(Sergio Briguglio 30/3/2003)

 

PRINCIPALI ELEMENTI CONTENUTI NELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO

sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi

 

- Le disposizioni della direttiva si applicano in caso di afflusso massiccio (spontaneo o organizzato) di profughi che non possano rientrare nel paese d’origine (in particolare, a causa di situazioni di conflitto armato o di violenza endemica o di violazione sistematica o generalizzata dei diritti umani).

 

- Salvo che venga decisa dal Consiglio la cessazione anticipata del regime di protezione, questo ha durata di un anno, automaticamente prorogabile di sei mesi in sei mesi per un altro anno; un’ulteriore proroga di un anno puo’ essere stabilita dal Consiglio.

 

- L’applicazione del regime non pregiudica la possibilita’ di chiedere asilo ne’ il principio di non refoulement.

 

- L’esistenza di un afflusso massiccio, l’adozione del regime di protezione e la sua eventuale cessazione anticipata sono stabiliti dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata.

 

- Il regime si applica a tutti gli Stati membri e riguarda le categorie indicate nel provvedimento con cui e’ adottato; gli Stati membri possono estendere il regime, informando la Commissione, a categorie diverse, sfollate per gli stessi motivi e dalle stesse regioni delle prime.

 

- La cessazione anticipata del regime e’ decisa dopo accertamento della possibilita’ di rimpatrio in condizioni di sicurezza.

 

- Ai beneficiari del regime di protezione e’ rilasciato un permesso di soggiorno; e’ agevolato il rilascio dei visti di ingresso e di transito, ove necessari.

 

- I beneficiari sono informati per iscritto, nella loro lingua, delle norme che li riguardano.

 

- Gli Stati membri riaccolgono i beneficiari della protezione nei casi in cui questi soggiornino o tentino di entrare illegalmente in altro Stato membro, salvo che vi sia un accordo tra gli Stati per la deroga a questa disposizione.

 

- I beneficiari della protezione accedono alle attivita’ di lavoro subordinato o autonomo, all’istruzione per adulti, alla formazione professionale e alle esperienze pratiche sul posto di lavoro; puo’ essere data priorita’ alla situazione di cittadini dell’Unione europea e dei paesi vincolati dall’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti che percepiscono l’indennita’ di disoccupazione.

 

- Gli Stati membri si adoperano perche’ i beneficiari della protezione siano alloggiati adeguatamente o ricevano i mezzi per accedere ad una abitazione.

 

- I beneficiari della protezione godono, se privi di risorse sufficienti, delle forme di assistenza sociale, di contributi per il sostentamento e delle cure mediche (almeno quelle urgenti e quelle essenziali); si tiene conto dell’eventuale esercizio di attivita’ lavorativa nella quantificazione degli aiuti.

 

- I beneficiari della protezione che appartengano a categorie particolari (minori non accompagnati, vittime di tortura o di violenza) ricevono la necessaria assistenza dagli Stati membri.

 

- I minori accedono allo studio a parita’ con i cittadini (con possibile limitazione al sistema educativo pubblico).

 

- Gli Stati membri possono consentire l’accesso al sistema educativo generale anche agli adulti.

 

- In caso di famiglia gia’ costituita nel paese d’origine e separata da circostanze legate all’afflusso di massa, il beneficiario della protezione puo’ ricongiungersi con

a)     il coniuge (o il partner legato da relazione stabile qualora questo sia equiparato al coniuge dalla legge sugli stranieri vigente nello stato membro);

b)    i figli minori (anche adottivi) non coniugati propri o del coniuge.

 

- Se questi familiari godono gia’ della protezione in altro Stato membro, i due Stati inetressati si accordano sullo Stato in cui deve aver luogo il ricongiungimento

 

- Gli Stati membri possono consentire il ricongiungimento di altri parenti stretti, bisognosi di protezione, che convivevano col beneficiario della protezione nel periodo in cui si e’ reso necessario l’esodo e che fossero (anche parzialmente) a carico del beneficiario stesso; si tiene conto, caso per caso, del grado di difficolta’ che i familiari incontrerebbero in caso di diniego.

 

- Si tiene conto, nelle decisioni sul ricongiungimento familiare, del superiore interesse del minore.

 

- Ai familiari ricongiunti e’ rilasciato lo stesso tipo di permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario.

 

- Gli Stati membri adottano al piu’ presto le misure necessarie per assicurare rappresentanza ai minori non accompagnati (mediante tutela legale o per il tramite di organizzazioni incaricate dell’assistenza ai minori).

 

- I minori non accompagnati sono collocati, tenendo conto del parere del minore (conformemente con il suo grado di maturita’),

a)     presso adulti della propria famiglia;

b)    presso una famiglia ospitante;

c)     presso centri di accoglienza per minori;

d)    presso la persona che si e’ preso cura del minore durante la fuga.

 

- Il beneficiario della protezione puo’ presentare in qualunque momento domanda di asilo; competente dell’esame e’ lo Stato membro che ha accettato il trasferimento del beneficiario nel proprio territorio.

 

- L’esame della domanda di asilo non completato prima della fine del regime di protezione e’ portato a termine dopo la fine del regime.

 

- Gli Stati membri possono decidere che lo status di richiedente asilo e quello di beneficiario della protezione non siano cumulabili.

 

- In caso di esito negativo della domanda di asilo, il richiedente torna a godere del regime di protezione fino alla conclusione dello stesso.

 

- Gli Stati membri si adoperano per consentire il rimpatrio volontario dei beneficiari della protezione, nel corso o al termine del regime.

 

- Il rimpatrio volontario deve essere scelto con cognizione di causa e deve avvenire in condizioni di sicurezza; gli Stati membri possono prevedere visite esplorative da parte degli interessati.

 

- Finche’ non si sia concluso il regime di protezione, gli Stati membri esaminano con disposizione favorevole le domande di ripristino della protezione presentate da persone rimpatriate su base volontaria.

 

- Al termine del regime di protezione, gli Stati membri possono disporre la proroga delle condizioni vigenti durante il regime, a beneficio delle persone ammesse a un programma di rimpatrio volontario, fino alla data del rimpatrio.

 

- Gli Stati membri adottano le misure necessarie perche’ il rimpatrio forzato delle persone per le quali la protezione e’ giunta al termine e che non possono eneficiare dell’ammissione avvenga nel rispetto della dignita’ umana.

 

- In caso di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano se vi siano impellenti ragioni umanitarie che lo rendano impossibile o irregionevole.

 

- Gli Stati membri autorizzano temporaneamente il soggiorno delle persone che per gravi motivi di salute non possono essere rimpatriate al termine del regime di protezione.

 

- Gli Stati membri possono autorizzare il prolungamento del soggiorno delle famiglie che includano minori, nei casi in cui sia opportuno consentire a questi di completare il periodo scolastico in corso.

 

- Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati.

 

- Gli Stati membri indicano la propria capacita’ di accoglienza; tali indicazioni sono riportate nel provvedimento con cui il Consiglio stabilisce il regime di protezione temporanea; eventuali incrementi del livello indicato da uno Stato membro sono comunicati, successivamente all’adozione del regime, alla Commissione e al Consiglio.

 

- Gli Stati membri verificano che le persone ammissibili al regime di protezione che non si trovino ancora nel territorio della Comunita’ abbiano manifestato la volonta’ di essere accolte nel loro territorio.

 

- Nel caso in cui il numero delle persone ammissibili ecceda la capacita’ indicata da uno Stato membro, il Consiglio prende urgentemente i provvedimenti necessari, inclusa la raccomandazione a un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

 

- Gli Stati memebri cooperano, durante tutta l’applicazione del regime di protezione, per il trasferimento di beneficiari della protezione, condizionato al consenso degli interessati; in caso di trasferimento da uno Stato membro all’altro, cessano la validita’ del permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro, come pure gli obblighi di questo nei confronti del beneficiario trasferito.

 

- Una persona puo’ essere esclusa dal beneficio della protezione temporanea

a)     quando vi siano motivi seri per ritenerlo responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro l’umanita’, ovvero di un reato grave non politico commesso, prima dell’ammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato membro (inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico), ovvero di un atto contrario ai principi e alle finalita’ delle Nazioni Unite;

b)    quando risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o, sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato molto grave, per la sicurezza della comunita’ dello Stato membro. 

 

- L’esclusione deve essere motivata in base al comportamento individuale della persona; il relativo provvedimento deve fondarsi sul principio di proporzionalita’.

 

- Il provvedimento di esclusione e’ impugnabile dall’interessato.