XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1738
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la
protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione
dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le
convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia
aderisce, nonchÈ nel rispetto della normativa comunitaria in
materia.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, Ë
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale Ë
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.
722, di seguito denominata "Convenzione di Ginevra", e dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14
febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori
dal Paese del quale Ë cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalitý, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o
non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale Ë
rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessitý di salvare sÈ o i propri
familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel
territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o
libertý personale o gli Ë impedito l'effettivo esercizio delle
libertý democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione
di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra, il diritto di asilo Ë esteso, su richiesta, al
coniuge non legalmente separato e al figlio minore non
coniugato del rifugiato, nonchÈ alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
3. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato"
si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente
disposto.
Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
Ë costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
centrale", alla quale Ë affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il
Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. La Commissione centrale Ë rinnovata ogni tre anni ed
Ë presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della
Commissione centrale Ë rinnovabile per una sola volta
consecutivamente. I componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni,
presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza
del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero
degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento
emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere
conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e
alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime che devono
essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione Ë composta da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di
legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno,
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di
diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un
membro supplente per ogni componente della Commissione. Il
Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di
paritý di voti prevale la decisione assunta con il voto del
presidente. Le sezioni possono deliberare con la
partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la
necessitý, una o pi˜ sezioni della Commissione centrale
possono svolgere la propria attivitý in sede locale con il
supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo
competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non
inferiore a viceprefetto aggiunto.
5. Alle sedute delle sezioni puÚ partecipare un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalitý indicate al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri puÚ istituire ulteriori sezioni qualora
il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi
motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e dell'economia e delle finanze entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le
modalitý di organizzazione della Commissione centrale e delle
sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal
contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di
carattere internazionale relativi alle attivitý della
Commissione medesima, nonchË le indennitý di funzione,
spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai
presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto
sono stabiliti i criteri e le modalitý per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il
decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
8. Il personale assegnato per le esigenze della
Commissione centrale Ë messo a disposizione dalla direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che
assicura i compiti di segreteria della Commissione
medesima.
9. Il presidente e tutti gli altri membri della
Commissione centrale e gli altri funzionari designati a
presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di
comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per
il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non
possono ricoprire cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale Ë istituito il
consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole
sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede.
Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del
presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche
uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui
al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza
all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da
osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchË i
criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui
coordina le attivitý, determinando le modalitý ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del
personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie
messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per
lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno
due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo
secondo i criteri e le modalitý temporali nonchË territoriali
determinati in relazione alle effettive necessitý.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il
presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri
e dell'interno una relazione sull'attivitý svolta dalla
Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali
proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno
il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con
le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni
parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio
parere.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo Ë presentata al posto di frontiera,
prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
questura del luogo di dimora.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico", nel caso in cui lo straniero presenti,
all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea
di nazionalitý italiana abbia dato immediatamente segnalazione
della presenza dello straniero a bordo alla polizia di
frontiera.
3. La domanda di asilo Ë presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autoritý che
la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di
ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,
mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti
e facoltý di cui puÚ disporre nonchË di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda Ë
formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a
conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile,
di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare opera di
sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo.
Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad
organizzazioni non governative per la tutela dei diritti
civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base
di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche interessate. Nella presentazione e nella
verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove
possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica
da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse
devono essere informate di tale facoltý.
4. Quando la domanda di asilo Ë presentata al posto di
frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente
il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero
all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di
stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel
territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto
giorni alla questura competente per territorio. La domanda Ë
trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura.
5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall'autoritý che l'ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autoritý di
pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la
verifica della veridicitý delle informazioni fornite dal
richiedente asilo.
7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il
soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al
trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione
sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 10.
8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro
documento di riconoscimento o di viaggio di cui Ë in possesso
lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento
trattenuto.
9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda
di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
salvo che per i figli minorenni, di cui Ë fatta menzione nelle
domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo Ë rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della
presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di
un parente o di un affine entro il quarto grado, di etý non
inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata
formalmente attribuita la potestý tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore
non accompagnato, l'autoritý che la riceve sospende il
procedimento e dý immediatamente comunicazione della domanda
al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai
fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la competente questura
per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all'articolo 6 Ë limitato all'individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati
hanno prioritý sugli altri.
4. Non Ë ammesso il ricongiungimento familiare del minore
non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale
riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.
Art. 6.
(Pre-esame della domanda).
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo
4, comma 3, Ë soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare
preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per
l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se
la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui Ë redatto verbale, Ë svolto, nei
due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso
i posti di frontiera o presso le questure individuati dal
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14,
comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame Ë uno dei
delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un
funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della
questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame puÚ
intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della
Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto
Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata
l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso posti di frontiera o presso questure non
indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il
funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente
asilo alla questura pi˜ vicina, abilitata allo svolgimento del
pre-esame.
3. Al richiedente asilo non Ë consentito l'ingresso o la
libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo
necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia
altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli
interessati sono assistiti con le modalitý previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda puÚ essere dichiarata inammissibile dal
delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario,
un membro del consiglio di presidenza della Commissione
stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato giý riconosciuto rifugiato in altro
Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra,
nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare
domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito
attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera
italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanitý o
un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo
705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo
comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princÏpi delle
Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F),
della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui
alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito
in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di
secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando
lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive
modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono
essere ponderate l'attuale pericolositý per la sicurezza dello
Stato del richiedente asilo e la gravitý delle persecuzioni
nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
5. La domanda Ë dichiarata manifestamente infondata dal
delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo
e delle linee direttive della Commissione centrale di cui
all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro
del consiglio di presidenza della medesima Commissione,
risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli
che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della
presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti,
generici e privi di sostanza;
c) la domanda Ë priva di credibilitý in quanto
incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda Ë chiaramente strumentale in quanto
avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda Ë comunque ritenuta ammissibile e non
manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente
asilo sussista l'impossibilitý di essere riammesso nello Stato
di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o
per la libertý personale o il pericolo di incorrere in
trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad
analoghe situazioni di pericolo.
7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilitý o la
manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di
attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il
trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal
delegato della Commissione centrale con atto scritto e
motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo,
nonchÈ all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati.
8. La domanda Ë trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della
Commissione consideri che vi siano elementi validi per
ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unitý Dublino
del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente Ë
provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
della convenzione sulla determinazione dello Stato competente
per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli
Stati membri delle Comunitý europee, fatta a Dublino il 15
giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n.
523. Per quanto riguarda la reperibilitý del richiedente, si
applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge.
In caso di dichiarazione di inammissibilitý o di manifesta
infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera
provvede al respingimento immediato o il questore
all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del
richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a
permanere nel territorio nazionale, notificandogli il
provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di
cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti
condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsitý
della identitý e della cittadinanza dichiarata ai fini della
domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di
permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14
del testo unico;
c) il richiedente asilo presti espressamente il
suo consenso.
9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7,
definisce le modalitý di comunicazione al richiedente, in
lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e
della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il
funzionario di frontiera o il questore dispone il
trattenimento presso la pi˜ vicina sezione speciale
disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza
di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia giý stato
disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo
comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento
al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il
giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la
legittimitý ed il merito della decisione negativa del delegato
della Commissione. In quanto applicabili, si osservano le
disposizioni dell'articolo 14 del testo unico. In caso di
convalida del provvedimento si procede al respingimento
immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo
unico. Avverso il provvedimento di convalida Ë ammesso ricorso
per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida
del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo
del pre-esame.
10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca
nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato
della Commissione ritenga che il procedimento non possa
concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari
esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonchÈ nelle more dell'allontanamento dal territorio dello
Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto
di frontiera possono disporre il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il
soggiorno, presso la pi˜ vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico.
11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice,
del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di
scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del
testo unico, al richiedente asilo ed ai suoi familiari Ë
concesso permesso di soggiorno per la conclusione del
pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di
assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove
sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno
l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della
competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale
obbligo Ë esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i
suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi
eletto un proprio domicilio. L'autoritý di pubblica sicurezza
adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilitý del
richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito.
L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina
il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalitý
indicate nel medesimo comma.
12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del
codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro
di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che
l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
13. Sono istituite, presso i centri di permanenza
temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1,
del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo
ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni
possibile agevolazione della vita familiare e sociale
compatibile con la vigilanza. Le modalitý per la gestione
delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un
notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta
l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla
domanda nË l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei
centri di permanenza di cui al comma 13, nË il ricovero
presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico,
e qualora la situazione richieda comunque la
predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di
garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il
prefetto competente per territorio puÚ esercitare le attivitý
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni
di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti
asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico.
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla
Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si
trova il Paese di origine da cui si Ë allontanato lo straniero
nonchË ogni elemento relativo alla situazione personale del
richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce
condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla
data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestý dei genitori o la potestý
tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare
personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti
asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subÏto violenza, la Commissione centrale puÚ disporre la
designazione di personale specializzato per lo svolgimento di
un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l'eventuale presenza dello stesso personale durante
l'audizione del richiedente. L'audizione puÚ essere sospesa o
esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la
Commissione centrale nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo puÚ farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale
dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione
centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori
dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in
luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno
due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchË,
ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo
straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale
rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della documentazione da lui
prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla
decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua
presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
regolare attivitý lavorativa fino alla conclusione della
procedura di riconoscimento.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente
che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano
le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;
c) adotta il provvedimento di temporanea
impossibilitý al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto
scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve
fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
Nella decisione sono indicati le modalitý e i termini per la
sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda
entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non
oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che
la Commissione medesima non disponga motivatamente un
approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in
forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchË
della indicazione del termine e dell'autoritý cui Ë possibile
ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione
individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b),
comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio
nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che
egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per
altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma
1. A tal fine la decisione Ë comunicata alla competente
questura che provvede alla notifica del provvedimento e
all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il
prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate
di comprovata affidabilitý, predispone programmi di rientro in
patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il
diritto di asilo.
Art. 9.
(Decisione di impossibilitý temporanea
al rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza
dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di
asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunitý del rinvio del richiedente nel Paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, puÚ decidere che sussiste
l'impossibilitý temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilitý temporanea al
rimpatrio dý titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e
allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la
Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilitý al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di
cui al presente comma, il titolare puÚ ottenere il rilascio
della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti
all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di
assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravitý, verificatisi in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale
fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli
interessati alla questura competente per territorio con le
modalitý previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non
abbiano ottenuto il riconoscimento puÚ essere concesso, in
presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento
di impossibilitý temporanea al rimpatrio previsto dal comma
2.
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla
domanda di riconoscimento del diritto di asilo puÚ essere
presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio
eletto dal richiedente. Il ricorso Ë presentato nel termine di
un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento
e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui
all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di
validitý di detto permesso per richiesta di asilo, salvo
diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello
Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal
presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le
norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del
libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve
essere altresÏ notificato alla Commissione centrale, la quale
ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al
tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi
alla domanda di asilo e puÚ, per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci
giorni prima dell'udienza di discussione, ogni
controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del
richiedente asilo Ë comunicata alla questura competente che ne
consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del
permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il
territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai
sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di
cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell' esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di
cui ai commi 3 e 4 puÚ essere chiesta dal richiedente asilo,
contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con
istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia
sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito
del ricorso.
6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara
espressamente che sussistono le circostanze indicate
nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e
sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della
Commissione centrale.
7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da
ogni imposta o tributo.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di
soggiorno e documento di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla
quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato,
con le modalitý stabilite dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 7. Il certificato Ë consegnato all'interessato, per
il tramite della questura, in allegato alla copia della
decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo puÚ richiedere al questore della provincia in cui dimora
un permesso di soggiorno per asilo avente la validitý di
cinque anni, che deve recare espressa menzione del
riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione
centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa
esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di
asilo e del permesso di soggiorno in corso di validitý, un
documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile
fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le
caratteristiche e la validitý del documento di viaggio per
rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7, in conformitý alle convenzioni
internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del
nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di
riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di
soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del
permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione
centrale, per il tramite della questura del luogo di
residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza
del diritto di asilo, con le modalitý previste dal regolamento
di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione
centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del
diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta
di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di
immigrazione.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento
della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non
sussistono pi˜ le condizioni che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di
Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dý
immediata comunicazione alla competente questura, che notifica
la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo Ë immediatamente
revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello
straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi
abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno Ë
altresÏ revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la
notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la
estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione
del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di
soggiorno, lo straniero puÚ richiedere di continuare a
soggiornare nel territorio nazionale, purchË ne sussistano i
presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso
di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei
presupposti per continuare a godere del diritto di asilo Ë
ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato
ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro
un mese dalla notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si
osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il
permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo
10, consente al ricorrente lo svolgimento di attivitý
lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una
dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale
diritto viene meno automaticamente, senza necessitý di
espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con
organizzazioni umanitarie specializzate, puÚ predisporre
programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano
pi˜ titolari del diritto di asilo.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei
richiedenti asilo).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
individua i posti di frontiera e le questure presso cui Ë
stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di
richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di
accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame
di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza
dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere
strutture di ospitalitý separate per i richiedenti asilo e gli
altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalitý per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei
locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino giý disponibili o non sia possibile riadattare
locali giý esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal
Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero
dell'interno, ancorchË continuative, per malattia ed
infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di
frontiera o presso la questura si protrae per pi˜ di dodici
ore, la disponibilitý di un luogo adeguatamente attrezzato e
sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le
donne ed i minori devono essere resi disponibili, se
possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo
ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del
Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia
ed una all'estero. Per le predette attivitý di assistenza
nonchË per quelle di sostegno e di informazione garantite ai
richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la
domanda di asilo Ë presentata in frontiera, le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico. In caso
di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti
impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il
pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il
richiedente asilo nella stessa questura o in locali
appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso puÚ
essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui
all'articolo 40, comma 1, del testo unico, con oneri a
carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 6 della presente legge.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14
dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi
interventi di assistenza possono, durante la fase del
pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il
proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, Ë tenuto a
fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata.
Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza
Ë subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte
del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un
periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo
necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine
di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3,
puÚ stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o
organismi internazionali umanitari dotati di idonee
strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese
da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri
per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette.
Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per
l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo pi˜ economico per l'audizione dello
stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nonchË l'alloggio ed il vitto del
medesimo nella localitý ove si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario
nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Art. 15.
(Diritti del titolare
del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al
quale Ë riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a
soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi e modi in cui Ë consentito il
ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione
del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale
nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e
dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e
grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime
condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1,
le modalitý di accertamento dei titoli di studio stranieri, di
conferimento delle borse di studio in Italia, nonchË la durata
e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il
conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per
quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e puÚ
avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi
consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per
il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza
sociale nonchË di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente
articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno
diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base
del solo vincolo familiare.
Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazione
in favore dei rifugiati).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un
regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di
assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio
nonchË le norme occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura
degli enti locali e delle organizzazioni non governative di
protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono
trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
di competenza, quale contributo alle attivitý di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un
contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo
massimo di sei mesi, il cui importo Ë determinato con il
regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e
alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il
regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o
mediante convenzioni con organizzazioni non governative di
protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il
raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchË
l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali
servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento
del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di etý,
allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni
obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n.
68.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai
fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia
di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Gli uffici territoriali del governo dispongono
contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei
rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalitý
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono a carico del bilancio del Ministero
dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda
di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della
presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti
anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme pi˜
favorevoli al richiedente.
3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalitý per
l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza
provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare
i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla
data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non
si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda
di asilo Ë inoltrata alla Commissione centrale dalle
competenti questure secondo la medesima procedura prevista
prima della data di entrata in vigore della presente legge per
le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 27.125 milioni di lire per l'anno 2001 e a
14.970.250 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitý previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.