Ministero dell’Interno

Dipartimento per le  Liberta’ Civili  e  l’Immigrazione

 Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e  le  Minoranze

Cittadinanza

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La Cittadinanza Italiana

La Normativa, Le Procedure, Le Circolari

 

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Introduzione

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Nel corso degli ultimi anni di notevole interesse sono risultate le attribuzioni della Cittadinanza soprattutto in relazione all’imponente fenomeno della migrazione di cittadini stranieri, provenienti principalmente da Paesi non comunitari, che hanno scelto l’Italia quale destinazione per poter realizzare migliori condizioni di vita e per i quali l’acquisto della cittadinanza del Paese di destinazione può rappresentare lo strumento per la piena integrazione nella nuova comunità.

        

L'attività generale dell’Ufficio, infatti, è incentrata sulla trattazione delle questioni attinenti allo status personae, con particolare riferimento ai provvedimenti di conferimento della cittadinanza in favore di stranieri residenti o coniugi di cittadini italiani, al riconoscimento dello status di apolide, nonchè sulla vigilanza dell’esatta applicazione delle leggi emanate nella materia e sullo studio della legislazione e degli accordi internazionali di settore.

L’Ufficio è attualmente impegnato anche nell’applicazione della Legge 14.12.2000, n. 379 concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti.

 

Pertanto, attesa la complessità della disciplina trattata e considerata l’attività, propria dell’Ufficio, di indirizzo e coordinamento per gli Uffici Territoriali del Governo, gli Enti locali ed i Consolati, si è ritenuto di predisporre il presente lavoro sulla materia della cittadinanza.

 

Tale studio vuole essere di ausilio anche alle persone non addette ai lavori che vogliono, comunque, conoscere le disposizioni inerenti la disciplina trattata.

Un grazie, pertanto, all’impegno dell’Ufficio Cittadinanza che ha curato il presente volume, che potrà costituire la base per eventuali altre pubblicazioni di aggiornamento sulla materia.

 

                                                         Prefetto Anna Maria D’Ascenzo

                                                      Il Capo Dipartimento per le Libertà

                                                                Civili e l’Immigrazione


Nota

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L’Ufficio Cittadinanza della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha elaborato il primo documento di studio concernente la materia della cittadinanza.

Lo studio è suddiviso in tre parti: la prima parte concerne un commento alla normativa, con riferimento anche alla pregressa legislazione.

La seconda parte riguarda invece le procedure per ottenere, perdere o riacquistare la cittadinanza italiana: in questa parte del documento di studio sono riprodotti anche alcuni modelli di domande e vengono fornite indicazioni per la documentazione da allegare alle istanze di cittadinanza o alle dichiarazioni da rendere secondo il formulario, pure riprodotto.

Nella terza parte, infine, vengono riportate alcune circolari più significative emanate dall’Ufficio Cittadinanza sulla materia.

         Nel volume viene indicata una bibliografia riguardante le problematiche connesse alla materia ed è corredato anche dalla legislazione sulla cittadinanza attualmente in vigore e da quella pregressa.

         Si ringrazia, pertanto, l’Ufficio tutto per il contributo alla redazione del documento di studio e in particolare la sig.ra Giuseppina Buono, in servizio presso l’Ufficio Cittadinanza che ha curato la progettazione e l’elaborazione del volume.

 

                                                              Prefetto Elio Maria Landolfi

                                                        Il Direttore Centrale per i Diritti Civili

                                                            La Cittadinanza e le Minoranze


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Prima

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Commento alla Normativa

La Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 – I  Regolamenti di Esecuzione: D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e  D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362

La Legge 14 Dicembre 2000, n. 379

La Convenzione di Strasburgo del 6 Maggio 1963

 

 

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Premesse e Cenni Storici

 La cittadinanza indica l’appartenenza di una persona alla massima organica collettività politica: lo Stato.

La nascita del concetto contemporaneo di cittadinanza può farsi coincidere con la costituzione dello Stato Nazione, in cui il popolo diviene uno dei suoi elementi costitutivi.

La Nazione doveva costituire il fondamento del “diritto delle genti” ed ogni popolo cosciente di essere una nazione aveva il diritto di diventare uno Stato.

Si è resa così possibile la nascita degli Stati contemporanei e, per converso, la dissoluzione dei grandi imperi.

Nel Medio Evo, nell’età dei Comuni e in quella successiva dei grandi Stati cosiddetti “patrimoniali” l’individuo era, invece, considerato “pertinenza” del territorio su cui risiedeva e quindi l’appartenenza alla comunità era data esclusivamente dal domicilio.

Ma in seguito, con la grande mobilità delle persone legate allo sviluppo delle comunicazioni terrestri, della navigazione a vapore, del telegrafo, l’appartenenza della persona ad una determinata comunità statale connessa al possesso di una data cittadinanza, e non già al domicilio in una comunità territoriale, diviene status essenziale per le relazioni giuridiche interpersonali, nonché un elemento di attribuzione di particolari facoltà.

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce con lo Stato unitario alla metà del 1800 e fin dalla nascita dello Stato Italiano viene dato particolare rilievo al possesso della cittadinanza.

Ad esempio,  occorreva esserne titolari per l’accesso agli uffici pubblici; inoltre, proprio per la grande importanza attribuita alla cittadinanza, veniva codificato un altro principio fondamentale: una persona non poteva averne più di una.

         A dimostrazione della grande considerazione attribuita al suo possesso da parte di una persona, basti pensare che fino al 1948 era prevista una forma di cittadinanza attenuata, la cosiddetta “piccola cittadinanza”, che non comprendeva il godimento dei diritti politici ed escludeva di conseguenza i suoi titolari dalla partecipazione alla vita della comunità politica statale. Tale particolare status era riservato a quelle popolazioni stanziate sul territorio delle colonie su cui l’Italia esercitava il proprio dominio, considerato diverso dal territorio metropolitano; di conseguenza diversa era la considerazione dei propri abitanti.

         Comunque, la normativa sulla cittadinanza ha seguìto in Italia un processo di costante liberalizzazione e nel corso degli ultimi anni ha assunto sempre di più una valenza sociale e politica indicando o seguendo le linee di apertura verso altre realtà che man mano emergevano e richiedevano il loro riconoscimento.

 

         Al momento della costituzione dell’unità d’Italia, un primo complesso di disposizioni riguardanti la cittadinanza fu dettato subito dopo la proclamazione del Regno d’Italia. La materia era disciplinata dagli artt. 1-15 del Codice Civile del 1865, articoli tratti dal Codice Civile del Regno Sardo.

Peraltro, tale disciplina si rivelò ben presto assolutamente inadeguata di fronte alle mutate condizioni politiche e sociali del nostro Paese, e specialmente per il verificarsi dell’imponente fenomeno dell’emigrazione transoceanica.

Infatti, il crescente sviluppo della rapidità e facilità delle comunicazioni faceva si che molto emigrati rientrassero in Italia con nuovi vincoli di cittadinanza contratti all’estero e quindi in una posizione incompatibile col nuovo ristabilimento in Italia.

La maggiore mobilità delle persone determinò, altresì, un certo flusso di migrazione verso l’Italia, per cui si verificarono con maggiore frequenza casi di cittadini stranieri che chiedevano di acquistarne lo status civitatis: si rivelò così inadeguato l’istituto della naturalizzazione disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile del 1865.

Tale disposizione, infatti, prevedeva l’attribuzione della cittadinanza mediante un atto ampiamente discrezionale del potere legislativo o esecutivo, svincolato, peraltro, dalla necessità di un qualsiasi collegamento tra l’individuo e il nostro Paese, quale ad esempio la residenza.

Si determinò, pertanto, un forte movimento pari peraltro, a quello che si agitava nella maggior parte dei Paesi europei, diretto a modificare le norme sull’acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza, che indusse il Legislatore ad emanare la legge sull’emigrazione del 1901 e poi, nel 1906 la normativa sulla naturalizzazione, premiante per coloro che avevano legami con l’Italia.

Tuttavia, il primo provvedimento organico sulla cittadinanza italiana è rappresentato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Questa legge non poteva non risentire delle concezioni dei rapporti familiari così come formatisi in una cultura ottocentesca, che assegnava una posizione di assoluta preminenza all’uomo rispetto alla donna, a quel tempo comunemente riconosciuta.

Un ulteriore principio che permeava la legge del 1912 è rinvenibile nella unicità della cittadinanza del nucleo familiare, di cui il marito-padre rappresentava il soggetto giuridico intorno al quale si consolidava la cittadinanza dell’intera famiglia. Così, ad esempio, nel caso in cui il marito avesse mutato il proprio status civitatis anche la moglie e i figli  incorrevano nella perdita della cittadinanza italiana, seguendo le vicende del pater familias e, al contrario, la mantenevano se questi la conservava.

La disciplina del 1912 si caratterizzava inoltre per la diffusa presenza di norme recanti ulteriori automatismi che nel determinare l’effetto della perdita, dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza, non tenevano in alcun conto la volontà dell’interessato.

         Tale normativa, comunque, introduceva nell’ordinamento italiano un sistema omogeneo e coerente destinato a rimanere vigente (sia pure con talune significative modifiche) per ben ottant’anni fino all’entrata in vigore il 16 agosto 1992 dell’attuale legge 5 febbraio 1992, n. 91, definita dallo stesso Legislatore “Legge Organica”.

         Successivamente alla legge fondamentale del 13.6.1912, n. 555, erano state introdotte, in particolare dopo il 1975, normative (legge n. 151\1975, legge n. 123\1983), che avevano recepito gli indirizzi forniti dalla Corte Costituzionale con famose pronunce, che più avanti saranno esaminate nel dettaglio, concernenti la parità tra uomo e donna e il riconoscimento della volontà quale cardine dell’acquisto e della perdita della cittadinanza.

         Tuttavia, per quanto innovativa, la nuova legge non ha determinato fratture con i principi guida già presenti nella legge del 1912 che, sebbene integrata dalle suddette normative, rimase, come abbiamo detto, legge fondamentale per oltre ottanta anni.

         In tale contesto di continuità è possibile rinvenire, in particolare, la prevalenza del principio dello ius sanguinis per l’acquisto della cittadinanza, mentre lo ius soli assume carattere residuale, così come lo deteneva nella legge del 1912.

La possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, che comunque è uno degli elementi innovativi della legge, risultava peraltro già presente nella precedente normativa che consentiva per talune specifiche fattispecie il mantenimento della titolarità dello status civitatis originario pur con l’acquisto di una nuova naturalità, con il chiaro obiettivo di mantenere il legame con la madre patria, per il discendente nato all’estero da nostro connazionale ivi emigrato (cfr. art. 7 della legge n. 555).

         Ed è appunto il fenomeno della migrazione, così come si è manifestato nel nostro Paese nei diversi periodi storico-sociali (diversa è infatti l’emigrazione dei primi anni del secolo da quella verificatasi nel secondo dopoguerra)  che ha permeato e condizionato anche le scelte operate dal Legislatore del 1992.

         Infatti, la legge attuale cerca di fornire una concreta risposta alle pressanti istanze provenienti dalle Comunità dei nostri connazionali residenti in Paesi esteri di vecchia emigrazione (soprattutto Argentina e Brasile) che, in particolare nel corso degli anni ‘80, così come pressantemente anche attualmente, hanno visto nel rientro nel nostro Paese una via d’uscita alle degradate e precarie condizioni economiche, sociali e politiche di quegli Stati. Hanno, quindi, mobilitato le forze politiche del Paese di origine dei propri avi per rientrarvi a pieno titolo con i “diritti del cittadino” o comunque per riacquistarli anche  senza rientrare nel nostro Paese.

         L’attuale legge, pertanto, contiene diffuse disposizioni che riflettono il favorevole atteggiamento nei confronti dei connazionali, per il riacquisto della naturalità italiana in favore dell’ex cittadino o per l’acquisto da parte dello straniero discendente da italiani per nascita mediante naturalizzazione.

Peraltro, il Legislatore ha differenziato il periodo di residenza necessario per l’ottenimento della cittadinanza, tenendo conto dello status posseduto dal richiedente.

Così, da un massimo di dieci anni di residenza legale sul territorio dello Stato prevista per il cittadino non appartenente alla Comunità Europea è stabilito un periodo minimo di tre anni per il discendente da cittadino italiano per nascita entro il secondo grado e per lo straniero nato in Italia. Naturalmente, la residenza di cui sopra deve essere conforme alle norme previste per il soggiorno degli stranieri in Italia e di quelle in materia anagrafica, ovvero deve assumere il carattere della legalità.

Inoltre, anche per lo straniero o apolide coniugato con italiano, la residenza deve rispondere alle medesime prescrizioni, finalizzate a rendere le posizioni di irregolarità non suscettibili di effetti per l’acquisto della cittadinanza.

         La vigente legge, peraltro, pur essendo stata emanata nel 1992,  risente in pieno del clima socio-economico determinatosi nel decennio precedente, e ha recepito solo marginalmente il fenomeno, che già si andava delineando all’atto della sua promulgazione, rappresentato dall’immigrazione dall’estero di consistenti flussi di stranieri senza alcun precedente legame con l’Italia.

          Pertanto, la vigente normativa, anche confrontandola con quelle degli altri Stati della Comunità Europea, per taluni aspetti non appare in grado di recepire pienamente la nuova domanda di integrazione derivante dall’imponente -e per l’Italia nuovo-  fenomeno dell’immigrazione; essa, infatti, rimane saldamente ancorata alla piena ed incondizionata trasmissibilità della cittadinanza per il principio dello ius sanguinis, prevedendo solo marginalmente l’acquisto del nostro status civitatis secondo il principio dello ius soli.

         Su tale specifico punto, nel corso di questa e della precedente legislatura, sono stati proposti numerosi schemi di modifica della legge del 1992, spesso ispirati da motivazioni contingenti sulla spinta di fenomeni emergenti.

         L’attuale legge, comunque, contiene principi innovatori rispetto alla previgente normativa che possono riassumersi nei seguenti:

 

Vengono di seguito analizzate in dettaglio le singole fattispecie contenute nella legge, iniziando con le modalità di acquisto della cittadinanza.

 

 

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L’Acquisto della Cittadinanza

1.  Per Nascita

Come già accennato, il principio cardine per l’acquisto della cittadinanza è quello dello ius sanguinis, già presente nella pregressa normativa del 1912.

         Lo ius soli infatti resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

         Pertanto, l’art. 1 della nuova legge stabilisce: “1. E’ cittadino per nascita:

a)    il figlio di padre o madre cittadini;

b)   chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o  apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge  della Stato al quale questi appartengono.

2.    E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.

Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis così come era già previsto dalla legge del 1912 e così come era stabilito dall’art. 4 del codice civile del 1865.

         Inoltre, nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, viene recepito in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis, così come era stato stabilito nel 1983 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 9 febbraio.

L’Alta Corte, infatti, con la citata sentenza aveva dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.

Si sottolinea che la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, completava, così, la disciplina sancita dagli artt. 1 e 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, rendendola conforme al dettato costituzionale. In forza di tale sentenza additiva, quindi, hanno potuto conseguire la cittadinanza italiana i figli nati da madre cittadina a condizione che questa fosse in possesso di tale cittadinanza al momento della nascita dei figli. Inoltre, poiché la disciplina è stata modificata conformemente ai principi della Costituzione, è interpretazione consolidata che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi in cui la nascita sia intervenuta dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Carta Costituzionale.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza emessa il 26 giugno 1998 (n. 12091), hanno ribadito, nella sostanza, che l’efficacia delle pronunce della Corte Costituzionale decorre dall’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, ritenendo che i rapporti e le situazioni sorti in data anteriore al 1° gennaio 1948, anche se non consolidati, non esauriti e non retrattabili, devono rimanere assoggettati alla disciplina previgente all’emanazione della Costituzione, prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale.

 

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La fondamentale prevalenza del criterio della discendenza aveva indotto anche il Legislatore del 1912 a derogare in alcuni casi particolari al principio dell’unicità della cittadinanza; principio peraltro superato ora dalla legge del 1992, che all’art. 11 consente al cittadino che acquista una cittadinanza straniera di mantenere la propria, salvo espressa rinuncia.

Infatti, poiché anche l’art. 1 della legge del 1912 attribuiva la cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, poteva accadere che il figlio, se nato in uno Stato che attribuiva la cittadinanza per nascita sul proprio territorio, risultava investito di un duplice status civitatis.

Ciò in relazione alla contemporanea applicazione della norma italiana e di quella straniera che determinava l’insorgere di una situazione di bipolidia, rafforzata da un particolare meccanismo giuridico retto dall’art. 7 della legge del 1912, che era indirizzato a garantire il principio di nazionalità nell’assegnazione dello status civitatis, secondo la tradizione propria degli ordinamenti giuridici europei continentali fortemente influenzati dal pensiero romantico sorto intorno all’idea di Nazione.

         Tale disposizione consentiva al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

         Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

         In buona sostanza, per la legge 555\1912, risultava rilevante che al momento della nascita sul territorio di uno Stato che attribuisse la cittadinanza secondo il principio dello ius soli, il soggetto (che deteneva anche la cittadinanza straniera per essere nato sul territorio di quello Stato) avesse il padre cittadino italiano. Se poi il padre fosse incorso nella perdita della cittadinanza italiana (ad esempio per naturalizzazione straniera), il figlio avrebbe comunque conservato lo status civitatis italiano.

         Fino al 1912, invece, la perdita di cittadinanza del padre comportava in ogni caso la perdita della cittadinanza per il figlio minorenne.

La disposizione contenuta nella legge del 1912 venne concepita in un periodo in cui era considerevole l’emigrazione dall’Italia verso i Paesi dell’America Latina (che, com’è noto, tradizionalmente concedono la loro cittadinanza per il solo fatto di essere nati sul territorio nazionale) e garantiva ai figli dei nostri emigrati, attraverso la conservazione della cittadinanza, il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti.

         La norma, quindi, mediante la previsione della possibilità di conservazione della cittadinanza italiana, apportava deroga da un lato, al principio di unicità della nazionalità rinvenibile nella legge e, dall’altro  lato, al principio secondo il quale il figlio minore seguiva le vicende di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà.

         Ne conseguiva che un soggetto, nato da un genitore italiano in uno Stato dove vigeva lo ius soli, trasmettesse ai discendenti la cittadinanza italiana, acquisita in derivazione paterna. Era infatti improbabile che, raggiunta la maggiore età, ed essendo egli già investito fin dalla nascita della cittadinanza dello Stato in cui era nato, oltre che di quella italiana, rinunciasse a quest’ultima ai sensi dell’art. 7 della legge n. 555\1912.

         Si è venuta così formando una cospicua collettività di persone, nate e residenti all’estero, specialmente negli Stati meta delle correnti emigratorie italiane, che sono attualmente titolari della cittadinanza italiana, oltre che di quella dello Stato di nascita.

           Si rileva a tal proposito che tra le normative succedutesi negli ultimi 90 anni non si rinvengono soluzioni di continuità nell’istituto dell’attribuzione della cittadinanza a  titolo originario, e quindi sin dal 1912, ma anche anteriormente con il Codice Civile del 1865, può ritenersi italiano il discendente di cittadino seppur nato all’estero ed ivi sempre residente.

           Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (che non vi sia stata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).

           Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso jure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate in una circolare (la n. K.28.1 emanata dal Ministero dell’Interno in data 8.4.1991, cfr. pag. 131) la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n.91/1992.

           Secondo questa direttiva, le istanze di riconoscimento corredate della prescritta documentazione regolare e completa devono essere indirizzate al Sindaco del comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risiede l’istante straniero di ceppo italiano.

         Pertanto, la competenza ad espletare il procedimento è attribuita all’Autorità come sopra individuata, vale a dire in relazione al luogo di residenza della persona interessata, intendendosi per residente il soggetto regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ed iscritto nel registro anagrafico della popolazione del Comune del luogo di residenza.

         La disciplina vigente pone a carico del richiedente l’onere della produzione dell’istanza corredata dalla prescritta documentazione regolare e completa, che dovrà dimostrare che lui stesso e i suoi ascendenti, nati nel Paese estero, mai hanno reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, facoltà, come si è già detto, loro attribuita, al raggiungimento della maggiore età e mantenendo la residenza all’estero, dall’art. 7 della legge n. 555\1912 (vigente sino al 15 agosto 1992).

         Può capitare, poi, che l’ascendente dante causa, sia emigrato dall’Italia antecedentemente alla costituzione dell’unità d’Italia, con passaporto di uno Stato preunitario.

         Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.

         Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d’Italia.

         Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d’Italia. Se, invece, al momento dell’eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d’Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.

         Si precisa, altresì, che, come già accennato in precedenza, secondo la legge del 1865, nonchè la successiva sull’emigrazione del 31.1.1901, n. 23, il figlio minore di colui che conseguiva una cittadinanza straniera all’estero, - e che quindi perdeva la cittadinanza italiana-, seguiva le medesime vicende di cittadinanza del genitore, dismettendo anch’esso l’originario status civitatis.

         Pertanto, prima dell’entrata in vigore della legge n. 555 del 1912, ove il capostipite avesse acquisito la cittadinanza straniera, anche successivamente alla nascita del figlio minore, questi non manteneva lo status civitatis italiano conseguito alla nascita, -come sotto la vigenza della citata legge n. 555 in virtù della particolare norma di cui all’art. 7-, ma ne incorreva nella perdita e la poteva riacquistare soltanto con la residenza in  Italia. In questo caso, quindi, i discendenti, richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana, non possono considerarsi detentori del nostro status civitatis.

 

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         Anche il punto b) dell’articolo 1 conferma la prevalenza del principio dello ius sanguinis per l’acquisto della cittadinanza, riducendo l’adozione del criterio territoriale ad una sorta di supplenza nei confronti di tutti coloro che per diverse ragioni non conseguono una cittadinanza straniera per filiazione.

         Esaminando la norma di cui sopra, occorre tenere presente che i genitori devono considerarsi ignoti anche quando non lo siano dal punto di vista biologico, ma lo siano dal punto di vista giuridico.

         Quanto all’eventuale condizione di apolidia dei genitori, tale status deve essere effettivamente attestato: o in via giudiziaria a seguito dell’accertamento da parte del giudice competente, oppure in via amministrativa da parte del Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate dall’art. 17 del Regolamento di esecuzione della legge, emanato con D.P.R. 12.10.1993, n. 572.

         Una questione controversa sorta al riguardo è se nei confronti dei figli dei rifugiati politici nati in Italia possa applicarsi la disposizione di cui all’art. 1, n. 1, lett. b) della legge, atteso che l’art. 16, n. 2 della stessa legge equipara all’apolide, ai fini dell’applicazione della legge, lo straniero riconosciuto rifugiato politico dallo Stato italiano, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

         Al riguardo, sembrerebbe doversi escludere che la fattispecie normativa in esame possa essere applicata nei confronti dei figli dei rifugiati politici in Italia, salvo che questi non versino anche in stato di apolidia.

         Infatti, secondo la Convenzione di New York del 28.9.1954, con il termine “apolide” si “indica una persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino”; invece, ai sensi dell’ art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 deve intendersi rifugiato politico la persona che a seguito degli avvenimenti sopravvenuti successivamente al primo gennaio 1951 ed essendo perseguitata in ragione della sua razza, religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità e che non può o vuole avvalersi della protezione del proprio Paese di origine, per timore di persecuzioni. Tale qualifica può naturalmente essere riconosciuta anche a chi, nelle condizioni sopradescritte, non sia più in possesso di alcuna cittadinanza.

          Pertanto, deve ritenersi che il riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti di una persona non implica che la stessa non sia in possesso della cittadinanza di origine.

         Rafforza questa tesi anche la circostanza che il Legislatore nel medesimo art. 16 della legge n. 91\1992 ha escluso il rifugiato (a differenza dell’apolide) dall’assolvimento degli obblighi militari, evidentemente proprio nella considerazione che questi (sia pure solo formalmente) appartiene ad uno Stato straniero.

         Ciò premesso, deve ritenersi che l’equiparazione della condizione di rifugiato politico rispetto a quella dell’apolide, per ciò che concerne l’applicazione della legge 5.2.1992, n. 91, debba dispiegare i propri effetti secondo modalità mirate, che si pongano cioè, in relazione alle specifiche finalità di ciascuna disposizione contenuta nella legge medesima e non possa, invece, riguardare un’assimilazione dell’uno o dell’altro istituto che sia generalizzata e valida in riferimento ad ogni particolare disposizione normativa contemplata nella medesima legge n. 91\92.

         Da ciò discende, che la condizione di rifugiato è equiparata a quella di apolide ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana per residenza (come vedremo oltre), apparendo, infatti, l’intento del legislatore quello di fornire, a supporto della possibilità di integrazione nella comunità nazionale, una tutela rafforzata nei confronti dei soggetti che si trovano comunque in una situazione di precarietà nell’ambito dell’ordinamento internazionale.

Pari finalità non sembra rinvenibile nel disposto di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della suddetta legge n. 91\92 il cui scopo deve invece individuarsi nel tentativo di impedire l’eventuale insorgenza di una situazione di apolidia in capo ad un soggetto nato in una località sottoposta alla sovranità della Repubblica.

         Infatti, come già detto, il principio dello “ius soli” previsto dalla disposizione in esame risulta applicabile solo allorquando l’interessato venisse a trovarsi nella condizione di apolidia.

 

         Per quanto riguarda l’altro caso contemplato dalla norma e cioè l’ipotesi che il figlio non segue la cittadinanza nè dell’uno, nè dell’altro genitore secondo la legge nazionale di ciascuno, si ritiene innanzitutto che tale circostanza oltre ad essere provata dai genitori del minore deve essere verificata anche dall’esame della legislazione straniera del Paese di appartenenza degli stessi e, se del caso, integrata da dichiarazioni rilasciate dalle competenti autorità diplomatiche e consolari dello Stato di origine dei genitori interessati.

         Nessun dubbio sussiste ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana secondo la disposizione in esame nel caso in cui la legge dello Stato straniero d’origine dei genitori escluda che il figlio nato all’estero possa conseguire la loro cittadinanza.

         Tuttavia, può accadere che la legislazione dei genitori non attribuisca automaticamente alla nascita la cittadinanza ai figli nati all’estero dei loro cittadini, ma ne sottoponga il conseguimento ad alcune condizioni o adempimenti, come ad esempio la registrazione della nascita presso un consolato o il rientro nel Paese di origine, oppure una dichiarazione espressa del genitore esercente la patria potestà o, ancora, lo svolgimento del servizio militare. In questi casi il bambino non acquista immediatamente al momento della nascita la cittadinanza straniera, ma ha la possibilità di acquistarla non appena si verifichi quanto previsto dalla legge del genitore.

         Pertanto, occorre analizzare che cosa intenda il Legislatore con il verbo segue; ove venisse interpretato nel senso di “acquista immediatamente” sarebbe inevitabile concludere che il bambino divenga italiano; infatti, la conclusione contraria porterebbe a considerarlo apolide fino a quando non acquistasse la cittadinanza straniera del genitore, in contrasto con le finalità della legge tese ad eliminare i casi di apolidia.

         In questo caso, quindi, sarebbero i genitori del bambino a determinare, con loro azioni od omissioni la cittadinanza del figlio: un tale fatto non sarebbe però in linea con l’intento del Legislatore. Infatti, questi, pur prevedendo una normativa finalizzata a limitare i fenomeni di apolidia, non sembra abbia inteso però estendere l’attribuzione della cittadinanza italiana ai nati nel territorio italiano, conseguente a comportamenti od omissioni di altri soggetti (soprattutto i genitori) diretti scientemente a forzare la legge.

         L’ordinamento italiano non sembra consentire in questo caso al soggetto di scegliere la propria cittadinanza, in luogo di quella dello Stato di origine, tanto meno di far dipendere tale acquisto da una condizione meramente potestativa, rimessa ad una insindacabile opzione dei genitori stranieri.

         La formulazione dell’art. 1 appare unicamente diretta ad evitare situazioni di apolidia destinate a protrarsi nel futuro: avvalora tale tesi la circostanza che la disposizione in esame non contempla la perdita della cittadinanza italiana acquistata iure soli qualora l’individuo consegua una cittadinanza straniera in un momento successivo alla nascita. Tale norma assume infatti come momento decisivo quello della nascita stessa e non può perciò dispiegare effetti sulla cittadinanza italiana del minore il riconoscimento effettuato da un genitore straniero o ex apolide in epoca successiva, cui consegua l’attribuzione di una cittadinanza straniera.

         Deve pertanto, concludersi che il termine segue deve essere interpretato non già come equipollente di acquista, bensì con il significato di “può acquistare”. 

         Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con il parere n. 2482\92 del 30.11.1992, recepito dall’art. 2 del D.P.R. 12.10.1993 n. 572, che infatti, stabilisce: “ Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi”.

         Si ha invece l’acquisto della cittadinanza secondo la norma di cui sopra, nelle ipotesi in cui siano configurate condizioni sostanziali, come ad esempio il caso in cui il figlio acquisti la cittadinanza del Paese d’origine dei genitori a condizione che vi stabilisca la propria residenza, oppure vi assuma un impiego o vi presti il servizio militare.

 

         Il comma 2 dell’art. 1 contempla, infine, il criterio residuale dello ius soli e nel prevedere l’attribuzione della cittadinanza per il figlio di ignoti trovato sul territorio della Repubblica, riprende sostanzialmente quanto già stabilito dalla legge del 1912.

         L’attribuzione della cittadinanza iure soli a titolo originario previsto dall’art. 1 della legge del 1992 deve essere collegata alla presunzione che la nascita sia avvenuta sul territorio dello Stato e che i genitori siano entrambi ignoti o apolidi.

         Tale disposizione, quindi, non sembra riferirsi a qualsiasi minore, ma soltanto a quello, la cui giovanissima età faccia ritenere che la nascita sia avvenuta in Italia.

         Deve ritenersi, in sostanza, che il termine “trovato” vada collegato con l’evento nascita e con la normativa disciplinante tale istituto nell’Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396), il cui art. 38 dispone: “Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne da immediata comunicazione all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento. L’ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all’art. 10 apposito processo verbale nel quale indica l’età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l’espletamento delle incombenze di rispettiva competenza”.

         Da tale connessione con l’Ordinamento di Stato Civile discende che destinatario dell’art. 1, n. 2 della legge n. 91 può ritenersi il neonato o il minore in tenera età. Sembra escluso che possa trattarsi di un adulto, anche se incapace di intendere e volere e privo di documenti atti a dimostrare la propria identità o cittadinanza. Qualora un soggetto in tale condizione fosse rinvenuto sul territorio italiano, dovrebbe essere considerato e trattato nella situazione di apolidia.

         Quanto alla nozione di “territorio della Repubblica”, devono ritenersi comprese anche le navi iscritte nei registri marittimi italiani e gli aereomobili immatricolati nel Registro Aereonautico Nazionale, battenti bandiera italiana. E questo nei casi in cui siano, in base al diritto internazionale, soggetti all’ordinamento italiano e sottratti ad una legge territoriale straniera. Per le navi, questa circostanza si verifica quando sono in navigazione fuori dalle acque territoriali.

         Il Legislatore, infatti, come più volte detto, ha previsto l’acquisto della cittadinanza iure soli per evitare l’apolidia del soggetto, sul presupposto che il legame rappresentato dalla nascita in Italia, ossia nell’ambito spaziale in cui si esplica la sovranità nazionale, valga ad inserire la persona nella comunità del Paese.

         Non sembra, invece, che si possa equiparare alla nascita in Italia la nascita nelle sedi diplomatiche italiane all’estero, in quanto i limiti al potere di governo dello Stato ospitante posti dal diritto internazionale sono finalizzati ad assicurare esclusivamente l’esercizio della funzione diplomatica e non appaiono tali da permettere di individuare un prevalente potere di governo dello Stato cui appartenga l’ambasciata.

 

         All’acquisto della cittadinanza italiana secondo il principio dello ius soli può assimilarsi la disciplina contemplata dall’art. 4, n. 2 della legge del 1992 (che tratteremo più avanti – cfr. pag. 40), che appunto prevede il conseguimento della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età se il soggetto ha risieduto legalmente ed ininterrottamente sul nostro territorio dalla nascita  fino ai diciotto anni e se rende un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso entro il diciannovesimo anno.

 

*  *  *


                 

2. Per Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione.

L’acquisto della cittadinanza per riconoscimento è contemplato dall’art. 2 della legge del 1992 il quale al comma 1 dispone che “Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge” (il secondo comma riguarda invece il riconoscimento di paternità per i maggiorenni, i quali non acquistano automaticamente la cittadinanza italiana del genitore ma soltanto se rendono una dichiarazione di elezione entro un anno dal riconoscimento).

         Questa disposizione ripropone la tematica di cui all’art. 2 della legge del 1912 aggiornata alla luce delle innovazioni intervenute in materia di parità tra uomo e donna e nell’ambito del diritto di famiglia.

In tal senso viene confermata la soppressione del secondo comma dell’art. 2 della vecchia normativa, già sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del febbraio 1983 che aveva dichiarato l’llegittimità costituzionale della norma nella parte in cui privilegiava il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione paterna rispetto a quella materna, perfino nel caso che la prima fosse accertata successivamente alla seconda.

         E’ da osservare, inoltre, che pur trattandosi sostanzialmente di un acquisto per filiazione naturale, derivante dall’evento biologico della nascita da soggetto italiano, il conseguimento della cittadinanza italiana ex art. 2 della legge è da annoverarsi tra quelli a titolo derivativo. Infatti, in tale ipotesi, il soggetto interessato acquista alla nascita lo status di cittadino, ma lo consegue una volta emanato l’atto o il provvedimento che ha sancito la sua qualità di figlio di una determinata persona. L’acquisto della cittadinanza è conseguente quindi al riconoscimento del rapporto di filiazione, che però decorre ex tunc e cioè retroagisce alla nascita.

          Occorre osservare che gli effetti concernenti la cittadinanza sono automatici ove il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale incidano direttamente nella sfera giuridica del figlio in quanto minorenne. Come abbiamo già detto, invece, nel caso questi sia maggiorenne è prevista la conservazione dello status civitatis rivestito, salvo la possibilità di eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione, rendendo apposita dichiarazione entro un anno dall’avvenuto riconoscimento.

         In quest’ultimo caso, l’acquisto della cittadinanza opera però ex nunc, e cioè dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione, trattandosi di atto di elezione.

         Si soggiunge, che l’art. 3 del regolamento della legge (D.P.R. 12.10.1993,  n. 572) prevede che la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, secondo comma della legge debba essere corredata dall’atto di nascita ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato, nonché dall’atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità e dal certificato di cittadinanza del genitore.

         Detti ultimi atti, infatti, costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

         E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

 

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3.  Per Adozione.

E’ da sottolineare che solo con la legge 5 giugno 1967, n. 431 la posizione del minore adottato è stata equiparata a quella di figlio legittimo; in precedenza, infatti, i minori stranieri adottati da cittadini italiani non acquistavano la cittadinanza italiana.

         La legge 21 aprile 1983, n. 123 all’art. 5 e la legge 4 maggio 1983, n. 184 all’art. 39, hanno confermato tale impostazione.

         Anche la legge del 1992 ha disciplinato l’acquisto della cittadinanza in caso di adozione.

         L’art. 3 stabilisce infatti  “1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

         Tale disposizione attribuisce effetti ex tunc e cioè il soggetto è cittadino italiano a decorrere dalla data dell’adozione effettuata prima della vigenza della legge del 1992.

         L’acquisto della cittadinanza a seguito dell’adozione avviene direttamente sulla base del decreto di adozione emanato dal Tribunale per i minorenni, oppure da quando diviene efficace in Italia il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano emanato all’estero.

          Perchè possa esservi acquisto della cittadinanza italiana è indispensabile che almeno uno dei genitori adottivi sia cittadino italiano al momento in cui diviene efficace il provvedimento giudiziale, italiano o straniero, di adozione.

         Se invece i genitori adottivi fossero in quel momento stranieri e conseguissero la cittadinanza italiana successivamente all’adozione, il mutamento di quella del minore si verificherebbe per comunicazione di diritto ai sensi dell’art. 14 della legge del 1992, regolante le vicende di cittadinanza dei minori a seguito di mutamento di quelle dei genitori.

 

         Con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 è stata ratificata la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993 e sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

         Il principio guida di questa Convenzione è riaffermare, sugli altri interessi pur meritevoli di tutela, l’interesse primario del bambino abbandonato, i cui precedenti legami affettivi sono stati interrotti.

         Per ciò che concerne il momento del conseguimento della cittadinanza italiana è rilevante osservare che l’art. 34, n. 3 introdotto dalla legge del 1998 stabiliva: Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”.

         Tale dizione ha fatto sorgere dubbi in merito alla effettiva decorrenza dell’acquisto della nostra cittadinanza da parte del minore.

         Dal tenore letterale della legge sembrava, infatti, che l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato dovesse avere natura costitutiva e con efficacia quindi ex nunc, ovvero dal giorno successivo a quello in cui si era provveduto alla trascrizione del provvedimento di adozione e non dalla data in cui il relativo provvedimento era divenuto definitivo.

         Tale ipotesi, oltre a sollevare delicati problemi (come ad esempio il caso in cui il minore adottato, compiendo la maggiore età nel corso della procedura di trascrizione, non conseguiva la nostra cittadinanza), non sembrava inoltre attagliarsi allo spirito della legge.

         La ratifica della Convenzione, con la conseguente modifica della legge n. 184, è quindi intervenuta non solo con l’intento di fornire una maggiore uniformità delle procedure relative alla materia dell’adozione internazionale fra Stati e una reale collaborazione tra gli stessi, ma soprattutto allo scopo di realizzare pienamente l’interesse del minore adottato, e l’assoluta parità tra il minore straniero adottato ed il minore adottato in Italia.

         E’ inoltre da sottolineare che la nostra legislazione ammette un solo tipo di adozione: la cosiddetta adozione legittimante. L’art. 27 della legge n. 184, confermato e richiamato dalla legge del 1998, stabilisce infatti che: “Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”.

         In relazione al tenore di tale disposizione normativa, sarebbe impensabile che l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio adottivo non decorresse dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che ha statuito l’adozione, bensì dal giorno successivo a quello in cui viene trascritto il provvedimento stesso.

Una diversa interpretazione appare in netto contrasto con il disposto di cui all’art. 27 della legge che equipara lo stato di figlio legittimo a quello di figlio adottivo. Inoltre, l’eventuale ritardo della trascrizione potrebbe comportare un danno nei confronti del minore adottato, con riguardo alla sua situazione sociale o patrimoniale.

Si è quindi ritenuto di considerare la trascrizione un mero atto dichiarativo, necessario per fornire pubblicità e regolarità al provvedimento di adozione, riconoscendo peraltro al minore adottato la cittadinanza italiana con efficacia ex tunc, ovvero dalla data della pronuncia definitiva del giudice.

         Questa interpretazione risulta, tra l’altro, più conforme allo spirito della legge, anche perchè lo stesso articolo prevede che il minore straniero presente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione, goda fin dal momento del suo ingresso di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

         D’altra parte, anche in presenza di riconoscimento di paternità gli effetti di tale riconoscimento non decorrono dal momento in cui viene resa la dichiarazione del padre o del giudice, ma retroagiscono alla nascita del soggetto riconosciuto e cioè al momento in cui si è verificato tale evento.

         Su tale questione sono stati interpellati a suo tempo il Ministero della Giustizia, all’epoca ancora competente nella materia dello Stato Civile, nonché la Commissione per le adozioni internazionali, istituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la citata legge del 1998.

E’ stato così acquisito il parere conforme in ordine agli effetti della trascrizione del provvedimento di adozione: tale formalità non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della cittadinanza italiana, ma deve invece considerarsi quale condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione che esplicherà i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia, ma una volta trascritto.

         Definitiva conferma in tal senso ha fornito il Legislatore con la legge 28 marzo 2001, n. 149 (art. 22), che modificando il quinto comma dell’art. 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha stabilito: “gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza”.

        

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4.  Durante la Minore Età.

Oltre le fattispecie che abbiamo esaminato, trattazione a parte meritano le altre modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minorenni.

Al riguardo, è da sottolineare che le legislazioni sulla cittadinanza dei Paesi europei, dal dopoguerra ad oggi, stanno sempre più focalizzando l’attenzione sui principi della tutela dei diritti dei minori e su quello della parità dei “diversi”, principi ormai diffusi nelle coscienze dei singoli e fissati in convenzioni internazionali.

Così nella Convenzione Europea sulla Cittadinanza adottata a Strasburgo il 6 novembre 1997, non ancora ratificata dall’Italia, grande attenzione è stata prestata ai minori.

         La legislazione italiana è, per questo particolare aspetto, in piena armonia con le indicazioni contenute in tale Convenzione, per certi versi anticipate da tempo, che possono sintetizzarsi in quattro punti fondamentali:

 

1. maggiore tutela per il minore;

2. importanza del suo inserimento nel nucleo familiare;

3. autonomia nella conservazione della cittadinanza anche in caso di perdita da parte del genitore;

4. conservazione della cittadinanza di origine.

        

         Pertanto, oltre all’acquisto della cittadinanza italiana alla nascita, o durante la minore età di un soggetto riconosciuto o adottato, vi sono altre forme di acquisto della nostra cittadinanza nel corso della minore età di una persona.

        

Secondo l’art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 “1.I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

         L’acquisto interviene, quindi, per comunicazione di diritto, in conseguenza del mutamento di cittadinanza di uno o di entrambi i genitori. Avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne: quest’ultimo status deve essere determinato in base all’ordinamento italiano.

         La norma ha modificato le precedenti disposizioni che regolamentavano la cittadinanza dei minori e precisamente l’art. 12 della legge del 1912 e l’art. 5 della legge 123 del 1983.

 

         In particolare, il primo comma dell’ art. 12 della legge del 1912 prevedeva che il figlio minore non emancipato di genitore che acquistasse o riacquistasse la cittadinanza italiana acquistava anch’esso la medesima cittadinanza a meno che risiedendo all’estero, non detenesse una cittadinanza straniera.

         Pertanto, mentre per il figlio minore residente in Italia l’acquisto della cittadinanza italiana era automatico, per quello residente all’estero non si verificava nel caso in cui il soggetto mantenesse la cittadinanza straniera.

         Ove il genitore l’avesse persa, anche il minore ne sarebbe stato privato se con lui residente ed in possesso di altra cittadinanza.

         La ratio di tale disposizione era quindi quella che la cittadinanza poteva essere dismessa dal minore solo se in possesso di un’altra e si proponeva perciò non solo il fine di assicurare l’unicità della cittadinanza per l’intero nucleo familiare, ma soprattutto quello di evitare situazioni di apolidia.

         L’art. 12 della legge del 1912, inoltre, facendo riferimento al genitore esercente la patria potestà dava prevalenza alla cittadinanza del padre.

         Infatti, come sopra accennato, la cittadinanza materna ha assunto rilevanza solo dopo la sentenza n. 30 emessa dalla Corte Costituzionale il 9.2.1983, che ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 1 della vecchia legge per la parte che non prevedeva l’acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna all’atto della nascita.

         Era necessario quindi introdurre una norma che sancisse la ritrovata parità tra padre e madre in materia di cittadinanza e ciò è avvenuto con la legge 21 aprile 1983, n. 123, entrata in vigore il successivo 27 aprile.

         L’art. 5 di questa legge, recependo in pieno l’orientamento espresso pochi mesi prima dalla Corte Costituzionale, sanciva l’acquisto della cittadinanza italiana per il figlio minore anche adottivo di cui uno dei genitori avesse acquistato la cittadinanza italiana, anche se non fosse convivente con tale genitore, con ciò rimovendo la rigidità del citato art. 12 della legge n. 555.

         Pertanto, in base a tale disposizione tutti i soggetti minorenni alla data del 27 aprile 1983 il cui padre o la cui madre fossero in possesso della cittadinanza italiana o che ne venissero in possesso nel corso della loro minore età dovevano essere considerati cittadini italiani e seguivano incondizionatamente le vicende di cittadinanza del genitore, a prescindere dalla residenza, dalla convivenza con l’uno o con l’altro, dal fatto che la patria potestà fosse esercitata dal padre o dalla madre.

         Analogamente, la perdita della cittadinanza italiana da parte del minore avveniva soltanto se i genitori non ne erano più in possesso.

         Unico adempimento richiesto dall’art. 5 era, per chi fosse stato in possesso anche di un altro status civitatis, l’opzione per una delle due cittadinanze possedute che doveva essere resa tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età: chi non rendeva alcuna dichiarazione di opzione o la rendeva per la cittadinanza straniera incorreva nella perdita del nostro status civitatis.

         Era sorto tuttavia il problema per i figli dei cittadini italiani emigrati all’estero che avevano acquistato anche la cittadinanza dello Stato di nascita per lo ius soli: era in dubbio se anche costoro fossero tenuti a rendere la dichiarazione di opzione.

         Il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, chiarisce invece con un parere emesso nel 1990 che l’art. 5 della legge del 1983 disciplinava solo i casi di doppia cittadinanza trasmessi iure sanguinis.

         Pertanto, la necessità di operare un’opzione valeva solo per quei figli che si trovavano ad avere due cittadinanze, trasmesse entrambe iure sanguinis.

         Restava al di fuori della previsione dell’art. 5 ed era, pertanto, sempre regolato dalla speciale disposizione di cui all’art. 7 della legge del 1912, il caso del minore iure sanguinis italiano, ma titolare di una seconda cittadinanza iure soli (per essere nato all’estero): in questo caso manteneva le due cittadinanze e poteva rinunciare a quella italiana solo divenuto maggiorenne, e semprechè risiedesse all’estero, ai sensi dell’art. 7 della legge del 1912.

         Il termine per l’esercizio dell’opzione, prorogato dalla legge 15.5.1986, n. 180 fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza, è stato abrogato espressamente dall’art. 26 di quest’ultima, che non prevede la perdita della cittadinanza italiana per acquisto, ancorchè volontario, di altra nazionalità.

        

          L’art. 14 della legge del 1992 ha, come sopraccennato, modificato le disposizioni contenute nella precedente normativa, prevedendo che il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diviene cittadino se convive con esso.

         Perchè il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono  pertanto due requisiti:

·    il rapporto di filiazione

·    la convivenza con il genitore.

         L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. N. 572\93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione.

         Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto del genitore. Se interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.

         Tuttavia si verificano casi in cui il concetto di  convivenza risulta di non facile determinazione.

Infatti, sono sempre più frequenti casi in cui i coniugi vivono separati per motivi di lavoro o altro e i figli trascorrono il proprio tempo con l’uno o con l’altro genitore, oppure casi in cui i figli non convivono con i genitori, ad esempio per motivi di studio.    

Occorrerà valutare pertanto tali situazioni volta per volta e potrà allora soccorrere quanto la dottrina civilistica è venuta elaborando, anche sulla base dell’orientamento accolto dalla giurisprudenza, in relazione al requisito della convivenza prevista dall’art. 45 c.c. il quale stabilisce: “Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

         Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive .. omissis ...”.

         La valutazione dovrà quindi tener conto della stabilità del rapporto instaurato con l’uno piuttosto che con l’altro genitore sì da verificare appunto l’effettiva convivenza.

         E’ interessante notare che in forza della nuova legge, le vicende di cittadinanza dei genitori non influenzano quelle dei figli minori.

         Pertanto, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte di uno o di entrambi i genitori non comporta più la perdita automatica della cittadinanza del figlio minore salvo, ovviamente, le ipotesi speciali contemplate dalla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, che prevede l’automatismo della perdita se il genitore acquisisce la cittadinanza di uno Stato Contraente.

Tali ipotesi sono esaminate oltre (cfr. pag. 63).

         Inoltre, in caso di doppia cittadinanza, non sussiste l’obbligo di optare, come invece stabiliva l’art. 5 della legge n. 123\83, per una delle cittadinanze possedute.

         L’art. 14 prevede, però, la possibilità per il soggetto investito durante la minore età del nostro status civitatis che vi possa rinunciare una volta divenuto maggiorenne, sempre se in possesso di altra cittadinanza.

 

*  *  *

 

        

5. Per Beneficio di Legge, ovvero Dello Straniero o Apolide, Discendente in Linea Retta entro il Secondo Grado da Cittadino Italiano per Nascita e di Quello nato in Italia e residente legalmente fino al raggiungimento della Maggiore Età.

 

Sopravvive nell’Ordinamento il modo di acquisto della cittadinanza tradizionalmente detto “per beneficio di legge”, ma con importanti modificazioni che ridisegnano tale istituto rispetto al passato.

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge, riprende, modificandola, quella dell’art. 3 della legge del 1912, attribuendo maggior rilievo al criterio della discendenza da un cittadino italiano per nascita e riconoscendo ai fini dell’acquisizione del nostro status civitatis, un valore preminente alla manifestazione di volontà.

         Così, il soggetto in questione conseguirà la cittadinanza italiana, dichiarando previamente di volerla acquistare, alle seguenti condizioni:

 

1) con l’espletamento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane, o

2) con l’assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze del nostro Paese anche all’estero, oppure

3) se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

        

L’articolo in esame regola l’acquisto della cittadinanza italiana alla maggiore età per lo straniero residente in Italia, di cui il padre o la madre o l’ascendente in linea retta fino al secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

         Rispetto al corrispondente art. 3 della legge del 1912 esso, da un lato elimina il presupposto della residenza decennale in Italia dei genitori, dando maggior rilievo a quello della discendenza da un cittadino per nascita, dall’altro, evidenzia la preminenza riservata alla volontà della persona rispetto alle situazioni di fatto.

         In particolare, riguardo alla pregressa normativa, l’elemento della volontarietà viene introdotto nelle ipotesi della effettiva prestazione del servizio militare per lo Stato italiano e dell’assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero.

Infatti, secondo la legge del 1912 in detti casi la cittadinanza si acquistava automaticamente, mentre ai sensi della nuova disposizione è necessaria la preventiva dichiarazione di voler ottenere la cittadinanza.

         Si sottolinea come l’attuale disposizione, per la concessione del beneficio, faccia riferimento anche alla discendenza in derivazione materna.

         Si osserva al riguardo che il corrispondente art. 3 della legge del 1912 limitava l’acquisto della cittadinanza unicamente nei confronti dello straniero del quale il solo avo paterno, oltre al padre e alla madre, sia stato cittadino italiano per nascita, escludendo pertanto i discendenti da avo di sesso femminile.

         In tal modo è stata sanata una situazione che appariva in contrasto con i principi costituzionali e sulla quale mai è intervenuta una pronuncia.

         Si vuole specificare, che ai fini dell’applicazione della norma, è necessario che gli ascendenti siano stati cittadini italiani per nascita: non ricorrono pertanto i presupposti richiesti dalla legge se l’avo al quale si fa riferimento ha acquisito la nostra cittadinanza per naturalizzazione.

         Esaminiamo le tre ipotesi sopra elencate:

 

a)    se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano: al riguardo l’art. 1 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 concernente il Regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 91\92 ha chiarito: “b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze Armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti”.

Occorre distinguere in proposito l’assolvimento del servizio militare dalla prestazione del servizio militare.

Si può infatti soddisfare l’obbligo del servizio militare senza la prestazione del servizio stesso in virtù di dispense od esenzioni previste dalla legge.

Per ottenere il beneficio di legge è invece necessario che il servizio sia effettivamente reso.

Inoltre, tenuto conto che l’art. 15 della legge del 1992 stabilisce che l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si sono adempiute le condizioni e le formalità richieste, la norma regolamentare stabilisce che la prestazione del servizio sia interamente resa, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore. Per la medesima considerazione l’art. 13 del regolamento stabilisce che in detta ipotesi l’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello del congedamento.

Pertanto, l’interessato non può invocare l’applicazione della norma in caso di dispensa dal servizio militare.

Diversa è la situazione se la prestazione del servizio militare divenisse impossibile per il sopravvenire di fatti indipendenti dalla volontà dell’interessato, come ad esempio il prodursi, durante la ferma, di una inidoneità psico-fisica.

Destinatari della norma in esame, inoltre, sono anche coloro che svolgono la prestazione di un servizio equiparato a quello militare e quindi anche coloro che dovessero sostituire il servizio militare con quello civile.

Affinché si verifichino gli effetti della legge, occorre che l’interessato dichiari preventivamente di voler disimpegnare il servizio militare al fine del conseguimento della cittadinanza italiana: in mancanza di tale dichiarazione, pertanto, l’interessato non acquisterebbe la cittadinanza, a differenza di quanto prevedeva l’art. 3 della vecchia legge del 1912, in cui acquisto, invece, era automatico.

 

b)   Se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Al riguardo, si osserva che il Legislatore ha collegato all’assunzione di pubblico impiego, prevista dagli artt. 4, lett. b) –in esame- e 13, lett. b), l’acquisto e il riacquisto immediato della cittadinanza italiana.

         Viene richiesta invece una certa durata nel rapporto – almeno cinque anni- nel caso di prestazione del servizio ai fini dell’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione previsto nell’art. 9, lett. c).

         Inoltre, le diverse dizioni usate (“assume pubblico impiego” e “ha prestato servizio”) non sembrano essere casuali, ma volute per i diversi effetti ad essi connessi.

         Tali dizioni sono stati chiariti dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge, il quale in particolare ha stabilito che “salvo i casi nei quali la legge richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato”.

         Nell’ipotesi prevista dall’art. 4, pertanto, non può ritenersi titolo idoneo per l’acquisto della nostra cittadinanza l’attività prestata quale contrattista a tempo determinato, configurabile, infatti, quale servizio, come richiesto dall’art. 9, lett. c) e non già quale rapporto di pubblico impiego.

         Si precisa, poi, che entrambi i rapporti –servizio prestato e pubblico impiego- devono essere disimpegnati alle dipendenze dello Stato.

         Ne restano escluse, pertanto, quelle attività autonome, quali ad esempio la consulenza legale o l’assistenza tecnico-professionale in favore di un’Ambasciata italiana, sia pure espletata con continuità e con retribuzione periodica a carico dello Stato.

         Ovviamente, per l’acquisto previsto dall’articolo, occorre sempre la dichiarazione, che comunque non può essere espressa utilmente dopo la cessazione del pubblico impiego. In detta ipotesi, infatti, mancherebbe la presenza contestuale di un requisito legittimante la richiesta e che costituisce anche l’interesse per il quale è stato previsto il beneficio in esame.

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 572 la dichiarazione deve essere corredata dall’atto di nascita dell’interessato e dal certificato di cittadinanza italiana per nascita dell’ascendente, al fine di comprovare i requisiti voluti dalla legge.

 

c)    Se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento di voler acquistare la cittadinanza italiana.

L’ipotesi normativa in argomento attribuisce rilievo alla residenza ultrabiennale in Italia del soggetto al momento del raggiungimento della maggiore età ed alla espressa manifestazione di volontà entro l’anno successivo. Sono sorti fondati dubbi sulla circostanza se sia irrilevante o meno, dopo il raggiungimento della maggiore età e prima della dichiarazione di volontà, il trasferimento della residenza all’estero del soggetto interessato. Nonostante l’ambiguità della dizione della normativa, sembra fondata l’interpretazione che esige la sussistenza contemporanea di ambedue gli elementi della fattispecie, ossia della residenza in Italia al momento della dichiarazione di volontà.

Ciò in relazione sia alla lettera della norma che si riferisce ad un soggetto che risiede attualmente in Italia, sia alla sua ratio, ravvisabile nel collegamento tra soggetto e territorio e nel valore a ciò attribuito dal soggetto stesso con la propria dichiarazione di volontà.

 

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         Come è stato accennato in precedenza, anche il secondo comma dell’art. 4 contempla l’acquisto della cittadinanza italiana secondo il principio dello ius soli.

         Tale disposizione, infatti, prevede il conseguimento del nostro status civitatis da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, ove dichiari di volerla acquisire entro un anno dal compimento della maggiore età.

         E’ da osservare che anche qui -come d’altronde in tutte le fattispecie contemplate dalla legge-  viene data una forte rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato: lo straniero nato e residente in Italia “diviene cittadino” soltanto se “dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana”.

         La dichiarazione di volontà prevista dall’art. 4, comma 2 deve ovviamente essere resa dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune dove l’interessato risiede, così come prescritto dall’art. 23 della legge, producendo la documentazione che è indicata all’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572.

L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa con le modalità evidenziate.

         Per avvalersi della disposizione citata l’interessato dovrà aver risieduto legalmente senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età nel nostro Paese.

         E’ importante soffermarsi sul concetto di residenza legale che d’altra parte è il cardine su cui ruota anche il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, che esamineremo in seguito.

         La relativa nozione risulta chiarita dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. 572\93) che al riguardo stabilisce: “Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ... si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.

         Il concetto di residenza indicato dall’art. 43 C.C. viene così integrato, ai fini dell’acquisto della cittadinanza, dall’obbligo per lo straniero di assolvere a tutti gli adempimenti connessi al suo soggiorno in Italia: in particolare, essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno e a quelle relative all’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

         Il Legislatore sembra aver dato rilievo, per il conseguimento del nostro status civitatis, non già alla mera residenza abituale sul nostro territorio da parte dello straniero, ma anche alla posizione di legalità, indicativa della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino.

         In tal senso si è anche espresso il Consiglio di Stato, con il citato parere n. 2482/92, reso in data 30.11.92.

         Tuttavia, non sono infrequenti i casi di soggetti nati in Italia da genitori stranieri che non possono dimostrare l’ininterrotta residenza legale in quanto i genitori hanno omesso di provvedere alla loro regolarizzazione, oppure hanno provveduto ad assolvere agli adempimenti prescritti solo a notevole distanza di tempo dalla loro nascita.

         In tali fattispecie, gli interessati non possono utilmente avvalersi per l’acquisto della cittadinanza del periodo di permanenza in Italia, peraltro valido sotto altri aspetti secondo il citato art. 43 Cod. Civ., atteso che la loro residenza o parte di essa risulta sprovvista del requisito della legalità, così come configurato dall'art. 1 del regolamento n. 572 del 1993, preferito ai fini della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da rendersi, come abbiamo detto, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.

         Peraltro, tenuto conto che l'obbligo di soddisfare le condizioni e gli adempimenti posti dalla legge risultava imputabile all'esercente la patria potestà, sono sorte perplessità per talune fattispecie in ordine alle conseguenze negative che sono derivate nei confronti di tali soggetti, per responsabilità non a loro direttamente imputabili.

         In proposito è stato interpellato il Consiglio di Stato, il quale con il parere emesso dalla sezione prima in data 6 novembre 1996, ha ritenuto “...che l’omisione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possano considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di cui si discute, alla triplice condizione che:

a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;

b) che i genitori fossero, al momento della nascita, legalmente residenti con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quanto meno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo”.

         Secondo l’Alto Consesso, quindi, “solo con il concorso delle suddette tre condizioni ... si verifica, da un lato, la sussistenza di un titolo legittimo ad ottenere il permesso di soggiorno, e dall’altro, la pubblicità, certezza e stabilità della residenza del minore straniero in Italia”.

 

       Si soggiunge, che non può usufruire della disposizione in esame, chi è nato in Italia, ma ha interrotto la residenza sul nostro territorio.

         Costui potrà eventualmente beneficiare della previsione della lettera a) dell’art. 9 della legge, secondo cui, come più avanti vedremo, è possibile chiedere la concessione della cittadinanza in base al presupposto della residenza legale di almeno tre anni, invece dei dieci richiesti in via generale per i cittadini non comunitari.

 

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6. Per Matrimonio e Per Naturalizzazione.

Come abbiamo accennato in premessa, l’Italia da Paese di forte emigrazione è divenuto negli ultimi anni meta di immigrazione sia da parte dei discendenti di chi a suo tempo era emigrato, sia anche da parte di soggetti provenienti da Paesi le cui condizioni socio-economiche risultano attualmente particolarmente degradate.

         Nel 1990, anno in cui è entrata in vigore la “legge Martelli” (n. 39\90), gli stranieri presenti sul territorio nazionale erano 781.000, mentre già superavano il milione nel 1996, anno in cui intervenne la regolarizzazione prevista nel decreto legge 489\1995 (la terza dopo quelle disposte nel 1986 e nel 1990).

All’inizio del 1998, anno dell’entrata in vigore della nuova legge sull’immigrazione n. 40\1998, gli stranieri soggiornanti in Italia ammontavano a 1.240.721.

Dal 1986 ad oggi si può dire che la popolazione straniera si è pressoché triplicata e siamo il quarto Paese nell’Unione Europea per numero di stranieri dopo Germania, Francia e Regno Unito.

 

         L’immigrazione in Italia ha assunto via via il carattere di una sempre maggiore stabilità, come attesta anche l’aumento dei ricongiungimenti familiari e del numero complessivo dei conferimenti della cittadinanza.

 

         Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si constata un aumento progressivo delle richieste di naturalizzazione italiana di cui quelle per matrimonio restano predominanti.

 

         In particolare, mentre nel 1990 le concessioni di cittadinanza italiana per residenza sono state n. 562 e quelle per matrimonio n. 4672 per un totale di n. 5234, nel 2001 sono state rilasciate n. 1203 concessioni per residenza e n. 9266 per matrimonio, per un totale di n. 10469.

 

         In proposito si riproducono delle tabelle ed i grafici riguardanti le concessioni degli ultimi anni:




 

 


 


 

 

 


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Gli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge disciplinano l’acquisto della cittadinanza

da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.

         In particolare, gli artt. 5 e 7 prevedono i requisiti e le modalità per il conseguimento della cittadinanza da parte degli interessati, i quali possono proporre istanza per il tramite del Prefetto del luogo di residenza dopo sei mesi di residenza legale sul territorio italiano oppure, se residenti all’estero, alla nostra autorità diplomatico-consolare competente, dopo tre anni di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili dello stesso e se non sussiste separazione legale intervenuta prima dei termini suindicati.

La legittimazione a richiedere la cittadinanza per effetto del matrimonio contratto con cittadino italiano presuppone non solo la validità del vincolo di coniugio per l’ordinamento italiano, ma anche la trascrizione dell’atto di matrimonio negli appositi registri di stato civile del Comune italiano competente (art. 6, comma 2 della legge).

         Per ciò che concerne il rapporto di coniugio, si fa presente che il Consiglio di Stato, in sede di parere reso sullo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 91\92, ha rilevato che presupposto del provvedimento di cui all’art. 7 della legge (e cioè dell’emanazione del D.M. di conferimento della cittadinanza) è che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche previste dalla legge: vale a dire che l’apolide o lo straniero sia stato coniugato per tre anni, ovvero per sei mesi, se residente in Italia, con un cittadino italiano (cfr. Cons. di Stato pareri n. 2487\1992 del 30.11.1992 e n. 347\1993 del 17.5.1993).

         Pertanto, ad avviso del Collegio, salvo le cause ostative di cui all’art. 6 comma 1 della legge, “le modificazioni sopravvenute a quel momento storico (scioglimento del matrimonio per effetto di divorzio dal coniuge italiano o per effetto di decesso da parte dello stesso; trasferimento al’estero della residenza, -qualora ai fini dell’acquisto della cittadinanza sia fatto valere il requisito della residenza in Italia per sei mesi in costanza di matrimonio- ecc.) sono irrilevanti, ancorchè, in ipotesi, anteriori alla presentazione dell’istanza”.

 

Si sottolinea che in tale fattispecie, all’autorità amministrativa compete esclusivamente l’accertamento del possesso dei requisiti e l’inesistenza delle cause ostative: una volta che tale accertamento abbia avuto esito favorevole, il provvedimento appare vincolato, anche se per la causa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) –sussistenza nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica- sussiste un certo margine di discrezionalità; ma si tratta comunque di una discrezionalità da esercitarsi nella fase dell’accertamento ed in essa si esaurisce.

E’ possibile affermare, quindi, che il provvedimento attributivo della cittadinanza in conseguenza del matrimonio rientra nella categoria dell’accertamento costitutivo; i suoi effetti si producono ex nunc e non ex tunc, ma il presupposto è che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere di circostanze di fatto e di diritto previste dalla legge.

         La cittadinanza, in tale ipotesi, viene conferita con Decreto del Ministro dell’Interno (art. 7 della legge), la cui efficacia è subordinata alla prestazione del giuramento, previsto dall’art. 10 della legge, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’Autorità diplomatico-consolare italiana, se l’interessato risiede all’estero.

         L’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

 

         L’art. 6 contempla poi le cause di preclusione al conseguimento della cittadinanza per i coniugi stranieri di italiani.

         In particolare, inibiscono il conseguimento della cittadinanza italiana per matrimonio:

         1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice Penale;

         2) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

         3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

 

         L’art. 8, infine, nel contemplare le modalità per il rigetto dell’istanza stabilisce anche che l’emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di 730 giorni e che l’istanza respinta per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica potrà essere riproposta dopo cinque anni.

 

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         Come è stato evidenziato, l’attuale legge contiene diffuse disposizioni che favoriscono l’acquisto della cittadinanza da parte del discendente di cittadino italiano per nascita, ma nel contempo richiede che per l’acquisto della cittadinanza italiana vi sia una piena integrazione con il tessuto sociale ed economico della collettività.

         Inoltre, per l’acquisto della cittadinanza italiana per concessione, è stato previsto, a differenza di quanto stabiliva la precedente legge, un graduale periodo di residenza a seconda che lo straniero richiedente sia non comunitario o titolare di altri particolari status che presuppongono la maggiore integrazione di esso con la realtà italiana rispetto ai cittadini non comunitari.

In particolare, l’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, in precedenza regolato dall’art. 4 della legge del 1912.

         Tale articolo prevede dunque discipline differenziate, in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti, graduando conseguentemente il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

         In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f)), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

 

- tre anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o i nonni sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia: questa disposizione contenuta nella lettera a) dell’articolo in esame è stata prevista in favore di chi non ha potuto usufruire delle disposizioni contemplate dall’art. 4 della legge;

 

-       cinque anni di residenza legale successivi all’adozione: per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano: detta norma attenua gli effetti della precedente disciplina che mentre consentiva ai minori di acquisire immediatamente e automaticamente la cittadinanza italiana, ne escludeva totalmente dal beneficio i soggetti la cui adozione era intervenuta dopo il compimento della maggiore età. Peraltro, nessuna previsione si rinviene nella legge per il figlio maggiorenne legittimo del naturalizzato. Ove ci si dovesse attenere ad una interpretazione letterale della norma, costui dovrebbe essere escluso da qualsiasi beneficio e ciò comporterebbe un’ingiustificata discriminazione rispetto al trattamento riservato al figlio maggiorenne adottato. Si ritiene, pertanto, che la lettera b) dell’art. 9 possa trovare applicazione anche nei confronti del figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato. Il termine dei cinque anni dovrà farsi decorrere, a seconda dei casi, dall’acquisto della cittadinanza da parte del genitore, o dalla data in cui si è perfezionata l’adozione. Si soggiunge che il Legislatore ha previsto una naturalizzazione agevolata anche per chi sia stato affiliato da cittadino italiano prima della legge sull’adozione del 4 maggio 1983, n. 184: per costoro, infatti, all’art. 21 della legge è previsto un periodo di residenza legale di sette anni dopo l’affiliazione. Naturalmente tale disposizione potrà essere utilizzata sempre nel caso sia più favorevole di altre contemplate dalla legge;

 

- non è previsto il requisito della residenza: per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni. Tale disposizione è contemplata dalla lettera c) dell’art. 9: la precedente normativa del 1912 all’art. 4 ne richiedeva tre;

 

- quattro anni di residenza legale: per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee; è previsto dalla lettera d) dell’art. 9;

 

- cinque anni di residenza legale successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico: è previsto nella lettera e) dell’articolo e nell’art. 16 della legge. Detta previsione appare conforme agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione delle Convenzioni di Ginevra del 28 luglio 1951 per i rifugiati e di New York del 28 settembre 1954 per gli apolidi, in base ai quali gli Stati contraenti si sono impegnati a facilitare all’interno delle rispettive collettività l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati e degli apolidi.

 

Per ciò che concerne la residenza legale, oltre alla nozione già illustrata in precedenza, occorre soggiungere che tale requisito deve essere ininterrotto ed attuale al momento della domanda di cittadinanza.

         Questo orientamento è stato confermato dal costante indirizzo del Consiglio di Stato, il quale ha ribadito, con i pareri n. 2800\95 e 363\95 resi dalla sezione prima, rispettivamente in data 22 febbraio 1995 e 1° marzo 1995, che il periodo di residenza legale prescritto ed utile ai fini del conseguimento della cittadinanza deve avere il carattere della continuità. Anche il disposto di cui all’art. 4 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572, al comma 7 chiarisce che le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge n. 91\92 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge medesima.

         Pertanto, si può affermare che presupposto per l’emanazione del provvedimento concessorio del beneficio invocato è che sussistano a tale momento le circostanze di fatto e le condizioni giuridiche previste dalla legge  e non già che le stesse si siano verificate in un dato periodo storico, cioè anteriormente alla proposizione della relativa istanza, a differenza di quanto previsto per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio.

 

Come detto, l’art. 9 della legge afferma che la cittadinanza italiana “può essere concessa” allo straniero residente legalmente nel nostro territorio per un periodo variabile in relazione alle qualità o status posseduti.

Da ciò se ne deduce che si tratta di un provvedimento ampiamente discrezionale, a differenza di quanto previsto per i provvedimenti di naturalizzazione per matrimonio, i quali sono da considerarsi atti dovuti in assenza delle cause preclusive tassativamente indicate dalla legge.

Infatti, come affermato ripetutamente dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione ha il dovere di valutare, oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, un’ulteriore serie di elementi dai quali possa essere tratto un giudizio di merito circa l’opportunità dell’inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

Particolare rilievo assume quindi la condotta tenuta dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione reddituale e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali, nonché l’inequivocabile volontà di entrare a far parte della collettività italiana.   

E’ possibile affermare che l’emanazione del decreto concessorio di cui all’art. 9, resta subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa ampiamente discrezionale: è soltanto in questa ipotesi che si può propriamente parlare di concessione, in quanto il possesso dei requisiti prescritti è un presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l’emanazione del provvedimento (cfr. Cons. di Stato parere n. 2487\1992 del 30.11.1992).

 

         Il secondo comma dell’art. 9 dispone, poi, che la cittadinanza italiana possa essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Tale norma ripropone sostanzialmente, con qualche significativa modifica, la disciplina contemplata nell'art. 1, capoverso 2 dell'abrogato R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, in base alla quale era "in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza", pur integrandola parzialmente con la previsione ex art. 1, primo comma, numero tre del citato R.D.L. n. 1997/1934, secondo cui la cittadinanza poteva essere concessa "allo straniero che risieda da almeno due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia".

         Proprio in relazione a simile, illustrato regime il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con pareri, rispettivamente, n. 1297 del 5 luglio 1960 e n. 434/67 dell' 8 marzo 1967 espresse, da un lato, l'opinione che l'esercizio da parte del Governo della facoltà attribuitagli dalla norma doveva essere giustificata "da alte necessità di carattere politico o da servigi di grande valore resi allo Stato" e, dall'altro lato, l'avviso che "la concessione della cittadinanza per notevoli servigi resi all'Italia non solo ha carattere eccezionale..., ma anche attribuisce, per la conseguente motivazione del Decreto del Capo dello Stato una qualifica onorifica permanente, che implica anche un apprezzamento politico sul valore dei servigi resi".

Le modifiche introdotte dal Legislatore del 1992 a tale particolare istituto, poichè si sostanziano essenzialmente nell'introduzione di una dettagliata disciplina del relativo procedimento, mentre da un lato non sembrano averne alterato la tradizionale natura, dall’altro comportano la definizione di un iter istruttorio più articolato e rigoroso rispetto al passato.

         Se ne ricavano le seguenti conclusioni:

        

1) presupposto essenziale per l'applicabilità della disciplina di cui sopra appare essere quello dell'accertamento della sussistenza dei requisiti ivi contemplati, così come delineati dal citato indirizzo del Consiglio di Stato;

        

2) l'avvio della relativa procedura non necessita di un atto di impulso proveniente dal soggetto interessato, in quanto l'istituto di che trattasi presenta nella sua configurazione caratteri tali da far risaltare in modo particolare la discrezionalità dell'Esecutivo non solo riguardo al merito della decisione,  ma anche in relazione all'opportunità ed ai tempi dell'avvio del procedimento;

        

3) è necessario acquisire una dichiarazione di assenso dell'interessato all'acquisto della cittadinanza in quanto il mutamento dello status civitatis incide in maniera radicale sulla condizione personale dell'individuo e non è, pertanto, possibile, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che esso intervenga nei confronti di un soggetto cui sia riconosciuta la capacità di compiere la generalità degli atti giuridici senza che il medesimo abbia manifestato in forma idonea ed esplicita il proprio consenso.

 

         Si soggiunge, infine, che anche per questa fattispecie, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato non presta, davanti all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

         Come per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per residenza, anche qui il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

 

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7. Acquisto in forza del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 Febbraio 1929.

Altra ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana è quella contemplata dall’art. 9 del Trattato dell’11 febbraio 1929 fra l’Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.

         Secondo tale norma sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tali soggetti, tuttavia, ove cessi la loro residenza nella Città del Vaticano e qualora ritenuti dalla legge italiana privi di altra cittadinanza, saranno considerati in Italia cittadini italiani.

         Pertanto, nel caso l’apolide, anche di origine straniera, assuma stabile residenza nella Città del Vaticano e successivamente si trasferisca nel territorio italiano deve essere considerato cittadino italiano. Tali benefici sono estesi anche ai Cardinali residenti a Roma, fuori dalla Città del Vaticano.

         Durante la vigenza della legge 1912, che all’art. 8, n. 1 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che trasferendo la propria residenza all’estero conseguiva volontariamente una cittadinanza straniera, era stata posta la questione se i Cardinali cittadini che acquisivano la cittadinanza vaticana incorressero nella perdita dello status civitatis italiano secondo la norma suddetta.

         Il Consiglio di Stato ha escluso tale eventualità.

Infatti, l’Alto Consesso ha precisato che l’acquisto della cittadinanza vaticana comporta il mantenimento della cittadinanza italiana, in quanto la perdita di quest’ultima contemplata dall’art. 8, n. 1 della legge del 1912 consegue all’acquisto di una cittadinanza straniera per un atto di libera volontà: l’acquisizione della cittadinanza vaticana, invece, interviene ope legis.

L’Alto Consesso ha inoltre chiarito che la cittadinanza vaticana viene attribuita per porre le persone fisiche incaricate di svolgere compiti di servizio sotto la protezione di tale status civitatis affinché la Santa Sede possa perseguire le sue finalità; pertanto tale status civitatis deve essere considerato cittadinanza di servizio: per questa sua peculiarità prevale sulla cittadinanza italiana, sia nei rapporti con lo Stato italiano, sia con gli Stati terzi, derogando perciò alla regola della prevalenza della cittadinanza locale nei casi di doppia cittadinanza.  

 

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8. Il Riconoscimento della Cittadinanza Italiana secondo la   Legge 14 Dicembre 2000, n. 379.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2000 è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         Destinatari della normativa in argomento sono le persone e i loro discendenti, emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, originarie dei territori già appartenuti all’impero austro-ungarico (costituitosi il 25 dicembre 1867 e dissoltosi il 16 luglio 1920 con l’entrata in vigore del Trattato di San Germano del 10.9.1919), attualmente facenti parte dello Stato italiano (province di Trento, Bolzano e nella Venezia Giulia l’attuale provincia di Gorizia) o già italiani, ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975.

Costoro possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’art. 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge del 2000.

La nuova legge, tra l’altro, si è proposta di facilitare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di coloro che non hanno potuto avvalersi dei Trattati di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975, giacchè erano emigrati in terzi Stati prima del 1920.

Infatti, il Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 -le cui disposizioni verranno trattate più diffusamente in occasione dell’esame delle norme concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana (cfr. pag. 78)-, all’art. 19 stabiliva: “1) I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall’Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2) Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, perchè tutte le persone di cui al paragr. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto o al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale territorio viene trasferito ... omissis ..”.

Considerato, pertanto, che detto Trattato, così come anche il successivo di Osimo del 1975 fanno riferimento, ai fini della opzione per la cittadinanza italiana, alle sole persone di lingua ed etnia italiana, deve ritenersi che la nuova legge sia applicabile unicamente a queste ultime e che è stato quindi necessario predisporre gli strumenti atti a verificare l’appartenenza a detto gruppo etnico-linguistico.

Si è provveduto, pertanto, ad istituire un’apposita Commissione Interministeriale, come peraltro già disposto per l’accertamento dei requisiti contemplati dall’art. 19 del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e dall’art. 3 del Trattato di Osimo del 10.11.1975 per le fattispecie riguardanti il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che non si avvalsero delle predette disposizioni pattizie (cfr. pagg. 78 e seguenti).

La suddetta Commissione è stata istituita con Decreto del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2001, è composta da rappresentati del Ministero dell’Interno, degli Affari Esteri, della Giustizia e dell’Università “La Sapienza” di Roma ed effettua l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, nonché di quelli ulteriori derivanti dal quadro di riferimento ai citati trattati, con particolare riguardo all’accertamento dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell’Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla Commissione.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate agli Ufficiali di Stato Civile competenti in relazione al comune italiano di residenza dell’interessato o alle nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all’estero.

Le dichiarazioni suddette, comunque, benché iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci solo al termine della procedura di riconoscimento così come sopra descritta.

 

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La Perdita della Cittadinanza

E’ stato detto che la legge del 1992, pur non determinando fratture con la pregressa normativa ha tenuto conto anche delle istanze provenienti dalle Comunità dei nostri connazionali residenti in Paesi esteri di pregressa emigrazione.

         Pertanto, il principio di unicità di cittadinanza sancito dalla legge del 1912, seppur con la deroga proprio in favore degli emigranti contenuta nell’art. 7 della pregressa normativa, è decaduto e anche qui, per ciò che concerne la perdita della cittadinanza, tranne che per casi particolari, si tiene conto della volontà dell’interessato, con esclusione, quindi, di automatismi che al contrario erano diffusamente contenuti nella legge del 1912.

 

1. Per Rinuncia ai sensi dell’Art. 11

L’art. 11 della legge è la disposizione che principalmente regola la perdita della cittadinanza italiana stabilendo che: “Il cittadino che possiede, acquista, o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca all’estero la propria residenza”.

         Prima di esaminare l’articolo, occorre evidenziare che l’art. 20 della legge circoscrive puntualmente gli effetti retroattivi della medesima disponendo che lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla legge stessa non si modifica se non per fatti posteriori alla data della sua entrata in vigore.

         Pertanto, i casi di perdita della cittadinanza italiana verificatisi in data anteriore all’entrata in vigore della nuova legge risultano consolidati in relazione alle norme vigenti all’epoca del verificarsi dei fatti stessi.

         Quindi soltanto dal 16 agosto 1992, a differenza di quanto prevedeva l’art. 8 della legge 13.6.1912, n. 555, il cittadino italiano che risiedendo all’estero acquista volontariamente una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci.

         Di tale facoltà sono altresì destinatari tutti i connazionali investiti ab origine di una o più cittadinanze straniere.

         Presupposto, pertanto, per l’esercizio della facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana è il ricorrere delle seguenti condizioni:

         La perdita interverrà il giorno successivo a quello in cui la persona interessata avrà reso la dichiarazione di rinuncia secondo le modalità stabilite dall’art. 23 della stessa legge.

 

         Il vantaggio di tale norma appare di indubbio spessore. Consente infatti, al connazionale il mantenimento dello status civitatis italiano anche nell’eventualità dell’acquisto volontario di un’altra cittadinanza straniera, offrendo al cittadino la possibilità del pieno inserimento sociale e lavorativo nel Paese straniero che lo accoglie mediante l’acquisto di quella cittadinanza, senza che ne possa derivare, come in precedenza, la dura e penalizzante recisione del legame giuridico con la madre patria.

Appare, però, opportuno evidenziare, che la possibilità di mantenere anche la cittadinanza straniera, oltre quella italiana, risulterà condizionata dalla specifica disciplina degli ordinamenti stranieri.

Questi, infatti, possono contemplare la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto volontario di altra cittadinanza.

         Va rilevato, poi, che l’art. 11 ribadisce il principio della non rinunziabilità della cittadinanza italiana da parte del connazionale che non sia titolare di altra o altre cittadinanze, al fine di evitare condizioni di apolidia.

         Pertanto, il cittadino italiano che intende rinunciare alla cittadinanza italiana potrà avvalersi di tale facoltà se in possesso di un altro status civitatis. 

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2. Per la Convenzione di Strasburgo        

Al regime di carattere generale  previsto dall’art. 11 della legge, si contrappone una significativa eccezione.

Dispone, infatti, l’art. 26, comma 3 della legge del 1992 che “Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali”.

         L’Italia unitamente all’ Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, al Lussemburgo, alla Norvegia, ai Paesi Bassi, alla Spagna, alla Svezia e all’Irlanda ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima.

         Secondo l’art. 1 della suddetta Convenzione i cittadini degli Stati contraenti incorrono nella perdita della loro precedente cittadinanza nel caso di acquisto o riacquisto a seguito di una espressa manifestazione di volontà della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima.

         Pertanto, nel caso in cui un cittadino italiano acquisti volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi sopracitati (con esclusione di Gran Bretagna, Irlanda e Spagna che hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione, riguardante gli obblighi militari e quindi non sono destinatari delle norme sulla limitazione dei casi di cittadinanza plurima), incorrerà nella perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della norma convenzionale risiedendo abitualmente o fissando la residenza all’estero.

         Ovviamente se l’interessato risiede in Italia non è soggetto a perdita a meno che non sia autorizzato a risiedere all’estero dal Paese di cui ha acquistato la cittadinanza.

Invece, i cittadini italiani che acquistano volontariamente, risiedendo all’estero, la cittadinanza di Gran Bretagna, Irlanda e Spagna mantengono lo status civitatis italiano di origine, a meno che non vi rinuncino ai termini del citato art. 11 della legge n. 91\92.

         Si soggiunge, al riguardo, che la Germania in data 21 dicembre 2001 ha denunciato la Convenzione di Strasburgo. Pertanto, dal prossimo dicembre 2002 la norma convenzionale non opererà neanche nei confronti di tale Stato.

        

         L’Italia, invece, con legge 14.12.1994 n. 703, ha ratificato e dato esecuzione al Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo, che peraltro, all’attualità, è stato sottoscritto, oltre che dal nostro Paese, dalla Francia (ratificato il 24.3.1995) e dai Paesi Bassi (ratificato il 20.8.1996).

         In base a tale Accordo è consentito il mantenimento della cittadinanza al cittadino di una della Parti Contraenti che acquisti la cittadinanza di un'altra Parte, quando:

 

a) egli acquisti la cittadinanza dell'altra Parte nel cui territorio è nato e vi risiede;

 

b) acquisti la cittadinanza di un'altra Parte Contraente sul cui territorio vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell’età di diciotto anni;

 

c) sia coniuge di un cittadino di un'altra Parte contraente la cui cittadinanza intenda acquistare.

 

         Tali disposizioni operano automaticamente nell’ordinamento giuridico dello Stato contraente a seguito dell’emanazione della legge di ratifica dell’Accordo stesso.

 

         La Convenzione di Strasburgo, inoltre, all’art. 2 consente a chi è in possesso della cittadinanza di due o più Parti contraenti di rinunciare all’una o alle altre, con l’autorizzazione della Parte contraente alla cittadinanza della quale intende rinunciare.

         Per i cittadini italiani residenti all’estero detta disposizione appare superata dall’art. 11, mentre invece, per avvalersene, chi risiede in Italia dovrà ottenere l’apposita autorizzazione.

         Ai fini del rilascio o meno di questa, si dovranno valutare i motivi per i quali viene richiesta, considerando le ripercussioni che la perdita della cittadinanza potrebbe avere anche riguardo all’adempimento dei doveri connessi alla condizione di cittadino.

 

         La Convenzione di Strasburgo regola anche le sorti di cittadinanza dei minorenni, in relazione a quelle dei genitori.

Pertanto, perderà la cittadinanza italiana il minorenne al quale si estende automaticamente la cittadinanza di una Parte Contraente acquistata da entrambi i genitori.

         Tale disposizione contemplata al punto 3 del citato art. 1 in particolare stabilisce: “Perdono ugualmente la loro nazionalità precedente i minori, con esclusione di quelli che sono o sono stati coniugati, che acquistano di pieno diritto la cittadinanza di un’altra Parte Contraente al momento e per il fatto di naturalizzazione, opzione o reintegrazione del loro padre e della loro madre. Allorchè solo il padre o la madre perde la propria precedente cittadinanza, la legge della Parte Contraente della quale il minore possedeva la cittadinanza determinerà quello dei suoi genitori di cui seguirà la condizione...”.

 

Risulta, dunque, derogata la disciplina generale, che in base alla legge 5.2.1992, n. 91 regola le sorti dello status civitatis italiano dei cittadini minorenni, la quale, infatti, dispone che costoro ne mantengono in ogni caso il possesso, a prescindere dalle vicende di cittadinanza dei loro genitori o dall'eventuale acquisto o riacquisto di altra cittadinanza straniera a qualsiasi titolo intervenuto (cfr. art. 14).

         Come abbiamo accennato, il regime speciale introdotto dalla Convenzione di Strasburgo, prevale sulla disciplina ordinaria ai termini dell'art. 26, comma 3, della stessa legge n. 91/1992 che espressamente richiama la vigenza delle diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

         Da ciò ne discende che, ai termini dell'art. 1, comma 2 della Convenzione, i minorenni italiani che già detengano, o acquistino oppure riacquistino "iure proprio", in conseguenza di una manifestazione espressa di volontà, la cittadinanza di un'altra Parte contraente la Convenzione di Strasburgo mantengono il possesso dello status civitatis italiano in quanto la norma convenzionale contempla un esplicito rinvio alla disciplina della legge nazionale che, nel caso dell'Italia, non fa derivare alcun effetto sul possesso della cittadinanza dalla dichiarazione di volontà volta al conseguimento di altro status civitatis resa nel corso della minore età.

         Qualora, invece, l'acquisto della cittadinanza di un'altra Parte contraente derivi in capo al minore italiano ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Convenzione, vale a dire in conseguenza e per il fatto del mutamento di cittadinanza del genitore, la perdita interverrà soltanto se entrambi i genitori abbiano dismesso la titolarità del nostro status civitatis.

          

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3. Per Rinuncia ai sensi degli Articoli 14 e 3  

Come è stato accennato in precedenza nell’esaminare l’acquisto della cittadinanza durante la minore età, la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana è prevista oltre che dalla disposizione generale di cui all’art. 11 della legge, anche dall’art. 14 della stessa.

         La rinuncia contemplata da tale articolo è consentita per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore divenuto cittadino.

         Anche qui, viene dato risalto alla volontarietà della persona: infatti, coloro, che hanno conseguito lo status civitatis italiano senza il concorso della propria volontà, hanno la facoltà di rinunciarvi, una volta maggiorenni, senza l’ulteriore condizione del trasferimento della residenza all’estero, come stabilito invece dall’art. 11. Inoltre, detto articolo non pone alcun limite di tempo entro il quale manifestare detta volontà.

 

         Può inoltre rinunciare alla cittadinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge il soggetto maggiorenne in possesso di altra cittadinanza -anche se risiede in Italia-, a seguito di revoca dell’adozione per fatto dell’adottante.

         La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca.

         La ratio di tale disposizione è quella di fornire la possibilità all’adottato di interrompere ogni legame, anche di comunanza di cittadinanza, con l’adottante resosi responsabile delle cause che hanno determinato la revoca dell’adozione.

        

Nelle ultime due fattispecie esaminate, la perdita della cittadinanza conseguirà alla dichiarazione di rinuncia resa secondo le modalità previste dall’art. 23 della legge, nonché dagli artt. 8 (così come modificato dall’art. 110 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, recante il nuovo ordinamento dello stato civile) e 14 del regolamento.

Detta ultima disposizione prevede che la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lett. d) e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza italiana soltanto in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge, e cioè a seguito di naturalizzazione.

La disciplina appare finalizzata ad impedire che un soggetto acquisti e rinunci alla cittadinanza ogni volta ed in qualsiasi momento lo desideri, eventualmente per poter usufruire di vantaggi contingenti.

 

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4. Per Sanzione

Altre ipotesi di perdita della cittadinanza italiana sono previste dagli articoli 12 e 3, comma 3 della legge.

         Il primo comma dell’art. 12  prevede che “il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare”.

         Per la perdita qui contemplata, pertanto, è necessario che venga preventivamente disposta all’interessato l’intimazione da parte del Governo a cessare le attività indicate dall’articolo.

         L’art. 9 del regolamento prevede poi che la cennata intimazione debba essere contenuta in un Decreto del Ministro dell’Interno e che il termine consentito per l’abbandono delle attività contestate decorra dal giorno della notifica all’interessato. La perdita della cittadinanza da parte di chi non ha ottemperato consegue dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione.

         Il secondo comma dell’art. 12 prevede la perdita della cittadinanza anche da parte di chi durante lo stato di guerra contro uno Stato estero abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica, oppure vi abbia prestato il servizio militare senza esservi obbligato o ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza.

         Ovviamente, nelle ipotesi suddette la perdita della cittadinanza non è subordinata al possesso di altra cittadinanza, trattandosi di sanzione.

         Inoltre, mentre per la fattispecie di cui al secondo comma non è ammesso il riacquisto della cittadinanza contemplato all’art. 13, comma 2, ciò è consentito nell’ipotesi di cui al primo comma.

 

         Altra ipotesi di perdita sanzionatoria è quella contenuta nell’art. 3, comma 3.

         Disposizione parallela a quella contenuta nel terzo comma del medesimo articolo, prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte dell’adottato, qualora l’adozione sia revocata per fatti a questi imputabili.

         In tale caso, tuttavia, a differenza di quelli precedentemente analizzati, occorre che l’interessato sia in possesso di altra cittadinanza o che riacquisti automaticamente quella di origine a seguito della perdita della nostra.

 

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IL Riacquisto della Cittadinanza

Con l’entrata in vigore della legge 5.2.1992, n. 91, l’istituto del riacquisto, già regolamentato dall’art. 9 della legge n. 555, risulta disciplinato, in via generale, dalle norme previste dall’art. 13 e, in via transitoria, da quelle di cui all’art. 17 della predetta legge n. 91\92.

 

         1. Secondo l’Art. 13        

L’art. 13 della legge disciplina l’istituto del riacquisto della cittadinanza italiana per chiunque l’abbia persa, a prescindere dai motivi di perdita (tranne per i casi per i quali espressamente viene richiesta la naturalizzazione -cfr. art. 14, n. 3 D.P.R. 12.10.1993, n. 572-).

         Nella pregressa normativa, invece, l’art. 9 della legge n. 555\1912 contemplava la facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana solo in presenza di specifiche cause di perdita.

         Si osserva, che anche per il riacquisto della cittadinanza la legge attuale, nel determinare le relative modalità, tende a privilegiare la manifestazione di volontà del soggetto interessato.

Nella pregressa normativa, invece, si teneva conto di meri comportamenti, peraltro non configurabili quale esplicita volontà di riacquisto, con la conseguenza che venivano applicati degli automatismi che in realtà rendevano al riguardo irrilevante la volontà dell’interessato.

        

         Unica area di automatismo è quella rinvenibile alla lettera d) dell’articolo in esame che appunto prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana (riducendo, rispetto alla precedente normativa, la residenza nel territorio della Repubblica ad un solo anno), ma riconoscendo, contestualmente, all’ex connazionale la facoltà di rinunciare al nostro status civitatis al fine, appunto, di salvaguardarne la volontà.

         In particolare tale disposizione stabilisce: “1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: … d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;”.

Tale fattispecie normativa, quindi, prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana sul presupposto della mera residenza sul territorio della Repubblica protratta per un anno, salvo la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale.

 

Relativamente alla portata del disposto di tale fattispecie, è da sottolineare che hanno recuperato il nostro status civitatis tutti coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 91, (16.8.1992) risiedevano da almeno un anno nel nostro territorio.

         Per costoro, all’art. 18 del regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572\1993), è stata contemplata la facoltà di rinunciare al riacquisto di cui all’art. 13, comma 1 lett. d) della legge presentando apposita dichiarazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

         Anche qui occorre osservare che a norma dell’art. 14, n. 3 dello strumento regolamentare, la rinuncia alla cittadinanza ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), comporta di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge, mediante quindi naturalizzazione.

 

         Come accennato prima, poichè il riacquisto previsto dall’art. 13 della legge, ha carattere generale, è applicabile anche nei confronti di quei soggetti già in possesso della cittadinanza italiana, ma che ne erano stati privati in conseguenza di un evento giuridicamente rilevante per l’ordinamento italiano vigente all’epoca dell’evento stesso. Così il riacquisto può essere conseguito oltre che da parte di coloro che avevano perso la cittadinanza italiana in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 8 o 12 della legge del 1912, anche da parte della donna che, anteriormente al 1° gennaio 1948, era incorsa nella perdita della cittadinanza italiana a seguito del matrimonio contratto con straniero ex art. 10 della legge n. 555. In tale ipotesi, comunque, è stata contemplata la dichiarazione di cui all’art. 219 della legge 19.5.1975 n. 151, sul nuovo Diritto di Famiglia e ribadita dal secondo comma dell’art. 17 della medesima legge n. 91, con particolare riferimento alle nostre ex connazionali residenti all’estero (la cui posizione verrà esaminata oltre).

         Peraltro, tale categoria di connazionali, ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana, potranno usufruire indifferentemente sia delle disposizioni di cui all’art. 13 della legge 5.2.1992, n. 91, sia di quelle contemplate dall’art. 219 della legge 19.5.1975, n. 151, richiamate dal secondo comma dell’art. 17 della legge n. 91, che richiedono una espressa dichiarazione di volontà.

 

         Altre modalità contemplate dall’art. 13 ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana sono:

 

1- la prestazione effettiva del servizio militare per lo Stato Italiano (art. 13, lett. a));

 

2- l’assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero (art. 13, lett. b));

 

dichiarando in entrambi i casi di voler riacquistare la cittadinanza italiana;

 

3- la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana e stabilimento entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia –per i residenti all’estero- (art. 13, lett. c)): si sottolinea che per tale fattispecie la dichiarazione di riacquisto può essere resa anche all’estero, ma avrà efficacia -a norma dell’art. 15 della legge n. 91- allorchè si siano realizzate entrambe le condizioni poste dalla disposizione: dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana e trasferimento della residenza in Italia. Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sarà stata stabilita la residenza. Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno renderà inefficace la dichiarazione resa in precedenza dall’interessato.

Si soggiunge che in Italia l’ex cittadino residente deve manifestare la predetta volontà dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del comune ove mantiene la propria dimora abituale, mentre risiedendo ancora all’estero, la dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dinanzi all’Autorità Consolare italiana;

 

4- la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza avendo stabilito la residenza in Italia da almeno due anni e provando di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare per uno Stato estero prestato nonostante l’intimazione dello Stato italiano di cui al suddetto art. 12 per chi era incorso nella perdita della cittadinanza in virtù dell’art. 12 della legge (art. 13, lett. e)).

 

         Per ciò che concerne la residenza, si precisa che il concetto rilevante ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana secondo le norme di cui all’art. 13, rimane quello assunto dall’art. 43 del C.C., costituito da un elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale sul territorio della Repubblica, e da un elemento soggettivo, costituito dalla intenzione di eleggere una località italiana quale sede dei propri affari e interessi. Nessuna incidenza possono, quindi, avere rispetto allo status civitatis, le residenze meramente anagrafiche.

Si sottolinea al riguardo, che il requisito della c.d. “residenza legale”, della legge n. 91, che peraltro non esclude gli elementi contemplati dal citato art. 43 C.C, è previsto soltanto per il conseguimento della nostra cittadinanza ex artt. 4, 5 o 9.

Secondo quanto stabilito al punto 2 dell’art. 13 il riacquisto della cittadinanza può essere inibito entro un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per gravi e comprovati motivi.

L’inibizione al riacquisto interviene mediante un Decreto del Ministro dell’Interno.

 

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         2. Secondo l’art. 17

Per quanto riguarda il disposto di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge, si fa presente che ha introdotto un regime transitorio in via di sanatoria ed ha avuto inizialmente una valenza biennale dalla data di entrata in vigore della legge, poi prorogata fino al 31.12.1997 (cfr. comma 195 dell’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).

         Nel periodo suddetto di vigenza, la norma in esame ha fornito la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana, senza la necessità dello stabilimento della residenza in Italia, rendendo apposita dichiarazione dinanzi all’autorità diplomatico-consolare competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, nei casi di perdita in conseguenza dell’applicazione dei seguenti articoli della pregressa normativa:

        

  1.  artt. 8 e 12 della legge n. 555\1912, rispettivamente configuranti la perdita del nostro status civitatis da parte di cittadini maggiorenni naturalizzatisi volontariamente stranieri, nonchè da parte di cittadini minorenni in conseguenza della naturalizzazione straniera dei genitori;

 

  1.  art. 5 della legge 21.4.1983, n. 123, che disponeva la perdita della cittadinanza italiana nei confronti di chi, in possesso di doppia cittadinanza acquisita “iure sanguinis”, non aveva reso l’opzione per la cittadinanza italiana entro il conseguimento del diciannovesimo anno di età.

 

         Si soggiunge che non è stato previsto per il riacquisto ex art. 17 la procedura dell’inibizione al riacquisto.

        

         Come già accennato, poi, il secondo comma dell’art. 17 conferma, come disciplina di regime (e quindi non sottoposta a limitazioni di efficacia temporale), la particolare regolamentazione del riacquisto dello status civitatis prevista dall’art. 219 della legge 19.5.1975, n. 151, sul nuovo Diritto di Famiglia, in favore delle nostre ex connazionali che ne incorsero nella perdita, antecedentemente al 1° gennaio 1948, per l’acquisto “iure matrimoni” della cittadinanza straniera del coniuge o in conseguenza delle vicende di cittadinanza di quest’ultimo (artt. 10 e 11 legge 555\1912).

         La ratio di tali disposizioni poggiava sul principio, fatto proprio dal Legislatore del 1912, dell'unicità della cittadinanza del nucleo familiare.

         A seguito della sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 9.4.1975 e della susseguente disciplina introdotta dagli artt. 25 e 219 della legge n. 151, tale principio ha subìto alcune significative innovazioni.

In forza della sentenza costituzionale non risultavano più applicabili gli articoli 10 e 11 della legge n. 555/1912 alla cittadina italiana che avesse acquistato per matrimonio la cittadinanza straniera del marito od alla quale si fosse estesa automaticamente la naturalizzazione straniera del coniuge. La stessa permaneva quindi nella titolarità del nostro status civitatis.

         Tale disposizione, la cui vigenza, come già detto, è stata rinnovata al secondo comma dell’art. 17, dispone che: “La donna che per effetto del matrimonio con straniero o mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della presente legge la riacquista con dichiarazione resa all’autorità competente”.

         Dal tenore letterale della norma, la quale prevede esplicitamente la perdita della cittadinanza e qualifica riacquisto il tornare in possesso di tale status, contemplandone conseguentemente una interruzione nella detenzione, può ritenersi che gli effetti della dichiarazione di riacquisto debbano decorrere ex nunc dal giorno successivo a quello della manifestazione di volontà.

              Invece risulta ormai interpretazione consolidata, che tale dichiarazione sia applicabile soltanto nel caso in cui la perdita della cittadinanza in conseguenza del matrimonio con straniero sia intervenuta in data antecedente al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

              Infatti, come è stato accennato in precedenza, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 12061 del 26.6.1998) gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità, nel caso di conflitto costituzionale sopravvenuto, "non possono retroagire oltre la data del 1° gennaio 1948, sicchè i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono in alcun modo essere incisi dalla sentenza stessa".

              Pertanto, nella fattispecie oggetto della pronuncia del 1998 (matrimonio contratto con straniero anteriormente al 1948) l'interessata, per effetto del matrimonio, aveva perso la cittadinanza italiana e avrebbe potuto riacquistarla con efficacia ex nunc avvalendosi dell’art. 219, comma 1 della citata legge n. 151\1975.

              Corollario fondato appare quello che invece per le fattispecie successive al 1° gennaio del 1948, in presenza di una mera manifestazione di volontà, vada riconosciuto il possesso ininterrotto del nostro status civitatis.

              Tale riconoscimento potrà avere luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta.

              L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di ultima residenza o l'Autorità Consolare, in caso di residenza all'estero, dovrà di conseguenza provvedere alla annotazione a margine dell'atto di nascita dell’interessata concernente il mantenimento della cittadinanza italiana, dandone contestuale comunicazione all'ufficio anagrafe per i conseguenti adempimenti, riguardanti l'aggiornamento della relativa scheda anagrafica individuale, dello schedario elettorale e l'eventuale iscrizione nell'A.I.R.E.

              Come sottolineato in precedenza, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare in contrasto con l’orientamento della Sezione Prima della medesima Corte, la quale ritiene infatti che gli effetti della sentenza n. 87 della Corte Costituzionale, così come quelli della n. 30 del 9.2.1983, possano retroagire anche per fatti verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

        

*  *  *

 

3.  Riacquisto riguardante i destinatari del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e del Trattato di Osimo del 10.11.1975

 

Di particolare rilevanza appare la questione afferente gli ex detentori della cittadinanza italiana, i quali ne persero la titolarità per la cessione di alcuni territori da parte dell’Italia a conclusione della seconda guerra mondiale.

 

Con il Trattato di Pace di Parigi concluso il 10 febbraio 1947 dall’Italia e dalle Nazioni associate e alleate, l’Italia cedeva alla Jugoslavia i Comuni compresi nelle province di Zara in Dalmazia, di Fiume e Pola in Istria, nonché parte della Provincia di Gorizia, fino ai margini del Capoluogo. Tali province erano state acquisite dall’Italia con il Trattato di San Germano del 10.9.1919 con cui veniva sancito il dissolvimento dell’Impero Austroungarico.

         Con tale Trattato, inoltre, fu prevista la costituzione del Territorio Libero di Trieste, suddiviso in due zone: la zona A, sotto regime di occupazione militare e controllata dal Governo alleato costituito in comune dagli U.S.A. e dalla Gran Bretagna e la zona B, controllata dalla Jugoslavia.

         Successivamente, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato dall’Italia con legge 14 marzo 1977, n. 73, i Comuni appartenenti alla zona A dell’ex Territorio Libero di Trieste furono restituiti all’Italia, mentre quelli compresi nella zona B furono ceduti definitivamente alla Jugoslavia.

 

Come già accennato in precedenza, gli artt. 19 e 20 del Trattato di Pace di Parigi, regolavano le sorti degli abitanti dei territori ceduti dall’Italia ad altro Stato subentrante e fissavano specifiche modalità per la conservazione della cittadinanza italiana, prevedendo, in particolare, un trattamento diverso con riferimento al gruppo linguistico di appartenenza.

         Inoltre, i residenti di quei territori risultavano suddivisi in due distinte categorie: da un lato, i cittadini di nazionalità italiana residenti alla data del 10.6.1940 nei territori delle Provincie di Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara ceduti dall’Italia alla Jugoslavia; dall’altro gli appartenenti a gruppi linguistici non italiani (serbo, croato, sloveno, germanico ecc.).

         Soltanto per la prima categoria era prevista la facoltà di esercitare, entro un dato termine, l’opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana: in mancanza di questa, si verificava l’acquisto automatico di quella iugoslava, con conseguente perdita dello status civitatis italiano.

         L’art. 19, al secondo comma stabiliva, infatti, che: “2) Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, perchè tutte le persone di cui al paragr. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto o al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale territorio viene trasferito ... omissis ..”.

         A seguito del Trattato di Pace lasciarono quei territori circa 350.000 persone di etnia italiana e rimasero in Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia), insieme agli slavi divenuti maggioranza, un’esigua minoranza di soggetti destinatari delle norme del suddetto Trattato.

Nel corso delle successive vicende relative all’applicazione del Trattato di Pace, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sez. prima, n. 754\63 dell’8 ottobre 1962 sul caso Bencina) stabilì che la perdita della cittadinanza italiana da parte dei soggetti ai quali il Trattato di Pace aveva riconosciuto la facoltà di optare, ma che non l’avevano esercitata, poteva essere assimilata, atteso che derivava da una scelta, seppur implicita, alla perdita della cittadinanza italiana conseguente all’acquisto volontario di altra straniera, in applicazione della disciplina generale di cui all’art. 8, n. 1 della legge 13.6.1912, n. 555.

         In sostanza, non si trattava, in tale fattispecie, della perdita collettiva di cittadinanza, come nel caso degli ex italiani appartenenti agli altri gruppi linguistici, ma di una perdita individuale dovuta all’implicita accettazione della cittadinanza iugoslava, derivante dal mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana e quindi disciplinabile dalle norme interne dello Stato italiano.

         Anche il Consiglio di Stato nel parere n. 1600 del 14 novembre 1975 e nel successivo del 2.3.1979 (n. 209 Sez. prima) condivise simile interpretazione.

         Conseguentemente tali soggetti potevano usufruire, ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana, del disposto di cui all’art. 9 della medesima legge n. 555\1912, alla condizione che venisse dimostrata l’appartenenza al gruppo linguistico italiano, come, appunto, richiesto dal Trattato di Pace.

         Con l’entrata in vigore della legge n. 91, l’art. 13 a regime e l’art. 17 in via transitoria della legge hanno consentito il riacquisto della cittadinanza italiana in favore degli ex connazionali che ne avevano dismesso la titolarità in forza delle disposizioni contenute nelle norme dell’ordinamento interno.

         In particolare, come visto, l’art. 17 prevedeva, in via transitoria, il riacquisto della cittadinanza italiana rendendo apposita dichiarazione senza l’obbligo del trasferimento della residenza in Italia per chi avesse perso la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 8 o 12 della legge n. 555 oppure dell’art. 5 della legge 21.4.1983, n. 123.

         In aderenza al sopra citato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ed interpretativo del Consiglio di Stato -che ha assimilato la perdita della cittadinanza italiana dei “mancati optanti” destinatari dell’art. 19, n. 2 del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 a chi aveva perso la cittadinanza italiana ex art. 8, n. 1 l. n. 555-, è stata attribuita la facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana contemplata sia dall’ art. 17 che dall’art. 13 della legge n. 91\92 anche a vantaggio di coloro i quali, ai termini dell’art. 19, comma 2 del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 erano destinatari del diritto di opzione per la cittadinanza italiana in quanto di lingua usuale italiana e residenti al 10.6.1940 nei territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia (in particolare i territori istriani, giuliani e dalmati), nonchè titolari della cittadinanza italiana alla data del 15.9.1947.

         Da qui, pertanto, la necessità di accertare se coloro che intendevano riacquistare l’originaria naturalità secondo il disposto di cui ai suddetti articoli della legge n. 91\92 appartenessero al gruppo linguistico italiano, in quanto secondo il suddetto indirizzo giurisprudenziale soltanto costoro possono essere assimilati a chi era incorso nella perdita della cittadinanza ex art. 8, n. 1 della legge n. 555 e legittimati quindi al riacquisto secondo le citate disposizioni di cui alla legge del 1992.

         Tale accertamento era stato a suo tempo già previsto con la legge 9 gennaio 1956, n. 27, la quale aveva attribuito al Ministero dell’Interno il potere di autorizzare la trascrizione dei decreti iugoslavi di accolta opzione sulla base dell’accertamento dell’appartenenza dell’optante al gruppo linguistico italiano.

         La procedura introdotta dalla citata legge prevedeva la trascrizione e l’annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti che riconoscevano il diritto di opzione in favore dei soggetti interessati ed era subordinata alla preventiva concessione del nulla osta del Ministero dell’Interno.

         Considerato che la legge 5.2.1992, n. 91, all’art. 19 richiama le disposizioni di cui alla legge del 1956 e considerato, altresì, che la categoria degli ex connazionali in questione è costituita da coloro che erano detentori del diritto di opzione, per l’efficacia del quale la legge del 1956 ha previsto il nulla osta del Ministero dell’Interno, si è ritenuto che anche la trascrizione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana ex artt. 13 e 17 della legge 5.2.1992, n. 91 sia subordinata al succitato preventivo nulla osta.

         Allo scopo quindi di consentire al Ministero dell’Interno di poterlo esprimere, è stata istituita con D.M. dell’ 8 febbraio 1993 un’apposita Commissione Interministeriale, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, degli Affari Esteri e della Giustizia, incaricata di fornire il preventivo avviso sull’appartenenza al gruppo etnico per il Trattato di Osimo e linguistico italiano per il Trattato di Pace di Parigi degli aspiranti al riacquisto della cittadinanza italiana, residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia al 10.6.1940 e cittadini italiani al 15.9.1947.

         Ovviamente il cennato nulla osta, viene rilasciato dal Ministero dell’Interno per i richiedenti il riacquisto che versino nelle condizioni richieste per poter essere considerati titolari della facoltà di opzione prevista dall’art. 19 del Trattato di Pace del 1947.

         Si soggiunge, infine, che la maggior parte delle persone di etnia italiana residenti nei territori ceduti sono nate successivamente all’entrata in vigore del Trattato e quindi non hanno potuto avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 19 del Trattato.

         Pertanto, i figli di coloro che esercitarono l’opzione con esito favorevole ed attualmente residenti in Croazia e Slovenia, sono da ritenersi cittadini italiani iure sanguinis, salvo che non abbiano acquistato volontariamente una cittadinanza straniera, ovvero abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana (successivamente al 15.8.1992) secondo le disposizioni previste dalla normativa attualmente vigente.

         Invece, i figli ed i discendenti in linea retta di secondo grado dei mancati optanti, nati dopo il 15.9.1947 (da genitori quindi non più in possesso della cittadinanza italiana) possono acquistare il nostro status civitatis alle favorevoli condizioni di cui agli artt. 4, comma 1 e 9, comma 1 lett. a) della legge 91/92.

         Si rammenta che l’art. 4 consente, per chi si trova nelle condizioni richieste, di acquistare la cittadinanza per beneficio di legge previa dichiarazione nelle ipotesi in cui venga prestato servizio militare per lo Stato italiano o assunto pubblico impiego oppure se al raggiungimento della maggiore età l’interessato risieda regolarmente in Italia da almeno due anni.

         L’art. 9 prevede, poi, per la concessione della cittadinanza italiana, un periodo di residenza legale nel nostro Paese di soli tre anni anzichè dieci come prescritto per gli altri cittadini stranieri non comunitari.

         Anche in questi, casi, tuttavia, per l’utilizzo delle predette norme di particolare favore, sarà necessario il preventivo parere della Commissione Interministeriale.

 

* * *

        

         Inoltre, con il Trattato di Parigi del 10.2.1947, l’Italia perdeva la sovranità anche sui possedimenti coloniali delle isole del Dodecaneso a seguito dell’assegnazione di questi territori alla Grecia.

In particolare, l’art. 29 dell’Accordo Italo-Ellenico firmato successivamente a Roma il 31.8.1949, ratificato con legge del 6.10.1951, n.1752, stabiliva che le persone fisiche domiciliate alla data del 10.6.1940 nelle Isole del Dodecaneso che avevano optato o avrebbero optato fino al 31 ottobre 1949 per la cittadinanza italiana, le quali avrebbero stabilito la loro residenza in Italia, erano autorizzate a trasferirsi con loro i beni.

          Inoltre, le persone fisiche la cui lingua d’uso era l’italiano, domiciliate nel Dodecaneso al 10.6.1940 e che posteriormente a tale data e fino all’entrata in vigore dell’Accordo medesimo avevano lasciato quel territorio, erano considerate come se avessero reso l’opzione per la cittadinanza italiana ai sensi del comma 2, dell’art. 19 del Trattato di Pace di Parigi.

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Parte  Seconda

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Le Procedure

 

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Premesse
Sicuramente potrà risultare utile, in questa seconda parte, accennare brevemente anche alle procedure per ottenere, perdere o riacquistare la cittadinanza italiana.

         Verranno riprodotti alcuni modelli di domanda e saranno fornite, altresì, indicazioni riguardo i formulari, nonché per la documentazione da allegare alle domande o alle dichiarazioni.

         Le disposizioni vigenti che regolano le procedure relative alla materia della cittadinanza sono contenute nel D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, recante il Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e nel  D.P.R 18 Aprile 1994, n. 362, concernente la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

         Inoltre, le formule per rendere le dichiarazioni concernenti l’acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza, da rendersi dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza sono state indicate nell’apposito formulario degli atti di stato civile, contenuto nell’allegato A del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 aprile 2002, emanato in ottemperanza al disposto di cui all’art. 12 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il nuovo Ordinamento dello stato civile.

 

L’Acquisto della Cittadinanza  per Matrimonio e per Residenza  (artt. 5 e 9)

 

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 572\93 disciplinano la procedura per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana inoltrate ai sensi degli art. 5 e 9 della legge, mentre il successivo D.P.R. del 1994 reca alcune modifiche ai procedimenti di acquisto di cui trattasi.

         In base a tale normativa regolamentare, le istanze per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5, per matrimonio, e 9, per residenza, vanno presentate al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, ovvero All’autorità consolare italiana in caso di residenza all’estero (solo per l’acquisto ex art. 5 o 9, lett. c)).

         Nell’istanza da presentare devono essere indicati i presupposti in base ai quali si intende conseguire la cittadinanza.

A tal fine la domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli in distribuzione presso gli Uffici Territoriali del Governo (all’estero presso i Consolati), modelli che si riproducono unitamente all’elenco della documentazione da allegare alle relative istanze (cfr. pag. 93).

 

         Per quanto riguarda la documentazione, si fa presente che come si evince dagli elenchi suddetti, alcuni atti sono autocertificabili.

         In precedenza era stato ritenuto che per i procedimenti concernenti l’acquisto della cittadinanza italiana, gli stranieri non fossero legittimati a produrre autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire a corredo delle istanze di naturalizzazione, essendo soggetti appartenenti ad ordinamenti di altri Stati.

         Un'apertura a tale linea era già intervenuta con il D.P.R. n. 130 del 25.1.1994 che aveva compreso tra coloro che potevano rendere autodichiarazioni i cittadini stranieri della Comunità Europea, così come specificamente indicato all'art. 6, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rientrassero tra quelle di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

         La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e più espressamente l'art. 5 del regolamento di attuazione della stessa introdotto con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 hanno ulteriormente chiarito che nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione Europea (Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

         Per quanto concerne invece i cittadini extracomunitari residenti in Italia, purchè iscritti all'anagrafe della popolazione residente, lo stesso articolo prevede che possano utilizzare le dichiarazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

         Pertanto, gli stranieri residenti, anche non comunitari, possono rendere dichiarazioni sostitutive dei documenti i cui dati siano comunque certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

         Di conseguenza, la situazione penale nel Paese di origine potrà essere autocertificata solo da cittadini comunitari.

         I cittadini non comunitari possono però rendere nel proprio interesse dichiarazioni riguardanti anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, -per esempio lo stato di cittadinanza italiana del coniuge- (art. 2, D.P.R. n. 403/1998).

        

         Particolare rilievo assume, poi, il documento indicato al n. 9 dell’elenco degli atti da produrre per la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, il cosiddetto“certificato di svincolo” (perdita) dalla cittadinanza di origine, limitatamente alle ipotesi in cui questa non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di un’altra cittadinanza straniera.

La produzione di tale documento è adempimento richiesto, a conclusione della rituale istruttoria, dal D.M. 22.11.1994.

         Anche per il passato il Consiglio di Stato, cui venivano sottoposte le istanze per acquisire sulle stesse il prescritto parere, ha sempre ritenuto necessario detto adempimento nella considerazione che la rinuncia alla cittadinanza di origine rappresenta l’inequivoca volontà dell’aspirante cittadino richiedente la nostra naturalità di entrare a far parte della Comunità nazionale a pieno titolo e non già per meri motivi di “comodità di carriera, di professione o di vita” (cfr. parere n. 77\83).

         Tale orientamento è stato ribadito dal predetto Collegio con successivi pareri (cfr. n. 871\93 e 563\93 resi dalla Sezione Prima rispettivamente in data 30.7.1993 e 19.5.1993), anche se, più recentemente, con il parere n. 1144\95 del 3 maggio 1995, nel precisare i presupposti logico-giuridici relativi alla prassi della richiesta dello svincolo, ha ritenuto che “la situazione di doppia o plurima cittadinanza non si può considerare antigiuridica, nè dal punto di vista del diritto internazionale, nè dal punto di vista del diritto interno”. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, l’invito rivolto ai naturalizzandi a produrre lo svincolo dalla cittadinanza posseduta, è giustificato nella misura in cui si manifesta la sua funzione esclusivamente informativa sui rapporti con il Paese d’origine.

         Solo a queste condizioni e in questi limiti -secondo il Collegio- si può ritenere legittima la richiesta di tale certificazione, cosicchè la sua mancata produzione non potrebbe avere come conseguenza il diniego della cittadinanza italiana.

         Siffatto ultimo orientamento, infine, è stato ribadito nel parere n. 111\96 reso in data 13 marzo 1996 nel quale il Collegio ricorda, tra l’altro, come la legge 14 dicembre 1994, n. 703, di ratifica del Secondo Protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 6.5.1963 (al quale vi hanno aderito anche la Francia e l’Olanda), si colleghi alla linea di tendenza di apertura verso l’ipotesi della doppia (o plurima) cittadinanza, consentendo a coloro che acquistano la cittadinanza del Paese di accoglienza, di conservare la cittadinanza di origine e di trasmetterla ai propri figli.

         E’ pur vero, però, che la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 è tuttora valida e gli Stati europei ad essa aderenti sono ancora impegnati a ridurre i casi di cittadinanza plurima mediante la previsione della perdita automatica della cittadinanza d’origine, qualora venga acquisita quella di uno dei Paesi sottoscrittori.

         Peraltro, sono state manifestate perplessità sul mantenimento di tale prassi, introdotta sotto l’imperio della legge 13.6.1912, n. 555 e conservata sotto quello della legge n. 91\1992, in forza della citata Convenzione.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la legge 5 febbraio 1992, n. 91 nulla prevede circa la produzione del cosiddetto svincolo; al contrario appare orientata verso il riconoscimento della doppia cittadinanza, come risulta esplicitamente dall’art. 11, ai sensi del quale il cittadino italiano che possiede, acquista, o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, salvo rinuncia.

         Ovviamente tale disposizione è stabilita a vantaggio del cittadino, che pur essendosi inserito a pieno titolo in un’altra comunità statuale, intende mantenere un legame con il nostro Paese.

         Attualmente, comunque, mentre si rinviene un atteggiamento pressochè univoco nelle legislazioni dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo, le quali prevedono l’adempimento dello svincolo per l’acquisto della cittadinanza da parte di un cittadino straniero non comunitario (con l’eccezione della Gran Bretagna e dell’Irlanda -che peraltro non aderiscono alla Convenzione per la parte riguardante la cittadinanza- e del Belgio), s’intravede invece un’apertura nel riconoscere il beneficio del possesso di una doppia cittadinanza per lo straniero comunitario che richiede la naturalizzazione.

         Pertanto, sulla questione della doppia cittadinanza nell’ambito dei rapporti tra gli Stati dell’Unione Europea, è in corso un orientamento revisionista.

       In particolare, di recente, la nuova legge tedesca in materia di cittadinanza, che per gli effetti di interesse entrerà in vigore il 22 dicembre 2002, ha previsto che il cittadino straniero, in caso di opzione o naturalizzazione tedesca, deve rinunciare alla cittadinanza posseduta o perderla, salvo che sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e sussista reciprocità.

 

Come detto, con il D.M. del 22 novembre 1994 si è stabilito che i cittadini stranieri che intendono acquistare la cittadinanza italiana sul presupposto della residenza ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91, devono preventivamente rinunciare alla propria.

 

Ciò premesso, tenuto conto dei nuovi orientamenti sulla questione delle altre legislazioni europee, considerato che il Trattato di Maastricht del 1992 ha istituito la Cittadinanza Europea e al fine, quindi, di agevolare i reciproci rapporti tra cittadini italiani e tra quelli appartenenti agli Stati dell’Unione Europea, il nostro Paese ha stabilito di non chiedere a questi ultimi di rinunciare alla cittadinanza posseduta in caso di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi del citato art. 9 della legge n. 91\92, a condizione di reciprocità.

 

         Tale soluzione è stata formalizzata con il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 maggio 2002, che ha modificato in tal senso il precedente D.M. del 1994.

         Ciò consentirà allo straniero comunitario che intende conseguire la cittadinanza italiana di non rinunciare alla propria di origine, qualora la legislazione dello Stato di appartenenza accordi tale opportunità anche al cittadino italiano che voglia acquistare lo status civitatis di quel Paese.

 

* * *


Moduli per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.1992, n. 91 e per la concessione ai sensi dell’art. 9 della stessa legge

 

 

 

 

 

 

 

 

(Timbro di accettazione Prefettura)

 
Text Box: (Bollo)
 

 


MODELLO  A

 

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

 

  ISTANZA

 ISTANZA CON AUTOCERTIFICAZIONE

 

 

Al Signor Ministro dell’Interno

 

Per il tramite del Prefetto di

_________________________________________________________________________

 

 

_L_ sottoscritt_    (cognome)____________________________________________________

                        (nome)________________________________________________________

sesso (M/F)_____ nat_    il ___/___/_____ a (città)________________________________________

(Stato)_____________________________________

da (paternità)______________________________________________________________________

e da (maternità: indicare cognome da nubile e nome della madre)____________________________

_________________________________________________________________________________

cittadin_  _________________________________________________________________________

                        (indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidia)

 

residente a (città)____________________________________________prov.__________________

via_____________________________________________________n.________dal____/____/____

di stato civile_______________________ coniugato con cittadin_ italian_ in data ____/____/_____

            (coniugato/a-vedovo/a-stato libero)

atto di matrimonio trascritto presso il Comune italiano di__________________________________

in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________

(indicare il titolo di studio: nessuno, licenza elementare, licenza  media,

diploma di scuola superiore, laurea in………………………………………)

conseguito in (indicare lo Stato)_______________________________________________________

presso (solo in caso di laurea, indicare l’Università)______________________________________

di professione_________________________________________________________________

(1)   (indicare una delle professioni come riportate in nota)

(1): indicare una delle seguenti professioni:      agricoltore, agronomo, altri, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, collaboratore domestico, commercialista, commerciante, consulente commerciale, consulente turistico, cuoco, disegnatore, disoccupato, farmacista, fotografo, geometra, giornalista, impiegato, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, manovale, marittimo, meccanico, medico, operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, prof. Universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo, studente.

 

in possesso di regolare permesso di soggiorno  n.____________________________ rilasciato dalla Questura di_____________________________________ in data ____/____/______ per il seguente motivo_____________________________________________ con validità fino al ____/____/_____

eventuali indirizzi all’estero a partire dall’età di 14 anni:

1)(Stato, città, via e numero civico) ___________________________________________________

_________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

2(Stato, città, via e numero civico) ___________________________________________________

_________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

3) (Stato, città, via e numero civico) ___________________________________________________

_________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

ed ha effettuato i seguenti movimenti migratori da e per l’Italia:

primo ingresso in Italia in data ___/___/_____- prima uscita dall’Italia ___/___/____

successivo ingresso in Italia in data ___/___/____- successiva uscita dall’Italia in data ___/___/____

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ultimo rientro in Italia in data ___/___/_____

 

CHIEDE

 

di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.


 

AUTOCERTIFICAZIONE (*)

 

 

Al riguardo, _l_ sottoscritt_ (cognome)___________________________________________

                   (nome)_______________________________________________

 

rende le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione e uso di atto falso, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445\2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

(*): qualora non vengano rese le autocertificazioni di cui sopra contestualmente alla presentazione dell’istanza, le relative informazioni verranno acquisite d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

 

DICHIARA

1)   di essere attualmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di ______________________________________________ a decorrere dal ___/___/_____ al seguente indirizzo________________________________, nonché di essere stato iscritto, durante la sua permanenza in Italia, nei registri anagrafici della popolazione residente del/i Comun_  sottoelencat_ a seguent_ Indirizz__;

1) (città, via e numero civico) _____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

2) (città, via e numero civico)

_____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

3) (città, via e numero civico)

_____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

4) (città, via e numero civico)

_____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

2)   che il proprio nucleo familiare è così composto:

coniuge ______________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a                                     data____________________________________________________________

figlio _____________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a            

data__________________________________________________________________

figlio ______________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a                                     data_____________________________________________________________

figlio ______________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a                                     data_____________________________________________________________

figlio ______________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a                                     data_____________________________________________________________

 

 

altri familiari ______________________________________________________________________

(indicare il grado di parentela)

 

3)   Relativamente alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA dichiara, altresì:

 

 di non aver riportato condanne penali in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd Patteggiamento);

 di aver riportato condanne penali in Italia (1), o pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento);

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (2);

 

(1): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne penali:

_____________________________________________________________________

(2): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha promosso l’azione penale:

___________________________________________________________________________________

 

4)     SOLO PER I CITTADINI COMUNITARI GIA’ RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

 di non aver riportato condanne penali all’estero;

 di aver riportato condanne penali all’estero (3);

 

(3): indicare l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne penali:

_____________________________________________________________________

5)   Dichiara di autorizzare le competenti autorità del proprio Stato di appartenenza o degli Stati esteri di residenza, a rilasciare tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti la propria condotta, personalità, eventuali precedenti e pendenze penali verificatisi durante il suo soggiorno in Patria e all’estero, alle autorità diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Stato.

6)   Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, conseguendo la cittadinanza italiana sino a quando non avrà ottenuto lo svincolo dalla cittadinanza di origine o dalle altre eventualmente possedute, qualora intenda recarsi in quegli Stati, non potrà invocare la protezione delle autorità diplomatiche e consolari italiane a tutela della propria persona e dei propri interessi di fronte a quelle autorità straniere.

Data ___/___/____

FIRMA __________________________________________________

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza ovvero da sottoscrivere ed inviare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità)

 

N.B. Il modulo deve essere compilato a cura del richiedente la cittadinanza in tutte le sue voci escluse quelle di cui non risulta destinatario possibilmente a macchina o in carattere stampatello.

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALL’ATTO DI NOTORIETA’

_l_sottoscritt_ (cognome)___________________________________________________

(nome)__________________________________________

sesso (M/F)____nat_      il___/___/_____       (città)____________________

(Stato)_______________residente a (città)_________________prov._____________

Stato_____________________via_________________________________________n.___

in sostituzione del certificato relativo alla cittadinanza italiana del coniuge richiesto per il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana attivato ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 rende la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445\2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

DICHIARA

 

Che il proprio coniuge (cognome e nome) _________________________________________________________________________

__________________________________sesso (M/F)_____- nat_ il  (data di nascita)  ____/____/_______

a (città) ___________________________________________

(Stato) ___________________________________________

residente a (città) ___________________________________________________________________

prov. _____________________

Stato ___________________________________

via ____________________________________n.________

·       è cittadino italiano;

·       e che nei primi sei mesi di matrimonio non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non è intervenuta separazione legale.

 

 

 

Data ____/____/_____

 

FIRMA _______________________________________________

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza ovvero da sottoscrivere e inviare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità)

 

* * *


 

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISTANZA DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA EX ART. 5 – LEGGE 91/92

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’INTERESSATO

 

 

1) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita in Italia;

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**);

gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

nota (**). documenti autocertificabili da parte dei cittadini comunitari già residenti in Stati membri dell’Unione Europea.

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI D’UFFICIO A CURA DELL’AUTORITA’ RICEVENTE L’ISTANZA

1.    carichi pendenti da richiedere alla Procura della Repubblica presso Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante;

2.    dati relativi al soggiorno dell’interessato.

 

* * *


 

 

 

 

 

(Timbro di accettazione Prefettura)

 
Text Box: (Bollo)
 


MODELLO  B

 

 

 

Articolo 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91 comma

1

lettera

A

B

C

D

E

F

 

Articolo 16, comma 2 e articolo 9, comma 1, lett. E) (combinato disposto, per i rifugiati politici) legge 5 febbraio 1992, n. 91

 

(contrassegnare con una x il comma e la lettera corrispondente la richiesta)

  ISTANZA

  ISTANZA CON AUTOCERTIFICAZIONE

 

Al Signor Presidente della Repubblica

Per il tramite del Prefetto di _________________________________________________

 

_L_ sottoscritt_ (cognome)____________________________________________________________

(nome)_______________________________________________________________

sesso (M/F)_____ nat_    il ___/___/_____   a (città)____________________________________________________________

(Stato)_____________________________________

da (paternità)___________________________________________________________________________________________________

e da (maternità: indicare cognome da nubile e nome della madre)_________________________________________________________

cittadin_  ___________________________________________________________________________

                  (indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidìa)

 

residente a (città)__________________________________________________________________prov.__________________

via_____________________________________________________________n.________dal____/____/____

di stato civile _____________________ con (cognome e nome)___________________________________________ ___________________________________________________

(coniugato/a-vedovo/a-stato libero)

___________________________________ sesso (M/F) _______ -nat_ il (data di nascita) ____/____/_____

a (città) __________________________________ (Stato) __________________________________________

residente a (città)___________________________________________________ prov. ___________________

Stato __________________________________ via _________________________________ n. ___________

cittadin _________________________ (indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidìa)

di professione (indicare una delle profession idi seguito riportate)_____________________________

in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________________

(indicare il titolo di studio: nessuno, licenza elementare,licenza media,diploma di scuola superiore, laurea in ……………………………)

conseguito in (indicare lo Stato) ______________presso (solo in caso di laurea, indicare l’Università) ______________

di professione _____________________________________________________________________________

(1)   (indicare una delle professioni come riportate in nota)

 

(1): indicare una delle seguenti professioni: agricoltore, agronomo, altri, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, collaboratore domestico, commercialista, commerciante, consulente commerciale, consulente turistico, cuoco, disegnatore, disoccupato, farmacista, fotografo, geometra, giornalista, impiegato, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, manovale, marittimo, meccanico, medico, operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, prof. Universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo, studente.

in possesso di regolare permesso di soggiorno  n.____________________________ rilasciato dalla Questura

di___________________________________ ___ in data ____/____/______ per il seguente motivo_________

__________________________________________ con validità fino al ____/____/_____

altro ____________________________________________________________________________________

 

eventuali indirizzi all’estero a partire dall’età di 14 anni:

1) (Stato, città, via e numero civico) _________________________________________________________________________________

______________________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

2) (Stato, città, via e numero civico)__________________________________________________________________________________

___________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

3) (Stato, città, via e numero civico)__________________________________________________________________________________

___________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____

ed ha effettuato i seguenti movimenti migratori da e per l’Italia:

primo ingresso in Italia in data ___/___/_____        -           prima uscita dall’Italia ___/___/____

successivo ingresso in Italia in data ___/___/____   -  successiva uscita dall’Italia in data ___/___/____

ultimo rientro in Italia in data ___/___/_____

riconosciuto rifugiato politico dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato - ai sensi del D.P.R. 15/5/1990 n. 136 in data ___/___/___ (compilare solo nel caso in cui si sia ottenuto lo status di rifugiato)

CHIEDE

di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’

Articolo 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91 comma

1

lettera

A

B

C

D

E

F

Articolo 16, comma 2 e articolo 9, comma 1, lett. E) (combinato disposto, per i rifugiati politici) legge 5 febbraio 1992, n. 91

 

 

(contrassegnare con una x il comma e la lettera corrispondente la richiesta)

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (*)

 

al riguardo, _l_ sottoscritt_ (cognome)__________________________________________________________

 

                                    (nome)______________________________________________________________

 

 

rende le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione e uso di atto falso, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445\2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

(*): qualora non vengano rese le autocertificazioni di cui sopra contestualmente alla presentazione dell’istanza, le relative informazioni verranno acquisite d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

 

DICHIARA

1)   di essere attualmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di _______________________________________

______________________________________________ a decorrere dal ___/___/_____ al seguente indirizzo__________________________________, nonché di essere stato iscritto, durante la sua permanenza in Italia, nei registri anagrafici della popolazione residente del/i Comun_  sottoelencat_ a seguent_ Indirizz__;

1) (città, via e numero civico) _____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

2) (città, via e numero civico)_________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____

3) (città, via e numero civico)

_____________________________________________________________________

________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/_____

altro __________________________________________________________________________________

2)   che il proprio nucleo familiare è così composto:

coniuge _________________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a                         data

figlio _________________________________________________________________________

cognome e nome)                                               nato a                                     data

figlio _________________________________________________________________________

                        (cognome e nome)                                        nato a             data

figlio_____________________________________________________________________

(cognome e nome)                                              nato a                         data

altrifamiliari________________________________________________________________

(indicare il grado di parentela)

 

3)   Relativa alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA dichiara, altresì:

 

 di non aver riportato condanne penali in Italia, né pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd Patteggiamento);

 di aver riportato condanne penali in Italia (1), o pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento);

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (2);

 

 (1): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne penali: __________________________________________________________________

(2): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha promosso l’azione penale:____________________________________________________________________________

¯             

4)     SOLO PER I CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

 

 di non aver riportato condanne penali all’estero;

 di aver riportato condanne penali all’estero (3);

 

(3): indicare l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di condanne penali:

_____________________________________________________________________

5)     di aver percepito negli ultimi 3 anni i seguenti redditi per i quali ha assolto i relativi obblighi fiscali:

1. anno ________                       lire ______________________            euro____________________

tramite                          Mod 101 – CUD             

                                               Mod. 730            

                                               Unico                    presso l’Ufficio delle Imposte Dirette di____________

2. anno ________                       lire ______________________      euro__________________

tramite                          Mod 101 – CUD             

                                               Mod. 730            

                                               Unico                    presso l’Ufficio delle Imposte Dirette di____________

3. anno ________                       lire ______________________            euro____________________

tramite                          Mod 101 – CUD             

                                               Mod. 730            

                                               Unico                    presso l’Ufficio delle Imposte Dirette di____________

di essere titolare di beni immobili in Italia : si                               no          all’estero: si                             no 

di essere a carico di___________________________________________________________________

                                    (cognome e nome)                                 nato a                                       data

grado di parentela _______________________________ che negli ultimi 3 anni ha percepito i seguenti redditi;

1. anno ________                       lire ______________________                 euro________

2. anno ________                       lire ______________________                 euro _______

3. anno ________                       lire ______________________                 euro _______

altro_______________________________________________________________________________

 

6)     Dichiara di autorizzare le competenti autorità del proprio Stato di appartenenza o degli Stati esteri di residenza, a rilasciare tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti la propria condotta, personalità, eventuali precedenti e pendenze penali verificatisi durante il suo soggiorno in Patria e all’estero, alle autorità diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Stato.

7)     Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, dopo il formale invito da parte di questo Ministero, limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza posseduta non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera, dovrà esibire il certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine.

Data ____/____/______

FIRMA___________________________________________

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza, ovvero da sottoscrivere e inviare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità)

 

* * *

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

_l_sottoscritt_ (cognome)___________________________________________________

(nome)________________________________________________________________

sesso (M/F)____nat_      il___/___/_____       (città)____________________

(Stato)_______________residente a (città)_________________prov._____________

Stato_____________________via_________________________________________n.___

in sostituzione della certificazione relativa alla propria discendenza da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) richiesta per il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana attivato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della legge 5 febbriao 19921, n.  91 rende la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445\2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

DICHIARA

 

Che il proprio ascendente (cognome e nome) _________________________________________________________________________

sesso (M/F)_____-è  nat_ in Italia il  (data di nascita)  ____/____/_______ ed il relativo atto di nascita risulta trascritto presso il comune di (città)__________________________________________

 

 

 

Data ____/____/_____

 

FIRMA _______________________________________________

(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza ovvero da sottoscrivere e inviare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità)

 

* * *

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISTANZA DI NATURALIZZAZIONE ITALIANA EX ART. 9 – LEGGE 91/92

 

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’INTERESSATO

 

1) estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita in Italia;

2) certificazione penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali(**);

gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

nota (**). documento autocertificabile da parte dei cittadini comunitari già residenti in Stati membri dell’Unione Europea.

DOCUMENTI RICHIESTI D’UFFICIO A CURA DELL’AUTORITA’ RICEVENTE L’ISTANZA

1.    carichi pendenti da richiedere alla Procura della Repubblica presso Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante;

2.    dati relativi al soggiorno dell’interessato.

Le dichiarazioni di volonta’

 

1. Per l’Elezione della Cittadinanza ai Sensi dell’Art. 2, Comma 2 della Legge  del 1992

 

Come è stato accennato nella Prima Parte (cfr. pag. 26) il secondo comma dell’art. 2 della legge fornisce la possibilità al figlio naturale di cittadino italiano, riconosciuto durante la maggiore età, di eleggere entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza italiana. Secondo quanto stabilito dalla disposizione, l’interessato non acquista automaticamente la cittadinanza del genitore come al contrario accade al figlio riconosciuto durante la minore età, ma ha la possibilità di eleggerla.

         La dichiarazione di elezione deve essere resa dinanzi all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana.

         A norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 572\93 tale atto deve essere corredato dai seguenti documenti:

1.    certificato di nascita;

2.    atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza di riconoscimento, ovvero copia autentica del provvedimento che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

3.    certificato di cittadinanza del genitore.

Ai sensi dell’art. 14 del medesimo D.P.R., l’Ufficiale di stato civile o l’Autorità consolare italiana sono legittimati a richiedere all’interessato anche altri documenti eventualmente necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni stabilite dalla legge.


   La dichiarazione, infine, deve essere resa secondo la formula n. 74 dell’allegato A al Decreto del Ministro dell’Interno del 5 aprile 2002, recante i nuovi formulari degli atti di stato civile, che di seguito si riproduce:

 

Dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione naturale riconosciuta o dichiarata giudizialmente (art. 2, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità), il quale mi ha esposto che egli è cittadino … e che, essendo stato quando era maggiorenne, riconosciuto, con atto in data … , come figlio naturale da … (ovvero: dichiarato, con sentenza del … di … n. … in data … , figlio naturale di … ), cittadino … , dichiara di eleggere la cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto (ovvero: di cui è stato dichiarato) figlio naturale.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l’atto di nascita, l’atto di riconoscimento o la sentenza, il certificato di cittadinanza del genitore, ecc.)

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nel termine di legge.

I documenti prodotti e/o acquisiti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

N.B. – Ove trattasi di provvedimento straniero che abbia dichiarato lo stato di filiazione naturale, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 64 e segg. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

 

* * *


2. Per l’Acquisto della Cittadinanza ai Sensi dell’Art. 4 della Legge  del 1992

 

Nel capitolo relativo all’acquisto della cittadinanza “per beneficio di legge” (cfr. pag. 35) sono state esaminate le particolari disposizioni di favore previste dalla normativa sulla cittadinanza per i discendenti da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado, che consentono a costoro di acquistare la cittadinanza italiana, esprimendo la volontà in tal senso, prestando servizio militare, o svolgendo un pubblico impiego per lo Stato italiano oppure risiedendo in Italia nei due anni precedenti la maggiore età.

Come per le dichiarazioni di elezione della cittadinanza ex art. 2, comma 2, le dichiarazioni di volontà di cui al primo comma dell’art. 4 della legge devono essere rese dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o in caso di residenza all’estero dinanzi all’Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

         A norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 572\93 tali atti devono essere corredati dai seguenti documenti:

 

1.    atto di nascita;

2.    certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

3.    documentazione relativa alla residenza legale (per l’acquisto ai sensi della lett. c) dell’articolo).

 

Le dichiarazioni devono essere rese secondo le seguenti formule indicate nell’allegato A del citato Decreto del Ministro dell’Interno del 5 aprile 2002:

- per la dichiarazione di volontà intesa ad ottenere la cittadinanza a seguito di prestazione del servizio militare (art. 4, n. 1 lett. a) è prevista la formula n. 77:

 

Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 4, comma 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino … (o: apolide) e che … (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure è) cittadino italiano per nascita, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e che intende a tal uopo prestare servizio militare per lo Stato italiano.
A tal fine mi ha prodotto (ovvero:
e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, ecc.) …
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

-       per la dichiarazione di volontà tesa ad ottenere la cittadinanza per assunzione di un pubblico impiego  alle dipendenze dello Stato (art. 4, n. 1 lett. b) è prevista la formula n. 78:

 

Dichiarazione dello straniero o dell'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, di voler acquistare la cittadinanza italiana per assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 4, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino … (o: apolide) e che … (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure è) cittadino italiano per nascita, dichiara di aver assunto pubblico impiego alle dipendenze … (specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia) in data … e di voler acquistare la cittadinanza italiana.
A tal fine mi ha prodotto (ovvero:
e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza del rapporto di pubblico impiego, ecc.) …
Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.


-       per la dichiarazione di volontà tesa ad ottenere la cittadinanza per aver risieduto legalmente in Italia nei due anni precedenti il compimento della maggiore età (art. 4, n. 1 lett. c) è prevista la formula n. 79:

 

Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero o dall'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, il quale, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica (art. 4, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto: di essere cittadino … (o: apolide), che … (indicare: il padre; o: la madre; o: quale degli ascendenti in linea retta di secondo grado) è stato (oppure è) cittadino italiano per nascita, di aver risieduto legalmente da almeno due anni senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.

Ora dichiara, avendo compiuto il diciottesimo, ma non ancora il diciannovesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, la documentazione relativa alla durata della residenza in Italia, ecc.) …

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

         Per quanto riguarda, poi, il secondo comma dell’art. 4 che, come visto, consente l’acquisto della cittadinanza italiana allo straniero nato e residente in Italia legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino alla maggiore età, il citato art. 3 del regolamento di esecuzione della legge stabilisce che a corredo della relativa dichiarazione di volontà, il richiedente debba produrre:

 

1.    atto di nascita

2.    documentazione relativa alla residenza legale.


La dichiarazione deve essere resa secondo la formula n. 80 del D.M. di cui sopra:

 

 

Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in Italia e che vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di essere cittadino … nato in Italia, nel Comune di … in data … e di aver risieduto legalmente senza interruzioni in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.

Ora dichiara, avendo compiuto il diciottesimo, ma non ancora il diciannovesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, la documentazione relativa alla residenza in Italia, ecc.) …

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

 

Anche per le dichiarazioni di volontà di cui all’art. 4 della legge, l’art. 14 del regolamento di esecuzione stabilisce che l’Ufficiale di Stato Civile o l’Autorità Consolare italiana sono legittimati a richiedere all’interessato eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni stabilite dalla legge.

 

* * *


3. Per la Rinuncia alla Cittadinanza

Come detto, nella Prima Parte del testo, la legge anche per la perdita della cittadinanza italiana tiene conto della volontà dell’interessato, tranne che per i casi particolari previsti all’art. 12 della legge del ’92 secondo cui il cittadino viene privato della cittadinanza italiana per non aver ottemperato all’intimazione del Governo nei casi previsti dall’articolo stesso (cfr. pag. 68).

         Si rammenta, pertanto, che si può rinunciare alla cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11 della legge a condizione che si risieda all’estero e si detenga un’altra cittadinanza; ai sensi dell’art. 14 se si ha conseguito durante la minore età la cittadinanza italiana oltre ad un’altra già posseduta; se sia cessata l’adozione per cause non imputabili all’adottato -art. 3, comma 4- e se non si intenda riacquistare la cittadinanza dopo un anno di residenza ininterrotta sul territorio italiano -art. 13, comma 1, lett. d)-.

         Infine, si può rinunciare al nostro status civitatis anche ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo, a seguito di autorizzazione da parte dello Stato alla cui cittadinanza s’intende rinunciare.

 

         Le modalità per rendere le dichiarazioni di rinuncia sono indicate all’art. 8 del regolamento di esecuzione, così come modificato dall’art. 110 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396.

         Quest’ultima normativa stabilisce che all’estero le dichiarazioni devono essere rese dinanzi all’Autorità consolare italiana competente in relazione alla residenza del rinunziante, mentre in Italia, devono essere rese dinanzi all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza del dichiarante.

         La dichiarazione deve, poi, essere corredata dalla seguente documentazione:

1.    atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

2.    certificato di cittadinanza italiana;

3.    documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

4.    documentazione relativa alla residenza all’estero ove richiesta.

 

Anche qui, l’art. 14 del regolamento di esecuzione stabilisce che l’Ufficiale di stato civile o l’Autorità consolare italiana sono legittimati a richiedere all’interessato eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni stabilite dalla legge.

Si rammenta, poi, che il medesimo art. 14 stabilisce che la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli artt. 3, comma 4, 13, comma 1, lett. d) e 14 consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza italiana soltanto in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge.

Anche per la rinuncia, le dichiarazioni devono essere rese secondo le formule indicate nell’allegato A del citato Decreto del Ministro dell’Interno del 5 aprile 2002:

 

-       per la dichiarazione di rinuncia da parte dell’adottato nei cui confronti l’adozione è stata revocata per fatti a lui non imputabili è prevista la formula n. 76:

Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui confronti l'adozione sia stata revocata (art. 3, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità), il quale mi espone di essere stato adottato da … (provvedimento del … n. … in data …).

Essendo stata la detta adozione revocata con provvedimento del … n. … in data … , quando aveva ormai raggiunto la maggiore età, ed essendo egli anche in possesso della cittadinanza … (o: avendo riacquistato la cittadinanza … ), dichiara di rinunciare a quella italiana.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, il provvedimento di revoca dell'adozione, i certificati di cittadinanza, ecc.) …

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione, resa nel termine di legge.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.


-       per la dichiarazione di rinuncia da parte di chi non intende riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. d) è prevista la formula n. 86:

 

Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ed avendo stabilito la propria residenza nel territorio della Repubblica, non intende riacquistarla (art. 13, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per … (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo fissato la propria residenza nel Comune di … in data … , non essendo trascorso un anno dalla data suddetta, dichiara di rinunciare al riacquisto della cittadinanza.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, il certificato di residenza, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

 

-       per la dichiarazione di rinuncia da parte di chi, in possesso di altra cittadinanza, risulta aver acquistato anche quella italiana durante la minore età è prevista la formula n. 88:

 

Dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il genitore (art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di avere acquistato la cittadinanza italiana quando era figlio minore convivente con … (indicare le complete generalità del genitore o dei genitori) che ha (hanno) acquistato (o riacquistato) la cittadinanza italiana.

Ora, avendo compiuto il diciottesimo anno di età ed essendo in possesso della cittadinanza …, dichiara di rinunciare a quella italiana.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, il certificato di stato di famiglia con riferimento all’epoca dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore o dei genitori, il certificato relativo a tale acquisto o riacquisto, il certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

-       per la dichiarazione di rinuncia di cui all’art. 2 della Convenzione di Strasburgo è prevista la formula n. 95:

 

Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963.

 

Oggi … dinanzi a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità), il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino italiano e cittadino … (indicare l'altra o le altre cittadinanze del comparente) e di essere stato autorizzato dal Ministro dell'Interno, con decreto in data … a rinunciare alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 876, mi dichiara di rinunciare effettivamente a detta cittadinanza.

A tal fine mi ha prodotto il decreto autorizzatorio del Ministro dell'Interno.

Poiché quanto mi è stato esposto risulta dal documento prodotto, ho ricevuto tale dichiarazione.

Il documento prodotto, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

Infine, si segnala che la dichiarazione di rinuncia da parte di chi in possesso di altra cittadinanza trasferisce o ha trasferito la propria residenza all’estero (art. 11 l. 91\92), la relativa formula n. 82 già disposta con il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 1992, è stata cassata e non è stata sostituita.

 

Analogamente alle altre dichiarazioni, anche per quelle di rinuncia l’art. 14 del regolamento di esecuzione stabilisce che l’Ufficiale di stato civile o l’Autorità consolare italiana sono legittimati a richiedere all’interessato eventuali altri documenti ritenuti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni stabilite dalla legge.

 

*  *  * 


4. Per il Riacquisto della Cittadinanza

Il riacquisto della cittadinanza nella legge attuale è previsto dagli artt. 13 e 17.

         Anche qui come accennato nella Prima Parte si tende a privilegiare la volontà della persona.     

L’art. 10 del regolamento di esecuzione della legge stabilisce che le dichiarazioni tese a riacquistare la cittadinanza italiana di cui agli artt. 13 e 17 della legge devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1.  atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

2.  documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

3.  documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

4.  certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Anche per il riacquisto della cittadinanza italiana, l’Ufficiale di stato civile o l’Autorità consolare italiana possono richiedere all’interessato eventuali altri documenti, ritenuti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni stabilite dalla legge (art. 14 del regolamento di esecuzione).

 

Per il riacquisto da parte dei cosiddetti “mancati optanti”, e cioè per chi aveva perso la cittadinanza italiana a seguito dell’applicazione del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 o del Trattato di Osimo del 10.11.1975, affinché l’apposita Commissione Interministeriale possa vagliare la sussistenza dei requisiti prescritti dai suddetti Trattati, oltre alla documentazione suddetta, i richiedenti dovranno presentare quella indicata nella circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1. del 28 settembre 1993 (cfr. pag. 136), che è stata ritenuta necessaria per comprovare il diritto da parte degli ex cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, a riacquistare la nostra cittadinanza:

             - certificato di residenza attuale;

-       documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10/6/1940 nei territori ceduti;

-       documentazione idonea a dimostrare la residenza nei territori ceduti fino al termine in cui era prevista la possibilità di esercitare l’opzione in caso di nascita successiva al 10.6.1940;

 

-       documentazione attestante il possesso della cittadinanza italiana alla data del 15 settembre 1947;

 

-       certificato di residenza al 3 aprile 1977 (solo per i destinatari del Trattato di Osimo);

 

-       documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza posseduta da alla data del 3 aprile 1977 (solo per i destinatari del Trattato di Osimo);

             

-       attestazione rilasciata dalla “Comunità degli italiani” eventualmente presente nella circoscrizione di residenza dell’interessato, dalla quale si dovrà rilevare la data di prima iscrizione. Si sottolinea che tale documento non è indispensabile, ma risulta utile per dimostrare l’appartenenza al gruppo etnico linguistico italiano dell’istante;

      

-       ogni altra documentazione atta a comprovare l’appartenenza al gruppo etnico linguistico italiano. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si fa presente che è stata lasciata ampia discrezionalità circa i documenti da produrre: pertanto, potrebbero essere presentate pagelle scolastiche, attestati di frequenza in scuole italiane o anche corrispondenza familiare. In sostanza tutto ciò che possa dimostrare l’italianità della famiglia di appartenenza del richiedente.

      

Naturalmente, tale documentazione dovrà essere prodotta anche dai discendenti dei cosiddetti “mancati optanti”, che intendono conseguire la cittadinanza italiana alle favorevoli condizioni di cui agli artt. 4 o 9, n. 1 lett. a) (cfr. pagg. 35 e 51), affinchè l’apposita Commissione Interministeriale possa esprimere il propria parere in merito alla legittimità dell’istanza dell’interessato.

 

*  *  *

 

Le formule per le dichiarazioni di riacquisto contenute nell’allegato A del D.M. 5 aprile 2002 sono le seguenti:

 

-       per chi intende riacquistare la cittadinanza mediante la prestazione del servizio militare -art. 13, comma 1, lett. a)- è prevista la formula n. 83:

 

Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla mediante prestazione del servizio militare per lo Stato italiano (art. 13, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per … (specificare le ragioni della perdita).

Ora, intendendo prestare servizio militare per lo Stato italiano, dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

-       per chi intende riacquistare la cittadinanza mediante l’assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato -art. 13, comma 1, lett. b)- è prevista la formula n. 84:


 

 

Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana, intende riacquistarla per l'assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana per … (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo assunto (ovvero: essendo per assumere) pubblico impiego alle dipendenze … (specificare l'ente datore di lavoro e se all'estero o in Italia), dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza e all'assunzione dell'impiego, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

-       per chi intende riacquistare la cittadinanza stabilendo la propria residenza in Italia -art. 13, comma 1, lett. c)- è prevista la formula n. 85:

 

Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana intende riacquistarla stabilendo la propria residenza in Italia (art. 13, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perdutola cittadinanza italiana per … (specificare le ragioni della perdita).

Ora, avendo stabilito (ovvero: intendendo stabilire entro un anno) la propria residenza nel Comune di … dichiara di volerla riacquistare.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, gli atti relativi alla perdita della cittadinanza, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.


-       per chi avendo perduto la cittadinanza ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge, intende riacquistarla -art. 13, comma 1, lett. e)- è prevista la formula n. 87:

Dichiarazione fatta da chi, avendo perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, intende riacquistarla (art. 13, comma 1, lettera e) della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso … (indicare le complete generalità) il quale mi ha esposto di aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Ora, avendo abbandonato l'impiego (o la carica o il servizio militare) assunt … (o prestato) presso lo Stato … , ed avendo fissato la propria residenza nel Comune di … da oltre due anni, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, la documentazione da cui risulti che ha abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare assunt … o prestato presso lo Stato … , il certificato di residenza, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

 

Per la donna che ha perduto, in data anteriore al 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio contratto con uno straniero o per mutamento di cittadinanza del coniuge (art. 17, secondo comma e art. 219 della legge 19.5.1975, n. 151) è prevista la formula n. 90:

Dichiarazione fatta da donna che, avendo perduto, anteriormente al 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, intende riacquistarla (art. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparsa … (indicare le complete generalità), la quale mi ha esposto che, per effetto di matrimonio con … cittadino … (o: per effetto del mutamento di cittadinanza del marito … ora cittadino … ), ha perduto la cittadinanza italiana anteriormente al 1° gennaio 1948.La stessa dichiara di voler riacquistare tale cittadinanza.

A tal fine mi ha prodotto (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti (elencarli: l'atto di nascita, l'atto di matrimonio, il certificato di acquisto della cittadinanza straniera, ecc.) …

Poiché quanto esposto risulta dai documenti suindicati, ho ricevuto tale dichiarazione.

I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.


5. Per il Riconoscimento della Cittadinanza ai  Sensi della Legge 14.12.2000, N. 379

 

Come abbiamo visto le persone originarie dei territori già appartenuti all’impero austroungarico attualmente italiani o ceduti successivamente dall’Italia con i Trattati di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975, emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione dell’attuale Repubblica Austriaca, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

         Tale facoltà è consentita anche ai loro discendenti.

 

La dichiarazione, che deve essere presentata in comune se l’interessato risiede in Italia o all’Autorità diplomatica o consolare italiana se risiede all’estero, deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi idonei a far ragionevolmente ritenere l’appartenenza al gruppo etnico-linguisitico italiano di chi è emigrato alle condizioni previste dalla legge.

 

Il Console o l’Ufficiale di stato civile del comune di residenza che riceve la documentazione provvederà a trasmetterla alla apposita Commissione Interministeriale (istituita con D.M. 2.3.2001) per il tramite del Ministero dell’Interno che, sulla base del positivo avviso dell’organo collegiale, emanerà l’esito dell’accertamento cui è subordinata l’efficacia della dichiarazione.

 

La documentazione da produrre a corredo della dichiarazione indicativamente è la seguente:

 

1.    atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2.    certificato di residenza attuale;

3.    documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge, ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone (in quest’ultimo caso andrà esibita la documentazione atta a dimostrare la nascita e la residenza in quei territori dell’avo);

4.    documentazione comprovante l’emigrazione nell’arco temporale indicato dalla legge (1867-1920);

5.    certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6.    attestazione rilasciata da circoli, associazioni, comunità di italiani eventualmente presenti nel luogo estero di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato;

7.    ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad esempio copie autenticate di attestati di frequenza di scuole in lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare , ecc.)

 

Si precisa che per i cittadini stranieri non comunitari, residenti all’estero, non è possibile rendere autocertificazioni in luogo della documentazione sopraindicata.

 

La documentazione unitamente a copia della dichiarazione verrà poi trasmessa al Ministero dell’Interno, competente ad emanare la comunicazione in ordine alla conformità o meno alla legge dei requisiti di ogni singolo richiedente. Come abbiamo detto, tale comunicazione viene resa a seguito del parere espresso dalla Commissione Interministeriale di cui sopra (cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. K.78 del 24.12.2001 – pag. 178).

 

    La formula della dichiarazione è indicata al  n. 95 bis dell’allegato A al D.M. del 5 aprile 2002 ed è la seguente:


 

Dichiarazione dello straniero o dell'apolide nato e già residente nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, o del suo discendente, resa per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379).

 

Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso (a) … (indicare le complete generalità del comparente) il quale, dopo avermi esposto di essere cittadino … (o: apolide), di essere nato (a) e già residente in … (oppure: di essere discendente in linea retta di … nato (a) e già residente in … ), territorio appartenuto all'impero austro-ungarico e, come suddito di tale Stato, di essere emigrato (ovvero: di essere l'ascendente emigrato) all'estero prima del 16 luglio 1920, dichiara di voler ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha prodotto i seguenti documenti: … (elencarli: documentazione relativa alla nascita e residenza nei territori di cui all'art. 1, primo comma della legge 14 dicembre 2000, n. 379, e, ove ricorra l'ipotesi, anche la documentazione riguardante la discendenza diretta fino all'attuale richiedente ed ogni altro documento attestante l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico).

N.B. - In caso di persona nata anteriormente al 1° gennaio 1948, il rapporto di discendenza rilevante ai fini del riconoscimento della cittadinanza è solo quello di derivazione paterna.

 

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L’Apolidia

Con legge 1° febbraio 1962, n. 306, l’Italia ha reso esecutiva la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi.

L’art. 1 della citata Convenzione con il termine“apatride” (apolide) designa la condizione di una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino.

Pertanto, ai fini dell’accertamento dello status di apolidia occorre verificare il mancato possesso da parte del richiedente della cittadinanza degli Stati con i quali lo stesso abbia intrattenuto rapporti rilevanti, tali da aver dato vita ad un collegamento effettivo.

Con l’adesione alla Convenzione di New York, gli Stati contraenti si sono impegnati a facilitare l’assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi, cercando di contenere il più possibile le condizioni di apolidia.

Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo visto, infatti, che per la naturalizzazione di un soggetto apolide è previsto il requisito di un periodo di residenza legale abbreviato (cinque anni) rispetto ai dieci contemplati in via ordinaria.

 

Nel nostro Paese l’apolidia di un soggetto può essere riconosciuta sia in sede giudiziaria che in via amministrativa.

In passato non vi è stata alcuna precisa disposizione che regolamentasse il riconoscimento in via amministrativa dello status di apolide, anche se la prevalente giurisprudenza è sempre stata concorde nell’ attribuire al Ministero dell’Interno la competenza ad emettere il provvedimento di riconoscimento.

Attualmente, l’art. 17 del D.P.R. N. 572\93 disciplina la relativa procedura, attribuendo esplicitamente al Ministero dell’Interno la competenza al rilascio della certificazione di apolidia.

In base a tale disposizione, la persona interessata al riconoscimento deve produrre un’apposita istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:

 

1.  atto di nascita

2.  certificato di residenza

3.  copia autenticata del foglio di soggiorno

4.  attestazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di origine o, se ritenuto necessario, anche del Paese di ultima residenza dell’interessato da cui risulti che il medesimo non è in possesso di quella cittadinanza.

 

I documenti stranieri dovranno essere debitamente legalizzati e tradotti.

    Viene, altresì, stabilito che è in facoltà del Ministero dell’Interno richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

 

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Parte  Terza

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Le Circolari

 

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Premesse

In questa Terza Parte si vuole concludere il breve excursus sulla materia della cittadinanza, riproducendo il testo di alcune delle circolari più significative emesse al riguardo dal Ministero dell’Interno.

         Le circolari suddette verranno elencate secondo l’ordine cronologico di loro emanazione.

 

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         CIRCOLARE N. K.28.1                               ROMA, 8.4.1991

 

OGGETTO: Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.

 

Si è avuto modo di rilevare come pervengano sempre più numerose richieste di chiarimenti circa le modalità che debbono essere adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza di persone provenienti da Paesi esteri (in particolare modo dall’Argentina ma anche dal Brasile o dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le quali rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano.

         Com’è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d’antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l’Australia, ecc.) attributivi “iure soli” dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato d’emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita, il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l’età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero.

Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza “iure soli” e riconosciuti da padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.

         Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.

Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

         Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani “iure sanguinis” in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

         Si fa, tuttavia, presente che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano all’anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.

 

A)  Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Innanzi tutto occorre chiarire che, dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

    Peraltro, l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletato, su apposita istanza, dalla Rappresentanza Consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

 

B)   Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero originario italiano.

    Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1)    estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

2)    atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3)    atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;

4)    atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5)    certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

6)    certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

7)    certificato di residenza.

Si precisa che l’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Si fa, ancora, presente che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio – da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana – della facoltà di rinunziarvi ex art.7 della richiamata legge n.555/1912 si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato all’estero ovvero presso il Comune di Roma e, dall’altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali – Ufficio VIII (1) perché interpelli i dipendenti Uffici Consolari interessati.

I Signori Sindaci, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita “iure sanguinis” la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio dell’apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti incombenti di competenza.

I Signori Sindaci vorranno, infine, dare comunicazione delle determinazioni assunte alle SS.LL., alle locali Autorità di P.S. ed a questo Ministero.

Nel caso in cui, invece, insorgessero dubbi circa l’effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis i Signori Sindaci sono pregati di interpellare questo Ministero trasmettendo il relativo carteggio.

Si prega di diramare le opportune istruzioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia e di fornire assicurazione.

 

                                                          IL MINISTRO

                                                         f.to  (Scotti)

 

 

 


CIRCOLARE N. K.60.1                                        ROMA, 28.9.1993

 

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme in materia di cittadinanza – Linee interpretative.

 

Con circolare p.n. in data 11 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1992, n.279, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla legge n. 91/92, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Il Consiglio di Stato al quale e stato sottoposto lo schema del regolamento di attuazione della nuova legge al fine di acquisirne il prescritto avviso, con pareri numeri 2482/92 e 347/93 resi dall’Adunanza generale rispettivamente in data 30 novembre 1992 e 17 maggio 1993, chiarendo taluni aspetti della legge ha condiviso le disposizioni attuative che questa rimette allo strumento regolamentare.

Anche alla luce dei succitati pareri questo Dicastero ritiene opportuno emanare le conseguenti istruzioni le quali integrano e completano. anche sotto l’aspetto operativo le prime indicazioni fornite in ordine alla nuova legge con la circolare sopra richiamata.

Al fine di meglio coordinare la presente circolare con la precedente si è ritenuto opportuno seguire la medesima struttura espositiva.

 

CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL CONCETTO DI RESIDENZA

E DI APOLIDIA

In via preliminare e ad integrazione delle considerazioni svolte nella precedente circolare (cfr. Titolo 1 lettera i), si osserva che il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 2482/92, ha ritenuto che l’espressione risiede legalmente utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. artt. 4,5, 9 ecc.) indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale, nel senso reso dall’art. 43 del codice civile) ma vi risiede legalmente vale a dire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica.

Da quanto sopra discende, pertanto, che non possa dirsi legalmente residente in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell’art. 43 codice civile, (con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi concernenti l’ingresso ed il soggiorno nello Stato; ad esempio perchè introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione.

Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dall’iscrizione anagrafica, in quanto quest’ultima “conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente”.

Relativamente alla nozione di apolidia, che si rinviene in varie disposizioni della legge n.9l/92 si osserva che il legislatore a volte ha attribuito a chi si trovi in questa condizione lo stesso trattamento riservato allo straniero, come nell’art. 4, comma 1, e nell’art.5; altre volte, invece, ha riservato all’apolide un regime differenziato rispetto allo straniero come nell’art. 9, comma 1, lett. e), che si contrappone alla lett. f).

Ciò posto, il Consiglio di Stato nel parere in questione ha ritenuto che anche laddove la legge usa soltanto la parola straniero, non possa escludersi che si tratti di disposizioni applicabili anche all’apolide.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA

Relativamente all’interpretazione della lettera b) del primo comma dell’articolo 1 della legge n.91/92, il quale, nell’attribuire la cittadinanza ab origine, stabilisce che è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti od apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengano”, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che lo scopo di questa disposizione è quello di attribuire la cittadinanza italiana al figlio, nato in Italia da genitori non cittadini, se l’ordinamento del Paese di provenienza non contempli la trasmissione della cittadinanza, al figlio nato all’estero, iure sanguinis, vale a dire per effetto della (sola) nascita.

L’Alto Consesso ha precisato al riguardo che “l’ipotesi di trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori stranieri, per effetto della (sola) nascita, si considera sussistente anche quando, per ottenere tale effetto, i genitori o legali rappresentanti del minore sono tenuti a dichiarare una volontà in tal senso o ad effettuare taluni adempimenti formali presso le Autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza.

“A questi fini, per adempimenti formali si possono intendere quelli che si esauriscono in formalità da compiere presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di provenienza; possono ritenersi invece condizioni sostanziali (e non meri adempimenti formali) comportamenti quali il riassumere la residenza nel Paese d'origine, prestarvi servizio militare, e simili. Pertanto, la possibilità che il figlio acquisti la cittadinanza del Paese d'origine dei genitori, a condizione che vi ristabilisca la propria residenza, oppure, ad es., che assuma un impiego o svolga il servizio militare alle dipendenze di quello Stato, non può considerarsi ostativa dell'applicazione dell'art. 1 comma 1, lettera b), della legge".

Conclusivamente, il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE DA PARTE DELLO STRANIERO O APOLIDE DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge n. 9l/92, (il quale prevede che lo straniero o l'apolide acquisti la cittadinanza “se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquisire la cittadinanza italiana” occorre che vi sia stata residenza legale dell’interessato nell'ultimo biennio prima del raggiungimento della maggiore  età che essa si prolunghi fino al momento della dichiarazione di volontà

Sull’applicabilità della disciplina sopraillustrata ai discendenti di ex cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia vedi infra paragrafo riacquisto della cittadinanza lettera a ).

 

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Come gia evidenziato nella circolare citata in premessa, l'art. l3 della nuova legge disciplina il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza delle condizioni e formalità dalla stessa disposizione contemplate a prescindere dalle cause che ne determinarono la perdita.

La norma in argomento ha carattere generale e rappresenta il regime ordinario valevole per l’istituto del riacquisto una volta cessato quello transitorio previsto dall'art. l7 che, come noto, consente ai nostri connazionali di riacquistare l'originario status civitatis mediante una manifestazione di volontà espressa in tal senso.

Per quanto concerne l’art. l3 della legge n. 91/1992 ed in particolare le ipotesi di riacquisto di cui alle lettere c ), d )ed e), comma 1, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

In primo luogo i Sindaci nella loro qualità di ufficiali di governo sono tenuti a dare comunicazione al Prefetto della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune, delle generalità degli ex cittadini rientranti dall’estero (ed iscritti nell’anagrafe della popolazione residente), entro trenta giorni dall’avvenuto rientro.

Relativamente alla portata del disposto di cui alla lettera d) dell'articolo in argomento si tiene a precisare che, in base alla disciplina ivi contemplata, hanno recuperato il nostro status civitatis a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge coloro i quali non avendo ancora maturato il termine biennale della residenza previsto dall’abrogato art. 9, n. 3, legge 555/l912 abbiano invece alla data del l6.8.1992 risieduto almeno per un anno nel nostro territorio.

Così a titolo esemplificativo, il soggetto destinatario del citato art. 9, n. 3, l. 555/1912, rientrato in Italia il 14 aprile 1991 è da ritenersi abbia riacquistato il dismesso status civitatis italiano a decorrere dal giorno successivo alla succitata data del 16.8.1992.

Analogamente l'ex connazionale rientrato sul territorio italiano il l4 aprile 1992, in base alla disposizione in argomento avrà recuperato l'originaria cittadinanza dal l5 aprile 1993.

Si ritiene utile rammentare che ai fini del riacquisto della cittadinanza, a norma della disposizione di cui alla lett. d) in argomento, è sufficiente la residenza intesa nel senso specifico dell’art. 43 C.C. , cioè come luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Inoltre, relativamente alla facoltà di rinuncia contenuta nella disposizione di cui trattasi da esercitarsi entro un anno dalla data dello stabilimento della residenza in Italia, si fa presente che, per coloro i quali hanno riacquistato la cittadinanza italiana alla data del 17.8.92,con specifica norma regolamentare è offerta la possibilità di rinunciarvi entro sei mesi dall'entrata in vigore dell’emanando regolamento di attuazione della nuova legge.

Si soggiunge che coloro i quali hanno rinunciato al riacquisto in forza dell'art. 13, c. l, lett. d) ovvero avvalendosi della norma regolamentare, potranno conseguire la cittadinanza italiana soltanto proponendo istanza di acquisto ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 91/92.

 

a) Riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta - in base agli artt. 8 e 12 legge n. 555/1912 e art. 5 legge n. 123/83.

In relazione al regime transitorio di cui all'art. 17 della legge n.91/92 , si tiene a evidenziare che tale disciplina risulta applicabile anche nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazione di opzione per la cittadinanza straniera, posseduta unitamente a quella italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 21.4.1983, n. 123.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato con pronuncia n. 1060/90 resa dalla Sezione Prima, in data 7.11.1990, su alcuni quesiti posti su talune disposizioni in materia di cittadinanza, ha fornito il proprio parere circa la possibilità offerta dalla legge n. 180 del 1986 di riacquistare la cittadinanza non solo a chi l’avesse perduta per non aver reso l’opzione di cui all’art. 5 della legge 21 aprile 1983, ma anche a chi l’avesse perduta per averla esercitata in favore della cittadinanza straniera parimenti posseduta.

In particolare, L’Alto Consesso ha affermato che “nella legge del 1986, il riferimento a chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l’opzione va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel beneficio l'ipotesi di chi abbia puramente o semplicemente omesso di pronunciarsi, a quella di chi abbia optato per la cittadinanza straniera” .

Pertanto si ritiene, alla luce del suesposto parere, che della disposizione di cui all'art. 17 possano avvalersi non soltanto coloro che abbiano perduto la naturalità italiana per aver omesso di esercitare l’opzione di cui al citato art. 5 legge l23/l983, ma anche quei soggetti che l'abbiano perduta a seguito dell’opzione esercitata per la cittadinanza straniera.

Relativamente, poi, alla disciplina del riacquisto di cui all'art. 17, nonchè del regime del riacquisto contemplato dall'art. 13 della legge n.91/92 ne è stata configurata l’applicabilità anche a vantaggio di coloro i quali, ai termini dell’articolo 19, n. 2 del Trattato di Pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate del 10.2.1947, erano destinatari del diritto di opzione per la cittadinanza in quanto di lingua usuale e residenti, al 10.6.1940, nei territori ceduti dall’Italia alle Potenze Alleate ed Associate (in particolare i territori istriani, giuliani e dalmati ceduti alla Jugoslavia), nonchè titolari della cittadinanza italiana alla data del 15.9.1947.

Difatti, il mancato esercizio di tale diritto di opzione -comportante il conseguimento automatico della cittadinanza dello Stato cessionario (ad esempio della cittadinanza iugoslava)– è stato considerato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Sentenza n. 764 del 1963) ed interpretativo del Consiglio di Stato (Cfr. parere n. 209 del 1979), come acquisto volontario di cittadinanza straniera ricadente, pertanto, nella fattispecie normativa di perdita dello status civitatis italiano, ai sensi dell'art. 8, n. l della legge n. 555/1912.

In aderenza alle pronunce fornite dai precitati Consessi, si deve pertanto ritenere che sono da reputarsi destinatari della disciplina di cui ai menzionati artt. 13 e 17 della legge n. 9l/l992 i soggetti, già titolari della facoltà di optare per la cittadinanza italiana loro riconosciuta dal succitato art. 19, n. 2, del Trattato, i quali omisero di avvalersene entro i termini stabiliti dal Trattato stesso e dagli Accordi successivamente intervenuti.

Si deve, inoltre, ritenere che, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Osimo con la Jugoslavia (ratificato con legge 14.3.1977, n.73), possano avvalersi delle precitate disposizioni della legge n. 9l/92 anche gli appartenenti al gruppo etnico italiano che per non essersi avvalsi della facoltà di trasferire la residenza dalla Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste nel territorio italiano contemplata dall’art.3 del Trattato medesimo e del suo allegato VI°, ugualmente hanno perso la cittadinanza italiana per acquisto volontario della cittadinanza jugoslava.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato nell’accogliere la prospettata analogia fra la mancata opzione per la conservazione della cittadinanza italiana (di cui all’art.19, n.2, del Trattato di Parigi del 1947) e il mancato trasferimento in territorio nazionale degli appartenenti alla minoranza italiana (di cui all’art.3 del Trattato di Osimo del 1975), ha, altresì, rilevato che “In entrambi i casi, agli effetti dell’ordinamento italiano, e con particolare riferimento all’art.8, n.1, della legge n.555/1912, si è in presenza di una identica libertà di scelta, rimessa al singolo interessato dalla norma pattizia internazionale, dal cui concreto esercizio, in un modo o nell’altro, dipende la conservazione della originaria cittadinanza, corrispondente al gruppo etnico di appartenenza (alla data del 10 giugno 1940), ovvero l’acquisto della cittadinanza straniera” (cfr. Sezione 1°, n.209 del 2.3.1979).

Si richiama, peraltro, l’attenzione sulla circostanza che, ai termini del succitato Trattato di Pace del 1947, nonché dell’art.3 del Trattato di Osimo del 1975, titolari del diritto di opzione contemplato nelle medesime norme pattizie internazionali sono esclusivamente gli ex cittadini che appartengono rispettivamente al gruppo linguistico o gruppo etnico italiano.

Ne consegue che l’efficacia dell’eventuale esercizio della facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei mancati optanti deve essere subordinata all’accertamento di tale appartenenza che sarà effettuato dal Ministero dell’Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato da una apposita Commissione Interministeriale in relazione alla esibizione di documenti dalla medesima, in linea di massima indicati, - istituita presso questo Dicastero e composta da un rappresentante di questa Amministrazione, da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e da un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia.

Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti contemplati dal citato art. 19 del Trattato di Pace, i destinatari delle norme di tale Trattato, appartenenti al gruppo linguistico italiano e già cittadini italiani, che intendano rendere dichiarazione tesa a riacquistare la cittadinanza ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge n.. 91/92 dovranno produrre presso la competente Autorità consolare italiana o presso il Sindaco del Comune interessato i seguenti documenti:

l) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato di residenza attuale;

3) documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti ovvero, in caso di nascita successiva a tale data, la residenza nei territori medesimi fino al termine in cui era prevista la possibilità di esercitare l’opzione;

4) attestazione che l’interessato alla data del l5 settembre 1947, giorno di entrata in vigore del Trattato di Pace con l’Italia era cittadino italiano (o documentazione equipollente, quale foglio matricolare, passaporto, carta di identità dell’epoca ecc.);

5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6) attestazione rilasciata dalla "Comunità degli Italiani" presente nel luogo (estero) di residenza, salvo che il soggetto non vi sia stato iscritto, contenente i seguenti elementi:

a)    data di iscrizione;

b)   dichiarazione di appartenenza nazionale;

c)    lingua usuale personale dell’interessato e dei genitori;

d)   livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico italiano da parte dell’interessato a dei genitori;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico linguistico italiano (ad esempio copie autenticate di attestati di frequenza di scuola di lingua italiana,o pagelle scolastiche ecc.).

Per quanto concerne gli appartenenti al gruppo etnico italiano già residenti nel territorio compreso della Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, destinatari delle disposizioni del Trattato di Osimo, gli stessi dovranno produrre, oltre ai documenti sopra elencati ai punti 1, 2, 5, 6 e 7, i seguenti altri:

l) certificato di residenza al 3 aprile 1977;

2) documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza posseduta alla medesima data de13 aprile 1977.

Analogamente i discendenti di persone già cittadine italiane, residenti nei territori ceduti dall'Italia ad altra Potenza ai termini dei ricordati Trattati, i quali aspirino a conseguire la cittadinanza , italiana ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dovranno comprovare il possesso da parte dei loro ascendenti dei requisiti richiesti secondo il procedimento di accertamento di cui sopra.

L’Autorità diplomatica o consolare, competente ai sensi dell'art. 23 della legge n. 91/92, a ricevere le dichiarazioni di riacquisto di cui ai menzionati articoli 19 e 3 dei citati Trattati, dovrà fornire il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato, o dei di lui ascendenti, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione della titolarità del diritto di opzione.

L’Autorità diplomatico-consolare ovvero l'Ufficiale dello stato civile competente ricevuta dichiarazione e iscrittala negli appositi registri di cittadinanza ne trasmetterà copia a questo Ministero unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato ai fini dell’emanazione del provvedimento di competenza in ordine all'accertamento effettuato secondo le modalità sopradescritte.

Ove il dichiarante non abbia prodotto in tutto o in parte la prescritta documentazione, l'Autorità competente ai sensi dell’art. 23 della Legge 91/92 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile.

L’Ufficiale dello stato civile ricevuto il provvedimento ministeriale riguardante l’esito dell'accertamento lo trascriverà nei registri di cittadinanza

In caso di provvedimento positivo ne farà annotazione in calce all'atto di nascita dell’interessato.

Ove il provvedimento sia di diniego ne farà annotazione in calce alla iscrizione o trascrizione della dichiarazione resa dall’interessato.

Dell'esito della procedura l'Ufficiale dello stato civile deve dare comunicazione all'Autorità diplomatico-consolare che ricevette la dichiarazione.

Tale Autorità ne fa annotazione nel registro di cittadinanza.

Si precisa che il riacquisto della cittadinanza, in caso di accertamento positivo, decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione resa.

 

TRASCRIZIONE DEI DECRETI JUGOSLAVI DI ACCOLTA OPZIONE E DI SVINCOLO DELLA CITTADINANZA JUGOSLAVA.

Si ritiene utile, altresì, precisare che tutti i decreti jugoslavi di accolta opzione per la conservazione della cittadinanza italiana che tardivamente fossero stati ora presentati dagli interessati presso i competenti comuni italiani per la trascrizione negli appositi registri di cittadinanza, restano assoggettati alla disciplina di cui all’art. 19 della nuova legge n. 91/92 che espressamente richiama le disposizioni della legge 9.1.1956, n. 27.

Pertanto, tutti gli adempimenti di competenza dell’ufficiale dello stato civile degli anzidetti comuni dovranno essere espletati solo dopo che sia stato acquisito il prescritto nulla osta di questo Ministero, concesso nel rispetto delle procedure sopra illustrate e fissate dalla presente circolare.

 

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA VIGENZA DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 10 SETTEMBRE 1964.

L’art. 26 della precitata nuova legge n.91/92 nell’abrogare le previgenti norme in materia di cittadinanza, ha fatto salve “le diverse disposizioni previste da accordi internazionali”.

Tra quelli in vigore, di cui è Parte l’Italia, è da ricomprendere la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ed operante, all'attualità, nei confronti dei seguenti Stati: AUSTRIA -LUSSEMBURGO -PAESI BASSI - TURCHIA - BELGIO - GRECIA - PORTOGALLO.

L'art. 1 di detta Convenzione dispone che ogni Stato contraente si impegna a dare comunicazione ad un altro Stato contraente degli acquisti di cittadinanza risultanti da naturalizzazione, opzione, o reintegrazione concernenti i cittadini di detto Stato.

Si rammenta, altresì, che il Governo italiano, avvalendosi della clausola limitativa di cui all’art. 8 della Convenzione, ha dichiarato di escludere dalle comunicazioni previste dal citato art. 1 gli acquisti di cittadinanza risultanti da opzioni o da reintegrazioni.

Ne consegue che da parte dello Stato italiano verranno comunicati gli acquisti disposti mediante Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91 nonchè quelli disposti con Decreto Ministeriale ai sensi degli artt. 5 e 7 della medesima legge n. 91/92.

Ta1i comunicazioni verranno effettuate dagli Ufficiali di stato civile, a mezzo delle schede già in uso - il cui modello risulta allegato alla precedente circolare n. K.l9-S.C./2 del 3l luglio 1972 -, al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari Sociali, Ufficio Corrieri e Trasporti, per il successivo inoltro alle Ambasciate interessate.

 

SITUAZIONE DI CITTADINANZA ED OBBLIGHI MILITARI

In riferimento alle connessioni sussistenti tra le situazioni di cittadinanza dei singoli soggetti derivanti dall'applicazione della nuova legge 5 febbraio 1992, n. 9l e la loro posizione circa gli obblighi militari, si ritiene opportuno, in ultimo, riportare in allegato ampi stralci della circolare n. LEV. C. 4l datata 22.7.1992, qui fatta pervenire dal competente Ministero della Difesa con lettera prot. n. 6/0M del 4.11.1992.

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Sindaci dei Comuni della Provincia e di fornire un cortese cenno di assicurazione.

                                                                   PEL MINISTRO

                                        IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

                                                f.to   (Murmura)


CIRCOLARE N. K.60.1/86                      Roma, 7  Novembre 1996

 

OGGETTO: Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Competenze delle autorità riceventi le istanze.

 

Com’è noto, il D.P.R. 18/4/94, n.362, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, ha attribuito nuove competenze alle Prefetture nella succitata materia sia per quanto concerne la ricezione delle istanze per l'acquisto del nostro status civitatis sia per quanto attiene la verifica della regolarità e completezza degli atti alle stesse allegati.

A quasi due anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento si ritiene opportuno attirare l’attenzione in ordine alla esatta applicazione delle istruzioni già diramate con circolare pari numero in data 23.12.1994, con riferimento ai sottoelencati adempimenti di particolare rilevanza per il corretto avvio del procedimento.

Inoltre, si tiene ad evidenziare che per taluni di questi (invio immediato di copia dell'istanza, dichiarazione dell'inammissibilità della stessa), gli Uffici riceventi, ove dispongano di attrezzature idonee, vorranno esaminare la possibilità di procedere alla diretta memorizzazione dei dati contenuti nelle istanze e di quelli concernenti le ulteriori determinazioni adottate riempiendo i relativi campi della maschera, per la trasmissione degli stessi per via Telematica al CED di questa Direzione Generale, in sostituzione dell'invio cartaceo.

Ciò consentirà la ricezione in tempo reale dei dati afferenti il richiedente ed il conseguente avvio immediato della rituale istruttoria, con sensibile contrazione dei tempi procedimentali nel rispetto di quelli assegnati per legge.

A tal fine, pertanto, si vorranno rappresentare a questa Direzione Generale le difficoltà incontrate nell'avvio di tali procedure (carenza di apparecchiature HARDWARES, collegamenti telefonici, istruzione del personale da adibirsi alle suddette operazioni, ecc.).

Ciò premesso, si richiamano schematicamente gli adempimenti di particolare rilevanza per gli Uffici riceventi le domande di acquisto della cittadinanza italiana:

 

1) INVIO IMMEDIATO DI COPIA DELL'ISTANZA

(art. 2, comma 1, D.P.R. 362/94):

dovrà essere effettuato, esclusivamente, a questa Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali -Divisione Cittadinanza, evidenziando l’eventuale carenza, in capo all'interessato, dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda. Ciò al fine di consentire una rapida adozione delle successive determinazioni di spettanza della scrivente.

L'adempimento di che trattasi, come detto, sarà da ritenersi assorbito dalla trasmissione in via telematica dei dati afferenti l’istanza.

2) SUCCESSIVO INVIO DELL'ORIGINALE DELL'ISTANZA CORREDATA DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

(art. 2, comma 1 D.P.R. 362/94):

dovrà essere effettuato, se l'istanza è regolare e completa, entro 30 giorni dalla data della sua presentazione, a questa Direzione Generale, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali, corredata di tutta la prescritta documentazione, parimenti in originale. Contestualmente dovrà essere trasmessa copia informale dell'istanza e della documentazione allegata, al MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali Servizio Stranieri, nonchè al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali-Ufficio VIII.

3) INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELL'ISTANZA E/O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

(art. 2, comma 2 D.P.R. n.. 362/94):

gli Uffici riceventi dovranno evidenziare all'interessato la riscontrata incompletezza o irregolarità della domanda e/o della relativa documentazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Al riguardo, non può non rilevarsi come l’espletamento del predetto adempimento, entro il termine assegnato per legge agli Uffici riceventi , è in stretta aderenza alla “ratio legis” del DPR n. 362/94 diretta al rispetto dei principi i tradotti nell’ordinamento in ordine alla trasparenza ed alla certezza dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi.

Pertanto, in relazione a quanto sopra detto, la massima attenzione dovrà essere posta nella disamina della completezza dei documenti e della loro regolarità, al fine di rilevarne eventuali vizi ed invitare l’interessato alle necessarie integrazioni.

Al riguardo, si ritiene opportuno integrare le osservazioni gia formulate con la precedente circolare p.n. del 23.12.1994 (allegato 1) in ordine alla regolarità e completezza dei seguenti documenti:

a) l’istanza, debitamente sottoscritta con firma autenticata, sulla quale dovrà essere apposto il timbro datario di ricezione della Prefettura, dovrà contenere l’indicazione dei presupposti in base ai quali l’interessato ritenga di chiedere la cittadinanza specificando la relativa norma di legge invocata oltre, ovviamente, tutti i dati evidenziati nello schema che si trasmette (allegati 2 e 3), integrato in taluni punti rispetto a quello già inviato con la circolare in data 23.12.1994.

Il nuovo modello appare idoneo a soddisfare le esigenze dettate dall’inderogabile necessità di pervenire alla progressiva sostituzione della documentazione cartacea mediante la citata trasmissione per via telematica dei dati afferenti le istanze di naturalizzazione.

Pertanto, gli interessati dovranno essere invitati ad utilizzare preferibilmente il nuovo modello allegato, da compilarsi con cura in ogni sua parte, la cui struttura appare di fondamentale rilievo in relazione alle esigenze di informatizzazione del procedimento. Si rammenta che l’istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione regolare e completa gia indicata nella succitata circolare, il cui elenco, allegato al modello di domanda di che trattasi, si unisce alla presente.

b) le generalità del richiedente riportate nei documenti tanto italiani quanto stranieri forniti a corredo dell’istanza, dovranno risultare esattamente coincidenti in tutti detti atti.

Nei casi di gravi ed insanabili discordanze riguardanti le generalità contenute nei documenti formati all'estero dalle competenti Autorità straniere (nascita, penale, passaporto), l'Autorità ricevente non risultando sanabile una simile difformità dovrà far luogo alla immediata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato e a questo Ufficio.

Nei casi in cui tale difformità fosse riscontrata tra la documentazione rilasciata dalle Autorità del Paese di origine e quella rilasciata dalle Autorità italiane, l'interessato dovrà essere invitato a provvedere alla necessaria rettifica della documentazione italiana in conformità alle generalità risultanti dalla documentazione straniera, entro un termine ragionevole di tempo assegnatogli (almeno 4 mesi).

Infatti, si ritiene opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 31.5.1995, n. 218, concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato "l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto" .

Inoltre, si evidenzia che in taluni ordinamenti gli elementi costitutivi del cognome e del nome che individuano una persona fisica possono risultare differenti da quelli presi in considerazione dall'ordinamento italiano.

Pertanto, nella disamina della regolarità della documentazione esibita dai richiedenti la cittadinanza, per quanto attiene alle generalità, dovrà farsi riferimento esclusivamente a quelle desumibili dalla documentazione straniera prodotta (atto originale di nascita, passaporto, certificato penale del paese d'origine e/o di successiva eventuale residenza).

A tali generalità dovranno essere dunque conformi quelle contenute negli atti rilasciati dalle nostre autorità (residenza, matrimonio, permesso soggiorno, stato famiglia, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale).

Nei casi in cui non siano chiaramente deducibili dai precitati certificati stranieri gli elementi costitutivi del nome (cognome) e/o del prenome (nome proprio) dello straniero istante, dovrà essere esibita un'attestazione consolare al precipuo scopo dell’indicazione della sequenza e/o degli elementi costitutivi delle proprie generalità;

c) atto di nascita: nelle ipotesi in cui sussiste la comprovata impossibilità di presentare l'atto di nascita dovrà in sua sostituzione essere prodotto atto di notorietà, formato davanti al Pretore del luogo ove l’interessato risiede, analogamente all'ipotesi contemplata dall'art. 97 del R.D.9.7.1939, n. 1238, concernente l'Ordinamento dello stato civile.

Secondo la succitata disposizione l'atto dovrà contenere la dichiarazione giurata dei testimoni, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione , la residenza dell’interessato e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita nonchè le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle siffatte dichiarazioni.

E’ stato altresì segnalato che in alcuni Paesi viene rilasciato un solo ed unico atto di nascita da valere all'estero che debitamente tradotto e vistato viene allegato alle istanze di naturalizzazione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui venga attestata tale circostanza, l'Ufficio ricevente potrà procedere direttamente alla riproduzione del certificato di che trattasi ed alla sua autenticazione, a norma dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, da prodursi a corredo della domanda in sostituzione dell'originale atto.

4) OSSERVAZIONI DELL'AUTORITA' RICEVENTE

(art. 2, comma 1, D.P.R. n. 362/94):

si rammenta che le osservazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 362, devono essere inoltrate a questo Ministero entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza contestualmente alla relativa documentazione, salvo il caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, concernente l'ipotesi di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione.

Ciò premesso, si ribadisce l'inderogabile necessità che questo Ufficio sia comunque posto nella condizione di avviare tempestivamente l'istruttoria centrale di competenza.

Dette osservazioni da formulare a cura delle SS.LL., in ordine allo straniero od apolide aspirante alla cittadinanza italiana, dovranno essere redatte sulla base delle risultanze attinte sul conto dell'interessato dalle locali Autorità di P.S. nelle quali si rende opportuno siano evidenziati, oltre quelli indicati nella predetta circolare del 23.l2.l994 (pag. l3 e seg.), i seguenti ulteriori elementi, particolarmente rilevanti per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 legge n.9l/92:

a) livello di assimilazione della cultura e integrazione nell’ambiente nazionale da parte del soggetto; grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento;

b) composizione della famiglia dell’istante e grado di integrazione nella società italiana con particolare riferimento al coniuge, all'attività lavorativa svolta dai componenti maggiorenni e al regolare adempimento dei correlati obblighi tributari e contributivi in genere; notizie circa i figli minori facenti parte del nucleo familiare, con riguardo all'osservanza degli obblighi scolastici previsti per legge; specificazione circa l’eventuale richiesta di naturalizzazione italiana proposta da parte di taluno dei componenti la famiglia dell'istante.

Si fa presente che tali notizie potranno essere dedotte anche da colloqui ai quali non può essere invitato liberamente l'istante, al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al mutamento della cittadinanza di origine o comunque all’acquisto della cittadinanza italiana.

5) DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA DELL’ISTANZA

(art. 2, comma 3 D.P.R. 362/94)

nel caso in cui la riscontrata incompletezza o irregolarità delle domande e/o della relativa documentazione non sia stata sanata ovvero la nuova documentazione prodotta nel termine assegnato risulti a sua volta irregolare o incompleta, dovrà farsi luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, con provvedimento motivato, di cui verrà data comunicazione allo scrivente.

Come detto al punto 3, lettera b), occorrerà procedere alla immediata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza nelle ipotesi di gravi difformità delle generalità riscontrate nei documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere.

Infatti, è da ritenersi che simili discordanze non siano suscettibili di sanatoria e, pertanto, l’interessato non verrà invitato a provvedere a qualsivoglia regolarizzazione.

6) CERTIFICATO DI SVINCOLO DALLA CITTADINANZA STRANIERA POSSEDUTA DAL NATURALIZZANDO

 (art. 1 comma 4 D.P.R. n. 362/94 in relazione al quale è stato emanato il D.M. 22.11.1994 concernente l'allegazione di ulteriori, documenti a corredo delle istanze di naturalizzazione):

attesi i reiterati quesiti, formulati anche da parte dei diretti interessati, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla certificazione concernente il c .d. "svincolo" .

Com'e noto, lo svincolo (rinuncia) dalla cittadinanza di origine posseduta dai cittadini stranieri che invocano il conferimento di quella italiana è adempimento richiesto per i procedimenti attivati ai sensi dell’art.9 della legge 5.2.1992, n.91, a conclusione della rituale istruttoria sulle relative istanze di naturalizzazione che abbia evidenziato il possesso da parte dell'interessato di tutti i requisiti ritenuti necessari ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio.

Si evidenzia al riguardo che la produzione di detto documento è prescritta dal D.M. 22.11.94.

Si soggiunge che anche per il passato la costante giurisprudenza del citato Collegio, cui vengono sottoposte le predette istanze per acquisire sulle stesse il prescritto parere, ha sempre ritenuto necessario detto adempimento nella considerazione che rappresenti l’inequivoca volontà, riferita al richiedente la nuova naturalità, di entrare a far parte del-la nostra Comunità nazionale a pieno titolo e non già per meri motivi di “comodità di carriera, di professione o di vita”. Inoltre, si segnala che lo svincolo viene richiesto limitatamente alle ipotesi in cui detta rinuncia sia consentita dall'ordinamento del Paese di appartenenza dell’interessato nonchè a quelle in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente per effetto di acquisto volontario di altra straniera.

E’ da ritenere, infine, irrilevante la previsione, eventualmente contemplata dall’ordinamento del Paese di appartenenza, della possibilità per i propri cittadini di acquistare una cittadinanza straniera senza incorrere nella perdita di quella posseduta.

Pertanto, ove l’ordinamento del Paese di cui il richiedente detiene la cittadinanza preveda la possibilità di rinunciare a quella naturalità, l’interessato è tenuto a produrre, su richiesta della scrivente per il tramite della Prefettura competente, il certificato di svincolo, ovvero idonea documentazione attestante l’avvio della relativa procedura.

Detta certificazione è da ritenersi quindi necessaria per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana attivato ai sensi dell’art. 9, mentre non viene richiesta agli stranieri o apolidi coniugati con cittadino italiano i quali abbiano proposto domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/92.

Si ritiene poi di evidenziare l’opportunità che gli Uffici interessati, nei casi in cui sia intervenuta corrispondenza, riportino il numero di posizione archivistica assegnato dalla Divisione al procedimento cui la stessa si riferisce in modo da consentirne l’immediata acquisizione al relativo fascicolo per la conseguente trattazione.

Appare superfluo sottolineare l’inderogabile necessità che gli adempimenti sopra evidenziati vengano posti in essere con la massima scrupolosità e nei termini assegnati.

Infatti, non può non rilevarsi come in numerose circostanze quest’Ufficio è stato posto nella ineluttabile condizione di doversi sostituire a quelli riceventi, nei casi di omessa o parziale loro attività istruttoria, per l’espletamento di specifici adempimenti agli stessi demandati dalle disposizioni di rango normativo contenute nel D.P.R. n. 362/94.

Con l'occasione si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha fatto conoscere che, a seguito dell'accettazione intervenuta in data 19.7.1996 da parte dei Paesi Bassi (Olanda), il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla riduzione dei casi di plurima nazionalità, (siglato a Strasburgo il 2 febbraio 1993), è entrato in vigore nei confronti di quel Paese dal 20 agosto 1996.

Pertanto per l'Italia il Protocollo risulta efficace con la Francia a decorrere dal 24 marzo 1995 e con l'Olanda dal 20 agosto 1996.

Circa gli effetti dello strumento in parola si richiama il contenuto della circolare n. K.19.CE/8 datata 28.3.1995 (allegato 4), significando che i Paesi Bassi hanno reso la dichiarazione di accettare il Protocollo. per il Regno in Europa, le Antille Olandesi e Aruba.

Nel ribadire l'esigenza di una puntuale e corretta osservanza degli adempimenti sopra illustrati, si pregano le SS.LL. di voler fornire un cortese cenno di assicurazione.

                                             IL DIRETTORE GENERALE

                                                    f.to (Marino)

 

 

*  *  * 


CIRCOLARE N. K.69/89                     ROMA, 18  FEBBRAIO 1997

 

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n.91 – Norme in materia di residenza legale nello Stato Italiano per il cittadino straniero.

 

         La legge 5.2.1992, n.91, concernente nuove norme sulla cittadinanza, ha introdotto il concetto di residenza “legale” nelle ipotesi in cui sia prescritto un periodo di permanenza sul territorio italiano utile ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana.

         Relativamente a tale nozione il Regolamento di attuazione della citata legge n.91/92, emanato con D.P.R. n.572/1993, all’art.1, comma 2, lett. a) recita: “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato, chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.

         Pertanto, il periodo di residenza utile ai fini dell’acquisto del nostro status civitatis è da ritenersi esclusivamente quello decorrente dalla data in cui l’interessato risulta aver assolto entrambe le condizioni poste dalla succitata disposizione per la configurabilità della residenza legale sul nostro territorio, ossia di essere in regola con le norme di ingresso e soggiorno degli stranieri ed essere registrato nell’anagrafe della popolazione del Comune Italiano di residenza.

         Peraltro sono stati evidenziati numerosi casi per i quali l’applicazione della norma regolarmente sulla base di una interpretazione letterale della stessa appariva estremamente restrittiva per i soggetti interessati, tenuto conto che l’obbligo del rispetto delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno, nonché quelle riguardanti l’iscrizione anagrafica, incombeva a persona diversa dall’interessato minorenne.

         Trattasi delle fattispecie afferenti i soggetti nati in Italia oppure qui residenti dalla minore età per i quali i rispettivi esercenti la patria potestà, legalmente residenti in Italia, hanno omesso di provvedere alla regolarizzazione dei figli, nel primo caso, non iscrivendoli nel proprio permesso di soggiorno, nel secondo, non registrandoli nell’anagrafe del comune italiano di residenza oppure hanno provveduto ad assolvere gli adempimenti prescritti a distanza di tempo dal momento in cui ne incombeva l’obbligo.

         Al riguardo, si è ritenuto di acquisire l’avviso del Consiglio di Stato che, con parere n.940/96 reso dalla Sezione Prima in data 6 novembre 1996, ha condiviso l’opinione che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possono considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di cui si discute, alla triplice condizione che:

“a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo. Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile”.

         Pertanto, secondo l’Alto Collegio solo con il concorso delle suddette condizioni il minore nato in Italia può considerarsi “legalmente residente dalla nascita”.

         Per quanto concerne poi il caso diverso del minore straniero immigrato dopo la nascita, in posizione regolare dal punto di vista del permesso di soggiorno ma non iscritto all’anagrafe per inadempienza del genitore che avrebbe dovuto provvedervi, anche in questo caso si può giungere all’interpretazione più favorevole alla seguente duplice condizione:

a)    la posizione dei genitori sia regolare anche dal punto di vista anagrafico;

b)   sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta una situazione di irregolarità dal punto di vista del permesso di soggiorno: come potrebbe avvenire nel caso in cui il genitore abbia un titolo di ingresso e di soggiorno strettamente individuale e non estensibile di diritto ai componenti del nucleo familiare.

 

Infine, si ritiene opportuno che venga richiamata la particolare attenzione dei Comuni sulle istruzioni impartite – con circolare allegata in copia – dal competente Ministero di Grazia e Giustizia agli Ufficiali di Stato Civile, per il tramite dei Procuratori Generali della Repubblica, in merito a talune problematiche afferenti le disposizioni riguardanti la Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, entrata in vigore nel loro testo originario alla data del 31 dicembre 1996, nonché sulle istruzioni al riguardo impartite dal Ministero degli Affari Esteri alle Autorità diplomatico-consolari con l’unito telex.

Trattasi, in particolare, degli artt. 64, 66 e 67, unitamente ai rimanenti articoli del Titolo IV della legge in argomento.

Pertanto, come rappresentato dal predetto Dicastero, a decorrere dal 21.12.1996 “le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione che possiedono i requisiti richiesti per il riconoscimento automatico in Italia possono essere presentati direttamente agli ufficiali dello stato civile, o ai Capi degli Uffici Consolari che ne esercitano le funzioni all’estero, per essere trascritti, iscritti o annotati come per legge. E ciò a prescindere dal momento temporale in cui le sentenze e gli atti stranieri sono stati formati.

Infatti, con l’entrata in vigore del titolo IV della legge 218/95, viene riconosciuta de-jure efficacia in Italia ai provvedimenti giurisdizionali ordinari e di volontaria giurisdizione dei giudici stranieri. E tali provvedimenti vengono presi in considerazione unicamente per gli effetti (che dopo il 31/12/1996 sono automatici e immediati, nel rispetto di determinati presupposti condizionali) loro attribuiti nell’ordinamento giuridico interno.

Si tratta quindi di provvedimenti ai quali non si applica la previsione di cui all’art.72, n.1 della legge medesima. Questa, in particolare, prende in considerazione la situazione dei processi civili da proporre o già proposti davanti ai giudici italiani in materia di diritto internazionale privato.

E stabilisce che la nuova situazione normativa stabilita per determinare l’ambito della giurisdizione italiana e per individuare il diritto disciplinante le singole categorie di rapporti giuridici, deve essere applicata soltanto alle domande giudiziali proposte dopo il 31.12.1996. A meno che, nel nuovo giudizio, non occorra fare riferimento ad una situazione giuridica creata ed esaurita quanto ai suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Con l’occasione si ricorda infine che la legge n.218/95 fa comunque salve, per la materia cui essa si riferisce, le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte”.

 

Le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato all’attenzione , per quanto di rispettiva competenza, dei Signori Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale nonché degli Uffici che trattano la “subjecta materia”, per opportuna informazione e per l’esatto adempimento.

Tornerà gradito un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

 

                                                      IL DIRETTORE GENERALE

                                                            f.to   (Marino)

 

 

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CIRCOLARE N. K.60.1                                   ROMA 20.2.1999

 

OGGETTO: Attuazione della Legge 15.5.1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successivo Regolamento  di attuazione di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Rinnovo della modulistica riguardante i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana attivati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

              Le recenti disposizioni tese allo snellimento dell'attività amministrativa, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 recante il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", hanno introdotto innovazioni di portata generale incidenti anche sulle procedure di acquisto della cittadinanza italiana con riferimento alla documentazione da allegarsi a corredo delle relative istanze.

              Pertanto, sentito anche l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/1997 si forniscono agli uffici riferimenti e indicazioni sulle modalità da seguire nell'applicazione delle predette disposizioni.

 

DESTINATARI

              Come è noto, in precedenza era stato ritenuto che nell'ambito del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana non fossero pienamente applicabili agli stranieri i precetti già introdotti in materia di autocertificazione dalla legge n. 15/1968, nella considerazione che, trattandosi di soggetti appartenenti ad ordinamenti di altri Stati, non fossero legittimati a produrre autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire a corredo delle istanze di naturalizzazione.

              Un'apertura a tale linea era venuta dal D.P.R. n. 130 del 25.1.1994 che aveva compreso tra coloro che possono rendere autodichiarazioni i cittadini stranieri della Comunità europea, così come specificamente indicato all'art. 6, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rientrassero tra quelle di cui agli artt. 2, 3, 4 della legge n. 15/1968.

              La nuova legge n. 127 e più espressamente l'art. 5 del recente regolamento n. 403/98 ha ulteriormente chiarito che nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione Europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

              Per quanto concerne invece i cittadini extracomunitari residenti in Italia, purchè iscritti all'anagrafe della popolazione residente, lo stesso articolo prevede che possono utilizzare le dichiarazioni in argomento limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

              Si precisa inoltre che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento italiani in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati e costituisce violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettarne l'esibizione ( combinato disposto dell'art. 3 c. 1, l. n. 127/97 e art. 7, cc. 4 e 5 del D.P.R. n. 403/98).

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

              Gli stranieri residenti, anche non comunitari, possono rendere dichiarazioni sostitutive dei seguenti documenti purchè i dati siano comunque certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

              Pertanto possono essere autocertificati:

1) residenza,

2) stato civile,

3) stato di famiglia,

4) casellario giudiziale,

5) situazione reddituale o economica

              La situazione penale nel Paese di origine potrà essere autocertificata solo da cittadini comunitari.

              Possono altresì rendere nel proprio interesse dichiarazioni riguardanti anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, per es. cittadinanza italiana del coniuge (art. 2, D.P.R. n. 403/1998).

              Per quanto concerne l'estratto dell'atto di nascita, da prodursi a corredo delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana inoltrate ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992, occorre osservare che l'art. 9, comma 1 del D.P.R. 403/98 ribadisce la necessità della sua esibizione sia per i cittadini comunitari che per gli extracomunitari.

 

ATTI ACQUISITI D'UFFICIO

              L'estratto dell'atto di matrimonio dovrà essere chiesto d'ufficio ai sensi dello stesso art. 9 del D.P.R. 403\98 da codeste Prefetture al Comune che conserva il relativo registro secondo le indicazioni fornite dall'interessato nella sua dichiarazione.

              Ugualmente dovranno essere accertati d'ufficio i carichi pendenti.

              Per quanto riguarda in particolare il permesso di soggiorno, le Questure dovranno attestarne il possesso e la validità temporale nel prescritto rapporto informativo che già viene trasmesso a codeste Prefetture sia per le concessioni ex art.5 che per quelle ex art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

              Inoltre, nel medesimo rapporto, per quanto concerne le istanze attivate ex citato art. 9, relativamente al soggiorno dell'interessato, dovrà essere indicata la data del suo ingresso nel territorio nazionale e del primo rilascio del relativo permesso nonché dei successivi rinnovi.

              Con l'occasione si tiene a rammentare che tenuto anche conto del regime introdotto dalla legge n. 675/96 sulla tutela della privacy, le osservazioni da formulare in ordine allo straniero o apolide aspirante alla cittadinanza italiana, per quanto concerne le istanze ex art. 5, dovranno riferirsi esclusivamente all'esistenza delle cause ostative indicate dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 91/92 indicando in tal caso l'Autorità giudiziaria ove risultino pendenti procedimenti penali a carico dell'interessato.

              Per quanto concerne invece il rapporto informativo redatto in merito alle istanze ex art. 9 si richiama l'attenzione sulla necessità che vengano sempre forniti gli elementi evidenziati nella circolare K60.1/86 del 7 novembre 1996 (es. livello di integrazione, conoscenza della lingua ed ogni utile elemento per valutare l'attuale situazione reddituale ed economica) oltre all'eventuale esistenza di cause preclusive concernenti la posizione giudiziaria dell'interessato.

              Si ribadisce che tali notizie potranno essere dedotte anche da colloqui ai quali può essere invitato liberamente solo il richiedente la cittadinanza italiana ai sensi del predetto articolo 9 al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al nostro status civitatis.

 

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

              Si richiama l'attenzione circa le modalità di sottoscrizione dell’istanza, previste dall’art. 2, commi 10 e 11, della legge 16.6.1998, n. 191.

              Questa, anche se contenente dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 403/98, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata, trasmessa per posta o via fax unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento italiano di identità del sottoscrittore o rilasciato da uno dei Paesi comunitari. La fotocopia del documento è inserita nel fascicolo.

              Nei casi in cui l'istanza contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 2 del citato D.P.R. n. 403/98 (es. cittadinanza italiana del coniuge) la sottoscrizione, secondo quanto disposto dal successivo art. 3, non è soggetta ad autenticazione purchè apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

              Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

 

VERIFICHE

              Nei casi in cui vengano prodotte dichiarazioni sostitutive di certificazione, le Amministrazioni procedenti sono tenute, ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, a verificare anche a campione la rispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in possesso degli uffici competenti al rilascio della relativa certificazione.

              Codeste Prefetture procederanno pertanto alla individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio circa il contenuto della dichiarazione così come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 5 febbraio 1999, n.1.1.26/10888/9.84.

              La predetta circolare prevede, inoltre, che le Prefetture svolgano un ruolo di sensibilizzazione e promozione dell'applicazione del regolamento avvalendosi dei Comitati provinciali della Pubblica Amministrazione.

              Tale organo potrà quindi essere sentito sia per concordare i criteri per le verifiche che per stabilire le modalità di trasmissione per via informatica o telematica tra le diverse Amministrazioni dei dati richiesti.

              In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 603 del 16 novembre 1993, i documenti saranno tutti esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'art. 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 642, come specificato nella circolare ministeriale MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2.

Ove tali verifiche non potessero essere concluse entro il breve termine (30 giorni) previsto dall'art. 2 del D.P.R. 18.4.1994, n. 362, concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana", per l'inoltro delle istanze corredate della relativa documentazione a questo Ufficio, codeste Prefetture provvederanno comunque a trasmettere l'istanza con l'allegata documentazione entro il predetto termine nelle more del completamento dell'acquisizione dei dati richiesti d'ufficio nonché delle opportune verifiche. Sarà comunque necessario segnalare tempestivamente a quest'Ufficio l'eventuale mancata rispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in possesso degli uffici competenti.

              Anche a tale riguardo sembra opportuno ricordare che diviene ormai indifferibile pervenire alla rapida informatizzazione delle procedure concernenti i procedimenti di cittadinanza.

              Si richiama l'attenzione degli Uffici sulle previsioni del citato regolamento n. 403/98 (art.7 c. 5) relative alla violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive.

              Nello stesso tempo si ritiene opportuno che gli operatori del settore informino gli interessati sulla responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false.

              Va evidenziato infatti che, ove la dichiarazione effettuata risulti falsa, il comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 prevede la decadenza dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968 a carico dell'interessato.

              L'introduzione della normativa sulla semplificazione comporta comunque una diversa impostazione dei rapporti con gli utenti. Sarebbe quindi auspicabile poter stabilire un contatto non solo formale, instaurando un dialogo continuo in cui l'informativa, anche mediante cartellonistica e speciale modellistica, diventi uno degli elementi cardine del procedimento pur con le necessarie limitazioni determinate dalla esigenza, altrettanto prioritaria, di assicurare la speditezza dello stesso procedimento.

              Si precisa comunque che l'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati in suo possesso - sia oggetto di autocertificazione che richiesti d'ufficio - ma non ha un onere in tal senso, perché l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.

              Nel far presente che il citato regolamento n.403/98 entrerà in vigore il 23 febbraio prossimo, si trasmettono, oltre agli schemi di domanda con la relativa documentazione modificata secondo le recenti normative sulla semplificazione, anche i nuovi moduli di istanza contenenti le formule per le dichiarazioni sostitutive che potranno essere rese in luogo dei documenti richiesti secondo il disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 403/1998.

 

 

                                                         IL DIRETTORE GENERALE

                                                                f.to  Catalani

 

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CIRCOLARE N. K.8/2/99                        Roma 24.11.1999

 

OGGETTO: Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana.

 

         Pervengono a questo Ufficio istanze di naturalizzazione italiana, inoltrate dagli interessati ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 5.2.1992 n. 91, per le quali talvolta è dato riscontrare discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal Paese di origine del naturalizzando e le generalità riportate nei documenti italiani e nelle autocertificazioni prodotte a corredo dell'istanza.

         Ciò si verifica in particolare per i cittadini appartenenti a Paesi il cui ordinamento si ispira a criteri diversi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento italiano per quanto concerne l'attribuzione delle generalità ai propri cittadini.

         In taluni ordinamenti, infatti, è previsto che il nome imposto alla nascita sia seguito dal nome del padre, dal nome del nonno e dall'eventuale cognome, mentre in altri le donne, a seguito del matrimonio, acquistano il cognome del coniuge, anche se straniero e con quello vengono poi identificate per il loro ordinamento, anche a seguito di divorzio. Ne consegue che l'istituto del cognome è diversamente disciplinato dalle norme dei vari ordinamenti statali, sebbene i cittadini stranieri debbano essere registrati con le originarie generalità dalle nostre autorità amministrative le quali devono rilasciare loro le relative certificazioni con i nomi previsti dagli ordinamenti di appartenenza anche se diversi rispetto all'ordinamento italiano.

         Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell'identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi generali vigenti in materia di diritto all'identità personale, che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla legge nazionale del soggetto.

         Tale principio di "carattere generale" è contenuto nella Convenzione di Monaco del 5.9.1980 ed è stato recepito nel diritto interno italiano all'art. 24, comma 1 della legge 31.5.1995 n. 218 concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

         Pertanto deve ritenersi corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalità del cittadino straniero residente nel nostro territorio, ancorchè coniuge di cittadino italiano, debbano tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza.

         I problemi sorgono invece quando lo straniero viene registrato dalle nostre Autorità solo con un nome ed un cognome, tenendo conto, cioè, dei criteri previsti dall'ordinamento italiano.

         In tali ipotesi si riscontrano delle difformità in ordine alle generalità contenute nei documenti rilasciati dalle Autorità del suo Paese di origine (es. l'estratto di nascita, certificato penale) e quelle contenute nei documenti rilasciati  dalle nostre Autorità (es. certificato di residenza, certificato di matrimonio ecc.) e riferiti allo stesso soggetto.

         Nei casi in cui il procedimento di naturalizzazione viene avviato a seguito di un'istanza corredata da documentazioni contenenti generalità difformi si è posto il problema di individuare quali generalità devono essere indicate nel decreto di attribuzione della cittadinanza, al fine di evitare anche dubbi in ordine alla trascrizione del D.M. in questione nei registri di stato civile e anagrafe.

         Si è quindi pervenuti - d'intesa con il Ministero della Giustizia - all'adozione di un nuovo schema di decreto di concessione della cittadinanza. Ciò anche al fine di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria per la rettifica degli atti di stato civile e di anagrafe successivamente al giuramento prestato dagli interessati.

         Sono stati pertanto individuati due momenti.

         Il primo riguarda la presentazione da parte dell'interessato, ancora cittadino straniero, dell'istanza di naturalizzazione con allegata la documentazione da cui risultino le sue generalità secondo la legge dello Stato cui egli appartiene. Con tali generalità egli viene indicato nel decreto in questione nella parte riguardante la sua idoneità come istante e come soggetto cui viene conferita la cittadinanza italiana. Ciò è in linea con l'art. 24, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 che, essendo di carattere generale, si  applica indistintamente a tutti i cittadini stranieri che chiedono la naturalizzazione italiana.

         Il secondo momento riguarda invece l'identità secondo la legge italiana, e, in particolare, l'attribuzione del cognome che gli compete. Quando il neo cittadino non può mantenere, in base alla normativa vigente in Italia, il cognome originario straniero nello stesso decreto è precisato come va individuato il nuovo cittadino secondo la legge italiana.

         L'indicazione, nel contesto del decreto concessorio della cittadinanza, del cognome originario dell'interessato e di quello adeguato all'ordinamento giuridico interno, consentirà all'ufficiale dello stato civile di trascrivere l'atto originario di nascita con le generalità del paese di origine, annotandovi le esatte generalità spettanti secondo il diritto italiano e comunicando queste ultime, per le variazioni occorrenti, all'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'art.6 della Legge 24.12.1964, n. 1228 senza bisogno di instaurare giudizio di rettificazione.

         Si prega di voler notiziare di quanto sopra esposto i comuni di codesta provincia.

                                                     IL DIRETTORE GENERALE

                                                              f.to (Catalani)

 

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CIRCOLARE N. K.28.4                                       ROMA 13.11.2000

 

OGGETTO: Acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato – art. 3 della legge 31.12.1998, n. 476 – Effetti della trascrizione del provvedimento di adozione.

            La legge 5 febbraio 1992, n. 91 concernente “Nuove norme sulla cittadinanza”, stabilisce all’art. 3 che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, confermando la previsione già contenuta nell’art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione e affidamento dei minori.

           L’interpretazione data alla norma è stata quella di considerare cittadino italiano l’adottato alla data in cui il provvedimento straniero di adozione diveniva definitivo.

            La recente legge 31 dicembre 1998, n. 476 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione ha apportato modifiche alla predetta legge n. 184\1983.

            Con tale ultima legge, infatti, è stata adottata una maggiore uniformità delle procedure relative alla materia dell’adozione internazionale fra gli Stati contraenti assicurando il riconoscimento delle adozioni realizzate in ciascun Paese in conformità alla Convenzione.

            Il nuovo procedimento di adozione internazionale comprende una fase in Italia che termina con il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni ed una fase all’estero che si conclude con la sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera.

            Solo dopo tale pronuncia il bambino, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali - istituita dalla predetta legge n. 476 - entra in Italia in una situazione di affidamento familiare (ex art. 34 della legge), che dura tutto il tempo necessario al Tribunale per la verifica che il provvedimento dell’autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla Convenzione dell’Aja.

            Se il Paese estero in cui è stato emesso il provvedimento di adozione è uno dei Paesi che ha ratificato la Convenzione, il Giudice, dopo aver verificato che non sussistono le condizioni previste dall’art. 24 per il diniego - che cioè non è manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore - e che sussistono le condizioni previste dall’art. 35 della legge, che cioè non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia dei minori, che sussista la certificazione di conformità alla Convenzione nonchè l’autorizzazione all’ingresso in Italia emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile (art. 35, n. 3).

            Se, invece, l’adozione è avvenuta in un Paese che non ha ratificato la Convenzione, o che non sia firmatario di accordi bilaterali, il Tribunale dei minorenni deve espletare un’indagine più complessa (art. 36, n. 2), che entra nel merito dell’adozione stessa, tra cui, ad esempio, la verifica della prova della condizione di abbandono del minore.

            Per quanto riguarda la questione di specifico interesse, relativa alla decorrenza dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato, si fa presente che l’art. 34, n. 3 della legge n. 184\1983, così come modificato dalla legge n. 476 stabilisce che questo avverrà “...per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile”.

            Tale dizione ha fatto sorgere dubbi in merito alla effettiva decorrenza dell’acquisto della nostra cittadinanza da parte del minore.

            Dal tenore letterale della norma sembrerebbe, infatti, che l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato abbia natura costitutiva, e quindi efficacia ex nunc, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione del provvedimento di adozione.

            C’è da osservare però che tale interpretazione conferirebbe alla trascrizione del provvedimento di adozione natura costitutiva del nostro status civitatis e non avrebbe, come più conforme a tale istituto, la funzione di attribuire pubblicità e certezza giuridica all’atto stesso.

            Inoltre, poichè abbiamo visto che il giudice ordina la trascrizione dopo aver espletato una procedura che può anche essere piuttosto complessa (soprattutto per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione), ogni ritardo della trascrizione del provvedimento di adozione potrebbe comportare un danno nei confronti dell’adottato, come ad esempio nel caso in cui tale trascrizione avvenisse successivamente al compimento della maggiore età dell’interessato, pur se la pronuncia del giudice estero fosse avvenuta durante la minore età. Ciò gli precluderebbe l’acquisto ope legis della nostra cittadinanza.

            Ciò non sembra che si attagli allo spirito della legge n. 476\98 che pone al centro di tutta la complessa procedura l’interesse primario del bambino e sarebbe inoltre in netto contrasto con il disposto di cui all’art. 27 della legge che equipara lo stato di figlio legittimo a quello di figlio adottivo.

            Attesa la rilevanza della questione è stato interessato il Ministero della Giustizia, tuttora competente nella materia dell’ordinamento dello stato civile, nonché la Commissione per le adozioni internazionali, che hanno condiviso le perplessità manifestate da questo Ufficio confermando che la trascrizione del provvedimento di adozione non può avere efficacia costitutiva dell’acquisto della cittadinanza italiana, ma va invece considerata come condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione che, una volta trascritto, " esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia”.

            Tale interpretazione, secondo il citato Dicastero, risulta coerente con i principi generali dell’Ordinamento di Stato Civile, “nell’ambito del quale l’iscrizione o la trascrizione di un atto nei registri ha la sola funzione di attribuire certezza giuridica e dare pubblicità ai fatti registrati, giammai quella di incidere sul momento costitutivo di uno status giuridico il cui sorgere scaturisce esclusivamente dagli atti o dai fatti ai quali la legge attribuisce l’efficacia costitutiva del rapporto giuridico”.

            In tema di adozione internazionale, il titolo avente efficacia costitutiva del nostro status civitatis non può che essere il provvedimento di adozione in quanto, determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide anche sull’acquisto della nostra cittadinanza.  

            In conclusione la trascrizione negli atti di stato civile del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria non è condizione costitutiva dello status civitatis italiano. Rende solo possibile l’efficacia ex tunc del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all’atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte a due diversi status giuridici trascritti sugli atti di stato civile del minore: di affidamento familiare fino al momento della pronuncia, da parte del Tribunale dei minori, dell’ordine di trascrizione e solo successivamente di adozione con la conseguente acquisizione della cittadinanza italiana.

              Il predetto Ministero ha altresì fornito il proprio avviso in ordine alla eventuale applicabilità nella procedura di cui trattasi dell'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 concernente il "Regolamento di esecuzione della legge recante nuove norme in materia di cittadinanza."

              Com’è noto, l'attestazione riguardante le ipotesi di acquisto o riacquisto della cittadinanza è emessa dal Sindaco sul presupposto che si tratti di effetto riconducibile ad una specifica previsione normativa e cioè che non richieda una dichiarazione dell'interessato.  La predetta attestazione costituisce l'atto in forza del quale l'ufficiale dello stato civile esegue la trascrizione nei registri di cittadinanza e l'annotazione nell'atto di nascita.

              Nel caso di adozione internazionale tale attestazione, oltre a non essere necessaria, non è neanche più compatibile con la disposizione in argomento (art. 3 della legge n.476/1998 che ha modificato l’art. 34 della legge n.184/1983).

              Infatti, se il titolo costitutivo dello "status civitatis" – che è il provvedimento straniero di adozione - acquista efficacia ex tunc solo con la trascrizione nei registri dello stato civile, la attestazione da parte del Sindaco dell'avvenuto acquisto non ha più ragione di essere in quanto non potrebbe essere emessa prima di tale registrazione, ed è solo da quel momento che può dirsi perfezionato l'iter complesso che determina a tutti gli effetti l'acquisto della cittadinanza. Ne discende, pertanto, che nei casi di acquisto “ope legis” della cittadinanza italiana per effetto di adozione di un minore straniero, l’adempimento della trascrizione del provvedimento di adozione assorbirà quelli ulteriori previsti invece dalla norma regolamentare citata per le altre fattispecie di acquisto automatico previste dalle legge.

              Attesa la particolare rilevanza e urgenza della questione, tenuto conto che le disposizioni sulla procedura in tema di adozione internazionale hanno piena efficacia con la pubblicazione dell’albo degli Enti autorizzati (G.U. del 31 ottobre 2000), si invitano le SS.LL. -competenti sulla vigilanza della tenuta dei registri di stato civile-a voler disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza dei Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                  f.to  Sorge


 

CIRCOLARE N. K.60.1                                           ROMA 8.1.2001

 

OGGETTO: Efficacia retroattiva della sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 16.4.1975 - Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo il 1° Gennaio 1948 con stranieri.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975, dichiarò l'illegittimità dell'art. 10 della Legge 13.6.1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la naturalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.

A seguito di tale sentenza, il Legislatore, con la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia (n. 151 del 19.5.1975), nello stabilire che la moglie conservava la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, formulò altresì l'art. 219 che consentiva alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione.

Tenuto conto del tenore letterale della disposizione in argomento - "la donna che, per effetto del matrimonio con straniero o mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione...." - era stato ritenuto che per tutte le fattispecie cristallizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 151 la dichiarazione in argomento avesse natura costitutiva. Ciò comportava che il riacquisto della cittadinanza aveva effetto dal giorno successivo a quello della dichiarazione.

Tale interpretazione circoscriveva quindi gli effetti temporali della sentenza n. 87 limitandone l'efficacia retroattiva, così che le ex cittadine non ottenevano la reintegrazione "ope legis" nella originaria cittadinanza, ma solo la facoltà di riacquistarla.

Su tale questione è sorto un vasto contenzioso.

Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.

12061 del 26.6.1998, hanno confermato la posizione già assunta in passato dalla Suprema Corte, sostenendo che le pronunce di incostituzionalità "sopravvenuta" per effetto dell'introduzione del dettato costituzionale comportano l'eliminazione della norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico solo ed esclusivamente a decorrere dal 1°.1.1948, superando la giurisprudenza della I° Sezione Civile di quella Suprema Corte (sentenze nn. 6297 e 10086 rispettivamente del 10.7.1996 e del 18.11.1996) di cui erano state rese note le conclusioni da questo Ufficio con circolare pari numero in data 10.12.1996.

Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite, gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità, nel caso di antinomia costituzionale sopravvenuta, "non possono retroagire oltre la data del 1° gennaio 1948, sicchè i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono in alcun modo essere incisi dalla sentenza stessa".

Pertanto, nella fattispecie oggetto della pronuncia del 1998 (matrimonio

contratto con straniero anteriormente al 1948) l'interessata, per effetto del matrimonio, perse la cittadinanza italiana e può riacquistarla con efficacia ex nunc avvalendosi dell’art. 219, comma 1 della citata legge n. 151\1975.

C’è da osservare, peraltro, che le Sezioni Unite nella recente sentenza non hanno toccato la posizione di cittadinanza delle nostre connazionali coniugatesi con cittadino straniero dopo il 1° gennaio 1948, non rientrando nel caso oggetto della pronuncia stessa.

Per tali fattispecie, questo Ufficio ha finora ritenuto, di intesa con il Ministero della Giustizia e con il Ministero degli Affari Esteri, che la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana resa da parte dell’interessata ai sensi del citato art. 219 non potesse che avere natura costitutiva.

Essendo pervenuta di recente, una pronuncia giurisprudenziale in senso

contrario a tale indirizzo, quest'Amministrazione ha interpellato l'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto Organo Legale, con nota n. 669482 del 23 giugno 2000, ha

espresso l'avviso che gli effetti della soprarichiamata sentenza n. 87/75 retroagiscono alla data del 1° gennaio 1948 e che la dichiarazione di cui al citato art. 219 non determina il riacquisto della cittadinanza italiana, ma disciplina solo le condizioni per poter esercitare i diritti connessi alla detenzione del nostro status civitatis.

Ne consegue che le nostre connazionali, coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1° gennaio 1948, non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana.

In analogia, non hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana le

cittadine il cui coniuge l’ha perduta dopo il 1° gennaio 1948.

Pertanto, alla luce del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato d’intesa con i Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri, deve ritenersi che alle coniugate dopo il 1° gennaio 1948 in presenza di una manifestazione di volontà, ancorché già espressa, vada riconosciuto il possesso ininterrotto del nostro status civitatis.

Tale riconoscimento potrà avere luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di ultima residenza o l'Autorità Consolare, in caso di residenza all'estero, dovrà di conseguenza provvedere alla annotazione a margine dell'atto di nascita dell’interessata del mantenimento della cittadinanza italiana dandone comunicazione all'Ufficio Anagrafe per i conseguenti adempimenti, riguardanti l'aggiornamento della relativa scheda anagrafica individuale, dello schedario elettorale e l'eventuale iscrizione nell'A.I.R.E.

Poiché comunque alcune donne, benché coniugate dopo il 1° gennaio 1948, non hanno potuto rendere la suddetta manifestazione di volontà, in analogia alla opzione prevista in relazione agli effetti conseguenti alla sentenza n. 30\1983 –secondo la quale i figli di madre cittadina nati a decorrere dal 1° gennaio 1948 acquistavano alla nascita la cittadinanza italiana- anche i figli delle predette, qualora manifestino una volontà in tal senso, si possono considerare cittadini italiani.

Pertanto, ove gli interessati ne facciano richiesta, gli operatori di stato civile dovranno procedere preliminarmente all'annotazione del possesso ininterrotto del nostro status civitatis in favore della genitrice e successivamente agli incombenti concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei richiedenti.

Per quanto concerne, invece, le fattispecie anteriori al 1948, nulla vi è di

innovato, in quanto la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I° Civ. n. 15062 del 22.11.2000), di cui è stato dato ampio risalto negli organi di stampa, non ha fatto altro che confermare la linea adottata dalla stessa sezione già in precedenza che, comunque, al momento, costituisce un indirizzo isolato e pertanto esplica i suoi effetti esclusivamente tra le parti in causa.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della

presente circolare venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza per l’esatta osservanza degli orientamenti sopra evidenziati, fornendo un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

 

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                f.to  (Sorge)

 

 

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CIRCOLARE TELEGRAFICA N. K.78   ROMA 19.2.2001

 

OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”. Indirizzi applicativi.

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2000 è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

La normativa in argomento prevede che le persone originarie dei territori individuati al comma 1° della legge, già appartenuti all’impero austro-ungarico, emigrate all’estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’art. 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Pertanto, poiché la legge suddetta è già in vigore, si rappresenta che gli Ufficiali di stato civile competenti o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all’estero, dovranno accettare le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 1 della legge che, comunque, benché iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci solo al termine della procedura di riconoscimento che non potrà che essere effettuata dagli Organi Centrali.

 

Le dichiarazioni ricevute saranno quindi trattenute agli atti di quegli Uffici in attesa di successive direttive che verranno emanate al riguardo.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza.

 

Tornerà gradito un cortese cenno d’ intesa e di assicurazione.

 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE

                                                              f.to (Sorge)

 

 

 

 

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CIRCOLARE N. K. 78                                      ROMA 24.12.2001

 

OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti" -Indirizzi applicativi.

 

       Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono state impartite le prime direttive circa le modalità applicative della legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti".

In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all’estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell'art. 1 della legge chiarendo che, benchè iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto “ex tunc” solo al termine della procedura di riconoscimento ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.

Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate all'estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori gia appartenuti all’Impero austro-ungarico - costituitosi com’è noto nel 1867 – attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano e nella Venezia Giulia, con l'attuale provincia di Gorizia e con quelli gia italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975 (v. elenco allegato).

La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione, sia l’arco temporale entro cui l’emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell’impero austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S.Germano.

Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla Legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall’avo emigrato all’estero, nell’arco temporale di interesse, originario dei territori indicati.

Inoltre, per l'individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l'applicazione del regime di particolare favore, introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie, che hanno riguardato i territori considerati dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all’epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell’acquisto per nascita del nostro status civitatis.

Per quanto concerne le disposizioni pattizie, richiamate nel testo legislativo, si rileva che il Trattato di S. Germano, all’articolo 72, prevedeva per i residenti all’estero, già pertinenti dei territori ceduti all’Italia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art.19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l’espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dell’ulteriore requisito dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al 1 gennaio 1948 le normative, che sono succedute, nel riconoscere lo ius sanguinis, non ne consentivano però la derivazione in via materna.

L’opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente, potrebbe delinearsi la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e delle eventuali disparità di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all’estero, incorsi successivamente nella perdita del nostro status civitatis.

Peraltro, tenuto conto dell’intricata situazione sotto l’aspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato da un’apposita Commissione Interministeriale, in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e di Osimo.

La predetta Commissione, istituita con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2001 e composta da Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Università "La Sapienza" di Roma e di questo Dicastero, si è riunita in data recente ed ha individuato, in linea di massima, la documentazione sulla base della quale sarà effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonchè di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare riguardo all’accertamento dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell’Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione.

Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n.379/2000 dovranno produrre presso l’Ufficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana, in caso di residenza all’estero, i seguenti documenti:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato di residenza attuale;

3) documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone, in quest'ultimo caso andrà esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;

4) documentazione idonea a dimostrare l'emigrazione nell'arco temporale compreso tra l’anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all’estero della residenza nel periodo indicato);

5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6) attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell'interessato quali i seguenti:

a) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell'interessato e dei suoi ascendenti;

b) dichiarazione di appartenenza nazionale;

c) data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico - linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana e pagelle scolastiche, corrispondenza familiare ecc.).

Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire, da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che, nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri comunitari residenti all’estero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.

L’Ufficiale dello stato civile ovvero l’Autorità diplomatica e consolare raccolta la dichiarazione mediante l’iscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza in capo all’interessato e al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione l’Autorità competente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.369 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli effetti, della data di presentazione della dichiarazione. Decorso il termine assegnato, in caso di inadempimento la documentazione prodotta, anche se incompleta, verrà comunque inviata.

L’Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all’emanazione della comunicazione dell'esito dell’accertamento, nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all’interessato, o al lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.

Per le dichiarazioni rese in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale riguardante l'esito dell’accertamento ministeriale, ne farà annotazione in calce all’atto di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.

Per le dichiarazioni raccolte all’estero, l’Autorità diplomatica o consolare trasmetterà copia della dichiarazione e della comunicazione dell’esito dell’accertamento ministeriale all’Ufficiale dello stato civile del comune italiano -da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1° comma, 2° periodo del D.P R. n.396-che provvederà alla loro annotazione sull’atto di nascita dell’interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2° comma.

Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia a questo Ministero, alle SS.LL. ed alle locali Autorità di P.S.

Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa, cosi come previsto dall’art.15 della legge sulla cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinchè il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, per l’opportuna informazione circa gli adempimenti di spettanza.

Tornerà gradito un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

                                                               IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                   f.to  (D’Ascenzo)

 

 

A) TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLE ATTUALI PROVINCE DI TRENTO, BOLZANO e GORIZIA

 

B) COMUNI RICONOSCIUTI FACENTI PARTI DEL REGNO D’ITALIA IN BASE AL TRATTATO DI RAPALLO DEL 12.11.1920:

La Dalmazia limitatamente alla città ed al Comune di Zara, alle frazioni di Borgo Erizzo, Cerno Boccagnazzo ed a parte della frazione di Diclo, l’Istria con le isole di Cherso e Lussino con le isole minori, le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti (artt. 2 e 3 del suddetto Trattato).

 

VARIAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10.2.1947

 

C) COMUNI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA

- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Fiume:

 

1 Abbazia                                6 Fiume                       12 Valsanta Marina

2 Castel Jablanizza                    7 Fontana del Conte             (gia Moschiena)

3 Castelnuovo d'Istria                8 Laurana                     13 Villa del Nevoso

4 Clana                                   9 Matteria

5 Elsane                                10 Mattuglie                         

                                           11 Primano

- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Gorizia:

  1 Aidussina                        13 Idria

  2 Bergogna                       14 Merna Comeno

  3 Cal di Canale                   15 Montenero di Idria       24 San Martino Quisca

  4 Canale d’Isonzo               16 Montespino                25 S. Croce di Aidussir

  5 Caporetto                      17 Opacchiasella              26 SantaLucia d’Isonzo

  6 Castel Dobra                   18 Plezzo                       27 San Vito di Vipacco

  7 Cernizza Goriziana            19 Ranziano                    28 Sonzia

  8 Chiapovano                    20 Rifembergo                29 Tarnova della Selva

  9 Circhina                          21 Salona d’Isonzo           30 Temenizza

10 Comeno                         22 Sambasso                  31 Tolmino

11 Gargaro                          23 San Daniele                32 Vipacco

12 Gracova Serravalle                del Carso                   33 Zolla


- Comuni già appartenenti all’antica prov. di Pola:

  1 Albona                                 12 Gimino                    22 Pisino

  2 Antignana                             13 Lanischie                 23 Pola

  3 Arsia                                    14 Lussingrande            24 Portole

  4 Barbana d’Istria                      15 Lussinpiccolo            25 Rovigno d’Istria

  5 Bogliuno                               16 Montona                 26 Rozzo

  6 Broni Maggiore                       17 Neresine                  27 Sanvincenti

  7 Canfanaro                             18 Orsera                     28 Valdarsa

  8 Cherso                                 19 Ossero                    29 Valle d’Istria

  9 Dignano d’Istria                      20 Parenzo                   30Visignano d’Istria

10 Erpelle -Cosina                     21 Pinguente               31 Visinada

11 Fianona                                 

 

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Trieste:

1 Bucuie                             7 Duttogliano                        12 Senosecchia

2 Cave Auremiane                8 Postumia Grotte                  13 Sesana

3 Corgnale                          9 San Giacomo in Colle           14 Tomadio

4 Cossana                           10 San Michele di Postumia     15 Villa Slavina

5 Crenovizza                        11 San Pietro del Carso

6 Divaccia San Canziano

 

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Zara:

1 Zara                                       2 Lagosta


- Comuni facenti parte della zona B dell'ex territorio libero di Trieste ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di Osimo del 10.11.1975:

1 Buie d'Istria                             5 Isola d’Istria                    9 Umago

2 Capodistria                              6 Maresego                       10 Verteneglio

3 Cittanova d'Istria                      7 Monte di Capodistria        11 Villa Decani

4 Grisignana                               8 Pirano

 

D) COMUNI RESTITUITI ALL’ITALIA IN BASE AL MEDESIMO TRATTATO DI OSIMO DEL 10.11.1975:

1 Duino Aurisina (Diocesi di Gorizia)

2 Monrupino (Diocesi di Trieste) 

3 Muggia (Diocesi di Trieste)        

4 San Dorligo della Valle(Diocesi di Trieste)

5 Sgonico (Diocesi di Trieste)

6 Trieste (Diocesi di Trieste)

 

 

*  *  * 


CIRCOLARE N. K.73                         ROMA 30.5.2002

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito al riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

Pervengono da parte degli Enti interessati richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed in particolare sul disposto delle lettere c) e d).

Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

Com’è noto, l’art. 13 disciplina l’istituto del riacquisto della cittadinanza italiana a favore di chi l’abbia dismessa ed a prescindere dai motivi della perdita.

Il riacquisto contemplato dall’art. 13 della suddetta legge n. 91/1992, avendo carattere generale, è applicabile anche nei confronti di quei soggetti già investiti della cittadinanza italiana, ma che ne siano stati privati in conseguenza di un fatto giuridicamente rilevante per l’ordinamento italiano vigente all’epoca dell’evento stesso: ad esempio, il riacquisto con le modalità contemplate dalle citate disposizioni può essere utilizzato, oltre che da parte di coloro che avevano perso la cittadinanza italiana in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 8 o 12 della legge n. 555 del 13.6.1912, anche da parte della donna che aveva perso la cittadinanza italiana ex art. 10 della legge n. 555/1912 a seguito di matrimonio contratto anteriormente al 1° gennaio 1948 con straniero, anche se questa ipotesi è stata prevista espressamente dall’art. 219 della legge 19.5.1975, n. 151, è stata richiamata dal secondo comma dell’art. 17 della medesima legge n. 91, che ha ribadito un regime di particolare favore per le nostre ex connazionali residenti all’estero.

Relativamente alle disposizioni citate in premessa, per quanto riguarda la lett. c), si rammenta che tale fattispecie recita che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista “se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica”.

La dichiarazione di cui sopra, quindi, può essere resa anche all’estero, ma avrà efficacia – a norma dell’art. 15 della legge n. 91/1992 - allorchè si sia realizzata l’ulteriore condizione della residenza in Italia.

Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno dalla data della dichiarazione rende inefficace la stessa resa in precedenza dall’interessato.

In Italia, l’ex cittadino residente è tenuto a manifestare la predetta volontà dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del comune ove mantiene la propria dimora abituale o dove intende fissarla, mentre risiedendo ancora all’estero dovrà renderla esclusivamente dinanzi all’Autorità Consolare italiana.

Per quanto concerne, invece, il riacquisto ai sensi della lettera d) del succitato articolo 13, tale fattispecie normativa prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana sul presupposto della mera residenza sul territorio della Repubblica protratta per un anno, salva la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale.

Si precisa che per entrambe le disposizioni il concetto di residenza rilevante ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana, secondo le norme di cui all’ art. 13 della Legge 5.2.1992, n. 91, rimane quello assunto dall’art. 43 del C.C., costituito da un elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale sul territorio della Repubblica, e da un elemento soggettivo, costituito dalla intenzione di eleggere una località italiana quale sede dei propri affari e interessi.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti relativi all’accertamento della sussistenza dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572.

Si precisa, infatti, che a norma dei commi 3, 5 e 6 del suddetto art. 16, le dichiarazioni rese dagli interessati dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare volte all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte, con le modalità di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nell'apposito registro di cittadinanza tenuto presso l'ufficio consolare italiano dove siano state rese e dovranno, poi, essere trasmesse in copia conforme, unitamente all’esito dell’accertamento, effettuato dalla Autorità consolare che le ha ricevute, al comune italiano che sia stato individuato come competente dalle norme contenute nel suddetto Ordinamento dello stato civile, perché provveda alla trascrizione delle dichiarazioni stesse e dell’esito dell’accertamento ad esse relativo negli analoghi registri di cittadinanza.

Infine, le SS.LL. vorranno disporre affinché venga richiamata l’attenzione degli Ufficiali di stato civile dei Comuni compresi nel territorio della circoscrizione di interesse perchè diano comunicazione delle generalità degli ex cittadini rientrati dall’estero (ed iscritti nell’anagrafe della popolazione residente), entro trenta giorni dall’avvenuto rientro.

Contestuale comunicazione dovrà essere data alle locali Autorità di Pubblica Sicurezza che vorranno evidenziare la eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.

Ciò al fine di consentire a questo Ministero l’esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto della originaria cittadinanza.

Attesa la delicatezza degli adempimenti evidenziati, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti interessati, fornendo un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

 

                                                            IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                            f.to  (Anna Maria D’Ascenzo)

 

 

 

 

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Quadro Sinottico

 

_________________________

 

        

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CITTADINANZA

 

 

La legge  n. 91 del 5 febbraio 1992, concernente nuove norme sulla cittadinanza italiana, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38, è entrata in vigore il 16 agosto 1992 ed ha abrogato tutte le leggi e le disposizioni emanate precedentemente in materia.

 

         Il Regolamento di esecuzione della legge è stato introdotto con D.P.R. del 12 ottobre 1993 n. 572 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.1.1994, n. 2).

 

         Il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana è stato introdotto con il D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.6.1994, n. 136).

 

         La legge 14 dicembre 2000, n. 379 recante “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero Austroungarico e ai loro discendenti” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.12.2000, n. 295) è entrata in vigore il 20 dicembre 2000.

 


 

PRINCIPI E DISPOSIZIONI PRINCIPALI

 

 

 

 

       PRINCIPI

 

         a) La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiani è italiano anch’esso.

 

         b) L’uguaglianza tra l’uomo e la donna.

 

c) Possibilità di detenzione della doppia o multipla cittadinanza ad eccezione per i casi contemplati dalla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanze plurime firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

 

         d) La volontà di evitare condizioni di apolidia.

 

 

         DISPOSIZIONI

 

         1) Acquisto della cittadinanza italiana

        

         a) per filiazione (art. 1, 1.a)

 

         b) per nascita sul territorio italiano (“ius soli” o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza (art. 1, 1.b) o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano (art. 1.2).

 

         c) per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto (art. 2).

 

         d) per adozione (art. 3).

 

         e) per acquisto volontario:

 

·    dichiarazione (art. 4): uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana dichiarando la sua volontà di volerla conseguire, a condizione che sussistano determinati requisiti (nascita sul territorio della Repubblica), oppure, se discendente da cittadino italiano per nascita, svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane o assumendo un pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, oppure se risiede in Italia nei due anni precedenti la maggiore età.

 

·    matrimonio (art. 5):

Requisiti:

- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residente all’estero;

- validità del matrimonio;

- assenza di condanne penali nei casi indicati dall’art. 6;

- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale (art. 6);

- acquisizione: per decreto del Ministro dell’Interno, su domanda dell’interessato (art. 7).


·       naturalizzazione (art. 9):

La cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, a diverse categorie di stranieri a cui vengono richiesti determinati periodi di residenza.

Il periodo ordinario di residenza legale chiesto è di dieci anni (art. 9.1.f).

Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni:

- tre anni di residenza per i discendenti di ex cittadini italiani e per gli stranieri nati sul territorio italiano (art. 9.1.a);

- quattro anni di residenza per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati (art. 9.1.e. e art. 16.2), così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art. 9.1.b);

- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero (art. 9.1.c).

 

La cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato (art. 9, comma 2).

 

·      Riconoscimento ai sensi della legge 14.12.2000, n. 379:                                                                                       

          La cittadinanza italiana può essere riconosciuta alle persone nate e residenti nei territori appartenuti all’ex Impero Austroungarico, comprendenti quelli attualmente italiani e quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e il Trattato di Osimo del 10.9.1975, che abbiano trasferito all’estero la propria residenza prima del 16 luglio 1920 ad esclusione nell’attuale Repubblica Austriaca. Tale facoltà è consentita anche ai discendenti delle persone di cui sopra.

E’ necessario che gli interessati rendano una dichiarazione intesa a conseguire la cittadinanza entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

2) Perdita della cittadinanza italiana

 

a) per rinuncia: un cittadino italiano ha la facoltà di rinunciare alla propria cittadinanza a mezzo di dichiarazione, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possegga, acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 11), qualora cessi l’adozione per cause non imputabili all’adottato (art. 3, comma 4), qualora abbia conseguito durante la minore età la cittadinanza italiana e sia in possesso di un’altra straniera (art. 14).

 

b) automaticamente in virtù dell’art. 12: per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico dirigenziale presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano.

 

c) in caso di revoca dell’adozione, purchè l’adottato detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3).

 

3) Riacquisto della cittadinanza italiana

 

a) per dichiarazione alle condizioni stabilite dall’art. 13;

 

b) automaticamente salvo espressa rinuncia alle condizioni stabilite dall’art. 13;

 

c) per dichiarazione entro i due anni successivi all’entrata in vigore della legge (facoltà, poi, consentita fino al 31.12.1997) per le persone che avevano perduto la cittadinanza italiana in virtù della precedente normativa, senza l’obbligo della residenza in Italia.

 

d) per dichiarazione da parte della donna che anteriormente al 1° gennaio 1948 aveva perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio contratto con cittadino straniero o per mutamento di cittadinanza del coniuge (art. 17, comma 2 e art. 219 l. 19.5.75, n. 151).

 

4) L’Apolidia

L’apolidia di un soggetto può essere riconosciuta sia in sede giudiziaria che in via amministrativa.

In via amministrativa è regolamentata dall’art. 17 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 che attribuisce al Ministero dell’Interno la competenza ad emettere il certificato di riconoscimento dello status di apolide.

 

*  *  *


 

ACCORDI INTERNAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

 

1. ACCORDI BILATERALI

 

·    Trattato del Laterano tra l’Italia e la Santa Sede, Roma 11 febbraio 1929; scambio di note dal 1940 al 1980 concernenti la cittadinanza dei cardinali residenti a Roma.

 

·    Trattato di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia, 10 novembre 1975 (art. 3 e scambio di note tra i due Governi).

 

2. ACCORDI MULTILATERALI

 

·    Trattato di San Germano, 10 settembre 1919 (artt. 70 e segg.).

 

·    Trattato di Pace di Parigi, 10 febbraio 1947 (artt. 19 e 20).

 

·    Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanze plurime, Strasburgo, 6 maggio 1963, ratificata con legge 4.10.1966, n. 876.

 

·    Secondo Protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo, reso esecutivo con legge 14.12.1994 n. 703.

 

         In base all’art. 26 della nuova legge sulla cittadinanza permane l’applicabilità dei Trattati Internazionali anche se difformi dalle disposizioni della legge. 

 

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Si precisa infine che le dichiarazioni di volontà di cui alla legge 5.2.1992, n. 91 vanno rese presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, presso le Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane.

 

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Appendice

 

 

l e   l e g g i

 

1. Leggi pregresse

 

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Legge 13 giugno 1912, n.555 sulla cittadinanza italiana

 

Art. 1.

– E’ cittadino per nascita:

1.    Il figlio di padre cittadino;

  1. Il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (2);
  2. Chi è nato nel [Regno] se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno].


Art.2.

– Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

[E’ a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità] (3).

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l’anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell’articolo 279 del codice civile.

 

Art. 3

– Lo straniero nato nel [Regno] o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1.    Se presta servizio militare nel [Regno] o accetta un impiego dello Stato;

  1. Se, compiuto il [21°] anno, risiede nel [Regno] e dichiara entro il [22°] anno di eleggere la cittadinanza italiana (4);
  2. Se risiede nel [Regno] da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n.2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l’avo paterno siano stati cittadini per nascita.

 

Art.4. (5)

– la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato;

  1. Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;
  2. Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel [Regno];
  3. Allo straniero che risieda da due anni nel [Regno] ed abbia reso notevoli servigi all’Italia [od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana] (6);
  4. Dopo sei mesi di residenza, a chi sarebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

E’ in facoltà del Governo di concedere in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 e 4 del presente articolo.

 

Art. 5.

– Il decreto [ reale] di concessione non avrà effetto se la persona cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al [Re e di osservare lo Statuto] e le altre leggi dello Stato.

 

Art.6.

– [La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all’Italia servigi di eccezionale importanza] (7).

 

Art. 7.

– Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi (8).

 

Art. 8.

– Perde la cittadinanza:

1.    Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza;

  1. Chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento dalla residenza all’estero;

  1. Chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi previsti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

 

Art. 9.

– Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

  1. Se presti servizio militare nel [Regno] o accetti un impiego dello Stato;
  2. Se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene o provi di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
  3. Dopo due anni di residenza nel [Regno] se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.2 e 3 se l’ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

E’ ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel [Regno], in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

 

Art. 10. (9)

– [La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

[La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi (10). In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

 

Art. 11.

- [Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito; ma può recuperarla secondo le disposizioni dell’articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comunque con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell’articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la maglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

 

Art. 12. (12)

– I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all’estero conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita divenuto cittadino può entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

 

Art. 13.

– l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi ha effetto dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e le formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

 

Art. 14.

-       Chiunque risieda nel [Regno] e non abbia la cittadinanza italiana né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

 

Art. 15.

      E’ equiparato al territori del [Regno], per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

 

Art. 16.

– Le dichiarazioni previste nella presente legge possono essere fatte all’ufficiale di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, ad un [regio] agente diplomatico o consolare all’estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del [Re* ad altri pubblici ufficiali.

 

Art. 17.

– Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 e 15 del codice civile, l’articolo 36 della legge sull’emigrazione 31 gennaio 1901, n.23 la Legge 17 maggio 1906, n.217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti, riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al [Regno].

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

 

Art. 18.

– Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell’articolo 4.

 

Art. 19.

– Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non per i fatti posteriori all’entrata in vigore di questa.

Ma coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l’anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro ai quali le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

 

Art. 20.

– Il Governo stabilirà con decreto [reale], udito il parere del Consiglio di stato, le norme per l’applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

__________________________

NOTE

La legge n.555/1912 è qui riportata nel testo emendato, in vigore al momento della sua abrogazione.

1.      Tra parentesi quadra[….] le norme modificate o abrogate, i riferimenti al soppresso ordinamento monarchico e le sentenze della corte Costituzionale.

2.      I nn. 1 e 2 dell’articolo 1 furono modificati dall’articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n.123, riportata di seguito. Il n.1 fu dichiarato incostituzionale con sentenza n.30 del 28 gennaio 1983, della Corte Costituzionale.

3.      Dichiarato incostituzionale con sentenza del 28 gennaio 1983, n.30 della Corte Costituzionale.

4.      Modificato in 18° e 19° dalla legge 3 ottobre 1977, n.753.

5.      Modificato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n..1997 (G.U. 19 dicembre 1934, n.297)

Il testo originario dell’articolo 4 era il seguente:

"La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1) allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;

2) allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3) allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4) dopo un anno di residenza a chi sarebbe potuto diventare cittadino italiano per un beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione."

6.      Il periodo tra parentesi era da ritenersi abrogato dall’articolo 1 e seg, della Legge 21 aprile 1983, n.123.

7.      Abrogato con R.D.L. 1° dicembre 1934, n.1997.

8.      I doppi cittadini considerati da questa norma non erano tenuti ad optare per una sola cittadinanza retta dalla legge n. 123/1983 articolo 5. Questa norma disciplinava un’ipotesi di doppia cittadinanza diversa da quella retta dall’articolo 7 della Legge n. 555/1912. La prima cittadinanza derivava all’interessato iure sanguinis da uno dei genitori; la seconda dall’essere nato in uno Stato che gliene l’aveva attribuita iure soli.

9.      L’articolo doveva considerarsi abrogato a seguito della legge 19 maggio 1975, n.151, della Legge n. 123/1983 e della sentenza della Corte costituzionale n. 87/1975. Rimaneva in vigore l’ultima parte del terzo comma, applicabile soltanto alla donna che aveva rinunziato alla cittadinanza italiana avendone acquisito per matrimonio una straniera.

10.    Questa disposizione era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte costituzionale (G.U. 23 aprile 1975, n.108).

11.    L’articolo 11 era abrogato per effetto dell’articolo 143 ter della legge n.151 del 1975 e degli articoli 1 e 4 della legge n.123/1983.

12.    L'articolo 12 era da ritenersi abrogato dall'articolo 5 della legge n 123/1983

 

 

 

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Legge 21 aprile 1983, n.123 “Disposizioni in materia di cittadinanza” (G.U. 26 aprile 1983, n.112)

Art. 1.

– Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento e cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

Art. 2.

– Precludono l’acquisto della cittadinanza:

  1. La condanna per un dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale;
  2. La condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall’autorità giudiziaria italiana;
  3. La sussistenza, nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

 

Art. 3

Ai sensi dell’articolo 1) la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’ interno, ad istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

L’istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all’acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l’emanazione del decreto previsto nel primo comma.

 

Art. 4.

– Con proprio decreto motivato il Ministero dell’interno respinge l’istanza ove sussistano le cause ostative previste nell’articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l’istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.

L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dall’istanza stessa sia decorso un anno.

 

Art. 5.

(1) E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età(2).

 

Art. 7.

– La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciarvi con dichiarazione resa all’autorità competente ai sensi dell’articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Art. 9.

-       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.

 

NOTE:

1.      Cfr. articolo 5 Legge 4 maggio 1983, n. 184, sull’adozione di minori stranieri.

2.      Cfr. legge 15 maggio 1986, n.180. – Modificazioni all’articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza (abrogata).

 

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2. leggi in vigore

 

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LEGGE 5 febbraio 1992, n.91
Nuove norme sulla cittadinanza.

 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992)

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non puo' essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.


Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.


Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.    Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana puo' essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Art. 24.

(abrogato dall’art. 110 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396)

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1› dicembre 1934, n.1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. è soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1460):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 dicembre 1988.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 1a commissione il 18 ottobre 1989; 27 giugno 1990; 13 dicembre 1990.
Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n.1460/ A - relatore sen. MAZZOLA).
Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5702):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, III, IV, XI e della commissione per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla I commissione il 9 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

- I delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, sono quelli contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino.

Note all'art. 17:

- Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) è il seguente:

"Art. 8. - Perde la cittadinanza:

1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Puo' il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)".

"Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, puo' entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto".

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art.

1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5. - è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".

- Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) è il seguente:

"Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

è abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge".

Nota all'art. 19:

- L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è così formulato:

"Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.

2. Il governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al par.

1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione".

Nota all'art. 21:

- La legge n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". La citata legge è entrata in vigore il 1› giugno 1983.

Nota all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota all'art. 17.

Note all'art. 26:

- La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza.

- La legge n. 108/1z926 recava: "Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".

- Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: "Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza".

- L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era così formulato:

"Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera".

- La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in materia di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo, della medesima legge così disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".

- L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori) così recitava:

"Art. 39. - Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge".

- L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n.

123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) così recitava: "Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza".

 

* * *


D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

Art. 1.Definizioni

1. Nel presente regolamento la legge presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

A) si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
B) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorita' competenti;
C) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.

Art. 2. Acquisto della cittadinanza

 per nascita nel territorio dello stato

1. Il figlio, nato in italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

Art. 3. Dichiarazione di volonta'

1. La dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

A) atto di nascita;
B) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
C) certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

A) atto di nascita;
B) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
C) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.

4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

A) atto di nascita;
B) documentazione relativa alla residenza.

Art. 4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza

1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

A) atto di nascita;
B) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:

A) atto di nascita;
B) certificato di situazione di famiglia;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza.

4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.

7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione

1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il ministro dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

Art. 6. Riconoscimento

 della sentenza straniera di condanna

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

Art. 7. Notifica e giuramento

1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.

3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero dell'interno.

5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza (1)

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. In italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

A) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
B) certificato di cittadinanza italiana;
C) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
D) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Art. 9. Decreto di intimazione

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.


Art. 10. Riacquisto della cittadinanza

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

A) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
B) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
C) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Art. 11. Inibizione al riacquisto

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

Art. 12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

Art. 13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.


Art. 14. Dichiarazioni di cittadinanza

1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.

2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.

3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.

Art. 15. Sanzioni amministrative

1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile (2)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto.

Art. 17. Certificazione della condizione d'apolidia

1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

A) atto di nascita;
B) documentazione relativa alla residenza in italia;
C) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18. Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).

Art. 19. Abrogazione di norme

1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 NOTE _____________________________________________________________________________

1.      ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 è abrogato il secondo periodo dell’art. 8, n. 1;

2.      ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 all’art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      nel comma 5, le parole”all’ufficiale di stato civile individuato ai sensi dell’art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238” sono sostituite dalle seguenti: “all’ufficiale dello stato civile competente;

b)      il comma 6 è abrogato;

c)      al comma 8 è aggiunto il seguente periodo “Le attestazioni per i minori residenti all’estero, di cui all’art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 vengono emesse dall’autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall’art. 12 del presente regolamento (ndr del D.P.R. n. 396\2000); l’autorità diplomatica o consolare le trasmette all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione sull’atto di nascita”:

 

* * *


Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 362

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana


Articolo 1

Presentazione della domanda

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.

2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:

a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;

b) stato di famiglia;

c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;

d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;

e) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;

f) certificato di residenza;

g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

Articolo 2

Istruttoria

1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.

Articolo 3

Definizione del procedimento

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 4

Comunicazioni e notificazioni

1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.

Articolo 5

Disposizioni sul termine

1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.

Articolo 6

Verifiche periodiche

1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.

Articolo 8

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.




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Legge 14 dicembre 2000, n. 379

"Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000

 

Art. 1.

    1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all’impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

        a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

        b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

    2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. È abrogato l’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

*  *  *


Convenzione sulla Riduzione dei Casi di Cittadinanza Plurima

e sugli Obblighi Militari in caso di Cittadinanza Plurima Firmata a Strasburgo il 6 Maggio 1963, ratificata con Legge 4 Ottobre 1966, n. 876 (G.U. 31.10.1966, n. 272)

 

Gli Stati membri del Governo d’Europa, firmatari della presente Convenzione:

Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una più stretta unione fra i suoi Membri;

Considerando che il cumulo di cittadinanza è fonte di difficoltà, e che un’azione comune al fine di ridurre, per quanto è possibile, nelle relazioni fra Stati membri, i casi di cittadinanza plurima, risponde ai fini perseguiti dal Consiglio d’Europa;

Considerando che è auspicabile che un individuo che possegga la cittadinanza di due o più Parti Contraenti non abbia a compiere i propri obblighi militari che nei riguardi di una sola di dette Parti;

Hanno convenuto su quanto segue:

 

CAPITOLO I

Della Riduzione dei Casi di Cittadinanza Plurima

 

Articolo 1

1. I cittadini maggiorenni della Parti Contraenti che acquistano, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, per naturalizzazione, opzione o reintegrazione, la cittadinanza di un’altra Parte, perdono la loro cittadinanza precedente: essi non possono essere autorizzati a conservarla.

2. I cittadini minorenni delle Parti Contraenti che acquistano, nelle stesse condizioni, la cittadinanza di un’altra Parte, perdono ugualmente la loro cittadinanza precedente se, qualora la loro legge nazionale preveda la possibilità per i minori di perdere in simile caso la loro nazionalità, sono stati dovutamente abilitati o rappresentati; non possono essere autorizzati a conservare la precedente cittadinanza.

3. Perdono ugualmente la loro nazionalità precedente i minori, con esclusione di quelli che sono o sono stati coniugati, che acquistano di pieno diritto la cittadinanza di un’altra Parte Contraente al momento e per il fatto di naturalizzazione, di opzione o reintegrazione del loro padre e della loro madre. Allorché solo il padre o la madre perde la loro precedente cittadinanza, la legge della Parte Contraente della quale il minore possedeva la cittadinanza determinerà quello dei suoi genitori di cui seguirà la condizione; in quest’ultimo caso, essa potrà subordinare la perdita della cittadinanza col preventivo consenso dell’altro genitore o di un rappresentante legale per l’acquisizione della nuova cittadinanza.

         Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni della legislazione di ognuna delle Parti Contraenti relativamente al recupero della propria nazionalità, la Parte di cui i minori previsti al comma precedente possedevano la cittadinanza avrà facoltà di fissare delle particolari condizioni che permettano loro, raggiunta la maggiore età, di recuperare detta cittadinanza a seguito di una espressa manifestazione di volontà.

       4. Per la perdita della cittadinanza prevista al presente articolo la maggiore età o la minore età, come pure le condizioni di abilitazione e di rappresentanza, sono determinate dalla legge della Parte Contraente di cui l’individuo possiede la cittadinanza.

 

Articolo 2

 

1. Ogni individuo che possegga la cittadinanza di due o più Parte Contraenti potrà rinunciare all’una o alle altre cittadinanze, con l’autorizzazione della Parte Contraente alla cittadinanza della quale intende rinunciare.

3.    Questa autorizzazione non sarà rifiutata dalla Parte Contraente di cui il cittadino maggiorenne possiede di pieno diritto la cittadinanza se questi ha, oltre o

4.    almeno da dieci anni, la residenza abituale fuori di detta parte e a condizione che egli abbia la propria residenza abituale sul territorio della Parte di cui intende conservare la nazionalità.

  L’autorizzazione non sarà rifiutata dalla Parte Contraente di cui il cittadino minorenne sia in regola con le condizioni previste al comma precedente, se la propria legge nazionale permette al minorenne di perdere la sua nazionalità con semplice dichiarazione e se è stato dovutamente abilitato o rappresentato.

1.    La maggiore età, la minore età come pure le condizioni di abilitazione e di rappresentanza sono determinate dalla legge della Parte Contraente alla cittadinanza della quale l’individuo intende rinunciare.

 

Articolo 3

 

       La Parte Contraente, alla nazionalità del quale l’individuo desidera rinunciare, non percepirà, in questa occasione, alcun diritto o tassa speciale.

 

Articolo 4

 

       Le disposizioni della presente Convenzione non si oppongono all’applicazione delle disposizioni più favorevoli alla riduzione di casi di cittadinanza plurima, contenute o che saranno introdotte ulteriormente sia nella legislazione nazionale di ogni Parte Contraente, sia in ogni altro trattato, convenzione o accordo fra due o più Parti Contraenti.

 

CAPITOLO II

Degli Obblighi Militari in Caso di Cittadinanza Plurima

Articolo 5

 

1. Ogni individuo che possiede la cittadinanza di due o più Parti Contraenti non è tenuto a soddisfare i propri obblighi militari che nei riguardi di una sola di dette Parti.

       2. Accordi speciali fra le Parti Contraenti interessate potranno determinare le modalità di applicazione della disposizione prevista al paragrafo 1.

 

Articolo 6

 

  In mancanza di accordi speciali conclusi o da concludersi, le disposizioni seguenti sono applicabili all’individuo in possesso della cittadinanza di due o di più Parti Contraenti:

1. L’individuo sarà sottoposto agli obblighi militari della Parte sul territorio della quale egli risiede abitualmente. Ciononostante, detto individuo avrà facoltà, fino a 19 anni, di sottoporsi agli obblighi militari in una qualunque delle Parti di cui possiede ugualmente la cittadinanza sotto forma di arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva almeno uguale a quella del servizio militare attivo nell’altra Parte.

2. L’individuo che ha la propria abituale residenza sul territorio di una Parte Contraente di cui non è cittadino o di uno Stato non contraente, avrà la facoltà di scegliere fra le Parti Contraenti di cui possiede la nazionalità quella nella quale desidera compiere i propri obblighi militari.

3. L’individuo che, conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 o 2, avrà soddisfatto i propri obblighi militari nei riguardi di una Parte Contraente, nelle condizioni previste dalla legislazione di detta Parte, sarà considerato come avente soddisfatto agli obblighi militari nei riguardi della o delle Parti di cui egli è ugualmente cittadino.

4. L’individuo che, anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione fra le Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, ha soddisfatto in una qualunque di dette Parti gli obblighi militari previsti dalla legislazione di quest’ultima, sarà considerato come avente soddisfatto quegli stessi obblighi nella o nelle Parti di cui è ugualmente cittadino.

5. Quando l’individuo abbia soddisfatto i propri obblighi militari effettivi nell’una delle Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, in conformità del paragrafo 1, e trasferisca ulteriormente la propria residenza abituale sul territorio dell’altra Parte di cui possiede la cittadinanza, non potrà essere sottoposto, se necessario, agli obblighi militari di riserva che in quest’ultima Parte.

6. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudicano in nulla la nazionalità degli individui.

7. In caso di mobilitazione in una delle Parti Contraenti, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente articolo non sono applicabili per quanto concerne questa Parte.

 

CAPITOLO III

Applicazione della Convenzione

 

Articolo 7

 

1. Ognuna delle Parti Contraenti applica le disposizioni dei capitoli 1° e 2°.

Tuttavia, ognuna delle Parti Contraenti può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che Essa non applicherà che le disposizioni del capitolo II. In tale caso, le disposizioni del capitolo I non sono applicabili nei riguardi di questa Parte.

Essa potrà ulteriormente, in ogni momento, notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che Essa applica anche le disposizioni del capitolo I. Detta notifica avrà effetto dalla data di ricezione e le disposizioni del capitolo I diverranno da quel momento applicabili nei riguardi di questa Parte.

2. Ognuna delle Parti Contraenti che applica le disposizioni del paragrafo 1°, comma primo, del presente articolo può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che Essa non applicherà le disposizioni del capitolo II che nei riguardi delle Parti Contraenti che applicano le disposizioni dei capitoli I e II. In questi casi, le disposizioni del capitolo II non sono applicabili fra la Parte che fa una tale dichiarazione e la Parte che applica le disposizioni del secondo comma del paragrafo 1.

 

CAPITOLO IV

                                                     Clausole Finali

 

Articolo 8

 

1. Ognuna delle Parti Contraenti può, al momento della firma della presente Convenzione o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di formulare una o più riserve contenute nell’annesso alla presente Convenzione. Nessuna altra riserva può essere ammessa.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può ritirare in tutto o in parte una riserva da Essa formulata in virtù del paragrafo precedente a mezzo di una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà effetto alla data della ricezione.

3. Una parte Contraente che, in virtù del presente articolo, ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della Convenzione, non può pretendere l’applicazione di detta disposizione da parte di un’altra Parte. Essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa l’accetta.

 

Articolo 9

 

1. Ogni Parte Contraente potrà, a mezzo di dichiarazione fatta al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa al momento della firma e del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento in seguito, per quanto concerne gli Stati e territori di cui essa assume la responsabilità internazionale o per i quali è abilitata a stipulare, definire il termine “cittadino” e determinare i “territori” ai quali la presente Convenzione sarà applicabile.

2. Ogni dichiarazione in virtù del presente articolo potrà essere ritirata, per quanto concerne i cittadini e territori designati in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall’art.12 della presente Convenzione.

 

Articolo 10

 

1. La presente Convezione  è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convezione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Nei riguardi di ogni firmatario che la ratificherà o la accetterà ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

 

Articolo 11

 

1.                Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà decidere all’unanimità, di invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire ad essa. Ogni Stato che abbi ricevuto detto invito potrà aderire alla Convenzione depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.

2.                 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito del proprio strumento di adesione.

 

Articolo 12

 

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazione di durata.

2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzandone notifica al Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.

3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretariato Generale.

 

Articolo 13

 

       Il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione:

a)    ogni firma e deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

b)   ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 10 e 11;

c)    ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 8;

d)   il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8;

e)   ogni dichiarazione e ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 e del paragrafo 1 dell’articolo 9;

f)     ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 e delle disposizioni dell’articolo 12, nonché la data nella quale la denuncia avrà effetto.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

FATTO  a Strasburgo, il 6 maggio 1963, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretariato Generale ne comunicherà copia conforme autenticata a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.

Per il Governo della Repubblica d’Austria: Kreisky

Per il Governo del Regno Belga:

Per il Governo della Repubblica di Cipro:

Per il Governo del Regno di Danimarca:

Per il Governo della Repubblica francese:

Il Governo della Repubblica francese dichiara di valersi della riserva prevista al punto 2 dell’Annesso alla Convenzione: Michel Habib-Deloncle.

Per il Governo della Repubblica Federale Tedesca:

E’ considerato come cittadino della Repubblica Federale di Germania, in applicazione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, ogni persona che è tedesca nel senso dell’articolo 116 della Legge Fondamentale della Repubblica di Germania: Carstens

Per il Governo del Regno di Grecia:

Per il Governo della Repubblica d’Islanda:

Per il Governo d’Irlanda:

Per il Governo della Repubblica italiana: Edoardo Martino

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:

Per il Governo d’Olanda: H.R. van Houten

Per il Governo del Regno di Norvegia: Harvard Lange

Per il Governo del Regno di Svezia:

Per il Governo del Repubblica Turca:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: Edward Heath.

 

Annesso

 

       Ognuna delle Parti Contraenti può dichiarare che Essa si riserva:

1.     Di subordinare la perdita della sua cittadinanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 a condizione che la persona interessata risieda abitualmente o fissi la sua residenza abituale in qualunque momento al di fuori del suo territorio, a meno che, trattandosi di una acquisizione per espressa manifestazione di volontà, la stessa persona sia dispensata dalla autorità competente dalla condizione di risiedere abitualmente all’estero.

2.     Di non considerare come un’opzione, ai sensi dell’articolo 1, la dichiarazione sottoscritta dalla moglie in vista di acquisire la nazionalità del marito al momento e per effetto del matrimonio.

3.     Di permettere all’uno dei cittadini di conservare la propria nazionalità precedente se la Parte Contraente di cui chiede di acquisire la cittadinanza, a termini dell’articolo 1, vi consenta preventivamente.

4.     Di non applicare le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione quando la moglie di uno dei suoi cittadini ha acquisito una nuova cittadinanza per tutto il tempo in cui il proprio marito conservi la cittadinanza di detta Parte.

 

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

 

SECONDO PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DEI CASI DI NAZIONALITÀ MOLTEPLICI E SUGLI OBBLIGHI MILITARI IN CASO DI NAZIONALITÀ MOLTEPLICI, RATIFICATO CON LEGGE 14 DICEMBRE 1994, N.703.

 

            Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

 

            Avendo ritenuto necessario di modificare il capitolo 1 della Convenzione sulla riduzione dei casi di molteplicità di nazionalità, e sugli obblighi militari in caso di molteplicità di nazionalità, firmata a Strasburgo. Il 6 maggio 1963, di seguito denominata “la Convenzione”;

 

            Considerato il numero importante di migranti insediati in maniera permanente negli Stati membri del Consiglio d’Europa e la necessità di portare a termine la loro integrazione, in particolare quella dei migranti della seconda generazione, nello Stato di accoglienza mediante l’acquisizione della nazionalità di tale Stato;

 

            In considerazione del numero importante di matrimoni misti negli Stati membri e della necessità di facilitare l’acquisizione da parte di uno dei coniugi; della nazionalità dell’altro coniuge, come pure l’acquisizione da parte dei figli, della nazionalità di entrambi i genitori, al fine di promuovere una univocità di nazionalità in seno alla stessa famiglia;

           

            Considerando che la conservazione della nazionalità d’origine è un fattore importante per la realizzazione di tali obiettivi e tenendo conto delle Risoluzioni (77) 12 e 13 del Consiglio d’Europa relative alla nazionalità dei coniugi di nazionalità diverse ed alla nazionalità dei figli nati in costanza di matrimonio, nonché dell’evoluzione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

 

All’articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue:

            “5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un’altra Parte contraente sul di cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell’età di 18 anni, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d’origine.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità dell’altro coniuge, conservi la sua nazionalità d’origine.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte contraente i cui genitori sono cittadini di Parti contraenti diverse, acquisisce la nazionalità di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d’origine”.

 

Articolo 2

 

            Le dichiarazioni dell’Articolo 4 della Convenzione non si applicheranno a questioni previste dal presente Protocollo.

 

Articolo 3

 

1. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla presente Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di tale Convenzione e che sono altresì Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a. come modificato dal presente Protocollo; oppure

b. qualora gli Stati interessati siano anche parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 di emendamento della Convenzione, come modificati da detto Protocollo e dal presente Protocollo:

2. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di detta Convenzione, le Parti al presente Protocollo, e gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di quest’ultima senza essere Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a) nel suo contenuto originale; oppure

b) qualora gli Stati interessati siano anche Parti al Protocollo del 24 novembre 1977 recante emendamento alla Convenzione, nel suo contenuto modificato da detto Protocollo.

 

Articolo 4

 

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b. firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può firmare senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non è già o se non diviene contestualmente uno Stato contraente alla Convenzione, ed a patto che applichi le disposizioni del Capitolo I della Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 5

 

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d’Europa, Stati contraenti alla presente Convenzione, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità con le disposizioni dell’Articolo 4.

2. Per quanto concerne ogni altro Stato membro che successivamente esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, tale Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

Articolo 6

 

1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che avrà aderito alla Convenzione, potrà aderire al presente Protocollo a condizione di avere accettato le disposizioni del Capitolo I della Convenzione.

2. Ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa invitato ad aderire alla Convenzione sarà considerato come invitato ad aderire al presente Protocollo, a condizione di avere accettato disposizioni del Capitolo 1 di quest’ultima.

3. Per ogni Stato aderente, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 7

 

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale sarà stata ricevuta la notifica da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta di diritto quella del presente Protocollo.

 

Articolo 8

 

            Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

 

Articolo 9

 

            Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed al Governo di ogni Stato avente aderito o essendo stato invitato ad aderire alla Convenzione:

c. ogni firma del presente Protocollo;

d. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

e. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con i suoi articoli 5 e 6;

f. ogni notifica ricevuta in attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 e la data alla quale la denuncia ha effetto.

 

            In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

            Fatto a Strasburgo, il 2 febbraio 1993, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.

(seguono firme)

(traduzione non ufficiale)


 


 

 

 

Bibliografia

 

 

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F. Degni “Della Cittadinanza”- Napoli E. Marghieri – Torino Unione Tip.-Editrice Torinese – 1921

 

A.N.U.S.C.A. – M. Lepri Gallerano “La nuova legge sulla cittadinanza italiana – Commento alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, al D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362” – Maggioli Editore – 1994

 

P. Guglielman – G. Zampaglione “La Cittadinanza – Commento teorico pratico alla normativa vigente – Testi – Formulario” – Casa Ed. Stamperia Nazionale – Roma – 1995.

 

Caritas di Roma – Forum per l’Intercultura “Migrazioni, Paesi e Culture – Esperienze Europee a confronto” – Sinnos Editrice - 1998

 

 

 

 

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Indice

introduzione .....................................................  pag. 1

nota ..................................................................        3

parte prima

commento alla normativa ……………………………………….        5

premesse e cenni storici .........................................        7

 

l’acquisto della cittadinanza ..................................      13

1. per nascita .......................................................      13

2. per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione .............................................................      25

3. per adozione .....................................................      26

4. durante la minore età’.........................................      30

5. per beneficio di legge, ovvero dello straniero o apolide

    discendente in linea retta entro il secondo grado da cittadino italiano

    per nascita e di quello nato in italia e residente legalmente

    fino al raggiungimento della maggiore età..............      35

6. per matrimonio e  per naturalizzazione ...................      43

7. acquisto in forza del trattato fra la santa sede e l’italia dell’11.2 1929    .................................................. 57

8. il riconoscimento della cittadinanza italiana

secondo la legge 14 dicembre 2000, n. 379 .............      58

 

la perdita della cittadinanza ..................................      61

1. per rinuncia ai sensi dell’art. 11 ..........................      61

2. per la convenzione di strasburgo ..........................      63

3. per rinuncia ai sensi degli artt. 14 e 3 ...................      66

4. per sanzione ......................................................      68

 

il riacquisto della cittadinanza ..............................      71

1. secondo l’art. 13 ...............................................      71          

2. secondo l’art. 17 ...............................................      75

3. riacquisto riguardante i destinatari del trattato di pace

di parigi del 10.2.47 e del trattato di osimo del 10.11.75            78

 

parte seconda

le procedure ......................................................      85

 

premesse ..............................................................      87

l’acquisto della cittadinanza per matrimonio

e per residenza (artt. 5 e 9) ...................................      87

 

moduli per l’acquisto della cittadinanza italiana

ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.92, n. 91 e per la

concessione ai sensi dell’art. 9 della stessa legge .....  pag. 93

 

le dichiarazioni di volonta’ ....................................      109

1. per l’elezione della cittadinanza ai sensi

dell’art. 2 comma  2 della legge del 1992 ................     109

2. per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4

della legge del 1992 ............................................     111

3. per la rinuncia alla cittadinanza ..........................     115

4. per il riacquisto della cittadinanza ......................     119

5. per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi

della legge 14.12.2000, n. 379 ..............................     124

 

l’apolidia .............................................................     127

 

parte terza

le circolari .......................................................     129

 

premesse ..............................................................     131

 

circolare n. k.28.1. dell’8.4.1991 “riconoscimento del

possesso dello status civitatis italiano ai cittadini

stranieri di ceppo italiano” ....................................     131

 

circolare n. k.60.1 del 28.9.1993 legge 5 febbraio

1992, n. 91 – “nuove norme in materia di cittadinanza –

linee interpretative” .............................................     136

 

circolare n. k.60.1/86 del 7.11.1996 “procedimenti

di concessione della cittadinanza italiana

d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, concernente

il regolamento recante disciplina dei

procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

competenze delle autorità riceventi le istanze” ..........     148

 

circolare n. k.69/89 del 18.2.1997

legge 5.2.1992, n. 91 – “ norme in materia di residenza

legale nello stato italiano per il cittadino straniero”     158

 

circolare n. k.60.1 del 20.2.1999 “Attuazione della

legge 15.5.97, n. 127 recante misure urgenti per lo

snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo e successivo

regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 20.10.1998,

n. 403. rinnovo della modulistica riguardante i

procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana

attivati ai sensi della legge 5.2.92, n. 91” ............... pag. 162

 

circolare n. k.8\2\99 del 24.11.1999

“generalita’ dei cittadini stranieri nei

decreti di concessione della cittadinanza italiana” ....     169

 

circolare n. k.28.4 del 13.11.2000 “acquisto

della cittadinanza italiana da parte del minore

straniero adottato –art. 3 della legge

31.12.1998, n. 476- effetti della trascrizione

del provvedimento di adozione” ...............................     172

 

circolare n. k.60.1. dell’8.1.2001 “efficacia

retroattiva della sentenza n. 87 resa dalla

corte costituzionale in data 16.4.1975 – nuovi

orientamenti interpretativi per le donne

coniugatesi dopo il 1° gennaio 1948” ......................     177

 

circolare n. k.78 del 19.2.2001 “legge 14.12.

2000, n. 379 concernente disposizioni per il

riconoscimento della cittadinanza italiana

alle persone nate e gia’ residenti nei territori

appartenenti all’impero austroungarico e ai

loro discendenti. indirizzi interpretativi” ................     181

 

circolare n. k.78 del 24.12.2001 “legge 14.12.

2000, n. 379 concernente disposizioni per il

riconoscimento della cittadinanza italiana alle

persone nate e gia’ residenti in territori appartenuti

all’Impero Austro-ungarico ed ai loro

discendenti” – indirizzi applicativi ..........................     183

 

circolare n. k.73 del 30.5.2002 “chiarimenti

in merito al riacquisto della cittadinanza italiana

ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett, c) e d)

della legge 5.2.1992, n. 91” ................................... pag. 192

 

quadro sinottico

disposizioni legislative sulla cittadinanza ................     195

 

principi e disposizioni principali ..............................     196

principi ............................................................     196

disposizioni ......................................................     196

 

accordi internazionali attualmente in vigore ............     201

accordi  bilaterali .............................................     201

accordi multilaterali ..........................................     201

 

appendice

le leggi ..............................................................     203

1.leggi pregresse ..................................................     203

legge 13.6.1912, n. 555 .......................................     203

legge 21.4.1983, n. 123 .......................................     210

2. leggi in vigore ..................................................     212

legge  5  febbraio 1992, n. 91 ..............................     212

d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 .............................     223

d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362 ................................     231

legge  14  dicembre 2000, n. 379 ...........................     234

convenzione di strasburgo del 6.5.1963 .................     235

secondo protocollo di emendamento

alla convenzione di strasburgo ............................     245

 

bibliografia .......................................................     251

 

 

 

 

 

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A cura di Giuseppina Buono, in servizio presso l’Ufficio

Cittadinanza della Direzione Centrale per i Diritti Civili,

la Cittadinanza e le Minoranze



(1) ora: DIREZIONE GENERALE ITALIANI ALL’ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE – UFF.III°