Novitý Europa ñ Febbraio 2003
ASGIñProvincia di Torino Progetto Atlante a cura di Chiara Favilli
http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htm
La Corte di Giustizia ha emanato la sentenza
Givane lo scorso 9 gennaio 2003 sullíinterpretazione dellíart. 3, n. 2 del
regolamento 1970 n. 1251 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel
territorio di uno Stato membro dopo avervi esercitato un impiego. La
controversia Ë sorta tra i familiari indiani di un cittadino portoghese
deceduto e il Regno Unito per il rifiuto di questo di concedere loro il
permesso di soggiorno in quanto difettava il requisito della residenza
ininterrotta per due anni prima del decesso del familiare. La Corte di
Giustizia ha, confermando líinterpretazione data dal Governo inglese, affermato
che tale periodo deve essere trascorso immediatamente prima il decesso del
cittadino comunitario non potendo valere qualsiasi periodo di residenza prima
della morte.
La Corte di Giustizia ha emesso la prima sentenza
di interpretazione della Convenzione di Schengen applicando il principio
del ne bis in idem come
formulato dallíart. 54 di detta Convenzione. La Corte Ë stata chiamata a
decidere se tale principio si applichi anche al caso di un procedimento chiuso
definitivamente in uno Stato a seguito del versamento da parte dellíimputato di
una determinata somma di denaro, stabilita dal pubblico ministero in
applicazione di una procedura di estinzione dell'azione penale. In questo caso
infatti il procedimento termina a seguito della decisione adottata dal pubblico
ministero, parte del procedimento e senza una sentenza emessa da un Tribunale.
Secondo la Corte ìil principio del ne bis in idem, sancito nell'art. 54 della CAAS (Convenzione di
Applicazione dellíAccordo di Schengen), a prescindere dal fatto che sia applicato nell'ambito di procedure
di estinzione dell'azione penale che necessitino o meno dell'intervento di un
giudice o di pronunce giudiziali, implica necessariamente che esiste una
fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi
di giustizia penale e che ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del
diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al
proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverseî e ìsi applica anche
nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale, quali quelle di cui
trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il pubblico ministero di
uno Stato membro chiude, senza l'intervento di un giudice, un procedimento penale
promosso in questo Stato dopo che l'imputato ha soddisfatto certi obblighi e,
in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal
pubblico ministeroî.
La Corte di Giustizia con una sentenza
del 16 gennaio 2003 ha condannato líItalia per aver riservato tariffe pi˜
favorevoli per l'ingresso in istallazioni culturali municipali o
decentralizzate ai soli cittadini italiani o alle persone residenti nel
territorio degli enti locali che le gestiscono. La Corte ha infatti rilevato
che il criterio della residenza richiesto ai cittadini di etý superiore ai 60 o
i 65 anni díetý per usufruire delle tariffe agevolata costituisce una
discriminazione indiretta sulla base della cittadinanza vietata dal Trattato e
non giustificabile, come invece ha tentato di fare il Governo italiano, con
ragioni di tipo economico o affermando la competenza in materia degli enti
locali.
Il Parlamento europeo ha approvato la
relazione Giacomo Santini sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri. Trattasi della prima lettura sulla proposta alla quale si applica
la procedura di codecisione.
Il Parlamento europeo ha approvato la relazione
Anna TERR²N i CUSÕ sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono
svolgere attivitý di lavoro subordinato o autonomo. La relazione propone
modifiche alla proposta della Commissione volte a rendere maggiormente
flessibile ed adeguata alle caratteristiche del mercato del lavoro la
disciplina dellíaccesso al lavoro degli immigrati soprattutto per coloro che si
trovino giý nel territorio comunitario anche se in condizioni di illegalitý. Si
segnalano a questo proposito, tra gli altri, gli emendamenti nn. 14 e 17. Si
veda anche líintervento del Commissario
Vitorino svolto davanti al Paramento europeo in occasione del dibattito
sullíapprovazione di questa relazione.
Il Parlamento europeo ha approvato la relazione
Jorge Salvador HERNANDEZ MOLLAR sulla proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo. Nella relazione oltre a porre dubbi
sullíinclusione dellíEcuador tra i Paesi ai quali Ë richiesto il visto si
chiede alla commissione diritti e libertý dei cittadini del PE di presentare
una relazione entro il 1 luglio 2003 in merito all'impatto delle
condizioni per i visti sui viaggi svolti per affari, lavoro e studio, in
particolare dai Paesi limitrofi dell'Unione.
La plenaria ha tenuto líannuale dibattito sullo spazio
di libertý, sicurezza e giustizia ai sensi degli artt. 2 e 39 del Trattato
Ue. A seguito di tale dibattito l'Aula adotterý una risoluzione sullo spazio di
libertý, sicurezza e giustizia prevista nellíordine del giorno della plenaria
del 27 marzo che si terrý a Bruxelles.
I Governi dei 15 hanno finalmente raggiunto un accordo
politico sulla proposta
modificata di direttiva (la versione del collegamento Ë quella del gruppo
di lavoro del Consiglio confrontata con la proposta modificata originaria) sul
diritto al ricongiungimento familiare (v. p. 6 del verbale). Il
Consiglio europeo di Siviglia aveva richiesto che fosse adottata entro giugno
2003. Sullíargomento si veda il sito del Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri di vivere in
famiglia ed il loro ultimo comunicato
stampa sulla direttiva. Il sottosegretario Mantovano ha espresso
ìlíauspicio che non si creino eccessive disomogeneitý tra un paese e líaltro.
Temiamo che l'applicazione di troppi elementi facoltativi possano limitare
l'armonizzazione delle normativeî. Il timore dell'Italia Ë che si crei una
sorta di ''migration shopping'': un indirizzo dei flussi migratori verso quegli Stati che hanno una
normativa interna meno restrittiva in materia di ricongiungimento familiare
(ANSA).
Il Consiglio ha poi discusso sul rafforzamento delle
procedure di controllo dei passaporti alle frontiere dellíarea Schengen tema
oggetto di conclusioni del Consiglio dello scorso dicembre (si v. le precedenti
news). La Commissione ha tenuto una relazione orale ed ha confermato líimpegno
a presentare entro il mese prossimo delle proposte di atti normativi. » stata
anche effettuata una dichiarazione comune di Francia e Germania
sullíapplicazione della biometria per rendere pi˜ sicuri i documenti di viaggio
(v. p. 7 del verbale).
La Commissione ha riferito in merito allo stato
díattuazione dello studio sulla ripartizione degli oneri per la gestione delle
frontiere esterne (previsto per giugno 2003) e sul miglioramento dei controlli
alle frontiere marittime. Il Consiglio ha chiesto che vengano presentati quanto
prima. Inoltre il Consiglio ha discusso sulla seconda parte della Comunicazione
ìIntegrare le questioni connesse allíemigrazione nelle relazioni esterne
dellíUE con i Paesi terziî relativa allíefficacia delle risorse finanziarie a
livello comunitario per le politiche di asilo e immigrazione ed ha concluso
chiedendo alle delegazioni di presentare entro il 10 marzo 2003 proprie
osservazioni in modo da continuare il confronto in occasione del Consiglio
informale di Veria previsto per il prossimo 28 e 29 marzo 2003 (p. 8). A questo
proposito il sottosegretario Mantovano, delegato del Ministro Pisanu al
Consiglio, ha dichiarato che líItalia non vuole pi˜ pagare per tutti i costi
sostenuti per i controlli in mare. ìLe carrette di clandestini si fermano in
Italia perchÈ Ë il primo paese che incontrano, ma ciÚ non significa che
líItalia debba sostenere da sola le spese dei controlli e dei rimpatri (Si veda
infra: ì70
milioni di Euro per il rimpatrio dei clandestini dallíItaliaî).
LíItalia ha chiesto ai partner di sostenere il principio del ìburden sharingî, vale a dire della condivisione delle spese.
Il governo italiano aveva giý posto questo problema al vertice di Siviglia, del
giugno scorso, dove i Quindici hanno varato un pacchetto di misure per
combattere l'immigrazione clandestina, tra cui la gestione integrata delle
frontiere esterne. Secondo l'Italia, in materia di spese, va fatta una netta
distinzione tra quelle da inserire a carico dei bilanci nazionali (come ad
esempio, i costi del personale, anche se impiegato in attivitý di controllo
alle frontiere) e quelle per cui prevedere il concorso comunitario, come per
l'acquisizione di tecnologie d'avanguardia.
Il Consiglio ha tenuto un dibattito pubblico sulla
lotta alla criminalitý organizzata nei Balcani occidentali che comprende anche
la lotta allíimmigrazione illegale come delineata dalla dichiarazione comune di
Sarajevo adottata il 28 marzo 2001. Il Consiglio ha deciso di rilanciare
líazione dellíUnione prevedendo di tornare sul tema anche al Consiglio
informale di Veira del 28/29 marzo 2003 e di discuterne anche nella riunione della
Troika GAI del 23 aprile 2003 (v. pp.9-10-11 del verbale
con una sintesi delle attivitý sinora condotte in tema di lotta
allíimmigrazione clandestina).
Il Consiglio ha adottato il regolamento relativo al
rilascio dei visti alla frontiera compreso il rilascio dei visti ai marittimi
in transito. Il regolamento permette di concedere visti collettivi a marittimi
di una stessa nazionalitý che viaggiano in gruppo e per transiti limitati e
sostituisce la decisione del Comitato esecutivo Schengen del 19 dicembre 1996 (v. p. I del verbale;
alla stessa pagina si possono consultare altre misure che costituiscono
sviluppo dellíacquis di
Schengen). Si veda anche la relazione
Anna KARAMANOU approvata dal Parlamento europeo nel corso della plenaria di
febbraio.
» stata adottata la decisione sullíutilizzo comune
degli ufficiali di collegamento distaccati allíestero presso Stati terzi o
organizzazioni internazionali dalle autoritý degli Stati membri incaricate
dellíapplicazione della legge al fine di contrastare le organizzazioni
criminali transfrontaliere (v. p. II del verbale).
Il Consiglio ha esaminato gli artt. 20-38 della proposta di direttiva sulle norme minime relative allíattribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonchÈ norme minime sul contenuto dello status di protezione rimandando la proposta ai gruppi di lavoro per raggiungere líaccordo politico entro giugno 2003 come richiesto dal Consiglio europeo di Siviglia. Si ricorda che il Consiglio del 28 novembre 2002 ha raggiunto un accordo sugli artt. 1-19 (v. p. 5 del verbale). Sulla prima direttiva, pende ancora una riserva della Germania, anche se il ministro degli interni tedesco Otto Schily oggi ha espresso la convinzione che un accordo sarý raggiunto entro la scadenza prevista di giugno. Uno dei punti pi˜ controversi riguarda il mantenimento dellíunitý familiare: la Finlandia vorrebbe che i benefici ottenuti dal rifugiato fossero concessi automaticamente anche ai parenti. Mentre la Germania e la Francia sono contrari a meccanismi di automaticitý.
Sola contro
tutti, líItalia ha bloccato a Bruxelles l'adozione in seno al Consiglio dei
ministri dell'Ue del pacchetto di misure destinata ad armonizzare a livello
europeo le norme e le sanzioni in materia di lotta al razzismo e alla
xenofobia. Líopposizione del ministro italiano della giustizia, Roberto
Castelli, non ha lasciato margine di manovra, sbarrando di fatto la strada all'
approvazione del dossier, che Atene Ë comunque intenzionata a riproporre ìin
tempi rapidiî. Le misure anti-razzismo non hanno incontrato altri ostacoli
oltre a quello italiano. îNessun paese a parte l'Italia - ha affermato il
ministro della giustizia greco e presidente di turno del Consiglio dell'Ue, Philippos
Petsalnikos - ha ritenuto che ci fossero motivi per esprimere riserve sul
testoî. ìLíItalia - ha aggiunto Petsalnikos - non ha precisato i motivi delle
sue riserva, e personalmente non vedo quali dubbi ci possano essere su un testo
che riscuote l'ampio consenso di tutti gli altri Stati membriî. Una mancanza di
motivazioni sulla quale Atene vorrebbe vedere pi˜ chiaro: ìabbiamo chiesto agli
italiani di precisare queste loro riserve, ma fino ad ora ciÚ non Ë avvenutoî
ha osservato il ministro greco. Ancor pi˜ critico sul blocco della
decisione-quadro si Ë detto il commissario Ue alla giustizia e agli affari
interni Antonio Vitorino, che ha espresso la propria insoddisfazione per il
fatto che il Consiglio non sia riuscito ad adottare un testo considerato giý di
per sÈ un piccolo passo indietro sul cammino della protezione dei cittadini
europei dagli attacchi e dalla violenza razzista e xenofoba. ìNon siamo
soddisfatti dalla tendenza che Ë emersa - ha detto Vitorino - e da una proposta
di decisione-quadro che Ë addirittura al di sotto dei livelli di protezione e
di sanzioni raggiunti giý nel 1996î. Castelli - che a Bruxelles non ha voluto
incontrare la stampa - ha reagito solo pi˜ tardi, in una nota da Roma in cui ha
precisato ìdi avere reiterato le proprie perplessitý in merito ad un testo che
minaccia di limitare la libertý di pensiero e di opinioneî. Resta tuttavia un
riferimento a possibili strumentalizzazioni del testo per colpire avversari
politici - riportato da fonti presenti alla discussione nel Consiglio odierno -
che il ministro ha perÚ successivamente smentito di aver pronunciato.
L'obiettivo principale della decisione-quadro bloccata oggi, Ë ìdefinire un
approccio europeo comune basato sul principio legale della criminalizzazione al
fenomeno della razzismo e della xenofobia, per far sÏ che gli stessi
atteggiamenti costituiscano un crimine in tutti gli Stati membriî. Il testo
prevede di stabilire ìpene e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate nei
confronti delle persone fisiche e giuridiche che siano responsabili di tali
criminiî. Líagenda del Consiglio prevedeva che oggi i ministri discutessero ìla
definizione della condotta intenzionale punibile e delle possibili deroghe in
materia di comportamenti penalmente perseguibiliî. Dal Consiglio di oggi Ë
arrivata una fumata nera anche per l'accordo in materia di cooperazione
giudiziaria e di estradizione con gli Stati Uniti. I ministri dei Quindici
hanno deciso di ìsospendere per il momento i negoziatiî per dare pi˜ tempo ai
Quindici ìper esaminare tutti gli aspetti pi˜ importanti del testoî. ìSe
possibile - afferma un documento del Consiglio - l'accordo sarý concluso a
maggio-giugnoî. Líintesa, che fino a ieri la presidenza Ue pensava di poter
chiudere, Ë slittato, secondo il ministro greco Philippos Petsalnikos ìa causa
della legittima richiesta di alcuni paesi di consultare preventivamente il
proprio parlamento nazionaleî. In particolare - si Ë appreso da fonti
comunitarie a margine della conferenza stampa finale - a chiedere uníulteriore
tappa di riflessione Ë stata la Francia, che ha intenzione di consultare il
Parlamento in merito. Per il ministro greco ìnon ci sarý perÚ alcun bisogno di
ridiscutere il dossierî. (ANSA). KRX 28-FEB-03 19:43 NNNN
La Commissione ha presentato una proposta di Decisione che definisce i criteri e le modalitý pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
Il Sottosegretario Mantovano a margine del Consiglio GAI ha affermato che nel 2002, l'Italia ha speso per il rimpatrio di immigrati clandestini circa 70 milioni di euro. La somma Ë cosÏ ripartita: 13.616.992 euro sono stati spesi per noleggio voli charter, acquisto biglietti di linee aeree e per tratte marittime per gli espulsi, noleggio pullman per il trasporto degli espulsi, somministrazione di pasti agli espulsi. Sono 12.418.000 euro quelli spesi per i servizi di scorta sul territorio nazionale e all'estero delle forze dell'ordine agli espulsi. Infine per 43.700.000 la gestione dei centri di identificazione e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza straordinaria in favore dei clandestini sono stati spesi 43.700.000 di euro. In totale: 69.734.992 euro.
La Commissione ha presentato un Libro
verde sulle garanzie procedurali a favore degli indagati e imputati in procedimenti
penali nellíUnione europea. Come ha affermato il Commissario
Vitorino, avere standard comuni Ë il miglior modo per assicurare uníeguale
protezione alle persone in tutto il territorio dellíUnione costruendo cosÏ un
vero spazio di libertý, sicurezza e giustizia. Il Comunicato stampa sottolinea
anche líimportanza che il minimum standard sia definito prima dellíallargamento. La Commissione
ha preso come riferimento la Convenzione europea dei diritti umani come
interpretata dalla Corte di Strasburgo. Dopo aver chiarito la necessitý di
uníazione a livello comunitario in questo settore il libro verde individua i
settori nei quali si propone di intervenire immediatamente: accesso alla
rappresentanza legale; accesso allíinterpretazione e traduzione; assicurare che
le categorie deboli siano adeguatamente protette; assistenza consolare agli
stranieri detenuti; notificazione agli indagati e agli imputati dei loro
diritti. Altri diritti saranno esaminati con successivi provvedimenti. Il libro
verde Ë rivolto a tutti i soggetti interessati che possono interagire con la
Commissione formulando risposte ai 35 interrogativi contenuti nel libro entro
il 15 maggio 2003. In particolare la Commissione sollecita risposte da parte
degli avvocati oltre che dei singoli Governi che dovranno in ultima analisi
adottare la decisione quadro in materia.
Lo scorso 28 gennaio Ë stato firmato a Belgrado un
accordo di riammissione tra líItalia e la Jugoslavia che consentirý il rapido
rimpatrio dei cittadini Jugoslavi che si trovino illegalmente nel nostro Paese.
Mentre il Marocco ha dichiarato di accettare di iniziare le trattative su un
accordo di riammissione con líUnione europea.
» stata pubblicata nella GUUE L 31 del 6 febbraio
20003, la Direttiva
2003/9 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri approvata dal Consiglio dellíUnione europea il 27 gennaio
2003.
Il 17 febbraio la Commissione europea contro il
razzismo e líintolleranza (ECRI) del Consiglio díEuropa ha emesso una raccomandazione
sui contenuti che dovrebbero comparire nelle legislazioni degli Stati membri
del Consiglio díEuropa per combattere in maniera efficace tali fenomeni. LíECRI
ha inteso cosÏ fornire un utile strumento agli Stati membri proprio in questa
fase che vede molti di loro impegnati in uníopera di recisione delle proprie
legislazioni in materia. Tra gli altri aspetti della raccomandazione si
evidenziano quelli relativi agli strumenti giuridici di lotta alla discriminazione,
la creazione di organismi specializzati e indipendenti e líobbligo di
promuovere líuguaglianza in capo alle istituzioni.
Il Consiglio díEuropa ha approvato lo scorso 7
novembre 2002 un protocollo
addizionale alla Convenzione sul crimine informatico volta ad armonizzare
le legislazioni penali relative ad atti di razzismo e xenofobia commessi
utilizzando i mezzi informatici.
Il Consiglio díEuropa ha espresso il proprio favore
allíintegrazione della Carta dei diritti fondamentali dellíUnione europea nella
Convenzione europea dei diritti umani dando cosÏ il proprio contributo
allíattuale processo di costituzionalizzazione dellíUnione europea. I punti
principali del contributo sono: líadesione alla Convenzione europea non appena
líUnione avrý acquisito la personalitý giuridica, la ridefinizione del concetto
di cittadinanza europea basata su altri criteri oltre a quello della
cittadinanza, la considerazione del ruolo e delle caratteristiche del Consiglio
díEuropa per líattuazione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia.
La Turchia ha firmato il protocollo
n. 6 alla Convenzione europea dei diritti umani che vieta la pena di morte
in tempo di pace. La Turchia ha compiuto cosÏ un ulteriore passo verso la
conformitý ai criteri per líadesione allíUnione prevista per la fine del 2004.