LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

 

 

 

Composta dai Magistrati:

 

1)    dott. Giuseppe Bisignano

 

2)    dott. Armin Kapeller

 

3) dott. Pietro Merletti

PRESIDENTE

 

CONSIGLIERE

 

CONSIGLIERE EST:

 

 

 

nella composizione di cui alla udienza del 7 maggio 2003, a scioglimento della riserva espressa al termine della discussione;

 

deliberando sul provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cui in data 10 gennaio 2003 si negava il permesso di soggiorno per motivi famigliari a (omissis) e madre di (omissis), nata a Bolzano il(  ), provvedimento impugnato dal P.M., sotto il profilo del grave pregiudizio che si verrebbe a creare per la minore, e tenuto conto del motivo integrativo di impugnazione oggi proposto dal P.G., che ha messo in risalto la tecnica impossibilità di dar seguito alla espulsione verso la Macedonia della madre con sua figlia, attesa la diversità di cittadinanza tra le due e per converso tenendo conto del fatto che la minore non può vivere con il padre, ristretto in carcere;

 

rilevato chew queste condizioni non sono state ravvisate dal Tribunale per i minorenni nel caso specifico;

 

premesso che detto Tribunale per i minorenni, o la Corte in sede di reclamo, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute della minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico 25 luglio 1998 nr. 286, salva revoca dell’autorizzazione quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia;

 

tenuto conto che la madre (omissis) è stata espulsa per inosservanza di norme amministrative e non per violazioni di carattere penale e che la stessa risiedeva da gran tempo in Italia, ove ha partorito sua figlia, che ora ha solo lei, in quanto il padre risulta ristretto nel Carcere di (omissis)

 

rilevato, inoltre, che la madre bada alla figlia e cura tutte le esigenze di vita della stessa, la quale, in caso di sua espulsione, non la potrebbe seguire, in quanto risulta essere figlia di un cittadino bosniaco e, quindi, anch’essa cittadina bosniaca;

 

osservato, infine, che per un periodo, che si indica in dodici anni, la minore non potrebbe vivere senza la madre, e nemmeno sarebbe consentitot alla stessa, per quanto già detto, di seguire la medesima laddove fosse data esecuzione al provvedimento di espulsione, non essendovi, pertanto, alcuno Stato, a parte l’Italia, ove madre e figlia potrebbe vivere insieme;

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del reclamo del Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, fatto proprio dall’Avvocato Generale;

 

visto l’art. 31 terzo comma L. 25 luglio 1998 nr. 286 ed in riforma dell’impugnato provvedimento del Tribunale stesso,

 

autorizza

 

(omissis) nata a (omissis) a rimanere in Italia, anche in deroga alle altre disposizioni di legge, per un periodo di dodici anni,

 

disponendo

 

che il presente provvedimento sia comunicato all’Ufficio Stranieri della Questura do Bolzano, ai Servizi sociali competenti ed alle competenti Autorità Consolari macedoni e bosniache, per quanto si è visto, che la minore (omissis), è cittadina bosniaca.

 

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza

 

 

Bolzano, 7 maggio 2003

 

Il presidente

dott. Giuseppe Bisignano