REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

-       I^ SEZIONE ñ

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

N. 182 reg. Sent. anno 2003

 

sul ricorso n. 179/2002 proposto da

SHPATI AGLON TUTORE DI SELVIJA PIETER

rappresentato e difeso da

MUGHINI LUIGI

MASINI ILARIA

con domicilio eletto in  FIRENZE

VIA DUCA DíAOSTA N. 12

presso

MUGHINI LUIGI

c o n t r o

COMITATO PER MINORI STRANIERI C/O PRES. CONS. MINISTRI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede

 

per líannullamento

del decreto di rimpatrio emesso dal Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/11/2001, prot. Cms/mna/U/131-01, comunicato ai Servizi Sociali del Comune di Firenze in data 13.11.01 con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del minore ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto líatto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienze del 20 novembre 2002, il Presidente Dott. Giovanni Vacirca;

Udito , altresÏ, per le parti líavv. L. Mughini e líavv. dello Stato G. Onano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che il ricorrente, in qualitý di tutore del minore Selvija Pjeter, ha impugnato il provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal Comitato per i minori stranieri;

Considerato che la proposizione del ricorso nellíinteresse del minore non risulta autorizzata dal Giudice tutelare ex art. 374 c.c.;

Considerato, altresÏ, che il provvedimento impugnato costituisce una misura per il ripristino dellíunitý familiare, contemplata dallíart. 33 d.lgs. n. 286 del 1998 nellíambito del titolo IV (diritto allíunitý familiare e tutela dei minori);

Considerato che contro tutti i provvedimenti dellíautoritý amministrativa in materia di diritto allíunitý familiare Ë ammesso ricorso allíAutoritý giudiziaria ordinaria (art. 30, comma 6);

Considerato, inoltre, che per i provvedimenti di espulsione, a cui potrebbe assimilarsi il rimpatrio assistito, Ë del pari ammesso ricorso allíAutoritý giudiziaria ordinaria (art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998);

Considerato, altresÏ, che il rappresentato, nato il 7 settembre 1984, ha raggiunto la maggiore etý, sicchÈ deve ritenersi comunque cessato líinteresse allíimpugnazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione I^, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

CosÏ deciso in Firenze, il 20 novembre 2002, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio, con líintervento dei signori:

            Giovanni Varcica                                            Presidente, est.

            Giuseppe Di Nunzio                                     Consigliere

            Andrea Migliozzi                                                    ì

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 3 febbraio 2003

Firenze, lÏ 3 febbraio 2003