Ric. n. 725/2003                                                Sent. n. 2442/03

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

     Italo Franco                          Presidente f.f.

     Mauro Springolo                 Consigliere

     Riccardo Savoia                  Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

     Visto il ricorso n. 725/2003 proposto da NESRI BRAHIM, rappresentato e difeso dall’avv.to Rita Sofia Tiengo con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, il Questore pro tempore della provincia di Rovigo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Questura di Rovigo  emesso il 28.1.2003 Cat. A 12/03/Imm. notificato  il 6.2.2003 avente ad oggetto il rigetto al rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge KHELOUANI LEILA ed i figli minori SARA, OMAR e TAHA, per contrarie disposizioni di legge;

     visti gli atti tutti della causa;

     vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

     uditi (relatore il Consigliere Savoia), l’avv.to Tiengo per il ricorrente, e l’avv.to dello Stato Bonora per il Ministero;

considerato

che non è sufficiente porre a fondamento del provvedimento di diniego la sussistenza di condanna ex art.444 cpp, nel caso in cui siano trascorsi i termini per l’estinzione del reato, in difetto di nuove e più recenti acquisizioni; che conseguentemente il provvedimento va annullato in accoglimento del proposto gravame;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE il ricorso, annullando per l’effetto l’atto impugnato, con l’obbligo di riesame.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2003.

Il Presidente                                                                  L’Estensore

 

                                                 Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione