LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Composta dai
Magistrati:
1) dott. Giuseppe Bisignano 2) dott. Armin Kapeller 3) dott. Pietro
Merletti |
PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE EST: |
nella composizione di cui alla udienza del 7 maggio 2003, a scioglimento
della riserva espressa al termine della discussione;
deliberando sul provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bolzano,
con cui in data 10 gennaio 2003 si negava il permesso di soggiorno per motivi
famigliari a (omissis) e madre di (omissis), nata a Bolzano il( ), provvedimento impugnato dal P.M.,
sotto il profilo del grave pregiudizio che si verrebbe a creare per la minore,
e tenuto conto del motivo integrativo di impugnazione oggi proposto dal P.G.,
che ha messo in risalto la tecnica impossibilità di dar seguito alla
espulsione verso la Macedonia della madre con sua figlia, attesa la
diversità di cittadinanza tra le due e per converso tenendo conto del
fatto che la minore non può vivere con il padre, ristretto in carcere;
rilevato chew queste condizioni non sono state ravvisate dal Tribunale
per i minorenni nel caso specifico;
premesso che
detto Tribunale per i minorenni, o la Corte in sede di reclamo, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età
e delle condizioni di salute della minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico
25 luglio 1998 nr. 286, salva revoca dell’autorizzazione quando vengano a
cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività
del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia;
tenuto conto che la madre (omissis) è stata espulsa per
inosservanza di norme amministrative e non per violazioni di carattere penale e
che la stessa risiedeva da gran tempo in Italia, ove ha partorito sua figlia,
che ora ha solo lei, in quanto il padre risulta ristretto nel Carcere di
(omissis)
rilevato, inoltre, che la madre bada alla figlia e cura tutte le
esigenze di vita della stessa, la quale, in caso di sua espulsione, non la
potrebbe seguire, in quanto risulta essere figlia di un cittadino bosniaco e,
quindi, anch’essa cittadina bosniaca;
osservato, infine, che per un periodo, che si indica in dodici anni, la
minore non potrebbe vivere senza la madre, e nemmeno sarebbe consentitot alla
stessa, per quanto già detto, di seguire la medesima laddove fosse data
esecuzione al provvedimento di espulsione, non essendovi, pertanto, alcuno
Stato, a parte l’Italia, ove madre e figlia potrebbe vivere insieme;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo del Procuratore della Repubblica presso
detto Tribunale, fatto proprio dall’Avvocato Generale;
visto l’art. 31 terzo comma L. 25 luglio 1998 nr. 286 ed in
riforma dell’impugnato provvedimento del Tribunale stesso,
autorizza
(omissis) nata a (omissis) a rimanere in Italia, anche in deroga alle
altre disposizioni di legge, per un periodo di dodici anni,
disponendo
che il presente provvedimento sia comunicato all’Ufficio
Stranieri della Questura do Bolzano, ai Servizi sociali competenti ed alle
competenti Autorità Consolari macedoni e bosniache, per quanto si
è visto, che la minore (omissis), è cittadina bosniaca.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza
Bolzano, 7 maggio 2003
Il presidente
dott. Giuseppe Bisignano