Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI DEI MINORI

 

 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Elena Rozzi

 

marzo 2003

 


Di quali diritti sono titolari i minori stranieri non accompagnati?

 

 

 

I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nellíordinamento italiano; alcuni sono completamente soli, mentre altri sono accolti da parenti.

 

I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del ìsuperiore interesse del minore ì) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di ìnon discriminazioneî).

La Convenzione riconosce poi a tutti i minori uníampia seria di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, allíistruzione, allíunitý familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

 

Ma quali diritti sono effettivamente riconosciuti dalla normativa italiana ai minori stranieri non accompagnati?

E nei casi in cui i diritti che dovrebbero essere loro riconosciuti sono invece violati da disposizioni amministrative o dalle prassi, quali strumenti abbiamo per fare in modo che siano effettivamente garantiti?

 

In queste brevi schede trovate alcune risposte alle domande che pi˜ frequentemente vengono poste riguardo ai diritti dei minori non accompagnati.

Le norme di riferimento sono riportate nelle note.

 

Sul sito di Save the Children potete trovare le fonti normative citate e documenti pi˜ approfonditi di analisi della normativa (http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm), nonchÈ la giurisprudenza relativa a ricorsi contro provvedimenti di rimpatrio e a ricorsi per ottenere un permesso di soggiorno dopo il compimento dei 18 anni (http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm).

 

Per ulteriori informazioni e consulenze su casi specifici, potete rivolgervi al Servizio di Consulenza Legale di Save the Children Italia, scrivendo allíindirizzo e-mail legale@savethechildren.it

 

Infine, per ricevere informazioni aggiornate sui minori stranieri non accompagnati in Italia (novitý legislative, giurisprudenza, dati, appuntamenti ecc.) potete iscrivervi alla Newsletter trimestrale, compilando la richiesta scaricabile sul sito di Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
I minori stranieri non accompagnatiÖ

 

 

1) Ö hanno diritto alla protezione ed allíassistenza?

 

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:

1)    il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono[1]; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri Ë attribuita, come per i minori italiani, allíEnte Locale (in genere il Comune);

2)    líaffidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunitý o istituto; líaffidamento puÚ essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, puÚ essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale)[2]; la legge non prevede che per procedere allíaffidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;

3)    líapertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestý[3].

 

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:

1)    alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi[4];

2)    al Giudice Tutelare, per líeventuale apertura della tutela;

3)    al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo[5].

 

Come vedremo nei paragrafi successivi, la disposizione dellíaffidamento e líapertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto allíottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilitý per il minore di presentare ricorsi.

 

 

 

 

2) Ö hanno diritto di restare in Italia?

 

1) Líinespellibilitý

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione Ë disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o líaffidatario espulsi.[6]

 

 

 

 

2) Il rimpatrio assistito

I minori stranieri non accompagnati possono perÚ essere rimpatriati mediante rimpatrio assistito.

1) Il rimpatrio assistito si differenzia dallíespulsione in quanto Ë un provvedimento che puÚ essere adottato solo se, in seguito a uníindagine nel paese díorigine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciÚ sia opportuno nellíinteresse del minore e al fine di garantirne il diritto allíunitý familiare.

Il rimpatrio assistito, che Ë disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autoritý responsabili del paese díorigine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).

Infine, a differenza dellíespulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

 

2) Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, il Comitato per i minori stranieri avvia entro 60 giorni le indagini nel paese díorigine. Le indagini vengono svolte da organizzazioni non governative convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quali il Servizio Sociale Internazionale, il VIS, líAIBI ecc.

Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dallíente presso cui Ë ospitato, riguardo alla sua opinione circa líeventualitý del rimpatrio.

Dopo che líorganizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese díorigine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore Ë stato sentito, il Comitato decide se Ë nellíinteresse del minore essere rimpatriato o restare in Italia.

Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dallíorganizzazione che ha svolto le indagini nel paese díorigine.

Se invece il Comitato valuta che sia nellíinteresse del minore restare in Italia, dispone il ìnon luogo a provvedere al rimpatrioî e segnala la situazione del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per líeventuale affidamento[7].

 

3) I criteri in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente definiti. In generale, il minore non puÚ essere rimpatriato se il rimpatrio comporta dei rischi, come nel caso in cui non siano stati rintracciati i genitori o altri familiari, o questi non siano disposti a riaccoglierlo, o il minore provenga da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Nel caso in cui il rimpatrio non comporti rischi, per rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo il Comitato dovrebbe comunque considerare una serie di fattori, quali la volontý del minore (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione e che questa sia debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua etý e del suo grado di maturitý[8]), la volontý dei suoi familiari, le opportunitý (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore in Italia.

Tali fattori dovrebbero essere tenuti in conto, benchÈ non in modo rigido e vincolante, per valutare caso per caso quale soluzione risponda maggiormente allíinteresse del minore: Ë quindi fondamentale che il Comitato riceva tutte le informazioni in merito dagli operatori che seguono il minore a livello locale, mediante relazioni approfondite e aggiornate.

Di fatto, tuttavia, il Comitato spesso non tiene conto di questi criteri: sono stati infatti disposti provvedimenti di rimpatrio anche di minori che si erano dichiarati nettamente contrari, i cui genitori si erano dichiarati contrari, che provenivano da contesti poverissimi e che si erano integrati positivamente in Italia.

 

4) Il minore ha comunque diritto, rappresentato dal suo tutore, di presentare ricorso alla Magistratura (TAR o Tribunale ordinario[9]) contro il provvedimento di rimpatrio. Vi sono giý stati diversi casi in cui il TAR o il Tribunale ha annullato il provvedimento di rimpatrio.

 

 

3) La richiesta di asilo

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalitý, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, possono presentare domanda di asilo.

In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante líeventuale rimpatrio.

La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minore e/o il suo tutore.

Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo.

Se invece rigetta la domanda di asilo, il minore ha comunque diritto, rappresentato dal suo tutore, di presentare ricorso alla Magistratura contro il rigetto.[10]

 

 

 

 

3) Ö hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno?

 

1) Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore etý[11].

Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.)[12].

Una circolare del Ministero dellíInterno ha affermato che il permesso per minore etý non consente di lavorare e non puÚ essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni[13].

Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto di esercitare attivitý lavorativa Ë da considerarsi illegittimo (vedi par. 6).

Inoltre, la legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni[14] (vedi par.7).

 

 

2) I minori titolari di permesso per minore etý possono convertire questo permesso in un permesso di soggiorno per affidamento se:

Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e puÚ essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni[15].

 

 

3) I minori affidati ai sensi dellíart. 4 della legge 184/83 (che comprende sia líaffidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia líaffidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con líaffidatario vengono iscritti nel permesso di soggiorno dellíaffidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni[16].

Si puÚ sostenere che anche i minori che sono entrati in Italia dopo aver compiuto 14 anni, e che quindi non sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dellíaffidatario, possano ricevere un permesso per motivi familiari.

Nel caso in cui la Questura non rilasci un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore etý, Ë possibile presentare ricorso alla Magistratura per chiedere il permesso per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e puÚ essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni[17].

 

 

4) Si puÚ sostenere che le norme riguardanti i minori affidati ai sensi della legge 184/83 (iscrizione nel permesso di soggiorno dellíaffidatario e dopo il compimento dei 14 anni rilascio del permesso per motivi familiari) dovrebbero essere applicate anche a:

BenchÈ molte Questure non rilascino un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore etý ai minori che si trovano in queste condizioni, Ë comunque possibile presentare ricorso alla Magistratura al fine di ottenere il permesso per motivi familiari.

 

 

5) I minori che hanno terminato líespiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore etý e hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale[20].

Il permesso per protezione sociale puÚ inoltre essere rilasciato ai minori che si trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumitý per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di uníorganizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori[21].

Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed Ë rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni.

 

 

6) I minori stranieri non accompagnati che presentano domanda di asilo ricevono un permesso di soggiorno per richiesta di asilo; se in seguito vengono riconosciuti come rifugiati ottengono un permesso per asilo.

Il permesso per richiesta di asilo non consente di lavorare, mentre il permesso per asilo lo consente; questi tipi di permesso di soggiorno sono rinnovabili anche dopo il compimento dei 18 anni.

 

 

 

 

4) Ö hanno diritto allíassistenza sanitaria?

 

1) I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore etý, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite[22].

 

2) I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchÈ continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva[23].

Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari Ë in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso allíassistenza sanitaria[24].

 

 

 

 

5) Ö hanno diritto di andare a scuola?

 

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti allíobbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola.

Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dellíobbligo).

L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e puÚ essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.[25]

 

 

 

 

 

6) Ö hanno diritto di lavorare?

 

1) Per i titolari di permesso per minore etý, il diritto di lavorare non Ë nÈ esplicitamente stabilito nÈ escluso dalla legge.

Una circolare del Ministero dellíInterno ha affermato che il permesso per minore etý non consente di esercitare attivitý lavorativa[26]: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura ìnon valido per lavoroî e molti Centri per líImpiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso.

Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attivitý lavorative per i minori titolari di permesso per minore etý, tuttavia, Ë da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del ìsuperiore interesse del minoreî, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo (in tal senso si Ë espresso ad esempio il Tribunale di Torino).

Inoltre, la legge Bossi-Fini sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni Ë compreso anche lo svolgimento di attivitý lavorativa[27]. Infine, va considerato che le circolari del Ministero dellíInterno non sono vincolanti per le altre Amministrazioni, quali i Centri per líImpiego o le Direzioni Provinciali del Lavoro.

In ogni caso va ricordato che, proprio perchÈ su questa questione cíË una lacuna normativa, il datore di lavoro che assuma un minore titolare di permesso per minore etý potrebbe essere denunciato con líaccusa di aver violato la legge sullíimmigrazione[28], anche se Ë molto elevata la probabilitý che il giudice riconosca la legittimitý dellíassunzione e quindi líinsussistenza del reato, in base alle motivazione sopra delineate.

 

 

2) I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani[29].

 

 

3) Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani (salvo la discriminazione vista al punto 1), in base a cui i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e líassolvimento dellíobbligo scolastico[30], e con modalitý tali da non violare líobbligo formativo:

 

 

 

 

7) Ö quando compiono 18 anni, hanno diritto di restare regolarmente in Italia?

 

La possibilitý di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.

 

1) I minori presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 anni:

Possono ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:

La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall'ente gestore del progetto di integrazione[34].

 

 

 

2) I minori con permesso per affidamento e ìnon luogo a provvedere al rimpatrioî

Possono ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, i minori che, dopo aver ricevuto il provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri ed essere stati affidati ai sensi della legge 184/83, hanno ottenuto prima di compiere 18 anni un permesso per affidamento[35].

 

 

3) I minori affidati ai sensi della legge 184/83

Possono ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, i minori che siano affidati ai sensi dellíart. 2 della legge 184/83 (a prescindere sia dai requisiti dellíingresso da almeno 3 anni ecc., sia dal ìnon luogo a provvedere al rimpatrioî del Comitato per i minori stranieri)[36].

Líaffidamento ai sensi dellíart. 2 della legge 184/83 comprende sia líaffidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia líaffidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare; comprende inoltre sia líaffidamento familiare, sia líaffidamento a una comunitý o istituto.

Questa disposizione, stabilita dalla legge, Ë perÚ sostanzialmente inapplicata: la maggior parte delle Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 che non abbiano ricevuto un provvedimento di ìnon luogo a provvedere al rimpatrioî dal Comitato per i minori stranieri[37].

Tuttavia, poichÈ il rifiuto da parte della Questura di valutare la situazione dei minori affidati ai fini del rilascio di un permesso al compimento dei 18 anni Ë contrario alla legge, in questi casi Ë possibile presentare ricorso alla Magistratura per ottenere un permesso per studio o lavoro.

 

 

4) I minori sottoposti a tutela e i minori affidati ìdi fattoî a parenti entro il quarto grado

La legge non prevede esplicitamente la possibilitý di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o affidati ìdi fattoî (cioË senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83) a un parente entro il quarto grado, che abbiano un permesso diverso dal permesso per motivi familiari e che non rispondano ai requisiti trattati al punto 1) (ingresso da almeno 3 anni, progetto di integrazione da almeno 2 anni ecc.).

La maggior parte delle Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori che si trovano in queste condizioni[38].

Tuttavia, poichÈ si puÚ sostenere che la situazione dei minori sottoposti a tutela e dei minori affidati ìdi fattoî a un parente entro il quarto grado (fratello, zio, cugino) debba essere equiparata a quella dei minori affidati ai sensi della legge 184/83 (riguardo ai primi Ë stata addirittura sollevata una questione di incostituzionalitý alla Corte Costituzionale), in questi casi Ë possibile presentare ricorso alla Magistratura, al fine di ottenere un permesso per studio o lavoro. Vi sono giý stati diversi casi in cui sono stati vinti ricorsi al TAR.

 

 

 

 

 

5) I minori titolari di permesso per motivi familiari

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni[39].

 

 

6) I minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo

Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.

Inoltre, questi permessi possono essere richiesti anche da stranieri maggiorenni, purchÈ vi siano le condizioni viste sopra (espiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore etý, o situazioni di violenza e grave sfruttamento, o timori di persecuzioni ecc.).



[1] Codice Civile, art. 403

[2] Legge 184/83, artt. 2-segg.

[3] Codice Civile, artt. 343-segg.; legge 184/83, art. 3

[4] Legge 184/83, art. 9; D.P.R. 394/99, art. 28

[5] D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5

[6] T.U. 286/98, art. 19 e art. 31, co. 4

[7] T.U. 286/98, art. 33; D.P.C.M. 535/99; circolare del Ministero dellíInterno del 9.4.2001

[8] Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 12

[9] T.U. 286/98, art. 30, co. 6

[10] Convezione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, art. 1; legge 39/90, art.1

[11] D.P.R. 394/99, art. 28

[12] Circolare del Ministero dell'Interno del 23.12.1999

[13]  Circolare del Ministero dellíInterno del 13.11.2000

[14] T.U. 286/98, art. 32 (come modificato dalla legge 189/2002, art. 25)

[15] Circolare del Ministero dellíInterno del 9.4.2001

[16] T.U. 286/98, art. 31, co. 1; D.P.R. 394/99, art. 28; circolare del Ministero dellíInterno del 13.11.2000

[17] T.U. 286/98, art. 6; art. 30, co. 5; art. 32, co. 1

[18] T.U. 286/98, art. 29, co. 2; T.U. 286/98, art. 31, co. 1

[19] Legge 184/83, art. 9, co. 4; T.U. 286/98, art. 29, co. 2; T.U. 286/98, art. 31, co. 1

[20] T.U. 286/98, art. 18, co. 6

[21] T.U. 286/98, art. 18, co. 1

[22] T.U. 286/98, art. 34; circolare del Ministero della Sanitý del 24.3.2000

[23] T.U. 286/98, art. 35, co. 3

[24] Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24

[25] T.U. 286/98, art. 38; D.P.R 394/99, art. 45

[26] Circolare del Ministero dellíInterno del 13.11.2000

[27] T.U. 286/98, art. 32, co. 1-ter (come modificato dalla legge 189/2002, art. 25)

[28] T.U. 286/98, art. 22

[29] T.U. 286/98, art. 6, co. 1 e art. 18, co. 5; circolare del Ministero dellíInterno del 9.4.2001

[30] Dlgs. 345/99, art. 5

[31] Dlgs. 345/99, art. 5; legge 196/97, art. 16; legge 451/94, art. 16

[32] Legge 9/99; legge 30/2000; D.M. 323/99, art. 1, co. 3

[33] Legge 144/99, art. 68; D.P.R. 257/2000, art. 1, co. 4

[34] T.U. 286/98, art. 32, co. 1-bis e segg. (come modificato dalla legge 189/2002, art. 25)

[35] Circolare del Ministero dellíInterno del 9.4.2001

[36] T.U. 286/98, art. 32, co. 1

[37] Circolare del Ministero dellíInterno del 9.4.2001

[38] Circolari del Ministero dellíInterno del 13.11.2000 e del 9.4.2001

[39] T.U. 286/98, art. 30, co. 5 e art. 32, co. 1