I Commissione - Resoconto di giovedĪ 6 marzo 2003


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 marzo 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 18/2003: Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.
C. 3665 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 5 marzo 2003. Il provvedimento è diretto a sostituire il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, relativo alla competenza secondo equità del giudice di pace. In particolare vengono escluse dal relativo ambito di competenza le cause derivanti da rapporti giuridici relativi ai cosiddetti contratti di massa, ossia ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, di cui all'articolo 1342 del codice civile, quando siano stati lesi i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.
A tale riguardo evidenzia l'opportunità, al fine di garantire il principio della certezza del diritto, di specificare in maniera


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più puntuale, all'articolo 1, capoverso, del decreto-legge le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile che dovranno essere decise dal giudice di pace secondo equità.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 marzo 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 13/2003: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
C. 3724 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, che apporta specifiche modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in particolare all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
L'articolo 1 modifica l'articolo 7 della legge n. 302, prevedendo l'innalzamento della provvisionale di cui al comma 3 dal 20 al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'erogazione. Si stabilisce inoltre che, qualora l'esito della sentenza non confermi il diritto al beneficio, non si dia luogo a ripetizione di quanto erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo già attribuito; la quota eccedente tale limite è pertanto ripetibile.
L'articolo 2 è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, che lo ha riformulato quale novella (nuovo comma 1-bis) all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998. Ai sensi di tale disposizione l'assegno vitalizio previsto al comma 1 dell'articolo 2 viene erogato ai cittadini, agli stranieri o agli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché ai superstiti, anche prima dell'emanazione di specifica sentenza, qualora risultino incontrovertibili i presupposti per la concessione. Il testo del decreto presentato dal Governo prevedeva la possibilità di tale erogazione, ma, a seguito dell'esame in Commissione, il testo è stato modificato senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali.
L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998 n. 407, estendendo alla scuola elementare e secondaria inferiore il regime di concessione di borse di studio per i soggetti già individuati dallo stesso articolo 4 della legge n. 407. Tale estensione si inserisce su una disposizione che riguardava soltanto le scuole superiori e i corsi universitari.
L'articolo 4 con norma di carattere transitorio prevede che gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale siano rideterminati in base alla nuova percentuale introdotta.
L'articolo 5, nel testo approvato dal Senato, quantifica la spesa annualmente prevista in 2.934.745 euro a decorrere dal 2003; pone il relativo onere a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge n. 302 del 1990; rimette al ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio sull'onere effettivamente recato dal provvedimento. Nell'eventualità di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il ministro dovrà trasmettere alle Camere, corredati da relazione, i decreti eventualmente adottati (ex articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978) al fine di attingere al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, nonché informare il Parlamento,


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ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, assumendo se del caso le conseguenti iniziative legislative.
L'articolo 6 si limita a disporre che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Analoga riduzione del termine di vacatio è prevista, con riferimento alla legge di conversione, al comma 2 dell'articolo 1 del relativo disegno di legge.
Ritiene pertanto che esistano le condizioni per l'approvazione del disegno di legge, il cui testo, semplice nella sua struttura, appare efficace e rispondente alle esigenze delle vittime del terrorismo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
C. 1554 Trantino e C. 1738 Soda.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 1238).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri mercoledì 5 marzo 2003.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata la proposta di legge C. 1238 di iniziativa del deputato Pisapia ed altri, concernente norme in materia di protezione umanitaria e di diritto d'asilo. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle altre proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, l'abbinamento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
C. 1874 Menia.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), ringraziato il ministro La Loggia per l'attenzione dimostrata in questa e in precedenti circostanze al confronto in sede parlamentare, sottolinea l'atteggiamento costruttivo assunto dai gruppi del centro-sinistra, che hanno condiviso la necessità di una legge recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Nel confermare tale orientamento, intende evidenziare alcune questioni di carattere generale e specifiche osservazioni, rispetto alle quali preannuncia la presentazione di emendamenti di carattere migliorativo.
Ricorda che al Senato alcuni gruppi della maggioranza avevano manifestato l'intenzione di modificare il testo nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento. Alla luce di tali dichiarazioni, l'Ulivo - a seguito di un dibattito interno circa l'opportunità di dare luogo ad uno scontro frontale ovvero ad un confronto critico ma costruttivo con la maggioranza - ha ritenuto di presentare un numero limitato di emendamenti puntuali riguardanti il merito del provvedimento. Pertanto l'atteggiamento di chiusura assunto successivamente dalla maggioranza ha comportato un mutamento del quadro politico, rispetto al quale si pone la necessità di un chiarimento da parte del Governo.
Osserva quindi che l'ipotesi di una modifica dell'impianto del titolo V della Costituzione, avendo un'incidenza diretta sul disegno di legge in esame, pone un


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problema di raccordo legislativo e istituzionale, nonché di correttezza dei rapporti tra maggioranza e opposizione.
Quanto alle ripetute dichiarazioni circa l'approvazione a colpi di maggioranza della riforma del titolo V, precisa che la legge n. 3 del 2001 è stato il frutto di una collaborazione tra maggioranza ed opposizione protrattasi per gran parte della legislatura e della pressante sollecitazione dei presidenti delle regioni interessati ad una rapida definizione delle nuove competenze regionali. Richiama in proposito le partecipazione dei rappresentanti maggiormente competenti dei due schieramenti ai lavori del Comitato ristretto su quel disegno di legge costituzionale.
Rilevato che sul nuovo titolo V della Costituzione si è svolta un consultazione referendaria, ribadisce il giudizio complessivamente positivo sul testo in esame che risponde ad una esigenza di adeguamento dell'ordinamento a suo avviso condivisibile. Ritiene tuttavia di sollevare alcuni specifici rilievi.
Esprime in primo luogo forti perplessità sul conferimento, di cui al comma 4 dell'articolo 1, di una delega al Governo per l'individuazione dei principi fondamentali nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, vista la competenza del Parlamento a determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. Osserva inoltre che il riferimento a «decreti legislativi meramente ricognitivi» non aiuta a superare la considerazione circa il carattere politico della scelta dei principi fondamentali.
Con riferimento ai principi di delega di cui al comma 4, preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad espungere dal testo il richiamo all'esclusività, manifestando il convincimento che l'eventuale omissione dai decreti legislativi di un principio pur presente nell'ordinamento potrebbe risolversi in una soppressione tacita dello stesso.
Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, considererebbe più opportuno prevedere il parere della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-regione, in considerazione delle ricadute su competenze non legislative degli enti territoriali. Si dovrebbe inoltre stabilire l'obbligo da parte del Governo di omettere dal decreto legislativo ovvero di modificare le disposizioni ritenute innovative in conformità alle indicazioni contenute nel parere.
Riprendendo alcune considerazioni del deputato Zeller, auspica quindi una integrazione del testo dell'articolo 5, che nell'attuale formulazione risulta maggiormente arretrato rispetto alla normativa costituzionale previgente.
Con riferimento all'articolo 6, in materia di riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane, dichiara di considerare preferibile rispetto all'attuale formulazione del comma 1 quella originariamente proposta dal Governo, potendosi eventualmente immaginare un ulteriore semplificazione attraverso il richiamo ai meccanismi previsti dalla legge n. 59 del 1997.
Ritiene che l'articolo 7 alimenti le maggiori perplessità, risentendo forse di una certa debolezza del testo costituzionale. In particolare occorrerebbe fare riferimento alla natura provvisoria dei provvedimenti assunti dal Governo nell'esercizio del potere sostitutivo, considerando quindi il momento in cui la relativa competenza cessa a seguito dell'assolvimento dei proprio compiti da parte degli organi originariamente inadempienti. Occorre inoltre chiarire il significato dell'espressione «anche normativi» riferita ai provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri.
Ribadisce infine l'esigenza di un confronto, a suo avviso ineludibile, sul mutamento del quadro politico.

Il ministro Enrico LA LOGGIA sottolinea l'identità di vedute all'interno del Governo e della maggioranza sul percorso del disegno di legge sulla devoluzione e sulla nuova ipotesi di riforma del titolo V della Costituzione, su cui il Governo intende presentare un progetto organico.
Non ravvisa interferenze tra il disegno di legge in esame, il nuovo progetto di


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riforma costituzionale e il disegno di legge di modifica dell'articolo 117 della Costituzione, ritenendo che il provvedimento in esame, sebbene volto ad adeguare l'ordinamento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, possa risultare di qualche utilità anche rispetto ai successivi interventi modificativi.
Quanto all'opportunità di affidare al Governo l'enucleazione dei principi fondamentali nelle materie dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dopo la lunga discussione svolta al Senato ha ritenuto di mantenere nel testo la specifica disciplina nel convincimento che la stessa si muova all'interno dei limiti costituzionali e consenta di superare la situazione di caos istituzionale che attualmente contraddistingue i rapporti tra Stato e regione. Considera inoltre il riferimento a decreti legislativi meramente ricognitivi tale da garantire ampiamente i poteri del Parlamento.
Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative - riguardanti tra l'altro alcuni rilievi del relatore - volte ad apportare qualche aggiustamento ad un testo che a suo avviso merita di essere apprezzato nel suo impianto complessivo.
Si riserva infine, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi della Commissione, di affrontare ulteriori questioni nel corso dell'esame degli emendamenti.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Accesso forze di polizia ai dati detenuti da vettori aerei e navali.
C. 2630-A.

SEDE REFERENTE

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 2531 Governo, C. 1576 Spini e C. 1902 Molinari.