governi dei
paesi più ricchi va invece proprio nella direzione di politiche di chiusura più o
meno rigide. In realtà non
vi è contraddizione tra l’adozione di tali politiche e la
persistenza di una domanda di lavoro non soddisfatta dall’offerta
interna. Le politiche di chiusura delle frontiere, la restrizione dei canali di
ingresso regolare, la precarizzazione della condizione giuridica degli
stranieri attraverso l’irrigidimento delle norme sul soggiorno, il
mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza, sono funzionali
all’utilizzo dei migranti come manodopera a basso costo, altamente
ricattabile e dunque più “flessibile” e facilmente
“espellibile”.
L’azione
dei governi Europei sia pure con differenze fra destra e sinistra è
tendenzialmente influenzata dalla retorica securitaria e da una concezione proibizionista del fenomeno
migratorio.
A livello europeo l’impegno a
“comunitarizzare” le politiche in materia di immigrazione e asilo
nell’arco di cinque anni risale all’entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam (maggio 1999). Ma l’unico versante su cui i governi
dell’Unione Europea sembrano agire in sintonia, sia a livello politico
che tecnico, e ancora prima di una effettiva armonizzazione delle politiche a
livello formale, è quello delle politiche di ammissione e di
“lotta all’immigrazione illegale”.
É necessario costruire una nuova cultura
politica sul terreno dei diritti dei migranti a partire da alcuni punti
centrali che definiscano una strategia di governo alternativa del fenomeno
migratorio.
Diritto d’asilo
- Attuazione dell’art. 10 co. 3 della Costituzione attraverso l’approvazione di una norma organica in materia di asilo
-
Rispetto
effettivo del principio di “non refoulement”, e garanzia di accesso
di rappresentanti di organismi di
tutela alle aree di trattenimento degli stranieri da espellere o respingere, ai
valichi di frontiera e in quelle situazioni ove si verifichino considerevoli
ingressi irregolari, marittimi o terrestri.
Previsione di
adeguate garanzie procedurali che permettano di assicurare una tutela effettiva
dei diritti del richiedente in fase di ogni fase del procedimento, attraverso
l’attuazione della risoluzione del Consiglio Europeo (20.06.95) sulle
“garanzie minime per le procedure di asilo”.
- Attuazione
di misure adeguate di assistenza, accoglienza e tutela per i richiedenti asilo,
potenziando le esperienze di accoglienza “decentrate” realizzate
dalle associazioni e dagli enti locali, rinforzando il sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati la cui attuazione è posta in capo agli
enti locali in base a quanto previsto dalla L. 189/2002.
-
Contrasto
di un uso strumentale delle nozioni di “paese terzo sicuro”,
“paese d’origine sicuro”, “richiesta di asilo
dall’estero”
-
Strutturazione
degli organi di valutazione delle istanze di asilo come organi
“terzi” rispetto all’amministrazione dello Stato, dotati di
reale indipendenza valutativa e decisionale.
-
Previsione
di misure atte a tutelare la particolare condizione del minore richiedente
asilo in tutte le fasi della procedura;
-
Garanzia
di accesso ad una tutela giurisdizionale effettiva avverso la decisione
negativa assunta dall’organo di valutazione (effetto sospensivo
automatico del ricorso contro decisione negativa assunta dall’organo di
valutazione)
-
Definizione
di un regime di protezione sussidiaria per chi, non potendo essere riconosciuto
rifugiato, non possa rientrare in patria a causa di situazioni di violenza
generalizzata o per il rischio di
essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti o di subire gravi discriminazioni o
forme di esclusione sociale o economica a causa della propria
“appartenenza”, anche di genere.
-
Inclusione
del diritto d’asilo tra i diritti fondamentali della persona previsti nella Costituzione europea
-
Revisione
della Convenzione di Dublino finalizzata alla tutela dell’unita’
familiare e, nei limiti in cui questo non comporta rilevanti squilibri tra i
carichi dei diversi Stati membri, al rispetto della volonta’ del
richiedente
-
Istituzione
di una commissione presso il Parlamento europeo per il monitoraggio della
tutela del diritto d’asilo nei paesi dell’Unione
o
Diritti
dei minori
-
Tutela
del superiore interesse del minore in tutti i procedimenti che lo riguardino,
con priorita’ rispetto agli obiettivi di controllo
dell’immigrazione, in conformita’ con la Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo
-
Inespellibilita’
del minore (tranne che al seguito del genitore); valutazione del superiore
interesse del minore nel decidere sull’espulsione del genitore
-
Rimpatrio
assistito del minore straniero non accompagnato solo a tutela del suo superiore
interesse (in base alla valutazione delle condizioni nel paese d’origine,
dell’opinione del minore, dell’opinione dei genitori); diritto di
difesa contro il rimpatrio coattivo
-
Divieto
di trattenimento in centri di detenzione amministrativa
-
Garanzia
del diritto alla protezione, all’assistenza, alla salute,
all’istruzione per tutti i minori, a prescindere dalla regolarita’
del soggiorno
-
Regolarizzazione
dei minori entrati irregolarmente mediante rilascio di un permesso di soggiorno
che consenta l’esercizio di attività lavorativa
compatibilmente con le norme
sull’obbligo scolastico ed il lavoro minorile e che al compimento dei 18
anni possa essere convertito, ove ne sussistano i requisiti, in permesso per
studio o lavoro
-
Possibilita’
di ricongiungimento del genitore al minore
o
Diritti
all’unita’ familiare
-
Riconoscimento
del diritto all’unità familiare con i parenti fino al 3° grado
a tutti i cittadini stranieri che possano garantire il loro sostentamento
-
Applicazione
dei requisiti di reddito e alloggio per il ricongiungimento familiare limitata,
in presenza di minori, a perseguire la tutela del loro interesse
-
Riconoscimento
della validità delle dichiarazioni di ospitalità ai fini della
dimostrazione dell’idoneità dell’alloggio
o
Diritti
del cittadino straniero
-
Garanzia
a tutti coloro che risiedono stabilmente in nel territorio italiano/europeo di
pieni diritti civili, sociali e politici
-
Riconoscimento
nei Trattati Europei del diritto alla libera circolazione per tutti, cittadini
dell’Unione Europea o di Stati terzi
-
Trasferimento
delle competenze riguardanti il soggiorno dalle questure ai comuni, ovvero
riconoscimento del diritto dei cittadini immigrati a sbrigare le loro pratiche
amministrative presso normali uffici civili
-
Illegittimità
di qualsiasi provvedimento di limitazione alla libertà personale nei
confronti di cittadini stranieri che non abbiano commesso nessun reato
-
Garanzia
del diritto alla difesa e previsione di un congruo periodo di tempo per la
presentazione dei ricorsi
-
Rispetto
della riserva di legge ex art. 10 Cost.: pubblicizzazione delle circolari che
incidono sulla posizione giuridica dello straniero
-
Istituzione
del difensore civico dello straniero, con compiti di monitoraggio delle prassi
adottate dalle amministrazioni competenti (incluse le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane)
-
Diritto
all'autocertificazione e all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per tutti gli stati,
fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
-
Possibilità
di legalizzare la documentazione comprovante il grado di parentela o qualsiasi
altro stato, fatto o qualità personale rilasciata all'estero anche
tramite i consolati dei paesi esteri in Italia e le prefetture.
-
Diritto
al rilascio di un permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento non
inferiore a 12 mesi in caso di perdita del lavoro
o
Tutela
della salute
-
Parificazione
del cittadino straniero (anche in condizioni di soggiorno illegale) al
cittadino nazionale per l’accesso all’assistenza sanitaria
-
Divieto
di espulsione della donna incinta e della puerpera
o
Le
politiche migratorie devono essere collegate agli accordi di cooperazione allo
sviluppo bilaterali fra UE ed i
Paesi terzi senza però condizionare gli aiuti finanziari.
o
Le
politiche d’integrazione dovranno fondarsi sul principio di eguaglianza
dei trattamenti e delle opportunità e far parte della strategia Europea
sulla piena occupazione e l’inclusione sociale.
o
La
strategia europea per la piena occupazione e l’inclusione sociale
dovrà prevedere misure specifiche contro i meccanismi di segregazione
nel mercato del lavoro, per consentire l’accesso dei migranti al sistema
di protezione sociale: scuola, educazione, formazione professionale, assistenza
socio-sanitaria, alloggio.
o
Canali
di ingresso per l’immigrazione economica
-
Possibilita’
di ingresso per ricerca di lavoro in presenza di requisiti di autosufficienza o
di corrispondente garanzia di terzi
-
Possibilita’
di conversione dei permessi di soggiorno anche di breve durata in altro tipo di
permesso di soggiorno
-
Introduzione
di una previsione normativa che preveda la possibilità permanente di
regolarizzazione del soggiorno in caso di: a) esistenza dei presupposti di
legge all’atto della richiesta (anche se carenti o assenti al momento
dell’ingresso); b) protratta permanenza nel territorio nazionale
-
Diritto
allo studio ed alla formazione professionale, riconoscimento e conversione del
titolo di studio conseguito nel paese d’origine.
o
Stabilita’
del soggiorno
-
Diritto
al rinnovo del permesso di soggiorno, senza condizioni, dopo 4 anni di presenza
regolare in Italia.
-
Diritto
alla irrevocabilità della Carta di Soggiorno
o
Allontanamento
e rimpatrio
-
Valutazione
delle condizioni di inserimento effettivo dello straniero in posizione
irregolare e dei suoi legami con il paese d’origine finalizzata
all’eventuale adozione di un provvedimento di regolarizzazione in luogo
del provvedimento di espulsione
-
Rimpatrio
su base volontaria, non gravato da divieto di reingresso, per lo straniero in
posizione irregolare che non possa accedere al meccanismo di regolarizzazione
permanente.
-
Effetto
sospensivo automatico del ricorso contro il provvedimento di espulsione e
convalida preventiva da parte del giudice di ogni provvedimento di espulsione
(sentito l’interessato, in presenza di interprete)
-
Previsione dell’espulsione con esclusivo
riferimento alle violazioni gravi della normativa in tema di ingressi e
soggiorno; previsione di misure esecutive rispettose dei diritti fondamentali
della persona, con eliminazione dei centri di detenzione amministrativa;
esclusione di forme di criminalizzazione della condizione di irregolarità.
-
Condizionamento
della stipula di accordi di riammissione al rispetto dei diritti fondamentali e
alla possibilita’ del relativo monitoraggio
o
Partecipazione
alla vita pubblica
-
Riconoscimento
del diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative e del
Parlamento Europeo per i cittadini stranieri residenti da almeno 4 anni in
Italia/Europa
o
Accesso
alla cittadinanza
-
Attribuzione
della cittadinanza per nascita a chi e’ nato in Italia/Europa da genitori
stranieri
-
Possibilita’
di conferimento della cittadinanza allo straniero residente da almeno 4 anni in
Italia/Europa con la
possibilità di conservare la cittadinanza del paese di
provenienza.
Su questi
punti è necessario un impegno unitario straordinario di tutta la
società civile, dei partiti democratici, dei sindacati, delle
organizzazioni dei migranti, delle ONG e delle amministrazioni locali.
Firme di organizzazioni:
Arci Nazionale, CGIL Nazionale, ICS,
Save The Children Italia, Servizio Rifugiati e migranti delle Federazioni delle
Chiese Evangeliche, ENAR, Lunaria, ASGI, Laboratorio per la Democrazia, Africa
Insieme, Punto di Partenza,
Altre firme:
Mercedes Frias, Anna Maria Rivera,
Enrico Pugliese, Gigi Perrone, Fulvio Vassallo Paleologo, Alessandro Margara,
Enzo Mazzi, Angelo Caputo, Livio Pepino,