(Sergio Briguglio 8/5/2003)

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO “ASILO” DEL 6/5/2003

 

Art. 2, co. 5: Il permesso di soggiorno deve essere rinnovabile fino a completamento delle eventuali procedure di ricorso. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI, dato che puo’ comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilita’ di chiedere il riesame.

 

Art. 4, co. 1: Tra le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere incluso l’arabo, in analogia con il disposto dell’art. 4, co. 2, del Testo Unico.

 

Art. 8, co. 1: Prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro salute e benessere.

 

Art. 8, co. 3, lettera d): Includere la possibilita’ di visita di straniero regolarmente soggiornante per il quale vi sia una richiesta da parte della persona trattenuta.

 

Art. 9: Stabilire che modalita’ diverse di trattenimento possono essere adittate, caso per caso, nelle situazioni relative a soggetti portatori di necessita’ particolari (ad esempio, minori).

 

Art. 9, co. 2: Stabilire che ciascun nucleo familiare fruisce di un ambiente riservato.

 

Art. 9, co. 3: Prevedere la possibilita’ di impugnazione del provvedimento di diniego, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della “Carta dei diritti e dei doveri” relativa al trattenimento nei CPT.

 

Art. 9, co. 3: Stabilire che il mancato rispetto dell’orario di uscita non realizza di per se’ la condizione di allontanamento non autorizzato, purche’ l’interessato segnali l’impossibilita’ di ottemperare all’obbligo di rientro o adduca valide ragioni per l’omessa segnalazione.

 

Art. 9, co. 5: Riformulare nel modo seguente: “Gli interpreti presenti nel centro devono essere in grado di fornire alle presone trattenute le informazioni di cui al comma 4”.

 

Art. 10, co. 1: Sarebbe piu’ appropriato includere il richiedente asilo trattenuto nel CDI nella categoria degli stranieri obbligatoriamente iscritti al SSN.

 

Art. 11, co. 1: Prevedere esplicitamente, in anamlogia con il disposto del comma 2, la possibilita’ che i rappresentanti di cui al comma 1 offrano servizi di informazione e assistenza legale.

 

Art. 12, co. 3: Prevedere, come requisito necessario per i membri delle commissioni territoriali, il superamento di un esame a fine corso, con commissione esaminatrice comprendente un rappresentante dell’ACNUR o di organismo delegato dall’ACNUR.

 

Art. 13, co. 2: Includere, tra i motivi validi ai fini del rinvio dell’audizione, le condizioni di salute di un familiare del richiedente.

 

Art. 15, co. 5, primo periodo: Riformulare: “... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo”.

 

Art. 15, co. 5, secondo periodo: Stabilire che

a)     l’espulsione, con divieto di reingresso, scatta solo nei casi di richiedente trattenuto nei CPT

b)    nei casi di trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione si esegue il respingimento “senza divieto di reingresso”

c)     nei restanti casi si procede in base all’art. 12 del DPR 394/99 (invito a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., con espulsione in caso di mancato rispetto dei termini).

 

Art. 16, co. 2: Il comma e’ evidentemente pleonastico.

 

Art. 16, co. 3: Escludere ogni valutazione relativa all’eventuale manifesta infondatezza dell’istanza di riesame da parte del Presidente della Commisisone. Prevedere la nomina di un diverso relatore. Stabilire che la Commissione territoriale integrata e’ presieduta dal membro della Commissione nazionale.

 

Art. 16, co. 4: Stabilire che si procede ad audizione anche su istanza del richiedente asilo.

 

Art. 17, co. 2: Il comma e’ ovviamente pleonastico, dal momento che la stessa domanda di asilo e’ fondata sul timore di persecuzione o di gravi rischi per l’incolumita’ o la liberta’. Non ha quindi nessun significato la richiesta di ulteriore specificazione dei motivi che giustificano l’istanza di sospensione dell’allontanamento.

 

Art. 17, co. 3: Limitare i casi in cui il prefetto puo’ negare la sospensione.

 

Art. 17, co. 4: Prevedere la possibilita’ di adottare misure quali l’obbligo di firma in commissariato, per il richiedente asilo del quale sia stata accolta l’istanza di sospensione dell’allontanamento.

 

 

ELEMENTI CONTENUTI NELLE PROPOSTE PER IL REGOLAMENTO

 

Nota: in grassetto gli elementi recepiti nella bozza di regolamento; in grassetto italico gli elementi recepiti in modo approssimativo.

 

I. Proposte generali presentate da ACLI, ACSE (Associazione Comboniana Servizi Emigrati e Profughi), ADRA (Adventist Development Relief Agency), Comunita’ di S.Egidio, FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), Nessun Luogo e’ Lontano, UCSEI (Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia), Jesuit Refugee Service, ARCI, CIR (per quanto di sua competenza), ENAR (European Network Against Racism), ICS (Consorzio Italiano di Solidarieta’), Save the Children Italia, Consulta delle Comunità Straniere Pisa, Associazione Interculturale Batik Pisa, Ufficio servizi immigrati della CISL Reggio Emilia

 

 

15. Condizione del richiedente asilo

 

Proposta tecnica: Stabilire esplicitamente che

·      Il permesso per richiesta di asilo vale fino a quando la decisione sulla domanda di asilo e’ diveuta definitiva.

·      Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e’ rilasciato anche ai familiari del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda.

·      Il minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

 

16. Trattenimento del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 1, L. 39/1990

 

Proposta tecnica: Stabilire che in nessun caso il trattenimento discrezionale di cui all’art. 1 bis, co. 1 Legge 39/1990 possa durare piu’ di venti giorni. Specificare poi quali siano i casi che rientrano nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma.

 

 

17. Trattenimento obbligatorio del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 2, L. 39/1990 – situazioni di esclusione

 

Proposta tecnica: Chiarire che la disposizione di cui all’art. 1 bis, co. 2, lettera a) Legge 39/1990 non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dall’eventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno.

 

 

18. Disposizioni generali sul trattenimento nei centri di identificazione per richiedenti asilo

 

Proposta tecnica: Stabilire che il richiedente asilo trattenuto nel CDI gode di tutti i diritti di cui alla Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea. Sono garantite, in particolare, allo straniero trattenuto

Prevedere che, ai fini della realizzazione delle forme di assistenza e tutela previste, il Prefetto stipuli, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni e organismi di tutela di richiedenti asilo e rifugiati con esperienza consolidata nel settore, con spese a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

Stabilire inoltre che e’ autorizzato l’allontanamento dal CDI, con limiti di orario disciplinati dal regolamento di gestione dei centri, o anche per piu’ giorni, in presenza di validi motivi preventivamente comunicati.

 

Proposta tecnica: Stabilire che in caso di presentazione di una domanda di asilo successiva alla rinuncia a una precedente domanda si applica la procedura di cui all’art. 1 bis della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

 

19. Garanzie procedurali

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 3, ed all’art. 12, co. 6, T.U., nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

·      Lo straniero che in qualunque forma comprensibile manifesti la volonta’ di chiedere protezione internazionale e’ considerato richiedente asilo.

·      La domanda di asilo puo’ essere presentata in forma scritta o orale, verbalizzata dall’autorita’ che la riceve. Il richiedente asilo ha diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, ad utilizzare per la presentazione la propria lingua, ad essere informato in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e doveri che lo riguardano e ad ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con indicazione della documentazione allegata. Assistenza particolare va assicurata ai minori non accompagnati.

·      Sono ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione della domanda i rappresentanti dell’ACNUR e gli altri soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 (introdotto dalla L. 189/2002); il contatto tra il richiedente e detti rappresentanti e soggetti deve essere reso possibile in ogni fase della procedura.

·      E’ prevista, ove sia necessario, l’assistenza di intepreti qualificati, nonche’, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna, l’assistenza di personale di sesso femminile.

·      Nei casi in cui presentino domanda di asilo i membri di un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande per ciascuno dei membri adulti.

·      I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorita’ sugli altri.

·      Il richiedente ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione territoriale.

·      Il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia, e, se necessario, da un interprete qualificato. In caso di minore non accompagnato richiedente asilo, deve poter prender parte all’audizione anche il tutore, con facolta’ di porre domande al minore e formulare osservazioni.

·      L’intervista del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di vulnerabilita’ deve essere effettuata da persona dotata della necessaria competenza.

·      Il genitore o il tutore deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo. Il tutore del richiedente asilo deve essere messo in condizioni di ricevere, anche dall’ACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto d’asilo per poter assicurare assistenza efficace al minore richiedente. Nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato l’autorita’ di pubblica sicurezza provvede a registrare immediatamente la volonta’ del minore di chiedere asilo, mentre per la formalizzazione della richiesta si attende la nomina del tutore.

·      La Commissione territoriale e’ tenuta ad acquisire agli atti la documentazione presentata dal richiedente. In particolare, nell’esaminare la domanda di asilo la commissione territoriale deve tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica, prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

·      Dell’audizione deve essere redatto verbale, ovvero deve essere effettuata registrazione; il richiedente o il suo legale hanno diritto ad acquisire copia del verbale o della registrazione; il verbale deve riportare indicazione dell’ora di inizio e fine dell’audizione.

·      La decisione della Commissione e’ assunta con atto scritto e motivato, notificato all’interessato o al suo legale o consulente, con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione; in caso di notificazione al richiedente, l’informazione sulla decisione e sulle modalita’ di impugnazione deve essere accompagnata da una traduzione in una lingua nota al richiedente stesso, ovvero nella lingua da lui indicata, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

·      Negli atti della Commissione e’ annotata la modalita’ – all’unanimita’ o a maggioranza – con cui e’ stata assunta la decisione.

·      Il richiedente ha diritto di acquisire - anche tramite i soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 - copia della documentazione che lo riguarda.

·      In caso di rigetto della domanda si applica il disposto dell’art. 12 del Regolamento, salvo che lo straniero abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi.

·      In ogni fase della procedura, e successivamente alla conclusione della stessa, deve essere garantita la confidenzialita’ dei dati che riguardano l'identita’ e le dichiarazioni del richiedente.

 

 

20. Riesame e ricorso in caso di decisione negativa della Commissione territoriale

 

Proposta tecnica: Specificare che la persona cui e’ stata notificata una decisione negativa della Commissione territoriale non puo’ essere allontanata nei cinque giorni che ha a disposizione per presentare richiesta di riesame, salvo che rinunci per iscritto a questa possibilita’. Precisare, inoltre, che in sede di riesame ha luogo una nuova audizione del richiedente, se richiesta dall’interessato o da un membro della commissione integrata.

 

Proposta tecnica: Stabilire che il richiedente sia informato, in sede di notificazione del provvedimento di allontanamento, della possibilita’ di chiederne, anche prima della proposizione del ricorso, la sospensione al Prefetto. Stabilire, inoltre, che il Prefetto puo’ rigettare la richiesta di sospensione solo in nei seguenti casi:

a)       che la Commissione abbia accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui all’art. 1, co. 4 Legge 39/1990, per l’inammissibilita’ della domanda[1];

b)      che nel corso dell’attuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gia’ adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese d’origine tale da giustificare una diversa decisione;

c)       che si tratti di domanda ripetuta (una precedente domanda presentata dal richiedente sia stata, cioe’, rigettata) senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.

In ogni caso, nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di sospensione il Prefetto e’ tenuto a valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.

 

Proposta tecnica: Chiarire che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale sospende, in caso di procedura ordinaria, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

 

Proposta tecnica: Stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo il richiedente e’ ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia, ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’ ove necessario, da un interprete, con onorari e spese a carico dell'erario. Il pagamento delle spese per l’assistenza legale dei richiedenti asilo e’ posto a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo previsto dall'art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

Proposta tecnica: Stabilire che la sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo provvede anche a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e, anche se non definitiva, sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.

 

 

21. Status di rifugiato

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e ai suoi familiari a carico presenti in Italia sono rilasciati il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso per asilo della durata di cinque anni, rinnovabile fino a quando la Commissione nazionale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status, fatta salva la facolta’ per i titolari di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno alle condizioni previste dalla legge.

·      E’ autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado. Il permesso di soggiorno e’ rilasciato, al familiare o tutore o affidatario, anche se questi e’ gia’ presente sul territorio dello Stato.

·      Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della Convenzione di Ginevra sulle garanzie relative ai provvedimenti di allontanamento del rifugiato e dei suoi familiari dal territorio dello Stato e sull’equiparazione del rifugiato al cittadino nazionale o al cittadino di uno Stato estero in relazione al godimento di diritti e facolta’.

·      Nei casi in cui il provvedimento di revoca dello status di rifugiato sia divenuto definitivo l’interessato e i suoi familiari devono lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salvo che siano titolari di carta di soggiorno o di altro premesso di soggiorno, o che possano diventarlo possedendone i requisiti previsti dalla legge.

·      Eventuali rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono interrotti dalla revoca dello status di rifugiato.

 

 

22. Permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e’ rinnovabile e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata o autonoma e l’iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.

·      Il permesso di soggiorno e’ rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio.[2]

·      Lo status del beneficiario della protezione umanitaria e’ equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto all’unita’ familiare (ricongiungimento e coesione sul posto: art. 29, co. 3, e art. 30, co. 1, lettera c, T.U.) e il rilascio di documenti sostitutivi. L’equiparazione si applica anche al caso di minore non accompagnato (vedi la Proposta tecnica precedente, sullo Status di rifugiato).

·      Il rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione).

·      Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso puo’ chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta conversione in permesso per lavoro e’ esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a nuovi ingressi.

 

 

23. Commissioni territoriali

 

Proposta tecnica: Assicurare le necessarie risorse alle Commissioni territoriali in relazione a

·      tempo lavorativo effettivamente dedicato dai membri delle Commissioni;

·      presenza di membri idonei a trattare situazioni particolari (es.: richiedenti di sesso femminile o minori);

·      disponibilita’ di interpreti qualificati;

·      formazione e qualificazione dei membri (il Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato, pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e le indicazioni contenute nella proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale, Capi II-IV, dovrebbero essere indicati come principali punti di riferimento per la valutazione delle domande di asilo).

 

 

24. Commissione nazionale

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Per le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato e’ richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

·      Nell’ambito della formazione dei membri delle commissioni territoriali la Commissione nazionale si avvalga anche dell’ausilio dell’ACNUR e di altri enti o organismi specializzati.

·      Il Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato, pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e le indicazioni contenute nella proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale, Capi II-IV, costituiscono i principali punti di riferimento per l’attivita’ di indirizzo e per le decisioni su cessazione e revoca dello status di rifugiato.

 

 

II. Proposte specifiche sui minori stranieri presentate da Save the Children Italia, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, Comitato Italiano per l'UNICEF, Comunita’ di Sant’Egidio, ACLI, CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati, Gruppi di Volontariato Vincenziano, SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane), Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Terre des hommes Italia, Ai.Bi. - Amici dei Bambini, ECPAT Italia, ARCI, ICS (Consorzio Italiano di Solidarieta’), Casa dei Diritti Sociali – FOCUS, Associazione La Provvidenza, Associazione Club Noi

 

3.2) Proposte per il regolamento

 

Proponiamo dunque che il regolamento di attuazione chiarisca che:

 

1)    I richiedenti asilo minorenni non possono essere trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza[3] ne’, in generale, nei centri di identificazione; solo nel caso in cui la minore eta’ del richiedente sia palesemente in dubbio, questi puo’ essere trattenuto in un centro di identificazione per il solo tempo necessario a verificarne l’eta’; nel caso di minori accompagnati dal genitore o parente entro il quarto grado richiedente asilo, il Questore, nel decidere se disporre il trattenimento del genitore o parente, tiene in
considerazione il superiore interesse del minore, in conformita’ con quanto
sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

2)    Ove la Commissione territoriale rigetti la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e non adotti un altro provvedimento ai sensi dell’art. 5, co. 6 del T.U. 286/98,

a)     il minore non può essere espulso ne’ respinto, ne’ comunque allontanato dal territorio dello Stato sulla semplice base di tale rigetto, conformemente a quanto sancito dagli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’art. 19, co. 2  del T.U. 286/98;[4]

b)    una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della Commissione territoriale (richiesta di riesame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni al quale è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 1, co. 5 della legge 39/90, della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse del minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; ove valuti che ciò sia nel superiore interesse del minore, ne dispone il rimpatrio assistito.

 

 



[1] Nota bene: l’esistenza di un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e’ uno dei presupposti riportati dall’art. 1, co. 4 della Legge 39/1990.

[2] Stabilito con circolare del Ministero dell’interno del 24/2/2003.

[3] Sembra sostanzialmente garantito dal paragrafo 2, lettera f) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT, di cui alla Direttiva del Ministro dell’interno del 30 Agosto 2000, che cosi’ recita: “La permanenza di un minore nel centro e’ consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni”

[4] Sembra garantito dal combinato disposto dell’art. 19, co. 2, del Testo unico (divieto di espulsione) e dall’art. 15, co. 5 dello schema di Regolamento in esame (che impone, invece, l’espulsione in caso di rigetto e di mancanza di permesso ad altro titolo).