Tribunale di Torino

ordinanza 20.2.2003 - est. Gottero

 

Il Giudice, a  scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.2.2003,

visto il ricorso nell'interesse del sig. Chavez Garcia Elias [.], avverso il

decreto di espulsione del Prefetto di Torino n. 338/02 emessop e notiifcato

in data 5.2.2003; visti gli atti e sentite le parti all'udienza del

17.2.2003;

rilevato che la parte ricorrente lamenta un eccesso di potere per carenza

dei presupposti del provvedimento, un difetto di istruttoria e un

travisamento dei fatti riferimento ai motivi giustificativi del

provvedimento impugnato nonché una violazione di legge in riferimento al

dettato dell'art. 2 commi 1, 2 e 4 della legge 222/2002 sancente il divieto

di espulsione dello straniero sottoposto ella procedura di regolarizzazione

descritta dalla legge stessa;

viste e considerate le produzioni documentali e le difese della parte

ricorrente e quelle di contestazione della Questura di Torino;

rilevato, infine, che all'udienza è presente il ricorrente che effettua le

dichiarazioni riportate nel relativo verbale;

osserva

Con il primo motivo di ricorso il sig. Chavez Garcia Elias contesta lo

stesso presupposto del decreto di espulsione del 5.2.2003: l'elusione dei

controlli di frontiera nel suo ingresso in Italia (ex art. 13 comma 2 lett.

a, d.lgs. 286/98) avvenuto nel maggio del 2002 (circostanza quest'ultima non

contestata dalle parti).

In effetti, il provvedimento impugnato è stato emesso (come eccepisce la

questura di Torino) sulla base di accertamenti derivanti dal verbale di

sommarie informazioni controfirmato dal ricorrente in data 5.2.2003 (che è

stato prodotto in causa) e sulla base di un preteso provvedimento del

questore di Torino datato 28.8.2001 che rigettava l'istanza di nulla osta

finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso presentato per il ricorrente

da di lui fratello sig. Chavez Garcia Saul. Di tale ultimo provvedimento non

vi è tuttavia alcuna traccia agli atti della presente causa.

In sostanza, il punto focale di questo specifico motivo di controversia è

precisamente la verosimiglianza di un ingresso in Italia avvenuto via aereo

attraverso la frontiera  aereoportuale di Milano_Linate nel maggio 2002 con

un'elusione dei controlli di frontiera. Entrambe le parti asseriscono,

giustamente, che la natura dei controlli che si effettuano in un aeroporto

internazionale escluderebbero di fatto qualsiasi tipo di elusione o tale

circostanza, in assenza di ulteriori riscontri, è valutata da questo giudice

come un fatto notorio.

Tuttavia, se la natura di questi rigorosissimi accertamenti è per il

ricorrente la testimonianza del rispetto dei controlli di frontiera nel suo

ingresso in Italia, per la questura di Torino essa si traduce in un indizio

della volontà mistificatrice del ricorrente che probabilmente sarebbe

entrato in Italia da altra sconosciuta frontiera eludendone i controlli.

Viè da dire che, sul punto specifico, entrambe le parti presentano all'

udienza degli elementi che non consentono un accertamento verosimile della

circostanza contestata.

Giustamente la questura di Torino eccepisce la mancanza del visto d'ingresso

in capo al sig. Chavez e tale asserita circostanza non trova, allo stato

degli atti specifici motivi di contestazione da parte del ricorrente che non

produce né esibisce all'udienza il documento in questione sostenendo di

essere arrivato a Milano via Madrid.

Tuttavia, l'asserzione della questura di Torino in ordine alla volontà

mistificatrice del ricorrente nelle sue dichiarazioni sulle modalità del

ingresso in Italia, configura implicitamente un vizio del provvedimento

impugnato poiché questo atto fa precisamente riferimento ad una circostanza

di fatto (l'ingresso da Milano Linate) che la stessa amministrazione

emanante dichiara non vera.

Allo stato degli atti, in conseguenza di quanto sopra esposto, questo

giudice non può che ritenere rilevante, ai fini della risoluzione di questo

specifico motivo di controversia, un'unica circostanza: la controfirma dell'

interessato al documento prestampato di sommarie informazioni dove,

attraverso l'unico riferimento di una crocetta posta al fianco della frase

"di avere eluso i controlli di frontiera" di fatto si ammette questo fatto

storico.

Vi è di più: allo stato degli atti e dei documenti presentati, l'unico mezzo

idoneo a fornire un accertamento non contestato dei fatti di causa (a meno

di specifici rilievi, o anche sommarie contestazioni, di vizi della volontà

o di errori materiali) è proprio tale verbale di sommarie informazioni dove,

di fatto, si configura precisamente un'elusione dei controlli di frontiera

avvenuta proprio a Milano Linate!

E' evidente comunque che la valutazione dei mezzi istruttori che qui

effettua questo giudicante non segue una metodologia valida per tutti i

procedimenti che hanno ad oggetto la specifica contestazione delle modalità

d'ingresso in Italia.

Ciò avviene per una semplice ragione: le modalità d'ingresso in Italia non

sono, nel complesso, rilevanti ai fini della risoluzione del presente

ricorso che trova, al contrario, il proprio nodo focale nell'analisi del

secondo motivo dì ricorso (come si esporrà in seguito).

Laddove, al contrario, tale circostanza fosse l'unica contestata, questo

giudice non potrebbe limitarsi a ritenere sufficienti all'accertamento delle

modalità di ingresso in Italia i mezzi istruttori sopra analizzati, potendo

egli orientare il proprio libero e motivato convincimento anche attraverso

il vaglio dì altri elementi di fatto e di diritto (in ossequio alle

indicazioni di quella cospicua giurisprudenza costituzionale e di

legittimità - C. Cost. 198/2000 C. Cost. 227/2000; C. Cost. 105/2001; C.

Cost. 252/2001; C. cass. 9138/2001; C. cass. 20665/2001; C. cass. 288/2002;

C. cass. 290/2002 - che ha sottolineato, in riferimento all'intera

disciplina dei giudizi disciplinati dal d.lgs. 286/1998 e a tutta una serie

di questioni che in tal sede possono essere sindacate, l'importanza

fondamentale della fase istruttoria e ha specificato, oltremodo, le modalità

attraverso le quali, pur in un giudizio caratterizzato da esigenze di

celerità e concentrazione, il giudice può dare ad essa sostanza e

robustezza).

Per tali ragioni, il ricorso contro il decreto di espulsione del 5.2.2003

emesso nei confronti del sig Chavez Garcia Elias, in riferimento al solo

motivo di un preteso eccesso di potere per carenza dei presupposti, di un

difetto di istruttoria e di un travisamento dei fatti, è da ritenersi, allo

stato degli atti, non accoglibile.

Con il secondo motivo di ricorso si asserisce una pretesa violazione di

legge riferita al disposto dell'art. 2 L.  222/2002 nella parte in cui

sancisce uno specifico divieto di espellibilità dei lavoratori compresi

nella dichiarazione di emersione di lavoro irregolare prevista per

regolarizzare la posizione dello straniero nel territorio dello Stato. Nel

caso in esame, tale dichiarazione è stata effettuata in data 17.9.2003 dalla

datrice di lavoro del ricorrente, signora [.] che lo aveva assunto come

collaboratore domestico.

In base agli elementi istruttori presentati dal ricorrente, questo giudice

non  alcun motivo di dubitare sulla veridicità di quanto dichiarato in tale

istanza di cui viene prodotta copia. La circostanza dell'inizio di tale

procedura di regolarizzazione è confermata dalla questura di Torino.

A costituire motivo di contestazione, sono tuttavia una serie di fatti che

vengono indicati come ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno in

conseguenza di tale procedura di regolarizzazione.

La questura di Torino dichiara che in data 4.1.2003 il ricorrente è stato

denunciato per un gravissimo reato e di tale denuncia produce copia. La

stessa questura, nella nota difensiva, configura questo reato in uno di

quelli rientranti nelle categorie indicate dagli articoli 380 e 381 c.p.p. e

rilevanti, ai sensi dell'art. 1 comma 8 lett. c) L. 222/2002.

Tale norma dispone che le disposizioni riguardanti la legalizzazione del

lavoro irregolare (così come configurate dall'art. l della stessa legge) non

si applicano, salvo le eccezioni configurate dalla stessa norma, a coloro

che sono stati denunciati per tali reati.

In aggiunta a queste produzioni documentali ed a tali difese viene prodotta

copia del nulla osta all'espulsione rilasciato dalla Procura di Torino in

data 4.2.2003 su specifica richiesta della Questura di Torino.

Nella nota difensiva, infine, si fa riferimento ad un preteso provvedimento

di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del sig. Chavez Garcia Elias

che verrà notificato al suo datore di lavoro in quanto solo ed unico

soggetto formalmente proponente l'istanza di regolarizzazione. Di  tale atto

di  rigetto non si produce né si esibisce alcuna copia che ne attesti l'

effettiva esistenza (che non viene nemmeno asserita attraverso un generico

riferimento ad una sua pretesa data di emissione).

Prima di pervenire all'analisi del merito della questione, questo giudice

ritiene di dovere effettuare una serie di considerazioni che esulano dal

thema decidendum ma che, allo stato degli atti e dalle risultanze

istruttorie, risultano quanto mai necessarie.

Configurare la competenza del tribunale in composizione monocratica per l'

opposizione aio provvedimenti di allontanamento dalla frontiera piuttosto

che di quelli di trattenimento in un CPT non significa affatto investire il

giudicante di un sindacato sulla coscienza degli individui.

Né questa operazione può essere mistificata attraverso il richiamo a norme

di legge o a fatti e circostanze che questo giudice non solo non può ma non

deve sindacare in forza della legislazione che regola il presente giudizio,

ma non può e non deve sindacare in forza delle fondamentali regole dei

vivere civile laddove qualsiasi giudizio di valore su di un essere umano può

essere formulato solamente in base ad una profonda e circostanziata

conoscenza dei fatti (che non può essere ricavata da un atto di parte come

una denuncia, anche quando il suo contenuto ha la forza necessaria per

scuotere una coscienza).

Per tali motivi, con il conforto della legge, anche in considerazione detta

pubblicità del presente atto, questo giudice, si asterrà volutamente da

qualsiasi riferimento ai fatti storici descritti nella denuncia ed alle

contestazioni penali contenute.

Il rispetto delle vittime di un reato, dei loro familiari, ma anche di.

coloro che di tale reato sono accusati senza che, come nel caso di una

denuncia, si si sia pervenuti ad una sentenza dì accertamento, è una regola

fondamentale del nostro ordinamento giuridico nonché un indicatore

privilegiato dello stato di salute della nostra società civile.

Nel merito dello specifico motivo di ricorso e della relative contestazioni,

ci si trova di fronte a due diverse interpretazioni della legge 222/2002: un

lato il ricorrente eccepisce la sua non espellibilità sulla base dello

specifico disposto dell'art. 2 comma 1 (che configura questo divieto in capo

ai lavoratori "compresi nella dichiarazione" di cui all'art. 1, "salvo che

risultino pericolosi per la sicurezza dello Statio"); dall'altro l'

Amministrazione esclude che l'art. 2 possa essere applicato alle categorie

di cittadini extracomunitari indicate nell'art. 1 comma 8 che predispone un

divieto di applicazione di tutta la normativa compresa nell'articolo 1

(riferita alla "Legalizzazione di lavoro irregolare") ai "rapporti di

 lavoro" che riguardano tali persone.

A parere di questo giudice, nessun dubbio interpretativo si pone, dal

momento che, se il legislatore avesse voluto configurare una deroga al

divieto di espellibilità dello straniero che si sottopone alla procedura di

regolarizzazione, lo avrebbe dichiarato espressamente facendo un esplicito

riferimento alle categorie di persone indicate nell'articolo 1 comma 8 della

legge 222/ 2002.

In effetti lo stesso articolo 2 comma 1 esclude espressamente che esista un

divieto di  espellibilità per gli stranieri che risultano pericolosi per la

sicurezza dello Stato e tale categoria non comprende affatto quelle indicate

nell'art. 1 comma 8 (a meno di configurare, ad esempio, l'assurdo giuridico

di un'implicita pericolosità per la sicurezza dello Stato di uno straniero

extracomunitario denunciato per dei reati per cui è prefigurato l'arresto in

flagranza e non configurarla per qualsiasi altro cittadino comunitario

denunciato per i medesimi reati!).

Come sappiamo, qualsiasi dichiarazione  di pericolosità sociale ha bisogno

di uno specifico atto che è amministrativo nei casi indicati dalla stessa

legge 286/1998 all'art. 13 comma 2 lett. c) (riferito, più in generale, alla

legge 1423 del 1956), e giudiziale nei casi indicati dal codice penale

(articoli 102, 103, 105,108, 133, 203 c.p).

Da un lato, quindi, l'art. 2 comma 1 della legge 222/2002, nel sancire un

divieto dl espellibilità dello straniero sottoposto alla procedura di

regolarizzazione, impone un criterio orientativo valevole per le

amministrazioni investite del potere di emanare provvedimenti di

allontanamento e di trattenimento presso il CPT e per il giudice competente

nei giudizi relativi. Dall'altro l'art. 1 comma 8, nel sancire la non

applicabilità della normativa sulla regolarizzazione al rapporti dì lavoro

di determinate categorie di cittadini extracomunitari, impone un tassativo

criterio di valutazione valevole solo per l'amministrazione competente (la

questura) a considerare, ex art. 1 comma 4 legge 222/2002, i "motivi

ostativi al rilascio di un eventuale permesso di soggiorno» dopo Io

svolgimento della procedura di regolarizzazione.

Tale ultimo criterio di giudizio potrà valere anche, nel caso di eventuale

contestazione, per il giudice amministrativo competente a sindacare l'atto

amministrativo definitivo del rigetto dell'istanza di regolarizzazione.

La circostanza che le amministrazioni summenzionate vengano ad essere, nella

maggioranza del casi, le stesse, è irrilevante dal momento che tale

coincidenza è solo soggettiva mentre dal punto di vista della loro

competenza oggettiva esse esplicano poteri differenti (anche se connessi)

avverso i quali, a loro volta, sono predisposti differenti mezzi dì tutela

giurisdizionale.

Di conseguenza, questo giudice deve considerare esclusivamente il divieto di

espellibilità sancito dall'art. 2 comma 1 L. 222/2002 a nulla rilevando

qualsiasi motivo ostativo che non sia una dichiarazione di pericolosità del

soggetto per la sicurezza dello Stato. Che poi questo giudizio di

pericolosità sia da lui sindacabile o meno (si veda Cass. 12721/2002; Cass.

8395/2000) è, ai fini della presente causa,  circostanza irrilevante (anche

se va detto e sottolineato che essa avrebbe potuto essere decisiva se solo

questo giudice si fosse trovato a sindacare un decreto di espulsione fatto

sui presupposti dell'art. 13 comma 2 lett. c) e non su quelli, come nel caso

dl specie, della lettera a).

Vi è di più: non solo, nel caso esaminato, non si trova agli atti un'

attestazione di pericolosità ma ha altresì il valore di una pura e semplice

dichiarazione d'intenti l'asserzione della questura dl Torino intorno al

fatto che "Il rigetto dell'istanza di regolarizzazione sarà notificato al

datore di lavoro": di questo atto, senza che esso venga prodotto o esibito

in udienza, questo giudice non può che non sapere nulla, né se è già stato

emanato, né se davvero esiste. Al contrario, la sua presenza tra i documenti

prodotti o esibiti sarebbe stata fondamentale poiché si sarebbe posta in

essere nientemeno che la prova incontestabile della fine della procedura di

regolarizzazione del sig. Chavez Garcia Elias.

Vi è di più: se tale circostanza storica si fosse avverata prima dell'

emanazione del decreto di espulsione, essa avrebbe escluso a priori la

violazione di legge che qui si contesta. Ai fini della presente causa, si

deve infine sottolineare che anche solo una generica indicazione, valevole

come pura e semplice dichiarazione non documentata, intorno alla presunta

data di emanazione dell'asserito atto di rigetto avrebbe potuta essere

liberamente valutata da questo giudice.

La circostanza del rilascio dei nulla osta all'espulsione avvenuto in data

4.2.2003 rileva dal punto di vista delle vicende penali del ricorrente e non

incide minimamente sui diversi criteri orientativi del giudizio che questo

giudice deve seguire né sullo specifico thema decidendum della presente

causa.

P.Q.M.

il giudice, accoglie il ricorso proposto da Chavez Garcia Elias [.] avverso

il decreto di espulsione del Prefetto di Torino n. 338/02 emesso e

notificato in data 5.2.2003 e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.