REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
-
I^ SEZIONE ñ
ha pronunciato la
seguente:
N. 182 reg. Sent.
anno 2003
sul ricorso n. 179/2002 proposto da
SHPATI AGLON TUTORE DI SELVIJA PIETER
rappresentato e difeso da
MUGHINI LUIGI
MASINI ILARIA
con domicilio eletto in
FIRENZE
VIA DUCA DíAOSTA N. 12
presso
MUGHINI LUIGI
c
o n t r o
COMITATO PER MINORI STRANIERI C/O PRES.
CONS. MINISTRI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede
per líannullamento
del decreto di
rimpatrio emesso dal Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 09/11/2001, prot. Cms/mna/U/131-01, comunicato ai
Servizi Sociali del Comune di Firenze in data 13.11.01 con il quale veniva
disposto il rimpatrio assistito del minore ricorrente.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto líatto di
costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Designato relatore,
alla pubblica udienze del 20 novembre 2002, il Presidente Dott. Giovanni
Vacirca;
Udito , altresÏ, per le parti líavv. L. Mughini e líavv. dello Stato G. Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Considerato che il ricorrente, in qualitý di tutore del minore Selvija
Pjeter, ha impugnato il provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal
Comitato per i minori stranieri;
Considerato che la proposizione del ricorso nellíinteresse del minore
non risulta autorizzata dal Giudice tutelare ex art. 374 c.c.;
Considerato, altresÏ, che il provvedimento impugnato costituisce una
misura per il ripristino dellíunitý familiare, contemplata dallíart. 33 d.lgs.
n. 286 del 1998 nellíambito del titolo IV (diritto allíunitý familiare e tutela
dei minori);
Considerato che contro tutti i provvedimenti dellíautoritý
amministrativa in materia di diritto allíunitý familiare Ë ammesso ricorso
allíAutoritý giudiziaria ordinaria (art. 30, comma 6);
Considerato, inoltre, che per i provvedimenti di espulsione, a cui
potrebbe assimilarsi il rimpatrio assistito, Ë del pari ammesso ricorso
allíAutoritý giudiziaria ordinaria (art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998);
Considerato, altresÏ, che il rappresentato, nato il 7 settembre 1984,
ha raggiunto la maggiore etý, sicchÈ deve ritenersi comunque cessato
líinteresse allíimpugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile e che sussistano
giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana, Sezione I^, dichiara il ricorso
inammissibile. Spese compensate.
CosÏ deciso in Firenze, il 20 novembre 2002, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio, con líintervento dei signori:
Giovanni Varcica Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Andrea Migliozzi ì
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 3 febbraio 2003
Firenze, lÏ 3 febbraio 2003