(Sergio Briguglio 4/5/2003)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV Legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura; le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

                                                                             I.     Ingresso e soggiorno

 

1.    Categorie di ingresso

2.    Programmazione dei flussi

3.    Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia

4.    Permesso di soggiorno

5.    Iscrizione anagrafica

6.    Carta di soggiorno

7.    Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

8.    Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

9.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

10.        Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[1]

11.       Formazione di lavoratori all’estero

12.      Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13.      Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

14.      Minori stranieri[2]

15.      Ingresso e soggiorno per studio

16.      Professioni

17.      Protezione sociale

 

                                                                    II.     Allontanamento e sanzioni

 

18.      Respingimento alla frontiera

19.      Espulsione

20.      Trattenimento nei CPT

21.      Sanzioni a carico di terzi

 

                                  III.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

22.      Assistenza sanitaria

23.      Previdenza sociale

24.      Assistenza sociale

25.      Enti di patronato

26.      Accoglienza e accesso all’alloggio

27.      Discriminazione

 

                                                                                                                   IV.     Asilo

 

28.      Status di rifugiato

29.      Protezione temporanea

30.      Protezione complementare

 

                                                                                                V.     Cittadinanza

 

31.      Cittadinanza


 

                                                                             I.     Ingresso e soggiorno

 

1.    Categorie di ingresso

 

·      Ingresso per “inserimento”, per “diritto”, per “interesse” (distinzione ufficiosa)

·      Ingresso per inserimento: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio

o     Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita’ atenei)

o     Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti bsono soddisfatti

o     Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)

·      Ingresso per diritto: asilo e protezione, unita’ familiare, salute (cura)

o     Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero’, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o     Requisiti principali “indipendenti” dalla volonta’: condizione di persecuzione, rapporto di parentela, condizione di salute

o     Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.

o     Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)

o     Nota: l’ammissione al riconoscimento del diritto d’asilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

·      Ingresso per interesse: turismo, affari, motivi religiosi, etc.

o     Ingressi non limitati numericamente

o     Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o     Requisiti: non gravare sull’assistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o     Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

 

2.    Programmazione dei flussi

 

·      Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica dell’immigrazione; criteri per i flussi

·      Possibilita’ di emanazione del documento programmatico con cadenza piu’ breve dei tre anni, se necessario

·      Uno o piu’ decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta’ e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico); emanazione entro il 30 novembre dell’anno precedente

·      In mancanza decreto, possibile emanazione di un DPCM entro quote anno precedente[3]

·      Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo[4]

·      Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata

·      Le regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sulle possibilita’ di ricezione di flussi per i tre anni successivi

·      Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione (utilizzata per Albania, Tunisia, Marocco, Romania)

·      Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il III grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

·      Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi

 

·      Adottate quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali)

·      Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002: lavoro stagionale, riduzione degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)

·      Adottate (contra legem) ripartizioni delle quote per Regioni, poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del lavoro, con accantonamento di quote di riserva (nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/00, Circolare Ministero del lavoro 39/00); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante (Circolare Ministero del lavoro 69/00, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/00 e 8/11/00)

·      Adottato (entro il decreto-flussi) il possibile aggiustamento (trascorsi 140 gg. dall’entrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem) un aggiustamento gia’ con Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/4/00 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per meta’ destinata a ingressi stagionali da ogni paese)

 

·      Decreti 1998-2003:

o     1998: anticipazione (20.000 stagionali); DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o     1999: direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o     2000: anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000); DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita’, 500 a lavoro autonomo); ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o     2001: DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o subordinato (2.000), informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione o formazione all’estero (4.000)

o     2002: antipazioni: Decreto Ministro del lavoro 4/2/02: stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati all’ingresso nell’UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria); Decreto Ministro del lavoro 12/3/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita’ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto); Decreto Ministro del lavoro 22/5/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600); Decreto Ministro del lavoro 16/7/02: stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000); DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o     2003: DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali); DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

 

·      Nota: programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o     limitazione attiva solo se piu’ restrittiva dei criteri

o     restrittivita’ dei criteri allentata dall’aggiramento (rapporti nati illegalmente)

o     gia’ prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)

o     casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

 

 

3.    Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia

 

·      Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana; per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti rilasciati da Paesi Schengen

·      Richiesto in caso di ingresso per soggiorni di durata superiore a 90 gg. o per ingressi da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)

·      Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda di asilo considerata ammissibile

·      Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo) e’ respinto; di norma non e’ ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare)

 

·      Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C

o     tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita’ territoriale limitata)

o     tipo B: transito, validita’ massima 5 gg.

o     tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

·      Visti Nazionali (VN): tipo D

o     tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[5]

 

·      Documenti richiesti:

o     passaporto valido (o documento equivalente)

o     documentazione su

-       finalita’ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilita’ mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dell’interno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per viaggio e soggiorno (salvo caso di ingresso sponsorizzato)

-       condizioni di alloggio

o     documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000 sulla “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

·      La disponibilita’ di mezzi di sostentamento e’ dimostrabile (Direttiva del Ministro dell’interno) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilita’ in Italia di fonti di reddito

 

·      Comunicazione scritta allo straniero cui e’ rilasciato il visto, in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e soggiorno in Italia

 

·      Provvedimento di diniego del visto: atto scritto e motivato, in lingua comprensibile o in inglese, francese, spagnolo o arabo; indicate modalita’ di impugnazione

·      Salvo il caso di visti per motivi familiari, di lavoro e di studio, deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico

·      Ricorso contro il diniego di visto: al TAR del Lazio (salvo che sia azionabile il ricorso davanti al giudice ordinario) entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907; artt. 21 e segg. L. 1034/71)

 

·      Ingresso consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti dall’ufficio di polizia del posto)

 

·      Ammissione dello straniero condizionata a ulteriori controlli:

o     documentazione relativa a finalita’ e durata del soggiorno

o     mezzi di sostentamento adeguati

o     mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)

o     assenza di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o     assenza di condanne (anche in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o     assenza di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione

o     assenza di motivi che richiederebbero l’espulsione

o     assenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o     rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

·      Obbligo, per la polizia di frontiera, di apposizione del timbro a data in ingresso sul passaporto

·      Controlli di frontiera (con apposizione del timbro a data sul passaporto) anche per lo straniero in uscita dall’Italia verso Paese non Schengen

 

·      Reingresso in esenzione dall’obbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso valido; in caso di smarrimento o sottrazione del documento di soggiorno, o di possesso di permesso scaduto da meno di 60 gg., obbligo di munirsi di visto di reingresso

·      Possibile il rientro dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e’ necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dell’interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

·      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu’ di sei mesi continuativi (se il permesso e’ di durata < 2 anni) o per piu’ di meta’ della durata (se il permesso e’ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

 

·      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso o di documenti necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale

 

 

4.    Permesso di soggiorno

 

·      Richiesta del permesso, in questura, entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso

·      Richiesta obbligatoria in tutti i casi in cui il soggiorno superi gli 8 gg. lavorativi

 

·      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da lavoro, studio e familiari di durata < 3 mesi, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)

 

·      Documentazione necessaria in generale:

o     passaporto valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita’, anno e luogo di nascita del richiedente

o     disponibilita’ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro)

·      Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:

o     esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o     disponibilita’ di mezzi di sostentamento (o, se prevista, garanzia sostitutiva)

o     disponibilita’ di alloggio

·      Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di generalita’ complete anche per figli minori da iscrivere nel permesso e di motivi e luogo del soggiorno

 

·      Rilasciata ricevuta richiesta con foto; valida come permesso per soggiorni < 30 gg.; appuntamento, altrimenti, per ritiro permesso o diniego (entro 20 gg.: termine ordinatorio)

 

·      Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria:

o     iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o     iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o     assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

·      Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, ma comunque

o     lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: 2 anni

o     lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[6]

o     lavoro autonomo: < 2 anni

o     studio e formazione: < 1 anno

o     familiari: come per il familiare (o affidatario) “perno”, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o     lavoro stagionale: < 9 mesi; dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

o     turismo, visita, affari: < 3 mesi

o     richiesta asilo: durata procedura riconoscimento

o     asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o     acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o     emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o     altri motivi (cura, minore eta’): < documentate esigenze

 

·      Richiesta di rinnovo del permesso: prima della scadenza, almeno

o     90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)

o     60 gg. (lavoro a tempo determinato)

o     30 gg. (altri motivi)[7]

·      Mancata richiesta di rinnovo insanabile oltre 60 gg. dopo la scadenza

·      Non rinnovabile ne’ prorogabile oltre i 90 gg. (salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen (Italia inclusa?) sulla base di visto uniforme, ne’ il permesso per turismo rilasciato in esenzione di visto

·      Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio universitario

·      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu’ di sei mesi continuativi (se il permesso e’ di durata < 2 anni) o per piu’ di meta’ della durata (se il permesso e’ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

 

·      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da lavoro, studio e familiari di durata < 3 mesi, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)

 

·      Requisiti per il rinnovo:

o     permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (inclusi mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico, assolvimento obblighi in materia sanitaria, eventuale disponibilita’ di alloggio), salvo periodo di disoccupazione tollerata

o     eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario)

·      L’iscrizione al SSN deve essere confermata con l’esibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dell’addetto che la riceve

·      Mezzi di sostentamento corrispondenti a reddito (da lavoro o da altra fonte lecita): accertabili d’ufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva (rilevanti i lavori saltuari?)

 

·      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale[8]

 

·      Possibile la revoca in caso di perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen

 

·      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale

 

·      In sede di rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione

o     nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso

o     la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative

o     l’esistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali

o     l’esistenza di requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto, disatteso)

·      Diniego di rilascio o rinnovo del permesso: salvo respingimento o espulsione, ingiunzione a lasciare l’Italia entro 15 gg. lavorativi, a pena di espulsione

·      Revoca: espulsione

·      Ricorso, in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; artt. 21 e segg. L. 1034/71) o, per motivi familiari, al giudice ordinario (esenzione da ogni imposta)

 

·      Il permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto all’anagrafe)

 

·      I titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg.; obbligo dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi (sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione; espulsione trascorsi 60 gg.)

 

·      Limitazioni alla liberta’ di soggiorno degli stranieri in certe localita’ possono essere stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare

 

·      L’esibizione del permesso di soggiorno puo’ essere richiesta dall’amministrazione per licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero (non atti di stato civile)

·      La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identita’ e del permesso all’autorita’ di pubblica sicurezza e’ punita con ammenda e arresto fino a 6 mesi

·      In caso di dubbi sull’identita’ dello straniero, obligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali[9]

·      Possibile la richiesta di prove di disponibilita’ di reddito, per i controlli previsti dalla normativa

·      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’ alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato

 

·      Permessi per motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo utilizzabili, senza necessita’ di conversione, per lavoro subordinato (previa iscrizione al collocamento o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro), lavoro autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) o socio lavoratore di cooperative; convertiti, su richiesta, alla scadenza

·      Permesso per motivi di studio utilizzabile per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; convertibile, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, in permesso per lavoro subordinato previa stipula del contratto di soggiorno[10], entro quote, prima della scadenza (pochi posti per regione riservati per circolare)

·      Tutti i permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; “anche se” non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) convertibili in permesso per lavoro autonomo a condizione del rispetto dei requisiti per l’ingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita’ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi); necessaria pero’ la certificazione da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del possesso  dei requisiti relativi ad assenza di motivi ostativi, risorse, reddito e alloggio (impossibile la conversione senza rimpatrio?)

·      Altre conversioni[11]:

o     lavoro stagionale in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote

o     altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o     altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o     motivi familiari o affidamento in lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), studio, accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[12], con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di cura; al compimento della maggiore eta’ o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio, extra quote

o     minore eta’ in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro, con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore eta’, a condizione di

-       assenza di decisione del Comitato per i minori stranieri

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento in un progetto di integrazione gestito da ente idoneo da almeno 2 anni

-       disponibilita’ di alloggio

-       iscrizione ad un corso di studio (per conversione in studio), svolgimento di attivita’ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilita’ di un contratto di lavoro (per conversione in lavoro)

o     protezione sociale in lavoro o studio; in presenza dei requisiti

 

 

5.    Iscrizione anagrafica

 

·      Iscrizione anagrafica (residenza legale) per lo straniero regolarmente soggiornante a parita’ di condizioni con l’italiano: dimora abituale

·      Dimora abituale: titolarita’ di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (o rinnovabile – parere del Consiglio di Stato; requisito di permesso di un anno abrogato da Legge 39/90, poi abrogata) e sistemazione alloggiativa nel Comune (anche in centro di accoglienza, > 3 mesi pregressi)

·      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso di valido permesso di soggiorno, e’ iscritto all’anagrafe (residenza legale, necessaria per l’acquisto della cittadinanza), su richiesta, a prescindere dal titolo e dalla durata del permesso (circ. Mininterno 23/12/2002)

·      Necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del permesso (o della carta)

·      In mancanza di rinnovo di dichiarazione, o per irreperibilita’ in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli: cancellazione dalle liste della popolazione residente

 

 

6.    Carta di soggiorno

 

·      Carta di soggiorno: permesso di validita’ illimitata

 

·      Requisiti:

o     6 anni[13] di soggiorno legale

o     titolarita’ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita’)

o     reddito superiore all’assegno sociale

o     assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui all’art. 380 (delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e all’art. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.

·      La circolare del Mininterno 23/10/2000 sosteneva la necessita’ del possesso di permesso indefinitamente rinnovabile per tutti gli anni richiesti[14]; sentenze di diversi TAR (es.: TAR Lombardia) contrarie; la circolare del Mininterno 3/6/02 ha rivisto l’interpretazione: 6 anni[15] di soggiorno legale a qualunque titolo e titolarita’ di permesso indefinitamente rinnovabile solo al momento della richiesta della carta

 

·      La carta puo’ essere chiesta anche per coniuge e figli minori conviventi; requisiti ulteriori:

o     alloggio idoneo

o     reddito commisurato (come per ricongiungimento familiare)

·      Ha diritto alla carta di soggiorno anche il coniuge o familiare (figlio minore; ma anche – Testo unico Comunitari - figlio maggiorenne a carico; ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; familiari ammissibili al ricongiungimento, a carico; altro?) conviventi (?, non richiesto da art. 30, co. 4) di cittadino italiano o comunitario residente in Italia; requisiti (?, non richiesti da art. 30, co. 4):

o     assenza di condanne e rinvii a giudizio artt. 380 e 381 c.p.p.

o     reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

·      La carta per il figlio minore del cittadino italiano o comunitario residente e’ chiesta da chi esercita la patria potesta’

 

·      Documentazione da presentare in questura:

o     copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o     copia dichiarazione dei redditi o modello 101 (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o     certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o     foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o     eventuale documentazione che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari (eventualmente autenticata dal consolato italiano)

o     certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dell’ufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)

·      La richiesta deve contenere l’indicazione dei luoghi di soggiorno negli ultimi 6 anni[16] (del solo richiedente; circolare Mininterno 4/4/2001)

·      La richiesta puo’ essere presentata in qualunque momento (non solo alla scadenza del permesso di soggiorno; circolare Mininterno 4/4/2001)

 

·      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di una carta di soggiorno o di documenti necessari per ottenerla; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale

 

·      La carta e’ rilasciata o negata entro 90 gg.

 

·      La carta di soggiorno deve essere vidimata, su richiesta del titolare, ogni 10 anni; vale come documento di identita’ per 5 anni da rilascio e rinnovi; rinnovo, su richiesta del titolare, previo aggiornamento di dati e foto, ma senza nuova certificazione dei requisiti

 

·      La carta di soggiorno da’ accesso a tutte le attivita’ non espressamente riservate all’italiano o vietate allo straniero, e a tutte le forme di servizio o assistenza pubblici (salvo che sia previsto il contrario)

·      Titolare di carta espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione

 

·      Revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di altro permesso per il quale siano soddisfatti i requisiti

·      Ricorso al TAR contro rifiuto o revoca della carta di soggiorno

 

 

7.    Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

 

·      Ingressi limitati da quote definite dai decreti di programmazione dei flussi

 

·      Richiesta nominativa (eventualmente da lista istituita in base ad accordi bilaterali) di autorizzazione al lavoro da parte del datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante) allo Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avra’ luogo la prestazione lavorativa;[17] in attesa dell’istituzione dello Sportello unico, le funzioni dello Sportello unico sono svolte dalla Direzione provinciale del lavoro (L. 222/02)

·      Richiesta presentabile per posta (circ. Minlavoro 59/02[18]) dopo la pubblicazione in GU del decreto-flussi: fa fede la data di inoltro

·      La richiesta puo’ riguardare anche persona legalmente presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma MAE)

·      Possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralita’ di rapporti di lavoro part-time (con domande presentate “in un’unica soluzione”, circ. Minlavoro 59/02[19]), come pure il singolo rapporto part-time (> 20 ore settimanali, da circ. Minlavoro 59/02[20]), a condizione che il reddito del lavoratore sia non inferiore all’importo dell’assegno sociale (alloggio escluso)

·      La richiesta deve contenere:

o     generalita’ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro

o     generalita’ o numero dei lavoratori da assumere

o     trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o     garanzia della disponibilita’ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali; la ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore di lavoro e’ demandata al Regolamento (il D.L. 195 stabilisce che in caso di oneri a carico datore di lavoro sono possibili trattenute < 1/3 salario; norma a regime?)[21]

o     proposta di contratto di soggiorno (incluso impegno al pagamento delle spese di rimpatrio)

o     dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro

o     eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari (circ. Minlavoro 59/02[22])

·      Documentazione da allegare (circ. Minlavoro 59/02[23]):

o     eventuale certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente

o     idonea documentazione attestante la capacita’ reddituale del datore di lavoro (determinato, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui)

o     idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia

o     proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rimpatrio dello straniero[24]

·      Domanda trasmessa d’ufficio alla Direzione competente per la provincia di svolgimento dell’attivita’ lavorativa (circ. Minlavoro 59/02[25]); l’eventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia

·      Esame delle domande secondo l’ordine di ricezione (circ. Minlavoro 59/02[26])

·      Richiesta comunicata al centro per l’impiego; accertamento di indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per l’impiego per 20 gg.; silenzio-assenso; disponibilita’ non vincolante (circ. Minlavoro 59/02[27])

·      Esame della congruita’ della retribuzione (per lavoro domestico: allegato circ. Minlavoro 50/02)

·      Tempestiva trasmissione alla Questura per acquisizione del parere del Questore; il Questore verifica che non vi siano motivi ostativi all’ingresso del lavoratore (es.: divieti di reingresso) e che il datore di lavoro non abbia condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., e che non sia stato sottoposto a misure di prevenzione

·      Rilascio (nel rispetto delle quote) o diniego del nulla-osta entro 40 gg. (limite con carattere puramente ordinatorio)

·      Richiesta d’ufficio all’Agenzia delle entrate del codice fiscale per il lavoratore (trasmesso al consolato)

·      Nulla-osta, proposta di contratto e codice fiscale trasmessi al lavoratore o al consolato (d’ufficio, su richiesta del datore di lavoro)[28]

 

·      Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare (richiesta di visto o stipula del contratto?) entro 6 mesi dal rilascio

·      Visto di ingresso per lavoro subordinato, con indicazione del codice fiscale, rilasciato o negato entro 20 gg.

·      Entro 8 gg. dall’ingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico

 

·      Durata del permesso di soggiorno:

o     2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o     durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[29], per rapporto a tempo determinato

·      La prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dell’accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso e’ consentita (Circolare Ministero del lavoro 67/00)

 

·      In caso di licenziamento (da comunicare entro 5 gg., da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro) o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato – circolare Mininterno 19/05/2001):

o     iscrizione al collocamento per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[30]

o     rinnovo del permesso in caso di scadenza intermedia

o     specificazione “attesa occupazione” sul permesso, ma conservazione facolta’ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o     in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso e’ fissata a

-       2 anni, per rapporto a tempo indeterminato

-       corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dall’iscrizione al collocamento, per rapporti a tempo determinato

 

·      Consentita l’assunzione, senza richiesta di autorizzazione al lavoro, ma con comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, anche di titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari o affidamento o per minore eta’[31] (salvi requisiti di eta’), studio (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione), asilo, motivi umanitari (se e’ consentito l’accesso al lavoro), protezione sociale[32]; e’ consentita anche l’iscrizione al collocamento (non citata esplicitamente nel caso di permesso per studio, per affidamento e per minore eta’; discende, in caso di sopravvenuta disoccupazione, dalla parita’ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano?)

 

·      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’ alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato

·      Ammenda da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro che non comunichi variazioni del rapporto di lavoro

·      Arresto da  3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[33] euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo

 

·      Il titolare di permesso per lavoro subordinato

o     e’ iscritto obbligatoriamente al SSN

o     accede alle misure di edilizia popolare a parita’ con l’italiano se in possesso di durata > 2 anni

o     e’ parificato all’italiano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o     accede allo studio a parita’ con l’italiano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o     puo’ chiedere il ricongiungimento familiare

o     accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita’ con l’italiano

o     accede ai servizi di patronato

 

 

8.    Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

·      Procedura per l’ingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze

·      La chiamata puo’ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

·      Accertamento di indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per l’impiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste

·      Non oltre 20 gg.[34] di tempo, dalla data della richiesta, per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte dello Sportello unico (transitoriamente, da parte della Direzione provinciale del lavoro)

 

·      Durata dell’autorizzazione al lavoro: > 20 gg., < 9 mesi, anche con riferimento a piu’ rapporti di lavoro

·      Il permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro autorizzati

 

·      Il lavoratore che rispetti l’obbligo di uscita al termine del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori per l’ingresso per lavoro stagionale per l’anno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), come pure per le chiamate che attingano da liste (anche in caso di disponibilita’ di manodopera italiana o comunitaria?)

 

·      Il lavoratore che rispetti l’obbligo di uscita al termine del permesso di soggiorno puo’ convertire, a partire dal secondo anno di presenza per lavoro stagionale, il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali

 

·      Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

 

·      Arresto da  3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[35] euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze, per lavori a carattere stagionale, un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo

 

·      Il titolare di permesso per lavoro stagionale e’ iscritto obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno

 

 

9.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

·      Ingresso entro quote appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi

 

·      Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere un’attivita’ lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite procuratore)

o     dichiarazione da parte dell’autorita’ competente di assenza di motivi ostativi (esclusa l’assenza dello straniero) al compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione in un albo o registro o il rilascio di un’autorizzazione o licenza o la presentazione di una dichiarazione o denuncia

o     attestazione, da parte dell’autorita’ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dell’attivita’

·      Per attivita’ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivita’ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), ne’ quindi alcuna autorita’ competente, e per attivita’ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sono sostituite da

o     contratto sottoscritto dall’eventuale committente

o     eventuale certificato di iscrizione dell’impresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese

o     dichiarazione di responsabilita’ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verra’ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato

o     dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verra’ corrisposto (non inferiore alla soglia per l’esenzione dal ticket)

o     copia dell’ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri l’effettiva capacita’ di corrispondere il compenso

 

·      Richiesta in questura (entro 3 mesi dalla dichiarazione) di nulla-osta provvisorio all’ingresso, previa presentazione dell’eventuale dichiarazione (con copia della domanda e della documentazione gia’ presentata) e dell’attestazione

·      Nulla-osta apposto in calce alla dichiarazione entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi all’ingresso del lavoratore; dichiarazione con nulla-osta e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano per la richiesta di visto di ingresso

 

·      Visto concesso, per la specifica attivita’ indicata, previo accertamento di

o     disponibilita’ di risorse corrispondenti a quelle indicate nell’attestazione

o     disponibilita’ di reddito[36] non inferiore a quello al di sotto del quale e’ prevista l’esenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dell’esenzione dal ticket e’ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale?), o dichiarazione di un committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti

o     idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)

·      La Rappresentanza diplomatica o consolare certifica il possesso  dei requisiti relativi ad assenza di motivi ostativi, risorse, reddito e alloggio

·      Visto concesso o negato entro 120 gg. dalla richiesta; utilizzato entro 180 gg. dalla concessione

 

·      Permesso di soggiorno della durata di 2 anni

·      Rinnovo condizionato alla dimostrazione della disponibilita’ di alloggio e di reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale (da circolare Mininterno 19/05/2001)[37]

·      Revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p.

 

·      Il lavoratore autonomo ha gli stessi diritti del lavoratore subordinato (riguardo a lavoro, assistenza sanitaria, ricongiungimento, studio, assistenza, edilizia popolare, formazione e riqualificazione, accesso agli istituti di patronato)

 

·      Puo’ ottenere il permesso per lavoro autonomo il titolare di permesso (anche di breve durata) per altri motivi (che non consentono attivita’ lavorativa – da Regolamento; qualsiasi – da Vademecum Mininterno; esclusi i permessi temporanei, quale richiesta asilo o cura – da prassi) che soddisfi i requisiti per l’ingresso (incluso il rispetto delle quote programmate); necessaria pero’ la certificazione da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del possesso  dei requisiti relativi ad assenza di motivi ostativi, risorse, reddito e alloggio (impossibile la conversione senza rimpatrio?)

 

 

10.       Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[38]

 

 

11.     Formazione di lavoratori all’estero

 

·      Possibilita’ di attivita’ di formazione nei paesi d’origine, nell’ambito di programmi del Ministero del lavoro o dell’istruzione in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni, organizzazioni di imprenditori o di lavoratori

·      Formazione finalizzata all’inserimento nelle attivita’ produttive in Italia, in quelle italiane nei paesi d’origine, e allo sviluppo delle attivita’ produttive dei paesi d’origine

·      Preferenza (secondo criteri stabiliti dal regolamento) dei lavoratori cosi’ formati per le chiamate da lista per rapporti di lavoro subordinati nei settori di impiego corrispondenti alle attivita’ di formazione

·      Agevolazioni per l’impiego di lavoratori autonomi cosi’ formati (con modalita’ stabilite dal regolamento)

 

 

12.     Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

 

·      Ingresso extra-quote per le seguenti categorie[39]:

o     dirigenti o personale altamente qualificato (assunti almeno 12 mesi prima della data del trasferimento temporaneo)

o     lettori universitari

o     ricercatori e professori universitari

o     traduttori e interpreti

o     colf alle dipendenze, all’estero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o     persone che, (gia’?) autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani che includano prestazioni di lavoro subordinato

o     lavoratori (in numero limitato – da Regolamento) alle dipendenze di imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (altamente qualificati – da Regolamento) per un tempo limitato

o     lavoratori marittimi

o     lavoratori alle dipendenze di persone o imprese operanti all’estero, inviati per effettuare prestazioni (di durata < 2 anni – da Regolamento) nell’ambito di contratti di appalto con persone o imprese in Italia

o     lavoratori circensi

o     artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto

o     artisti da impiegare in locali di intrattenimento

o     artisti da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni culturali o folkloristiche

o     giornalisti e dipendenti di organi dell’informazione stranieri

o     persone che svolgono attivita’ di ricerca o attivita’ occasionali nell’ambito di programmi di scambio o mobilita’ di giovani

o     persone collocate “alla pari

o     infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (incluse assunzioni da parte di societa’ di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata; escluse le assunzioni da parte di cooperativa sociale, salvo che la cooperativa non gestisca direttamente la struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima; da circ. Minlavoro 52/02 e 55/02)

·      Ambiguita’ in relazione agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: si tratta di ingressi appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri gia’ titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si dedurrebbe da art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento)

·      L’ingresso e’ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivita’ autonoma (circ. Minlavoro 51/02)

 

·      Quote massime per sportivi professionisti stabilite con decreto annuale del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante

 

·      Autorizzazione al lavoro rilasciata con le modalita’ usuali, salvo

o     dirigenti o personale altamente qualificato: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma

o     lettori, ricercatori e professori universitari: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma; la richiesta da parte dell’universita’ o dell’istituto di ricerca deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o     interpreti e traduttori: autorizzazione richiesta anche per attivita’ autonoma; richiesta presentata dallo straniero, se si tratta di attivita’ autonoma

o     colf di cittadini italiani o stranieri: deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o     stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: assunzione, nell’ambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio

o     lavoratori dello spettacolo: autorizzazione rilasciata dall’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio della questura? – da Testo unico); durata dell’autorizzazione < 6 mesi, prorogabile solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro

o     lavoratori marittimi: autorizzazione non richiesta

o     sportivi: autorizzazione sostituita da dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa’ destinataria delle prestazioni sportive (anche in forma di lavoro autonomo)

o     giornalisti e dipendenti di organi dell’informazione: autorizzazione non richiesta

o     persone nell’ambito di programmi di scambio e mobilita’ di giovani: l’autorizzazione deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi; ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dall’accordo; in caso di ingresso per vacanze-lavoro, l’autorizzazione puo’ essere chiesta successivamente all’ingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o     persone collocate “alla pari”, al di fuori di programmi di scambio e mobilita’ di giovani: durata dell’autorizzazione < 3 mesi

·      Autorizzazione al lavoro (di durata pari al rapporto di lavoro a tempo determinato, ma comunque < 2 anni; proroga, se prevista, con durata < 2 anni)

·      Autorizzazione al lavoro non richiesta per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale

 

·      Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio all’ingresso, con le modalita’ usuali

 

·      Autorizzazione al lavoro da utilizzare, per richiesta di visto e di permesso di soggiorno, entro 90 gg. dal rilascio

 

·      Visto di ingresso e permesso di soggiorno rilasciati con validita’ corrispondente alla validita’ dell’autorizzazione al lavoro; nei casi in cui l’autorizzazione non e’ richiesta, validita’ limitata alle documentate esigenze

·      Sufficiente l’autorizzazione al lavoro per la permanenza dei marittimi sulla nave, anche in acque territoriali o in porto; in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso entro 8 gg. lavorativi

·      Ingresso di frontalieri regolato dagli accordi con gli Stati confinanti

 

·      Permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso non rinnovabili (salvo il caso di proroga consentita?; e per rapporti a tempo indeterminato?) e non convertibili (salvo il caso di formazione – sempre che la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo rientri nelle quote ai sensi dell’art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 

13.     Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

 

·      Puo’ chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri

o     lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi

o     il cittadino italiano o comunitario

 

·      I familiari per cui puo’ essere chiesto il ricongiungimento da parte dello straniero sono

o     coniuge non legalmente separato

o     figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o     figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o     genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza o qualora abbiano piu’ di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi di salute, di provvedere loro (un’ordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse in favore dei genitori va valutata, al fine di verificare la condizione di genitori a carico, con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono, e che attestazioni da parte delle autorita’ locali sulla dipendenza economica dei genitori dal figlio sono rilevanti)

o     figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidita’ totale[40]

·      I figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli

 

·      Requisiti da soddisfare da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento:

o     disponibilita’ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare

o     disponibilita’ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori all’importo

-       dell’assegno sociale per l’ingresso di un familiare

-       del doppio dell’assegno sociale per l’ingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dell’assegno sociale per l’ingresso di 4 o piu’ familiari

·      Si prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se il richiedente e’ un rifugiato

·      Il genitore naturale (o anche naturale?), del minore regolarmente soggiornante in Italia puo’ fare ingresso per ricongiungimento familiare, prescindendo dal possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio; e’ tenuto a dimostrare il possesso di quei requisiti entro un anno dall’ingresso

 

·      Il ricongiungimento puo’ essere chiesto anche dal cittadino comunitario in tutti i casi considerati e alle stesse condizioni (condizione di maggior favore, art. 1, co. 2, T.U.)

·      Il cittadino comunitario inoltre, se soggiorna in Italia per lavoro o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi, puo’ chiedere il ricongiungimento con coniuge, figli minori e ascendenti e discendenti (anche del coniuge) a carico, e ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti propri o del coniuge

·      Il ricongiungimento puo’ essere chiesto anche dal cittadino italiano in tutti i casi in cui puo’ chiederlo il cittadino comunitario, e per il figlio maggiorenne adottato (da decreto MAE); dubbia la legittimita’ costituzionale dell’imposizione di requisiti relativi a reddito e alloggio (diritto all’unita’ familiare non limitabile per l’italiano); incerta la prassi: necessaria la richiesta di nulla-osta?

 

·      Richiesta presso lo sportello unico[41] di nulla-osta all’ingresso; documentazione da presentare:

o     carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o     documentazione attestante la disponibilita’ di reddito

o     attestazione del Comune di conformita’ ai parametri delle leggi regionali per l’edilizia popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o     documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore eta’ (verifica della documentazione affidata transitoriamente, con circ. Mininterno, al consolato anziche’ allo Sportello unico)

·      Rilascio di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma dell’addetto

·      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg.; trascorso tale limite, silenzio-assenso

 

·      Nulla-osta da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio (da decreto MAE)

·      Trasmissione da parte del richiedente (o esibizione da parte del candidato all’ingresso?) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del nulla-osta o, in caso di silenzio-assenso, di copia della domanda e dei documenti presentati

·      Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio e presentazione della documentazione attestante l’esistenza dei legami familiari e degli altri requisiti in capo agli stranieri richiedenti il visto (e di nulla-osta o di copia della domanda e della documentazione presentata con data?)

·      Rilascio o diniego del visto entro 90 gg. (da Regolamento)

·      Ricorso contro il diniego di nulla-osta o di visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito davanti al giudice ordinario; il giudice puo’ ordinare direttamente il rilascio del visto di ingresso

·      Consentito il rilascio di visto di ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario o del titolare di carta di soggiorno o dello straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato (per contratto di durata > 1 anno), lavoro autonomo, motivi religiosi, studio dei familiari per i quali potrebbe essere chiesto il ricongiungimento, previa esibizione

o     della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autorita’ straniera, dalla rappresentanza italiana)

o     del nulla-osta della questura

·      In caso di figlio di eta’ < 14 anni, al seguito, al posto della dimostrazione di disponibilita’ di alloggio e’ sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio in cui il minore sara’ alloggiato

 

·      Permesso di soggiorno per motivi familiari (o carta di soggiorno) rilasciabile

o     a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o     allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?); il permesso e’ revocato se al matrimonio non e’ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o     allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o     allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o     al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche’ non privato della patria potesta’

o     al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o     al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o     al minore straniero di eta’ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

·      Permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento ma comunque < 2 anni, rinnovabile con questo; carta di soggiorno a chi si ricongiunge con cittadino italiano o comunitario (senza ulteriori requisiti? in contrasto con art. 9 T.U. e T.U. comunitari)

 

·      In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ricevere una carta di soggiorno, al compimento della maggiore eta’, al familiare straniero il permesso e’ convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (in base ai requisiti previsti?)

 

·      In tutti i procedimenti relativi al diritto all’unita’ familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita’ il superiore interesse del minore

 

·      Il titolare di permesso per motivi familiari e’ iscritto obbligatoriamente al SSN; il familiare titolare di carta di soggiorno puo’ in alternativa assicurarsi privatamente contro il rischio di malattia, infortunio, maternita’ (?)

·      Il titolare di permesso per motivi familiari puo' svolgere attivita' di lavoro subordinato (salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo, iscriversi nelle liste di collocamento e iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

 

14.     Minori stranieri[42]

 

·      Il minore straniero di eta’ < 14 anni e’ iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori con cui convive, ovvero dell’affidatario straniero; segue la condizione giuridica piu’ favorevole tra quella dei genitori con cui convive, ovvero dell’affidatario straniero (se piu’ favorevole: il minore potrebbe essere, ad esempio, rifugiato, affidato a straniero con condizione meno favorevole; in caso di allontanamento dell’affidatario, deve essere affidato ad altri?)

·      Al compimento dei 14 anni, al minore straniero iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino ai 18 anni ovvero una carta di soggiorno (in caso di possesso di carta da parte del genitore o dell’affidatario e in presenza dei requisiti per il rilascio di carta ai familiari)

 

·      Conversione del permesso di soggiorno: due disposizioni parzialmente sovrapposte:

o     nel caso in cui i presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari vengano meno per morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18 anni, non e’ possibile il rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e’ convertito (solo in presenza dei requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’) o per studio (art. 30, co. 5)

o     al compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione nel permesso dell’adulto, al compimento dei 14 anni (nota: la disposizione sembra travalicare l’ambito di applicazione definito dalla rubrica dell’art. 32 T.U.) e al minore affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) e’ rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), per studio, per accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[43], con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)

 

·      Il Tribunale per i minorenni puo’ autorizzare l’ingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata del familiare del minore soggiornante in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di questi, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico; l’autorizzazione e’ revocata quando cessano di valere i motivi che l’hanno determinata o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

 

·      Il minore straniero accede alla carta di soggiorno in quanto figlio di titolare di carta di soggiorno e in quanto minore a lui affidato (art. 31, T.U.; in presenza dei requisiti di reddito e alloggio?), o in quanto minore affidato a cittadino italiano o comunitario (art. 30, co. 4, art. 30, co. 1, lettera c, T.U.), o in quanto soggiornante legalmente in Italia da almeno 6 anni[44] e titolare di un permesso illimitatamente rinnovabile (lavoro subordinato o autonomo, in seguito a conversione ex art. 14 Regolamento, o asilo)

 

·      Il minore e’ iscritto al SSN se titolare di permesso per motivi familiari o, comunque, familiare di straniero (anche affidato a straniero?) obbligatoriamente o volontariamente iscritto al SSN (nel caso di straniero iscritto volontariamente con pagamento forfetario come studente o collocato alla pari, per l’estensione dell’assistenza ai familiari e’ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000; da circ. Minsanita’ 24/3/00); al figlio minore (soggiornante in Italia) di genitore iscritto al SSN l’assistenza e’ assicurata fin dalla nascita anche nelle more dell’iscrizione; il minore ha diritto in ogni caso alle cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, e ai programmi di medicina preventiva, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/89, ratificata dalla L. 176/91 (illegittima la limitazione alle cure urgenti o essenziali e ai programmi di medicina preventiva, dato che la Convenzione stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria)

·      Il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) ha diritto all’istruzione di ogni ordine e grado nelle forme e nei modi previsti per gli italiani (Regolamento, art. 45, co. 1) ed e’ soggetto all’obbligo scolastico; iscrizione alle stesse condizioni previste per gli italiani; in mancanza di documentazione regolare completa, l’iscrizione avviene con riserva, senza pregiudizio per il conseguimento dei titoli (rilasciati, eventualmente con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione)

·      Accesso al lavoro come per minore italiano (art. 5, D. Lgs. 345/99), probabilmente anche in caso di possesso di permesso per minore eta’; da art. 32, co. 1-ter, T.U.[45]:

o     eta’ > 15 anni; > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94)

o     assolvimento dell’obbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero eta’ > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)

o     assolvimento dell’obbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell’apprendistato; contratto diverso dall’apprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

·      Accesso alla formazione professionale: non sembra sia consentito ai minori irregolarmente soggiornanti ne’ ai titolari di permesso per minore eta’

 

·      Cittadinanza:

o     lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o     lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo’ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o     i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anch’essi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o     il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se l’adozione e’ revocata per sua responsabilita’ e se ha o riacquista altra cittadinanza

 

·      Il minore straniero e’ inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni), e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; il minore non allontanabile

o     e’ iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’ < 14 anni

o     ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e’ di eta’ > 14 anni e convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o     ottiene un permesso per minore eta’, negli altri casi

 

·      Il minore straniero e’

o     in stato di abbandono, se e’ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o     non accompagnato, se e’ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non ne siano formalmente tutori o affidatari (nota: solo se non sono richieste entrambe le condizioni); Linee guida del Comitato: la presenza dei genitori o di familiari entro il terzo grado cui il minore sia affidato lo rende “accompagnato” solo in caso di regolarita’ del soggiorno di genitori o familiari e di un atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83 (assurdo: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita’ del paese di provenienza!)

 

·      Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore straniero in stato di abbandono da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza

·      Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza di competenza dell’Ente locale (art. 403 c.c.)

·      Obbligo di segnalazione relativo a minore straniero non accompagnato da parte di chi (anche privati?) viene a conoscenza della sua presenza

o     alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o     al Giudice tutelare (per l’eventuale apertura della tutela)

o     al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, enti (art. 1, co. 5, DPR 539/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato)

 

·      Provvedimenti generali adottabili per un minore straniero non accompagnato (in quanto minore):

o     tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede l’interesse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e’ esercitata dall’istituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita’ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria l’apertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si’ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita’ (Regolamento Comitato)

o     affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu’ che alla condizione di “non accompagnato”)

-       affidatario:

§      se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

§      altrimenti, comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

§      servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta’ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

§      Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta’ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta’ parentale nei rapporti con l’istituzione scolastica e l’autorita’ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita’; attribuzione al Comitato della responsabilita’ dell’affidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       l’affidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche’ queste siano completate in tempi brevi); l’affidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se’ precludere il rimpatrio; l’affidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficolta’ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dell’affidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

·      Provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato (applicabile in quanto straniero): il Comitato avvia entro 60 gg. dalla segnalazione la procedura, che prevede

o     indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita’ di affidamento alle autorita’ in patria, nonche’ l’assenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento

o     nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o     audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne l’opinione in merito al rimpatrio

·      Attuale orientamento del Comitato: l’interesse del minore consiste innanzi tutto nel rimpatrio (disposto a condizione che vi siano familiari o autorita’ disposte ad accettare l’affidamento, salvo rischi per il minore); trascurate l’opinione del minore e della famiglia e le condizioni economiche

·      In caso di valutazione positiva sul rimpatrio, Comitato chiede il nulla-osta al rimpatrio al Tribunale per i minorenni, che lo rilascia se non ci sono procedimenti pendenti ne’ esigenze processuali

·      Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio, eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine

·      In caso di inopportunita’ di rimpatrio, il Comitato dispone il “non luogo a provvedere al rimpatrio”, informa l’autorita’ giudiziaria per la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i servizi sociali per l’affidamento e indica agli enti pubblici e a quelli privati (enti o organizzazioni con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio) gestori di progetti di avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata non minore di 2 anni (non previsto dalla legge, ma dalla Nota del Comitato 14/10/02; e se la maggiore eta’ sara’ compiuta prima dei due anni?)

·      Provvedimento di rimpatrio assistito impugnabile davanti al TAR (e, sulla base della relazione con il diritto all’unita’ familiare o sulla assimilazione ad un provvedimento di espulsione, davanti al Giudice ordinario), da parte del minore rappresentato dal tutore

 

·      Nelle more della decisione relativa al rimpatrio e dell’eventuale esecuzione del rimpatrio, al minore non accompagnato deve essere rilasciato (se non e’ possibile il rilascio di altro permesso) un permesso per minore eta’ (Regolamento, art. 28)

·      In caso di presentazione di domanda di asilo, il minore non accompagnato e’ rilasciato un permesso per richiesta di asilo (in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato)

·      Condizione di soggiorno del minore straniero non accompagnato, in seguito ai provvedimenti assunti:

o     casi definiti:

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dell’affidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o carta di soggiorno (dopo i 14 anni)

-       affidato a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83: il permesso per minore eta’ e’ convertibile in permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)

-       minore sottoposto a tutela di comunita’ di tipo familiare familiare o istituto di assistenza: permesso per minore eta’ (Circolare Mininterno 13/11/00)

-       non affidato ne’ sottoposto a tutela: permesso per minore eta’ (art. 28 Regolamento)

o     casi ambigui (l’equiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe l’applicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o addirittura carta di soggiorno; non ovvia l’inclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso per minore eta’ al sottoposto a semplice tutela; l’art. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta’, permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta’ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore eta’ o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente italiano entro il IV grado convivente: permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?

·      Il permesso per minore eta’

o     da’ diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e all’avviamento scolastico

o     e’ convertibile in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circolare Mininterno 9/4/01): affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare

o     e’ convertibile in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[46], con detrazione dalle quote annuali, a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (di rimpatrio assistito o di non luogo a provvedere al rimpatrio; da Nota del Comitato 14/10/02) e che il gestore del programma di integrazione certifica con idonea documentazione (la cui valutazione e’ affidata dal Comitato a se stesso! da Nota del Comitato 14/10/02) che il minore

-       e’ giunto in Italia da almeno tre anni

-       e’ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivita’ lavorativa retribuita secondo legge (nota: implica la possibilita’ di svolgimento di attivita’ lavorativa?), ovvero e’ in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)

·      Il permesso per affidamento (e, piu’ in generale, la condizione di minore affidato ai sensi dell’art. 2, L. 184/83: a comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza) da’ diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e all’avviamento scolastico e consente l’accesso al lavoro; convertibile al compimento dei 18 anni in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta’), per studio, per accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[47], con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)

·      Il permesso per richiesta di asilo da’ diritto all’assistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN)

 

·      Allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta’, a una pena detentiva e che abbia partecipato, durante l’espiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale puo’ essere rilasciato un permesso per motivi di protezione sociale, su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni

 

 

15.     Ingresso e soggiorno per studio

 

·      Decreto annuale del Ministro degli affari esteri sulla base di disponibilita’ per ateneo e per corso di laurea

 

·      Richiesta di visto di ingresso; documentazione da presentare:

o     domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti

o     titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel paese di provenienza

o     documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o     dimostrazione di disponibilita’ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

o     indicazione di un alloggio in Italia.

o     disponibilita’ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o     copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

·      Borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili

·      Accettazione delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli o l’idoneita’

 

·      Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso

·      Possibilita’, in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui

·      Esonero dalla prova di italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano; esonero dalla prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre universita’

·      Ammissione fuori quota per titolari di borse del MAE o dei governi stranieri

 

·      Richiesta del permesso entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso; durata > 3 mesi, tipicamente fino al 31/12

·      Primo rinnovo condizionato a effettiva immatricolazione; durata: 1 anno

·      Rinnovi successivi: almeno un esame per il primo anno, almeno due per i successivi, salvo seri e comprovati motivi; non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso, comunque

·      Per ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i redditi da lavoro concorrono alla dimostrazione di mezzi

 

·      Accesso a tutti i corsi, a parita’ con i cittadini italiani (fuori quota), per stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguto in Italia[48], e per stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all’estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

·      Parita’ con lo studente italiano, prescindendo da reciprocita’, per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi (parita’ possibilmente vanificata dal coefficiente di conversione del reddito relativo al costo della vita e della “residenza lontana” dei fuori-sede italiani)

·      Possibilita’ per regioni e universita’ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per l’accesso alle misure a sostegno del diritto allo studio

·      Possibilita’ per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate

·      Certificazione delle condizioni economiche da parte dell’autorita’ del paese di provenienza; traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero, in caso di difficolta’, rispettivamente, da parte della Rappresentanza del paese di provenienza in Italia e della prefettura).

 

·      Rinnovo del permesso per conseguire il titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del corso)

·      Richiesta la laurea (ed eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dall’ateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

·      Richiesto il superamento delle prove di ammissione

·      Per le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7) iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero (disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in contrasto con l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero gia’ regolarmente soggiornante in Italia: ricorso respinto)

·      Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

 

·      Possibilita’ per il titolare di permesso per motivi di studio di svolgere attivita’ di lavoro subordinato per un massimo di 1040 ore l’anno; attivita’ occasionali di lavoro autonomo sempre possibili (?)

·      Conversione prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo entro quote (senza precedenza) previa stipula del contratto di soggiorno[49] o, rispettivamente, dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno per lavoro autonomo (certificata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare: impossibile la conversione senza rimpatrio?)

 

·      Diritto[50]

o     al ricongiungimento familiare

o     all’iscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario)

o     all’assistenza sociale a parita’ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale

 

 

16.     Professioni

 

·      Passi successivi:

o     titolo di studio (es.: laurea)

o     titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o     iscrizione all’albo e svolgimento della professione (es.: iscrizione all’ordine dei medici)

 

·      Laureati in Italia ammessi all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e permesso di soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio effettuato ai fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi (previo benestare, per professioni sanitarie, del Ministero della sanita’, che verifica il rispetto delle quote programmate), e conseguente accesso all’esame di abilitazione

 

·      Per il primo anno di applicazione del T.U., consentito l'accesso ad albi, registri o elenchi speciali (da istituirsi per le professioni non coperte da ordine o collegio) a tutti coloro che abbiano titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia; successivamente, solo entro quote (extra quota per laureati e abilitati in Italia? o solo precedenza per soggiornanti da almeno 5 anni?)

·      Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’ 12/4/2000)

 

·      Professioni sanitarie (art. 50 Regolamento, circ. Min. Sanita’ 12/4/2000):

o     per l’iscrizione agli albi, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita’ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita’ 12/4/2000)

o     le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano l’istruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002 e 27/12/2002)

o     iscrizione degli stranieri abilitati nel proprio paese (senza riconoscimento del titolo) in sezioni speciali dell'albo per l'esercizio occasionale delle professioni sanitarie (es.: luminari stranieri), previa autorizzazione del Ministero della sanita'

 

·      Precluso lo svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale

 

·      Riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni: si applicano le disposizioni del DL 115/92 e del DL 319/94:

o     richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o     misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse (l’art. 49 del Regolamento non considera il tirocinio e prospetta la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva)

o     obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o     valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o     titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

·      Ministeri competenti per il riconoscimento:

o     ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e’ prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o     per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

§      il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

§      il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

§      il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o     per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

§      il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

§      il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

·      Il Ministero della sanita’ provvede, con le stesse modalita’, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita’ nell’ambito del SSN

 

 

17.     Protezione sociale

 

·      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi allo straniero

o     per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dell’ente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita’ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o     che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dall’ente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

·      Il permesso e’ rilasciato su richiesta del Procuratore della Repubblica (previa acquisizione del parere del Procuratore sull’effettiva condizione di rischio, nel caso la richiesta non lo riporti) o dell’ente locale o dell’ente convenzionato, acquisito il piano del programma, l’adesione dello straniero e l’accettazione del responsabile dell’ente gestore (l’indisponibilita’, indipendente dalla volonta’ dello straniero, di un programma di integrazione e’ motivo per negare il rilascio del permesso?)

·      Anche se non e’ richiesta formalmente la denuncia, la condizione di rischio difficilmente e’ accertabile in mancanza di essa; il questore comunque tiene conto anche degli elementi contenuti nella eventuale richiesta da parte dell’ente locale o dell’ente convenzionato, ed e’ tenuto a trasmettere la notitia criminis alla Procura della Repubblica (circ. Mininterno 23/12/99)

·      Si prescinde dal possesso di un passaporto (e, ovviamente, dalla verifica degli usuali requisiti relativi ad alloggio e mezzi di sostentamento) per il rilascio del permesso (Regolamento, art. 9, co. 6; e per il rinnovo o la conversione? circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo’ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e’ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961; si applica anche in questo caso?)

·      Revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero (Circolare Mininterno 23/12/99)

 

·      L’iscrizione dell’ente nell’apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ condizionata a

o     disponibilita’ di operatori competenti

o     disponibilita’ di strutture logistiche adeguate

o     esistenza di rapporti con l’ente locale o con altre istituzioni rilevanti

o     definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)

o     adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o     assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati relativi all’immigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

·      La convenzione con l’ente iscritto nel registro apposito richiede

o     rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita’

o     sussistenza dei requisiti di professionalita’ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

·      L’ente locale effettua verifiche semestrali

·      Gli enti convenzionati

o     comunicano al Sindaco l’inizio del programma

o     rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o     presentano un rapporto semestrale all’ente locale

o     tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o     comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

·      Revoca del permesso in caso di

o     interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o     condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o     cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

·      Il titolare del permesso

o     e’ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per “asilo umanitario” - da circolare Ministero della Sanita’)

o     accede ai servizi assistenziali

o     accede a corsi di studio

o     puo’ iscriversi nelle liste di collocamento

o     puo’ esercitare attivita’ di lavoro subordinato

·      Possibile, in linea di principio, il ricongiungimento familiare con minori anche in assenza di conversione del permesso (interesse superiore del minore, art. 28, co. 3, T.U.)

 

·      Il permesso puo’ essere rinnovato per un anno (o piu’) se permangono i motivi di giustizia che ne hanno richiesto il rilascio

·      Alla scadenza, il permesso puo’ essere convertito in permesso

o     per lavoro subordinato (o solo prorogato o rinnovato senza modifica del titolo?), in presenza di rapporto di lavoro in corso (esclusa l’applicazione delle disposizioni sul rinnovo in caso di disoccupazione?)

o     per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

·      Il permesso puo’ essere rilasciato, su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, anche allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta’, a una pena detentiva e che abbia partecipato, durante l’espiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione sociale

 

 

                                                                    II.     Allontanamento e sanzioni

 

18.     Respingimento alla frontiera

 

·      Straniero respinto alla frontiera quando

o     tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o     quando e’ privo dei requisiti previsti per l’ingresso (documentazione relativa a finalita’ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso)

o     esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o     e’ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o     sussistono i presupposti per la sua espulsione

o     e’ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o     non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

·      Non si applicano le disposizioni sul respingimento se lo straniero presenta una domanda di asilo, salvo il caso di straniero

o     gia’ riconosciuto rifugiato in altro Stato

o     proveniente da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso l’Italia, senza chiedere asilo

o     che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro l’umanita’

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite

o     condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

·      Divieto di respingimento, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero

o     possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o     possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

·      Respingimento effettuato da

o     polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o     questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per prestargli soccorso

·      Provvedimento di respingimento adottato con atto scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo straniero, contenente l’indicazione delle modalita’ di impugnazione; sintesi in lingua comprensibile o in inglese, francese o spagnolo

·      Respingimenti registrati dall’autorita’ di PS

·      Il respingimento non comporta di per se’ un divieto di reingresso ne’ una segnalazione al SIS

 

·      Tutela giurisdizionale dello straniero respinto:

o     in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o     in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dall’ambasciata italiana)

 

·      Assistenza, ai valichi di frontiera, per gli stranieri respinti

·      Servizi di assistenza e informazione ai valichi di frontiera maggiormante utilizzati (possibilmente nella zona di transito) per stranieri che intendano presentare domanda d’asilo o fare ingresso per soggiorni di durata > tre mesi

 

·      Obbligo per il vettore di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio

o      dello straniero che debba essere respinto

o     dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica all’art. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

·      Sanzioni (da 3500 a 5500 euro; da modifica all’art. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03) per il vettore che non abbia controllato la regolarita’ dei documenti dello straniero trasportato ai fini dell’ingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione non libera dalle sanzioni)

 

 

19.     Espulsione

 

·      Espulsione

o     per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o     come misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o     come sanzione sostitutiva della detenzione o alternativa alla pena

o     come misura di prevenzione

o     per soggiorno illegale

 

·      Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato:

o     disposta con decreto del Ministro dell’interno (amministrativa)

o     eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o     ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana all’estero)

 

·      Espulsione come misura di sicurezza:

o     disposta dal giudice (giudiziaria)

o     per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o     divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o     eseguita successivamente all’espiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e autorita’ consolare sono avvertiti per tempo

o     la revoca o la non applicazione puo’ essere disposta dal giudice di sorveglianza

o     provvedimento del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)

 

·      Espulsione sostitutiva della detenzione:

o     disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o     per straniero che debba essere condannato per reato non colposo, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), alla detenzione < 2 anni senza possibilita’ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire l’espulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o     esclusi i delitti dell’art. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o     esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o     condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o     divieto di reingresso per un periodo > 10 anni[51] (salvo termine inferiore, ma comunque > 5 anni, stabilito dal giudice); sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso ilelgale prima della scadenza del divieto

o     ricorso come per la condanna (salvo il caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

·      Espulsione alternativa alla pena:

o     disposta (obbligatoriamente) dal giudice di sorveglianza (giudiziaria)

o     per straniero, gia’ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire l’espulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o     esclusi i delitti dell’art. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico

o     esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o     10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione o di quello per la decisione

o     stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari

o     accompagnamento  immediato alla frontiera

o     pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata in questo caso

 

·      Espulsione come misura di prevenzione:

o     disposta dal prefetto (amministrativa)

o     per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       all’art. 1 L. 1423/56, come sostituito dall’art. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dall’autorita’ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita’ delittuose

-       all’art. 1 L. 575/65, come sostituito dall’art. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o     eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[52]

 

·      Espulsione per soggiorno illegale:

o     disposta dal prefetto (amministrativa)

o     per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dall’ingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che abbia subito la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno

-       che non abbia rispettato l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o     eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piu’ di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[53]

 

·      Per le espulsioni (amministrative) per soggiorno illegale o prevenzione

o     decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita’ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo

o     in caso di straniero sottoposto a procedimento penale ma non a custodia cautelare[54]

-       il questore richiede il nulla-osta all’espulsione all’autorita’ giudiziaria;

-       il nulla-osta non puo’ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all’art. 12 del T.U.

-       negli altri casi, il nulla-osta e’ negato solo per inderogabili esigenze processuali anche in relazione all’interesse della persona offesa; si applica il silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta; in caso di diniego, trattenimento nel CPT; cessate le esigenze processuali o lo stato di custodia cautelare, il nulla-osta e’ concesso

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dell’art. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piu’ grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o     comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera entro 48 ore dall’adozione; il Tribunale convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione; il provvedimento e’ comunque immediatamente esecutivo (D.L. 51/02, convertito con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di incostituzionalita’ in relazione all’immediata esecutivita’ sollevata dal Tribunale di Catania)

o     ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[55] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[56] dalla data del provvedimento[57] (anche dal consolato o dall’ambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o     il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[58] (termine a carattere ordinatorio)[59]

o     diritto all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, all’assistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dell’erario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002)[60]

o     divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata dal prefetto nel decreto di espulsione)[61] a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dall’Italia

o     possibile l’ingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dell’interno

o     reclusione da 6 mesi a un anno[62] in caso di trasgressione; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

o     reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di

-       ulteriore reingresso in violazione del divieto

-       primo reingresso in violazione del divieto a seguito di

Ø    espulsione disposta dal giudice

Ø    espulsione conseguente al mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare l’Italia in caso di impossibilita’ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT (arresto obbligatorio in questo caso)

 

·      Comunicazione al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’identificazione dello straniero e  a consentire l’esecuzione dell’espulsione, in presenza dei requisiti di legge, al termine del periodo di custodia cautelare o di detenzione

 

·      Lo straniero e’ allontanato verso il paese di appartenenza o, se questo non e’ possibile, verso il paese di provenienza

 

·      Divieto di espulsione, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero

o     possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o     possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

·      Divieti ulteriori di espulsione (salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato):

o     minori (salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi)

o     donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o     coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o     titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

·      Il rifugiato regolarmente residente non puo’ essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a condanna per reato per il quale rappresenti un pericolo per la collettivita’ (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33): sembrano escluse solo l’espulsione come misura di prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla pena, nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido o scaduto da non piu’ di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso l’accompagnamento immediato)

·      L’apolide non puo’ essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso l’accompagnamento immediato)

 

·      In caso di impossibilita’ di allontanamento (espulsione o respingimento) per rischio di persecuzione, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari (con accesso a lavoro e studio; e obbligo di iscrizione al SSN?)

·      In caso di impossibilita’ di allontanamento per minore eta’, lo straniero

o     e’ iscritto nel permesso del genitore o dell’affidatario regolarmente soggiornante, se e’ di eta’ < 14 anni

o     ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e’ di eta’ > 14 anni e convivente con il genitore o con l’affidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o     ottiene un permesso per minore eta’, negli altri casi

·      In caso di inespellibilita’ per gravidanza in corso o parto recente, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di cura, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria

·      In caso di inespellibilita’ per convivenza con coniuge o familiare italiano, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o una carta di soggiorno?)

 

 

20.     Trattenimento nei CPT

 

·      Provvedimento di trattenimento adottato dal questore

o     quando non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-       per la necessita’ di soccorrere lo straniero

-       per necessita’ di accertamenti su identita’ o nazionalita’

-       per necessita’ di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o     quando c’e’ il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

·      Trattenimento in Centro di permanenza temporanea ed assistenza (CPT) piu’ vicino (tra quelli con posti disponibili), ovvero nel luogo di cura in cui lo straniero e’ ricoverato per esigenze di soccorso sanitario, per il tempo strettamente necessario e comunque < 30 gg.[63]

·      Copia degli atti trasmessa al giudice dal questore entro 48 ore

·      Il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dal giudice entro le successive 48 ore, a pena di cessazione di ogni effetto; lo svolgimento della procedura di convalida non puo’ comunque ritardare l’allontanamento dall’Italia

·      Provvedimento di trattenimento comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore d’ufficio) in sede di convalida

·      Trattenimento prorogabile, da parte del giudice, per altri 30 gg.[64], in presenza di gravi difficolta’ relative all’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’, o all’acquisizione di documenti per il viaggio[65]

 

·      Ricorso in cassazione, privo di effetto sospensivo, contro i provvedimenti di convalida e proroga

 

·      In caso di trattenimento impossibile o scaduto: ordine di lasciare l’Italia entro 5 gg., con indicazione scritta delle conseguenze penali della non ottemperanza

·      Reclusione da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio (sollevata questione di legittimita’ costituzionale, relativamente all’obbligatorieta’ dell’arresto pur in assenza di applicabilita’ di misure cautelari, dal Tribunale di Milano)

·      Reclusione da uno a 4 anni in caso di ulteriore mancato rispetto del termine di 5 gg. o di reingresso non autorizzato; arresto obbligatorio

·      In ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 gg. si puo’ adottare un provvedimento di trattenimento nel CPT

 

·      CPT vigilati dalla forza pubblica e trattenimento ripristinato immediatamente in caso di allontanamento indebito; lo straniero e’ informato di questo al suo ingresso nel CPT

·      Il giudice puo’ autorizzare l’allontanamento temporaneo dal CPT, con accompagnamento della forza pubblica, in caso di pericolo di vita per familiare dello straniero o convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi

 

·      Disposizioni relative al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza nel CPT adottate dal questore

·      Disposizioni relative alla gestione del CPT adottate dal prefetto in accordo con le direttive del Ministro dell’interno; possono essere

o     stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita’ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dell’attivita’ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale)

o     concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta’ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”), per lo svolgimento di attivita’ di assistenza, incluse attivita’ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

·      Ammessi ai CPT

o     familiari conviventi

o     difensore dello straniero

o     ministri di culto

o     personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o     membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita’ di assistenza

·      Consentito (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”), su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CPT a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego dell’autorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza, ai fini di eventuale impugnazione; l’autorizzazione puo’ essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CPT (se previsto dall’accordo di collaborazione)

·      Il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere al CPT in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del CPT) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

 

·      Garantite, allo straniero (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”),

o     la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o     la comunicazione alla autorita’ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ < 14 anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o     la tutela della salute psico-fisica

o     la liberta’ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o     la liberta’ di corrispondenza riservata anche telefonica

o     la possibilita’ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o     la tutela dell’unita’ familiare e dei diritti del minore

o     la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o     il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo’ determinare una lesione dell’identita’

o     la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale

o     il recupero degli effetti e dei risparmi personali

·      Lo straniero e’ informato della possibilita’ di colloquio con membri degli organismi ammessi al CPT (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Allo straniero e’ consegnata copia, in lingua a lui comprensibile, del regolamento del CPT e della comunicazione sui diritti e doveri relativi al trattenimento (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Lo straniero deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilita’ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CPT prima della procedura di convalida del trattenimento; ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero puo’ essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero; ogni nuovo elemento di rilievo puo’ essere comunicato anche successivamente alla convalida (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      L’eventuale comunicazione all’autorita’ consolare e’ effettuata, di norma, successivamente alla convalida (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      L’assistenza e, se possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da donne (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Il minore puo’ essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto all’unita’ familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e’ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CPT e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CPT adeguato (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      La direzione del CPT, direttamente o tramite gli organismi ammessi al centro, garantisce, su richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari e conoscenti (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Nei limiti imposti dalle esigenze di vita collettiva, la gestione dei servizi erogati nel CPT deve essere compatibile con l’esercizio della liberta’ religiosa (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

·      Se gli accordi di collaborazione con gli organismi ammessi al CPT non consentono di garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto ne affida l’attuazione al gestore, che puo’ avvalersi di operatori professionali qualificati; deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni (da Direttiva Mininterno “Carta dei diritti”)

 

 

21.     Sanzioni a carico di terzi

 

·      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno, di una carta di soggiorno, o di documenti necessari per ottenerli; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e’ commesso da pubblico ufficiale

 

·      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore all’autorita’ di pubblica sicurezza da parte di chi da’ alloggio, ospitalita’ o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato

 

·      Ammenda da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro che non comunichi variazioni del rapporto di lavoro

·      Arresto da  3 mesi ad un anno e ammenda di 5000[66] euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze (anche in attivita’ di lavoro stagionale) un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo

 

·      Obbligo per il vettore di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio

o      dello straniero che debba essere respinto

o     dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica all’art. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

·      Sanzioni (da 3500 a 5500 euro[67]; da modifica all’art. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03) per il vettore che non abbia controllato la regolarita’ dei documenti dello straniero trasportato ai fini dell’ingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione non libera dalle sanzioni)

 

·      In caso di atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio italiano o di altro Stato di cui cui le persone non sono cittadine o nel quale non hanno titolo di residenza permanente, si applicano le seguenti disposizioni:

o     il responsabile e’ punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 15.000 euro[68] per ogni persona

o     se il fatto e’ commesso per trarne profitto, anche indiretto[69], o e’ commesso da 3 o piu’ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente,[70] e’ punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 euro[71] per ogni persona

o     se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piu’ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per l’incolumita’, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante le pene sono aumentate

o     se il fatto e’ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da destinare allo sfruttamento, e’ punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000 euro[72] per ogni persona

o     le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti; la diminuzione di pena si applica sulla quantita’ risultante dall’applicazione delle aggravanti

o     diminuzione della pena fino alla meta’ per chi collabora con l’autorita’ di polizia o con l’autorita’ giudiziaria

o     arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

·      Chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita’ dell’immigrato o nell’ambito di attivita’ delittuose legate al traffico e allo sfruttamento dell’immigrazione illegale, favorisce la permanenza illegale dello straniero in Italia, e’ punito con la reclusione fino a 4 anni e con la  multa fino a lire 30 milioni di lire (?)

·      Non costituiscono reato le attivita’ di soccorso e assistenza umanitaria prestate a favore dello straniero comunque presente in Italia

·      Confisca di beni e denaro nelle attivita’ di prevenzione e repressione del traffico e dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina; i mezzi di trasporto sequestrati e non affidati agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici sono distrutti (per evitare che siano riacquistati, nella vendita all’asta, dai trafficanti)

 

·      In caso di ricorso contro un comportamento discriminatorio, il giudice, se lo accoglie, puo’ obbligare la parte che si e’ resa responsabile della discriminazione a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale); contro la decisione del giudice puo’ essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui all’articolo 739, co. 2, c.p.c.

·      Chi elude l’esecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e’ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.

·      I comportamenti discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o l’appalto; le amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti

 

 

                                  III.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

22.     Assistenza sanitaria

 

·      Iscrizione obbligatoria al SSN per

o     i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita’ o per il quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo

-       asilo umanitario; ai fini dell’iscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e’ improprio, perche’ non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dell’istanza alla definizione della procedura, incluso l’eventuale ricorso giurisdizionale)

-       affidamento (per il minore affidato a comunita’ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o     gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita’: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento

·      Non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria gli stranieri titolari di

o     permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede all’estero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare l’IRPEF in Italia

o     permesso per affari

·      L’iscrizione obbligatoria comporta parita’ di diritti e doveri con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia, obbligo di contribuzione, validita’ temporale

·      I richiedenti asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento (esonero dall’obbligo di partecipazione alla spesa)

·      L’iscrizione cessa con la scadenza del permesso (non deve quindi essere rinnovata annualmente), salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato; l’iscrizione cessa anche in occasione di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla questura (Regolamento, art. 42, co. 4), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso; l’iscrizione cessa, infine, in caso di modifica del titolo del soggiorno che faccia venir meno l’obbligo (da Regolamento, art. 42, co. 4; ma dovrebbe dire “il diritto”) di iscrizione; in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare l’Italia, alla scadenza del permesso, e’ consentita la proroga “per motivi di salute”

·      L’assistenza sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti relativi al tipo di soggiorno o di attivita’; l’erogazione delle prestazioni non e’ quindi condizionata all’effettiva iscrizione, ma deve essere immediata (si procede eventalmente all’iscrizione d’ufficio); purche’ poi la richiesta di permesso di soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto all’assistenza retroagisce a partire dalla data di ingresso in Italia

·      All’atto della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero e’ informato che il rilascio e’ condizionato al soddisfacimento degli obblighi in materia di assicurazione sanitaria; ottiene, previa esibizione della ricevuta di richiesta di permesso, l’iscrizione al SSN (da linee-guida per il Lazio: iscrizione provvisoria per 3 mesi, trasformata in iscrizione una volta ottenuto il permesso)

·      I detenuti stranieri (anche in semiliberta’ o sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, con parita’ di diritti con i cittadini in liberta’; tali stranieri sono esonerati dalla partecipazione alla spesa (D. Lgs. 230/99); assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternita’, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri detenute

 

·      Gli stranieri con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva, motivi religiosi, personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con permesso (anche di durata piu’ breve) per studio o per persone collocate alla pari hanno obbligo di assicurarsi dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; possono

o     stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita’, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o     iscriversi al SSN

·      Non e’ consentita l’iscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi di cura

·      L’iscrizione volontaria comporta parita’ di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia

·      Obbligo di contribuzione: contributo annuale pari, in percentuale sul reddito, a quello previsto per gli italiani, fissato (perche’ ulteriormente?) con Decreto del Ministro della sanita’; comunque non inferiore al minimo previsto dalle norme vigenti: attualmente £. 750.000 per anno, non frazionabili (Decreto del Ministro della sanita’ 8/10/86); eccezioni:

o     titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (£. 290.000 per anno, non frazionabili)

o     stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (£. 425.000 per anno, non frazionabili)

·      Non devono effettuare il versamento gli stranieri volontariamente iscritti tenuti alla dichiarazione dei redditi: devono invece dimostrare il pagamento dell’addizionale IRPEF

·      L’iscrizione volontaria ha validita’ annuale (e richiede quindi il rinnovo con la stessa cadenza); puo’ essere effettuata un’iscrizione provvisoria, in fase di richiesta di rilascio del permesso, valida come copertura assicurativa obbligatoria per le sole cure urgenti o comunque essenziali (la copertura diventa completa, una volta perfezionata l’iscrizione a permesso rilasciato); in caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare l’Italia, alla scadenza del permesso, e’ consentita la proroga “per motivi di salute”? (la Circolare del Ministro della sanita’ 24/3/00 cita solo i casi di iscrizione obbligatoria)

·      Le disposizioni relative ai diritti conseguenti all’iscrizione volontaria non si applicano retroattivamente, ma solo a partire dall’effettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria)

 

·      Lo straniero e’ iscritto nella ASL del luogo di residenza legale o, in mancanza, domicilio indicato sul permesso di soggiorno (la Circolare del Ministro della sanita’ 24/3/00 sembra tollerare il domicilio indicato sul permesso solo per la prima iscrizione o per alcune categorie: stagionali, lavoro a tempo determinato con contratto di durata < 1 anno, studenti, collocati alla pari, come se negli altri casi l’iscrizione anagrafica fosse obbligatoria)

 

·      Documenti richiesti all’atto dell’iscrizione (da Linee-guida della Regione Lazio; nota: l’autocertificazione si applica ai residenti):

o     autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o     permesso di soggiorno in corso di validita’ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o     autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o     dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o     eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o     eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o     eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento; di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o     eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o     ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e’ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dell’avvenuto pagamento dell’addizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

·      L’assistenza copre anche i familiari a carico dello straniero iscritto (obbligatoriamente o volontariamente) regolarmente soggiornanti in Italia (salvi i casi di contributo forfetario: per estendere l’assistenza e’ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000; da circ. Minsanita’ 24/3/00); ai figli minori (soggiornanti in Italia) l’assistenza e’ erogata fin dalla nascita, anche nelle more dell’iscrizione; per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dell’assistenza sanitaria, valgono le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari approvato con DPR 797/55 e successive modificazioni ed integrazioni (figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico)

 

·      Assistenza all’estero per gli iscritti, obbligatoriamente o facoltativamente (da Circolare del Ministro della sanita’ 24/3/00), al SSN:

o     in caso di trasferimento all’estero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo l’assistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dell’interessato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria l’autorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita’ 3/11/89

o     in caso di temporaneo soggiorno in paese dell’Unione europea, modello E111 (che consente l’assistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o     in caso di soggiorno all’estero per lavoro, ammessa solo l’assistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

·      L’assistenza riabilitativa e protesica e’ riservata agli iscritti obbligatoriamente al SSN (art. 42, co. 1, Regolamento); nella prassi, inclusi anche gli iscritti volontariamente

 

·      Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi all’iscrizione al SSN hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita’, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

 

·      Gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN hanno diritto a ricevere

o     immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita’, gli oneri sono a carico del Minstero dell’interno)

o     previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

·      Restano validi gli accordi internazionali (con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, S. Marino, Slovenia, Tunisia) che disciplinano in regime di reciprocita’ l’erogazione di assistenza sanitaria; l’assistenza e’ prevista in forma diretta (e’ erogata quindi gratuitamente, salva la quota di partecipazione alla spesa, solo previa presentazione del modello che attesti il diritto all’assistenza stessa)

 

·      Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (indifferibili senza danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell’immediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), anche a carattere continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare alle prestazioni relative

o     alla tutela della gravidanza e della maternita’ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita’ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o     alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o     a vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o     a interventi di profilassi internazionale

o     a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o     a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita’ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o     a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

·      L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo’ comportare segnalazione all’autorita’ di PS, salvo il caso di obbligo di referto; la struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalita’ dello straniero, ai fini di

o     accertamento eventuali responsabilita’ dei sanitari

o     comunicazione alle autorita’ diplomatiche del paese di appartenenza

o     notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

·      In caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dell’interessato, salva la partecipazione alla spesa a parita’ con l’italiano

·      In sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente soggiornante (nella prassi di alcune Regioni e, forse, nello spirito della Circolare Ministro sanita’ 24/3/00, solo se in condizioni di indigenza) e’ assegnato un codice anonimo (STP), valido per 6 mesi (rinnovabile) su tutto il territorio nazionale per la rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci da parte delle farmacie convenzionate (con partecipazione alla spesa a parita’ con l’italiano)

·      Stato di indigenza dichiarato dallo straniero, con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dell’assegnazione del codice STP; dichiarazione valida per 6 mesi

·      Esonero dello straniero indigente dalla partecipazione alla spesa (a parita’ con l’indigente italiano) in caso di

o     prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nell’ambito di protocolli d’intesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o     urgenze

o     stato di gravidanza

o     patologie esenti

o     soggetti esenti per eta’ o per grave stato invalidante

 

·      E’ consentito l’ingresso per motivi di cure

o     sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dell’intervento

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilita’ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per l’alloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e dell’eventuale accompagnatore durante l’intero soggiorno, e per il loro rimpatrio

o     nell’ambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita’ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanita’ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanita’ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o     nell’ambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nell’ambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita’ sull’assistenza sanitaria (ovvero nei quali l’accordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

23.     Previdenza sociale

 

·      Parita’ di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U.)

·      Art. 38 Costituzione: i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita’ e vecchiaia, disoccupazione involontaria

·      Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche in caso di attivita’ subordinate di tipo professionale: art. 37 T.U.); eccezioni: assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione involontaria per i lavoratori stagionali

 

·      In caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi e’ obbligo contributivo

o     nei confronti dell’INPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternita’

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)

o     nei confronti dell’INAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

·      Pensioni di vecchiaia:

o     a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi

o     e’ garantita l’integrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:

-       la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel ’98, circa £. 700.000 al mese per 13 mensilita’; rivalutato ogni anno per effetto del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)

-       che il reddito complessivo non superi il doppio dell’importo annuo corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)

 

·      Trattamento di malattia: corrisposto dall’INPS ma anticipato dal datore di lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati

 

·      Trattamento e assegno di maternita’:

o     fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01

o     congedo di maternita’ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       periodo tra data presunta e parto

-       3 mesi dopo il parto

-       giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o     facolta’ di far slittare in avanti di 1 mese l’astensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o     possibilita’ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o     applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia dell’adottato di eta’ < 6 anni)

o     possibilita’ di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o     possibilita’ di fruizione dell’astensione facoltativa e dell’astensione in caso di malattia del figlio di eta’ < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o     diritto all’astensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o     indennita’ durante l’astensione obbligatoria: 80% dell’ultimo stipendio; durante l’astensione facoltativa: 30% dell’ultimo stipendio

o     periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita’ e maturazione ferie

o     trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o     assegno di maternita’: indennita’ pari all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche’ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita’

o     l’assegno di maternita’ non spetta al padre (ne’ al padre adottivo, ne’ all’affidatario) lavoratore autonomo

 

·      Trattamenti di disoccupazione:

o     indennita’ di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o     cassa integrazione guadagni

o     trattamento di mobilita’

o     tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro

 

·      Trattamento in caso di invalidita’ totale o parziale:

o     l’assicurazione per l’invalidita’ ha per scopo l’assegnazione di una pensione in caso di invalidita’ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dell’invalidita’ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o     provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione d’inabilita’ (assoluta e permanente inabilita’ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario d’invalidita’ (riduzione di almeno un terzo della capacita’ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

·      Assegno per il nucleo familiare:

o     norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o     diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dell’altro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita’ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita’), a carico

o     gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti all’universita’ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale

o     lo straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocita’ o di convenzione internazionale) anche per i familiari all’estero

o     nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

·      Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:

o     fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o     il datore di lavoro e’ obbligato ad assicurare presso l’INAIL tutti coloro che prestano attivita’ retribuita alle sue dipendenze

 

·      In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13[73])

o     conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita’, e puo’ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga (per i soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento e’ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03) al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dall’art. 20, co. 1, L. 335/95; i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno d’eta’ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o     qualora vi siano accordi tra l’Italia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti all’ente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (e’ vero?)[74]

·      L’Italia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti all’Unione europea:

o     Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o     Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o     Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa)

 

·      Per i lavoratori stagionali

o     devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternita’

o     non spettano

-       l’assegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o     il datore di lavoro versa all’INPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie

·      Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi all’assicurazione per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti (in presenza di accordi o convenzioni?[75])[76]; ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia

 

·      Il lavoratore straniero dipendente di impresa operante in uno Stato non appartenente all’Unione europea, distaccato in Italia per una prestazione di servizi trasnazionale, deve essere assicurato, in mancanza di accordi di reciprocita’ in materia sociale tra l’Italia e quello Stato, dall’azienda italiana presso cui e’ distaccato (D. Lgs. 72/00 e Circolare del Ministero del lavoro 82/00)

 

·      Il Fondo per il rimpatrio e’ stato destinato per il 95% al Fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45, T.U.); il contributo aggiuntivo, consistente nel prelievo dello 0.5% e’ stato abolito a partire dal 1/1/00

 

 

24.     Assistenza sociale

 

·      Art. 38 Costituzione: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale

·      Trattamento non reversibile ai superstiti e non legato, a differenza del trattamento previdenziale, a requisiti assicurativi o contributivi

 

·      In passato (prima della L. 40/98): esclusione degli stranieri da

o     pensione sociale

o     prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

·      Art. 41, T.U.: titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata > 1 anno e minori iscritti nella loro carta o permesso parificati all’italiano ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale, incluse quelle previste per

o     soggetti affetti da morbo di Hansen

o     soggetti affetti da TBC

o     invalidi civili

o     ciechi civili

o     sordomuti

o     indigenti

 

·      Art. 65 L. 448/98; Art. 80, co. 5, L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001): l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli e’ riservato al richiedente italiano o comunitario, ed e’ quindi precluso allo straniero (prevale la disposizione piu’ recente)

·      Art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000): assegno di maternita’ riconosciuto, solo per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, a titolari di carta di soggiorno legalmente residenti in Italia, privi di ogni forma di tutela previdenziale

·      Art. 80, co. 19, L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001): limitazione ai soli titolari di carta di soggiorno (e minori iscritti) della parificazione relativa alla fruizione di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale (non chiaramente definiti); certamente inclusi:

o     Assegno sociale (gia’ “pensione sociale”):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta’ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dall’INPS: 13 mensilita’

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento all’estero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o     Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

§      invalidi civili (persone di eta’ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita’ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi “civili”):

Ø    pensione di inabilita’ (perdita totale della capacita’ di lavoro)

Ø    assegno mensile (perdita parziale della capacita’ di lavoro)

Ø    indennita’ di accompagnamento (invalidita’ totale e incapacita’ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ø    indennita’ mensile di frequenza (per invalidi di eta’ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta’ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

§      ciechi civili :

Ø    pensione ciechi assoluti

Ø    pensione ciechi parziali

Ø    indennita’ di accompagnamento ciechi assoluti

Ø    indennita’ speciale per ciechi parziali

§      sordomuti:

Ø    pensione

Ø    indennita’ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dall’INPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dell’entrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dell’amministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita’ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)

 

·      Altre forme assistenziali, non limitate dalla L. 388/00:

o     reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di eta’ < 3 anni)

o     assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilita’ di iscriversi negli elenchi per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 482/68) estesi agli stranieri, in nome dell’uguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita’ lavorativa subordinata

 

 

25.     Enti di patronato

 

·      In materia di accesso a prestazioni previdenziali o assistenziali, lo straniero puo’ rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, Patronato delle ACLI), riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato

·      Gli Enti di patronato

o     danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o     esercitano attivita’ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o     danno informazione e consulenza per l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita’ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

·      Le attivita’ di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate a prescindere dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice

·      In alcuni casi i servizi sono gratuiti; in altri (es. tutela in sede giudiziaria) le somme che l’interessato e’ tenuto a versare a professionisti convenzionati sono stabilite dalle convenzioni stesse (art. 9, L. 152/01)

 

 

26.     Accoglienza e accesso all’alloggio

 

·      Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti (turisti esclusi), gestiti anche in convenzione con privati e finalizzati a rendere autosufficiente lo straniero nel piu’ breve tempo possibile

·      Il sindaco puo’ disporre l’alloggiamento di espellendi in centri di accoglienza, fino a completamento di un’adeguata rete di CPT[77]

·      I centri di accoglienza provvedono, anche gratuitamente, a vitto, alloggio e, se possibile, insegnamento della lingua italiana e formazione professionale per lo straniero ospitato

·      La documentata ospitalita’ > 3 mesi in un centro di accoglienza corrisponde alla condizione di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica nel Comune

 

·      Possono (devono?) essere predisposti, da enti locali o altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei criteri stabiliti da leggi regionali, pensionati a pagamento, con rette calmierate, per stranieri e italiani, nell’attesa che questi trovino una sistemazione alloggiativa definitiva[78]

 

·      Accesso a parita’ con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da Regioni o enti locali per facilitare locazioni e credito agevolato in materia di edilizia, recupero,  acquisto e locazione della prima casa, per lo straniero[79]

o     titolare di carta di soggiorno

o     legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivita’ lavorativa subordinata o autonoma

 

 

27.     Discriminazione

 

·      Si considera discriminatorio

o     un comportamento che rechi un’ingiusto svantaggio a una persona, non in base ai comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o     un comportamento che comprometta il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani o delle liberta’ fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica

·      Si ha certamente discriminazione quando sulla sola base della condizione di straniero o della sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o     un pubblico ufficiale, nell’esercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o     un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piu’ svantaggiose

o     il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o     un impiegato di un ente pubblico ostacola l’accesso dello straniero all’occupazione, all’istruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessita’, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita’ economica

o     un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attvita’ lavorativa

·      Si considera discriminatorio anche un atto compiuto ai danni di cittadini italiani o apolidi o appartenenti a uno Stato membro dell’Unione europea

 

·      La persona che ha subito discriminazione puo’ presentare un’istanza al giudice perche’ sia rimosso il comportamento discriminatorio; l’istanza si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha domicilio l’istante

·      Il giudice, se accoglie il ricorso, puo’ ordinare l’immediata adozione delle misure necessarie a rimuovere la discriminazione; puo’ anche obbligare la parte che si e’ resa responsabile della discriminazione a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale)

·      Contro la decisione del giudice puo’ essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui all’articolo 739, co. 2, c.p.c.

·      Chi elude l’esecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e’ punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.

·      In caso di atto di discriminazione collettiva compiuto da un datore di lavoro, i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono presentare ricorso, anche quando non sia possibile individuare direttamente i lavoratori discriminati

·      I comportamenti discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice alle amministrazioni o enti pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o l’appalto; le amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti

 

·      E' prevista l'istituzione di centri di assistenza per la tutela delle persone colpite da atti di discriminazione da parte delle Regioni, in collaborazione con province e comuni e con le associazioni degli immigrati e del volontariato sociale

 

 

                                                                                                                   IV.     Asilo

 

28.     Status di rifugiato

 

·      Norme di riferimento: Convenzione di Ginevra 1951 (ratificata con L. 722/54); Art. 1 L. 39/90; DPR 136/90, Decreti Ministro dell’interno 237/90 e 284/98; T.U., L. 189/02

·      Sono rimosse la dichiarazione di limitazione geografica apposta dall’Italia all’atto della sottoscrizione della Convenzione di Ginevra e le riserve di cui agli artt. 17 e 18 della Convenzione (quelli sull’accesso del rifugiato ad attivita’ di lavoro subordinato o autonomo)

 

·      Domanda di asilo inammissibile (la richiesta si considera irricevibile?) se presentata, alla frontiera, da straniero

o     gia’ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o     proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso l’Italia) senza chiedere asilo

o     che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dall’art. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro l’umanita’

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalita’ delle Nazioni Unite

o     condannato in Italia per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o     straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o     appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

·      Deroga, ove si applichino le disposizioni su asilo (solo domande ammissibili?), rifugiati e protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per l’ingresso, agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (contraddittorio con clausole di esclusione) o gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen

·      Possibile interferenza con il diritto d’asilo: sanzioni per il vettore che non si accerti del possesso dei documenti necessari per l’ingresso o che non segnali alla polizia di frontiera la presenza a bordo di uno straniero in posizione irregolare (nota: sufficiente, per la sanzione, la violazione di uno solo di questi obblighi)

·      Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra) o sociali, o dal quale possa essere respinto verso altro Paese nel quale non sia protetto dalla persecuzione

·      Contro la decisione di respingimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale (Art. 1 L. 39/90; davanti al giudice ordinario o al TAR?)

 

·      Il richiedente asilo deve presentare istanza motivata alla polizia di frontiera (ammessa, con circolare, la presentazione di istanza in questura)

·      In caso di richiedente minore non accompagnato e’ informato il Tribunale per i minorenni

·      Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato

·      Il questore competente per territorio rilascia, salvo che nei casi in cui si debba dar luogo a trattenimento, un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (ricorsi inclusi? la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo sarebbe utile anche per la prosecuzione dell’iscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanita’ 24/3/00)

 

·      Il richiedente privo di mezzi e non trattenuto puo’ essere accolto dai servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri destinatari di protezione umanitaria (titolari di permesso ex art. 5, co. 6 T.U.; da D.L. 195/02, convertito da L. 222/02)

·      I servizi territoriali sono cofinanziati dall’ente locale e dal Ministero dell’interno (per non piu’ dell’80%); garantita la continuita’, in sede di prima applicazione, degli interventi gia’ avviati; monitoraggio e coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato all’ANCI; il servizio promuove, con l’OIM, programmi di rimpatrio

·      Erogazione di un contributo economico di prima assistenza, determinato con decreto del Ministro dell’interno, in favore del richiedente asilo non trattenuto ne’ accolto dai servizi territoriali[80]

 

·      Il richiedente asilo puo’ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario

o     per verificarne o determinarne nazionalita’ o identita’

o     per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili

o     in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

·      Il richiedente deve essere trattenuto

o     se e’ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)

o     se era gia’ stato sottoposto a espulsione o respingimento

·      Nel caso di straniero sottoposto a espulsione o respingimento si da’ luogo a trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del trattenimento gia’ in corso; negli altri casi, a trattenimento (non custodiale, non essendo prevista convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria) in un apposito Centro di identificazione

·      L’allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione costituisce rinuncia alla domanda

·      Il regolamento che disciplina il trattenimento nei centri di identificazione tiene conto degli atti adottati dall’ACNUR, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea

·      Ai centri di identificazione e ai CPT e’ consentito l’accesso dei rappresentanti dell’ACNUR e, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, degli avvocati e degli organismi ed enti di tutela con consolidata esperienza

 

·      Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle province indicate dal Regolamento

·      La Commissione territoriale e’ presieduta da un funzionario di carriera prefettizia e composta da

o     un funzionario della polizia di Stato

o     un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta’

o     un rappresentante dell’ACNUR

o     un funzionario del MAE (all’occorrenza)

·      In caso di afflussi particolarmente intensi di richiedenti asilo, le Commissioni territoriali possono essere formate da personale in posizione di distacco o collocamento a riposo

·      In caso di parita’, prevale il voto del Presidente

·      Modalita’ di funzionamento delle Commissioni territoriali stabilite dal Regolamento

 

·      Commissione nazionale[81] (in cui viene trasformata la Commissione centrale di cui al DPR 136/90) per il riconoscimento dello status di rifugiato presieduta da un prefetto e composta da

o     un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o     un funzionario della carriera diplomatica[82]

o     un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[83]

o     un dirigente del Dipartimento di P.S.

·      Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

·      Possibile l’istituzione di ulteriori sezioni[84]

·      Designato un supplente per ogni membro

·      Compiti di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali, raccolta di dati statistici; poteri decisionali in materia di revoca e cessazione dello status di rifugiato

·      Modalita’ di funzionamento della Commissione nazionale stabilite dal Regolamento

 

·      Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura semplificata:

o     l’Italia assume di essere responsabile dell’esame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino

o     il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o     la Commissione territoriale procede all’audizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o     la Commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione

·      Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora conclusa, allo straniero e’ rilasciato un permesso temporaneo fino alla conclusione della procedura

·      Su richiesta motivata presentata entro 5 giorni, la decisione negativa assunta, in seguito a procedura semplificata, in relazione alla domanda presentata dal richiedente trattenuto in un centro di identificazione e’ riesaminata entro 10 giorni dalla Commissione territoriale integrata da un membro della Commissione nazionale.

·      Il ricorso al giudice ordinario contro la decisione negativa in caso di procedura semplificata deve essere presentato entro 15 gg., anche dall’estero; non ha effetto sospensivo automatico sull’eventuale allontanamento; lo straniero puo’ chiedere al prefetto la sospensione dell’allontanamento; il diniego e’ immediatamente esecutivo

 

·      Nei casi di richiedente asilo non trattenuto obbligatoriamente, si da’ luogo alla procedura ordinaria:

o     il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o     la Commissione territoriale procede all’audizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o     la Commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione

·      Ricorso (con effetto sospensivo?) contro la decisione negativa al giudice ordinario

 

·      In generale:

o     la Commissione territoriale si avvale di interpreti per l’audizione

o     del colloquio e’ redatto verbale

o     la decisione e’ adottata con atto scritto e motivato, comunicato all’interessato con le informazioni sulle modalita’ di impugnazione

o     la Commissione territoriale valuta, in sede di decisione, la possibilita’ di accordare, sulla base delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (in particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali), un permesso per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, T.U.) a stranieri ai quali non sia riconosciuto lo status di rifugiati (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo’ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e’ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961)

·      Fino all’emanazione del regolamento restano in vigore le procedure per l’asilo precedentemente vigenti[85]

 

·      Allo straniero riconosciuto come rifugiato e’ rilasciato un certificato dalla Commissione, e, dal questore

o     un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o     un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[86]

 

·      Il rifugiato regolarmente residente non puo’ essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a condanna per reato per il quale rappresenti un pericolo per la collettivita’ (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33): sembrano escluse solo l’espulsione come misura di prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla pena, nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido o scaduto da non piu’ di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso l’accompagnamento immediato)

·      Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio (art. 29, co. 3)

·      Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) illegalmente presente in Italia (art. 30, co. 1, lettera c)

·      Assistenza: il rifugiato e’ equiparato al cittadino italiano (art. 23, Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato da art. 2, Decreto del Mininterno 237/90; non si applicano le limitazioni dettate dalla L. 388/00?); possibilita’ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

o     assistenziali e di sostentamento

o     per riconosciuta fragilita’ sociale

o     per casi gravi e urgenti

o     di sostegno allo studio

o     di sostegno all’attivita’ lavorativa

o     di prima assistenza

·      Iscrizione obbligatoria al SSN, con parita’ di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.), per il titolare di permesso per asilo o asilo umanitario (da Circ. Ministro della sanita’: incluso il permesso ex art. 20, per protezione temporanea; stranamente non citato il permesso ex art. 19, co. 1, rilasciato su raccomandazione della Commissione) e per il richiedente asilo (anche in possesso del solo cedolino di ricevuta della domanda; da Circ. Ministro della sanita’ del 24/3/00) per tutta la durata della procedura (inclusi ricorsi giurisdizionali; da Circ. Ministro della sanita’ del 24/3/00)

·      Accesso ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)

·      Accesso a parita’ con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione per locazioni e credito agevolato in materia di alloggio, se titolare di carta di soggiorno, ovvero titolare di permesso di durata > 2 anni con regolare attivita’ lavorativa autonoma o subordinata[87]

·      Accesso al lavoro subordinato e autonomo (professioni incluse) a parita’ col titolare di carta di soggiorno (art. 17, 18 e 19, Convenzione di Ginevra 1951: equiparazione al trattamento piu’ favorevole accordato allo straniero)

·      Accesso alla carta di soggiorno, dopo 6 anni[88], come per gli altri stranieri

·      Accesso alla cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale

·      Deroga all’obbligo di informazione dell’autorita’ diplomatica del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente asilo o di rifugiato

 

 

29.     Protezione temporanea

 

·      Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita’

·      Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

 

·      Deroga, ove si applichino le disposizioni sulla protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per l’ingresso, agli oneri per i vettori in caso di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o gravato da un divieto di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen

·      Deroga all’obbligo di informazione dell’autorita’ diplomatica del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di straniero nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

 

·      Applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo: il DPCM 12/5/99 stabiliva il rilascio di un permesso per motivi di “protezione temporanea”, che consentiva l’accesso a studio e lavoro; il regime era stato prorogato fino al 30/6/00 (DPCM 30/12/99); al termine del regime di protezione (DPCM 1/9/00) era stata consentita la permanenza in Italia di chi avesse i requisiti per altro permesso di soggiorno o, comunque, di chi avesse un inserimento lavorativo stabile e la disponibilita’ di un alloggio

 

·      Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 55/01: protezione accordata, nei limiti della disponibilita’ dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo (nota: in base alla Direttiva 55/01, il regime di protezione, in mancanza di decisione di cessazione adottata dal Consiglio, e’ prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un secondo anno; e’ solo l’ulteriore proroga di un anno a richiedere una nuova decisione del Consiglio)

·      Cessazione della protezione al termine del periodo indicato dal Consiglio europeo o in caso di apposita decisione di questo

·      Il DPCM stabilisce

o     la data di inizio del regime di protezione

o     le categorie di sfolalti a cui si applica

o     la disponibilita’ di accoglienza

o     le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o     la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o     le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o     le procedure per l’eventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dell’Unione europea

o     le procedure da applicare in caso di presentazione di domande d’asilo da parte di sfollati (incluso l’eventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalita’ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o     le modalita’ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignita’ umana, quello forzoso

o     le modalita’ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessita’ di consentire che un familiare minorenne completi l’anno scolastico in corso

·      Ai minori non accompagnati si applicano le disposizioni relative all’intervento del Comitato per i minori stranieri (solo quelle relative all’accoglienza e all’eventuale ricongiungimento con la famiglia in un paese terzo?)

·      Uno sfollato puo’ essere escluso dalla protezione temporanea quando vi siano motivi seri per ritenerlo personalmente responsabile

o     di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro l’umanita’

o     di un reato grave non politico commesso, prima dell’ammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravita’ del reato e’ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o     di un atto contrario ai principi e alle finalita’ delle Nazioni Unite

·      Uno sfollato e’ escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori (la Direttiva 55/01 include, tra i possibili motivi di esclusione il fatto che lo straniero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o, sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato molto grave, per la sicurezza della comunita’ dello Stato membro; discutibile l’automatica attribuzione del carattere di gravita’ ai reati elencati)

·      Le decisioni di esclusione sono adottate tenendo conto del principio di proporzionalita’ (dubbia coerenza con la previsione di tassativa esclsuione in caso di condanna per reati commessi in Italia)

·      Gli sfollati esclusi sono espulsi (salvo il caso di contraffazione dei dati finalizzata ad eludere l’esclusione, dovrebbero essere solo respinti o, se gia’ sul territorio dello Stato, invitati a lasciarlo entro 15 gg.; in base alla Direttiva  55/01, il provvedimento di esclusione dovrebbe essere impugnabile “nello Stato membro”: sul posto?; dubbia comunque l’eseguibilita’ dell’espulsione nel rispetto del principio di non refoulement sancito dall’art. 19, T.U.)

·      Lo sfollato ha diritto al ricongiungimento con le seguenti limitazioni:

o     ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dell’esodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dall’Unione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sull’autorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessita’ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno gia’ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dell’Unione europea)

o     ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dell’esodo (nota: trascurate le condizioni relative all’esistenza di necessita’ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o     escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

·      Ai familiari ammessi al ricongiungimento e’ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea (utilizzabile per lavoro e per studio?)

·      I trasferimenti di sfollati da uno Stato membro all’altro (ai fini del solo ricongiungimento?) sono subordinati al consenso degli interessati

·      Nei casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita al termine del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo’ godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in caso di esito negativo dell’esame

·      Lo sfollato e’ informato per iscritto, in lingua presumibilmente a lui nota o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, dei sui diritti e doveri e delle disposizioni sulla protezione temporanea (fondamentale, in particolare, l’informazione relativa alle conseguenze dell’eventuale rinuncia alla domanda di asilo)

·      Lo sfollato che debba essere trasferito in altro Stato membro nell’ambito della collaborazione tra Stati membri, e’ munito di lasciapassare

·      I provvedimenti di diniego della protezione temporanea o comunque ad essa correlati sono adottati con atto scritto e motivato, recante le modalita’ di impugnazione; contro di essi e’ ammesso il ricorso al TAR (eccezione per i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare: ricorso al giudice ordinario)

·      Il beneficiario della protezione temporanea non puo’ allontanarsi dall’Italia (dubbie la legittimita’ e la coerenza con le disposizioni della Direttiva 55/01[89]), salvo il caso di accordi in tal senso con altri Stati membri o di autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di soggiorno; lo sfollato accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia (dubbia interpretazione; e in caso di soggiorno illegale?)[90] e’ respinto verso lo Stato che l’ha accolto

 

 

30.     Protezione complementare

 

·      Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali (piu’ ampio della definizione della Convenzione di Ginevra) o sociali, o dal quale possa essere respinto verso altro Paese nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione)

·      Permesso per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, T.U.) in caso di impossibilita’ di allontanamento (art. 28 Regolamento, in applicazione di art. 19, co. 1, T.U.), e in particolare su decisione della Commissione territoriale, in base alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (in particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali), a stranieri ai quali debba essere rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiati (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo’ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e’ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961)

 

·      Deroga alle restrizioni derivanti dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.)

 

·      Diritto d’asilo costituzionale (art. 10 Costituzione): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l’esercizio delle liberta’ democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte) ha diritto d’asilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge

·      Problema: le condizioni rinviate alla legge attuativa possono restringere la categoria degli aventi diritto o solo imporre delle modalita’ di riconoscimento?

·      Immediata precettivita’ del diritto costituzionale:

o     contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o     a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o     risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nell’impedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nell’effettivita’ dell’impedimento; categoria dei rifugiati piu’ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale perche’ non pretende di disciplinare il diritto d’asilo costituzionale

·      Conseguenze della sentenza:

o     la legge non puo’ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o     competenza per il riconoscimento del diritto d’asilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza del ricorso nell’ambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

                                                                                                V.     Cittadinanza

 

31.     Cittadinanza

 

·      E’ cittadino italiano per nascita

o     chi e’ nato da un genitore italiano

o     chi e’ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o     chi e’ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza

o     chi e’ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo’ essere provato il possesso di altra cittadinanza

·      Se il riconoscimento della paternita’ o maternita’ avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse norme che valgono in caso di riconoscimento alla nascita; se il riconoscimento avviene quando e’ stata gia’ raggiunta la maggiore eta’, l’interessato mantiene il proprio stato di cittadinanza, ma puo’ scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva

·      Se la paternita’ o la maternita’ non possono essere dichiarate, ma e’ stato riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse disposizioni che valgono nel caso di avvenuto riconoscimento

·      Il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana (la acquista anche lo straniero adottato nella minore eta’ prima dell’entrata in vigore della L. 91/92); la perde se l’adozione e’ revocata per sua responsabilita’, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

·      Il cittadino straniero o apolide puo’ acquisire la cittadinanza italiana per

o     discendenza da ex cittadini italiani

o     beneficio di legge

o     matrimonio con cittadino italiano

o     naturalizzazione

 

·      Condizioni per acquistare la cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani:

o     avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o     essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o     dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

·      In alternativa al requisito di residenza, lo straniero (o apolide) puo’ far valere il fatto di ricoprire un impiego statale o di aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92) servizio militare o civile in Italia (purche’ abbia dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana)

·      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso di valido permesso di soggiorno, e’ iscritto all’anagrafe (residenza legale), su richiesta, a prescindere dal titolo e dalla durata del permesso (circ. Mininterno 23/12/2002)

 

·      Condizioni per acquistare la cittadinanza per beneficio di legge:

o     essere nato in Italia

o     essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o     dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

·      Condizioni per acquistare la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano:

o     essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o     assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o     assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita’ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita’ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire l’esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       all’estero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o     assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

·      Il riconoscimento della sentenza straniera e’ richiesto, anche solo al fine del diniego dell’acquisto della cittadinanza, dal Procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio di stato civile in cui e’ iscritto o trascritto il matrimonio

·      In caso di procedimento penale in corso per uno dei reati per i quali puo’ essere negata la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, l’acquisto della cittadinanza e’ sospeso, fino a definizione dei procedimenti

 

·      La cittadinanza per naturalizzazione puo’ essere concessa (dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno)

o     allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o     allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente all’adozione, per almeno 5 anni

o     allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni

o     al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o     a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o     a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o     allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all’Italia

o     nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

·      La concessione della cittadinanza e’ comunque atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero, che tiene conto dell’autosufficienza economica, dell’assenza di precedenti penali, dell’affidabilita’ dal punto di vista fiscale, etc.

·      Il DPR di concessione della cittadinanza non ha effetto se l’interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta’ alla Repubblica

 

·      Istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano o per naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente all’estero, al consolato italiano

·      L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e’ preclusa se dalla data di presentazione dell’istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni (Art. 8, L. 91/92)

·      Ai fini dell’applicazione della L. 241/90, il termine per la definizione dei procedimenti relativi all’esame delle istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio e di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e’ fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94; con quale conseguenza?)

 

·      Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisto della cittadinanza e’ possibile il ricorso al TAR del Lazio; nel caso in cui l’acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: nascita o matrimonio), il riconoscimento dello status di cittadino puo’ essere chiesto, in seguito a rigetto da parte dell’autorita’ amministrativa, al giudice ordinario

 

·      I figli minori (anche adottati?) conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anch’essi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

 

·      Il cittadino perde la cittadinanza

o     se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all’estero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all’estero) per lo Stato italiano

o     se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l’Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all’eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l’impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o     se, in caso di guerra tra l’Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e’ possibile riacquistare la cittadinanza

·      La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963)

 

·      Chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione e’ tenuto (Circolare Mininterno 22/11/94, ex art. 1 co. 4 DPR n.362/94 che autorizza il Ministero dell'Interno "…ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti") ad inviare alla rappresentanza diplomatica del paese di cittadinanza originarie una lettera di svincolo da quella cittadinanza, e ad esibire all’amministrazione italiana copia della lettera e ricevuta di ritorno; nei fatti si tratta di atto o privo di conseguenze (in base alla legislazione dell’altro paese) o dalle conseguenze facilmente eludibili (copia non conforme alla raccomandata inviata)

 

 



[1] Le disposizioni relative all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.

[2] Questo capitolo e’ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale e’ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[3] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformita’ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[4] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[5] In precedenza, anche inserimento nel mercato del lavoro.

[6] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[7] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[8] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[9] Disposizione precedente: possibile il rilevamento segnaletico.

[10] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[11] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[12] L’art. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa occupazione”.

[13] Disposizione precedente: 5 anni.

[14] Al tempo: 5 anni.

[15] Al tempo: 5 anni.

[16] Al tempo: 5 anni.

[17] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro

[18] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[19] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[20] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[21] Disposizione precedente: indicazione delle modalita’ di alloggio.

[22] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[23] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[24] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[25] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[26] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[27] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso l’applicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dell’aggiornamento del Regolamento.

[28] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dell’autorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio all’ingresso, previa presentazione dell’autorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione gia’ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti al lavoratore per la richiesta di visto.

[29] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[30] Disposizione precedente: un anno.

[31] Disposizione precedente: precluso l’accesso allo svolgimento di attivita’ lavorativa ai titolari di permesso per minore eta’ (circ. Mininterno 13/11/00).

[32] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[33] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[34] Disposizione precedente: 15 gg.

[35] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[36] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[37] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[38] Le disposizioni relative all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza, valevano le disposizioni seguenti.

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunita’ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nell’apposita sezione dell’albo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con l’iscrizione all’albo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacita’ patrimoniali e compatibile con l’ordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilita’ di reddito

o      dimostrazione della disponibilita’ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti; da Vademecum Mininterno)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore all’importo dell’assegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      l’ente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dell’immigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero e’ una ONLUS)

-        ha disponibilita’ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilita’ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali prestera’ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati relativi all’immigrazione o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non e’ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilita’ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dell’importo assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui all’art. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sull’anzianita’ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilita’ di mezzi per il sostentamento pari almeno a meta’ dell’importo annuale dell’assegno sociale

o      disponibilita’ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilita’ di mezzi per l’iscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno), o stipula di un’assicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dell’originario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

[39] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[40] Disposizione precedente: familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

[41] Disposizione precedente: presso la questura.

[42] Questo capitolo e’ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale e’ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[43] L’art. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa occupazione”.

[44] Disposizione precedente: 5 anni.

[45] Disposizione precedente: salvo titolari di permesso per minore eta’ (circ. Mininterno 13/11/00).

[46] Disposizione precedente: il permesso per minore eta’ non e’ utilizzabile per lavoro ne’ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[47] L’art. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 per il permesso di soggiorno per “accesso al lavoro”. Questo riferimento era gia’ impreciso prima dell’entrata in vigore della L. 189/02, essendo “per inserimento nel mercato del lavoro” la denominazione corretta del permesso di cui all’art. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative all’inserimento nel mercato del lavoro, il riferimento all’art. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per “attesa occupazione”.

[48] Disposizione precedente: o di titolo equipollente, se conseguito all’estero.

[49] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[50] Le disposizioni precedenti includevano il diritto all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parita’ con gli italiani, a condizione di esercizio di regolare attivita’ di lavoro subordinato o autonomo. Era inoltre prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

[51] Disposizione precedente: 5 anni.

[52] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se c’e’ il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia; con intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg., in caso contrario

[53] Disposizione precedente: eseguita con

·       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

o      elusione dei controlli di frontiera e mancanza di documenti attestanti identita’ e nazionalita’, se c’e’ il rischio che lo straniero si sottragga all’obbligo di lasciare l’Italia

o      mancato rispetto dell’obbligo di lasciare l’Italia o del divieto di reingresso derivanti da precedente espulsione 

·       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[54] Disposizione precedente: nulla-osta negato in caso di applicazione di misure detentive per lo straniero arrestato in flagranza.

[55] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, e’ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[56] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dall’ambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[57] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[58] Disposizione precedente: 10 gg.

[59] Disposizione precedente: il giudice decide sentito l’interessato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[60] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore d’ufficio) e, se necessario, dell’interprete.

[61] Disposizione precedente: 5 anni (salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso).

[62] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi.

[63] Disposizione precedente: 20 gg.

[64] Disposizione precedente: 10 gg.

[65] Disposizione precedente: se e’ imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al respingimento.

[66] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni di lire.

[67] Disposizione precedente: da uno a 5 milioni di lire.

[68] Disposizione precedente: fino a 30 milioni di lire.

[69] Disposizione precedente: per fini di lucro.

[70] La disposizione precedente includeva il caso di fatto riguardante l’ingresso di 5 o piu’ persone.

[71] Disposizione precedente: 30 milioni di lire.

[72] Disposizione precedente: 50 milioni di lire.

[73] In precedenza: comma 11.

[74] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puo’ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento e’ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, un’indennita’ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[75] Il testo modificato dell’art. 25 co. 5 del Testo unico contiene un riferimento improprio a disposizioni dell’art. 22, co. 13, relative al trasferimento dei contributi, in realta’ soppresse. Gia’ il riferimento (all’art. 22, co. 11) del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto.

[76] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[77] Disposizione precedente: il sindaco puo’ disporre, in casi di emergenza, l’accoglienza di stranieri illegalmente soggiornanti, ferme restando le disposizioni sull’allontanamento.

[78] Soppressa la seguente disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprieta’ di questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalita’ temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).

[79] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[80] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata all’ufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalita’: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dell’interno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dell’interno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identita’ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identita’ al Comune di domicilio; difficolta’ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dell’interno.

[81] Denominazione precedente: centrale.

[82] Disposizione precedente: funzionario del MAE di grado > consigliere di legazione.

[83] Disposizione precedente: funzionario del Mininterno, di grado > primo dirigente, della direzione dei Servizi civili.

[84] Disposizione precedente: si forma un Consiglio di presidenza, che fissa le direttive, presieduto dal Presidente della prima Sezione

[85] Disposizioni precedentemente vigenti:

[86] Disposizione precedente: il permesso era rinnovato di norma con durata di 4 anni.

[87] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[88] Disposizione precedente: 5 anni.

[89] Nota: il testo italiano dell’articolo 11 della direttiva e’ ambiguo; fa riferimento, infatti, alla persona che “soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro”. Sembra cosi’ che il semplice soggiorno faccia scattare la riammissione. Il testo inglese recita pero’: “... remains or seeks to enter without authorisation on the territory of another Member State”; e’ il “rimanere” (il prolungamento non autorizzato, cioe’) a far scattare la sanzione, non il “soggiornare”. L’interpretazione corretta sembra essere quindi quella che fa riferimento alla persona che “soggiorni illegalmente o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro”. Se le cose stanno cosi’, la disposizione e’ formulata male: non e’ legittimo applicare un divieto di allontanamento in contrasto con la Convenzione di Schengen.

[90] L’ingresso in Italia non puo’ essere considerato automaticamente illegale: l’attraversamento delle frontiere interne da altro Stato membro appartenente all’Area Schengen verso l’Italia e’ da considerare legittimo, se effettuato attraverso un valico autorizzato e nei limiti previsti dalla Convenzione di Schengen. Dovrebbero pertanto essere sanzionati col rinvio verso lo Stato membro che ha accordato la protezione solo l’ingresso attraverso un valico non autorizzato, l’ingresso da valico autorizzato da Paese “non Schengen” mediante esibizione di documenti contraffatti, l’ingresso in violazione delle disposizioni dell’Accordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: l’ingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nell’arco di un semestre). Allo stesso tempo, dovrebbe essere sanzionato il soggiorno illegale (es.: il soggiorno da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.).