COMUNE DI BOLZANO
REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA
COMUNALE
DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI
STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A BOLZANO
Capo I – PRINCIPI GENERALI
E TERMINI PER L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Articolo 1:
1.
Il
presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento
dell’elezione della Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini
stranieri ed apolidi residenti a Bolzano, di seguito denominata
semplicemente Consulta.
Articolo 2:
1.
Il
Sindaco indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con manifesto da
pubblicarsi all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il
giorno, l’ubicazione e gli orari di apertura dei/l seggi/o. I manifesti
elettorali devono essere affissi almeno 45 giorni prima della data fissata per
le elezioni.
2.
Tra
la data del decreto di indizione delle elezioni e quella fissata per il loro
svolgimento devono intercorrere almeno 90 giorni. Il decreto è affisso
all’albo pretorio lo stesso giorno della sua adozione.
Capo II - ELETTORATO ATTIVO E
PASSIVO
Articolo 3:
1.
All’elezione
della Consulta partecipano le persone che, alla data fissata per il suo
svolgimento sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno Stato estero
non facente parte dell’Unione Europea, o status di apolide; non è
elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (comunitaria ed
extracomunitaria);
b) possesso di un regolare titolo di
soggiorno valido o in corso di rinnovo;
c) compimento del diciottesimo anno
non oltre la data fissata per le elezioni;
d) iscrizione all'anagrafe dei
residenti del Comune di Bolzano;
e) non essere
incorsi in una delle cause escludenti il diritto di elettorato attivo ai sensi
della normativa vigente per le elezioni del Consiglio comunale.
Articolo 4:
1. Sono eleggibili in
qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per
le elezioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino essere iscritti
all'anagrafe di un Comune della Provincia di Bolzano;
b) siano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1 lettere (a,b,c,e);
c) non siano
in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1 della Legge
19.03.1990 n. 15 e successive modificazioni.
Articolo 5:
1.
L'esistenza
dei requisiti per l’elettorato attivo comprovata mediante l'esibizione di
un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e di documento
d'identità valido.
2.
L’esistenza
dei requisiti richiesti per l’elettorato passivo è comprovata mediante
l’esibizione dei documenti indicati nel comma 1 e del certificato del
casellario giudiziale.
3.
La
perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 da parte
dell’eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della
Consulta.
Articolo 6:
1. Il Sindaco, entro
l’ottantesimo giorno precedente la data delle elezioni, forma un elenco
delle/dei cittadine/i straniere/i e degli apolidi residenti nel Comune di
Bolzano a tale data. Per ogni iscritta/o devono essere indicati:
a) il cognome ed il nome, e per le
donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;
b)
il
luogo e la data di nascita;
c)
il
luogo di residenza.
2. Il quarantesimo giorno
antecedente la data delle elezioni, il Sindaco pubblica all’Albo Pretorio
del Comune l’elenco definitivo, debitamente aggiornato delle/dei
cittadine/i stranieri e degli apolidi residenti a Bolzano, distinto per maschi
e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.
3.
Alle/Agli
elettrici/elettori è consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto
che non abbiano ricevuto il certificato, possono richiederlo
all’Anagrafe.
Capo III – MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE
Articolo 7:
1.
A
partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni, coloro che intendono
candidarsi alle elezioni possono ritirare un modulo predisposto
dall’Amministrazione comunale, che compilato in ogni sua parte costituisce
la scheda personale di candidatura da depositarsi nell’Ufficio di Gabinetto
del Sindaco entro l’ottantesimo giorno antecedente le elezioni, allegando
eventualmente una propria foto tessera da associare sulla scheda elettorale al
proprio cognome e nome. Nella scheda devono essere indicati il cognome, il
nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza
della/del candidata/o, in caratteri latini e nei caratteri della lingua del
paese di origine della/del candidata/o, qualora diversi da quelli latini.
2.
Alle
associazioni di straniere/i esistenti sul territorio comunale, che hanno
depositato il loro statuto e atto costitutivo presso l’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco o che risultano iscritte all’Albo delle
associazioni comunali, sono comunicate tempestivamente copie del decreto di
indizione delle elezioni e le modalità per l’esercizio elettorale
attivo e passivo.
3.
Ogni
candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 persone aventi i requisiti di
cui all'art. 5. Ogni elettrice/elettore può sottoscrivere una sola
candidatura.
Articolo 8:
1.
Coloro,
tra gli aventi diritto, che intendono sottoscrivere una candidatura, devono
presentarsi in orario di apertura al pubblico presso l’Ufficio di Gabinetto
del Sindaco o comunque alla presenza di un pubblico ufficiale come previsto
dall’articolo 14 della Legge 53/90 come modificata dalla Legge 120/99,
entro i termini di cui all’art. 7, per apporre la firma in calce alla
scheda del candidato prescelto.
2.
La
sottoscrizione delle candidature è consentita dal giorno di deposito
delle stesse fino al cinquantesimo giorno antecedente le elezioni.
3.
Entro
il trentunesimo giorno antecedente le elezioni, il Sindaco individua la lista
delle candidature ammesse, procede mediante sorteggio all’assegnazione
del numero progressivo di presentazione delle candidate e dei candidati sulla
scheda elettorale, e rende noti i nominativi dei/lle candidati/e con manifesto
da affiggersi all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Articolo 9:
1.
Se
nei termini previsti non vengono depositate e sottoscritte candidature almeno
pari al numero dei seggi di cui all’articolo 13 maggiorato di 8 rappresentative
di entrambi i generi e di almeno 3 aree geografiche, il Sindaco su richiesta
della Commissione elettorale riapre i termini di presentazione, indicando le
nuove date.
2.
Le
aree geografiche, ai fini del comma 1, sono le seguenti:
a)
Africa
b)
America
c)
Asia
ed Oceania
d)
Europa
(esclusi i Paesi dell’Unione Europea)
Articolo 10:
1.
A
seguito della riapertura dei termini, si procede alle elezioni solo se, nei
successivi 30 giorni, vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che,
unite alle precedenti, raggiungono il numero dei seggi di cui
all’articolo 13, maggiorato di 4, di cittadine/i straniere/i
rappresentativi di ambedue i generi ed originari da almeno due aree
geografiche.
Articolo 11:
1.
Se
nonostante la riapertura dei termini non viene raggiunto il numero minimo di
candidature, le elezioni non possono aver luogo e il Sindaco deve indirle
decorso almeno un anno dalla scadenza del termine di cui all’articolo 10.
Articolo 12:
1.
L’Amministrazione
comunale da adeguata pubblicità all’elezione della Consulta con
manifesti, comunicati stampa, ed avvisi all’albo pretorio del Comune e
dei Consigli circoscrizionali, ed alle associazioni di cui all’articolo
7.
Capo IV – SISTEMA
ELETTORALE
Articolo 13:
1.
Per
ogni 300 cittadine/cittadini straniere/i residenti nella Città di
Bolzano spetta un componente della Consulta; superata la soglia dei multipli di
300, anche di una sola unità, spetta un ulteriore componente.
Articolo 14:
1.
Le/Gli
elettrici/elettori votano su schede contenenti i nominativi di tutte/i le/i
candidate/i, con l’indicazione dell’area geografica di origine, in
caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del
candidato, qualora diversi da quelli latini.
Articolo 15:
1.
Vengono
dichiarate/i eletti le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di
voti fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare.
2.
Qualora
fra gli/le eletti/e uno dei due generi non raggiunga la quota del 25%, ovvero
qualora una delle aree geografiche non sia rappresentata da almeno un
rappresentante, vengono dichiarati/e eletti/e, sempre che abbiano ottenuto
almeno 10 voti validi, le/i candidate/i con il maggior numero di preferenze
appartenenti al genere sottorappresentato, ovvero all’/alle area/e
geografica/che non rappresentata/e, aumentando conseguentemente il numero dei
seggi, rispetto a quanto previsto dall’articolo 13.
3.
Le
elezioni non sono considerate valide se il numero dei votanti è inferiore
al 15% degli aventi diritto al voto, ovvero se le/i candidate/i elette/i che ottengono
voti validi sono di numero inferiore rispetto al 75% dei seggi istituiti ai
sensi dell’articolo 13. In questi casi é data facoltà al
Sindaco di istituire un organismo consultivo cooptando i cinque candidati/e che
hanno ottenuto più voti e di indire nuove elezioni, decorsi almeno un
anno dalle elezioni.
Capo V – SVOLGIMENTO
OPERAZIONI ELETTORIALI
Articolo 16:
1.
E’
istituita dal Sindaco la Commissione Elettorale, composta dal segretaria
Generale, che la presiede, due consiglieri comunali, e da due consiglieri
circoscrizionali, rappresentativi in eguale misura delle forze politiche di
maggioranza e di minoranza, su designazione della Conferenza dei Capigruppo
consiliari. Essa deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento
della procedura elettorale, fisserà la data di svolgimento delle elezioni
e proclamerà le/gli elette/i.
Articolo 17:
1.
Le
operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nei/l luoghi/o indicati nell’avviso
e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno dalle ore 7 alle ore 22.
2.
Il
numero, non superiore a cinque, l’ubicazione e la composizione delle sezioni
elettorali sono determinati dal Sindaco.
Articolo 18:
1.
Per
votare l’elettrice/elettore deve presentare, oltre al certificato
elettorale, un documento in corso di validità.
2.
La
sezione elettorale dispone dell’elenco delle/degli elettrici/elettori
iscritti/e nella stessa, essa è composta da tre membri, di cui almeno
uno sia mediatore interculturale.
Articolo 19:
1.
Ogni
elettrice/elettore può votare una/un sola/o candidata/o, apponendo un
segno (X) sul nome.
Articolo 20:
1.
Ogni
scheda elettorale contente più di una preferenza o segni da cui
può essere desunta la volontà dell’elettrice/elettore di farsi
riconoscere viene annullata. Sono altresì considerate bianche le schede
su cui non risulti apposto alcun segno di preferenza.
Articolo 21:
1.
Dopo
la chiusura delle votazioni, si procede immediatamente allo spoglio delle
schede e successivamente, alla trasmissione dei risultati e delle schede alla
Commissione elettorale.
Articolo 22:
1.
Il
Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il
parere della Consulta. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la
modifica di articoli e commi del Regolamento, con deliberazione approvata a
maggioranza di due terzi delle/dei componenti della Consulta stessa.