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COMITATO MINORI STRANIERI
 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI COMPITI ATTRIBUITI AL COMITATO MINORI STRANIERI
IN MERITO AI MINORI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI SUL TERRITORIO
 
IL DPCM 535/99 ha attribuito al Comitato per i Minori Stranieri diversi compiti, per l'espletamento dei quali vengono qui di seguito delineate le linee guida di intervento e le correlate disposizioni attuative in vigore dalla data di approvazione del presente documento. Inoltre, viene ridefinita la modulistica da inviare agli Enti interessati al fenomeno per l'espletamento dei compiti di relativa competenza.
 
  • 1) Accertamento dello status di non accompagnato
  • 2) Segnalazione ai fini del censimento
  • 3) Segnalazione ai fini della vigilanza sulle modalitý di soggiorno del minore
  • 4) Segnalazione ai fini dell'avvio delle indagini familiari e dell'organizzazione del rimpatrio assistito
  • 5) Note

     
     

    1) Accertamento dello status di non accompagnato

    Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art.1, comma 2, DPCM 535/99).
    Oltre al fatto di avere una cittadinanza diversa da quella italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea, la figura del minore straniero non accompagnato si caratterizza per altri tre elementi:
  • a) non Ë un richiedente asilo;
  • b) Ë un non accompagnato;
  • c) Ë un minorenne.

     
    Rispetto al punto a) non sembrano esserci rischi di incomprensione, visto che le disposizioni in materia di asilo sono state ridefinite dal Capo II della Legge 30 luglio 2002, n.189. Tuttavia, il Comitato ritiene che sia necessario che gli operatori che entrano in contatto con i minori non accompagnati li rendano adeguatamente edotti (anche attraverso l'ausilio di personale specializzato) sul loro eventuale diritto di chiedere asilo in Italia. Per tale motivo il Comitato si avvale dell'ACNUR in qualitý di membro del Comitato stesso. Comunque, al fine di verificare se il minore sia stato realmente messo in tali condizioni, si richiede che tale informazione sia contenuta nella attestazione relativa all'art.7, comma 2, DPCM 535/99 (vedi Scheda D). Il minore che ha ricevuto il diniego alla sua domanda di asilo, rientra di diritto nelle competenze del Comitato.
    Un ulteriore strumento di verifica sarý il confronto tra le banche dati del Comitato e quelle presso altre amministrazioni.
     
    Per quanto riguarda il punto b), l'art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99 assegna al Comitato il compito di accertare lo status di non accompagnato. Tale accertamento avviene in base alla documentazione ad esso pervenuta dalle autoritý competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPCM 535/99 (vedi  scheda A - formato .doc).
    Non Ë, quindi, di competenza del Comitato, in quanto "accompagnato", il minore che risulta presente con i propri genitori, o affidato ad un parente entro il terzo grado, sempre che sussistano e siano documentalmente provati i seguenti presupposti:
  • 1) l'esatta identitý del minore straniero;
  • 2) il legame di parentela tra il minore e i presunti genitori o i parenti affidatari;
  • 3) il regolare soggiorno dei genitori o degli affidatari stranieri;
  • 4) nel caso degli affidatari stranieri, il provvedimento dell'autoritý giudiziaria minorile (giudice tutelare o Tribunale per i minorenni) di affido del minore ai sensi della Legge 184/83 e successive modificazioni.

    In tal caso, i responsabili per il minore saranno i genitori o gli affidatari, i quali dovranno rispondere del loro operato agli organi competenti, quali il Tribunale per i minorenni.
    Come previsto dall'art. 31 del Dlgs 286/98, nel caso di minori stranieri che risultano "accompagnati", fino al quattordicesimo anno di etý verranno iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori o degli affidatari stranieri. Invece, ai minori con pi˜ di quattordici anni di etý, le Questure rilasciano un permesso di soggiorno "per motivi familiari" valido fino al compimento della maggiore etý, al raggiungimento della quale tale permesso potrý essere convertito in un permesso di soggiorno per "studio", "accesso al lavoro", "lavoro subordinato" o "autonomo".
     
    Sono invece di competenza del Comitato, i minori affidati ai servizi sociali dei Comuni o a connazionali, in base alla Legge 184/83. Infatti, in questi casi, in applicazione del principio riconosciuto dalle convenzioni internazionali, si ritiene prioritario comunque garantire al minore il diritto all'unitý familiare. Ovviamente, il Comitato terrý conto di questa particolare tipologia di minore non accompagnato al momento del raggiungimento della maggiore etý, cosÏ come previsto dall'art.32, comma 1, del Dlgs 286/98.
    In questo caso, le Questure rilasceranno un permesso di soggiorno "per minore etý". Copia del permesso di soggiorno deve essere inviata al Comitato per adempiere ai compiti previsti dal comma 1, art.5, del DPCM 535/99.
     
    Il punto c) invece rimanda al problema pi˜ specifico dell'identificazione. L'art.5, comma 3, del DPCM 535/99, stabilisce che "l'identitý del minore Ë accertata dalle autoritý di pubblica sicurezza, ove necessario, attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore". Proprio per una maggiore tutela del minore, e per permettere al Comitato di adempiere ai compiti ad esso attribuiti, si ritiene che le autoritý competenti debbano adoperarsi affinchÈ l'identificazione avvenga nel pi˜ breve tempo possibile.
    Nel caso in cui il minore sia in possesso di un documento valido (come ad esempio il passaporto) nel quale viene specificato solo l'anno di nascita, Ë buona prassi attribuire al minore come data di nascita il 31 dicembre dell'anno riportato nel documento.
     
    L'art.6, comma 4, del Dlgs 286/98 prevede che, se vi sia motivo di dubitare della identitý personale dello straniero, questi puÚ essere sottoposto a rilievi segnaletici. Comunque, trattandosi di minore, nel caso vi siano dubbi circa l'effettiva cittadinanza e l'etý biologica, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignitý del minore, ed in caso di persistenza dell'incertezza, va' garantito il beneficio del dubbio.
    Le indagini familiari possono essere un utile supporto per una verifica dell'identificazione del minore, e per l'attendibilitý e validitý dei documenti presentati dal minore al momento dell'identificazione.
     
    E' comunque buona prassi generale che tutti coloro che entrano in contatto con il minore straniero non accompagnato si sforzino di fornire, il pi˜ rapidamente possibile, al Comitato tutte le informazioni utili per definire se si tratti realmente di minore non accompagnato. Inoltre, come sottolineato dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997, "le informazioni sull'identitý e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al pi˜ presto e in modo adatto alla sua etý. Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo" (art.3, comma 1). E' quindi opportuno che nelle segnalazioni inviate al Comitato, in base all'art.5, comma 1 del DPCM 535/99, sia dettagliatamente fornita la documentazione relativa alle modalitý utilizzate per l'accertamento dell'identitý del minore.
     
     
    2) Segnalazione ai fini del censimento
     
    Come da DPCM 535/99, al fine di permettere al Comitato di adempiere al compito di provvedere "al censimento dei minori presenti non accompagnati" (comma 2, art.2, lettera i), "I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivitý sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a consentirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalitý, alla nazionalitý, alle condizioni fisiche, ai mezzi di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze"(comma 1, art.5). Tale segnalazione "non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini"(comma 1, art.5).
    La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della Scheda A, comprendente tre sezioni: dati personali, identificazione e misure adottate.
     
     
     
    3) Segnalazione ai fini della vigilanza sulle modalitý di soggiorno del minore
     
             "Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati (Ö) in conformitý alle previsioni della 'Convenzione sui diritti del fanciullo' fatta a New York il 20 novembre 1989 (Ö)". A tale fine "il Comitato vigila sulle modalitý di soggiorno dei minori (Ö)" (art.2, comma 1 e comma 2 lettera a), DPCM 535/99).
    "Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente"(art.5, comma 1, DPCM 535/99).
     
             Il soggiorno del minore non accompagnato deve essere inteso prioritariamente come un soggiorno temporaneo, per il tempo necessario per l'espletamento delle indagini familiari, in vista di un possibile ricongiungimento coi propri familiari. Anche in considerazione di tale aspetto, si ritiene che, allo stato attuale, le modalitý di soggiorno debbono rispondere a quanto previsto in materia dalla Convenzione dei diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991, n.176. In particolare, si ritiene che il minore non puÚ essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione, di far uso della propria lingua d'origine. Inoltre, deve essere riconosciuto al minore il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alle altre attivitý ricreative proprie della sua etý.
     
    E' comunque buona prassi che giý nei primi colloqui con i minori non accompagnati, si tenti di verificare se i minori siano coinvolti in situazioni particolari che necessitano di una specifica tutela. E' questo il caso dei minori vittima di tratta, di grave sfruttamento, di abuso sessuale, ecc. In tutte queste situazioni, il Comitato, se adeguatamente informato, si impegna ad attivare una procedura d'urgenza a tutela del minore, in raccordo con le istituzioni specificatamente preposte (Tribunale per i minorenni, giudice tutelare, forze dell'ordine, servizi territoriali, ecc.).
    La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della Scheda B.
     
     
     
    4) Segnalazione ai fini dell'avvio delle indagini familiari e dell'organizzazione del rimpatrio assistito
     
            Tra le prime informazioni da ottenere nel corso dei primi colloqui con i minori non accompagnati, vi sono quelle relative al rintraccio dei familiari nel Paese di origine o in un paese terzo. Al fine di facilitare tale intervento Ë opportuno acquisire indicazioni dettagliate, cosÏ come indicate nella Scheda C.
     
             Sulla base delle indagini familiari, poi, il Comitato "in base alle informazioni ottenute, puÚ adottare, ai fini di protezione e garanzia del diritto all'unitý familiare (Ö) il provvedimento di cui all'art. 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati" (DPCM 535/99 art. 2, comma 2, lettera g). Inoltre, "Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna, cooperano con le amministrazioni statali cui Ë affidato il rimpatrio assistito" (art.7, comma 3, DPCM 535/99)
     
             "Per 'rimpatrio assistito si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autoritý responsabili del paese di origine (Ö)." (comma 4, art.1, DPCM 535/99).
             La segnalazione al Comitato deve avvenire attraverso l'utilizzo della scheda D.



     

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