COMUNE DI BOLZANO

 

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE

DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A BOLZANO

 

 

Capo I – PRINCIPI GENERALI E TERMINI PER L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI

 

Articolo 1:

1.   Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’elezione della Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Bolzano, di seguito denominata semplicemente Consulta.

 

Articolo 2:

1.   Il Sindaco indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il giorno, l’ubicazione e gli orari di apertura dei/l seggi/o. I manifesti elettorali devono essere affissi almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2.   Tra la data del decreto di indizione delle elezioni e quella fissata per il loro svolgimento devono intercorrere almeno 90 giorni. Il decreto è affisso all’albo pretorio lo stesso giorno della sua adozione.

 

 

Capo II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

Articolo 3:

1.   All’elezione della Consulta partecipano le persone che, alla data fissata per il suo svolgimento sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato estero non facente parte dell’Unione Europea, o status di apolide; non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (comunitaria ed extracomunitaria);

b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;

c) compimento del diciottesimo anno non oltre la data fissata per le elezioni;

d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Bolzano;

e) non essere incorsi in una delle cause escludenti il diritto di elettorato attivo ai sensi della normativa vigente per le elezioni del Consiglio comunale.

 

Articolo 4:

1.   Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino essere iscritti all'anagrafe di un Comune della Provincia di Bolzano;

b) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere (a,b,c,e);

c) non siano in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1 della Legge 19.03.1990 n. 15 e successive modificazioni.

 

Articolo 5:

1.   L'esistenza dei requisiti per l’elettorato attivo comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e di documento d'identità valido.

2.   L’esistenza dei requisiti richiesti per l’elettorato passivo è comprovata mediante l’esibizione dei documenti indicati nel comma 1 e del certificato del casellario giudiziale.

3.   La perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 da parte dell’eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

 

Articolo 6:

1.   Il Sindaco, entro l’ottantesimo giorno precedente la data delle elezioni, forma un elenco delle/dei cittadine/i straniere/i e degli apolidi residenti nel Comune di Bolzano a tale data. Per ogni iscritta/o devono essere indicati:

a) il cognome ed il nome, e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;

b)   il luogo e la data di nascita;

c)   il luogo di residenza.

2.   Il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, il Sindaco pubblica all’Albo Pretorio del Comune l’elenco definitivo, debitamente aggiornato delle/dei cittadine/i stranieri e degli apolidi residenti a Bolzano, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.

3.   Alle/Agli elettrici/elettori è consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato, possono richiederlo all’Anagrafe.

 


 

Capo III – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE

 

Articolo 7:

1.   A partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi alle elezioni possono ritirare un modulo predisposto dall’Amministrazione comunale, che compilato in ogni sua parte costituisce la scheda personale di candidatura da depositarsi nell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco entro l’ottantesimo giorno antecedente le elezioni, allegando eventualmente una propria foto tessera da associare sulla scheda elettorale al proprio cognome e nome. Nella scheda devono essere indicati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza della/del candidata/o, in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di origine della/del candidata/o, qualora diversi da quelli latini.

2.   Alle associazioni di straniere/i esistenti sul territorio comunale, che hanno depositato il loro statuto e atto costitutivo presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco o che risultano iscritte all’Albo delle associazioni comunali, sono comunicate tempestivamente copie del decreto di indizione delle elezioni e le modalità per l’esercizio elettorale attivo e passivo.

3.   Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 persone aventi i requisiti di cui all'art. 5. Ogni elettrice/elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

 

Articolo 8:

1.   Coloro, tra gli aventi diritto, che intendono sottoscrivere una candidatura, devono presentarsi in orario di apertura al pubblico presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco o comunque alla presenza di un pubblico ufficiale come previsto dall’articolo 14 della Legge 53/90 come modificata dalla Legge 120/99, entro i termini di cui all’art. 7, per apporre la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.

2.   La sottoscrizione delle candidature è consentita dal giorno di deposito delle stesse fino al cinquantesimo giorno antecedente le elezioni.

3.   Entro il trentunesimo giorno antecedente le elezioni, il Sindaco individua la lista delle candidature ammesse, procede mediante sorteggio all’assegnazione del numero progressivo di presentazione delle candidate e dei candidati sulla scheda elettorale, e rende noti i nominativi dei/lle candidati/e con manifesto da affiggersi all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

 

 

 

Articolo 9:

1.   Se nei termini previsti non vengono depositate e sottoscritte candidature almeno pari al numero dei seggi di cui all’articolo 13 maggiorato di 8 rappresentative di entrambi i generi e di almeno 3 aree geografiche, il Sindaco su richiesta della Commissione elettorale riapre i termini di presentazione, indicando le nuove date.

2.   Le aree geografiche, ai fini del comma 1, sono le seguenti:

a)   Africa

b)   America

c)   Asia ed Oceania

d)   Europa (esclusi i Paesi dell’Unione Europea)

 

Articolo 10:

1. A seguito della riapertura dei termini, si procede alle elezioni solo se, nei successivi 30 giorni, vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che, unite alle precedenti, raggiungono il numero dei seggi di cui all’articolo 13, maggiorato di 4, di cittadine/i straniere/i rappresentativi di ambedue i generi ed originari da almeno due aree geografiche.

 

Articolo 11:

1. Se nonostante la riapertura dei termini non viene raggiunto il numero minimo di candidature, le elezioni non possono aver luogo e il Sindaco deve indirle decorso almeno un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 10.

 

Articolo 12:

1. L’Amministrazione comunale da adeguata pubblicità all’elezione della Consulta con manifesti, comunicati stampa, ed avvisi all’albo pretorio del Comune e dei Consigli circoscrizionali, ed alle associazioni di cui all’articolo 7.

 

 

Capo IV – SISTEMA ELETTORALE

 

Articolo 13:

1. Per ogni 300 cittadine/cittadini straniere/i residenti nella Città di Bolzano spetta un componente della Consulta; superata la soglia dei multipli di 300, anche di una sola unità, spetta un ulteriore componente.

 

Articolo 14:

1. Le/Gli elettrici/elettori votano su schede contenenti i nominativi di tutte/i le/i candidate/i, con l’indicazione dell’area geografica di origine, in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

 

Articolo 15:

1. Vengono dichiarate/i eletti le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare.

2. Qualora fra gli/le eletti/e uno dei due generi non raggiunga la quota del 25%, ovvero qualora una delle aree geografiche non sia rappresentata da almeno un rappresentante, vengono dichiarati/e eletti/e, sempre che abbiano ottenuto almeno 10 voti validi, le/i candidate/i con il maggior numero di preferenze appartenenti al genere sottorappresentato, ovvero all’/alle area/e geografica/che non rappresentata/e, aumentando conseguentemente il numero dei seggi, rispetto a quanto previsto dall’articolo 13.

3. Le elezioni non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore al 15% degli aventi diritto al voto, ovvero se le/i candidate/i elette/i che ottengono voti validi sono di numero inferiore rispetto al 75% dei seggi istituiti ai sensi dell’articolo 13. In questi casi é data facoltà al Sindaco di istituire un organismo consultivo cooptando i cinque candidati/e che hanno ottenuto più voti e di indire nuove elezioni, decorsi almeno un anno dalle elezioni.

 

Capo V – SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORIALI

 

Articolo 16:

1. E’ istituita dal Sindaco la Commissione Elettorale, composta dal segretaria Generale, che la presiede, due consiglieri comunali, e da due consiglieri circoscrizionali, rappresentativi in eguale misura delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, su designazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari. Essa deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fisserà la data di svolgimento delle elezioni e proclamerà le/gli elette/i.

 

Articolo 17:

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nei/l luoghi/o indicati nell’avviso e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno dalle ore 7 alle ore 22.

2. Il numero, non superiore a cinque, l’ubicazione e la composizione delle sezioni elettorali sono determinati dal Sindaco.

 

Articolo 18:

1. Per votare l’elettrice/elettore deve presentare, oltre al certificato elettorale, un documento in corso di validità.

2. La sezione elettorale dispone dell’elenco delle/degli elettrici/elettori iscritti/e nella stessa, essa è composta da tre membri, di cui almeno uno sia mediatore interculturale.

 

Articolo 19:

1. Ogni elettrice/elettore può votare una/un sola/o candidata/o, apponendo un segno (X) sul nome.

 

Articolo 20:

1. Ogni scheda elettorale contente più di una preferenza o segni da cui può essere desunta la volontà dell’elettrice/elettore di farsi riconoscere viene annullata. Sono altresì considerate bianche le schede su cui non risulti apposto alcun segno di preferenza.

 

Articolo 21:

1. Dopo la chiusura delle votazioni, si procede immediatamente allo spoglio delle schede e successivamente, alla trasmissione dei risultati e delle schede alla Commissione elettorale.

 

Articolo 22:

1. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Consulta. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli e commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi delle/dei componenti della Consulta stessa.