Ric. n. 1761/02                                                               Sent. n. 1621/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Umberto Zuballi                  - Presidente, relatore

Italo Franco                         - Consigliere

Mauro Springolo                  - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1761/02 proposto da Ragauskaite Renata, rappresentata e difesa dallíavvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio presso la Segreteria del TAR ai sensi dellíart. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallíAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

PER

l'annullamento del provvedimento emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso del 31 maggio 2002 che ha revocato la disponibilitý di quota per líespletamento di lavoro autonomo;

     Visto il ricorso, notificato il 23 luglio 2002 e depositato presso la Segreteria il 1 agosto 2002 con i relativi allegati;

Visto líatto di costituzione in giudizio del Ministero, depositato il 12 settembre 2002;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2003 - relatore il Presidente Umberto Zuballi ñ gli avvocati Tallarico per la parte ricorrente e Palatiello per il Ministero;

     Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, cittadina lituana, in Italia per motivi di turismo, otteneva dalla direzione provinciale del lavoro uníattestazione per ottenere un permesso di lavoro autonomo.

SennonchË, in data 31 maggio del 2002, la suddetta attestazione venne revocata, sulla base di quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 23 del 2002, secondo la quale líattestazione di disponibilitý di quota per lavoro autonomo poteva essere rilasciata solo a cittadini stranieri dal cui permesso di soggiorno risulti una data d'ingresso in Italia antecedente al 15 marzo del 2002.

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dellíarticolo 39 del dpr 394 del '99. L'unica condizione posta dalla legge Ë infatti che la richiesta rientri nell'ambito delle quote d'ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3 del testo unico. Nessuna disposizione consente di differenziare le posizioni sulla base della data d'ingresso nel territorio nazionale.

Un'interpretazione logica e sistematica dell'articolo infatti non riesce a giustificare la presa di posizione ministeriale, per cui la circolare risulta quindi illegittima e contraria al testo della legge, e non andrebbe affatto applicata.

In ogni caso la ricorrente impugna altresÏ anche la stessa circolare, chiedendone l'annullamento.

Si Ë costituita in giudizio líamministrazione, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

DIRITTO

La questione giuridica riguarda la legittimitý della circolare n. 23 del 2002 del Ministero del Lavoro, la quale, in relazione al decreto ministeriale del 12 marzo del 2002, che ha fissato in 3000 lavoratori autonomi la quota massima per l'anno 2002, ha stabilito che le attestazioni di disponibilitý possono essere rilasciate unicamente a cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dal quale risulti la data d'ingresso in Italia precedente al 15 marzo del 2002, data di pubblicazione del decreto ministeriale citato.

Tale normativa, ad avviso di questo tribunale, contrasta con l'articolo 39 del dpr n. 394 del 1999; infatti, tale disposizione subordina il rilascio dell'autorizzazione alla sola condizione che la richiesta rientri nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3 del testo unico. La compressione del diritto da parte della circolare, invero, si sostanza sia in una innovazione non prevista nÈ esplicitamente nÈ implicitamente dalla legge, anche perchÈ il rispetto delle quote costituisce il momento fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni in materia di lavoro autonomo.

La presenza o meno in Italia alla data di emissione del decreto che fissa le quote per l'anno di riferimento risulta invero non rilevante, anche perchÈ, qualora le quote fossero esaurite, lo straniero verrebbe di necessitý espulso. In sostanza, le finalitý della norma vengono raggiunte con il rispetto delle quote, laddove il limite temporale aggiunto dalla circolare non solo risulta limitativo rispetto al dettato della legge, ma contrasta anche con le sue finalitý, parzialmente di sanatoria delle situazioni irregolari. Considerato il noto principio di gerarchia delle fonti, la suddetta circolare si appalesa contrastante con la lettera e la finalitý della legge per cui va annullata; di conseguenza va annullato anche il provvedimento impugnato, che si fonda su suddetta circolare.

Per tutte le suindicate ragioni il ricorso va accolto, con annullamento sia della circolare 29 aprile 2002 n. 23 sia del provvedimento di revoca del 31 maggio 2002, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritý amministrativa.

     CosÏ deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2003.

Il Presidente - Estensore

 

Il Segretario