(Sergio Briguglio 27/5/2003)

 

SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Nota: in grassetto le parti introdotte nel corso della XIV Legislatura, in grassetto italico le parti soppresse

 

1) Ingressi

 

Programmazione (subordinato, autonomo, studio) + asilo, famiglia + cure, turismo, religiosi...

 

Subordinato:

-       Uno o piu’ decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti)

-  Possibilita’ di quote riservate (anche per discendenti da italiani < 3 grado ascendente)

-  Possibilita’ di limitazioni per paesi che non collaborano

-  Sportello unico presso UTG

-  Liste (accordi e art. 23)

-  Chiamate nominative (accertamento di indisponibilita’ nazionale e comunitaria 20 gg., reddito congruo, garanzia alloggio, spese rimpatrio, comunicazioni variazioni)

-  Sponsorizzazioni (assegno sociale, alloggio, rimpatrio, SSN; <  2; >  1 anno residuo)

-  Ricerca lavoro (art. 23, co.4, anzianita' di iscrizione, decreto flussi, direttiva mezzi sostentamento: meta' assegno sociale, rimpatrio, SSN, indicazione esistenza alloggio)

 

Stagionali:

-  Diritto di precedenza per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche

 

Autonomo:

-  Alloggio, nulla-osta iscrizione albi, reddito > esenzione ticket o sponsorizzazione, risorse necessarie

-  Attivita’ prive di albo o soci e/o amministratori di cooperative: compenso garantito dal committente o dal rappresentante della cooperativa

-  Niente reciprocita'

-  Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (impossibile conversione sul posto?)

 

Studio:

-  Disponibilita' universita'

-  Mezzi (assegno sociale, SSN, rimpatrio): sponsorizzazione, borse, servizi alloggiativi, prestiti d'onore

 

Famiglia:

-  Coniuge, figli minori anche adottati o affidati, genitori a carico privi di altri figli in patria o > 65 anni e con figli inabili a mantenerli, figli maggiorenni con invalidita’ totale, < III grado inabili al lavoro, figli del coniuge, genitore naturale del minore regolare

-  Reddito (ass. sociale: 1; 2 x ass.: < 3; 3 x ass.: > 4)

-  Alloggio (leggi regionali, certificato dal Comune; idoneita' sanitaria ASL)

 

In generale:

-  Visto: condizione di alloggio, mezzi (direttiva Min. interno) o sponsorizzazione; requisiti (decreto MAE)

-  Ingresso: requisiti Schengen, salvo deroghe

-  Non ammesso straniero condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta’ sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione o minori

-  Diniego di visto per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione

-  Permesso: mezzi proporzionati al numero di persone a carico, rimpatrio (escluso lavoro)

-  Reingresso (validita' permesso o visto)

 

 

2) Permesso e carta

 

Permesso:

a)    Richiesta e rilascio

-  Richiesta entro 8 gg.; rilascio entro 20 gg.

-  Scheda con foto => obblighi sanitari

-  Generalita' certificate => codice fiscale (necessario per lavoro)

-  < 30 gg.: solo scheda + passaporto con data di ingresso

-  Durata: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, < 1 anno (invece di 2 anni); familiari, < 2 anni (invece di  durata familiare); lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno; lavoro stagionale, < 9 mesi; turismo, affari, etc., < 3 mesi

-  Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi < 30 gg.), salvo iscrizione anagrafica (solo dimora abituale[1]: permesso > 3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche in centro di accoglienza > 3 mesi; in caso di discendente di cittadino italiano, si prescinde dalla durata del permesso: iscrizione necessaria per acquisto cittadinanza)

b)   Rinnovo

-  90/60/30 gg. prima (permessi per lavoro tempo indeterminato/determinato/altri); non oltre 60 gg. dopo

-  scheda continuita' servizi sanitari

-  reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione): assegno sociale anche per familiari a carico

-  durata < durata (anziche’ doppio durata) rilascio

-  Lavoro stagionale: dopo due anni, possibile rilascio autorizzazione 3 anni (visto ogni anno)

c)    Rilevamento impronte per rilascio o rinnovo (escluso cure o < 3 mesi diversi da lavoro)

d)   Utilizzazione

-  Subordinato, autonomo, famiglia (conversione al rinnovo)

-  Studio (< 1040 ore annuali, conversione entro quote, anche autonomo)

e)    Conversione

-  Art. 5, co. 9

-  Stagionale (II stagione, quote) => subordinato

-  Qualsiasi => autonomo (entro quote; deroga per famiglia, subordinato e inserimento nel mercato del lavoro)

-  Famiglia (cessazione vincoli o morte familiare o maggiore eta’) => lavoro o studio

-  Protezione sociale => lavoro subordinato o studio

-  Affidamento => lavoro, studio, accesso al lavoro (anche senza requisiti), cure (detratto dalle quote)

-  Minore eta’ (ai 18 anni) => studio, lavoro o accesso al lavoro detratti dalle quote (assenza decisione Comitato; presenza in Italia > 3 anni; inserimento > 2 anni programma integrazione gestito da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U.; alloggio; regolare attivita’ di studio o lavoro (?) in corso, o contratto di lavoro)

f)    Rifiuto o revoca

-  15 gg. per lasciare l'Italia

-  Mancanza requisiti (anche Schengen), salvo altri requisiti, nuovi fatti o irregolarita' sanabili, motivi umanitari (art. 5, co. 9, 5 e 6)

g)  Inserimento nel mercato del lavoro

-  Collocamento

-  Tempo indeterminato --> 2 anni

-  Tempo determinato --> > 1 anno dal rilascio del permesso originario

-  Niente --> uscita o conversione in autonomo (extra-quote)

h)   Collocamento

-  Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato) =>  > 6 mesi (anziche’ 1 anno) collocamento ed eventuale rinnovo permesso (anche per iscrizione liste invalidi civili); anche piu’ volte (?; odg Camera)

-  Come per rilascio, in caso di nuovo lavoro

-  Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato

 

Carta:

-  6 anni (anziche’ 5 anni) di soggiorno legale e titolarita’ permesso indefinitamente rinnovabile (circ. Mininterno: lavoro a tempo indeterminato, lavoro autonomo, …?)

-  coniuge e figli minori (per italiani, genitore a carico)

-  reddito (assegno sociale; progressivo per familiari)

-  alloggio (solo per familiari)

-  condanne o rinvii a giudizio artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p. (salvo riabilitazione)

-  Revoca: condanne I grado => permesso

-  Tempo indeterminato; rinnovo quale documento di identita'

-  Eventuale voto

-  Accesso a tutte le attivita’ non vietate allo straniero o riservate all’italiano

 

 

3) Diritti:

 

Minori:

-  Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni)

-  Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unita’ familiare

-  Unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale)

-  Figli del coniuge

-  Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o carta genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta’ negli altri casi; rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori; utilizzabilita’ permesso minore eta’ per lavoro (?) e convertibilita’ condizionata

 

Protezione sociale:

-  Collaborazione o rischio o condanna in eta' minore

-  Inserimento con associazione convenzionata

-  Revoca in caso di sottrazione agli impegni

-  Lavoro subordinato o studio

-  Conversione (studio) o rinnovo (lavoro)

-  Rilascio anche senza passaporto

-  Notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

-  Revoca dell'espulsione pregressa

 

Sanita':

-  Iscritti obbligatoriamente: regolare lavoro in corso o collocamento; lavoro, famiglia, asilo, umanitario (art. 18; art. 19, co.2a co.2d; art. 20; art.40, co.1; detenuti; nota: art. 19, co.1?), richiesta asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza

o dimora = domicilio;

o cancellazione o rinnovo;

o parita' protesi e riabilitazione

o retroattivita’ (diritto)

-  Iscritti facoltativamente: > 3 mesi (studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, …; esclusi motivi di cura)

o studio e alla pari: forfait

o dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente

o durata: 1 anno, rinnovabile

o assenza di retroattivita’

-  Assicurati obbligatoriamente: tutti i regolari

-  Non iscritti:

o Cure urgenti immediate

o Altre prestazioni, previo pagamento

-  Irregolari

o Cure urgenti o essenziali, anche continuative; minori, gravidanza, maternita’, prevenzione, vaccinazioni, malattie infettive, tossicodipendenza

o Codice STP (condizionato a indigenza?; prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi, rinnovabile)

o Divieto di segnalazione (salvo referto)

-  Cure mediche

o Cooperazione

o Dichiarazione struttura sanitaria; 30 % anticipato; mezzi di sostentamento e rimpatrio

o Permesso per accompagnatore (copertura spese)

 

 

Scuola di ogni ordine e grado (minori):

-  Anche irregolari (inclusi esami)

 

Studio universitario:

-  Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio

-  Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)

-  Rinnovo

o 1 esame, primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo salute

o < 3 anni fuori corso

-  Riconoscimento titoli (Universita', MURST)

-  Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia

-  Accesso a parita’ con gli italiani per soggiornanti con carta o permesso lavoro, famiglia, asilo, religiosi, ovvero con soggiorno regolare pregresso > 1 anno (con titolo conseguito in Italia o in scuole italiane all’estero o straniere riconosciute, o con titolo equipollente); escluse specializzazioni mediche (Nota Murst, contraddetta da sospensiva Consiglio di Stato, ma confermata da sentenza definitiva)

 

Professioni:

-  I anno: iscrizione agli albi in deroga al requisito di cittadinanza

-  Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’ 4/4/2000)

-  Anni successivi: entro quote (extra quota per laureati e abilitati in Italia? o solo precedenza per soggiornanti da almeno 5 anni?)

-  Riconoscimento titoli abilitanti esteri (D. Lgs. 115/92, 319/94)

 

Previdenza:

-  Parita’ con italiani

-  In caso di rimpatrio:

o     diritti maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita’; godimento dei diritti a 65 anni, anche in deroga (per regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita’ solo in caso di morte successiva ai 65 anni

o     in presenza di accordo, trasferimento dei contributi all’ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di reingresso)

o     in assenza di accordo, liquidazione dei contributi + 5%

 

Assistenza sociale:

-  > 1 anno, parita' con gli italiani (tutte le prestazioni); salvo assegno sociale  e provvidenze - diritti soggettivi normativa assistenza sociale (riservati carta, da L. 388/00)

 

Alloggio:

-  Accoglienza irregolari espellendi (sindaco, in caso di indisponibilita’ CPT anziche’ emergenza)

-  Edilizia popolare (carta di soggiorno, lavoro regolare e permesso > 2 anni, collocamento)

 

Discriminazione:

-  Azione civile, ricorso al giudice

 

 

4) Allontanamento

 

Respingimento:

-  Ricorso al TAR

-  Obblighi del vettore (rimpatrio respinti), sanzioni (mancanza documenti o mancata segnalazione)

-  Deroga asilo (?): non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti

-  Assistenza (?) alla frontiera

 

Espulsione:

-       Accompagnamento immediato

o     Ordine pubblico o sicurezza dello Stato

o     Misura di sicurezza (380, 381; pericolosita')

o     In sostituzione della pena: < 2 anni, non sospesa (anche patteggiamento, anche I grado) per straniero da espellere per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407, co. 2a, c.p.p., o T.U. con massimo edittale > 2 anni)

o     Alternativa alla pena residua < 2 anni per straniero da espellere per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407, co. 2a, c.p.p. o T.U.)

o     Prevenzione

o     Ingresso clandestino, con o senza documenti di identita'

o     Recidiva

o     Irregolarita' per mancato rinnovo, in caso di rischio di elusione

o     Condanna definitiva per contraffazione marchi

-       Intimazione (15 gg.)

o     Irregolarita' per mancato rinnovo (in assenza di rischio di elusione)

-       Convalida (non sospensiva) del giudice entro 48 ore per l’accompagnamento immediato[2]

-       Trattenimento nel CPT

o     Quando e’ impossibile eseguire immediatamente l’espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento; quando c’e’ il rischio che lo straniero espulso con intimazione si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

o     30+30 gg. (anziche’ 20+10 gg.)

o     Convalida entro 48 ore (verifica del merito del provvedimento di espulsione)

o     Contatti

§      Familiari conviventi

§      Difensore

§      Ministri di culto

§      Visite di regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti)

§      Associazioni convenzionate (Carta dei diritti)

o     Ingiunzione a lasciare l’Italia entro 5 gg., in caso di impossibilita’ o di inefficacia del trattenimento

-       Ricorso

o     Al giudice entro 60 gg. (anziche’ 5 gg. in caso di intimazione, 30 gg. in caso di accompagnamento immediato)

o     20 gg. (anziche’ 10 gg.) per decidere

o     In caso di trattenimento, e' competente il giudice della convalida

o     Onorario del difensore a carico dell’erario[3], difensore d’ufficio, interprete

-       Divieto di reingresso 5-10 anni (anziche’ 3-5 anni)

-       Reato di reingresso non autorizzato dell’espulso (o di mancato allontanamento post CPT): arresto 6 mesi – 1 anno (anziche’ 2 mesi – 6 mesi); reiterazione: reclusione 1–4 anni

-       Divieto di espulsione

o     Non refoulement (Conv. Ginevra + condizioni personali)

o     Salvo ordine pubblico o sicurezza dello Stato

§      Minori

§      Gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi)

§      Coniuge e familiari di italiani < IV grado conviventi

§      Carta di soggiorno

 

 

5) Asilo

 

-  Domanda inammissibile (e richiesta irricevibile --> non vale deroga alle norme sul respingimento), se presentata in frontiera o in questura da straniero

o     riconosciuto rifugiato in altro paese

o     proveniente da paese terzo sicuro (aderente a Convenzione di Ginevra) in cui non abbia chiesto asilo pur trascorrendovi un congruo periodo

o     che soddisfi clausole di esclusione art. 1F Convenzione di Ginevra (crimini contro la pace, di guerra, contro l’umanita’, gravi di diritto comune all’estero, azioni contrarie alle finalita’ dell’ONU)

o     condannato in Italia per crimini art. 380 c.p.p.

o     pericoloso per la sicurezza dello Stato

o     appartenente ad organizzazioni mafiose o terroristiche o dedite al traffico di stupefacenti

-  Richiesta presentata da minore non accompagnato: sospesa la procedura; avvertito il Tribunale per i minorenni, per la nomina di un tutore; procedura riattivata su iniziativa del tutore

-  Permesso per richiesta di asilo:

o     solo per domande ammissibili, in assenza o a conclusione di trattenimento

o     durata 3 mesi

o     rinnovabile fino a decisione della Commissione territoriale (ricorsi esclusi?)

-  Trattenimento:

o     possibile (durata < 20 gg.) per accertamento di identita’ o nazionalita’ o per verificare elementi su cui si basa la domanda (in CDI)

o     obbligatorio:

§      straniero gia’ oggetto di espulsione o respingimento (in CPT, con eventuale prolungamento di 30 gg.)

§      straniero espellibile o respingibile in assenza di richiesta asilo (in CDI; durata < 20 gg. + tempi tecnici)

-  CDI:

o     istituiti in 7 province (di norma)

o     affidati in gestione a enti locali o enti pubblici o privati attivi nel campo dell’assistenza

o     garantiti

§      interpretariato, informazione legale e informazione su diritti e doveri

§      rispetto delle esigenze dei nuclei familiari e separazione uomini-donne in ore notturne (salvo nuclei)

§      visite (> 4 ore al giorno) di ACNUR, ONG autorizzate, legali, familiari, cittadini italiani (su richiesta)

§      uscita quotidiana nelle ore 10-17, previa comunicazione

§      ulteriori allontanamenti, previa autorizzazione

o     allontanamento non autorizzato dal CDI: rinuncia alla domanda

-  Commissione territoriale: funzionario carriera prefettizia (presidente), funzionario polizia di Stato, rappresentante ente locale, rappresentante ACNUR, funzionario MAE (all’occorrenza)

-  Commissione nazionale: prefetto (presidente), dirigente Presidenza del Consiglio, funzionario carriera diplomatica, funzionario carriera prefettizia Dipartimento immigrazione, dirigente Dipartimento P.S.; compiti di indirizzo, formazione, coordinamento commissioni territoriali, monitoraggio flussi rifugiati, consulenza per decreto ex art. 20, revoca e cessazione status

-  Esame:

o     procedura ordinaria:

§      decisione entro 35 gg.

§      ricorso al giudice ordinario (sospensivo? no, da bozza Regolamento)

o     procedura semplificata (per trattenimento obbligatorio):

§      assunzione di responsabilita’ Dublino da parte dell’Italia

§      decisione entro 20 gg.

§      riesame da parte di Commissione territoriale integrata da un membro Commissione nazionale, su richiesta entro 5 gg. da trattenuto in CDI, giudicata non manifestamente infondata da presidente Commissione territoriale

§      ricorso al giudice non sospensivo, salvo concessione, su richiesta, da parte del prefetto

-  Esito:

o     riconoscimento con rilascio di permesso di 2 anni rinnovabile (con durata < 2 anni)

o     rigetto, con espulsione, salvo rilascio di altro permesso,

§      con intimazione, in caso di titolare (da subito) di permesso per richiesta asilo, senza rischio di imboscamento

§      con accompagnamento immediato, negli altri casi

o     rigetto con rilascio permesso motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (rilasciabile e rinnovabile anche senza documento di viaggio)

-  Assistenza:

o     possibile accoglienza per richiedenti asilo non trattenuti, rifugiati, titolari di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, nei servizi di accoglienza territoriali (cofinanziati da ente locale e Mininterno, coordinati dall’ANCI)

o     erogazione di contributo economico al richiedente asilo non trattenuto ne’ accolto

o     cure urgenti o essenziali per il richiedente asilo trattenuto

o     iscrizione al SSN per il titolare di permesso per richiesta asilo, per il rifugiato e per il titolare di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6

o     parificazione del rifugiato all’italiano ai fini dell’assistenza sociale

 

 



[1] Prassi (da modifiche introdotte dalla legge 39/90, poi abrogata): permesso > 1 anno o altra iscrizione anagrafica da almeno 1 anno

[2] Da D.L. 51/02

[3] Da D.P.R. 115/02.