Il caso «Incostituzionale la Bossi Fini». E il giudice non applica la legge

 

Genova-La legge Bossi Fini? Si può non applicare, perché sospetta di illegittimità costituzionale, senza ricorrere alla remissione diretta degli atti alla Consulta. Lo ha stabilito Marco Gelonesi, responsabile della sezione lavoro del Tribunale di Genova, a conclusione del procedimento cautelare, avviato in via di urgenza (il classico ex articolo 700) da un lavoratore edile ecuadoriano che si era visto negare la "riemersione" dal lavoro illegale, con la regolarizzazione prevista appunto dalla Bossi Fini con la sanatoria scaduta nel 2002.

La sentenza, depositata ieri, rappresenta una novità assoluta sul fronte migrazioni e non contrasta con quanto stabilito dalla legge del 1953 che impediva al giudice ordinario la valutazione "in proprio" delle eccezioni di  legittimità costituzionale.Ma solo nei procedimenti ordinari, non in quelli cautelari o in via d'urgenza.

"La legge 87 del 1953 - ha scritto il giudice- non contempla espressamente i procedimenti cautelari, ai quali è da ritenere non applicabile tale disciplina, dettata per il procedimento ordinario".La sintesi della decisione del giudice Gelonesi è stata molto semplice . Rimettere al giudizio di merito (quindi alla Consulta) successivo a quello cautelare, la valutazione della costituzionalità della legge, violerebbe il diritto costituzionale alla difesa oltre ad altri principi.

Perché lo straniero che chiede il riconoscimento della prestazione lavorativa, lo fa appunto in via d'urgenza perché c'é un pericolo concreto e immediato della lesione dei suoi diritti.Attendere i tempi del "merito" e della Consulta, alla quale il quesito di costituzionalità sarà comunque poi rimesso, significherebbe aprire le frontiere dell'espulsione, impedire la richiesta di regolarizzazione, negando al ricorrente la possibilità di fare valere i suoi diritti.

Le procedure della Bossi-Fini sono quindi sospette di una pesante illegittimità costituzionale proprio sul fronte "dei diritti e del diritto": " la normativa che si sta esaminando rimette alla autonomia negoziale del datore di lavoro  l'attribuire , o meno, al rapporto di cui è parte, le garanzie previste dalla legge, a favore del dipendente nell'ordinario regime di subordinazione.Ma proprio in questa parte, ha evidenziato il giudice, la normativa stessa appare in contrasto con tutto l'impianto del diritto del lavoro e inficiata da macroscopici vizi di illegittimità costituzionale".

"La disapplicazione di una norma sospettata di illegittimità costituzionale- ha aggiunto Gelonesi- viene disposta dal giudice in fase cautelare e in relazione al singolo processo e in via provvisoria.Nel successivo giudizio di merito la Corte verrà poi investita della successiva decisione".

La sentenza ha quindi riconosciuto i diritti dell'operaio edile ecuadoriano, confermando l'esistenza del suo rapporto di lavoro che il padrone contestava.Fissato il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro, il successivo giudizio di merito valuterà l'interezza della causa.Lo straniero avrà titolo per le procedure di regolarizzazione superando alcuni pronunciamneti di altri giudici in cause diverse, che avevano dato ristretta interpretazione delle norme sul lavoro "clandestino". (M.Z.)

 

Fonte :http://www.ilsecoloxix.it