Il
caso «Incostituzionale la Bossi Fini». E il giudice non
applica la legge
Genova-La
legge Bossi Fini? Si può non applicare, perché sospetta di
illegittimità costituzionale, senza ricorrere alla remissione diretta degli atti alla Consulta. Lo
ha stabilito Marco Gelonesi, responsabile della sezione lavoro del Tribunale di
Genova, a conclusione del procedimento cautelare, avviato in via di urgenza (il
classico ex articolo 700) da un lavoratore edile ecuadoriano che si era visto
negare la "riemersione" dal lavoro illegale, con la regolarizzazione
prevista appunto dalla Bossi Fini con la sanatoria scaduta nel 2002.
La
sentenza, depositata ieri, rappresenta una novità assoluta sul fronte
migrazioni e
non contrasta con quanto stabilito dalla legge del 1953 che impediva al giudice
ordinario la valutazione "in proprio" delle eccezioni
di legittimità costituzionale.Ma solo nei procedimenti
ordinari, non in quelli cautelari o in via d'urgenza.
"La
legge 87 del 1953 - ha scritto il giudice- non contempla espressamente i
procedimenti cautelari, ai quali è da ritenere non applicabile tale
disciplina, dettata per il procedimento ordinario".La sintesi della
decisione del giudice Gelonesi è stata molto semplice . Rimettere al
giudizio di merito (quindi alla Consulta) successivo a quello cautelare, la
valutazione della costituzionalità della legge, violerebbe il diritto
costituzionale alla difesa oltre ad altri principi.
Perché
lo straniero che chiede il riconoscimento della prestazione lavorativa, lo fa
appunto in via d'urgenza perché c'é un pericolo concreto e
immediato della lesione dei suoi diritti.Attendere i tempi del
"merito" e della Consulta, alla quale il quesito di
costituzionalità sarà comunque poi rimesso, significherebbe aprire
le frontiere dell'espulsione, impedire la richiesta di regolarizzazione,
negando al ricorrente la possibilità di fare valere i suoi diritti.
Le
procedure della Bossi-Fini sono quindi sospette di una pesante
illegittimità costituzionale proprio sul fronte "dei diritti e del
diritto": " la normativa che si sta esaminando rimette alla autonomia
negoziale del datore di lavoro
l'attribuire , o meno, al rapporto di cui è parte, le garanzie
previste dalla legge, a favore del dipendente nell'ordinario regime di
subordinazione.Ma proprio in questa parte, ha evidenziato il giudice, la
normativa stessa appare in contrasto con tutto l'impianto del diritto del
lavoro e inficiata da macroscopici vizi di illegittimità
costituzionale".
"La
disapplicazione di una norma sospettata di illegittimità costituzionale-
ha aggiunto Gelonesi- viene disposta dal giudice in fase cautelare e in
relazione al singolo processo e in via provvisoria.Nel successivo giudizio di
merito la Corte verrà poi investita della successiva decisione".
La
sentenza ha quindi riconosciuto i diritti dell'operaio edile ecuadoriano,
confermando l'esistenza del suo rapporto di lavoro che il padrone
contestava.Fissato il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro, il
successivo giudizio di merito valuterà l'interezza della causa.Lo straniero
avrà titolo per le procedure di regolarizzazione superando alcuni
pronunciamneti di altri giudici in cause diverse, che avevano dato ristretta
interpretazione delle norme sul lavoro "clandestino". (M.Z.)
Fonte :http://www.ilsecoloxix.it