Fiche
amendement
Proposition
d’amendement à l’Article : 17
Proposition
d’amendement au protocole:
Déposée
par Madame ou Monsieur : Mme Elena PACIOTTI
Qualité : -Suppléante
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Parte II
Articolo
17: [Diritto penale sostanziale]
Il
Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura
legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alla definizione
delle incriminazioni e delle sanzioni:
-nei settori della criminalità
particolarmente grave e che hanno una dimensione transnazionale derivante
segnatamente dal carattere o dalle incidenze delle infrazioni o da una
particolare necessità di perseguirla in comune. Questi settori di
criminalità sono in particolare i
seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle
donne e dei minori, comportamenti razzisti e xenofobi, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi,
riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento,
criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione
dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando
all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, può
individuare altri settori di criminalità che rispondono ai criteri di
cui al presente trattino;
-nei settori della criminalità che reca
pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione,
allorché si rivelano necessarie sanzioni
penali per garantire un'attuazione efficace di tale politica.
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Explication éventuelle :
L'elenco proposto si ispira all'articolo 29 e all'articolo 31, lettera e) del TUE attuale e, tuttavia, esso sembra addirittura costituire un passo indietro rispetto ad Amsterdam (che reca una lista meramente esemplificativa, retta dall'"in particolare" di cui all'art. 29).