IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dallíarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per líattuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quienquies, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dellíinterno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a)     ìtesto unicoî: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286;

b)    ìleggeî: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosÏ come modificato dallíarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

c)     ìrichiedente asiloî: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, o lo straniero richiedente altre forme di protezione ai sensi dellíart. 5, comma 6, del testo unico;

d)    ìdomanda di asiloî: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

e)     ìcentriî: i centri di identificazione istituiti ai sensi dellíart. 1 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, cosÏ come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

f)     ìCommissione territorialeî: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

g)     ìCommissione nazionaleî: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

h)    ìProcedura semplificataî: la procedura prevista dallíarticolo 1-ter della legge;

i)      ìACNURî: líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

j)      "minori non accompagnati": i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dellíUnione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nellíordinamento italiano.

 

Art. 2

                        Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

           

1.     Líufficio di polizia di frontiera presso cui Ë manifestata la volontý di presentare una domanda díasilo, qualora non ricorrano le cause ostative di cui allíarticolo 1, comma 4, della legge, invita il richiedente asilo ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la Questura competente per territorio per la presentazione della domanda díasilo.

2.     La questura, ricevuta la domanda di asilo, non irricevibile ai sensi dellíarticolo 1, comma 4, della legge, prende nota delle generalitý fornite dal richiedente asilo e redige un verbale delle sue dichiarazioni a cui deve essere allegata la documentazione eventualmente presentata dal richiedente asilo o acquisita díufficio in relazione alla domanda díasilo.

3.     Le procedure di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il richiedente asilo manifesti la volontý di presentare domanda díasilo direttamente presso la questura.

4.     Fatto salvo quanto previsto dallíarticolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dellíUnione europea.

5.     Il questore dispone líinvio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dallíarticolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

6.     Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, líautoritý che la riceve sospende il procedimento, dý immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dellíadozione dei provvedimenti necessari, anche relativi allíaccoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

7.     La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalitý di cui allíarticolo 4 contenente:

a)     le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

b)    i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

c)     le prestazioni sanitarie e di accoglienza che il richiedente asilo puÚ chiedere e le modalitý per ottenere tali prestazioni;

d)    líindirizzo ed il telefono dellíACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

 

 

Art. 3

Trattenimento del richiedente asilo

 

1.     Il provvedimento con il quale il questore dispone líinvio del richiedente asilo nei centri di identificazione Ë comunicato in sintesi allíinteressato secondo le modalitý di cui allíarticolo 4. Nellíipotesi di trattenimento previste dallíart 1-bis, comma 1, della legge, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

2.     Al richiedente asilo inviato nel centro Ë rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualitý di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

3.     Con la comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo Ë informato:

      della possibilitý di contattare líACNUR in ogni fase della procedura;

      della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dellíarticolo 1ñter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata líesigenza che ha imposto il trattenimento previsto dallíarticolo 1-bis, comma 1, della legge, Ë rilasciato allíinteressato al momento dellíuscita dal centro un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 

Art. 4

Comunicazioni

 

1.       Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte allo straniero in una lingua a lui comprensibile o, se ciÚ non Ë possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 

Art. 5

Istituzione dei centri di identificazione

 

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dellíInterno.

2.     Qualora se ne ravvisi la necessitý, il Ministro dellíInterno, con proprio decreto, puÚ disporre, anche temporaneamente, líistituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

3.     Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalitý di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dellíInterno.

 

 

Art. 6

                                               Realizzazione dei centri di identificazione

 

1.     Per la realizzazione dei centri di identificazione, il Ministero dellíInterno puÚ disporre:

a)     studi di fattibilitý e progettazione tecniche anche a carattere preliminare a fini di tipizzazione;

b)    acquisizioni in proprietý, anche tramite locazione finanziaria, nonchÈ locazione di aree o edifici;

c)     costruzioni, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

d)    posizionamento di strutture, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

2.     Nellíambito del centro sono resi disponibili idonei locali per líattivitý della Commissione territoriale di cui allíarticolo 12, nonchÈ per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivitý ricreative o di studio e per il culto.

 

 

Art. 7

Convenzione per la gestione del centro

 

1.     Il prefetto della provincia in cui Ë istituito il centro puÚ affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dellíassistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dellíassistenza sociale.

2.     In particolare, nella convenzione Ë previsto:

a)     líindividuazione del direttore del centro che deve avere una formazione adeguata ai compiti affidati;

b)    il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro che devono avere una formazione adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo nonchÈ alle necessitý specifiche dei minori e delle donne;

c)     le modalitý di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

d)    un costante servizio di portierato e la presenza anche durante líorario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento del centro;

e)     un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

f)     un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

g)     modalitý per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero dellíInterno e alla Commissione territoriale;

h)    líobbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

i)      le attivitý ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignitý ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nellíambito del centro.

 

  1. Il competente funzionario della prefettura ñ ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli sullíamministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dellíInterno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sullíattivitý effettuata nel centro líanno precedente.

 

Art. 8

Funzionamento

 

1.              Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui allíarticolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualitý di vita che garantisca la salute ed il benessere dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessitý dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

2.              Il direttore del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivitý per assicurare líordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

3.              Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalitý e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni allíallontanamento dal centro, prevedendo:

a.     un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

b.     visite da parte dei rappresentanti dellíACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

c.     visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dellíInterno ai sensi dellíarticolo 11;

d.     visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi Ë una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura ñ ufficio territoriale del Governo;

e.     la procedura per chiedere alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, líautorizzazione ad un permesso temporaneo di allontanamento dal centro.

 

 

Art. 9

Modalitý della permanenza nel centro

 

1.     Il richiedente asilo Ë ospitato ed assistito nel centro secondo le norme del presente regolamento.

2.     Eí garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

3.     Fermo restando quanto previsto dallíarticolo 1ñter, comma 4, della legge, Ë consentita, purchÈ compatibile con líordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, líuscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio puÚ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dellíarticolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti allíesame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Líallontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego Ë motivato e comunicato allíinteressato secondo le modalitý di cui allíarticolo 4.

4.     Allíingresso nel centro Ë consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalitý di cui allíarticolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui allíarticolo 9, comma 3, unitamente allíindicazione dei tempi della procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter della legge e alle conseguenze che líarticolo 1ñter, comma 4, della legge fa derivare dallíallontanamento non autorizzato dal centro.

5.     Le informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

Art. 10

Assistenza medica

 

1.             Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchÈ continuative per malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dellíarticolo 35, comma 3, del testo unico.

2.             Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

 

Art. 11

Associazioni ed enti di tutela

 

1.     I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, con esperienza consolidata nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in cui Ë istituito il centro allíingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate líorario stabilito. Per la concessione dellíautorizzazione si deve tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

2.     Gli enti locali ed il servizio centrale di cui allíarticolo 1-sexies, comma 4, della legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonchÈ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nellíambito dellíattivitý svolte ai sensi dellíarticolo 1-sexies della legge.

 

 

Art. 12

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

  1. Ai sensi dellíart. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo:

 

GORIZIA      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE.

MILANO         con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE DíAOSTA, PIEMONTE, LIGURIA.

BOLOGNA      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

ROMA     con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA.

FOGGIA      con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA

SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA.

CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA.

TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

 

2.     Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza Ë la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale Ë collocato il centro.

3.     I membri della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie funzioni debbono seguire un corso organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

4.     Qualora se ne ravvisi la necessitý, il Ministro dellíInterno, con proprio decreto, puÚ disporre, anche temporaneamente, líistituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica delle loro circoscrizioni.

5.     Il Ministro dellíInterno con proprio decreto, puÚ disporre, anche temporaneamente, líistituzione, nel rispetto della composizione prevista dallíart. 1-quater, comma 1, della legge, di una o pi˜ Commissioni territoriali straordinarie che affianchino quella ordinaria in una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.

6.     Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puÚ destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

 

Art. 13

Convocazione

 

1.     La convocazione per líaudizione presso la Commissione territoriale Ë notificata allíinteressato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dallíarticolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile notificare la convocazione per líaudizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dellíaudizione individuale sulla base della documentazione disponibile.

2.     Líaudizione puÚ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora líinteressato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione allíaudizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda díasilo.

 

 

Art.14

Audizione

 

1.     Líaudizione del richiedente asilo Ë personale e avviene in un luogo non aperto al pubblico. Dellíaudizione viene redatto verbale.

2.     Il richiedente puÚ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

3.     La Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano líidentitý e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonchÈ le condizioni dei soggetti di cui allíart.8, comma 1.

4.     Líaudizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestý sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato contro cui Ë ammissibile ricorso, la ritenga non necessaria.

 

 

Art.15

Decisione

 

1.     La Commissione territoriale Ë validamente costituita con la maggioranza dei componenti previsti dallíart. 1-quater della legge, e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

2.    La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dellíaudizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

a)     riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

b)    rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

c)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui líItalia Ë firmataria, e, in particolare, dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore líapplicazione dellíarticolo 5, comma 6, del testo unico.

3.     La decisione Ë comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalitý di impugnazione nonchÈ, per le ipotesi di cui allíarticolo 1-ter, comma 6, della legge, sulla possibilitý di chiedere il riesame e líautorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

4.     Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale.

5.     Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai sensi dellíarticolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero giý trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dellíarticolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 16

Riesame

 

1.     Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui allíart. 1-bis, comma 3, della legge, puÚ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dellíart. 1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame líinteressato permane nel centro di identificazione.

2.     La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

3.     Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente dalla Commissione territoriale, valutata la non manifesta infondatezza della richiesta, chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere allíintegrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

4.   La Commissione territoriale integrata puÚ procedere ad una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato contro cui Ë ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica.

 

 

Art.17

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

1.     Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica puÚ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dellíarticolo 1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla decisone sul ricorso.

2.   La richiesta dellíautorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a motivi personali, familiari o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.

3.    La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata, Ë comunicata allíinteressato nelle forme di cui allíarticolo 4.

4.    In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso.

 

 

Art. 18

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

1.     La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertý civili e líimmigrazione del Ministero dellíInterno.

2.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellíInterno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in pi˜ Sezioni.

3.     I componenti effettivi della Commissione nazionale possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dellíincarico.

 

 

                                                                                   Art. 19

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto díasilo

 

Ai sensi dellíart. 1-quinquies, comma 2, della legge, la Commissione nazionale, nellíambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

a)     alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento;

b)    allíemanazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dellíarticolo 5, comma 6 del testo unico;

c)     alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti díItalia presso líUnione Europea, presso il Consiglio díEuropa, presso le Nazioni Unite e presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dellíasilo e della protezione dei diritti umani;

d)    alla collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dellíUnione europea;

e)     alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

f)     alla costituzione e allíaggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste díasilo;

g)     al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, líistituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

h)    a fornire, ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per líeventuale adozione del provvedimento di cui allíart. 20, comma 1, del testo unico.

 

 

                                                                       Art. 20

                                               Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

1.     Ai sensi dellíart. 1-quinquies, comma 2, della legge, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui allíart. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

2.     La convocazione per líaudizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata allíinteressato tramite la questura competente per territorio. Líinteressato puÚ, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data. Non puÚ essere chiesto pi˜ di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dallíaudizione.

3.     La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui líinteressato non si presenti allíaudizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

Art. 21

Norma transitoria

 

1.       Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione Centrale al momento dellíentrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dellíart. 34, comma 3, della legge n. 189/2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dellíarticolo 18, comma 2.

2.      Il presente regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

3.      Entro 90 giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede allíadozione delle linee guida di cui allíarticolo 19 lettera b.