Fiche amendement

 

Proposition d’amendement à l’Article : 17

 

Proposition d’amendement au protocole:

 

 

Déposée par Madame ou Monsieur : Mme Elena PACIOTTI

 

 

Qualité :        -Suppléante

 

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Parte II

Articolo 17: [Diritto penale sostanziale]

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alla definizione delle incriminazioni e delle sanzioni:

-nei settori della criminalità particolarmente grave e che hanno una dimensione transnazionale derivante segnatamente dal carattere o dalle incidenze delle infrazioni o da una particolare necessità di perseguirla in comune. Questi settori di criminalità sono in particolare i seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, comportamenti razzisti e xenofobi, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, può individuare altri settori di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente trattino;

-nei settori della criminalità che reca pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, allorché si rivelano necessarie sanzioni penali per garantire un'attuazione efficace di tale politica.

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Explication éventuelle :

L'elenco proposto si ispira all'articolo 29 e all'articolo 31, lettera e) del TUE attuale e, tuttavia, esso  sembra addirittura costituire un passo indietro rispetto ad Amsterdam (che reca una lista meramente esemplificativa, retta dall'"in particolare" di cui all'art. 29).