BOZZA NON CORRETTA

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Seduta del 29/10/2003


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Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa, l'audizione dell'onorevole Maurizio Sacconi, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, che è accompagnato dal dottor Maurizio Silveri, direttore generale dell'ufficio immigrazione del Ministero.
Desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Sacconi per aver aderito così sollecitamente al nostro invito. Prima di trattare il tema di pertinenza del suo Ministero, vorrei ricordare, con una certa soddisfazione, che ieri in Assemblea è stato approvato praticamente all'unanimità un aumento di organico di mille poliziotti e, visto che la maggior parte di


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questi saranno destinati specificatamente al contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, credo che ciò possa essere motivo di soddisfazione per tutti noi.
La legge Fini-Bossi ha attribuito un ruolo rilevante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari ed ha previsto alcuni strumenti operativi innovativi che, anche se non sono ancora a pieno regime, stanno già contribuendo ad una effettiva lotta contro l'immigrazione irregolare. L'odierna presenza del sottosegretario Sacconi costituisce pertanto l'occasione per conoscere quali siano le competenze attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di immigrazione nonché per approfondire alcuni aspetti ed acquisire chiarimenti in merito agli strumenti e alle modalità operative utilizzate per la legalizzazione del lavoro: la realizzazione dello sportello unico per l'immigrazione; la gestione dei flussi migratori attraverso la determinazione - il cosiddetto decreto-flussi - delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato e i criteri per la ripartizione regionale delle stesse; i tempi di approvazione di un nuovo «decreto-flussi»; la recente attivazione di un sistema informatico - il cosiddetto SILES - per la gestione e il monitoraggio della programmazione dei flussi di ingresso dell'immigrazione regolare per il lavoro stagionale in Italia; le modalità di gestione delle risorse per le politiche migratorie attraverso il Fondo nazionale per le politiche migratorie; la tutela previdenziale dei lavoratori extracomunitari.
Desidero inoltre cogliere l'occasione della presenza del sottosegretario per chiedergli chiarimenti in merito al vertice, al quale ha partecipato il ministro Maroni, dei «cinque più cinque» tenutosi a Rabat il 23 ottobre scorso e se da questo siano scaturite delle novità in materia di sottoscrizione di


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accordi bilaterali sui temi del lavoro con i paesi di origine dell'immigrazione, con particolare riferimento alla formazione in loco.
Do pertanto la parola al sottosegretario Sacconi.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Lascerò al Comitato un testo più ampio di quello che mi accingo a leggere e commentare perché contiene ulteriori informazioni relative tanto al quadro normativo quanto ai processi in atto e alle politiche attive rivolte all'integrazione sociale degli immigrati.
Innanzitutto, vorrei dare alcune informazioni sui risultati della regolarizzazione. Come è noto, il Governo ha adottato un procedimento di regolarizzazione che ha interessato 705.172 lavoratori stranieri residenti sul territorio italiano. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha contribuito, attraverso propri funzionari delle direzioni regionali e provinciali e con il supporto di 300 lavoratori interinali, al corretto e rapido esame delle domande presentate agli uffici polifunzionali. L'esame è stato concluso per l'86 per cento del totale delle domande e 87 uffici polifunzionali su 103 hanno attualmente terminato la loro attività. Soltanto nei grandi centri urbani (Roma, Milano, Torino, Napoli e Brescia) sono ancora in corso di valutazione le ultime domande presentate. Quindi, si tratta di un processo che, nonostante l'ampio numero di domande, si è svolto positivamente nei tempi che erano stati annunciati e le situazioni sospese sono per lo più riferite a questioni sospette, per le quali sono necessari ulteriori accertamenti.
Il regolamento di attuazione della legge n. 189 del 2002, invece, vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2003, è al momento sottoposto alla discussione della Conferenza unificata che il 23 ottobre scorso ha rinviato a data da destinarsi


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l'esame del provvedimento; successivamente, udito il parere del Consiglio di Stato, passerà alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. La nostra intenzione è, quindi, di renderlo operativo entro l'anno e ci auguriamo che il confronto in sede di Conferenza unificata possa, comunque, risolversi rapidamente.
Per quanto riguarda lo sportello unico e le procedure per il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, ricordo che, come previsto dall'articolo 22 del Testo Unico, così come modificato dalla legge n.189 del 30 luglio 2002, il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato è regolato dalle seguenti procedure: a) in ogni provincia è istituto presso la prefettura uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato; b) il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, documentazione relativa all'alloggio in cui verrà ospitato, una proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza (questi sono gli obblighi di cui alla legge Bossi-Fini). Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il nulla osta al lavoro di persone iscritte nelle liste depositate nell'anagrafe annuale informatizzata; c) lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste al centro per l'impiego, che provvede a diffondere le offerte per


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via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo disponibile. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati dal decreto flussi annuale. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio; d) gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.
Questo è il procedimento necessario per la definizione di un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Come dirò anche a proposito del SILES, in Italia questo procedimento presto potrà avvalersi di un mercato del lavoro reso complessivamente efficiente e trasparente attraverso la Borsa del lavoro. Quindi, anche la procedura relativa al necessario nulla osta, riferito alla indisponibilità del cittadino italiano per quella funzione e per quel rapporto di lavoro, potrà inserirsi nel contesto di questo sistema informativo, i cui termini sono già stati concordati in seno alla Conferenza unificata. Infatti, si tratta di un sistema informativo su base federativa, la cui unità di riferimento è la dimensione regionale, che si realizzerà in termini di Borsa


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lavoro e, quindi, anche di possibile comunicazione diretta fra domanda ed offerta sulla base delle disposizioni di cui alla legge Biagi.
In caso di perdita del posto di lavoro non si ha la revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento (più precisamente, liste di mobilità in caso di licenziamento collettivo ed elenco anagrafico ex articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 in caso di licenziamento individuale o dimissioni), il tutto per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Successivamente esporrò alcune considerazioni sulla condizione di disoccupazione involontaria del lavoratore immigrato perché, trattandosi di un cittadino in condizione di potenziale disoccupazione di lungo periodo, merita particolari politiche attive.
Per quanto riguarda la determinazione dei flussi di ingresso, sulla base dell'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni (legge n. 189 del 2002), l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (sentiti il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari), entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, come previsto nell'articolo 3, comma 4, del Testo Unico. In caso di mancata


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emanazione di tale decreto, il Presidente del Consiglio può intervenire con un decreto transitorio nel limite delle quote dell'anno precedente; qualora risulti opportuno, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.
Nello stabilire le quote, i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati conclusi accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sui fabbisogni reali del mercato del lavoro. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali compie apposite valutazioni, acquisendo le segnalazioni degli enti locali, le indicazioni dei propri uffici periferici e quelle delle associazioni imprenditoriali di categoria. Il Ministero del lavoro, quindi, tenuto conto di tali segnalazioni, provvede a ripartire con circolare la quota di


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ingressi per lavoro subordinato, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le direzioni regionali del lavoro e le province autonome.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
Le intese o accordi bilaterali possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Segnalo alcuni elementi caratteristici di questa procedura. In primo luogo, speriamo di realizzare l'obiettivo se non entro il 30 novembre quanto meno entro l'anno, perché tradizionalmente la determinazione di flussi nel mezzo dell'anno di riferimento finisce con l'essere mero recepimento di situazioni già prodottesi mentre, invece, una determinazione precedente l'anno di riferimento può finalmente orientare i datori di lavoro e, quindi, non essere un intervento che subisce situazioni di fatto.
Anche sul mercato del lavoro vale la considerazione svolta precedentemente, cioè che l'implementazione della legge Bossi-Fini avviene in parallelo con quella Biagi. È molto importante non soltanto considerare la richiesta dei datori di lavoro e


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delle regioni, ma avere anche una dimensione prospettica; pensiamo ai lavoratori che vengono attratti per produzioni che possono essere di breve periodo e in evidente condizione di mobilità verso altri paesi, con gli effetti di una disoccupazione di lungo periodo, o situazioni nelle quali si riscontra una richiesta di immigrazione ma un mercato del lavoro con bassi tassi di occupazione.
Tale caratteristica è tipica di tutto il paese, incluso il nord-est, ove la disoccupazione è frizionale ma i tassi di occupazione sono addirittura inferiori alla media europea (siamo circa al 64 per cento e il tasso di occupazione femminile attorno al 50 per cento). Quindi, per ragioni di inefficienza dei mercati del lavoro esiste anche una situazione di capitale umano, residente e nazionale, inespresso. Tra le politiche cui siamo impegnati dal processo di Lisbona vi è quella di un drastico innalzamento della dotazione di capitale umano, cioè dei tassi di occupazione oltre che di scolarizzazione.
Nella determinazione dei flussi è necessario pertanto considerare con attenzione anche la condizione di questi mercati del lavoro e le politiche che sono in corso negli stessi, consapevoli che esistono bad jobs che il mercato interno, per quanto stimolato dalle nuove regole e dai nuovi istituti, non sarebbe comunque in grado di soddisfare.
Per quanto riguarda il «decreto flussi» del 6 giugno 2003, ricordo che, per rispondere all'esigenza di una programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2003 sono stati ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima


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di 19.500 unità. Il provvedimento ha concesso 8.500 ingressi per lavoro stagionale, 10.000 per lavoro subordinato non stagionale e 800 per lavoro autonomo; inoltre, 200 ingressi sono stati riservati, indifferentemente dal tipo di lavoro, a cittadini argentini di origine italiana.
Gli ingressi per lavoro subordinato stagionale riguardano cittadini di paesi non comunitari firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), inoltre di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché dei seguenti paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka, Egitto e, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2001 o 2002. Quindi, c'è stata una selezione degli ingressi premiante i new applicants dell'Unione europea, i paesi che hanno sottoscritto accordi, e considerando quale titolo di selezione l'essere già stati lavoratori con permesso di soggiorno a carattere stagionale nei due precedenti anni.
Gli 800 ingressi per lavoro autonomo riguardano ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti famosi e altamente qualificati ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di questa quota, è ammessa la conversione in permessi per lavoro autonomo dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale.
Dei 10.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 500 sono riservati a dirigenti o a personale altamente qualificato, 3.600 a cittadini di paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione con l'Italia in materia di


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immigrazione così suddivisi: 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 bangalesi. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2003, la direzione generale immigrazione del nostro Ministero ha emanato la circolare n. 25 del 20 giugno 2003, che ha stabilito, sulla base dei fabbisogni territoriali, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota attribuita per lavoro stagionale e per lavoro subordinato non stagionale.
Sulla base di tale ripartizione, le direzioni provinciali del lavoro comunicano settimanalmente alle direzioni regionali di appartenenza il numero delle autorizzazioni al lavoro rilasciate a valere sulle quote previste, nonché il numero delle attestazioni di disponibilità in quota per le conversioni del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le direzioni regionali del lavoro inoltrano i dati così raccolti al servizio lavoratori extracomunitari, che tiene il computo generale dell'utilizzo di tali quote e, una volta verificato l'ammontare dei residui di quanto assegnato, ove necessario può procedere ad una redistribuzione tra le regioni. Le direzioni regionali assegnatarie delle quote attribuite effettuano la ripartizione fra le singole province, secondo i fabbisogni occupazionali dei territori di riferimento. Quindi, il 2003 è anno di regolarizzazione, con la prevista quota di ingressi più i 60.000 stagionali.
Con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per l'ingresso dei lavoratori stranieri, presso il servizio extracomunitari della direzione generale immigrazione del nostro Ministero è stata istituita la rete informatica SILES. Il Sistema informativo per i lavoratori extracomunitari stagionali è una procedura informatica che si prefigge la semplificazione delle procedure amministrative per l'ingresso dei lavoratori stagionali


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extracomunitari e il controllo sull'effettività della loro uscita alla scadenza del contratto di lavoro. In pratica il SILES può collegare i vari soggetti interessati, permettendo ad ognuno di essi di espletare on line le pratiche previste dall'iter burocratico e consentendo all'amministrazione centrale di verificare lo stato dei flussi migratori aggiornato in tempo reale. La gestione del sistema, operativo dal 1o luglio 2002, è realizzata in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.
Questo sistema è destinato a diventare quello generale di regolazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri (non solo stagionali) in Italia. Si intende così collegare i meccanismi di regolamentazione del mercato del lavoro dei lavoratori stranieri con il sistema che regola il mercato del lavoro in generale, la cosiddetta Borsa lavoro; quest'ultima ha una sua parte Intranet fatta dai centri per l'impiego - e, quindi, dalle funzioni pubbliche che governano il collocamento ordinario monitorando l'anagrafe del lavoratore - che si integrerà con il libretto formativo in tempo reale e, poi, dal sistema aperto dell'incontro della domanda con l'offerta.
Questo sistema informativo non solo svolgerà un'importante funzione di controllo e di monitoraggio (pratiche veloci in entrata e controllo dell'uscita quando se ne determinano le ragioni formali) ma a regime diventerà lo strumento per il governo effettivo anche di questa porzione del mercato del lavoro che va ad integrarsi con quella più generale.
I titoli di prelazione per l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa costituiscono un aspetto che sottolineiamo con molta enfasi. L'articolo 19 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 prevede programmi di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine degli immigrati, finalizzati alla formazione mirata e al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia,


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nonché al loro inserimento nei settori produttivi del paese. Tali programmi possono scaturire da proposte delle regioni e delle province autonome, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e possono essere realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, con organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché con organismi internazionali.
L'aver partecipato a questo tipo di programmi fornisce all'aspirante emigrante una corsia preferenziale nei settori di impiego ai quali i programmi si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro e prospetta agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri. Inoltre, questo percorso garantisce al datore di lavoro la disponibilità di manodopera qualificata, affidabile e specificamente idonea alle esigenze produttive. Si tratta di un'importante innovazione che, da una parte, permetterà ai datori di lavoro italiani, tramite le proprie associazioni di categoria, di formare e selezionare risorse umane nei paesi di origine sulla base del fabbisogno qualitativo e quantitativo interno, facilitando l'incontro tra la domanda e l'offerta di manodopera straniera, dall'altra agevolerà i percorsi di integrazione degli stranieri che fanno ingresso in Italia.
Il regolamento di attuazione della legge, attualmente in corso di approvazione, rafforza questo meccanismo, prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cioè con un atto semplice e rapido, possa essere riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori che abbiano partecipato all'attività formativa nei paesi di origine, i cui nominativi verranno inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro


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e delle politiche sociali e messe a disposizione dei datori di lavoro. Insomma, si comincia a costruire un percorso che, negli auspici, a regime costituirà il canale privilegiato.
Il diritto di prelazione, combinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dà luogo ad un meccanismo molto agile che, progressivamente, sostituisce il controllo dei flussi tradizionalmente quantitativo con uno più qualitativo. È inutile sottolineare che la formazione e la selezione nei paesi di origine deposita, comunque, un arricchimento di risorse umane nel paese ove viene effettuata, al di là delle persone che vengono chiamate ad un rapporto di lavoro, che, naturalmente, entrano con una condizione di integrazione di partenza molto più alta.
Le associazioni di categoria stanno sviluppando in modo crescente iniziative al riguardo: alcune sono da tempo attive, altre si stanno diffusamente organizzando per politiche di questo tipo. Credo che anche gli organismi della bilateralità, cioè quelli gestiti dalla rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori, stiano apprestandosi a svolgere funzioni di questo tipo, cioè di incontro tra domanda e offerta attraverso la preliminare formazione e selezione nel paese d'origine.
Per quanto concerne gli accordi bilaterali, nel 2000 l'Italia ne ha firmato uno con la Tunisia sul lavoro stagionale di cui si attende la firma del protocollo esecutivo. Sempre per quanto riguarda gli accordi sul lavoro coi paesi del Maghreb, il Ministero del lavoro ha in corso il negoziato con l'Egitto per un accordo sul lavoro stagionale. Infine, nell'ambito della seconda Conferenza ministeriale sull'immigrazione nel Mediterraneo occidentale, svoltasi a Rabat con la presenza del ministro Maroni, è stata espressa da entrambe le parti la


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volontà di accelerare e concludere i negoziati tra Italia e Marocco per la firma di un accordo sul lavoro stagionale e subordinato.
Nell'ambito dei rapporti che il Ministero del lavoro intrattiene coi paesi d'origine degli immigrati sono attualmente aperti diversi dossier.
Il negoziato con la Repubblica di Moldavia si è concluso con la parafatura di un accordo sul lavoro riguardante le modalità di ingresso e di impiego dei lavoratori moldavi in Italia, non solo quelli stagionali ma anche gli autonomi e i subordinati non stagionali: in questo senso si tratta del primo accordo in assoluto di questo genere nel nostro paese e del primo accordo sul lavoro dall'entrata in vigore della legge Bossi-Fini.
È stato recentemente siglato un accordo con la Repubblica di Polonia sul lavoro stagionale: al momento è in fase di negoziazione il protocollo annesso all'accordo.
La Repubblica del Bangladesh ha reso noto che condiziona la firma di un'intesa in tema di riammissione ad un accordo in materia di lavoro, comprensivo di un impegno alla concessione annuale di quote di ingresso riservate.
Infine, da parte pakistana si è recentemente manifestata la disponibilità a firmare in tempi brevi l'accordo di riammissione sottoscritto nel 2000. Tuttavia, il Pakistan chiede che, contestualmente alla firma dell'accordo di riammissione, venga sottoscritta anche una dichiarazione aggiuntiva con la quale l'Italia si impegna a valutare la possibilità di riconoscere quote annuali d'ingresso ai cittadini pakistani. Quindi, è in corso un'intensa negoziazione per profili di carattere lavoristico, mentre altri accordi hanno ad oggetto profili di sicurezza.
Per quanto riguarda i diritti previdenziali, come previsto nell'articolo 25 del Testo Unico, così come modificato dalla


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legge n.189 del 30 luglio 2002, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e di maternità.
In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Per quanto riguarda gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, come previsto dall'articolo 22 del Testo Unico, così come modificato dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per quanto riguarda le politiche di integrazione sociale, questo Ministero, a partire dal 2001, ha avviato accordi di programma con le regioni aventi ad oggetto l'attivazione e la realizzazione di progetti in ambito regionale rivolti ai settori della promozione e del riconoscimento dei diritti degli stranieri


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extracomunitari, dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento della lingua e della cultura italiana, della formazione, dell'accesso all'alloggio, della mediazione culturale.
Nell'ambito delle misure di integrazione sociale vorrei indicare quattro priorità che costituiscono gli strumenti di base del fenomeno, prima di aggiungere altre politiche creative (il lavoro, l'abitazione, la conoscenza della lingua italiana e la fondamentale mediazione culturale che orienta il cittadino immigrato al rapporto con le istituzioni per i suoi diritti e i suoi doveri).
Nell'ambito di queste politiche, la conoscenza della lingua italiana, l'accesso ad una abitazione adeguata e l'integrazione nel mercato del lavoro costituiscono i tre elementi chiave che garantiscono la legittimazione sociale degli immigrati. La maggior parte degli immigrati giunge nel nostro paese senza conoscere la lingua italiana e si trova a dover affrontare, in una penalizzante situazione di disagio linguistico, innumerevoli impegni e ostacoli. Il riconoscimento e l'importanza della lingua come strumento di integrazione e come primo passo per l'esercizio dei diritti di cittadinanza è da tempo alla base di numerosi progetti realizzati o in corso di realizzazione. Si tratta in particolare di progetti di insegnamento dell'italiano di base agli adulti e di certificazione delle competenze linguistiche acquisite, di accordi di programma con alcune regioni (Umbria, Toscana e Veneto) - aventi ad oggetto programmi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana, rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti -, corsi, da svolgere nei paesi di origine, di insegnamento della lingua italiana e delle norme principali che regolano la convivenza nel nostro paese a cittadini extracomunitari candidati all'emigrazione in Italia.


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In attuazione degli accordi di programma le politiche abitative rappresentano una delle aree di intervento prioritarie. Oggi il contesto abitativo rappresenta un ambito di grave e generalizzato disagio per gli immigrati presenti nel nostro paese. Oltretutto, questo è un fattore di legittimazione sociale ed è importante convincere anche l'immigrato regolare ad utilizzare queste opportunità e ad avere e mantenere un alloggio dignitoso, che, tra l'altro, diventa requisito per l'ingresso. Infatti, molto spesso la scelta dell'alloggio non dignitoso non è solo il frutto delle difficoltà di reperirlo ma anche di alcune scelte per incrementare le rimesse verso il paese di origine. Tuttavia, pur comprendendone la ragione, questo diventa un fattore che rende più difficile l'integrazione sociale, oltre all'indecente vita che alla persona viene riservata o che la stessa può volersi organizzare. Provengo dal Veneto, la terra di maggiore immigrazione, e persino negli anni settanta la questione dell'alloggio era affrontata in quel modo per incrementare le rimesse.
In attuazione degli accordi di programma con le regioni sono stati individuati diversi strumenti, tra cui i servizi di intermediazione e garanzia per reperire o per costruire abitazioni, i fondi di garanzia, i prestiti d'onore, i centri di accoglienza per nuclei familiari, il sostegno economico al pagamento del canone a condizioni di parità con i cittadini italiani, la banca dati sulla domanda e offerta di case, il fondo di rotazione per il recupero di alloggi in collaborazione con imprenditori in forma singola o associata, il coinvolgimento dell'imprenditoria locale nella risoluzione delle problematiche abitative dei propri lavoratori.
È molto importante il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, più che delle singole imprese. Infatti, il sistema delle imprese può svolgere una funzione essenziale, da


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un lato, realizzando le foresterie - vi sono regioni che stanno adottando discipline urbanistiche favorevoli a dedicare una parte dello spazio consentito alla loro corealizzazione - e, dall'altro, con la realizzazione di un patrimonio abitativo da parte delle associazioni di categoria tramite accordi con gli enti locali.
Per quanto riguarda l'integrazione nel mercato del lavoro, va osservato che, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico, i lavoratori immigrati risultano impiegati nel nostro paese soprattutto nelle piccole e medie imprese. Si tratta di manifatture «povere» in cui spesso gli stranieri sono collocati ai livelli più bassi di qualifica professionale, proprio quei livelli che formano oggetto di progetti di delocalizzazione che comporterebbero la perdita di quei posti di lavoro.
La legge Biagi prevede disposizioni specificatamente rivolte alle fasce svantaggiate, oltre ad avere più in generale una ratio volta a produrre un mercato del lavoro efficiente, in particolare funzionale al reimpiego dei soggetti svantaggiati, tra i quali si deve considerare l'immigrato di bassa qualifica. Quindi, oltre agli effetti che ci attendiamo da un mercato più efficiente e da un monitoraggio della condizione del disoccupato involontario - che, secondo la riforma del collocamento ordinario, ha diritto, entro una certa data, al colloquio di orientamento professionale e, entro un'altra, ad una proposta di lavoro o di formazione -, vi sono politiche specifiche come quelle previste dagli articoli 13 e 14 della legge Biagi. In particolare, l'articolo 13 riguarda la produzione di agenzie sociali che sono il prodotto della collaborazione fra istituzioni pubbliche, i comuni, i centri per l'impiego delle province e le agenzie private per il lavoro. Un esempio di tutto ciò è il decollo a Milano dei cosiddetti sportelli Biagi che hanno anticipato la relativa legge, la quale proprio all'articolo 13 ha


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voluto sostenere con alcuni incentivi normativi e finanziari la concreta operatività di questi esperimenti che si rivolgono alle fasce più deboli del mercato del lavoro.
II finanziamento delle misure di integrazione sociale avviene attraverso il Fondo nazionale per le politiche migratorie contemplato dall'articolo 45 del Testo Unico, il quale ha garantito in questi anni le risorse per il finanziamento delle attività di promozione dei diritti degli stranieri extracomunitari e la facilitazione alla loro integrazione con la società italiana. Nella sua formulazione originaria, 1'80 per cento delle risorse del fondo era assegnato alle regioni e alle province autonome, mentre il restante 20 per cento era destinato ad interventi di carattere statale. Attualmente, a seguito delle innovazioni legislative apportate alle modalità di gestione del predetto fondo, l'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 prevede la confluenza delle risorse finanziarie costitutive del Fondo politiche migratorie nel più ampio Fondo nazionale per le politiche sociali, e l'articolo 46 della legge n. 289 del 2002 ha stabilito che la predetta confluenza al Fondo nazionale per le politiche sociali avvenga senza vincolo di destinazione. Le regioni e le province autonome, nell'ambito del budget generale assegnato dal Fondo nazionale politiche sociali, stabiliscono pertanto la quota parte da destinare all'integrazione sociale degli immigrati; parimenti, per gli interventi di carattere statale, il ministro del lavoro e delle politiche sociali individua la relativa quota parte. Per l'anno 2003 sono stati destinati 7 milioni di euro al finanziamento di interventi statali in materia di politiche migratorie.
Questo riferimento conclusivo segnala quanto sia importante una politica di concertazione con le regioni e con le parti sociali, nell'obiettivo condiviso di produrre un fenomeno quanto più ordinato e destinato alla migliore e più sostenibile


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integrazione di lungo periodo nel nostro paese, nel nostro mercato del lavoro ma, più in generale, nella nostra società.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Sacconi perché, finalmente, ha trattato l'aspetto positivo dell'immigrazione. Ha evidenziato l'importanza delle quote e la novità della formazione in loco come motivo per avere un trattamento preferenziale per lavoratori stranieri che entreranno in Italia. Inoltre, ha ricordato che questa volta non solo non è stata fatta una sanatoria ma neanche una regolarizzazione: si è compiuta una vera operazione di emersione dal lavoro nero (705.000 persone che lavoravano in nero, indipendentemente dalla loro nazionalità, oggi sono lavoratori a tutti gli effetti, pagando i contributi e le tasse).
Un altro aspetto che trovo importante, sul quale il suo intervento sarà sicuramente di stimolo per le nostre riflessioni, è l'abbinamento alla nuova riforma Biagi.
Do ora la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Ringrazio il sottosegretario Sacconi perché si parla moltissimo di immigrazione e di politiche dell'emergenza ma, forse, meno di quelle dell'integrazione. Lei, con la collaborazione del direttore Silveri, ha mostrato uno spaccato fondamentale sulla filosofia di impianto della legge n. 189 del 2002, che modifica il Testo Unico n. 286 del 1998. Quindi, sono assolutamente certo e convinto che, quando andrà a regime, otterremo risultati assolutamente importanti per il processo di integrazione e, di conseguenza, per l'assimilazione del tessuto sociale.
Tuttavia, resta il fatto che, ad oggi, dobbiamo ancora avvalerci di una situazione che non è entrata completamente a regime, e il fatto stesso che il regolamento di attuazione sia


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ancora fermo nella Conferenza unificata - forse, anche con i capricci di alcune associazioni, come l'ANCI - la dice lunga sulla necessità di procedere e di accelerare, perché senza i regolamenti di attuazione non è semplice avviare e registrare la «macchina» prevista dalla legge Fini-Bossi.
Per quanto riguarda il «decreto flussi», lei ha descritto perfettamente i criteri, come anticipare l'anno di riferimento, le quote privilegiate, il fabbisogno reale con riferimento alla legge Biagi, la capacità di assorbimento del territorio. Siamo assolutamente convinti che si tratti di questioni necessarie per passare dal processo di immigrazione quantitativa a quella qualitativa, ma, a suo avviso, il prossimo decreto flussi sarà approvato entro il 30 novembre del 2003, così come previsto o ci sarà un ritardo? Se tale decreto dovesse essere licenziato - ovviamente, saranno rispettati tutti i criteri -, per quanto riguarda le quote privilegiate vi sarà un'attenzione verso i paesi a forte pressione migratoria oggetto del dibattito di queste ultime settimane? Vorrei una sua valutazione sulla tempistica e sui criteri del prossimo «decreto flussi» perché ciò è richiesto anche da alcuni paesi con i quali siamo trattando accordi bilaterali, come la Libia.
Privilegiare quote a favore di questi paesi potrebbe aiutarci a sconfiggere la politica dell'immigrazione clandestina ma dobbiamo anche tener conto degli altri criteri necessari. Vorrei capire se, effettivamente, il sistema della legge Fini-Bossi reggerà realmente quando sarà attuato con la capacità di far dialogare la domanda e l'offerta. Lei ha descritto perfettamente tutti i criteri e il sistema, però fra l'enunciazione e l'applicazione pratica la questione potrebbe complicarsi, anche se l'auspicio è che tutto possa andare veramente a regime.
È stato citato anche il dato non indifferente di lavoratori stagionali che nel 2003 sono stati ammessi sul territorio: nella


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legge Fini-Bossi è scritto che molti di questi potevano avere una ripetizione del permesso e quant'altro. A mio avviso, questo è un passaggio importante, fondamentale per evitare anche dei costi, ma è chiaro che un certo stock dei lavoratori stagionali non avranno più avuto titolo per rimanere. Qual è la percentuale di lavoratore stagionale che chiede e che, quindi, ha di fatto una continuità di processo e di lavoro sul territorio? Quanti, invece, sono rientrati o sarebbero dovuti rientrare per l'esaurimento del periodo?
Vorrei fare un'ultima domanda che spero non sia fraintesa o ritenuta provocatoria. Le rimesse degli extracomunitari dall'Italia ai paesi di provenienza corrispondono a circa 2.000 miliardi delle vecchie lire e molte di queste sono il frutto di un'attività legale sul territorio che, comunque, non vuol dire che siano state già assoggettate ai prelievi di carattere fiscale. Molti extracomunitari che lavorano presso le famiglie percepiscono lauti stipendi ma tendenzialmente non presentano il modello Unico. È allo studio del Ministero del Welfare, coordinandosi con gli altri di competenza, qualche iniziativa che possa assicurare che questi extracomunitari, per quanto legalmente presenti sul territorio, faranno il loro dovere come tutti gli italiani e, quindi, provvederanno a pagare regolarmente le tasse?
Infine, quando pensate di istituire presso il Ministero la consulta per gli extracomunitari prevista dalla stessa legge Fini-Bossi?

TINO BEDIN. Ringrazio anch'io l'onorevole Sacconi per il taglio positivo che ha voluto dare alla sua relazione e per avere ricordato le comuni origine venete e, quindi, anche l'approccio positivo che abbiamo per tradizione nei confronti dei movimenti di popolazione.


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Comunque, in questo quadro di azioni positive va approfondito almeno un elemento. Infatti, nonostante tutto, nel nostro paese l'immigrazione illegale continua e alcuni lavoratori stranieri fanno una concorrenza sleale nei confronti degli italiani e dei regolarizzati: vorrei capire se il Ministero del lavoro svolga qualche attività in questo senso.
Inoltre, esistono dei dati relativi a cambiamenti di datore di lavoro da parte di lavoratori stranieri regolarizzati, si sa cioè quante persone hanno cambiato lavoro dopo aver avuto la regolarizzazione? Il fenomeno è stato rilevato negli ultimi mesi nel nord-est (in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia), in particolare per quanto riguarda i lavoratori della collaborazione familiare.
Il sottosegretario ha riferito di un accordo con la Polonia: vorrei capire se rientra in un processo più generale, con il quale il nostro paese si sta attrezzando per gestire la fase di allargamento con nuovi cittadini dell'Unione a partire dal 1o maggio dell'anno prossimo. Fra tutte le nazionalità che sono state citate non ho sentito parlare di persone che vengono dall'Estremo oriente, eppure dalle nostre parti i cinesi sono moltissimi. Si tratta di lavoratori autonomi e dipendenti che fanno una concorrenza ai nostri artigiani anche più forte di quella dei cinesi dall'estero. Il Ministero del lavoro, attraverso i suoi ispettorati, sembrerebbe assente sui controlli delle aziende artigiane con lavoratori asiatici. Avete dei dati in questo senso ed intendete affrontare il problema?

PIETRO TIDEI. La mia parte politica sicuramente apprezza l'impostazione della relazione, anche perché, rispetto ad alcuni partiti di Governo - dove sembra si privilegi l'aspetto del contrasto all'immigrazione con forme più o meno lecite -, mi pare che il sottosegretario abbia inteso privilegiare l'integrazione. Tutto ciò risulta, quanto meno nelle intenzioni, sicuramente


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lodevole, e poi vedremo quanto si riuscirà ad ottenere con l'applicazione della legge Bossi-Fini (su questo abbiamo qualche perplessità).
Ho visto che fra le varie nazioni non avete inserito la Cina, neanche con contatti in corso, e, quindi, mi domando come affrontiate questo aspetto. Inoltre, ci siamo occupati più di una volta della questione libica e ho avuto modo di dire, anche in un viaggio che abbiamo fatto in Libia, che il problema era di fornire dei mezzi che servissero al contrasto dell'immigrazione. Di questo, purtroppo, se ne è parlato ma, attualmente, non abbiamo visto soluzioni, nonostante Berlusconi in un incontro avuto con Gheddafi abbia posto questo problema ed abbia anche presentato e offerto l'opportunità di un'immediata risoluzione. Vorrei capire come riuscirete concretamente a risolvere questo problema.
Per quanto riguarda gli accordi bilaterali, soprattutto quelli con le imprese, si è parlato di fare formazione nei paesi di origine: forse, sarebbe stato opportuno inserire anche la lingua italiana perché la formazione non dà gli elementi conoscitivi della stessa.

GRAZIANO MAFFIOLI. Ringrazio il sottosegretario e il direttore generale per l'interessante e completa relazione che ci hanno presentato. La mia domanda riguarda un problema relativo ai contratti di lavoro degli immigrati. Nei comuni arrivano spesso domande di contributo dagli immigrati e, alla richiesta di presentazione del modello della busta paga, emergono degli stipendi incredibili (non so neppure se rientrino nei minimi contrattuali). Sono in atto azioni di controllo verso questo problematiche? Infatti, è del tutto evidente che, se abbiamo regolarizzato gli immigrati e poi li lasciamo in uno stato di sfruttamento, non agevoliamo la loro permanenza nel nostro paese.


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PRESIDENTE. Do ora la parola al sottosegretario per la replica.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Per quanto riguarda la determinazione dei flussi, la legge impone il vincolo del 30 novembre. Siamo nella prima fase di attuazione e, quindi, dato che siamo già pronti con il lavoro istruttorio, possiamo produrre il «decreto flussi» solo subito dopo la definitiva approvazione del regolamento. Stiamo operando perché il regolamento possa essere approvato entro l'anno - il passaggio al Consiglio di Stato normalmente richiede un mese di tempo -, in modo da mettere in moto il circolo virtuoso tra determinazione dei flussi e comportamenti dei soggetti, in particolare dei datori di lavoro.
Nella determinazione dei flussi abbiamo considerato dei criteri nella selezione dei paesi di provenienza, oltre al criterio generale dell'essere già stati presenti quali lavoratori stagionali negli anni 2001 o 2002. Tale selezione fa riferimento ai paesi dell'attuale allargamento e di quello futuro: su ciò che faremo rispetto alla libera circolazione delle persone con questi paesi in questo momento il Governo non ha ancora deciso, ma certamente i tempi e i modi di esercizio da parte dell'Italia della facoltà di procrastinare o meno il momento della libera circolazione è un fatto politicamente rilevante che avrà un'influenza sui flussi migratori.
Infatti, è evidente che, nel giorno in cui decideremo la libera circolazione verso questi paesi, ciò determinerà un maggior contenimento e, probabilmente, anche una composizione dei flussi tendenzialmente più positiva. Questa è una valutazione che ancora non è stata collegialmente compiuta, ma mi auguro che il Governo potrà proporla presto al Parlamento. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri paesi, la Libia è una nazione rilevante ai fini delle politiche


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migratorie, perché attraverso di essa passa il traffico degli esseri umani; per varie ragioni si è creato un canale su tale paese che, peraltro, non è interessato ai flussi migratori -, quindi, non esprime una pressione in tal senso e non chiede quote -, pertanto gli accordi sono relativi al presidio di questo territorio e, quindi, a stroncare il traffico.
Tuttavia, gli accordi avviati dal Governo italiano con la Libia sono soggetti alla rimozione dell'embargo che costituisce la loro vera richiesta. Il vero problema con la Libia è la fine della politica europea di embargo e, quindi, anche la possibilità di erogare servizi che possano determinare la collaborazione per il controllo del territorio.
Invece, la Cina è un paese che non abbiamo incluso nelle quote stagionali perché dobbiamo definirle con paesi dove il flusso sia verosimilmente destinato anche al rientro; purtroppo, con la Cina non sono ancora in atto accordi che possano consentire di individuarla tra i paesi beneficiari perché tale selezione avviene in parallelo alle azioni diplomatiche che a vario titolo, per riammissione o per collaborazione sui rispettivi mercati del lavoro, sono avviate in uno stato sufficientemente avanzato. Purtroppo, con la Cina questo non esiste, mentre condivido l'esigenza che si debba cercare di avviare un dialogo con questo paese. Certamente, esiste un fenomeno di lavoro clandestino in particolare dei lavoratori cinesi, ed abbiamo in corso una revisione dei nostri servizi ispettivi (dico ciò anche per le altre considerazioni svolte con riferimento alla clandestinità o alla irregolarità, totale o parziale, del lavoro).
Contiamo molto sul governo di questi flussi attraverso gli strumenti che le leggi Bossi-Fini e Biagi dovrebbero consentire (pensiamo come lo stesso contratto di soggiorno consenta di governare e di verificare questo fenomeno e di controllare il


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rispetto dei trattamenti contrattuali - perché ad essi si applicano i contratti collettivi del settore di appartenenza o, comunque, di quello più affine - e le tante pratiche elusive che possono esserci). Si può anche dichiarare regolarmente un contenuto retributivo contrattuale che, in realtà, non viene corrisposto: è una delle pratiche elusive che, purtroppo, si praticano nel nostro paese. Tuttavia, la revisione dei servizi ispettivi sarà frutto di un decreto legislativo che, in base all'ultima delega inespressa della legge Biagi, sarà prodotto al Parlamento al massimo entro un mese e darà luogo al riordino e alla razionalizzazione dei servizi ispettivi del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL, potenziando la loro capacità operativa ed introducendo anche alcune funzioni di consulenza e di prevenzione.
Se l'esito delle attività ispettive, anche del nostro nucleo carabinieri, segnala che un'impresa su due è irregolare, ovviamente, questo non è un dato statistico ma la controprova che stiamo circoscrivendo di più il campo di indagine. Quindi, un alto tasso di irregolarità così riscontrata non è una fotografia della situazione italiana ma, al contrario, la nostra indicazione di mirare sempre di più verso il sommerso totale e verso le aree a rischio, nelle quali ragionevolmente possiamo trovare irregolarità parziale o totale.
Queste esigenze di controllo riguardano anche il profilo fiscale: non sono ancora in atto specifici interventi però vale quanto dicevo sulla possibilità di controllare i flussi man mano che sono frutto di questo processo virtuoso. Fornirò comunque informazioni su colf e cambiamento del datore lavoro - ma, in generale, sugli immigrati regolarizzati e sul cambiamento dei datori di lavoro -, come pure sull'evoluzione della stagionalità, cioè quali tassi di continuità e di ripetitività presenta. Infatti, stiamo monitorando questi fenomeni, anche


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quello relativo ai soggetti per i quali sono state effettuate le pratiche di regolarizzazione (è vero che il cambiamento del datore di lavoro riguarda soprattutto colf e badanti). Per quanto riguarda le politiche di formazione e selezione nei paesi di origine, questo è un ambito destinato ad una crescita geometrica, perché le iniziative stanno producendosi con velocità straordinaria.
Credo che l'emanazione del regolamento funzionerà anche da forte stimolo e stiamo cercando di illustrarlo anche alle categorie interessate. Si sta innescando un circolo virtuoso per quanto riguarda la selezione e la formazione in ingresso attraverso le associazioni di categoria, che appaiono corpi intermedi idonei a favorire l'incontro fra domanda e offerta (la legge Biagi le abilita anche a ciò) e, quindi, capaci di una formazione non solo idonea all'integrazione, a partire dalla lingua italiana, ma anche funzionale all'ingresso nel nostro mercato del lavoro. Semmai il processo virtuoso in questo ambito ci evidenzia un problema non del tutto risolto per colf e badanti e cioè che in questo caso manca quel ruolo che i datori di lavoro esercitano nell'altro caso.
Stiamo avviando delle politiche sperimentali su colf e badanti (Italia lavoro) in collaborazione con vari soggetti anche ecclesiastici, e stiamo cercando di innescare dei processi virtuosi valorizzando anche il ruolo delle cooperative sociali di tipo B e di altri soggetti. In questo caso non siamo in condizione di ipotizzare un analogo processo virtuoso ma, nondimeno, abbiamo l'esigenza che più questo canale si qualifica, più ci si interessi anche dell'altro, perché non diventi fonte di elusione. Infatti, tenderemo sempre di più a premiare e a qualificare in quel senso questo canale, ma abbiamo bisogno di realizzare dei filtri, perché anche questa grande area di immigrazione sia analogamente e virtuosamente organizzata.


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In questo caso, la delicatezza deriva, da un lato, dalla particolarità dei datori di lavoro che non hanno forme organizzate e, dall'altro, dall'intuito molto forte delle persone, soprattutto nel caso delle badanti, quando si instaura un rapporto lavoro. Questo è un tema aperto su cui riflettere man mano che cresce la qualificazione dell'altro canale di ingresso, di cui spero presto di potervi dare dati o indicazioni sui progetti in corso, che stanno crescendo molto consistentemente.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario perché sentirlo parlare di selezione d'ingresso e delle esigenze di Governo di mirare verso il sommerso - e, quindi, andare verso una migliore qualificazione della gestione del lavoro regolare da parte degli immigrati - è anche la migliore garanzia per cercare di fronteggiare l'aspetto negativo della clandestinità. Peraltro, mi pare che la strada sia iniziata in maniera positiva. Gli sportelli multifunzionali hanno dimostrato di essere una soluzione innovativa ma efficace, visto che, a conti fatti, ad oggi stiamo esaminando ogni mese 50.000 pratiche per quella che, forse, non va chiamata regolarizzazione ma emersione dal lavoro nero.
Se si riuscisse a fare un buon lavoro contro il sommerso, non solo per la parte di immigrati che ci riguarda ma anche in generale, sarebbe la miglior garanzia per riuscire a gestire molto bene il fenomeno.
Ringrazio nuovamente il sottosegretario e il dottor Silveri per la loro partecipazione e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

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