(Sergio Briguglio 4/5/2003)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
Nota: le disposizioni
approvate nella XIV Legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura;
le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota
1.
Categorie
di ingresso
2.
Programmazione
dei flussi
3.
Ingresso,
reingresso e uscita dall’Italia
4.
Permesso
di soggiorno
5.
Iscrizione
anagrafica
6.
Carta
di soggiorno
7.
Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato
8.
Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale
9.
Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
10.
Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione[1]
11.
Formazione di lavoratori
all’estero
12.
Ingresso
e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche
13.
Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari
14.
Minori
stranieri[2]
15.
Ingresso
e soggiorno per studio
16.
Professioni
17.
Protezione
sociale
18.
Respingimento
alla frontiera
19.
Espulsione
20.
Trattenimento
nei CPT
21.
Sanzioni
a carico di terzi
22.
Assistenza
sanitaria
23.
Previdenza
sociale
24.
Assistenza
sociale
25.
Enti
di patronato
26.
Accoglienza
e accesso all’alloggio
27.
Discriminazione
28.
Status
di rifugiato
29.
Protezione
temporanea
30.
Protezione
complementare
31.
Cittadinanza
1.
Categorie
di ingresso
·
Ingresso
per “inserimento”, per “diritto”, per
“interesse” (distinzione ufficiosa)
·
Ingresso
per inserimento:
lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio
o
Quote
programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita’ atenei)
o
Domande
di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti
bsono soddisfatti
o
Numeri
recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)
·
Ingresso
per diritto:
asilo e protezione, unita’ familiare, salute (cura)
o
Ingressi
non limitati
numericamente (possibile riflesso, pero’, degli ingressi per protezione
temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti
principali
“indipendenti” dalla volonta’: condizione di persecuzione,
rapporto di parentela, condizione di salute
o
Requisiti
aggiuntivi:
assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare
(ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.
o
Numeri:
ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)
o
Nota:
l’ammissione al riconoscimento del diritto d’asilo prescinde da un
ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo
immigrazione
·
Ingresso
per interesse:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.
o
Ingressi
non limitati
numericamente
o
Ingressi
per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non gravare
sull’assistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Numeri:
turismo (circa 400.000 ingressi)
2.
Programmazione
dei flussi
·
Documento
programmatico
triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere
Commissioni parlamentari): linee di politica dell’immigrazione; criteri
per i flussi
·
Possibilita’
di emanazione del documento programmatico con cadenza piu’ breve dei tre anni, se necessario
·
Uno
o piu’ decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la
Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta’ e il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico); emanazione entro il 30 novembre dell’anno precedente
·
In
mancanza decreto, possibile emanazione di un DPCM entro quote anno precedente[3]
·
Quote per lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo[4]
·
Decreto
predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per
regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe
informatizzata
·
Le
regioni
possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei
lavoratori stranieri nel territorio e sulle possibilita’ di ricezione di flussi per i tre anni
successivi
·
Possibili
quote privilegiate
per paesi con accordi di riammissione (utilizzata per Albania, Tunisia,
Marocco, Romania)
·
Possibili
quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il III grado in linea
ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane
·
Possibili
le restrizioni
sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto
dell’immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi
·
Adottate
quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali)
·
Adottate
(contra legem)
anticipazioni
con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002: lavoro stagionale, riduzione
degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)
·
Adottate
(contra legem)
ripartizioni
delle quote per Regioni, poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del
lavoro, con accantonamento di quote di riserva (nel 2000, Circolare Ministero
del lavoro 20/3/00, Circolare Ministero del lavoro 39/00); quote di riserva
utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante
(Circolare Ministero del lavoro 69/00, Lettere circolari del Ministero del
lavoro 6/11/00 e 8/11/00)
·
Adottato
(entro il decreto-flussi) il possibile aggiustamento (trascorsi 140 gg.
dall’entrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso;
adottato (contra legem) un aggiustamento gia’ con Lettera circolare del Ministero
del lavoro 11/4/00 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino
accordi, per meta’ destinata a ingressi stagionali da ogni paese)
·
Decreti
1998-2003:
o
1998: anticipazione (20.000 stagionali); DPCM:
albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999: direttiva: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro
autonomo (3.500)
o
2000: anticipazione: Circ.
Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000); DPCM: lavoro subordinato,
anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000),
Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi
destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita’, 500 a
lavoro autonomo); ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001: DPCM: stagionali (30.000),
lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o
subordinato (2.000), informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000),
Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di
riammissione o formazione all’estero (4.000)
o
2002: antipazioni: Decreto Ministro
del lavoro 4/2/02: stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati all’ingresso
nell’UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02: stagionali da stessi paesi o con diritto
di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata
dal TAR Veneto, limitava la possibilita’ di conversione ex art. 39, co. 7
Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di
pubblicazione del decreto); Decreto Ministro del lavoro 22/5/02: stagionali da
stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600); Decreto Ministro del lavoro
16/7/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000); DPCM
15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi
oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali
albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000),
nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori
coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003: DPCM 20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali); DPCM 20/12/2002
(programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia,
Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri
Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)
·
Nota:
programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi
o
limitazione
attiva solo se piu’ restrittiva dei criteri
o
restrittivita’
dei criteri allentata dall’aggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
gia’
prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste
per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
3.
Ingresso,
reingresso e uscita dall’Italia
·
Visto
di ingresso
rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana; per soggiorni
di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti rilasciati da Paesi Schengen
·
Richiesto
in caso di ingresso per soggiorni di durata superiore a 90 gg. o per ingressi da determinati paesi (elenco definito e aggiornato
con decreto del Ministro degli affari esteri)
·
Visto
non richiesto in caso di presentazione di domanda di asilo considerata ammissibile
·
Lo
straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di presentazione di domanda
di asilo) e’ respinto; di norma non e’ ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare)
·
Visti
Schengen Uniformi
(VSU): tipo A, B, C
o
tipo
A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito
degli aeroporti (validita’ territoriale limitata)
o
tipo
B: transito, validita’ massima 5 gg.
o
tipo
C: per affari,
cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90
gg.)
·
Visti
Nazionali
(VN): tipo D
o
tipo
D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro
autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza
elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga
durata)[5]
·
Documenti
richiesti:
o
passaporto valido (o documento
equivalente)
o
documentazione
su
-
finalita’
del viaggio
-
mezzi
di trasporto utilizzati
-
disponibilita’
mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dell’interno 1/3/00, G.U. 17/3/00)
per viaggio e soggiorno (salvo caso di ingresso sponsorizzato)
-
condizioni
di alloggio
o
documentazione
relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari
esteri 12 luglio 2000 sulla “Definizione delle tipologie dei visti
d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, G.U. n. 178, 1
Agosto 2000)
·
La
disponibilita’ di mezzi di sostentamento e’ dimostrabile (Direttiva del
Ministro dell’interno) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli
di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la
disponibilita’ in Italia di fonti di reddito
·
Comunicazione
scritta allo straniero cui e’ rilasciato il visto, in lingua
comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e
soggiorno in Italia
·
Provvedimento
di diniego del visto: atto scritto e motivato, in lingua comprensibile o in inglese,
francese, spagnolo o arabo; indicate modalita’ di impugnazione
·
Salvo
il caso di visti per motivi familiari, di lavoro e di studio, deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto,
quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico
·
Ricorso
contro il diniego di visto: al TAR del Lazio (salvo che sia azionabile il
ricorso davanti al giudice ordinario) entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907;
artt. 21 e segg. L. 1034/71)
·
Ingresso
consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto,
previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti
dall’ufficio di polizia del posto)
·
Ammissione
dello straniero condizionata a ulteriori controlli:
o
documentazione relativa a finalita’ e
durata del soggiorno
o
mezzi
di sostentamento
adeguati
o
mezzi
per il rimpatrio
(salvo ingresso per lavoro)
o
assenza
di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)
o
assenza
di condanne
(anche in seguito a patteggiamento) per reati art.
380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà
sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone
da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori
o
assenza
di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione
o
assenza
di motivi
che richiederebbero l’espulsione
o
assenza
di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o
rispetto
norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale
·
Obbligo,
per la polizia di frontiera, di apposizione del timbro a data in ingresso sul passaporto
·
Controlli
di frontiera (con apposizione del timbro a data sul passaporto) anche per lo straniero
in uscita
dall’Italia verso Paese non Schengen
·
Reingresso in esenzione
dall’obbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia
di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso
valido; in caso di smarrimento o sottrazione del documento di soggiorno, o di
possesso di permesso scaduto da meno di 60 gg., obbligo di munirsi di visto di
reingresso
·
Possibile
il rientro
dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, per il
tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o al compimento di atti per i quali e’ necessaria la sua
presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dell’interessato o del difensore,
dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
·
Rinnovo del permesso non consentito
allo straniero che si assenti per piu’ di sei mesi continuativi (se il permesso e’ di
durata < 2 anni) o per piu’ di meta’ della durata (se il
permesso e’ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o
adempimento obblighi militari
·
Reclusione
da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso o di
documenti necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la
contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena
aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale
4.
Permesso
di soggiorno
·
Richiesta
del permesso,
in questura, entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso
·
Richiesta
obbligatoria
in tutti i casi in cui il soggiorno superi gli 8 gg. lavorativi
·
Rilevamento
delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del
permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da
lavoro, studio e familiari di durata < 3 mesi, e i casi di soggiorno per
motivi di cura di qualsiasi durata)
·
Documentazione necessaria in generale:
o
passaporto valido con visto (se
richiesto), da cui risulti nazionalita’, anno e luogo di nascita del
richiedente
o
disponibilita’
di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro)
·
Documentazione
eventualmente richiesta per lo specifico permesso:
o
esigenza di soggiorno per il tempo
richiesto
o
disponibilita’
di mezzi di sostentamento (o, se prevista, garanzia sostitutiva)
o
disponibilita’
di alloggio
·
Richieste
foto tessera in 4 copie e indicazione di generalita’ complete anche per figli
minori da
iscrivere nel permesso e di motivi e luogo del soggiorno
·
Rilasciata
ricevuta
richiesta con foto; valida come permesso per soggiorni < 30 gg.;
appuntamento, altrimenti, per ritiro permesso o diniego (entro 20 gg.: termine ordinatorio)
·
Condizione
per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria:
o
iscrizione
al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione
al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi
di durata > 3 mesi
o
assicurazione
privata per soggiorni di durata < 3 mesi
·
Durata
del permesso
(al rilascio): pari a quella del visto, ma comunque
o
lavoro
subordinato con contratto a tempo indeterminato: 2 anni
o
lavoro
subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma
comunque < 1 anno[6]
o
lavoro
autonomo: < 2 anni
o
studio
e formazione: < 1 anno
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) “perno”, ma comunque <
2 anni; affidamento (minore affidato a comunita’ familiare o istituto
di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro
stagionale: < 9 mesi; dopo due anni di lavoro stagionale,
possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto
rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello straniero
o
turismo,
visita, affari: < 3 mesi
o
richiesta
asilo: durata procedura riconoscimento
o
asilo: 2 anni (secondo la prassi)
o
acquisto
cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro
titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione
in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
altri
motivi (cura, minore eta’): < documentate esigenze
·
Richiesta
di rinnovo del
permesso: prima della scadenza, almeno
o
90
gg. (lavoro a tempo indeterminato)
o
60
gg. (lavoro a tempo determinato)
o
30
gg. (altri motivi)[7]
·
Mancata
richiesta di rinnovo insanabile oltre 60 gg. dopo la scadenza
·
Non
rinnovabile
ne’ prorogabile oltre i 90 gg. (salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi
costituzionali o internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen
(Italia inclusa?) sulla base di visto uniforme, ne’ il permesso per
turismo rilasciato in esenzione di visto
·
Non
rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio
universitario
·
Rinnovo del permesso non consentito
allo straniero che si assenti per piu’ di sei mesi continuativi (se il permesso e’ di
durata < 2 anni) o per piu’ di meta’ della durata (se il
permesso e’ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o
adempimento obblighi militari
·
Rilevamento
delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del permesso
di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da lavoro, studio
e familiari di durata < 3 mesi, e i casi di soggiorno per motivi di cura di
qualsiasi durata)
·
Requisiti
per il rinnovo:
o
permanenza
dei requisiti
previsti per il rilascio (inclusi mezzi di sostentamento per titolare e
familiari conviventi a carico, assolvimento obblighi in materia sanitaria,
eventuale disponibilita’ di alloggio), salvo periodo di disoccupazione
tollerata
o
eventuali
requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario)
·
L’iscrizione
al SSN deve
essere confermata
con l’esibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario
e firma dell’addetto che la riceve
·
Mezzi
di sostentamento
corrispondenti a reddito (da lavoro o da altra fonte lecita): accertabili
d’ufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva (rilevanti i lavori saltuari?)
·
Durata
del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale[8]
·
Possibile
la revoca
in caso di perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato
soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen
·
Reclusione
da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti
necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di
atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto
e’ commesso da pubblico ufficiale
·
In
sede di rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi
in considerazione
o
nuovi
elementi che
consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
o
la
sanabilita’
di eventuali irregolarita’ amministrative
o
l’esistenza
di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
o
l’esistenza
di requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto, disatteso)
·
Diniego di rilascio o rinnovo del
permesso: salvo respingimento o espulsione, ingiunzione a lasciare
l’Italia entro 15 gg. lavorativi, a pena di espulsione
·
Revoca: espulsione
·
Ricorso,
in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D.
642/1907; artt. 21 e segg. L. 1034/71) o, per motivi familiari, al giudice
ordinario
(esenzione da ogni imposta)
·
Il
permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di
domicilio
devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero
iscritto all’anagrafe)
·
I
titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia
fino a 90 gg.; obbligo dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
(sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione; espulsione trascorsi 60 gg.)
·
Limitazioni
alla liberta’ di soggiorno degli stranieri in certe localita’
possono essere stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza
militare
·
L’esibizione
del permesso di soggiorno puo’ essere richiesta
dall’amministrazione per licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri
provvedimenti in favore dello straniero (non atti di stato civile)
·
La
mancata esibizione,
senza giustificato motivo, del documento di identita’ e del permesso
all’autorita’ di pubblica sicurezza e’ punita con ammenda e
arresto fino a 6 mesi
·
In
caso di dubbi sull’identita’ dello straniero, obligatori il rilevamento
segnaletico e
il rilevamento delle impronte digitali[9]
·
Possibile
la richiesta di prove di disponibilita’ di reddito, per i controlli previsti
dalla normativa
·
Ammenda
da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore
all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’
alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili
posti nel territorio dello Stato
·
Permessi
per motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo utilizzabili, senza necessita’ di
conversione, per lavoro subordinato (previa iscrizione al collocamento o
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro),
lavoro autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) o socio lavoratore di cooperative; convertiti, su richiesta, alla scadenza
·
Permesso
per motivi di studio utilizzabile per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore
per anno; convertibile, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, in
permesso per lavoro subordinato previa stipula del contratto di soggiorno[10],
entro quote,
prima della scadenza (pochi posti per regione riservati per circolare)
·
Tutti
i permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento;
“anche se” non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno; di
fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) convertibili in permesso per lavoro autonomo a condizione del rispetto dei
requisiti per l’ingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi
annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita’ di conversione ex art.
39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del
decreto-flussi); necessaria pero’ la certificazione da parte
della Rappresentanza diplomatica o consolare del possesso dei requisiti relativi ad assenza di motivi ostativi,
risorse, reddito e alloggio (impossibile la conversione senza rimpatrio?)
·
Altre
conversioni[11]:
o
lavoro
stagionale
in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda
stagione, in presenza di offerta, entro quote
o
altro
permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da
almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero
regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
altro
permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di
durata residua > 1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti
per ricongiungimento
con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante
(e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei
requisiti?)
o
motivi
familiari o affidamento in lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di
eta’), studio, accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[12],
con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di
cura; al compimento della maggiore eta’ o in caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del
matrimonio,
extra quote
o
minore
eta’ in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro, con
detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore
eta’,
a condizione di
-
assenza
di decisione del Comitato per i minori stranieri
-
presenza
in Italia
da almeno 3 anni
-
inserimento in un progetto di
integrazione gestito da ente idoneo da almeno 2 anni
-
disponibilita’
di alloggio
-
iscrizione
ad un corso di studio (per conversione in studio), svolgimento di
attivita’ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilita’ di
un contratto di lavoro (per conversione in lavoro)
o
protezione
sociale in
lavoro o studio; in presenza dei requisiti
5.
Iscrizione
anagrafica
·
Iscrizione
anagrafica (residenza legale) per lo straniero regolarmente soggiornante a
parita’ di condizioni con l’italiano: dimora abituale
·
Dimora
abituale:
titolarita’ di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (o rinnovabile – parere
del Consiglio di Stato; requisito di permesso di un anno abrogato da Legge
39/90, poi abrogata) e sistemazione alloggiativa nel Comune (anche in centro di
accoglienza, > 3 mesi pregressi)
·
Lo
straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso di valido
permesso di
soggiorno, e’ iscritto all’anagrafe (residenza legale, necessaria
per l’acquisto della cittadinanza), su richiesta, a prescindere dal titolo e
dalla durata del permesso (circ. Mininterno 23/12/2002)
·
Necessario
il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del
permesso (o della carta)
·
In
mancanza di rinnovo di dichiarazione, o per irreperibilita’ in occasione
di censimento o in seguito a ripetuti controlli: cancellazione dalle liste della popolazione
residente
6.
Carta
di soggiorno
·
Carta
di soggiorno: permesso di validita’ illimitata
·
Requisiti:
o
6
anni[13] di soggiorno legale
o
titolarita’
di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o
autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi,
residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve
durata; molte ambiguita’)
o
reddito superiore all’assegno
sociale
o
assenza
di condanne
(anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui all’art. 380 (delitti contro la
personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti
contro l'incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù,
furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto
al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, delitti
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale,
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso,
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere) e all’art. 381, non colposi (corruzione, violenza o
minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale,
danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi
e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.
·
La
circolare del Mininterno 23/10/2000 sosteneva la necessita’ del possesso di permesso
indefinitamente rinnovabile per tutti gli anni richiesti[14];
sentenze di diversi TAR (es.: TAR Lombardia) contrarie; la circolare del
Mininterno 3/6/02
ha rivisto l’interpretazione: 6 anni[15]
di soggiorno legale a qualunque titolo e titolarita’ di permesso
indefinitamente rinnovabile solo al momento della richiesta della carta
·
La
carta puo’ essere chiesta anche per coniuge e figli minori conviventi; requisiti ulteriori:
o
alloggio idoneo
o
reddito commisurato (come per
ricongiungimento familiare)
·
Ha
diritto alla carta di soggiorno anche il coniuge o familiare (figlio minore; ma anche
– Testo unico Comunitari - figlio maggiorenne a carico; ascendenti e
discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; familiari ammissibili
al ricongiungimento, a carico; altro?) conviventi (?, non richiesto da art. 30,
co. 4) di cittadino
italiano o comunitario residente in Italia; requisiti (?, non richiesti da art. 30, co.
4):
o
assenza
di condanne e rinvii a giudizio artt. 380 e 381 c.p.p.
o
reddito commisurato al nucleo
familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)
·
La
carta per il figlio minore del cittadino italiano o comunitario residente
e’ chiesta da chi esercita la patria potesta’
·
Documentazione da presentare in questura:
o
copia
passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del
richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita',
l'anno e il luogo di nascita del titolare
o
copia
dichiarazione dei redditi o modello 101 (del richiedente ed eventualmente dei
familiari)
o
certificato
casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso
(del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
foto
tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
eventuale
documentazione che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari (eventualmente
autenticata dal consolato italiano)
o
certificazione
di disponibilita' di alloggio con attestazione dell’ufficio comunale di
conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di
idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale (solo in
caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)
·
La
richiesta deve contenere l’indicazione dei luoghi di soggiorno negli
ultimi 6 anni[16]
(del solo richiedente; circolare Mininterno 4/4/2001)
·
La
richiesta puo’ essere presentata in qualunque momento (non solo alla
scadenza del permesso di soggiorno; circolare Mininterno 4/4/2001)
·
Reclusione
da uno a 6 anni per la contraffazione di una carta di soggiorno o di documenti
necessari per ottenerla; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di
atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto
e’ commesso da pubblico ufficiale
·
La
carta e’ rilasciata o negata entro 90 gg.
·
La
carta di soggiorno deve essere vidimata, su richiesta del titolare, ogni 10 anni; vale
come documento di identita’ per 5 anni da rilascio e rinnovi; rinnovo, su richiesta del titolare,
previo aggiornamento di dati e foto, ma senza nuova certificazione dei
requisiti
·
La
carta di soggiorno da’ accesso a tutte le attivita’ non espressamente riservate
all’italiano o vietate allo straniero, e a tutte le forme di servizio o assistenza pubblici (salvo che sia
previsto il contrario)
·
Titolare
di carta espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se
sottoposto a misura di prevenzione
·
Revoca della carta in caso di condanna
anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi)
c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di altro permesso per il quale siano soddisfatti
i requisiti
·
Ricorso
al TAR
contro rifiuto o revoca della carta di soggiorno
7.
Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato
·
Ingressi
limitati da quote
definite dai decreti di programmazione dei flussi
·
Richiesta
nominativa
(eventualmente da lista istituita in base ad accordi bilaterali) di autorizzazione al
lavoro da parte del datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante) allo
Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di
residenza o in cui ha sede legale
l’impresa o di quella ove avra’ luogo la prestazione lavorativa;[17]
in attesa dell’istituzione dello Sportello unico, le funzioni dello
Sportello unico sono svolte dalla Direzione provinciale del lavoro (L. 222/02)
·
Richiesta presentabile per posta (circ.
Minlavoro 59/02[18]) dopo la
pubblicazione in GU del decreto-flussi: fa fede la data di inoltro
·
La
richiesta puo’ riguardare anche persona legalmente presente in Italia, fermo restando
obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma MAE)
·
Possibile
(circ. Minlavoro 55/00) la pluralita’ di rapporti di lavoro
part-time (con
domande presentate “in un’unica soluzione”, circ. Minlavoro
59/02[19]),
come pure il singolo rapporto part-time (> 20 ore settimanali, da circ. Minlavoro 59/02[20]),
a condizione che il reddito del lavoratore sia non inferiore all’importo
dell’assegno sociale (alloggio escluso)
·
La
richiesta deve contenere:
o
generalita’ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la
ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro
o
generalita’
o numero dei
lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno
o
garanzia
della
disponibilita’ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle
leggi regionali; la ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore di lavoro
e’ demandata al Regolamento (il D.L. 195 stabilisce che in caso di oneri
a carico datore di lavoro sono possibili trattenute < 1/3 salario; norma a
regime?)[21]
o
proposta
di contratto di soggiorno (incluso impegno al pagamento delle spese di
rimpatrio)
o
dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro
o
eventuale richiesta di trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno)
agli uffici consolari (circ. Minlavoro 59/02[22])
·
Documentazione da allegare (circ.
Minlavoro 59/02[23]):
o
eventuale
certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98,
o autocertificazione corrispondente
o
idonea
documentazione attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro
(determinato, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base
del redditometro: circa 95 Milioni annui)
o
idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia
o
proposta di contratto di soggiorno, con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al
pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rimpatrio dello
straniero[24]
·
Domanda trasmessa d’ufficio alla Direzione competente per
la provincia di svolgimento dell’attivita’ lavorativa
(circ. Minlavoro 59/02[25]);
l’eventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia
·
Esame
delle domande secondo l’ordine di ricezione (circ.
Minlavoro 59/02[26])
·
Richiesta
comunicata al centro per l’impiego; accertamento di
indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da
parte del centro per l’impiego per 20 gg.; silenzio-assenso;
disponibilita’ non vincolante (circ. Minlavoro 59/02[27])
·
Esame
della congruita’ della retribuzione (per lavoro domestico:
allegato circ. Minlavoro 50/02)
·
Tempestiva
trasmissione alla Questura per acquisizione del parere del Questore; il Questore verifica
che non vi siano motivi ostativi all’ingresso del lavoratore (es.: divieti
di reingresso)
e che il datore di lavoro non abbia condanne o denunce pendenti per reati relativi
all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., e che non
sia stato sottoposto a misure di prevenzione
·
Rilascio
(nel rispetto delle quote) o diniego del nulla-osta entro 40 gg. (limite con carattere
puramente ordinatorio)
·
Richiesta
d’ufficio all’Agenzia delle entrate del codice fiscale per il
lavoratore (trasmesso al consolato)
·
Nulla-osta,
proposta di contratto e codice fiscale trasmessi al lavoratore o al
consolato (d’ufficio, su richiesta del datore di lavoro)[28]
·
Nulla-osta
al lavoro subordinato da utilizzare (richiesta di visto o stipula del
contratto?) entro 6 mesi dal rilascio
·
Visto di ingresso per lavoro
subordinato, con indicazione del codice fiscale, rilasciato o negato entro
20 gg.
·
Entro
8 gg.
dall’ingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico
·
Durata del permesso di soggiorno:
o
2
anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata
del rapporto, ma comunque < 1 anno[29],
per rapporto a tempo determinato
·
La
prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dell’accoglimento della
richiesta di rinnovo
del permesso e’ consentita (Circolare Ministero del lavoro 67/00)
·
In
caso di licenziamento (da comunicare entro 5 gg., da parte del datore di lavoro, alla Direzione
provinciale del lavoro) o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato –
circolare Mininterno 19/05/2001):
o
iscrizione
al collocamento
per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[30]
o
rinnovo del permesso in caso di
scadenza intermedia
o
specificazione
“attesa occupazione” sul permesso, ma conservazione facolta’
permesso per lavoro subordinato
(circolare Mininterno 19/5/01)
o
in
caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso e’ fissata
a
-
2
anni, per rapporto a tempo indeterminato
-
corrispondente
alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante
dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato
·
Consentita
l’assunzione, senza richiesta di autorizzazione al lavoro, ma con comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro, anche di titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari o affidamento o per minore eta’[31] (salvi requisiti di
eta’), studio (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione), asilo, motivi umanitari (se e’ consentito
l’accesso al lavoro), protezione sociale[32]; e’ consentita anche
l’iscrizione al collocamento (non citata esplicitamente nel caso di permesso per
studio, per affidamento e per minore eta’; discende, in caso di
sopravvenuta disoccupazione, dalla parita’ di diritti tra lavoratore
straniero e lavoratore italiano?)
·
Ammenda
da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore
all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’
alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili
posti nel territorio dello Stato
·
Ammenda
da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro che non comunichi variazioni del rapporto di lavoro
·
Arresto
da 3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[33]
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al
lavoro in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo
·
Il
titolare di permesso per lavoro subordinato
o
e’
iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede
alle misure di edilizia popolare a parita’ con l’italiano se in possesso
di durata > 2 anni
o
e’
parificato all’italiano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)
o
accede
allo studio
a parita’ con l’italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio
ai fini della prosecuzione degli studi)
o
puo’
chiedere il ricongiungimento familiare
o
accede
ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita’ con
l’italiano
o
accede
ai servizi di patronato
8.
Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale
·
Procedura
per l’ingresso
analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti a tempo determinato o
indeterminato, con alcune differenze
·
La
chiamata puo’ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati
·
Accertamento
di indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per l’impiego per 5 gg., in caso di chiamata
numerica
da liste
·
Non
oltre 20 gg.[34]
di tempo, dalla data della richiesta, per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte dello
Sportello unico (transitoriamente, da parte della Direzione
provinciale del lavoro)
·
Durata
dell’autorizzazione al lavoro: > 20 gg., < 9 mesi, anche con riferimento a
piu’ rapporti di lavoro
·
Il
permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro autorizzati
·
Il
lavoratore che rispetti l’obbligo di uscita al termine del permesso di
soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori per l’ingresso
per lavoro stagionale per l’anno successivo presso lo stesso datore di
lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), come pure per le chiamate che
attingano da liste (anche in caso di disponibilita’ di manodopera
italiana o comunitaria?)
·
Il
lavoratore che rispetti l’obbligo di uscita al termine del permesso di
soggiorno puo’ convertire, a partire dal secondo anno di presenza per lavoro
stagionale, il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in
presenza di una offerta di contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato che rientri nelle quote annuali
·
Dopo
due anni di lavoro stagionale, possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale
(visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero
·
Arresto
da 3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[35]
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze, per lavori a carattere stagionale, un lavoratore
straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita’ o
per il quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo
·
Il
titolare di permesso per lavoro stagionale e’ iscritto
obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno
9.
Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
·
Ingresso
entro quote
appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi
·
Lo
straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere
un’attivita’ lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite
procuratore)
o
dichiarazione
da parte dell’autorita’ competente di assenza di motivi ostativi (esclusa l’assenza dello
straniero) al compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia prevista
l’iscrizione in un albo o registro o il rilascio di un’autorizzazione o
licenza o la presentazione di una dichiarazione o denuncia
o
attestazione, da parte dell’autorita’
competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento
dell’attivita’
·
Per
attivita’ per le quali non sia prevista nessuna forma di
autorizzazione
(es. attivita’ di consulenza, anche con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), ne’ quindi alcuna autorita’ competente,
e per attivita’ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente,
dichiarazione e attestazione sono sostituite da
o
contratto sottoscritto
dall’eventuale committente
o
eventuale
certificato di iscrizione dell’impresa committente (o della cooperativa)
al registro delle imprese
o
dichiarazione
di responsabilita’ del committente (o del rappresentante legale della
cooperativa), che attesti che non verra’ intrapreso, sulla base del contratto,
alcun rapporto di lavoro subordinato
o
dichiarazione
del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verra’ corrisposto
(non inferiore alla soglia per l’esenzione dal ticket)
o
copia
dell’ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del
rappresentante legale della cooperativa) che dimostri l’effettiva capacita’
di corrispondere il compenso
·
Richiesta
in questura
(entro 3 mesi dalla dichiarazione) di nulla-osta provvisorio
all’ingresso, previa presentazione dell’eventuale dichiarazione
(con copia della domanda e della documentazione gia’ presentata) e
dell’attestazione
·
Nulla-osta apposto in calce alla
dichiarazione entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi sono
motivi ostativi all’ingresso del lavoratore; dichiarazione con nulla-osta
e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo
straniero al consolato italiano per la richiesta di visto di ingresso
·
Visto concesso, per la specifica
attivita’ indicata, previo accertamento di
o
disponibilita’
di risorse
corrispondenti a quelle indicate nell’attestazione
o
disponibilita’
di reddito[36] non inferiore a quello al di
sotto del quale e’ prevista l’esenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16
milioni di lire annui; successivamente la disciplina dell’esenzione dal
ticket e’ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale?), o
dichiarazione di un committente della prestazione di lavoro autonomo o del
rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti
o
idonea
sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore
straniero un alloggio idoneo)
·
La
Rappresentanza diplomatica o consolare certifica il possesso dei requisiti relativi ad assenza di
motivi ostativi, risorse, reddito e alloggio
·
Visto concesso o negato entro 120
gg. dalla
richiesta; utilizzato entro 180 gg. dalla concessione
·
Permesso di soggiorno della durata di 2 anni
·
Rinnovo condizionato alla
dimostrazione della disponibilita’ di alloggio e di reddito non inferiore
all’importo dell’assegno sociale (da circolare Mininterno
19/05/2001)[37]
·
Revoca del permesso ed espulsione
con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti
dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
·
Il
lavoratore autonomo ha gli stessi diritti del lavoratore subordinato (riguardo a lavoro,
assistenza sanitaria, ricongiungimento, studio, assistenza, edilizia popolare,
formazione e riqualificazione, accesso agli istituti di patronato)
·
Puo’
ottenere il permesso per lavoro autonomo il titolare di permesso (anche di breve
durata) per altri
motivi (che
non consentono attivita’ lavorativa – da Regolamento; qualsiasi
– da Vademecum Mininterno; esclusi i permessi temporanei, quale richiesta asilo o cura
– da prassi) che soddisfi i requisiti per l’ingresso (incluso
il rispetto delle quote programmate); necessaria pero’ la certificazione da parte
della Rappresentanza diplomatica o consolare del possesso dei requisiti relativi ad assenza di motivi ostativi,
risorse, reddito e alloggio (impossibile la conversione senza rimpatrio?)
10.
Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione[38]
11.
Formazione
di lavoratori all’estero
·
Possibilita’
di attivita’ di formazione nei paesi d’origine, nell’ambito di
programmi del Ministero del lavoro o dell’istruzione in collaborazione
con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni,
organizzazioni di imprenditori o di lavoratori
·
Formazione
finalizzata all’inserimento nelle attivita’ produttive in Italia, in quelle italiane nei
paesi d’origine, e allo sviluppo delle attivita’ produttive dei
paesi d’origine
·
Preferenza (secondo criteri stabiliti
dal regolamento) dei lavoratori cosi’ formati per le chiamate da lista per rapporti di lavoro
subordinati nei settori di impiego corrispondenti alle attivita’ di
formazione
·
Agevolazioni per l’impiego di lavoratori
autonomi
cosi’ formati (con modalita’ stabilite dal regolamento)
12.
Ingresso
e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche
·
Ingresso
extra-quote
per le seguenti categorie[39]:
o
dirigenti o personale altamente
qualificato (assunti almeno 12 mesi prima della data del trasferimento
temporaneo)
o
lettori universitari
o
ricercatori e professori universitari
o
traduttori e interpreti
o
colf alle dipendenze,
all’estero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si
trasferiscano in Italia
o
persone
che, (gia’?) autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale,
svolgano periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani che
includano prestazioni di lavoro subordinato
o
lavoratori
(in numero limitato – da Regolamento) alle dipendenze di imprese
operanti in Italia,
ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (altamente qualificati
– da Regolamento) per un tempo limitato
o
lavoratori
marittimi
o
lavoratori
alle dipendenze di persone o imprese operanti all’estero, inviati per
effettuare prestazioni (di durata < 2 anni – da Regolamento)
nell’ambito di contratti di appalto con persone o imprese in Italia
o
lavoratori
circensi
o
artisti
e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto
o
artisti
da impiegare in locali di intrattenimento
o
artisti
da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni culturali o
folkloristiche
o
giornalisti e dipendenti di organi
dell’informazione stranieri
o
persone
che svolgono attivita’ di ricerca o attivita’ occasionali
nell’ambito di programmi di scambio o mobilita’ di giovani
o
persone
collocate “alla pari”
o
infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private (incluse assunzioni da parte di
societa’ di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del
contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata; escluse le
assunzioni da parte di cooperativa sociale, salvo che la cooperativa non
gestisca direttamente la struttura sanitaria o un reparto o un servizio della
medesima; da circ. Minlavoro 52/02 e 55/02)
·
Ambiguita’ in relazione agli stranieri
autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: si tratta di ingressi
appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare
Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri gia’
titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si dedurrebbe da art.
27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento)
·
L’ingresso
e’ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivita’
autonoma (circ. Minlavoro 51/02)
·
Quote
massime
per sportivi professionisti stabilite con decreto annuale del Ministro per i beni
culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva con
delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante
·
Autorizzazione
al lavoro
rilasciata con le modalita’ usuali, salvo
o
dirigenti
o personale altamente qualificato: autorizzazione richiesta anche per
attivita’ autonoma
o
lettori,
ricercatori e professori universitari: autorizzazione richiesta anche per
attivita’ autonoma; la richiesta da parte dell’universita’ o
dell’istituto di ricerca deve attestare il possesso dei requisiti
professionali da parte dello straniero
o
interpreti
e traduttori:
autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma; richiesta presentata dallo
straniero, se si tratta di attivita’ autonoma
o
colf
di cittadini italiani o stranieri: deve essere prodotto il contratto di lavoro
stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana
o
stranieri
autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: assunzione, nell’ambito
di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio
o
lavoratori
dello spettacolo: autorizzazione rilasciata dall’Ufficio speciale di
collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e
Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo,
sentito il Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio della
questura? – da Testo unico); durata dell’autorizzazione <
6 mesi, prorogabile solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di
lavoro
o
lavoratori
marittimi: autorizzazione non richiesta
o
sportivi:
autorizzazione sostituita da dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla
richiesta della societa’ destinataria delle prestazioni sportive (anche
in forma di lavoro autonomo)
o
giornalisti
e dipendenti di organi dell’informazione: autorizzazione non richiesta
o
persone
nell’ambito di programmi di scambio e mobilita’ di giovani:
l’autorizzazione deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi; ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto
dall’accordo; in caso di ingresso per vacanze-lavoro,
l’autorizzazione puo’ essere chiesta successivamente
all’ingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3
mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone
collocate “alla pari”, al di fuori di programmi di scambio e
mobilita’ di giovani: durata dell’autorizzazione < 3 mesi
·
Autorizzazione
al lavoro (di
durata pari al rapporto di lavoro a tempo determinato, ma comunque <
2 anni; proroga,
se prevista,
con durata < 2 anni)
·
Autorizzazione
al lavoro non richiesta per il personale straniero di rappresentanze
diplomatiche o
consolari o enti di diritto internazionale
·
Richiesta
in questura
di nulla-osta
provvisorio all’ingresso, con le modalita’ usuali
·
Autorizzazione
al lavoro da utilizzare, per richiesta di visto e di permesso di soggiorno, entro 90 gg. dal rilascio
·
Visto
di ingresso e permesso di soggiorno rilasciati con validita’ corrispondente alla validita’
dell’autorizzazione al lavoro; nei casi in cui l’autorizzazione non e’
richiesta, validita’ limitata alle documentate esigenze
·
Sufficiente
l’autorizzazione al lavoro per la permanenza dei marittimi sulla nave, anche in acque
territoriali o in porto; in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso
entro 8 gg. lavorativi
·
Ingresso
di frontalieri
regolato dagli accordi con gli Stati confinanti
·
Permessi
di soggiorno
rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso non rinnovabili (salvo il caso di proroga
consentita?; e per rapporti a tempo indeterminato?) e non convertibili (salvo il caso di formazione
– sempre che la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo
rientri nelle quote ai sensi dell’art. 14, co. 5 Regolamento)
13.
Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari
·
Puo’
chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri
o
lo
straniero
titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi
o
il
cittadino italiano
o comunitario
·
I
familiari per cui puo’ essere chiesto il ricongiungimento da parte dello
straniero sono
o
coniuge non legalmente separato
o
figli
minori non
coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che
l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
figli
minori del coniuge,
non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro
genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
genitori
a carico, qualora
non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza o qualora
abbiano piu’ di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi
di salute, di provvedere loro (un’ordinanza del Tribunale di Padova
stabilisce che l'entita' delle rimesse in favore dei genitori va valutata, al
fine di verificare la condizione di genitori a carico, con riferimento al
tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono, e che attestazioni
da parte delle autorita’ locali sulla dipendenza economica dei genitori
dal figlio sono rilevanti)
o
figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere
al proprio sostentamento a causa di invalidita’ totale[40]
·
I
figli adottivi
e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai
figli
·
Requisiti
da soddisfare da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento:
o
disponibilita’
di alloggio
conforme ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare
o
disponibilita’
di un reddito
da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non
inferiori all’importo
-
dell’assegno
sociale per
l’ingresso di un familiare
-
del
doppio
dell’assegno sociale per l’ingresso di 2 o 3 familiari
-
del
triplo
dell’assegno sociale per l’ingresso di 4 o piu’ familiari
·
Si
prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se il richiedente e’ un rifugiato
·
Il
genitore naturale
(o anche naturale?),
del minore regolarmente soggiornante in Italia puo’ fare ingresso per
ricongiungimento familiare, prescindendo dal possesso dei requisiti relativi a
reddito e alloggio; e’ tenuto a dimostrare il possesso di quei requisiti entro
un anno
dall’ingresso
·
Il
ricongiungimento puo’ essere chiesto anche dal cittadino comunitario in tutti i casi considerati e alle stesse condizioni
(condizione di maggior favore, art. 1, co. 2, T.U.)
·
Il
cittadino comunitario inoltre, se soggiorna in Italia per lavoro o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi, puo’ chiedere il ricongiungimento con coniuge,
figli minori e ascendenti e discendenti (anche del coniuge) a carico, e ogni
altro membro della famiglia che, nel Paese
di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti propri
o del coniuge
·
Il
ricongiungimento puo’ essere chiesto anche dal cittadino italiano in tutti i casi in cui puo’ chiederlo il
cittadino comunitario, e per il figlio maggiorenne adottato (da decreto MAE); dubbia la legittimita’
costituzionale
dell’imposizione di requisiti relativi a reddito e alloggio (diritto
all’unita’ familiare non limitabile per l’italiano); incerta
la prassi: necessaria la richiesta di nulla-osta?
·
Richiesta
presso lo sportello unico[41]
di nulla-osta all’ingresso; documentazione da presentare:
o
carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di
ricongiungimento
o
documentazione
attestante la disponibilita’ di reddito
o
attestazione
del Comune di
conformita’ ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia
popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL
o
documentazione,
autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore
eta’ (verifica della documentazione affidata transitoriamente, con circ.
Mininterno, al consolato anziche’ allo Sportello unico)
·
Rilascio
di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma dell’addetto
·
Rilascio o diniego del nulla-osta entro
90 gg.;
trascorso tale limite, silenzio-assenso
·
Nulla-osta
da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio (da decreto MAE)
·
Trasmissione da parte del richiedente (o
esibizione da parte del candidato all’ingresso?) alla rappresentanza
diplomatica o
consolare italiana del nulla-osta o, in caso di silenzio-assenso, di copia
della domanda e dei documenti presentati
·
Richiesta
di visto di
ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio e presentazione della
documentazione attestante l’esistenza dei legami familiari e degli altri requisiti in capo agli stranieri
richiedenti il visto (e di nulla-osta o di copia della domanda e della
documentazione presentata con data?)
·
Rilascio o diniego del visto entro
90 gg. (da
Regolamento)
·
Ricorso contro il diniego di nulla-osta o di visto di ingresso per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito davanti al giudice
ordinario; il
giudice puo’ ordinare direttamente il rilascio del visto di ingresso
·
Consentito
il rilascio di visto di ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario o del titolare di carta di
soggiorno o
dello straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato (per contratto di
durata > 1 anno), lavoro autonomo, motivi religiosi, studio dei familiari per i quali
potrebbe essere chiesto il ricongiungimento, previa esibizione
o
della
documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al
seguito (autenticata, se rilasciata da autorita’ straniera, dalla rappresentanza
italiana)
o
del
nulla-osta
della questura
·
In
caso di figlio
di eta’ < 14 anni, al seguito, al posto della dimostrazione di
disponibilita’ di alloggio e’ sufficiente il consenso del
titolare dell’alloggio in cui il minore sara’ alloggiato
·
Permesso di soggiorno per motivi
familiari (o carta
di soggiorno)
rilasciabile
o
a
chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare
o
allo
straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario
o uno straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?); il permesso e’ revocato se al matrimonio non
e’ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole
o
allo
straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata
residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso
per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero
regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in
possesso dei requisiti?)
o
allo
straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare
ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al
genitore straniero,
anche naturale,
anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia,
purche’ non privato della patria potesta’
o
al
coniuge convivente
di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)
o
al
familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente
soggiornante
(da Regolamento)
o
al
minore
straniero di eta’ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti
(circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; rilascio di carta di soggiorno non
menzionato esplicitamente)
·
Permesso
di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento ma comunque < 2 anni, rinnovabile con questo; carta di
soggiorno a chi
si ricongiunge con cittadino italiano o comunitario (senza ulteriori requisiti? in contrasto con art. 9 T.U.
e T.U. comunitari)
·
In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o
di separazione
o di scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ricevere una carta di soggiorno,
al compimento della maggiore eta’, al familiare straniero il permesso e’ convertito in permesso per lavoro
subordinato o autonomo o per studio (in base ai requisiti previsti?)
·
In
tutti i procedimenti relativi al diritto all’unita’ familiare e
riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di
priorita’ il superiore interesse del minore
·
Il
titolare di permesso per motivi familiari e’ iscritto
obbligatoriamente al SSN; il familiare titolare di carta di soggiorno puo’ in
alternativa assicurarsi privatamente contro il rischio di malattia, infortunio,
maternita’ (?)
·
Il
titolare di permesso per motivi familiari puo' svolgere attivita' di lavoro subordinato (salvo il rispetto
dei limiti di eta') o autonomo, iscriversi nelle liste di collocamento e iscriversi a corsi di studio o di formazione
14.
Minori
stranieri[42]
·
Il
minore
straniero di eta’ < 14 anni e’ iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori con cui convive, ovvero dell’affidatario straniero; segue la condizione
giuridica piu’ favorevole tra quella dei genitori con cui convive, ovvero
dell’affidatario straniero (se piu’ favorevole: il minore potrebbe
essere, ad esempio, rifugiato, affidato a straniero con condizione meno
favorevole; in caso di allontanamento dell’affidatario, deve essere
affidato ad altri?)
·
Al
compimento dei 14 anni, al minore straniero iscritto nel permesso o nella carta di
soggiorno del genitore o dello straniero affidatario e’ rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino ai 18 anni ovvero una carta di
soggiorno (in
caso di possesso di carta da parte del genitore o dell’affidatario e in
presenza dei requisiti per il rilascio di carta ai familiari)
·
Conversione del permesso di soggiorno: due
disposizioni parzialmente sovrapposte:
o
nel
caso in cui i presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari
vengano meno per morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
o separazione
o scioglimento
del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18 anni, non e’ possibile il
rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e’ convertito (solo in presenza dei
requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di
eta’) o per studio (art. 30, co. 5)
o
al
compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione
nel permesso dell’adulto, al compimento dei 14 anni (nota: la disposizione
sembra travalicare l’ambito di applicazione definito dalla rubrica
dell’art. 32 T.U.) e al minore affidato a comunita’ di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di
permesso per affidamento) e’ rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo
(salvi i requisiti di eta’), per studio, per accesso al lavoro, anche
senza requisiti (?)[43],
con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di
cura (art. 32, co. 1 T.U.)
·
Il
Tribunale per i minorenni puo’ autorizzare l’ingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata
determinata del familiare del minore soggiornante in Italia per gravi motivi connessi allo
sviluppo psico-fisico di questi, anche in deroga alle altre disposizioni del
Testo unico; l’autorizzazione e’ revocata quando cessano di valere
i motivi che l’hanno determinata o per comportamento del familiare
incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia
·
Il
minore straniero accede alla carta di soggiorno in quanto figlio di
titolare di carta di soggiorno e in quanto minore a lui affidato (art. 31, T.U.; in presenza
dei requisiti di reddito e alloggio?), o in quanto minore affidato a cittadino italiano o comunitario (art. 30, co. 4, art. 30, co.
1, lettera c, T.U.), o in quanto soggiornante legalmente in Italia da almeno 6
anni[44] e titolare di un permesso illimitatamente
rinnovabile
(lavoro subordinato o autonomo, in seguito a conversione ex art. 14
Regolamento, o asilo)
·
Il
minore e’ iscritto al SSN se titolare di permesso per motivi familiari o, comunque, familiare di straniero (anche affidato
a straniero?)
obbligatoriamente o volontariamente iscritto al SSN (nel caso di straniero
iscritto volontariamente con pagamento forfetario come studente o collocato
alla pari, per l’estensione dell’assistenza ai familiari e’
necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000; da circ.
Minsanita’ 24/3/00); al figlio minore (soggiornante in Italia) di
genitore iscritto al SSN l’assistenza e’ assicurata fin dalla
nascita anche
nelle more dell’iscrizione; il minore ha diritto in ogni caso alle cure
urgenti o essenziali,
anche a carattere continuativo, e ai programmi di medicina preventiva, in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/89, ratificata dalla L. 176/91
(illegittima la limitazione alle cure urgenti o essenziali e ai programmi di
medicina preventiva, dato che la Convenzione stabilisce che tutti i minori,
senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria)
·
Il
minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) ha diritto all’istruzione
di ogni ordine e grado nelle forme e nei modi previsti per gli italiani (Regolamento,
art. 45, co. 1) ed e’ soggetto all’obbligo scolastico; iscrizione alle stesse
condizioni previste per gli italiani; in mancanza di documentazione regolare
completa, l’iscrizione avviene con riserva, senza pregiudizio per il
conseguimento dei titoli (rilasciati, eventualmente con i dati identificativi acquisiti al
momento dell’iscrizione)
·
Accesso
al lavoro come
per minore italiano (art. 5, D. Lgs. 345/99), probabilmente anche in
caso di possesso di permesso per minore eta’; da art. 32, co. 1-ter, T.U.[45]:
o
eta’
> 15 anni;
> 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94)
o
assolvimento
dell’obbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore,
ovvero eta’ > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni
(L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)
o
assolvimento
dell’obbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della
formazione professionale o nell’apprendistato; contratto diverso
dall’apprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza
scolastica o la formazione professionale (art.
68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)
·
Accesso
alla formazione professionale: non sembra sia consentito ai minori irregolarmente
soggiornanti ne’ ai titolari di permesso per minore eta’
·
Cittadinanza:
o
lo
straniero nato e
legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza
italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo
straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in
Italia da almeno tre anni puo’ chiedere la concessione (discrezionale) della
cittadinanza italiana (per naturalizzazione)
o
i
figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anch’essi
(nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento
dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere
adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)
o
il
minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana; la perde se l’adozione e’ revocata per sua
responsabilita’ e se ha o riacquista altra cittadinanza
·
Il
minore straniero e’ inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (con
provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i
minorenni), e
salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; il minore non
allontanabile
o
e’
iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se
e’ di eta’ < 14 anni
o
ottiene
un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e’ di
eta’ > 14 anni e convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti
(circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non
menzionato esplicitamente)
o
ottiene
un permesso per minore eta’, negli altri casi
·
Il
minore straniero e’
o
in
stato di abbandono,
se e’ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore
non accompagnato)
o
non
accompagnato,
se e’ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le
condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori
stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro
il IV grado?) che non ne siano formalmente tutori o affidatari (nota: solo se
non sono richieste entrambe le condizioni); Linee guida del Comitato: la
presenza dei genitori o di familiari entro il terzo grado cui il minore sia
affidato lo rende “accompagnato” solo in caso di regolarita’
del soggiorno
di genitori o familiari e di un atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83
(assurdo: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere
rimpatriato e affidato alle autorita’ del paese di provenienza!)
·
Obbligo
di segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore
straniero in stato di abbandono da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza
·
Collocamento in luogo sicuro del minore che
si trovi in stato di abbandono; assistenza di competenza dell’Ente locale (art.
403 c.c.)
·
Obbligo
di segnalazione
relativo a minore straniero non accompagnato da parte di chi (anche privati?) viene a conoscenza della sua
presenza
o
alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
o
al
Giudice tutelare (per l’eventuale apertura della tutela)
o
al
Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati
di pubblico servizio, enti (art. 1, co. 5, DPR 539/99) tramite
prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo;
Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di
rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato)
·
Provvedimenti
generali
adottabili per un minore straniero non accompagnato (in quanto minore):
o
tutela:
-
presupposto:
che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento:
tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha
sede l’interesse principale del minore
-
tutore:
designato,
se possibile, dal
genitore;
in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini
prossimi; nelle more della nomina, la tutela e’ esercitata dall’istituto
di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita’ di tipo familiare o in
istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30
gg. chiedono
la nomina di tutore esterno)
-
compiti:
cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria
l’apertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si’ (Circolare
Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita’ (Regolamento Comitato)
o
affidamento
-
presupposto:
temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu’ che alla
condizione di “non accompagnato”)
-
affidatario:
§
se
possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
§
altrimenti,
comunita’
di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento:
affidamento disposto da
§
servizio
sociale locale
(reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la
potesta’ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
§
Tribunale
per i minorenni,
in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della
potesta’ genitoriale
-
compiti:
accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta’ parentale
nei rapporti con l’istituzione scolastica e l’autorita’
sanitaria
-
il
minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca
chiarezza
(anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e
molta disomogeneita’; attribuzione al Comitato della responsabilita’
dell’affidamento
(Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione
applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
-
l’affidamento
del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della
decisione del
Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01),
eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia
costituisca ambiente familiare idoneo (purche’ queste siano completate in
tempi brevi); l’affidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se’ precludere
il rimpatrio;
l’affidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul
rimpatrio
-
difficolta’
di interpretazione in relazione alla formalizzazione dell’affidamento
(di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano
incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione
del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
·
Provvedimento
di rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato (applicabile in quanto
straniero): il Comitato avvia entro 60 gg. dalla segnalazione la procedura, che prevede
o
indagini (svolte da ONG convenzionate)
per individuare i familiari o per verificare le possibilita’ di affidamento
alle autorita’ in patria, nonche’ l’assenza di rischi per il minore, e per definire,
possibilmente, un progetto di reinserimento
o
nomina
da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio
o
audizione
del minore da
parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne l’opinione
in merito al rimpatrio
·
Attuale
orientamento del Comitato: l’interesse del minore consiste innanzi tutto
nel rimpatrio
(disposto a condizione che vi siano familiari o autorita’ disposte ad
accettare l’affidamento, salvo rischi per il minore); trascurate l’opinione del minore e
della famiglia e le condizioni economiche
·
In
caso di valutazione positiva sul rimpatrio, Comitato chiede il nulla-osta al rimpatrio al Tribunale
per i minorenni,
che lo rilascia se non ci sono procedimenti pendenti ne’ esigenze processuali
·
Ottenuto
il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio, eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri
coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel
paese d’origine
·
In
caso di inopportunita’ di rimpatrio, il Comitato dispone il “non luogo a
provvedere al rimpatrio”, informa l’autorita’ giudiziaria per
la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i
servizi sociali per l’affidamento e indica
agli enti pubblici e a quelli privati (enti o organizzazioni con
rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio) gestori di progetti di avviare, per il
minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata non minore di 2
anni (non previsto dalla legge, ma dalla Nota del Comitato 14/10/02; e
se la maggiore eta’ sara’ compiuta prima dei due anni?)
·
Provvedimento
di rimpatrio assistito impugnabile davanti al TAR (e, sulla base della relazione con il diritto
all’unita’ familiare o sulla assimilazione ad un provvedimento di
espulsione, davanti al Giudice ordinario), da parte del minore rappresentato dal tutore
·
Nelle
more della decisione relativa al rimpatrio e dell’eventuale esecuzione del
rimpatrio, al minore non accompagnato deve essere rilasciato (se non e’
possibile il rilascio di altro permesso) un permesso per minore eta’ (Regolamento, art. 28)
·
In
caso di presentazione di domanda di asilo, il minore non accompagnato e’ rilasciato
un permesso per richiesta di asilo (in caso di diniego di riconoscimento dello status di
rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato)
·
Condizione
di soggiorno
del minore straniero non accompagnato, in seguito ai provvedimenti assunti:
o
casi
definiti:
-
affidato ex art. 4, L. 184/83 a
cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno
dell’affidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o
carta di soggiorno (dopo i 14 anni)
-
affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L. 184/83: il permesso per minore eta’ e’
convertibile in permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali
(Circolare Mininterno 9/4/01)
-
minore
sottoposto a tutela di comunita’ di tipo familiare familiare o istituto di
assistenza: permesso per minore eta’ (Circolare Mininterno 13/11/00)
-
non
affidato ne’ sottoposto a tutela: permesso per minore eta’ (art. 28 Regolamento)
o
casi
ambigui
(l’equiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento
richiamerebbe l’applicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c,
art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o
addirittura carta di soggiorno; non ovvia l’inclusione di affidamento
di fatto; la
Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso per minore
eta’ al sottoposto a semplice tutela; l’art. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):
-
affidato ex art. 4, L. 184/83 a
cittadino italiano:
permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?
-
minore
sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta’, permesso per motivi
familiari o carta di soggiorno?
-
minore
sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta’ o permesso per motivi
familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore
affidato di fatto
a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore eta’ o permesso per motivi
familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore
affidato di fatto
a parente italiano
entro il IV grado
convivente:
permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?
·
Il
permesso per minore eta’
o
da’
diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e
all’avviamento scolastico
o
e’
convertibile
in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L.
184/83 (Circolare Mininterno 9/4/01): affidamento disposto dal Tribunale per i
minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice
tutelare
o
e’
convertibile
in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18
anni[46], con detrazione dalle quote
annuali, a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (di
rimpatrio assistito o di non luogo a provvedere al rimpatrio; da Nota del
Comitato 14/10/02) e che il gestore del programma di integrazione certifica con
idonea documentazione (la cui valutazione e’ affidata dal Comitato a se
stesso! da Nota del Comitato 14/10/02) che il minore
-
e’
giunto in Italia da almeno tre anni
-
e’
stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile
(?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale e iscritti
nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone
di un alloggio
-
frequenta
un corso di studio o svolge attivita’ lavorativa retribuita secondo legge (nota:
implica la possibilita’ di svolgimento di attivita’ lavorativa?),
ovvero e’ in possesso di un contratto di lavoro (anche se
relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)
·
Il
permesso per affidamento (e, piu’ in generale, la condizione di minore affidato ai
sensi dell’art. 2, L. 184/83: a comunita’ di tipo familiare o
istituto di assistenza) da’ diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al
SSN) e all’avviamento scolastico e consente l’accesso al lavoro; convertibile al compimento dei 18 anni in permesso per lavoro
subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), per studio, per
accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[47],
con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di
cura (art. 32, co. 1 T.U.)
·
Il
permesso per richiesta di asilo da’ diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al
SSN)
·
Allo
straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta’, a una pena detentiva e che
abbia partecipato, durante l’espiazione della pena, a un programma di
assistenza e integrazione sociale puo’ essere rilasciato un permesso per motivi di
protezione sociale,
su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il Tribunale per i minorenni
15.
Ingresso
e soggiorno per studio
·
Decreto
annuale del
Ministro degli affari esteri sulla base di disponibilita’ per ateneo e
per corso di laurea
·
Richiesta
di visto di ingresso; documentazione da presentare:
o
domanda
di preiscrizione
ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti
o
titolo
finale di
studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12
anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso
all’universita’ nel paese di provenienza
o
documenti
tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco
o
dimostrazione
di disponibilita’ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno
sociale, mediante
-
fidejussione,
bonifico o versamento
-
garanzie
fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi
stranieri
-
garanzia
di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente
soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno
o
indicazione
di un alloggio
in Italia.
o
disponibilita’
di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in
Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per
familiari a carico)
·
Borse
di studio,
prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o
privati concorrono al computo dei mezzi disponibili
·
Accettazione
delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli
o l’idoneita’
·
Prove
di ammissione:
lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di
accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui
l’ammissione sia a numero chiuso
·
Possibilita’,
in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso
corso in altro
ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui
·
Esonero dalla prova di italiano e
ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana
(Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua
italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo
conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano; esonero dalla prova di italiano in
caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed
eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre
universita’
·
Ammissione
fuori quota
per titolari di borse del MAE o dei governi stranieri
·
Richiesta del permesso entro 8 gg. lavorativi
dall’ingresso; durata > 3 mesi, tipicamente fino al 31/12
·
Primo
rinnovo
condizionato a effettiva immatricolazione; durata: 1 anno
·
Rinnovi
successivi:
almeno un esame
per il primo anno, almeno due per i successivi, salvo seri e comprovati motivi;
non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso, comunque
·
Per
ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i
redditi da lavoro concorrono alla dimostrazione di mezzi
·
Accesso
a tutti i corsi, a parita’ con i cittadini italiani (fuori quota), per stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo
superiore conseguto in Italia[48],
e per stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo
conseguito in scuole italiane all’estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del
titolo
·
Parita’ con lo studente italiano,
prescindendo da reciprocita’, per tutte le misure a sostegno del diritto
allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi
abitativi (parita’ possibilmente vanificata dal coefficiente di conversione del reddito relativo al costo
della vita e della “residenza lontana” dei fuori-sede
italiani)
·
Possibilita’
per regioni e universita’ di riservare posti agli studenti stranieri nelle
graduatorie per l’accesso alle misure a sostegno del diritto allo studio
·
Possibilita’
per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri
in condizioni disagiate
·
Certificazione
delle condizioni economiche da parte dell’autorita’ del paese di
provenienza; traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero, in caso
di difficolta’, rispettivamente, da parte della Rappresentanza del paese
di provenienza in Italia e della prefettura).
·
Rinnovo del permesso per conseguire il
titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del corso)
·
Richiesta
la laurea (ed eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dall’ateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
·
Richiesto
il superamento delle prove di ammissione
·
Per
le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7)
iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero
(disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in contrasto con
l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero gia’
regolarmente soggiornante in Italia: ricorso respinto)
·
Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli
studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu'
eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al
MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua
revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
·
Possibilita’
per il titolare di permesso per motivi di studio di svolgere attivita’ di
lavoro subordinato
per un massimo di 1040 ore l’anno; attivita’ occasionali di lavoro autonomo
sempre possibili (?)
·
Conversione
prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo entro quote (senza precedenza) previa stipula
del contratto di soggiorno[49]
o, rispettivamente, dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il
soggiorno per lavoro autonomo (certificata dalla Rappresentanza
diplomatica
o consolare: impossibile la conversione senza rimpatrio?)
·
Diritto[50]
o
al
ricongiungimento familiare
o
all’iscrizione
facoltativa al SSN
(con pagamento di contributo forfetario)
o
all’assistenza sociale a parita’ con gli
italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai
sensi della legislazione in materia di assistenza sociale
16.
Professioni
·
Passi
successivi:
o
titolo
di studio
(es.: laurea)
o
titolo
abilitante
(es.: esame di Stato)
o
iscrizione
all’albo
e svolgimento della professione (es.: iscrizione all’ordine dei medici)
·
Laureati
in Italia
ammessi all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e
permesso di
soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio effettuato ai
fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi (previo
benestare, per professioni sanitarie, del Ministero della sanita’, che
verifica il rispetto delle quote programmate), e conseguente accesso
all’esame di abilitazione
·
Per
il primo anno
di applicazione del T.U., consentito l'accesso ad albi, registri o elenchi
speciali (da istituirsi per le professioni non coperte da ordine o collegio) a
tutti coloro che abbiano titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in
Italia; successivamente, solo entro quote (extra quota per laureati e
abilitati in Italia? o solo precedenza per soggiornanti da almeno 5 anni?)
·
Iscrizione
extra quota
agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e
regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’
12/4/2000)
·
Professioni
sanitarie (art.
50 Regolamento, circ. Min. Sanita’ 12/4/2000):
o per l’iscrizione agli
albi, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo
svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito
in Italia; possibilita’ di sostenere una seconda prova in caso di esito
negativo della prima; da circ. Min. Sanita’ 12/4/2000)
o
le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle
d'Aosta, Veneto, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono
le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo
svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture
sanitarie?), ed effettuano l’istruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002 e
27/12/2002)
o
iscrizione
degli stranieri abilitati nel proprio paese (senza riconoscimento del titolo)
in sezioni speciali dell'albo per l'esercizio occasionale delle professioni sanitarie (es.: luminari stranieri),
previa autorizzazione del Ministero della sanita'
·
Precluso lo svolgimento di funzioni che
comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell’interesse nazionale
·
Riconoscimento
dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni: si applicano le
disposizioni del DL 115/92 e del DL 319/94:
o
richiesta
esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione
non abilitante
nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella
prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a
quattro anni)
o
misure
compensative (tirocinio di durata non superiore a tre
anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale), a scelta del richiedente,
disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di
attivita' professionali sostanzialmente diverse (l’art. 49 del
Regolamento non considera il tirocinio e prospetta la cumulazione di prova
attitudinale e formazione aggiuntiva)
o
obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto
nazionale
o
valutazione di prova e tirocinio
attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante
o
titoli
muniti di traduzione della Rappresentanza italiana
·
Ministeri
competenti per il riconoscimento:
o
ministero
vigilante
sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e’
prevista:
-
Attuario,
Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale,
Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro,
Ragioniere e perito commerciale (Ministero
grazia e giustizia)
-
Consulente
di proprieta' industriale (Ministero
industria)
-
Tecnico
sanitario e di radiologia medica (Ministero
sanita')
-
Docenti
di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori,
accademie e istituti superiori per le industrie artistiche (Ministero pubblica istruzione)
-
Esperto
in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)
o
per
le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione
superiore di almeno 3 anni:
-
il
Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico
impiego, salvo
§
il
Ministero della sanita' per le professioni sanitarie
§
il
Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario
§
il
Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed
artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le
industrie artistiche
-
il
Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi
o
per
le altre professioni:
-
il
Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di
pubblico impiego, salvo
§
il
Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole
materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado
§
il
Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche
professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o
della normativa in materia di contratti di formazione
-
il
Ministero dei trasporti per le professioni marittime
-
il
Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti
gli altri casi
·
Il
Ministero della sanita’ provvede, con le stesse modalita’, al
riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie
infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita’
nell’ambito del SSN
17.
Protezione
sociale
·
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi allo straniero
o
per
il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi
assistenziali
dell’ente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria
incolumita’ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di
organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
o
che
possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dall’ente
locale, anche
in convenzione
con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
·
Il
permesso e’ rilasciato su richiesta del Procuratore della Repubblica (previa acquisizione del parere del Procuratore
sull’effettiva condizione di rischio, nel caso la richiesta non lo
riporti) o dell’ente locale o dell’ente convenzionato, acquisito il piano
del programma, l’adesione dello straniero e l’accettazione del responsabile
dell’ente gestore (l’indisponibilita’, indipendente dalla
volonta’ dello straniero, di un programma di integrazione e’ motivo
per negare il rilascio del permesso?)
·
Anche
se non e’ richiesta formalmente la denuncia, la condizione di rischio difficilmente e’ accertabile in mancanza di essa; il
questore comunque tiene conto anche degli elementi contenuti nella eventuale
richiesta da parte dell’ente locale o dell’ente convenzionato, ed
e’ tenuto a trasmettere la notitia criminis alla Procura della Repubblica (circ. Mininterno 23/12/99)
·
Si
prescinde
dal possesso di un passaporto (e, ovviamente, dalla verifica degli usuali requisiti
relativi ad alloggio e mezzi di sostentamento) per il rilascio del permesso (Regolamento,
art. 9, co. 6; e per il rinnovo o la conversione? circ. Mininterno 24/2/03: il
permesso puo’ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento
di viaggio; in questo caso e’ rilasciato titolo
di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno
48/1961; si applica anche in questo caso?)
·
Revoca degli eventuali provvedimenti
di espulsione
precedentemente adottati a carico dello straniero (Circolare Mininterno
23/12/99)
·
L’iscrizione
dell’ente nell’apposito registro presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e’ condizionata a
o
disponibilita’
di operatori
competenti
o
disponibilita’
di strutture logistiche adeguate
o
esistenza
di rapporti
con l’ente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione
di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione
professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)
o
adozione
di procedure per la tutela dei dati personali
o
assenza
di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati relativi all’immigrazione o per reati
di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili
·
La
convenzione
con l’ente iscritto nel registro apposito richiede
o
rispondenza
dei programmi
ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita’
o
sussistenza
dei requisiti di professionalita’ e organizzativi necessari per la realizzazione
del programma
·
L’ente
locale effettua verifiche semestrali
·
Gli
enti convenzionati
o
comunicano
al Sindaco
l’inizio
del programma
o
rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti
amministrativi
o
presentano
un rapporto semestrale all’ente locale
o
tutelano
la sicurezza
dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a Sindaco e Questore eventuali
interruzioni
della partecipazione al programma da parte dello straniero
·
Revoca
del permesso
in caso di
o
interruzione della partecipazione al
programma di inserimento
o
condotta incompatibile con il prgramma
di inserimento
o
cessazione delle ragioni che ne hanno
motivato il rilascio
·
Il
titolare del permesso
o
e’
iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per “asilo umanitario”
- da circolare Ministero della Sanita’)
o
accede
ai servizi assistenziali
o
accede
a corsi di studio
o
puo’
iscriversi nelle liste di collocamento
o
puo’
esercitare attivita’ di lavoro subordinato
·
Possibile,
in linea di principio, il ricongiungimento familiare con minori anche in assenza di
conversione del permesso (interesse superiore del minore, art. 28, co. 3, T.U.)
·
Il
permesso puo’ essere rinnovato per un anno (o piu’) se permangono i
motivi di giustizia che ne hanno richiesto il rilascio
·
Alla
scadenza, il permesso puo’ essere convertito in permesso
o
per
lavoro subordinato
(o solo prorogato o rinnovato senza modifica del titolo?), in presenza di
rapporto di lavoro in corso (esclusa l’applicazione delle disposizioni
sul rinnovo in caso di disoccupazione?)
o
per
studio, in
presenza di iscrizione a corso regolare di studi
·
Il
permesso puo’ essere rilasciato, su proposta del Procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni,
anche allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore
eta’, a
una pena detentiva e che abbia partecipato, durante l’espiazione della
pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale
18.
Respingimento
alla frontiera
·
Straniero
respinto alla
frontiera
quando
o
tenta
di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga
per cause di forza maggiore)
o
quando
e’ privo dei requisiti previsti per l’ingresso (documentazione relativa
a finalita’ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti,
eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e,
se richiesto, visto di ingresso)
o
esistono
motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)
o
e’
gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono
i presupposti
per la sua espulsione
o
e’
stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o
non
sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
·
Non
si applicano le disposizioni sul respingimento se lo straniero presenta una domanda
di asilo, salvo il caso di straniero
o
gia’ riconosciuto rifugiato in altro Stato
o
proveniente da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo
di soggiorno, e non di solo transito verso l’Italia, senza chiedere
asilo
o
che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F,
della convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine
contro la pace
-
crimine
di guerra
-
crimine
contro l’umanita’
-
crimine
grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento
-
azioni
contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite
o
condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso
per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche
·
Divieto
di respingimento,
in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni
politiche
-
condizioni personali o sociali
o
possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
·
Respingimento
effettuato da
o
polizia
di frontiera,
nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato
o
questore, nei casi in cui lo straniero
-
sia
fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia
stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per prestargli soccorso
·
Provvedimento
di respingimento adottato con atto scritto e motivato, consegnato a mano o
notificato allo straniero, contenente l’indicazione delle modalita’
di impugnazione;
sintesi in lingua comprensibile o in inglese, francese o spagnolo
·
Respingimenti
registrati
dall’autorita’ di PS
·
Il
respingimento non comporta di per se’ un divieto di reingresso ne’ una segnalazione al SIS
·
Tutela
giurisdizionale
dello straniero respinto:
o
in
caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per
motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del
giudice
o
in
generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o
dall’ambasciata italiana)
·
Assistenza, ai valichi di frontiera, per
gli stranieri respinti
·
Servizi
di assistenza e informazione ai valichi di frontiera maggiormante utilizzati
(possibilmente nella zona di transito) per stranieri che intendano presentare
domanda d’asilo o fare ingresso per soggiorni di durata > tre mesi
·
Obbligo
per il vettore
di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio
o
dello straniero che debba essere
respinto
o
dello
straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe
dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le
autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica all’art. 10, co. 3, T.U., introdotta da
D. Lgs. 87/03)
·
Sanzioni
(da 3500 a
5500 euro; da modifica all’art. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs.
87/03) per il vettore che non abbia controllato la regolarita’ dei
documenti dello straniero trasportato ai fini dell’ingresso o non ne
abbia segnalato la presenza (la segnalazione non libera dalle sanzioni)
19.
Espulsione
·
Espulsione
o
per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato
o
come
misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
come
sanzione sostitutiva della detenzione o alternativa alla pena
o
come
misura di prevenzione
o
per
soggiorno illegale
·
Espulsione
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato:
o
disposta
con decreto del Ministro dell’interno (amministrativa)
o
eseguita
con accompagnamento immediato alla frontiera
o
ricorso
al TAR del Lazio,
sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana all’estero)
·
Espulsione
come misura di sicurezza:
o
disposta
dal giudice
(giudiziaria)
o
per
straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente
pericoloso
o
divieto
di reingresso:
fissato con la sentenza?
o
eseguita
successivamente all’espiazione della pena con accompagnamento
immediato alla
frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e
autorita’ consolare sono avvertiti per tempo
o
la
revoca o la
non applicazione puo’ essere disposta dal giudice di sorveglianza
o
provvedimento
del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)
·
Espulsione
sostitutiva della detenzione:
o
disposta
(facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per
straniero che debba essere condannato per reato non colposo, o per il quale si debba
applicare la pena su richiesta (patteggiamento), alla detenzione <
2 anni senza possibilita’ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in
mancanza, subire l’espulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione
o
esclusi i delitti dell’art.
407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico con pena
edittale superiore, nel massimo, a 2 anni
o
esclusi i casi in cui si applichino
i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore,
familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta
di soggiorno)
o
condizione
necessaria:
provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo
trattenimento in CPT)
o
divieto
di reingresso
per un periodo > 10 anni[51] (salvo termine inferiore,
ma comunque > 5 anni, stabilito dal giudice); sanzione sostitutiva
revocata dal giudice in caso di reingresso ilelgale prima della scadenza del
divieto
o
ricorso come per la condanna (salvo il
caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per
mancata verifica di una delle condizioni)
·
Espulsione
alternativa alla pena:
o
disposta
(obbligatoriamente) dal giudice di sorveglianza (giudiziaria)
o
per
straniero, gia’ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2
anni, e
che dovrebbe comunque, in mancanza, subire l’espulsione per soggiorno
illegale
o come misura di prevenzione
o
esclusi i delitti dell’art.
407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico
o
esclusi i casi in cui si applichino
i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore,
familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta
di soggiorno)
o
10
gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo
dopo la scadenza del termine per l’opposizione o di quello per la
decisione
o
stato
di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena
estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata
in questo caso
·
Espulsione
come misura di prevenzione:
o
disposta
dal prefetto
(amministrativa)
o
per
straniero appartenente a una delle categorie di cui
-
all’art.
1 L. 1423/56, come sostituito dall’art. 2 L. 327/88: straniero ritenuto
dall’autorita’ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad
attivita’ delittuose
-
all’art.
1 L. 575/65, come sostituito dall’art. 13 L. 646/82: straniero indiziato
di appartenere ad associazione mafiosa
o
eseguita
con accompagnamento immediato alla frontiera[52]
·
Espulsione
per soggiorno illegale:
o
disposta
dal prefetto
(amministrativa)
o
per
straniero
-
che
abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)
-
che
sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi
dall’ingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza
-
che,
dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di
soggiorno per
oltre 60 gg.
-
che
non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro
15 gg. in
seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso
-
che
abbia subito la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno
-
che
non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato
entro 15 gg.
in seguito a una precedente espulsione
-
che
non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
o
eseguita
con
-
intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro 15 gg.,
nei casi di permesso scaduto da piu’ di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a
condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di
lasciare l’Italia
-
accompagnamento
immediato alla
frontiera, negli altri casi[53]
·
Per
le espulsioni (amministrative)
per soggiorno illegale o prevenzione
o
decreto
di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita’
di impugnazione,
con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da
Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e’ possibile, in inglese,
francese o spagnolo
o
in
caso di straniero sottoposto a procedimento penale ma non a custodia
cautelare[54]
-
il
questore richiede il nulla-osta all’espulsione all’autorita’
giudiziaria;
-
il
nulla-osta non puo’ essere concesso in caso di procedimento per uno dei
delitti di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all’art. 12 del T.U.
-
negli
altri casi, il nulla-osta e’ negato solo per inderogabili esigenze
processuali anche in relazione all’interesse della persona offesa;
si applica il silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta;
in caso di diniego, trattenimento nel CPT; cessate le esigenze
processuali o lo stato di custodia cautelare, il nulla-osta e’ concesso
-
non
luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)
-
applicazione
(oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza
autorizzazione) dell’art. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della
scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato
piu’ grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307
c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o
comunicazione al Tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera entro 48 ore dall’adozione;
il Tribunale convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla
comunicazione; il provvedimento e’ comunque immediatamente esecutivo (D.L. 51/02,
convertito con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di
incostituzionalita’ in relazione all’immediata esecutivita’
sollevata dal Tribunale di Catania)
o
ricorso
avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[55] del luogo dove ha sede il
prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[56]
dalla data del provvedimento[57]
(anche dal consolato o dall’ambasciata italiana, in caso di
accompagnamento immediato alla frontiera); ricorso inammissibile se presentato
oltre i termini
o
il
giudice decide
con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i
casi, entro 20 gg.[58]
(termine a carattere ordinatorio)[59]
o
diritto all’assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nell’ambito
dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario,
all’assistenza da parte di un interprete; onorario e spese
a carico dell’erario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002)[60]
o
divieto
di reingresso
(esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo durata minore, ma
comunque > 5 anni, fissata dal prefetto nel decreto di espulsione)[61]
a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di
uscita dall’Italia
o
possibile
l’ingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso,
previa autorizzazione da parte del Ministro dell’interno
o
reclusione
da 6 mesi a un anno[62] in caso di trasgressione;
nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in
flagranza sempre consentito
o
reclusione
da uno a 4 anni,
con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di
-
ulteriore
reingresso in violazione del divieto
-
primo
reingresso in violazione del divieto a seguito di
Ø
espulsione
disposta dal giudice
Ø
espulsione
conseguente al mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare
l’Italia in caso di impossibilita’ di effettuare o prolungare il
trattenimento nel CPT (arresto obbligatorio in questo caso)
·
Comunicazione
al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di
custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a
carico di uno straniero, finalizzata all’identificazione dello straniero
e a consentire l’esecuzione
dell’espulsione, in presenza dei requisiti di legge, al termine del periodo di custodia
cautelare
o di detenzione
·
Lo
straniero e’ allontanato verso il paese di appartenenza o, se questo non e’
possibile, verso il paese di provenienza
·
Divieto
di espulsione,
in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni
politiche
-
condizioni personali o sociali
o
possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
·
Divieti ulteriori di espulsione (salvo motivi di ordine
pubblico e
sicurezza dello Stato):
o
minori (salvo il diritto di seguire
il genitore o l’affidatario espulsi)
o
donne
incinte o che
abbiano partorito
da meno di 6 mesi
un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha
esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)
o
coniuge o familiari entro il IV
grado di
cittadino italiano
(risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con
cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi
o
titolari
di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)
·
Il
rifugiato
regolarmente residente non puo’ essere espulso, se non per motivi di ordine
pubblico e
sicurezza dello Stato (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a
condanna
per reato per il quale rappresenti un pericolo per la collettivita’ (Convenzione di Ginevra del
1951, art. 33): sembrano escluse solo l’espulsione come misura di
prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla pena,
nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido o scaduto da
non piu’ di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter
presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di
destinazione (escluso l’accompagnamento immediato)
·
L’apolide non puo’ essere espulso,
se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del
1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter presentare
ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso
l’accompagnamento immediato)
·
In
caso di impossibilita’ di allontanamento (espulsione o respingimento) per
rischio di persecuzione, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
umanitari (con
accesso a lavoro e studio; e obbligo di iscrizione al SSN?)
·
In
caso di impossibilita’ di allontanamento per minore eta’, lo straniero
o
e’
iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se
e’ di eta’ < 14 anni
o
ottiene
un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e’ di
eta’ > 14 anni e convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti
(circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non
menzionato esplicitamente)
o
ottiene
un permesso per minore eta’, negli altri casi
·
In
caso di inespellibilita’ per gravidanza in corso o parto recente, allo straniero
e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di cura, per il tempo attestato
mediante idonea certificazione sanitaria
·
In
caso di inespellibilita’ per convivenza con coniuge o familiare italiano, allo straniero e’
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o una carta di soggiorno?)
20.
Trattenimento
nei CPT
·
Provvedimento
di trattenimento
adottato dal questore
o
quando
non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione con accompagnamento
alla frontiera
o il respingimento
-
per
la necessita’ di soccorrere lo straniero
-
per
necessita’ di accertamenti su identita’ o nazionalita’
-
per
necessita’ di acquisire documenti per il viaggio
-
per
mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
quando
c’e’ il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o
rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga
all’obbligo
di lasciare l’Italia
·
Trattenimento
in Centro di permanenza temporanea ed assistenza (CPT) piu’ vicino (tra quelli
con posti disponibili), ovvero nel luogo di cura in cui lo straniero e’
ricoverato per esigenze di soccorso sanitario, per il tempo strettamente
necessario e comunque < 30 gg.[63]
·
Copia
degli atti trasmessa al giudice dal questore entro 48 ore
·
Il
provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dal giudice entro le
successive 48 ore,
a pena di cessazione di ogni effetto; lo svolgimento della procedura di
convalida non puo’ comunque ritardare l’allontanamento
dall’Italia
·
Provvedimento di trattenimento comunicato allo straniero, con sintesi in
lingua a lui comprensibile o, se non e’ possibile, in inglese, francese o
spagnolo, e con informazione sul diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e
all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore
d’ufficio) in sede di convalida
·
Trattenimento
prorogabile,
da parte del giudice, per altri 30 gg.[64],
in presenza di gravi difficolta’ relative all’accertamento
dell’identita’ e della nazionalita’, o all’acquisizione
di documenti per il viaggio[65]
·
Ricorso in cassazione, privo di
effetto sospensivo, contro i provvedimenti di convalida e proroga
·
In
caso di trattenimento impossibile o scaduto: ordine di lasciare
l’Italia entro 5 gg., con indicazione scritta delle conseguenze penali
della non ottemperanza
·
Reclusione
da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto, senza
giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio (sollevata
questione di legittimita’ costituzionale, relativamente
all’obbligatorieta’ dell’arresto pur in assenza di
applicabilita’ di misure cautelari, dal Tribunale di Milano)
·
Reclusione
da uno a 4 anni
in caso di ulteriore mancato rispetto del termine di 5 gg. o di reingresso non
autorizzato; arresto obbligatorio
·
In
ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 gg. si puo’ adottare un
provvedimento di trattenimento nel CPT
·
CPT
vigilati dalla forza pubblica e trattenimento ripristinato immediatamente in
caso di allontanamento indebito; lo straniero e’ informato di questo al suo
ingresso nel CPT
·
Il
giudice puo’ autorizzare l’allontanamento temporaneo dal CPT, con accompagnamento
della forza pubblica, in caso di pericolo di vita per familiare dello straniero
o convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi
·
Disposizioni
relative al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza nel CPT
adottate dal questore
·
Disposizioni
relative alla gestione del CPT adottate dal prefetto in accordo con le direttive del Ministro
dell’interno; possono essere
o
stipulate
convenzioni
con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivita’ di promozione nel CPT; i soggetti
convenzionati possono avvalersi dell’attivita’ di altri organismi (enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale)
o
concordati
progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative
di solidarieta’ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Direttiva Mininterno
“Carta dei diritti”), per lo svolgimento di attivita’ di
assistenza, incluse attivita’ di
-
interpretariato
-
informazione
legale
-
mediazione
culturale
-
supporto
psicologico
-
assistenza
sociale
-
formazione
degli operatori
·
Ammessi ai CPT
o
familiari conviventi
o
difensore dello straniero
o
ministri di culto
o
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
o
membri
degli organismi ammessi a svolgervi attivita’ di assistenza
·
Consentito
(da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”), su richiesta dello
straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CPT a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli
stranieri trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno;
diniego dell’autorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dalla
ricezione dell’istanza, ai fini di eventuale impugnazione; l’autorizzazione
puo’ essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CPT (se previsto
dall’accordo di collaborazione)
·
Il
delegato ACNUR
e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere
al CPT in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del
CPT) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente
(da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Garantite, allo straniero (da Direttiva
Mininterno “Carta dei diritti”),
o
la
piena informazione
relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso
contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la
comunicazione alla autorita’ consolare del Paese di appartenenza
dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione
esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ <
14 anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere
dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo
straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a
familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente
a quelli da lui indicati
o
la
tutela della salute psico-fisica
o
la
liberta’ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con
membri degli organismi ammessi al CPT
o
la
liberta’ di corrispondenza riservata anche telefonica
o
la
possibilita’ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e
di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la
tutela dell’unita’ familiare e dei diritti del minore
o
la
libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso
o
il
rispetto
delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione
puo’ determinare una lesione dell’identita’
o
la
tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale
o
il
recupero degli effetti e dei risparmi personali
·
Lo
straniero e’ informato della possibilita’ di colloquio con membri degli organismi ammessi al CPT (da Direttiva
Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Allo
straniero e’ consegnata copia, in lingua a lui comprensibile, del regolamento del CPT e della comunicazione
sui diritti e
doveri relativi al trattenimento (da Direttiva Mininterno “Carta dei
diritti”)
·
Lo
straniero deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilita’ di colloquio con i membri degli organismi
ammessi al CPT prima della procedura di convalida del trattenimento; ogni elemento a tutela dei diritti dello
straniero puo’ essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero; ogni nuovo
elemento di
rilievo puo’ essere comunicato anche successivamente alla convalida (da
Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
L’eventuale
comunicazione all’autorita’ consolare e’ effettuata, di norma,
successivamente
alla convalida (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
L’assistenza
e, se possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da
donne (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Il
minore
puo’ essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto
all’unita’ familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore
e’ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni (da
Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Il
nucleo familiare
sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CPT e con
godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CPT
adeguato (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
La
direzione del CPT, direttamente o tramite gli organismi ammessi al centro,
garantisce, su richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari
e conoscenti (da
Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Nei
limiti imposti dalle esigenze di vita collettiva, la gestione dei servizi
erogati nel CPT deve essere compatibile con l’esercizio della
liberta’ religiosa (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
·
Se
gli accordi di collaborazione con gli organismi ammessi al CPT non consentono di
garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto ne affida
l’attuazione al gestore, che puo’ avvalersi di operatori
professionali
qualificati; deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori
esterni (da
Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)
21.
Sanzioni
a carico di terzi
·
Reclusione
da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno, di una carta di soggiorno,
o di documenti necessari per ottenerli; reclusione da 3 a 10 anni per la
contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena
aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale
·
Ammenda
da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore
all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’
alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili
posti nel territorio dello Stato
·
Ammenda
da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro che non comunichi variazioni del rapporto di lavoro
·
Arresto
da 3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[66]
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze (anche in attivita’ di lavoro
stagionale) un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al
lavoro in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo
·
Obbligo
per il vettore
di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio
o
dello straniero che debba essere
respinto
o
dello
straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe
dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le
autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica all’art. 10, co. 3, T.U., introdotta da
D. Lgs. 87/03)
·
Sanzioni
(da 3500 a
5500 euro[67]; da
modifica all’art. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03) per
il vettore che
non abbia controllato la regolarita’ dei documenti dello straniero
trasportato ai fini dell’ingresso o non ne abbia segnalato la presenza
(la segnalazione non libera dalle sanzioni)
·
In caso di atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio
italiano o di altro Stato di cui cui le persone non sono
cittadine o nel quale non hanno titolo di residenza permanente, si
applicano le seguenti disposizioni:
o
il responsabile e’ punito con la reclusione fino a 3 anni e
con la multa fino a 15.000 euro[68]
per ogni persona
o
se il fatto e’ commesso per trarne profitto, anche
indiretto[69], o e’
commesso da 3 o piu’ persone in concorso o utilizzando servizi
di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o
ottenuti illegalmente,[70]
e’ punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000
euro[71] per ogni
persona
o
se
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
di 5 o piu’ persone, se le
persone sono state esposte a rischi per
la vita o per l’incolumita’, o sono state sottoposte a trattamento
inumano o degradante le pene sono
aumentate
o
se il fatto e’ commesso al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
ovvero riguardano l’ingresso di minori da destinare allo
sfruttamento, e’ punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000
euro[72] per ogni
persona
o
le
circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti; la diminuzione di pena
si applica sulla quantita’ risultante dall’applicazione delle
aggravanti
o
diminuzione
della pena fino alla meta’ per chi collabora con l’autorita’
di polizia o con l’autorita’ giudiziaria
o
arresto
obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato
·
Chi,
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita’
dell’immigrato o nell’ambito di attivita’ delittuose legate
al traffico e allo sfruttamento dell’immigrazione illegale, favorisce la permanenza
illegale dello
straniero in Italia, e’ punito con la reclusione fino a 4 anni e con
la multa fino a lire 30 milioni di
lire (?)
·
Non costituiscono reato le attivita’
di soccorso e
assistenza umanitaria prestate a favore dello straniero comunque presente in
Italia
·
Confisca di beni e denaro nelle
attivita’ di prevenzione e repressione del traffico e dello sfruttamento
dell’immigrazione clandestina; i mezzi di trasporto sequestrati e non
affidati agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici
sono distrutti (per evitare che siano riacquistati, nella vendita
all’asta, dai trafficanti)
·
In
caso di ricorso contro un comportamento discriminatorio, il giudice, se lo accoglie, puo’
obbligare la parte che si e’ resa responsabile della discriminazione a risarcire
il danno
(incluso quello non patrimoniale); contro la decisione del giudice puo’
essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui all’articolo 739, co.
2, c.p.c.
·
Chi
elude
l’esecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e’ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1,
c.p.
·
I
comportamenti discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni
o appalti pubblici
sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti
pubblici che
abbiano concesso le agevolazioni o l’appalto; le amministrazioni o gli
enti revocano
il beneficio e, nei casi più gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o
appalti
22.
Assistenza
sanitaria
·
Iscrizione
obbligatoria al SSN
per
o
i
titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di
validita’
o per il quale sia stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro
subordinato
(anche stagionale)
-
lavoro
autonomo
-
motivi
familiari
-
asilo
-
asilo
umanitario; ai
fini dell’iscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art.
18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a
donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero
illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e’ improprio, perche’ non viene
rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art.
19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)
-
richiesta
di asilo (per
tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della
procedura, incluso l’eventuale ricorso giurisdizionale)
-
affidamento (per il minore affidato a
comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)
-
attesa
adozione
-
acquisto
della cittadinanza
o
gli
stranieri che abbiano in corso una regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma (per
definizione, da Circ. Ministro sanita’: non subordinata) o siano iscritti
nelle liste di collocamento
·
Non sono soggetti ad assicurazione
obbligatoria
gli stranieri titolari di
o
permesso
ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede
all’estero)
e q) (giornalisti
o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare
l’IRPEF in Italia
o
permesso
per affari
·
L’iscrizione
obbligatoria
comporta parita’ di diritti e doveri con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata
in Italia, obbligo di contribuzione, validita’ temporale
·
I
richiedenti asilo
sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dall’obbligo di
partecipazione alla spesa)
·
L’iscrizione
cessa con la scadenza del permesso (non deve quindi essere rinnovata annualmente), salvo che lo straniero
esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato; l’iscrizione cessa
anche in occasione di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla
questura (Regolamento, art. 42, co. 4), salvo esibizione da parte dello
straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso; l’iscrizione cessa,
infine, in caso di modifica del titolo del soggiorno che faccia venir meno
l’obbligo (da Regolamento, art. 42, co. 4; ma dovrebbe dire “il
diritto”) di iscrizione; in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare
l’Italia, alla scadenza del permesso, e’ consentita la proroga “per motivi di
salute”
·
L’assistenza
sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN
corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti
relativi al tipo di soggiorno o di attivita’; l’erogazione delle
prestazioni non e’ quindi condizionata all’effettiva iscrizione, ma
deve essere immediata (si procede eventalmente all’iscrizione
d’ufficio);
purche’ poi la richiesta di permesso di soggiorno sia stata effettuata
nei termini di legge, il diritto all’assistenza retroagisce a partire dalla data di
ingresso in
Italia
·
All’atto
della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero e’ informato che il
rilascio
e’ condizionato al soddisfacimento degli obblighi in materia di assicurazione sanitaria; ottiene, previa
esibizione della ricevuta di richiesta di permesso, l’iscrizione al SSN
(da linee-guida per il Lazio: iscrizione provvisoria per 3 mesi, trasformata in
iscrizione una volta ottenuto il permesso)
·
I
detenuti
stranieri (anche in semiliberta’ o sottoposti a misure alternative alla
pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di
un permesso di soggiorno, con parita’ di diritti con i cittadini in liberta’; tali stranieri sono esonerati dalla partecipazione alla
spesa (D. Lgs. 230/99); assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno
del disagio
psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternita’, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri
detenute
·
Gli
stranieri con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva, motivi religiosi, personale
accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti stranieri di
Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con permesso (anche
di durata piu’ breve) per studio o per persone collocate alla pari hanno obbligo di
assicurarsi
dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; possono
o
stipulare
assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita’, con
istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi
al SSN
·
Non e’ consentita
l’iscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi di
cura
·
L’iscrizione
volontaria
comporta parita’ di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata
in Italia
·
Obbligo
di contribuzione:
contributo annuale pari, in percentuale sul reddito, a quello previsto per gli
italiani, fissato (perche’ ulteriormente?) con Decreto del Ministro della
sanita’; comunque non inferiore al minimo previsto dalle norme vigenti: attualmente £.
750.000 per anno,
non frazionabili
(Decreto del Ministro della sanita’ 8/10/86); eccezioni:
o
titolari
di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da
enti pubblici italiani (£. 290.000 per anno, non frazionabili)
o
stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla pari (£. 425.000 per anno,
non frazionabili)
·
Non
devono effettuare il versamento gli stranieri volontariamente iscritti tenuti alla dichiarazione
dei redditi:
devono invece dimostrare il pagamento dell’addizionale IRPEF
·
L’iscrizione
volontaria
ha validita’ annuale (e richiede quindi il rinnovo con la stessa cadenza);
puo’ essere effettuata un’iscrizione provvisoria, in fase di richiesta di
rilascio del
permesso, valida come copertura assicurativa obbligatoria per le sole cure
urgenti o
comunque essenziali (la copertura diventa completa, una volta perfezionata
l’iscrizione a permesso rilasciato); in caso di malattia o infortunio che
impedisca di lasciare l’Italia, alla scadenza del permesso, e’
consentita la proroga “per motivi di salute”? (la Circolare del
Ministro della sanita’ 24/3/00 cita solo i casi di iscrizione
obbligatoria)
·
Le
disposizioni relative ai diritti conseguenti all’iscrizione volontaria non si applicano
retroattivamente, ma solo a partire dall’effettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria)
·
Lo
straniero e’ iscritto nella ASL del luogo di residenza legale o, in mancanza, domicilio indicato sul permesso di
soggiorno (la
Circolare del Ministro della sanita’ 24/3/00 sembra tollerare il
domicilio indicato sul permesso solo per la prima iscrizione o per alcune
categorie:
stagionali, lavoro a tempo determinato con contratto di durata < 1
anno, studenti, collocati alla pari, come se negli altri casi
l’iscrizione anagrafica fosse obbligatoria)
·
Documenti richiesti all’atto
dell’iscrizione (da Linee-guida della Regione Lazio; nota:
l’autocertificazione si applica ai residenti):
o
autocertificazione
di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso
di soggiorno in corso di validita’ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione
del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o
dichiarazione
con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del
proprio status
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di famiglia
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di familiare a carico
o
eventuale
autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento;
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale
dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di
straniero collocato alla pari
o
ricevuta
del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e’ tenuto alla
dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione
dell’avvenuto pagamento dell’addizionale IRPEF (nel solo caso di
iscrizione volontaria)
·
L’assistenza
copre anche i familiari a carico dello straniero iscritto (obbligatoriamente o
volontariamente) regolarmente soggiornanti in Italia (salvi i casi di contributo forfetario: per estendere
l’assistenza e’ necessario il pagamento del contributo completo di
£. 750.000; da circ. Minsanita’ 24/3/00); ai figli minori (soggiornanti in Italia)
l’assistenza e’ erogata fin dalla nascita, anche nelle more
dell’iscrizione; per la determinazione dei familiari a carico, ai fini
dell’assistenza sanitaria, valgono le disposizioni di cui al Testo Unico
sugli assegni familiari approvato con DPR 797/55 e successive modificazioni ed
integrazioni (figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati,
figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati
da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli,
sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti,
affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a
carico)
·
Assistenza
all’estero
per gli iscritti,
obbligatoriamente o facoltativamente (da Circolare del Ministro della
sanita’ 24/3/00), al SSN:
o
in
caso di trasferimento all’estero per cure presso centri ad altissima
specializzazione,
possibile solo l’assistenza in forma indiretta (con pagamento da parte
dell’interessato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria
l’autorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro
della sanita’ 3/11/89
o
in
caso di temporaneo soggiorno in paese dell’Unione europea, modello E111 (che consente
l’assistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di
lavoratore italiano,
a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari
o
in
caso di soggiorno all’estero per lavoro, ammessa solo
l’assistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
·
L’assistenza
riabilitativa e protesica e’ riservata agli iscritti obbligatoriamente al SSN (art. 42, co. 1,
Regolamento); nella prassi, inclusi anche gli iscritti volontariamente
·
Gli
stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi all’iscrizione al SSN hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di
infortunio, malattia e maternita’, con istituto italiano o straniero,
valida sul territorio nazionale
·
Gli
stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN hanno diritto a ricevere
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di
ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita’, gli oneri sono a carico del
Minstero dell’interno)
o
previo
pagamento
delle tariffe regionali, le altre prestazioni
·
Restano
validi gli accordi internazionali (con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile,
Capo Verde, Croazia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, S. Marino,
Slovenia, Tunisia) che disciplinano in regime di reciprocita’
l’erogazione di assistenza sanitaria; l’assistenza e’
prevista in forma diretta (e’ erogata quindi gratuitamente, salva la quota di
partecipazione alla spesa, solo previa presentazione del modello che attesti il diritto
all’assistenza stessa)
·
Gli
stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private
accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (indifferibili senza danno per
la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non
pericolose nell’immediato, ma che col tempo potrebbero determinare
maggior danno per la salute o rischi per la vita), anche a carattere
continuativo
(ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare alle prestazioni
relative
o
alla
tutela della gravidanza e della maternita’ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita’
6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o
alla
tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L.
176/91)
o
a
vaccinazioni
nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a
interventi di profilassi internazionale
o
a
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a
cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della
sanita’ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o
a
disagio mentale
(sicuramente nella Regione Lazio)
·
L’accesso
alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo’ comportare segnalazione
all’autorita’ di PS, salvo il caso di obbligo di referto; la struttura sanitaria ha
comunque obbligo
di rilevare le generalita’ dello straniero, ai fini di
o
accertamento
eventuali responsabilita’ dei sanitari
o
comunicazione
alle autorita’ diplomatiche del paese di appartenenza
o
notifica
obbligatoria di malattie infettive e diffusive
·
In
caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza
oneri a carico
dell’interessato, salva la partecipazione alla spesa a parita’ con
l’italiano
·
In
sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente soggiornante (nella
prassi di alcune Regioni e, forse, nello spirito della Circolare Ministro
sanita’ 24/3/00, solo se in condizioni di indigenza) e’ assegnato un codice
anonimo (STP),
valido per 6 mesi
(rinnovabile) su tutto il territorio nazionale per la rendicontazione e per
la prescrizione,
su ricettario regionale, di farmaci da parte delle farmacie convenzionate (con
partecipazione alla spesa a parita’ con l’italiano)
·
Stato
di indigenza dichiarato dallo straniero, con
sottoscrizione di apposito modulo, al momento dell’assegnazione del
codice STP;
dichiarazione valida per 6 mesi
·
Esonero dello straniero indigente dalla partecipazione alla
spesa (a
parita’ con l’indigente italiano) in caso di
o
prestazioni
sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli
ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato
nell’ambito di protocolli d’intesa: lo straniero illegalmente
soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni
del medico di base)
o
urgenze
o
stato
di gravidanza
o
patologie
esenti
o
soggetti
esenti per eta’ o per grave stato invalidante
·
E’
consentito l’ingresso per motivi di cure
o
sulla
base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione da parte della struttura
sanitaria
prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata
dell’intervento
-
attestazione
del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto
-
dimostrazione
di disponibilita’ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per l’alloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di
convalescenza e dell’eventuale accompagnatore durante l’intero
soggiorno, e per il loro rimpatrio
o
nell’ambito
di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita’ di concerto col Ministro degli
affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D.
Lgs. 517/93):
-
il
Ministero della sanita’ individua, sulla base della documentazione
acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il
Ministero della sanita’ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza
inclusa), ma non
le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nell’ambito
di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):
-
le
Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino
nell’ambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a
favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita’
sull’assistenza sanitaria (ovvero nei quali l’accordo non sia applicabile per ragioni contingenti)
23.
Previdenza
sociale
·
Parita’ di trattamento e piena
uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U.)
·
Art.
38 Costituzione:
i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita’ e vecchiaia, disoccupazione involontaria
·
Ai
lavoratori stranieri sono quindi garantiti tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio
sul lavoro o malattia
professionale
derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche
in caso di attivita’ subordinate di tipo professionale: art. 37 T.U.); eccezioni: assegno per il nucleo
familiare e
trattamento di disoccupazione involontaria per i lavoratori stagionali
·
In
caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi
e’ obbligo contributivo
o
nei
confronti dell’INPS (per i rapporti privati), in parte a carico del
lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento
di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo
relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per
l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti
-
contro
il rischio di malattia e tubercolosi
-
per
maternita’
-
contro
il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)
o
nei
confronti dell’INAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad
assicurazione contro il rischio di
-
infortunio
sul lavoro
-
malattie
professionali
·
Pensioni
di vecchiaia:
o
a
65 anni per
gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi
o
e’
garantita l’integrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime
puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e
reddituali:
-
la
pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel ’98, circa £. 700.000 al mese
per 13 mensilita’; rivalutato ogni anno per
effetto del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)
-
che
il reddito complessivo non superi il doppio dell’importo annuo corrispondente a
tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)
·
Trattamento
di malattia:
corrisposto dall’INPS ma anticipato dal datore di lavoro; esclusi i
lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i portieri, i
viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati
·
Trattamento
e assegno di maternita’:
o
fonti:
artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01
o
congedo di maternita’ (art. 16
D.Lgs. 151/01):
-
2
mesi precedenti data presunta del parto
-
periodo
tra data presunta e parto
-
3
mesi dopo il parto
-
giorni
tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facolta’
di far slittare in avanti di 1 mese l’astensione, in mancanza di rischi
per madre e nascituro
o
possibilita’
di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione
del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi all’ingresso
in famiglia dell’adottato di eta’ < 6 anni)
o
possibilita’
di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi
complessivi)
o
possibilita’
di fruizione dell’astensione facoltativa e dell’astensione in caso
di malattia del figlio di eta’ < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)
o
diritto
all’astensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre
o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al
padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)
o
indennita’ durante l’astensione
obbligatoria: 80% dell’ultimo stipendio; durante l’astensione
facoltativa: 30% dell’ultimo stipendio
o
periodo
di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita’ e maturazione
ferie
o
trattamento
esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e
commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o
assegno
di maternita’:
indennita’ pari all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o
libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o
adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche
alla donna (purche’ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se
straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della
maternita’
o
l’assegno
di maternita’
non spetta
al padre
(ne’ al padre adottivo, ne’ all’affidatario) lavoratore
autonomo
·
Trattamenti
di disoccupazione:
o
indennita’ di disoccupazione (anche per
periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di
Ravenna 25/9/02)
o
cassa
integrazione
guadagni
o
trattamento
di mobilita’
o
tutela
contro l’insolvenza del datore di lavoro
·
Trattamento
in caso di invalidita’ totale o parziale:
o
l’assicurazione
per l’invalidita’ ha per scopo l’assegnazione di una pensione
in caso di invalidita’ al lavoro, la concessione di un assegno ai
superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura
dell’invalidita’ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)
o
provvidenze
previste (L. 222/84):
-
pensione
d’inabilita’ (assoluta e permanente inabilita’ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi
5)
-
assegno
ordinario d’invalidita’ (riduzione di almeno un terzo della capacita’
lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
·
Assegno
per il nucleo familiare:
o
norme
di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con
L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto
del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
-
figli
(legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
-
figli
dell’altro coniuge (nati da precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori
a carico
-
fratelli,
sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita’ permanente al lavoro e la
madre non fruisce di assegni di invalidita’), a carico
o
gli
assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti
all’universita’ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda
con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro
per difetto fisico o mentale
o
lo
straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocita’ o di
convenzione internazionale) anche per i familiari all’estero
o
nessun
riconoscimento per il matrimonio poligamico
·
Trattamento in caso di infortunio sul
lavoro e malattie
professionali:
o
fonti:
DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00
o
il
datore di lavoro e’ obbligato ad assicurare presso l’INAIL tutti coloro che prestano attivita’
retribuita
alle sue dipendenze
·
In
caso di rimpatrio
il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13[73])
o
conserva
i diritti maturati,
anche in assenza di accordi di reciprocita’, e puo’ goderne al
compimento dei 65 anni, anche in deroga (per i soli casi di pensione
liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento e’ fissata a 65
anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45
del 28/2/03) al requisito di contribuzione minima (5
anni di contribuzione effettiva) previsto dall’art. 20, co. 1, L.
335/95; i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del
lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno d’eta’ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora
vi siano accordi
tra l’Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi
versati vengono trasferiti all’ente assicuratore di quello Stato in base
agli accordi (e’ vero?)[74]
·
L’Italia
ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti
all’Unione europea:
o
Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo
Verde, Jersey
e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e
Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione europea di
sicurezza sociale del Consiglio d’Europa)
·
Per
i lavoratori stagionali
o
devono
essere versati solo i contributi per le assicurazioni
-
per
l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti
-
contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro
le malattie
-
di
maternita’
o
non
spettano
-
l’assegno
per il nucleo familiare
-
il
trattamento di
disoccupazione
involontaria
o
il
datore di lavoro versa all’INPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie
·
Il
lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi all’assicurazione
per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti (in presenza di
accordi o convenzioni?[75])[76];
ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso
in Italia
·
Il
lavoratore straniero dipendente di impresa operante in uno Stato non appartenente
all’Unione europea, distaccato in Italia per una prestazione di servizi
trasnazionale, deve essere assicurato, in mancanza di accordi di
reciprocita’ in materia sociale tra l’Italia e quello Stato,
dall’azienda italiana presso cui e’ distaccato (D. Lgs. 72/00 e
Circolare del Ministero del lavoro 82/00)
·
Il
Fondo per il rimpatrio e’ stato destinato per il 95% al Fondo nazionale per le
politiche migratorie (art. 45, T.U.); il contributo aggiuntivo, consistente nel
prelievo dello 0.5% e’ stato abolito a partire dal 1/1/00
24.
Assistenza
sociale
·
Art.
38 Costituzione: ogni cittadino inabile al
lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale
·
Trattamento
non reversibile ai superstiti e non legato, a differenza del trattamento previdenziale, a requisiti
assicurativi o contributivi
·
In
passato
(prima della L. 40/98): esclusione degli stranieri da
o
pensione
sociale
o
prestazioni
per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti
·
Art.
41, T.U.:
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata > 1 anno e minori iscritti nella loro carta o permesso parificati all’italiano ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale, incluse
quelle previste per
o
soggetti
affetti da morbo di Hansen
o
soggetti
affetti da TBC
o
invalidi
civili
o
ciechi
civili
o
sordomuti
o
indigenti
·
Art.
65 L. 448/98; Art.
80, co. 5, L. 388/00
(Legge finanziaria per il 2001): l’assegno per il nucleo familiare con almeno
tre figli
e’ riservato al richiedente italiano o comunitario, ed e’ quindi precluso
allo straniero
(prevale la disposizione piu’ recente)
·
Art.
49, co. 8, L. 488/99
(Legge finanziaria per il 2000): assegno di maternita’ riconosciuto, solo per figli
nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, a titolari di carta di soggiorno legalmente residenti in Italia, privi di ogni forma di tutela previdenziale
·
Art.
80, co. 19, L. 388/00
(Legge finanziaria per il 2001): limitazione ai soli titolari di carta di
soggiorno (e
minori iscritti) della parificazione relativa alla fruizione di provvidenze che
costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di
assistenza sociale (non chiaramente definiti); certamente inclusi:
o
Assegno
sociale
(gia’ “pensione sociale”):
-
disciplinato
da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)
-
concesso
in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta’ >
65 anni, sprovviste
di reddito
nella misura prevista dalla legge
-
erogato
dall’INPS: 13 mensilita’
-
non
reversibile
-
non
esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento all’estero dello
straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)
o
Prestazioni
per minorati civili:
-
previste
per
§
invalidi
civili
(persone di eta’ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita’
lavorativa,
per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi
“civili”):
Ø
pensione
di inabilita’ (perdita
totale
della capacita’ di lavoro)
Ø
assegno
mensile
(perdita parziale
della capacita’ di lavoro)
Ø
indennita’
di accompagnamento
(invalidita’ totale e incapacita’ di deambulazione o di altre funzioni
fondamentali)
Ø
indennita’
mensile di frequenza
(per invalidi di eta’ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della
propria eta’ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione,
centri diurni, etc.)
§
ciechi
civili :
Ø
pensione ciechi assoluti
Ø
pensione ciechi parziali
Ø
indennita’ di accompagnamento ciechi assoluti
Ø
indennita’ speciale per ciechi parziali
§
sordomuti:
Ø
pensione
Ø
indennita’
di comunicazione
-
concesse
a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dall’INPS o (per la parte in eccesso
rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98;
DPCM 26/5/00)
-
le
provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dell’entrata in vigore
della L. 388/00
non devono
ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dell’amministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita’ (parere 76/01,
sez. I, Consiglio di Stato)
·
Altre forme assistenziali, non
limitate dalla L. 388/00:
o
reddito
minimo di inserimento
(in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3
anni di residenza legale
-
reddito
inferiore a
una determinata soglia
-
iscrizione
al collocamento
(salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di
eta’ < 3 anni)
o
assunzione
obbligatoria
presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici
(a partire dalla possibilita’ di iscriversi negli elenchi per il
collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 482/68) estesi agli stranieri, in
nome dell’uguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente
soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore
straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale
-
richiesto
il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita’
lavorativa subordinata
25.
Enti
di patronato
·
In
materia di accesso a prestazioni previdenziali o assistenziali, lo straniero puo’
rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, Patronato delle
ACLI), riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato
·
Gli
Enti di patronato
o
danno
assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali
o
esercitano
attivita’ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi
presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il
conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione
ed emigrazione
o
danno
informazione
e consulenza
per l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita’ civile, anche per eventi
infortunistici (art. 7, L. 152/01)
·
Le
attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate a
prescindere dall’adesione dell’interessato all’organizzazione
promotrice
·
In
alcuni casi i servizi sono gratuiti; in altri (es. tutela in sede giudiziaria) le somme che l’interessato
e’ tenuto a versare a professionisti convenzionati sono stabilite
dalle convenzioni
stesse (art. 9, L. 152/01)
26.
Accoglienza
e accesso all’alloggio
·
Le
Regioni, in
collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza
per stranieri legalmente soggiornanti (turisti esclusi), gestiti anche in convenzione con privati e
finalizzati a rendere autosufficiente lo straniero nel piu’ breve tempo
possibile
·
Il
sindaco
puo’ disporre l’alloggiamento di espellendi in centri di accoglienza,
fino a completamento di un’adeguata rete di CPT[77]
·
I
centri di accoglienza provvedono, anche gratuitamente, a vitto, alloggio e, se
possibile, insegnamento della lingua italiana e formazione professionale per lo
straniero ospitato
·
La
documentata ospitalita’ > 3 mesi in un centro di accoglienza
corrisponde alla condizione di dimora abituale ai fini dell’iscrizione
anagrafica nel Comune
·
Possono
(devono?) essere predisposti, da enti locali o altri soggetti pubblici o
privati, sulla base dei criteri stabiliti da leggi regionali, pensionati a
pagamento, con
rette calmierate, per stranieri e italiani, nell’attesa che questi
trovino una sistemazione alloggiativa definitiva[78]
·
Accesso
a parita’
con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da Regioni o enti locali per facilitare locazioni e credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione
della prima casa,
per lo straniero[79]
o
titolare
di carta di soggiorno
o
legalmente
soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare
attivita’ lavorativa subordinata o autonoma
27.
Discriminazione
·
Si
considera discriminatorio
o
un
comportamento che rechi un’ingiusto svantaggio a una persona, non in base ai
comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua
appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa
o
un
comportamento che comprometta il godimento o l’esercizio, in condizioni di
parita’, dei diritti umani o delle liberta’ fondamentali in campo economico, politico,
sociale e in ogni altro settore della vita pubblica
·
Si
ha certamente discriminazione quando sulla sola base della condizione di straniero
o della sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa
o
un
pubblico ufficiale,
nell’esercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un
commerciante
o il gestore
di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri
avventori o impone condizioni piu’ svantaggiose
o
il
proprietario
di una casa
in affitto rifiuta
di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo
stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un
impiegato di un ente pubblico ostacola l’accesso dello straniero
all’occupazione, all’istruzione, alla formazione, ai servizi
sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessita’, o gli impedisce lo svolgimento di una
legittima attivita’ economica
o
un
datore di lavoro
compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto
agli altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che
danneggino lo straniero per ragioni che non hanno a che fare con i requisiti
richiesti per lo svolgimento dell’attvita’ lavorativa
·
Si
considera discriminatorio anche un atto compiuto ai danni di cittadini italiani o apolidi o appartenenti a uno Stato
membro dell’Unione europea
·
La
persona che ha subito discriminazione puo’ presentare un’istanza
al giudice
perche’ sia rimosso il comportamento discriminatorio; l’istanza si
propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha domicilio
l’istante
·
Il
giudice, se
accoglie il ricorso, puo’ ordinare l’immediata adozione delle misure necessarie a rimuovere la discriminazione; puo’
anche obbligare la parte che si e’ resa responsabile della
discriminazione a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale)
·
Contro
la decisione del giudice puo’ essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui
all’articolo 739, co. 2, c.p.c.
·
Chi
elude
l’esecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e’ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1,
c.p.
·
In
caso di atto di discriminazione collettiva compiuto da un datore di lavoro, i rappresentanti locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono
presentare ricorso, anche quando non sia possibile individuare direttamente i
lavoratori discriminati
·
I
comportamenti discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni
o appalti pubblici
sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti
pubblici che
abbiano concesso le agevolazioni o l’appalto; le amministrazioni o gli
enti revocano
il beneficio e, nei casi più gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o
appalti
·
E'
prevista l'istituzione di centri di assistenza per la tutela delle persone
colpite da atti di discriminazione da parte delle Regioni, in collaborazione con
province e comuni e con le associazioni degli immigrati e del volontariato
sociale
28.
Status
di rifugiato
·
Norme
di riferimento:
Convenzione di Ginevra 1951 (ratificata con L. 722/54); Art. 1 L. 39/90; DPR
136/90, Decreti Ministro dell’interno 237/90 e 284/98; T.U., L. 189/02
·
Sono
rimosse la dichiarazione di limitazione geografica apposta dall’Italia
all’atto della sottoscrizione della Convenzione di Ginevra e le riserve di cui agli artt. 17 e 18 della Convenzione (quelli
sull’accesso del rifugiato ad attivita’ di lavoro subordinato o
autonomo)
·
Domanda di asilo inammissibile (la richiesta si considera
irricevibile?) se presentata, alla frontiera, da straniero
o
gia’
riconosciuto
come rifugiato in altro paese
o
proveniente
da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero
transito verso l’Italia) senza chiedere asilo
o
che
soddisfi una delle clausole di esclusione previste dall’art. 1 F della Convenzione di Ginevra:
responsabile di
-
crimine
contro la pace
-
crimine
di guerra
-
crimine
contro l’umanita’
-
crimine
grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento
-
azioni
contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite
o
condannato
in Italia per
reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.
o
straniero
pericoloso per la sicurezza dello Stato
o
appartenente
a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche
·
Deroga, ove si applichino le
disposizioni su asilo (solo domande ammissibili?), rifugiati e protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti
per l’ingresso,
agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo
straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (contraddittorio con clausole di esclusione) o
gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen
·
Possibile
interferenza
con il diritto d’asilo: sanzioni per il vettore che non si accerti del
possesso dei documenti necessari per l’ingresso o che non segnali alla
polizia di frontiera la presenza a bordo di uno straniero in posizione
irregolare (nota: sufficiente, per la sanzione, la violazione di uno solo di questi obblighi)
·
Divieto
di respingimento
in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione, sesso,
lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a
Convenzione di Ginevra) o sociali, o dal quale possa essere respinto verso altro
Paese nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
·
Contro
la decisione di respingimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale (Art. 1 L. 39/90; davanti al
giudice ordinario o al TAR?)
·
Il
richiedente asilo deve presentare istanza motivata alla polizia di frontiera (ammessa, con circolare, la
presentazione di istanza in questura)
·
In
caso di richiedente minore non accompagnato e’ informato il Tribunale
per i minorenni
·
Il
richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato
·
Il
questore competente per territorio rilascia, salvo che nei casi in cui si
debba dar luogo a trattenimento, un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di
asilo valido
fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (ricorsi
inclusi? la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo sarebbe
utile anche per la prosecuzione dell’iscrizione al SSN; garantita forse,
comunque, dalla Circolare Ministro della sanita’ 24/3/00)
·
Il
richiedente
privo di mezzi e non trattenuto puo’ essere accolto dai servizi di accoglienza
territoriali per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri destinatari di
protezione umanitaria (titolari di permesso ex art. 5, co. 6 T.U.; da D.L.
195/02, convertito da L. 222/02)
·
I
servizi territoriali sono cofinanziati dall’ente locale e dal Ministero
dell’interno (per non piu’ dell’80%); garantita la
continuita’, in sede di prima applicazione, degli interventi gia’
avviati; monitoraggio e coordinamento dei
servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato all’ANCI;
il servizio promuove, con l’OIM, programmi di rimpatrio
·
Erogazione
di un contributo economico di prima assistenza, determinato
con decreto del Ministro dell’interno, in favore del richiedente asilo
non trattenuto ne’ accolto dai servizi territoriali[80]
·
Il richiedente asilo puo’
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario
o
per verificarne o determinarne
nazionalita’ o identita’
o
per verificare gli elementi su cui
si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili
o
in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato
·
Il
richiedente deve essere trattenuto
o
se e’ stato fermato in una
situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare
(formulazione dubbia)
o
se era gia’ stato sottoposto
a espulsione o respingimento
·
Nel
caso di straniero sottoposto a espulsione o respingimento si da’ luogo a
trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del trattenimento
gia’ in corso; negli altri casi, a trattenimento (non custodiale, non
essendo prevista convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria) in
un apposito Centro di identificazione
·
L’allontanamento
non autorizzato
dal centro di identificazione costituisce rinuncia alla domanda
·
Il
regolamento che disciplina il trattenimento nei centri di identificazione tiene
conto degli atti adottati dall’ACNUR, dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione Europea
·
Ai
centri di identificazione e ai CPT e’ consentito l’accesso dei rappresentanti
dell’ACNUR
e, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, degli avvocati e degli organismi ed enti
di tutela
con consolidata esperienza
·
Le
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono
istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle province indicate
dal Regolamento
·
La
Commissione territoriale e’ presieduta da un funzionario di carriera
prefettizia
e composta da
o
un
funzionario della polizia di Stato
o
un
rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza
unificata Stato-regioni-citta’
o
un
rappresentante dell’ACNUR
o
un
funzionario del MAE (all’occorrenza)
·
In
caso di afflussi particolarmente intensi di richiedenti asilo, le
Commissioni territoriali possono essere formate da personale in posizione di
distacco o collocamento a riposo
·
In caso di parita’, prevale il voto del
Presidente
·
Modalita’
di funzionamento delle Commissioni territoriali stabilite dal Regolamento
·
Commissione
nazionale[81] (in cui viene trasformata
la Commissione centrale di cui al DPR 136/90) per il riconoscimento dello
status di rifugiato presieduta da un prefetto e composta da
o
un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o
un
funzionario della carriera diplomatica[82]
o un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[83]
o un dirigente del Dipartimento di P.S.
·
Alle
riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
·
Possibile
l’istituzione di ulteriori sezioni[84]
·
Designato
un supplente
per ogni membro
·
Compiti
di indirizzo,
coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali,
raccolta di dati statistici; poteri decisionali in materia di revoca e
cessazione
dello status di rifugiato
·
Modalita’
di funzionamento della Commissione nazionale stabilite dal Regolamento
·
Nei
casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura semplificata:
o
l’Italia
assume di essere responsabile dell’esame della domanda ai sensi della
Convenzione di Dublino
o
il
questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.
o
la
Commissione territoriale procede all’audizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento
degli atti
o
la
Commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione
·
Qualora
alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora
conclusa, allo straniero e’ rilasciato un permesso temporaneo fino alla conclusione della
procedura
·
Su
richiesta motivata presentata entro 5 giorni, la decisione negativa assunta, in seguito a
procedura semplificata, in relazione alla domanda presentata dal richiedente trattenuto
in un centro di identificazione e’ riesaminata entro 10 giorni dalla Commissione
territoriale integrata da un membro della Commissione nazionale.
·
Il
ricorso
al giudice ordinario contro la decisione negativa in caso di procedura
semplificata deve essere presentato entro 15 gg., anche dall’estero; non
ha effetto sospensivo automatico sull’eventuale allontanamento; lo straniero
puo’ chiedere al prefetto la sospensione dell’allontanamento; il diniego e’
immediatamente esecutivo
·
Nei
casi di richiedente asilo non trattenuto obbligatoriamente, si da’ luogo
alla procedura ordinaria:
o
il
questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.
o
la
Commissione territoriale procede all’audizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento
degli atti
o
la
Commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione
·
Ricorso (con effetto sospensivo?)
contro la decisione negativa al giudice ordinario
·
In
generale:
o
la
Commissione territoriale si avvale di interpreti per l’audizione
o
del
colloquio e’ redatto verbale
o
la
decisione e’ adottata con atto scritto e motivato, comunicato
all’interessato con le informazioni sulle modalita’ di impugnazione
o
la
Commissione territoriale valuta, in sede di decisione, la possibilita’ di
accordare, sulla base delle convenzioni internazionali ratificate
dall’Italia (in particolare, dell’art. 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle liberta’ fondamentali), un permesso per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, T.U.) a
stranieri ai quali non sia riconosciuto lo status di rifugiati (circ.
Mininterno 24/2/03: il permesso puo’ essere rilasciato e rinnovato anche
in assenza di documento di viaggio; in questo caso e’ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde,
previsto da circ. Mininterno 48/1961)
·
Fino
all’emanazione del regolamento restano in vigore le procedure per
l’asilo precedentemente vigenti[85]
·
Allo
straniero riconosciuto come rifugiato e’ rilasciato un certificato dalla Commissione, e, dal questore
o
un
documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)
o
un
premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non
superiore a quella iniziale)[86]
·
Il
rifugiato
regolarmente residente non puo’ essere espulso, se non per motivi di ordine
pubblico e
sicurezza dello Stato (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a
condanna
per reato per il quale rappresenti un pericolo per la collettivita’ (Convenzione di Ginevra del
1951, art. 33): sembrano escluse solo l’espulsione come misura di
prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla pena,
nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido o scaduto da
non piu’ di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter
presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di
destinazione (escluso l’accompagnamento immediato)
·
Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei
requisiti di reddito e alloggio (art. 29, co. 3)
·
Possibile
coesione familiare
con il rifugiato per il familiare (per il quale si potrebbe chiedere il
ricongiungimento) illegalmente presente in Italia (art. 30, co. 1, lettera c)
·
Assistenza: il rifugiato e’ equiparato al cittadino italiano (art. 23, Convenzione di
Ginevra del 1951, richiamato da art. 2, Decreto del Mininterno 237/90; non si
applicano le limitazioni dettate dalla L. 388/00?); possibilita’ di
fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito
di progetti di integrazione dei
rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
o
assistenziali e di sostentamento
o
per riconosciuta fragilita’ sociale
o
per casi gravi e urgenti
o
di sostegno allo studio
o
di sostegno all’attivita’ lavorativa
o
di prima assistenza
·
Iscrizione
obbligatoria al SSN,
con parita’
di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b,
T.U.), per il titolare di permesso per asilo o asilo umanitario (da Circ. Ministro della
sanita’: incluso il permesso ex art. 20, per protezione temporanea;
stranamente non citato il permesso ex art. 19, co. 1, rilasciato su
raccomandazione della Commissione) e per il richiedente asilo (anche in possesso del solo
cedolino di
ricevuta della domanda; da Circ. Ministro della sanita’ del 24/3/00) per
tutta la durata della procedura (inclusi ricorsi giurisdizionali; da Circ.
Ministro della sanita’ del 24/3/00)
·
Accesso
ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5,
T.U.)
·
Accesso
a parita’
con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione per locazioni e credito agevolato in materia di alloggio, se titolare di carta di
soggiorno,
ovvero titolare di permesso di durata > 2 anni con regolare attivita’ lavorativa autonoma o subordinata[87]
·
Accesso
al lavoro subordinato e autonomo (professioni incluse) a parita’ col titolare di carta di
soggiorno
(art. 17, 18 e 19, Convenzione di Ginevra 1951: equiparazione al trattamento piu’
favorevole
accordato allo straniero)
·
Accesso
alla carta di soggiorno, dopo 6 anni[88], come per gli altri stranieri
·
Accesso
alla cittadinanza
dopo 5 anni
di residenza
legale
·
Deroga all’obbligo di informazione dell’autorita’
diplomatica
del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente
asilo o di rifugiato
29.
Protezione
temporanea
·
Possibile
accoglienza
e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di
particolare gravita’
·
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga
alle altre disposizioni di legge
·
Deroga, ove si applichino le
disposizioni sulla protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per l’ingresso,
agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso
per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o
gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area
Schengen
·
Deroga all’obbligo di informazione dell’autorita’
diplomatica
del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di straniero nei
cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari
·
Applicata
nel 1999
per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo: il DPCM 12/5/99 stabiliva il
rilascio di un permesso per motivi di “protezione temporanea”, che consentiva
l’accesso a studio e lavoro; il regime era stato prorogato fino al 30/6/00 (DPCM
30/12/99); al termine del regime di protezione (DPCM 1/9/00) era stata consentita la permanenza
in Italia di
chi avesse i requisiti per altro permesso di soggiorno o, comunque, di chi avesse un inserimento
lavorativo stabile
e la disponibilita’ di un alloggio
·
Adozione
del DPCM
in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di
sfollati, ai sensi della Direttiva 55/01: protezione accordata, nei limiti della disponibilita’
dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo
anno in base a decisione del Consiglio europeo (nota: in base alla Direttiva
55/01, il regime di protezione, in mancanza di decisione di cessazione adottata
dal Consiglio, e’ prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un secondo
anno; e’ solo l’ulteriore proroga di un anno a richiedere una nuova
decisione del Consiglio)
·
Cessazione della protezione al termine
del periodo indicato dal Consiglio europeo o in caso di apposita decisione di
questo
·
Il
DPCM
stabilisce
o
la
data di inizio
del regime di protezione
o
le
categorie
di sfolalti a cui si applica
o
la
disponibilita’ di accoglienza
o
le
procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di
soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e
lavoro
o
la
disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o
le
misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze
particolari)
o
le
procedure per l’eventuale trasferimento di sfollati in altro Stato
membro dell’Unione europea
o
le
procedure da applicare in caso di presentazione di domande d’asilo da
parte di sfollati (incluso l’eventuale differimento della decisione
sulla domanda
al termine del periodo di protezione e le modalita’ di soggiorno dei
richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e
decisione sulla domanda di asilo)
o
le
modalita’ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto
della dignita’ umana, quello forzoso
o
le
modalita’ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di
protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la
necessita’ di consentire che un familiare minorenne completi l’anno
scolastico
in corso
·
Ai
minori non accompagnati si applicano le disposizioni relative
all’intervento del Comitato per i minori stranieri (solo quelle relative
all’accoglienza e all’eventuale ricongiungimento con la famiglia in
un paese terzo?)
·
Uno
sfollato puo’ essere escluso dalla protezione temporanea quando vi siano
motivi seri per ritenerlo personalmente responsabile
o
di
un crimine
contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro
l’umanita’
o
di
un reato grave non politico commesso, prima dell’ammissione al regime di
protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti
particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico
(la gravita’ del reato e’ valutata tenendo conto dei rischi cui
andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o
di
un atto contrario ai principi e alle finalita’ delle Nazioni Unite
·
Uno
sfollato e’ escluso quando sia stato condannato, con sentenza
passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti
stupefacenti, libertà sessuale, il favoreggiamento immigrazione
clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione o di minori (la Direttiva 55/01 include,
tra i possibili motivi di esclusione il fatto che lo straniero risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o, sulla base di una condanna
con sentenza passata in giudicato per un reato molto grave, per la sicurezza
della comunita’ dello Stato membro; discutibile l’automatica
attribuzione del carattere di gravita’ ai reati elencati)
·
Le
decisioni di esclusione sono adottate tenendo conto del principio di proporzionalita’ (dubbia coerenza con la
previsione di tassativa esclsuione in caso di condanna per reati commessi in
Italia)
·
Gli
sfollati esclusi sono espulsi (salvo il caso di contraffazione dei dati
finalizzata ad eludere l’esclusione, dovrebbero essere solo respinti o,
se gia’ sul territorio dello Stato, invitati a lasciarlo entro 15 gg.; in
base alla Direttiva 55/01, il
provvedimento di esclusione dovrebbe essere impugnabile “nello Stato
membro”: sul posto?; dubbia comunque l’eseguibilita’
dell’espulsione nel rispetto del principio di non refoulement sancito dall’art. 19,
T.U.)
·
Lo
sfollato ha diritto al ricongiungimento con le seguenti
limitazioni:
o
ricongiungimento
con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di
provenienza prima dell’esodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori
dall’Unione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della
decisione discrezionale sull’autorizzazione al ricongiungimento con altri
parenti stretti a carico, la loro necessita’ di protezione e la
valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra
coloro che hanno gia’ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che
si trovino ancora fuori dal territorio dell’Unione europea)
o
ricongiungimento
con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel
paese di provenienza prima dell’esodo (nota: trascurate le condizioni
relative all’esistenza di necessita’ di protezione e alla
valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il
ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o
escluso il ricongiungimento del
minore sfollato con genitore naturale
·
Ai
familiari ammessi al ricongiungimento e’ rilasciato un permesso di
soggiorno
per protezione temporanea (utilizzabile per lavoro e per studio?)
·
I
trasferimenti
di sfollati da uno Stato membro all’altro (ai fini del solo
ricongiungimento?) sono subordinati al consenso degli interessati
·
Nei
casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita al termine del periodo di
protezione, lo sfollato richiedente asilo puo’ godere del regime di
protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o in caso di esito negativo dell’esame
·
Lo
sfollato e’ informato per iscritto, in lingua presumibilmente a lui nota
o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, dei sui diritti e doveri e delle disposizioni sulla protezione
temporanea (fondamentale, in particolare, l’informazione relativa alle
conseguenze dell’eventuale rinuncia alla domanda di asilo)
·
Lo sfollato che debba essere trasferito in altro Stato membro
nell’ambito della collaborazione tra Stati membri, e’ munito di
lasciapassare
·
I
provvedimenti di diniego della protezione temporanea o comunque ad essa
correlati sono adottati con atto scritto e motivato, recante le modalita’
di impugnazione; contro di essi e’ ammesso il ricorso al TAR (eccezione
per i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare: ricorso al giudice
ordinario)
·
Il
beneficiario della protezione temporanea non puo’ allontanarsi
dall’Italia
(dubbie la legittimita’ e la coerenza con le disposizioni della Direttiva
55/01[89]),
salvo il caso di accordi in tal senso con altri Stati membri o di
autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di soggiorno; lo
sfollato accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia (dubbia
interpretazione; e in caso di soggiorno illegale?)[90]
e’ respinto verso lo Stato che l’ha accolto
30.
Protezione
complementare
·
Divieto
di respingimento
in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione,
sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali (piu’ ampio della
definizione della Convenzione di Ginevra) o sociali, o dal quale possa essere
respinto verso altro Paese nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art.
19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione)
·
Permesso
per motivi umanitari
(ex art. 5, co. 6, T.U.) in caso di impossibilita’ di allontanamento (art. 28
Regolamento, in applicazione di art. 19, co. 1, T.U.), e in particolare su
decisione della Commissione territoriale, in base alle convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia (in
particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali), a
stranieri ai quali debba essere rifiutato il riconoscimento dello status di
rifugiati (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo’ essere
rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso
e’ rilasciato titolo di viaggio per stranieri,
di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961)
·
Deroga alle restrizioni derivanti
dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per rilascio o rinnovo del
permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.)
·
Diritto
d’asilo costituzionale (art. 10 Costituzione): lo straniero al quale sia
effettivamente impedito l’esercizio delle liberta’ democratiche garantite dalla Costituzione
(quelle della I Parte) ha diritto d’asilo nel territorio dello Stato alle
condizioni stabilite dalla legge
·
Problema:
le condizioni rinviate alla legge attuativa possono restringere la
categoria
degli aventi diritto o solo imporre delle modalita’ di riconoscimento?
·
Immediata
precettivita’
del diritto costituzionale:
o
contro:
Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o
a
favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo:
Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nell’impedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste
nell’effettivita’ dell’impedimento; categoria dei rifugiati
piu’ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L.
39 non incostituzionale perche’ non pretende di disciplinare il diritto d’asilo
costituzionale
·
Conseguenze della sentenza:
o
la
legge non puo’ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per il riconoscimento del
diritto d’asilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice
ordinario anche la competenza del ricorso nell’ambito del riconoscimento dello status
di rifugiato
31.
Cittadinanza
·
E’
cittadino italiano
per nascita
o
chi
e’ nato da un genitore italiano
o
chi
e’ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi
e’ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza
o
chi
e’ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo’ essere
provato il possesso di altra cittadinanza
·
Se
il riconoscimento della paternita’ o maternita’ avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse
norme che
valgono in caso di riconoscimento alla nascita; se il riconoscimento avviene
quando e’ stata gia’ raggiunta la maggiore eta’, l’interessato mantiene
il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva
·
Se
la paternita’ o la maternita’ non possono essere dichiarate, ma
e’ stato riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse
disposizioni
che valgono nel caso di avvenuto riconoscimento
·
Il
minore adottato
da cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana (la acquista anche lo straniero adottato
nella minore eta’ prima
dell’entrata in vigore della L. 91/92); la perde se l’adozione e’ revocata per sua responsabilita’,
sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
·
Il
cittadino straniero o apolide puo’ acquisire la cittadinanza italiana per
o
discendenza da ex cittadini italiani
o
beneficio
di legge
o
matrimonio con cittadino italiano
o
naturalizzazione
·
Condizioni
per acquistare la cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani:
o
avere
un genitore
o un nonno
che sia stato cittadino italiano per nascita
o
essere,
al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
o
dichiarare
di scegliere
la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
·
In
alternativa
al requisito di residenza, lo straniero (o apolide) puo’ far valere il
fatto di ricoprire un impiego statale o di aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione
dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)
servizio militare
o civile in
Italia (purche’ abbia dichiarato preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana)
·
Lo
straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso di valido
permesso di
soggiorno, e’ iscritto all’anagrafe (residenza legale), su richiesta,
a prescindere dal titolo e dalla durata del permesso (circ. Mininterno
23/12/2002)
·
Condizioni
per acquistare la cittadinanza per beneficio di legge:
o
essere
nato in Italia
o
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18
anni
o
dichiarare
di scegliere
la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
·
Condizioni
per acquistare la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano:
o
essere
stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio,
ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni
o
assenza
di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato
o
assenza
di condanne
(o successiva riabilitazione)
-
per
uno dei delitti
previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale
(delitti contro la personalita’ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita’ sovversiva,
distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire
l’esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
-
per
un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3
anni di
reclusione
-
all’estero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una
pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o
assenza
di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio
·
Il
riconoscimento della
sentenza
straniera e’ richiesto, anche solo al fine del diniego
dell’acquisto della cittadinanza, dal Procuratore generale del distretto dove ha sede
l’ufficio di stato civile in cui e’ iscritto o trascritto il
matrimonio
·
In
caso di procedimento penale in corso per uno dei reati per i quali puo’ essere negata
la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una sentenza straniera di
condanna, l’acquisto della cittadinanza e’ sospeso, fino a definizione dei
procedimenti
·
La
cittadinanza per naturalizzazione puo’ essere concessa (dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno)
o
allo
straniero (maggiorenne;
da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano
per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo
straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia,
successivamente all’adozione, per almeno 5 anni
o
allo
straniero
che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni
o
al
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno
4 anni
o
a
un apolide
o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a
uno straniero
che risieda
legalmente in Italia da almeno 10 anni
o
allo
straniero
che abbia reso servizi di particolare valore all’Italia
o
nei
casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano
·
La
concessione
della cittadinanza e’ comunque atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione
complessiva e insindacabile della persona dello straniero, che tiene conto
dell’autosufficienza economica, dell’assenza di precedenti penali,
dell’affidabilita’ dal punto di vista fiscale, etc.
·
Il
DPR di concessione della cittadinanza non ha effetto se l’interessato non
presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta’ alla Repubblica
·
Istanza di acquisto della cittadinanza
per matrimonio
con cittadino italiano o per naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente
all’estero, al consolato italiano
·
L’emanazione
del decreto di rigetto dell’istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e’ preclusa se dalla data di presentazione
dell’istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2
anni (Art. 8,
L. 91/92)
·
Ai
fini dell’applicazione della L. 241/90, il termine per la definizione dei procedimenti
relativi all’esame delle istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio e di concessione della
cittadinanza per naturalizzazione e’ fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94; con
quale conseguenza?)
·
Avverso
il provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisto della cittadinanza
e’ possibile il ricorso al TAR del Lazio; nel caso in cui
l’acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: nascita o matrimonio),
il riconoscimento dello status di cittadino puo’ essere chiesto, in seguito
a rigetto da parte dell’autorita’ amministrativa, al giudice
ordinario
·
I
figli minori (anche
adottati?) conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza
italiana la acquistano anch’essi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva
al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve
essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)
·
Il
cittadino perde la cittadinanza
o
se
decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza
all’estero;
la riacquista
-
se
ristabilisce
per almeno un anno
la residenza in Italia
-
se
dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o
presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all’estero) per
lo Stato italiano
o
se,
avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l’Italia non
partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce
all’eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l’impiego o la carica o
il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l’impiego o la carica o
il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se,
in caso di guerra
tra l’Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una
carica pubblica
o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista
volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla
cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e’ possibile
riacquistare
la cittadinanza
·
La
perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di
cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963)
·
Chi
ottiene la cittadinanza per naturalizzazione e’ tenuto (Circolare
Mininterno 22/11/94, ex art. 1 co. 4 DPR n.362/94 che
autorizza il Ministero dell'Interno "…ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti")
ad inviare alla rappresentanza diplomatica del paese di cittadinanza originarie una lettera
di svincolo da
quella cittadinanza, e ad esibire all’amministrazione italiana copia
della lettera
e ricevuta di ritorno; nei fatti si tratta di atto o privo di conseguenze (in base alla legislazione
dell’altro paese) o dalle conseguenze facilmente eludibili (copia non conforme alla
raccomandata inviata)
[1] Le disposizioni relative
all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione
o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.
[2] Questo capitolo e’
tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il
materiale originale e’ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.
[3] Disposizione precedente: in
mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformita’
decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).
[4] Disposizione precedente: quote
relative anche alla sponsorizzazione.
[5] In precedenza, anche
inserimento nel mercato del lavoro.
[6] Disposizione precedente: pari
a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.
[7] Disposizione precedente:
richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.
[8] Disposizione precedente: <
doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.
[9] Disposizione precedente: possibile
il rilevamento segnaletico.
[10] Disposizione precedente:
previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.
[11] Disposizioni precedenti: anche
inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza)
lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)
[12] L’art. 32, co. 1, del
Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al
lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima
dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento
nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui
all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative
all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23
risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione
consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa
occupazione”.
[13] Disposizione precedente: 5
anni.
[14] Al tempo: 5 anni.
[15] Al tempo: 5 anni.
[16] Al tempo: 5 anni.
[17] Disposizione precedente: alla
Direzione provinciale del lavoro
[18] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[19] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[20] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[21] Disposizione precedente:
indicazione delle modalita’ di alloggio.
[22] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[23] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[24] Disposizione precedente: copia
del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato
al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di
lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la
restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che
autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del
visto!).
[25] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[26] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[27] Nota: la circolare del
Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle
disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento
del Regolamento.
[28] Disposizioni precedenti:
rilascio o diniego dell’autorizzazione, da parte della Direzione
provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del
datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio all’ingresso, previa
presentazione dell’autorizzazione al lavoro e di copia della domanda e
della documentazione gia’ presentata; nulla-osta concesso o negato entro
20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta
provvisorio spediti al lavoratore per la richiesta di visto.
[29] Disposizione precedente: pari
a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.
[30] Disposizione precedente: un anno.
[31] Disposizione precedente:
precluso l’accesso allo svolgimento di attivita’ lavorativa ai
titolari di permesso per minore eta’ (circ. Mininterno 13/11/00).
[32] Disposizione precedente:
inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.
[33] Disposizione precedente: da 2
a 6 milioni.
[34] Disposizione precedente: 15
gg.
[35] Disposizione precedente: da 2
a 6 milioni.
[36] Disposizione precedente: o
garanzia sostitutiva.
[37] Disposizione precedente: o
garanzia sostitutiva.
[38] Le disposizioni relative
all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione
o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza,
valevano le disposizioni seguenti.
o
cittadini
italiani o comunitari
o
stranieri
con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno
o
regioni,
enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunita’
montane)
o
associazioni
professionali o sindacali
o
enti
o associazioni di volontariato iscritti nell’apposita sezione
dell’albo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o
2
per anno (per privati)
o
il
numero stabilito con l’iscrizione all’albo (per associazioni e enti
di volontariato
o
il
numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)
o
il
numero corrispondente alle capacita’ patrimoniali e compatibile con
l’ordinamento (per associazioni professionali e sindacali)
o
disporre
di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni
del proprio nucleo familiare
o
non
avere condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o
reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione
o
copia
di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilita’ di
reddito
o
dimostrazione
della disponibilita’ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione
del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o
certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)
o
fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di
-
iscrizione
dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle
leggi vigenti; da Vademecum Mininterno)
-
sostentamento
dello straniero in misura non inferiore all’importo dell’assegno
sociale
-
copertura
spese rimpatrio
o
l’ente
o associazione
-
opera
da almeno 3 anni nel campo dell’immigrazione
-
non
ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero e’ una ONLUS)
-
ha
disponibilita’ patrimoniali adeguate
-
ha
disponibilita’ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i
quali prestera’ garanzia
o
il
rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi
all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non
e’ stato sottoposto a misure di prevenzione
o
copia
autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia
o
documentazione
attestante la disponibilita’ di risorse (commisurate al numero di
stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con
incremento del 75% dell’importo assegno sociale per ogni straniero
successivo al quinto)
o
deve
essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione
di garanzia
o
deve
riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui all’art.
23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sull’anzianita’ di
iscrizione)
o
indicazione
di un alloggio in Italia
o
disponibilita’
di mezzi per il sostentamento pari almeno a meta’ dell’importo
annuale dell’assegno sociale
o
disponibilita’
dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di
ritorno)
o
disponibilita’
di mezzi per l’iscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo
previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno), o stipula di
un’assicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale
o
di
2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
o
della
durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato,
ma comunque con scadenza non anteriore a quella dell’originario permesso
per inserimento nel mercato del lavoro
[39] In precedenza, anche gli
ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote
massime stabilite con decreto.
[40] Disposizione precedente:
familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana
(nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita'
lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico
[41] Disposizione precedente:
presso la questura.
[42] Questo capitolo e’
tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il
materiale originale e’ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.
[43] L’art. 32, co. 1, del
Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al
lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima
dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento
nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui
all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative
all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23
risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione
consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa
occupazione”.
[44] Disposizione precedente: 5
anni.
[45] Disposizione precedente: salvo
titolari di permesso per minore eta’ (circ. Mininterno 13/11/00).
[46] Disposizione precedente: il
permesso per minore eta’ non e’ utilizzabile per lavoro ne’
convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in
contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza
del Tribunale di Torino).
[47] L’art. 32, co. 1, del
Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al
lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima
dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento
nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui
all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative
all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23
risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione
consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa
occupazione”.
[48] Disposizione precedente: o di
titolo equipollente, se conseguito all’estero.
[49] Disposizione precedente:
previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.
[50] Le disposizioni precedenti
includevano il diritto all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica a parita’ con gli italiani, a condizione di esercizio di
regolare attivita’ di lavoro subordinato o autonomo. Era inoltre prevista l'erogazione di fondi per la
ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi
di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.
[51] Disposizione precedente: 5
anni.
[52] Disposizione precedente:
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se c’e’ il
rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare
l’Italia; con intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg., in caso
contrario
[53] Disposizione precedente:
eseguita con
·
accompagnamento
immediato alla frontiera, in caso di
o
elusione
dei controlli di frontiera e mancanza di documenti attestanti identita’ e
nazionalita’, se c’e’ il rischio che lo straniero si
sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia
o
mancato
rispetto dell’obbligo di lasciare l’Italia o del divieto di
reingresso derivanti da precedente espulsione
·
intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi
[54] Disposizione precedente:
nulla-osta negato in caso di applicazione di misure detentive per lo straniero
arrestato in flagranza.
[55] Disposizione precedente: in
caso di trattenimento in CPT, e’ competente per il ricorso il giudice
competente per la convalida del trattenimento.
[56] Disposizione precedente: entro
30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dall’ambasciata
italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg.
dalla comunicazione, in caso di intimazione.
[57] Disposizione precedente: dalla
comunicazione.
[58] Disposizione precedente: 10
gg.
[59] Disposizione precedente: il
giudice decide sentito l’interessato ai sensi degli artt. 737 e seguenti
c.p.c.
[60] Formulazione della
disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e
all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore
d’ufficio) e, se necessario, dell’interprete.
[61] Disposizione precedente: 5
anni (salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede
di ricorso).
[62] Disposizione precedente:
arresto da 2 a 6 mesi.
[63] Disposizione precedente: 20
gg.
[64] Disposizione precedente: 10
gg.
[65] Disposizione precedente: se
e’ imminente l’eliminazione dell’impedimento
all’espulsione o al respingimento.
[66] Disposizione precedente: da 2
a 6 milioni di lire.
[67] Disposizione precedente: da uno a 5 milioni di lire.
[68] Disposizione precedente: fino
a 30 milioni di lire.
[69] Disposizione precedente: per
fini di lucro.
[70] La disposizione precedente
includeva il caso di fatto riguardante l’ingresso di 5 o piu’
persone.
[71] Disposizione precedente: 30
milioni di lire.
[72] Disposizione precedente: 50 milioni di lire.
[73] In precedenza: comma 11.
[74] Disposizioni precedenti: in
mancanza di accordi, il lavoratore puo’ chiedere la liquidazione dei
contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria,
maggiorati del 5%; il pagamento e’ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla
banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore
anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla
liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti,
un’indennita’ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro
19/4/99).
[75] Il testo modificato
dell’art. 25 co. 5 del Testo unico contiene un riferimento improprio a
disposizioni dell’art. 22, co. 13, relative al trasferimento dei
contributi, in realta’ soppresse. Gia’ il riferimento
(all’art. 22, co. 11) del testo precedentemente in vigore era comunque
scorretto.
[76] Disposizione precedente: in
assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei
contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con
maggiorazione del 5%.
[77] Disposizione precedente: il
sindaco puo’ disporre, in casi di emergenza, l’accoglienza di
stranieri illegalmente soggiornanti, ferme restando le disposizioni
sull’allontanamento.
[78] Soppressa la seguente
disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti
morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprieta’ di
questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalita’
temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi
familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).
[79] Le disposizioni precedenti
includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento.
[80] Disposizioni precedenti:
erogazione, su richiesta presentata all’ufficio di polizia del Comune di
domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo
privo di risorse e di ospitalita’: £. 25.000 al giorno (Decreto del
Ministro dell’interno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto
del Ministro dell’interno 284/98); contributo riscosso presso la
tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identita’ (in
mancanza, lo straniero chiede la carta di identita’ al Comune di
domicilio; difficolta’ con il requisito di dimora abituale?); ricorso
contro il diniego del contributo, al Ministro dell’interno.
[81] Denominazione precedente:
centrale.
[82] Disposizione precedente:
funzionario del MAE di grado > consigliere di legazione.
[83] Disposizione precedente:
funzionario del Mininterno, di grado > primo dirigente, della
direzione dei Servizi civili.
[84] Disposizione precedente: si
forma un Consiglio di presidenza, che fissa le direttive, presieduto dal
Presidente della prima Sezione
[85] Disposizioni precedentemente
vigenti:
[86] Disposizione precedente: il
permesso era rinnovato di norma con durata di 4 anni.
[87] Le disposizioni precedenti
includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento.
[88] Disposizione precedente: 5
anni.
[89] Nota: il testo italiano
dell’articolo 11 della direttiva e’ ambiguo; fa riferimento,
infatti, alla persona che “soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel
territorio di un altro Stato membro”. Sembra cosi’ che il semplice
soggiorno faccia scattare la riammissione. Il testo inglese recita pero’:
“... remains or seeks to enter without authorisation on the territory of
another Member State”; e’ il “rimanere” (il
prolungamento non autorizzato, cioe’) a far scattare la sanzione, non il
“soggiornare”. L’interpretazione corretta sembra essere
quindi quella che fa riferimento alla persona che “soggiorni illegalmente
o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro”.
Se le cose stanno cosi’, la disposizione e’ formulata male: non
e’ legittimo applicare un divieto di allontanamento in contrasto con la
Convenzione di Schengen.
[90] L’ingresso in Italia non
puo’ essere considerato automaticamente illegale: l’attraversamento
delle frontiere interne da altro Stato membro appartenente all’Area
Schengen verso l’Italia e’ da considerare legittimo, se effettuato
attraverso un valico autorizzato e nei limiti previsti dalla Convenzione di
Schengen. Dovrebbero pertanto essere sanzionati col rinvio verso lo Stato
membro che ha accordato la protezione solo l’ingresso attraverso un
valico non autorizzato, l’ingresso da valico autorizzato da Paese
“non Schengen” mediante esibizione di documenti contraffatti,
l’ingresso in violazione delle disposizioni dell’Accordo di
applicazione della Convenzione di Schengen (es.: l’ingresso troppo
ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata
limite consentita, di tre mesi nell’arco di un semestre). Allo stesso
tempo, dovrebbe essere sanzionato il soggiorno illegale (es.: il soggiorno da
Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di
presenza, etc.).