Tribunale di Torino
ordinanza 20.2.2003 - est. Gottero
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.2.2003,
visto il ricorso nell'interesse del sig. Chavez Garcia Elias [.], avverso il
decreto di espulsione del Prefetto di Torino n. 338/02 emessop e notiifcato
in data 5.2.2003; visti gli atti e sentite le parti all'udienza del
17.2.2003;
rilevato che la parte ricorrente lamenta un eccesso di potere per carenza
dei presupposti del provvedimento, un difetto di istruttoria e un
travisamento dei fatti riferimento ai motivi giustificativi del
provvedimento impugnato nonché una violazione di legge in riferimento al
dettato dell'art. 2 commi 1, 2 e 4 della legge 222/2002 sancente il divieto
di espulsione dello straniero sottoposto ella procedura di regolarizzazione
descritta dalla legge stessa;
viste e considerate le produzioni documentali e le difese della parte
ricorrente e quelle di contestazione della Questura di Torino;
rilevato, infine, che all'udienza è presente il ricorrente che effettua le
dichiarazioni riportate nel relativo verbale;
osserva
Con il primo motivo di ricorso il sig. Chavez Garcia Elias contesta lo
stesso presupposto del decreto di espulsione del 5.2.2003: l'elusione dei
controlli di frontiera nel suo ingresso in Italia (ex art. 13 comma 2 lett.
a, d.lgs. 286/98) avvenuto nel maggio del 2002 (circostanza quest'ultima non
contestata dalle parti).
In effetti, il provvedimento impugnato è stato emesso (come eccepisce la
questura di Torino) sulla base di accertamenti derivanti dal verbale di
sommarie informazioni controfirmato dal ricorrente in data 5.2.2003 (che è
stato prodotto in causa) e sulla base di un preteso provvedimento del
questore di Torino datato 28.8.2001 che rigettava l'istanza di nulla osta
finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso presentato per il ricorrente
da di lui fratello sig. Chavez Garcia Saul. Di tale ultimo provvedimento non
vi è tuttavia alcuna traccia agli atti della presente causa.
In sostanza, il punto focale di questo specifico motivo di controversia è
precisamente la verosimiglianza di un ingresso in Italia avvenuto via aereo
attraverso la frontiera aereoportuale di Milano_Linate nel maggio 2002 con
un'elusione dei controlli di frontiera. Entrambe le parti asseriscono,
giustamente, che la natura dei controlli che si effettuano in un aeroporto
internazionale escluderebbero di fatto qualsiasi tipo di elusione o tale
circostanza, in assenza di ulteriori riscontri, è valutata da questo giudice
come un fatto notorio.
Tuttavia, se la natura di questi rigorosissimi accertamenti è per il
ricorrente la testimonianza del rispetto dei controlli di frontiera nel suo
ingresso in Italia, per la questura di Torino essa si traduce in un indizio
della volontà mistificatrice del ricorrente che probabilmente sarebbe
entrato in Italia da altra sconosciuta frontiera eludendone i controlli.
Viè da dire che, sul punto specifico, entrambe le parti presentano all'
udienza degli elementi che non consentono un accertamento verosimile della
circostanza contestata.
Giustamente la questura di Torino eccepisce la mancanza del visto d'ingresso
in capo al sig. Chavez e tale asserita circostanza non trova, allo stato
degli atti specifici motivi di contestazione da parte del ricorrente che non
produce né esibisce all'udienza il documento in questione sostenendo di
essere arrivato a Milano via Madrid.
Tuttavia, l'asserzione della questura di Torino in ordine alla volontà
mistificatrice del ricorrente nelle sue dichiarazioni sulle modalità del
ingresso in Italia, configura implicitamente un vizio del provvedimento
impugnato poiché questo atto fa precisamente riferimento ad una circostanza
di fatto (l'ingresso da Milano Linate) che la stessa amministrazione
emanante dichiara non vera.
Allo stato degli atti, in conseguenza di quanto sopra esposto, questo
giudice non può che ritenere rilevante, ai fini della risoluzione di questo
specifico motivo di controversia, un'unica circostanza: la controfirma dell'
interessato al documento prestampato di sommarie informazioni dove,
attraverso l'unico riferimento di una crocetta posta al fianco della frase
"di avere eluso i controlli di frontiera" di fatto si ammette questo fatto
storico.
Vi è di più: allo stato degli atti e dei documenti presentati, l'unico mezzo
idoneo a fornire un accertamento non contestato dei fatti di causa (a meno
di specifici rilievi, o anche sommarie contestazioni, di vizi della volontà
o di errori materiali) è proprio tale verbale di sommarie informazioni dove,
di fatto, si configura precisamente un'elusione dei controlli di frontiera
avvenuta proprio a Milano Linate!
E' evidente comunque che la valutazione dei mezzi istruttori che qui
effettua questo giudicante non segue una metodologia valida per tutti i
procedimenti che hanno ad oggetto la specifica contestazione delle modalità
d'ingresso in Italia.
Ciò avviene per una semplice ragione: le modalità d'ingresso in Italia non
sono, nel complesso, rilevanti ai fini della risoluzione del presente
ricorso che trova, al contrario, il proprio nodo focale nell'analisi del
secondo motivo dì ricorso (come si esporrà in seguito).
Laddove, al contrario, tale circostanza fosse l'unica contestata, questo
giudice non potrebbe limitarsi a ritenere sufficienti all'accertamento delle
modalità di ingresso in Italia i mezzi istruttori sopra analizzati, potendo
egli orientare il proprio libero e motivato convincimento anche attraverso
il vaglio dì altri elementi di fatto e di diritto (in ossequio alle
indicazioni di quella cospicua giurisprudenza costituzionale e di
legittimità - C. Cost. 198/2000 C. Cost. 227/2000; C. Cost. 105/2001; C.
Cost. 252/2001; C. cass. 9138/2001; C. cass. 20665/2001; C. cass. 288/2002;
C. cass. 290/2002 - che ha sottolineato, in riferimento all'intera
disciplina dei giudizi disciplinati dal d.lgs. 286/1998 e a tutta una serie
di questioni che in tal sede possono essere sindacate, l'importanza
fondamentale della fase istruttoria e ha specificato, oltremodo, le modalità
attraverso le quali, pur in un giudizio caratterizzato da esigenze di
celerità e concentrazione, il giudice può dare ad essa sostanza e
robustezza).
Per tali ragioni, il ricorso contro il decreto di espulsione del 5.2.2003
emesso nei confronti del sig Chavez Garcia Elias, in riferimento al solo
motivo di un preteso eccesso di potere per carenza dei presupposti, di un
difetto di istruttoria e di un travisamento dei fatti, è da ritenersi, allo
stato degli atti, non accoglibile.
Con il secondo motivo di ricorso si asserisce una pretesa violazione di
legge riferita al disposto dell'art. 2 L. 222/2002 nella parte in cui
sancisce uno specifico divieto di espellibilità dei lavoratori compresi
nella dichiarazione di emersione di lavoro irregolare prevista per
regolarizzare la posizione dello straniero nel territorio dello Stato. Nel
caso in esame, tale dichiarazione è stata effettuata in data 17.9.2003 dalla
datrice di lavoro del ricorrente, signora [.] che lo aveva assunto come
collaboratore domestico.
In base agli elementi istruttori presentati dal ricorrente, questo giudice
non alcun motivo di dubitare sulla veridicità di quanto dichiarato in tale
istanza di cui viene prodotta copia. La circostanza dell'inizio di tale
procedura di regolarizzazione è confermata dalla questura di Torino.
A costituire motivo di contestazione, sono tuttavia una serie di fatti che
vengono indicati come ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno in
conseguenza di tale procedura di regolarizzazione.
La questura di Torino dichiara che in data 4.1.2003 il ricorrente è stato
denunciato per un gravissimo reato e di tale denuncia produce copia. La
stessa questura, nella nota difensiva, configura questo reato in uno di
quelli rientranti nelle categorie indicate dagli articoli 380 e 381 c.p.p. e
rilevanti, ai sensi dell'art. 1 comma 8 lett. c) L. 222/2002.
Tale norma dispone che le disposizioni riguardanti la legalizzazione del
lavoro irregolare (così come configurate dall'art. l della stessa legge) non
si applicano, salvo le eccezioni configurate dalla stessa norma, a coloro
che sono stati denunciati per tali reati.
In aggiunta a queste produzioni documentali ed a tali difese viene prodotta
copia del nulla osta all'espulsione rilasciato dalla Procura di Torino in
data 4.2.2003 su specifica richiesta della Questura di Torino.
Nella nota difensiva, infine, si fa riferimento ad un preteso provvedimento
di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del sig. Chavez Garcia Elias
che verrà notificato al suo datore di lavoro in quanto solo ed unico
soggetto formalmente proponente l'istanza di regolarizzazione. Di tale atto
di rigetto non si produce né si esibisce alcuna copia che ne attesti l'
effettiva esistenza (che non viene nemmeno asserita attraverso un generico
riferimento ad una sua pretesa data di emissione).
Prima di pervenire all'analisi del merito della questione, questo giudice
ritiene di dovere effettuare una serie di considerazioni che esulano dal
thema decidendum ma che, allo stato degli atti e dalle risultanze
istruttorie, risultano quanto mai necessarie.
Configurare la competenza del tribunale in composizione monocratica per l'
opposizione aio provvedimenti di allontanamento dalla frontiera piuttosto
che di quelli di trattenimento in un CPT non significa affatto investire il
giudicante di un sindacato sulla coscienza degli individui.
Né questa operazione può essere mistificata attraverso il richiamo a norme
di legge o a fatti e circostanze che questo giudice non solo non può ma non
deve sindacare in forza della legislazione che regola il presente giudizio,
ma non può e non deve sindacare in forza delle fondamentali regole dei
vivere civile laddove qualsiasi giudizio di valore su di un essere umano può
essere formulato solamente in base ad una profonda e circostanziata
conoscenza dei fatti (che non può essere ricavata da un atto di parte come
una denuncia, anche quando il suo contenuto ha la forza necessaria per
scuotere una coscienza).
Per tali motivi, con il conforto della legge, anche in considerazione detta
pubblicità del presente atto, questo giudice, si asterrà volutamente da
qualsiasi riferimento ai fatti storici descritti nella denuncia ed alle
contestazioni penali contenute.
Il rispetto delle vittime di un reato, dei loro familiari, ma anche di.
coloro che di tale reato sono accusati senza che, come nel caso di una
denuncia, si si sia pervenuti ad una sentenza dì accertamento, è una regola
fondamentale del nostro ordinamento giuridico nonché un indicatore
privilegiato dello stato di salute della nostra società civile.
Nel merito dello specifico motivo di ricorso e della relative contestazioni,
ci si trova di fronte a due diverse interpretazioni della legge 222/2002: un
lato il ricorrente eccepisce la sua non espellibilità sulla base dello
specifico disposto dell'art. 2 comma 1 (che configura questo divieto in capo
ai lavoratori "compresi nella dichiarazione" di cui all'art. 1, "salvo che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Statio"); dall'altro l'
Amministrazione esclude che l'art. 2 possa essere applicato alle categorie
di cittadini extracomunitari indicate nell'art. 1 comma 8 che predispone un
divieto di applicazione di tutta la normativa compresa nell'articolo 1
(riferita alla "Legalizzazione di lavoro irregolare") ai "rapporti di
lavoro" che riguardano tali persone.
A parere di questo giudice, nessun dubbio interpretativo si pone, dal
momento che, se il legislatore avesse voluto configurare una deroga al
divieto di espellibilità dello straniero che si sottopone alla procedura di
regolarizzazione, lo avrebbe dichiarato espressamente facendo un esplicito
riferimento alle categorie di persone indicate nell'articolo 1 comma 8 della
legge 222/ 2002.
In effetti lo stesso articolo 2 comma 1 esclude espressamente che esista un
divieto di espellibilità per gli stranieri che risultano pericolosi per la
sicurezza dello Stato e tale categoria non comprende affatto quelle indicate
nell'art. 1 comma 8 (a meno di configurare, ad esempio, l'assurdo giuridico
di un'implicita pericolosità per la sicurezza dello Stato di uno straniero
extracomunitario denunciato per dei reati per cui è prefigurato l'arresto in
flagranza e non configurarla per qualsiasi altro cittadino comunitario
denunciato per i medesimi reati!).
Come sappiamo, qualsiasi dichiarazione di pericolosità sociale ha bisogno
di uno specifico atto che è amministrativo nei casi indicati dalla stessa
legge 286/1998 all'art. 13 comma 2 lett. c) (riferito, più in generale, alla
legge 1423 del 1956), e giudiziale nei casi indicati dal codice penale
(articoli 102, 103, 105,108, 133, 203 c.p).
Da un lato, quindi, l'art. 2 comma 1 della legge 222/2002, nel sancire un
divieto dl espellibilità dello straniero sottoposto alla procedura di
regolarizzazione, impone un criterio orientativo valevole per le
amministrazioni investite del potere di emanare provvedimenti di
allontanamento e di trattenimento presso il CPT e per il giudice competente
nei giudizi relativi. Dall'altro l'art. 1 comma 8, nel sancire la non
applicabilità della normativa sulla regolarizzazione al rapporti dì lavoro
di determinate categorie di cittadini extracomunitari, impone un tassativo
criterio di valutazione valevole solo per l'amministrazione competente (la
questura) a considerare, ex art. 1 comma 4 legge 222/2002, i "motivi
ostativi al rilascio di un eventuale permesso di soggiorno» dopo Io
svolgimento della procedura di regolarizzazione.
Tale ultimo criterio di giudizio potrà valere anche, nel caso di eventuale
contestazione, per il giudice amministrativo competente a sindacare l'atto
amministrativo definitivo del rigetto dell'istanza di regolarizzazione.
La circostanza che le amministrazioni summenzionate vengano ad essere, nella
maggioranza del casi, le stesse, è irrilevante dal momento che tale
coincidenza è solo soggettiva mentre dal punto di vista della loro
competenza oggettiva esse esplicano poteri differenti (anche se connessi)
avverso i quali, a loro volta, sono predisposti differenti mezzi dì tutela
giurisdizionale.
Di conseguenza, questo giudice deve considerare esclusivamente il divieto di
espellibilità sancito dall'art. 2 comma 1 L. 222/2002 a nulla rilevando
qualsiasi motivo ostativo che non sia una dichiarazione di pericolosità del
soggetto per la sicurezza dello Stato. Che poi questo giudizio di
pericolosità sia da lui sindacabile o meno (si veda Cass. 12721/2002; Cass.
8395/2000) è, ai fini della presente causa, circostanza irrilevante (anche
se va detto e sottolineato che essa avrebbe potuto essere decisiva se solo
questo giudice si fosse trovato a sindacare un decreto di espulsione fatto
sui presupposti dell'art. 13 comma 2 lett. c) e non su quelli, come nel caso
dl specie, della lettera a).
Vi è di più: non solo, nel caso esaminato, non si trova agli atti un'
attestazione di pericolosità ma ha altresì il valore di una pura e semplice
dichiarazione d'intenti l'asserzione della questura dl Torino intorno al
fatto che "Il rigetto dell'istanza di regolarizzazione sarà notificato al
datore di lavoro": di questo atto, senza che esso venga prodotto o esibito
in udienza, questo giudice non può che non sapere nulla, né se è già stato
emanato, né se davvero esiste. Al contrario, la sua presenza tra i documenti
prodotti o esibiti sarebbe stata fondamentale poiché si sarebbe posta in
essere nientemeno che la prova incontestabile della fine della procedura di
regolarizzazione del sig. Chavez Garcia Elias.
Vi è di più: se tale circostanza storica si fosse avverata prima dell'
emanazione del decreto di espulsione, essa avrebbe escluso a priori la
violazione di legge che qui si contesta. Ai fini della presente causa, si
deve infine sottolineare che anche solo una generica indicazione, valevole
come pura e semplice dichiarazione non documentata, intorno alla presunta
data di emanazione dell'asserito atto di rigetto avrebbe potuta essere
liberamente valutata da questo giudice.
La circostanza del rilascio dei nulla osta all'espulsione avvenuto in data
4.2.2003 rileva dal punto di vista delle vicende penali del ricorrente e non
incide minimamente sui diversi criteri orientativi del giudizio che questo
giudice deve seguire né sullo specifico thema decidendum della presente
causa.
P.Q.M.
il giudice, accoglie il ricorso proposto da Chavez Garcia Elias [.] avverso
il decreto di espulsione del Prefetto di Torino n. 338/02 emesso e
notificato in data 5.2.2003 e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.