XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1238
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la
protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione
dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le
convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia
aderisce.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, Ë
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale Ë
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.
722, di seguito indicata come "Convenzione di Ginevra", e dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14
febbraio 1970, n.95, o che, comunque, trovandosi fuori
dal Paese del quale Ë cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalitý, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o
non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale Ë
rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessitý di salvare sÈ o i propri
familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel
territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o
libertý personale o gli Ë impedito l'effettivo esercizio delle
libertý democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione
di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra, il diritto di asilo Ë esteso, su richiesta, al
coniuge non legalmente separato e al figlio minore non
coniugato del rifugiato, nonchÈ alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
Art. 3.
(Commissione centrale per il
riconoscimento del diritto di asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
Ë istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
centrale", alla quale Ë affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione. La Commissione centrale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale Ë rinnovata ogni tre anni ed
Ë presieduta da un professore universitario ordinario in
materie giuridiche. La nomina a presidente della Commissione
centrale Ë rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I
componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino
al rinnovo della Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni,
presiedute da professori universitari in materie giuridiche.
Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente
articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e
per la cessazione dello status di rifugiato e alle
condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione Ë composta da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di
legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno,
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di
diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, nonchÈ da un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un
membro supplente per ogni componente della Commissione. In
caso di paritý di voti prevale la decisione pi˜ favorevole al
richiedente. Le sezioni possono deliberare con la
partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la
necessitý, una o pi˜ sezioni della Commissione centrale
possono svolgere la propria attivitý in sede locale con il
supporto amministrativo della prefettura competente per
territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile
dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto
aggiunto.
5. Con le modalitý indicate al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri puÚ istituire ulteriori sezioni qualora
il consiglio di presidenza di cui al comma 6 ne rilevi
motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
6. Nell'ambito della Commissione centrale Ë istituito il
consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole
sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede.
Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente
della Commissione, anche uno degli esperti in materia di
diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione
delle domande di asilo nonchË i criteri di massima per il
funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attivitý,
determinando le modalitý ed i mezzi occorrenti ad assicurare
l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo Ë presentata al posto di frontiera,
prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
questura del luogo di dimora.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso
in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di
asilo, e il vettore di linea di nazionalitý italiana abbia
dato immediatamente segnalazione della presenza dello
straniero a bordo alla polizia di frontiera.
3. La domanda di asilo Ë presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autoritý che
la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di
ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,
mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti
e facoltý di cui puÚ disporre nonchË di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda Ë
formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a
conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile,
di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare opera di
sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo.
Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad
organizzazioni non governative per la tutela dei diritti
civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base
di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche interessate. Nella presentazione e nella
verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo si
avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di
personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere
informate di tale facoltý.
4. Quando la domanda di asilo Ë presentata al posto di
frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda autorizza lo straniero all'ingresso nel
territorio della Repubblica con l'obbligo di stabilire un suo
domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello
Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura
competente per territorio. La domanda Ë trasmessa con
l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia
alla questura.
5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall'autoritý che l'ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autoritý di
pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la
verifica della veridicitý delle informazioni fornite dal
richiedente asilo.
7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il
soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla
decisione definitiva sulla sua richiesta.
8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda
di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
salvo che per i figli minorenni, di cui Ë fatta menzione nelle
domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo Ë rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della
presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di
un parente o di un affine entro il quarto grado, di etý non
inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata
formalmente attribuita la potestý tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore
non accompagnato, l'autoritý che la riceve sospende il
procedimento e dý immediatamente comunicazione della domanda
al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai
fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente
del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha
l'obbligo di prendere contatto con le competenti autoritý per
la riattivazione del procedimento.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati
hanno prioritý sugli altri.
Art. 6.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla
Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si
trova il Paese di origine da cui si Ë allontanato lo straniero
nonchË ogni elemento relativo alla situazione personale del
richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce
condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla
data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestý dei genitori o la potestý
tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare
personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti
asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subÏto violenza, la Commissione centrale puÚ disporre la
designazione di personale specializzato per lo svolgimento di
un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l'eventuale presenza dello stesso personale durante
l'audizione del richiedente. L'audizione puÚ essere sospesa o
esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la
Commissione centrale nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo puÚ farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale
dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione
centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori
dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in
luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno
due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchË,
ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo
straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale
rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta
alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla
decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua
presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
regolare attivitý lavorativa fino alla conclusione della
procedura di riconoscimento.
Art. 7.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente
che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
c) adotta il provvedimento di impossibilitý
temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto
scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve
fornire una valutazione su tutti gli elementi acquisiti e su
tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione
sono indicati le modalitý e i termini per la sua
impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda
entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non
oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che
la Commissione medesima non disponga motivatamente un
approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in
forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchË
della indicazione del termine e dell'autoritý cui Ë possibile
ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione
individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b),
comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio
nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che
egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per
altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.
A tale fine la decisione Ë comunicata alla competente questura
che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione
a lasciare il territorio nazionale.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate
di comprovata affidabilitý, predispone programmi di rientro in
patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il
diritto di asilo.
Art. 8.
(Decisione di impossibilitý temporanea
al rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza
dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di
asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunitý del rinvio del richiedente nel Paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, puÚ decidere che sussiste
l'impossibilitý temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilitý temporanea al
rimpatrio dý titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e
allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la
Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilitý al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di
cui al presente comma, il titolare puÚ ottenere il rilascio
della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti
all'articolo 13 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di
assistenza e di integrazione di cui all'articolo 14.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravitý, verificatisi in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. Ai
richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento puÚ
essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma
1, il provvedimento di impossibilitý temporanea al rimpatrio
previsto dal comma 2.
Art. 9.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla
domanda di riconoscimento del diritto di asilo puÚ essere
presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio
eletto dal richiedente. Il ricorso Ë presentato nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari
di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il
prolungamento di validitý di detto permesso per richiesta di
asilo.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal
presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le
norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del
libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve
essere altresÏ notificato alla Commissione centrale, la quale
ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al
tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi
alla domanda di asilo e puÚ, per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci
giorni prima dell'udienza di discussione, ogni
controdeduzione.
3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della
sentenza. L'appello sospende l'esecuzione della decisione
della Commissione centrale.
4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il
diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione
della Commissione centrale. Avverso la decisione della corte
di appello, il richiedente puÚ proporre ricorso per
cassazione, che sospende l'esecuzione della decisione del
tribunale.
5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da
ogni imposta o tributo.
Art. 10.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di
soggiorno e documento di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla
quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato,
che Ë consegnato all'interessato, per il tramite della
questura, in allegato alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo puÚ richiedere al questore della provincia in cui dimora
un permesso di soggiorno per asilo avente la validitý di
cinque anni, che deve recare espressa menzione del
riconoscimento del diritto di asilo.
3. Il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione
del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del
permesso di soggiorno in corso di validitý, un documento di
viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla
scadenza del permesso di soggiorno medesimo.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del
nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di
riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di
soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
Art. 11.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e
del documento di viaggio).
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del
permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione
centrale, per il tramite della questura del luogo di
residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza
del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si
esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di
asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di
immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE
Art. 12.
(Misure di carattere assistenziale
in favore dei richiedenti asilo).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
individua i posti di frontiera e le questure presso cui Ë
stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di
richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di
accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
assistere il richiedente asilo ed i suoi familiari. I suddetti
punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale
da prevedere strutture di ospitalitý separate per i
richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalitý per l'acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza,
qualora non risultino giý disponibili o non sia possibile
riadattare locali giý esistenti.
2. Durante la fase dell'esame della richiesta di asilo, il
richiedente deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno,
ancorchË continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e,
se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la
questura si protrae per pi˜ di dodici ore, la disponibilitý di
un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo,
fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di
nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi
disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il
richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere
a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione
telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette
attivitý di assistenza nonchË per quelle di sostegno e di
informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se
la domanda di asilo Ë presentata in frontiera, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il
proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, Ë tenuto a
fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate.
Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza
Ë subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte
del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un
periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo
necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine
di garantire l'assistenza e l'accoglienza, puÚ stipulare
convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi
internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese
da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri
per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette.
Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per
l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo pi˜ economico per l'audizione dello
stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, nonchË l'alloggio ed il vitto del
medesimo nella localitý ove si svolge l'audizione.
6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario
nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Art. 13.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al
quale Ë riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a
soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi e modi in cui Ë consentito il
ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione
del titolare del diritto di asilo e dei suoi familiari sul
territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 14.
3. Lo straniero al quale Ë stato riconosciuto il diritto
di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha
diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni
previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con
il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalitý di
accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento
delle borse di studio in Italia, nonchË la durata e le
caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il
conseguimento dei titoli di studio italiani; lo straniero al
quale Ë stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di
godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi
professionali, e puÚ avere accesso al pubblico impiego nei
casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato; gode del medesimo trattamento previsto
per il cittadino italiano in materia di previdenza e di
assistenza sociale nonchË di assistenza sanitaria.
4. Le disposizioni e le misure previste dal presente
articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno
diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base
del solo vincolo familiare.
Art. 14.
(Misure di assistenza
e di integrazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i
programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se
necessario, di rimpatrio nonchË le norme occorrenti per il
coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore
dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni
non governative di protezione dei diritti civili ed umani e
delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati
nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi
sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
di competenza, quale contributo alle attivitý di assistenza e
di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
stessi.
2. A chi Ë stato riconosciuto il diritto di asilo e si
trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei
mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di
accoglienza.
3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante
convenzioni con organizzazioni non governative di protezione
dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione
lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell'autosufficienza economica nonchË l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali servizi di
assistenza.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 14.000 euro per l'anno 2002 e a 15.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitý previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.