Atto Camera
Mozione 1-00179
presentata da LUCIANO VIOLANTE mercoledì 26 marzo 2003 nella seduta
n.287
La Camera,
premesso che:
tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani e di assistenza ai
rifugiati e alle vittime di guerra, e prioritariamente l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e la Croce Rossa internazionale,
confermano che la guerra contro l'Iraq è tale da provocare una
“catastrofe umanitaria”, prevedendo un afflusso di sfollati e
profughi pari a centinaia di migliaia di persone in fuga dal solo territorio
iracheno, senza considerare gli effetti a catena che si potranno determinare
nell'intera area;
seppur la maggior parte dell'esodo di persone provenienti dall'Iraq si
riverserà sui Paesi confinanti è prevedibile che parte di tale
esodo si riverserà in Europa, e dunque anche in Italia, che potrebbe
rappresentare per la sua posizione geografica il principale punto di ingresso,
insieme alla Grecia, nell'Unione europea;
nel caso in cui in Turchia si verifichi un aumento della tensione interna tra
il Governo e la popolazione kurda, che aspira a una maggiore autonomia, la
gravità complessiva dell'esodo verso Occidente potrebbe ulteriormente
accentuarsi, coinvolgendo anche i kurdi di quest'ultimo Paese, specie considerando
che “nel territorio del Kurdistan turco è stato proclamato lo
stato di emergenza e che recentemente il partito dell'HADEP, uno dei maggiori
partiti politici kurdi, è stato dichiarato fuori legge dalla
magistratura turca”;
l'appello di Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere, promotori della campagna
“Diritto d'Asilo: una questione di solidarietà”, richiama
l'attenzione sul fatto che l'esodo verso l'Europa e l'Italia potrebbe non avvenire
in tempi brevi, considerato che tanto la situazione di guerra aperta quanto le
distanze geografiche potrebbero, in una prima fase, rallentare gli spostamenti
di popolazione, dilatando nel tempo un flusso continuo, anche se non
immediatamente e drammaticamente visibile. Ciò trova conferma nel forte
aumento di arrivi in Europa e in Italia, registrato negli ultimi mesi, di
cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla Turchia che dall'Iraq;
alla luce dell'articolo 10 della Costituzione italiana, della Convenzione di
Ginevra, relativamente al riconoscimento dello status di rifugiati e
della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'Italia e la comunità
internazionale devono garantire, anche accogliendo i rifugiati e assicurando
assistenza alle vittime della guerra che arriveranno ai nostri confini, la
massima assistenza umanitaria alla popolazione civile irachena, stremata da
trent'anni di repressione brutale e da dodici anni di sanzioni economiche,
nonché da ultimo da un conflitto subito;
impegna il Governo:
ad adottare, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 20 del Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali), per tutta la durata del conflitto, nonché per
quella successiva, gli opportuni provvedimenti al fine di:
a) assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi che siano o
giungano in Italia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi
di protezione umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento familiare,
senza pregiudizio alcuno per l'eventuale richiesta di asilo politico in Italia;
b) riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia kurda
provenienti da altri paesi dell'area, ed in particolare dalla Turchia,
nonché a coloro che, venendo da paesi coinvolti nel teatro di guerra, si
dichiarino obiettori o renitenti alla leva, in analogia con quanto avvenuto con
le chiare disposizioni che furono previste dall'articolo 2 comma 2-bis
della legge n. 390 del 1992, durante il conflitto nei territori della ex
Jugoslavia;
c) dare disposizioni alle autorità consolari italiane dei paesi
confinanti con il teatro di guerra, affinché in via eccezionale e con
procedura d'urgenza queste prendano immediatamente in esame le eventuali
richieste di protezione umanitaria e di asilo politico, nonché di
ricongiungimento familiare, con persone che abbiano richiesto o ottenuto in
Italia l'asilo politico, attribuendo agli interessati, se del caso, un visto
temporaneo per l'ingresso in Italia;
d) a farsi promotore di una iniziativa europea tesa a stabilire
modalità comuni di azione dei paesi dell'Unione per garantire
accoglienza e protezione ai profughi di guerra, anche in attuazione di quanto
previsto dalla Direttiva europea 2001/55/CE concernente misure di protezione
temporanea europea nei casi di afflusso di sfollati e profughi, che sebbene non
ancora recepita dall'ordinamento italiano, va considerata obbligatoria nei fini
e quindi vincolante per tutti gli Stati membri;
e) a sostenere, con adeguato contributo economico, al pari di altri
paesi della comunità internazionale, l'azione umanitaria delle agenzie
delle Nazioni Unite (UNHCR; WFP; UNICEF) impegnate in attività di
sostegno ed aiuto alla popolazione civile nei paesi limitrofi alla zona del
conflitto.
(1-00179)
“Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pisicchio, Pecoraro Scanio,
Turco, Giovanni Bianchi, Sereni, Folena, Spini”.